Espandi Indice

Legislatura XI - Progetto di legge (testo licenziato)

Share
Oggetto n. 6989
Licenziato in data: 19/07/2023
Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

6989 -Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025". (Delibera di Giunta n. 986 del 15 06 23)

 

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 124 del 16/06/2023

 

 

(Relatore consigliere Luca Sabattini)

        (Relatore consigliere Michele Facci)

 

 

Testo n. 4/2023 licenziato nella seduta del 19 luglio 2023 con il titolo:

 

Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

INDICE

 

Art. 1 Oggetto e finalità

Capo I  CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO e IMPRESE

Art.  2 Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge regionale n. 2 del 2018

Art.  3 Inserimento dell’articolo 8 ter nella legge regionale n. 2 del 2018

Art.  4 Modifica dell’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2018

Art.  5 Modifica dell’articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2018

Capo II  TERRITORIO E AMBIENTE

Art.  6 Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1984

Art. 7 Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1988

Art. 8 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 32 del 1988

Art. 9  Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 32 del 1988

Art. 10  Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988

Art. 11 Modifica all’articolo 11 della legge regionale n. 32 del 1988

Art. 12  Modifica all’articolo 12 della legge regionale n. 32 del 1988

Art. 13 Modifica all’articolo 14 della legge regionale n. 32 del 1988

Art. 14 Modifica all’articolo 15 della legge regionale n. 32 del 1988

Art. 15 Modifica all’articolo 19 della legge regionale n. 32 del 1988

Art. 16 Modifica all’articolo 20 della legge regionale n. 32 del 1988

Art. 17  Modifica all’articolo 21 della legge regionale n. 32 del 1988

Art. 18 Modifica dell’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1989

Art. 19  Disposizioni per la gestione dei rifiuti conseguenti agli eventi alluvionali

verificatisi dal 1° maggio 2023

Art. 20  Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

Art. 21  Modifica alla legge regionale n. 23 del 2011

Capo III  DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

Art. 22  Modifiche all’articolo 19 bis della legge regionale n. 24 del 2003

Art. 23 Inserimento di nuova sezione nella legge regionale n. 24 del 2003

Art. 24 Inserimento dell’articolo 19 sexies nella legge regionale n. 24 del 2003

Art. 25 Inserimento dell’articolo 19 septies nella legge regionale n. 24 del 2003

Capo IV DISPOSIZIONI ULTERIORI e FINALI

Art. 26 Entrata in vigore

 

 

 


Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa in linea con gli obiettivi indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2023) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2023-2025.

 

 

CAPO I

CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO e IMPRESE

 

Art. 2

Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge regionale n. 2 del 2018

 

1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale) è inserito il seguente:

 

“Art. 8 bis

Sostegno ai locali di musica dal vivo

 

1. La Regione, per favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo della musica contemporanea originale e promuovere l'educazione all'ascolto, concede contributi ai locali di musica dal vivo in possesso di requisiti e standard minimi relativi alla quantità e alla continuità della programmazione, nonché all’idoneità di spazi e dotazioni tecnologiche.

 

2. La Regione istituisce un elenco regionale dei locali di musica dal vivo in cui sono iscritti i locali in possesso di requisiti e standard minimi di cui al comma 1 ai fini dell’ammissione ai contributi ivi previsti.”

 

 

Art. 3

Inserimento dell’articolo 8 ter nella legge regionale n. 2 del 2018

 

1.Dopo l’articolo 8 bis della legge regionale n. 2 del 2018 è inserito il seguente:

 

“Art. 8 ter

Elenco dei locali di musica dal vivo

 

1. I criteri, le modalità e le procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco dei locali di musica dal vivo di cui all'articolo 8 bis sono stabiliti dalla Giunta regionale.”

 

 

Art. 4

Modifica dell’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2018

 

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2018, le parole “agli articoli 3, 5, 7 e 8” sono sostituite dalle seguenti “agli articoli 3, 5, 7, 8 e 8 bis.”.

 

 

Art. 5

Modifica dell’articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2018

 

1. Al comma 1, lettera c) dell’articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2018, le parole “dell’elenco di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle seguenti “degli elenchi di cui agli articoli 4 e 8 ter”.

 

 

CAPO II

TERRITORIO e AMBIENTE

 

Articolo 6

Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1984

 

1. Nella lettera a) del comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica, delega di funzioni amministrative) le parole “anche attraverso l'utilizzazione di nuovi sistemi di voto, ivi compresi quelli di tipo telematico attraverso modalità certificate che assicurino la provenienza del voto, la segretezza e la non modificabilità dello stesso” sono soppresse.

 

 

Art. 7

Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1988

 

1. All’articolo 5, comma 2 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) le parole “Giunta regionale” sono sostituite con le parole “Regione, che per le finalità del presente titolo esercita le relative attività gestionali attraverso l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), di seguito “Amministrazione competente”.

 

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 32 del 1988

 

1. All’articolo 6 della legge regionale n. 32 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) nel comma 1 la locuzione “La Giunta regionale” è sostituita con la locuzione “L’Amministrazione competente”;

 

b) nel comma 2 la locuzione “alla Giunta regionale” è sostituita con la locuzione “all’Amministrazione competente”.

 

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 32 del 1988

 

1. All’articolo 7 della legge regionale n. 32 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 dopo la parola “concessione” sono aggiunte le seguenti parole: “, rilasciata dall’Amministrazione competente nel rispetto dei principi di concorrenza, proporzionalità e trasparenza.”;

 

b) al comma 2 la locuzione “Giunta regionale” è sostituita con la locuzione “Amministrazione competente”;

 

c) al comma 3 la locuzione “La Giunta regionale” è sostituita con la locuzione “L’Amministrazione competente”;

 

d) al comma 7 la locuzione “dalla Giunta regionale” è sostituita con la locuzione “dalla Amministrazione competente”.

 

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988

 

1. All’articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 la parola “Giunta” è sostituita con le parole “Amministrazione competente”;

 

b) il comma 6 è soppresso.

 

 

Art. 11

Modifica all’articolo 11 della legge regionale n. 32 del 1988

 

1. All’articolo 11 della legge regionale n. 32 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) nei commi 1, 2 e 3 la locuzione “Giunta regionale” è sostituita con la locuzione “Amministrazione competente”;

 

b) nel comma 5 la locuzione “la Giunta” è sostituita dalla locuzione “l’Amministrazione competente”.

 

 

Art. 12

Modifica all’articolo 12 della legge regionale n. 32 del 1988

 

1. Nel comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 32 del 1988 la locuzione “della Giunta regionale” è sostituita con la locuzione “dell’Amministrazione competente”.

 

 

Art. 13

Modifica all’articolo 14 della legge regionale n. 32 del 1988

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 32 del 1988 la locuzione “dalla Giunta regionale” è sostituita con la locuzione “dall’ Amministrazione competente”.

 

 

Art. 14

Modifica all’articolo 15 della legge regionale n. 32 del 1988

 

1. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 32 del 1988 è sostituito dal seguente:

 

“L’Amministrazione competente, su motivata richiesta ed entro 30 giorni dalla stessa, autorizza la sospensione totale o parziale dell’attività.”

 

Art. 15

Modifica all’articolo 19 della legge regionale n. 32 del 1988

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 32 del 1988 la locuzione “La Giunta regionale” è sostituita con la locuzione “L’ Amministrazione competente”.

 

 

Art. 16

Modifica all’articolo 20 della legge regionale n. 32 del 1988

 

1. All’articolo 20 della legge regionale n. 32 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) nel comma 1 la locuzione “alla Giunta regionale” è sostituita con la locuzione “all’Amministrazione competente”;

 

b) nel comma 3 la locuzione “La Giunta regionale” è sostituita dalla locuzione “L’Amministrazione competente”.

 

 

Art. 17

Modifica all’articolo 21 della legge regionale n. 32 del 1988

 

1. Nei commi 1 e 2 dell’articolo 21 della legge regionale n. 32 del 1988 la locuzione “dalla Giunta regionale” è sostituita con la locuzione “dall’ Amministrazione competente”.

 

 

Art. 18

Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1989

 

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “In caso di revoca per inattività, l’incarico può essere rinnovato previa frequentazione di un corso di aggiornamento di cui al comma 4 dell’articolo 4.”

 

 

Art. 19

Disposizioni per la gestione dei rifiuti conseguenti agli eventi alluvionali

verificatisi dal 1° maggio 2023

 

1. In conseguenza degli effetti degli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna dal 1° maggio 2023, tutti i termini per la realizzazione degli obiettivi regionali in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a quelli previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate 2022-2027, sono prorogati di un anno, fatto salvo il rispetto dei termini previsti dalla normativa statale e dell’Unione Europea.

 

2. La proroga di cui al comma 1 ha effetto anche rispetto ai termini degli adempimenti previsti nei contratti di servizio dei concessionari del servizio di gestione dei rifiuti urbani finalizzati alla realizzazione dei medesimi obiettivi.

 

 

Art. 20

Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

 

1. All’articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) nella rubrica, le parole “degli eventi sismici del maggio 2012” sono sostituite con le parole “di eventi calamitosi”;

 

b) nel comma 1, la parola “sismici” è sostituita con la parola “calamitosi”;

 

c) il comma 2 è sostituito come segue:

 

“2. Il fondo di cui al comma 1 è attivato dalla Giunta regionale in relazione ad un evento calamitoso per la durata necessaria a dare copertura ai danni non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dalla medesima calamità.”;

 

d) il comma 3 è sostituito come segue:

 

“3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo annuo di tre milioni di euro. Il fondo straordinario è gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi e non comporta oneri per il bilancio regionale.”;

 

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

 

“3 bis. Nell’anno 2023 il fondo è destinato a dare copertura ai danni non sostenibili dai soli utenti del servizio di gestione dei rifiuti dei Comuni della regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi dell’alluvione avvenuta a maggio 2023, indicati nell’elenco allegato al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023).”

 

 

Art. 21

Modifica alla legge regionale n. 23 del 2011

 

1. All’articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) i commi 2, 3, 4, 5 e 7 sono soppressi;

 

b) il comma 6 è sostituito come segue:

 

“6. La Regione promuove le forme di partecipazione di cui alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3). A tal fine si raccorda con il nucleo tecnico della partecipazione di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2018.”.

 

 

CAPO III

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

 

Art. 22

Modifiche all’articolo 19 bis della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 19 bis della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), le parole “dai commi 2, 3, 4 e 5” sono sostituite dalle parole “dai commi 2 e 3”.

 

2. Sono soppressi i commi 4 e 5 dell’articolo 19 bis della legge regionale n. 24 del 2003.

 

 

Art. 23

Inserimento di nuova sezione nella legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Nella legge regionale n. 24 del 2003, nel Capo III (Polizia amministrativa locale), dopo l’articolo 19 quinquies, è inserita la seguente sezione:

 

“Sezione V bis

Promozione del benessere degli operatori della polizia locale”

 

 

Art. 24

Inserimento dell’articolo 19 sexies nella legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Dopo l’articolo 19 quinquies della legge regionale n. 24 del 2003, nella Sezione V bis (Promozione del benessere degli operatori della polizia locale) del Capo III è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 19 sexies

Prevenzione, formazione e analisi dei rischi lavorativi

 

1. La regione Emilia-Romagna, assumendo come valore il benessere psico-fisico degli operatori di polizia locale, anche inteso quale benessere organizzativo, nell’ambito delle attività e iniziative di cui all’articolo 18, promuove azioni orientate alla formazione e aggiornamento professionale, allo studio ed analisi degli specifici rischi lavorativi, in ottica di prevenzione e di monitoraggio dei fenomeni.

 

2. I comandi di polizia locale possono organizzare percorsi formativi volti a migliorare la sicurezza degli addetti rispetto ai rischi specifici dell'attività di polizia locale.”

 

 

Art. 25

Inserimento dell’articolo 19 septies nella legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Nella legge regionale n. 24 del 2003, nella Sezione V bis (Promozione del benessere degli operatori della polizia locale) del Capo III, dopo l’articolo 19 sexies è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 19 septies

Supporto psicologico

 

1. La regione Emilia-Romagna sostiene la promozione di una cultura del benessere psico-fisico degli operatori, nonché la tutela e il sostegno, anche psicologico ed emotivo, degli operatori a fronte di eventi straordinari e della microconflittualità quotidiana.

 

2. La regione Emilia-Romagna può altresì prevedere, nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 15, l’attivazione di percorsi e strumenti per il supporto psicologico degli operatori, anche di carattere sperimentale, nonché attraverso l’attuazione di raccomandazioni tecniche.

 

3. Gli Enti locali possono promuovere le azioni di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso convenzioni con altri soggetti, nonché valorizzando esperienze quali gruppi di autoaiuto, sportelli di ascolto o altri strumenti di sostegno psicologico per lo stress lavorativo e la microconflittualità quotidiana.”

 

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI ULTERIORI e FINALI

 

Art. 26

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 


Espandi Indice