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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 1327
Modifica alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352) (21 04 11).

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 1327 N. 3/2011
Assemblea Legislativa
III Commissione Permanente
Territorio, Ambiente, Mobilità
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Manfredini e Costi:
Modifica alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della
raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel
territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n.
352) (21 04 11).
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 68
del 03/05/2011
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta antimeridiana del
27/10/2011
Modifica alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della
raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel
territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n.
352)
I N D I C E
Art. 1 Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1996
Art. 2 Modifica all'articolo 10 della legge regionale n. 6 del
1996
Art. 3 Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 6
del 1996
Art. 4 Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 6
del 1996
Art. 5 Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 6 del
1996
Art. 6 Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 6
del 1996
Art. 7 Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 6 del
1996
Art. 1
Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1996
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1996,
n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei
funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della
legge 23 agosto 1993, n. 352), dopo le parole dei pubblici
esercizi sono inserite le parole e dei centri di assistenza
agricola (CAA) .
Art. 2
Modifica all'articolo 10 della legge regionale n. 6 del 1996
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 6 del 1996,
dopo le parole della collaborazione dei Comuni sono inserite le
parole e dei centri di assistenza agricola (CAA) .
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 6 del 1996
1. L'articolo 15 della legge regionale n. 6 del 1996, è sostituito
dal seguente:
Art. 15
Vendita di funghi freschi spontanei
1. Per la vendita di funghi freschi spontanei, chi esercita attività
di commercio di prodotti alimentari ai sensi della normativa
vigente, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) al sindaco del comune in cui ha sede l'attività.
2. La SCIA, anche limitatamente alla vendita di singole specie, è
presentata da soggetti riconosciuti idonei dal dipartimento di
sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale
all'identificazione delle specie fungine commercializzate, che
possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi. La Giunta
regionale con proprio atto determina le modalità con cui si procede
al riconoscimento dell'idoneità.
3. Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un
preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2; in questo caso
alla SCIA dovrà essere allegata la dichiarazione con firma
autenticata di chi assume l'incarico di vendita.
4. Il commercio di funghi spontanei può effettuarsi su aree private
in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa la forma itinerante. .
Art. 4
Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 1996
1. L'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 1996 è sostituito
dal seguente:
Art. 16
Vendita di funghi freschi coltivati
1. Per la vendita di funghi freschi coltivati ai soggetti che
esercitano attività di commercio di prodotti ortofrutticoli non è
richiesta la presentazione della SCIA. .
Art. 5
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996
1. Al comma 1 dell'articolo 17 ed in ogni altra successiva
ricorrenza della legge regionale n. 6 del 1996, le parole
Dipartimento di Prevenzione sono sostituite con le parole
dipartimento di sanità pubblica.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 6 del
1996 sono inseriti i seguenti:
1 bis. La vendita di funghi spontanei freschi destinati al
dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto
riconoscimento e accertata commestibilità, da parte di micologi in
possesso dell'attestato ai sensi del Decreto del Ministro della
Sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e
modalità per il rilascio dell'attestato di micologo) e iscritti
nell'apposito Registro nazionale e regionale.
1 ter. La vendita di funghi spontanei freschi in confezioni singole
non manomissibili è consentita previa certificazione di avvenuto
riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in
possesso dell'attestato ai sensi del Decreto del Ministro della
Sanità n. 686 del 1996 e iscritti nell'apposito Registro nazionale e
regionale. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi
in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un
micologo, devono presentare la SCIA. Il personale addetto alla
vendita al dettaglio di funghi spontanei freschi non è tenuto ad
acquisire l'idoneità alla vendita di cui all'articolo 15, comma 2.
Le confezioni non manomissibili devono essere in regola con la
certificazione di cui al comma 2 e con le normative in materia di
etichettatura. Non è consentito il frazionamento di confezioni
originali. .
3. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996
la parola onerosa è soppressa.
4. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale
n. 6 del 1996 è sostituita dalla seguente:
d) la firma e il timbro del micologo certificatore, con indicazione
del numero di iscrizione al Registro nazionale e regionale. Ogni
confezione deve contenere una sola specie fungina. .
5. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: L'etichetta deve
riportare la corrispondenza univoca con la certificazione sanitaria
ad essa correlata, nonché genere e specie fungina, peso, eventuali
raccomandazioni per la conservazione e il consumo, data del
controllo, timbro e firma dell'ispettore micologo. .
6. Al comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996,
la parola consiliare è sostituita con le parole della Giunta
regionale .
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n.6 del 1996
1. L'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 1996 è sostituito
dal seguente:
Art. 18
Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati
1. I soggetti che esercitano attività di commercio di prodotti
alimentari ai sensi della normativa vigente possono vendere i funghi
secchi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la
disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati), i funghi conservati di cui
all'allegato 2 del medesimo decreto e i funghi porcini secchi sfusi
limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in
concessione.
2. Per la vendita di funghi porcini secchi sfusi è richiesta la
presentazione della SCIA.
3. I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti
prescritti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 376 del 1995 ed essere confezionati secondo le
modalità previste dall'articolo 6 del medesimo decreto. .
Art. 7
Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 6 del 1996
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 6 del 1996 è
soppresso l'ultimo periodo.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale n. 6 del
1996 è aggiunto il seguente:
6 bis. I micologi, pubblici e privati, che esercitano attività
certificativa sono tenuti all'obbligo di aggiornamento periodico,
acquisendo ogni biennio almeno dieci crediti formativi (ECM)
definiti con atto dirigenziale della Regione Emilia-Romagna, in
relazione all'evoluzione della normativa del settore e delle
conoscenze scientifiche e sanitarie.
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