Espandi Indice

Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

Share
Oggetto n. 1389
Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale (delibera di Giunta n. 658 del 16 05 11) - TESTO BASE

Relazione:

    RELAZIONE DEL RELATORE CONSIGLIERE GIUSEPPE PAGANI
Relazione al progetto di legge
Il Progetto di legge disciplina del sistema regionale
dell'istruzione e formazione professionale rappresenta un ulteriore
passo avanti della politica della Regione E-.R. a favore del sistema
formativo regionale, avviata nel 2003 con la legge regionale n. 12,
a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n.3 del
18.10.2001 Modifiche del Titolo V della seconda parte della
Costituzione , che affida alle Regioni la competenza esclusiva in
materia di I e FP, ferma restando la competenza dello Stato in
relazione alla definizione dei LEP definiti dal decreto legislativo
226/2005.
La delibera n. 30 del 6\12\2010, riguardante gli indirizzi
regionali per la programmazione professionale per l'offerta dei
percorsi triennali di I e FP , è stata approvata dall'Assemblea
Legislativa della Regione E-R., a fronte del mutato quadro
normativo, per consentire alle famiglie una visione complessiva di
tutta l'offerta del secondo ciclo e una visione completa delle
opportunità attive a livello territoriale presso i diversi soggetti
formativi tra i quali potere scegliere.
Va infine preso atto dell'Accordo sottoscritto in data 8/3/2011
tra la RER e USR per la prima attuazione delle linee guida per gli
organici accordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi di I e
FP.
L' innovazione più significativa che propone questo disegno di
legge riguarda un nuovo avvio del sistema di I e FP che diviene
ordinamentale per la nostra Regione. L'offerta è così composta:
- percorsi triennali a qualifica, già disponibili in Emilia Romagna
dall'anno 2011-2012 per la presenza di Enti accreditati per
interventi formativi sui minori in Obbligo di istruzione;
- un quarto anno che porta all'acquisizione del diploma
professionale;
- un eventuale quinto anno integrativo per affrontare l'esame di
Stato e acquisire il diploma di scuola secondaria di secondo grado
ed avere così l'accesso all'Università e alle Istituzioni dell'Alta
Formazione Artistica e Musicale
In particolare gli studenti diplomati della scuola secondaria di
primo grado si iscriveranno ad un percorso quinquennale di
istruzione secondaria superiore, oppure al primo anno di un percorso
triennale di Istruzione e Formazione Professionale presso un
istituto professionale.
A garanzia della pari dignità del ruolo formativo degli Enti
accreditati e degli Istituti professionali che hanno scelto il
regime di sussidiarietà, la progettazione unitaria dei percorsi
triennali sarà prioritariamente finalizzata a garantire il successo
di tutti attraverso la responsabile presa in carico comune di tutte
le specifiche biografie scolastiche e formative che si manifestano
con elevato tasso di problematicità fin dal primo anno.
La delibera n. 298 del 7 marzo 2011 Disposizioni per la
realizzazione dell'offerta regionale di I e FP per l'AS 2011-2012 ,
contiene chiare indicazioni circa la ricerca di specifici accordi
tra Istruzione e I e FP che, nel rispetto delle reciproche autonomie
e allo scopo di costruire percorsi più idonei al conseguimento della
qualifica o del diploma, intendano superare le difficoltà di
proseguimento del percorso formativo dei ragazzi e delle ragazze che
avessero compiuto i 15 anni senza avere acquisito il titolo
conclusivo del primo ciclo di istruzione e/o si trovassero in
situazione di grave disagio in relazione al loro percorso di
apprendimento e di crescita.
I principi di riferimento e gli obiettivi da perseguire che
hanno accompagnato la stesura del presente disegno di legge
corrispondono a quelli già affermati dalla legge regionale n.
12/2003, che rimane il punto di riferimento cardine su cui si
innesta il disegno del nuovo sistema regionale di I e FP. In
particolare:
1. garantire a tutti le possibilità di successo formativo offrendo
un processo di crescita in grado di rafforzare le potenzialità e le
competenze di ciascuno per accompagnare gradualmente le persone alla
maturazione di un proprio progetto di vita e di lavoro;
2. affermare la concezione dell'apprendere e del sapere come
strumenti di libertà;
3. valorizzare il rapporto tra cultura del lavoro, tra cultura
scientifica e cultura tecnologica ed assumere l'orientamento e la
formazione al lavoro come orizzonte di significato, secondo quanto
sancito dalla Costituzione;
4. costruire un sistema educativo che si alimenta del dialogo
sociale, nel pieno rispetto e attraverso la valorizzazione
dell'autonomia didattica e organizzativa dei diversi attori;
5. contribuire ad un positivo rapporto tra sistema formativo e mondo
del lavoro.
Il Progetto di legge si fonda infatti sui seguenti fondamentali
paradigmi culturali e formativi:
a) l'integrazione dei sistemi
b) il raccordo tra i percorsi finalizzato a sostenere l'organicità
dell'offerta sul territorio;
c) la permeabilità e la continuità orizzontale e verticale dei
percorsi per contrastare la precoce predeterminazione delle scelte;
d) la centralità dei luoghi di formazione che rappresentano
contesti nei quali i diversi soggetti esercitano la loro autonomia
culturale;
e) la centralità della persona che si esprime con l'accesso alla
formazione e all'acquisizione delle qualifiche attraverso modalità
organizzative flessibili del curricolo;
f) la stabilità del sistema formativo, fondato sulla centralità dei
giovani e sul collegamento con il lavoro;
g) la programmazione da parte della Regione di azioni di sostegno e
riallineamento per supportare i passaggi dai percorsi realizzati
presso gli Enti accreditati a quelli realizzati presso gli Istituti
professionali in sussidiarietà e viceversa anche al fine di
consentire la reversibilità delle scelte degli studenti.
Centrale per l'intero sistema che la legge ridisegna non è il
problema dell' architettura formativa (triennio biennio ecc), bensì
il tema del rinnovamento didattico e organizzativo dell'offerta
degli Istituti professionali e degli Enti di formazione accreditati
per potere essere all'altezza delle attuali sfide educative: vale a
dire fare conseguire ai giovani le competenze chiave per realizzare
una cittadinanza piena e consapevole, anche attraverso un coerente
inserimento nel mondo del lavoro. In altri termini la RER ,
riprendendo la legge 12 del 2003, pone la persona, non il modello,
al centro delle politiche dell'istruzione, della formazione e del
lavoro, garantendo ad ognuno, per tutto l'arco della vita, l'accesso
a tutti i gradi dell'istruzione. L'investimento nelle competenze,
nelle capacità,nella crescita delle persone è la strategia anche
dell'Unione Europea. Non è un caso che l'Agenda di Lisbona 2020
abbia come obiettivo prioritario il rilancio dell'istruzione e della
formazione professionale per renderle in grado di assicurare
l'accesso alla formazione e alle qualifiche ma anche la flessibilità
e l' apertura in tutte le fasi della vita. Soprattutto di sapere
stimolare negli studenti un pensare creativo e una mentalità
imprenditoriale.
Questa Regione si è data da tempo un sistema normativo che
riguarda il rapporto tra formazione professionale e istruzione
scolastica, con l'obiettivo non uno di meno , soprattutto si è
posta l'ambizioso obiettivo di accompagnare le persone nel loro
percorso di crescita e di costruire quella essenziale
interconnessione tra scuola, formazione e sistema produttivo in
grado di prevenire il disagio sociale e di concorrere allo sviluppo.
Questo principio, già affermato nella legge 12/2003, assume oggi,
alla luce della difficile situazione di crisi economica e della
grande trasformazione che stanno attraversando l'intero Paese e la
nostra Regione, una valenza ancora più rilevante.
Vi è la consapevolezza, cioè, che lo sviluppo della nostra
comunità regionale, nel senso pieno del termine, non consiste
solamente nella crescita economica ma, soprattutto, nella crescita
umana dei suoi componenti.
Le risorse umane, in questo tempo della crisi tornano ad essere
il perno dello sviluppo della Regione e del Paese.
Gli interventi che la RER vuole mettere in atto con la
realizzazione integrata del sistema di I e FP sono mirati ad
innalzare il livello di istruzione di tutti, almeno fino
all'assolvimento dell'obbligo formativo, con il conseguimento di
una qualifica professionale o di un diploma. Miriamo a sostenere
ciascun ragazzo e ragazza in percorsi educativi con particolare
attenzione a coloro che sono in condizione di svantaggio personale,
economico e sociale, con il grande obiettivo di prevenire e ridurre
l'insuccesso e l'abbandono scolastico. Tutto questo, anche
attraverso la costruzione di percorsi personalizzati frutto di una
progettazione congiunta tra i soggetti IP e FP che fanno parte del
nuovo sistema di IeFP. La nuova IeFP è stata infatti disegnata come
occasione e strumento per irrobustire il sistema formativo
regionale,raccordando fattori culturali che sono caratteristici dei
saperi scolastici ed elementi professionali che appartengono
all'esperienza del saper fare delle strutture accreditate. E' un
modo anche per contrastare negative logiche educative che producono
separatezza culturale e valoriale tra i percorsi di apprendimento e
tra gli stessi allievi.
Ce n'è bisogno dal momento che ogni anno in RER si iscrivono
alle superiori poco meno di 40.000 allievi ( cresciuti di circa il
15% nell'ultimo decennio). Tuttavia i diplomati, anch'essi in
crescita, non sono mai più di 30.000. Quindi, ogni classe d'età, nel
nostro sistema scolastico e formativo, vede circa ¼ di ragazzi che
non raggiungono il diploma mentre nei paesi europei la media è sopra
il 90%. Di questi, circa 2500-3000 sono comunque dotati di una
qualifica degli IP o FP; gli altri accedono al mercato del lavoro in
modo dequalificato, con il solo diploma di 3° media.
Inoltre, si aggiunga che il 21% degli allievi che arriva alla
maturità lo fa con 1 o più anni di ripetenza/ritardo causando un
elevato costo sociale.
Ma va riconosciuto che negli istituti professionali questo
fenomeno è molto più pronunciato: su 10.000 iscritti, ogni anno
solamente sei mila raggiungono il diploma con un tasso di abbandono
non inferiore al 40%.
Dall'analisi degli interventi posti in atto dalla RER per
attraversare la crisi , emerge come il ricorso agli ammortizzatori
sociali riguardi una percentuale molto elevata di soggetti tra i 25
e 40 anni.
Ed è fin troppo evidente che chi ha solo assolto l'obbligo
scolastico, paga più duramente di altri il prezzo della crisi; si
tratta di un costo sociale in capitale umano che una Regione
competitiva come la nostra non può sopportare a lungo.
La mancata qualificazione dei giovani ha infatti un prezzo enorme.
Si può dire pertanto con una certa sicurezza che le risorse spese
oggi per qualificarli o diplomarli rappresentano un effettivo
investimento dal momento che si tratta dei risparmi futuri sugli
ammortizzatori sociali.
In tal senso, possiamo sostenere che questo disegno di legge
rappresenta a tutti gli effetti un forte intervento strategico ed
innovativo per l'integrazione e la gestione unitaria dei i due
segmenti formativi degli Istituti professionali che hanno scelto il
regime di sussidiarietà e gli Enti di Formazione accreditati.
Infatti, la Regione E.R., come ha indicato più volte anche il
Presidente Errani, vuole puntare sui giovani e vuole farlo
riequilibrando il proprio investimento di welfare/workfare tra le
fasce d'età, promuovendo la cultura del successo formativo e
contrastando le cause dell'abbandono e della dispersione scolastica
e formativa che ancora coinvolge un numero elevato di giovani
della nostra regione..
La legge sul nuovo sistema di IeFP vuole mettere insieme tutte le
risorse presenti sul territorio regionale e lavorare sulla
integrazione tra un sistema di Istruzione Professionale
essenzialmente basato su scuole pubbliche ed un sistema di FP legato
ad un dimensione privata-comunitaria. Non manca la consapevolezza
che promuovere processi di integrazione dei sistemi educativi è una
scelta che impegna nella costruzione di percorsi di equivalente
valenza formativa e comunicanti tra loro. Per questo la legge
regionale sceglie di sollecitare il protagonismo delle autonomie
scolastiche e formative e conta sul ruolo attivo degli Enti Locali
perché si realizzi l'ambizioso obiettivo di sviluppare uno stretto
rapporto tra istruzione, formazione e territorio.
Lavorare insieme e fare integrazione vuole dire essenzialmente
essere in condizione di utilizzare al meglio i due attuali sistemi
formativi, tenendo conto che entrambi sono stati messi fortemente
sotto pressione: il primo da una normativa nazionale che ha reso
evanescente l'identità degli istituti professionali perchè ha
ridotto la presenza nel piano degli studi soprattutto dei momenti di
utilizzazione dei laboratori e dello spazio curricolare dedicato ai
rapporti con le imprese e il secondo da una pressione, anche
demografica, che ne ha mutato la presenza dentro le strutture
formative. Il riferimento è allo straordinario ed affascinante, ma
anche estremamente problematico mondo della interculturalità che
attraversa questa realtà giovanile.
Stiamo, cioè, intervenendo in un contesto che è fortemente in
cambiamento.
Flussi che sconvolgono i nostri territori, la realtà giovanile
che si sta facendo più complessa, la presenza di fasce di disagio
giovanile sempre più diversificate, l'incremento delle diagnosi
relative ad alcuni disturbi di apprendimento o di deficit di
competenze di scolarizzazione, la crescente multiculturalità per la
presenza di cittadini stranieri, rendono più difficile realizzare
interventi di riforma del sistema educativo.
I tempi e i canali di apprendimento si stanno diversificando:
occorrono percorsi più flessibili, personalizzabili, in grado di
valorizzare sia il policentrismo formativo , perché sempre più
soggetti hanno un ruolo formativo, sia le necessarie competenze di
auto progettazione richieste ai giovani per muoversi in una società
complessa.
Con queste audizioni apriamo la fase del puntuale esame
dell'articolato della legge.
Il progetto di legge Disciplina del sistema regionale
dell'istruzione e formazione professionale , ha avuto un lungo iter
normativo accompagnato da un altrettanto lungo ed importante
percorso di confronto e concertazione con gli organismi previsti
dalla legge 12/2003.
Il tema del sistema di I e FP è stato oggetto di 8 sedute della
Conferenza Regionale per il sistema formativo: 9 sedute della
Commissione Regionale Tripartita , 6 sedute del Comitato di
Coordinamento Istituzionale.
Occorre, infine, dare atto all'Assessore e alla Giunta di avere
svolto incontri specifici e dedicati con gli attori del sistema di I
e FP per raccogliere opinioni e suggerimenti.
Un grande lavoro di ascolto, di coinvolgimento, e di
partecipazione che con pazienza, ma con capillare attenzione, è
stato effettuato in via preventiva e propedeutica alla scrittura del
testo che oggi cominciamo a discutere.
Il metodo di lavoro intrapreso ci incoraggia nella speranza che
sapremo dare risposte giuste a domande che non sono mai sbagliate.
Quando la politica sa ascoltare, guardare lontano e convergere
all'interesse più generale, allora, sa dare risposte ai bisogni
della società.

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 1389 N. 1/2011
Oggetto: 344
Assemblea Legislativa
V Commissione Permanente
Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, sport
Esame abbinato degli oggetti:
1389 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Disciplina del
sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale
(delibera di Giunta n. 658 del 16 05 11) - TESTO BASE
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 71
del 19/05/2011
344 - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Lombardi:
Norme per lo sviluppo della formazione professionale . (03 08 2010)
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 26
del 10/08/2010
(relatore consigliere Giuseppe Pagani)
Testo licenziato dalla commissione nella seduta antimeridiana del
15/06/2011
DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
INDICE
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
CAPO II - SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Art. 2 - Sistema regionale dell'istruzione e formazione
professionale
Art. 3 - Principi e finalità del sistema
Art. 4 - Percorsi, qualifiche e diplomi del sistema
Art. 5 - Soggetti del sistema
Art. 6 - Percorsi triennali a qualifica
Art. 7 - Percorsi quadriennali a diploma
CAPO III - FUNZIONI E COMPITI
Art. 8 - Programmazione del sistema regionale dell'istruzione
e formazione professionale
Art. 9 - Standard formativi e criteri di certificazione
Art. 10 - Clausola valutativa - Valutazione del sistema
regionale dell'istruzione e formazione professionale
Art. 11 - Azione di supporto al sistema
CAPO IV - SISTEMA INFORMATIVO E TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Art. 12 - Sistema informativo
CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 13 - Norma transitoria
Art. 14 - Norma finanziaria
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Con la presente legge la Regione disciplina il sistema regionale
dell'istruzione e formazione professionale, nel rispetto della
Costituzione e in particolare dell'articolo 117 e del principio di
leale collaborazione, nonché dell'ordinamento nazionale in materia
d'istruzione, di formazione professionale e d'istruzione e
formazione professionale. Le norme della presente legge sono altresì
dettate nell'ambito dei principi dell'ordinamento regionale sulla
formazione.
2. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti della
Regione e delle autonomie locali, nonché dei soggetti facenti parte
del sistema di cui al comma 1, relativi all'istruzione e formazione
professionale, nel rispetto dello Statuto regionale e
dell'ordinamento vigente in materia.
CAPO II
SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 2
Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale
1. È istituito il sistema regionale dell'istruzione e formazione
professionale, che fa parte del sistema formativo regionale
disciplinato dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per
l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e
per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione tra loro).
2. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale
si attiene ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla
disciplina statale e in particolare dal decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo
2003, n. 53).
Art. 3
Principi e finalità del sistema
1. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale
si ispira ai principi di cui all' articolo 2 e agli elementi
fondamentali del sistema formativo di cui all'articolo 3 della legge
regionale n. 12 del 2003.
2. Le finalità del sistema regionale dell'istruzione e formazione
professionale, e dell'offerta formativa che lo caratterizza, sono di
assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del
diritto-dovere all'istruzione e formazione, di elevare le competenze
generali delle persone, di ampliarne le opportunità di acquisizione
di una qualifica professionale, di assicurarne il successo
scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica,
nonché di fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e
professionali dei territori.
3. Attraverso l'integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello
della formazione professionale la Regione intende offrire agli
studenti un'offerta unitaria, coordinata e flessibile nei contenuti
e nelle modalità organizzative, in grado di corrispondere alle
esigenze e alle aspettative di ognuno, anche in modo personalizzato.
Art. 4
Percorsi, qualifiche e diplomi del sistema
1. In applicazione della disciplina statale, il sistema regionale
dell'istruzione e formazione professionale prevede:
a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il
conseguimento di una qualifica professionale, che costituisce titolo
per l'accesso al quarto anno del sistema;
b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il
conseguimento di un diploma professionale.
2. Le competenze da acquisire da parte dei giovani nell'ambito dei
percorsi di cui al comma 1 si riferiscono alle qualifiche previste
dalla programmazione regionale in correlazione con le figure
definite a livello nazionale. Nella definizione di tali competenze
la Regione tiene conto di quanto stabilito nelle linee guida
nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi
degli istituti professionali e i percorsi d'istruzione e formazione
professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
3. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema
regionale dell'istruzione e formazione professionale avviene in
coerenza con gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle
competenze adottati dalla Regione, oltre che nel rispetto della
disciplina nazionale.
4. Nel rispetto della disciplina nazionale, è assicurata l'adozione
di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del
sistema formativo regionale di cui alla legge regionale n. 12 del
2003, in modo da offrire allo studente una contestuale pluralità di
scelte.
Art. 5
Soggetti del sistema
1. Possono fare parte del sistema regionale dell'istruzione e
formazione professionale gli organismi di formazione professionale e
gli istituti professionali con un ruolo integrativo e complementare
al sistema in applicazione del regime di sussidiarietà e secondo
quanto previsto dalla disciplina nazionale e in base a un apposito
atto della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
dell'Assemblea legislativa e previo confronto con i soggetti di cui
agli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003,
definisce i criteri e i requisiti di accreditamento necessari ai
soggetti di cui al comma 1 per fare parte del sistema regionale
dell'istruzione e formazione professionale. A tal fine, la Giunta
provvede in conformità alla disciplina statale in materia e ai
relativi accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. La Giunta regionale approva e aggiorna l'elenco dei soggetti
accreditati, ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione e annualmente
ne verifica la conformità.
4. Le qualifiche e i diplomi del sistema regionale dell'istruzione e
formazione professionale sono rilasciati esclusivamente dagli
organismi di formazione professionale e dagli istituti professionali
che fanno parte del sistema di cui al comma 1.
Art. 6
Percorsi triennali a qualifica
1. Possono iscriversi a uno dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 gli
studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado.
2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e al fine di
dare attuazione alle linee guida nazionali sulla realizzazione di
organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i
percorsi d'istruzione e formazione professionale, l'iscrizione e la
frequenza al primo anno di uno dei percorsi di cui al comma 1
avvengono presso un istituto professionale che, nell'esercizio della
propria autonomia, faccia parte del sistema regionale
dell'istruzione e formazione professionale.
3. Nel rispetto della disciplina nazionale, i soggetti di cui
all'articolo 5, ferma la loro autonomia, progettano i percorsi di
cui al comma 1 in modo unitario e integrato, anche al fine di
assicurare il successo formativo di ogni studente e in particolare
di garantire la presa in carico di tutte le specifiche situazioni
problematiche che si presentano fino dal primo anno di frequenza.
4. Al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e
formativa e di sostenere la reversibilità delle scelte degli
studenti, e fermo quanto previsto all'articolo 8, la Regione, previo
confronto con i soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51 della
legge regionale n. 12 del 2003, opera per garantire gli organici
raccordi previsti dalle linee guida nazionali di cui al comma 2, con
particolare riferimento ai passaggi degli studenti da un percorso
all'altro, da realizzare attraverso percorsi formativi flessibili,
comprensivi di attività di sostegno e di riallineamento delle
competenze, e ogni altra opportunità conforme alla normativa
vigente.
Art. 7
Percorsi quadriennali a diploma
1. In applicazione della disciplina nazionale, all'interno del
sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale i
percorsi triennali di cui all'articolo 6 possono essere completati
con un quarto anno per l'acquisizione di un diploma che costituisce
titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.
2. In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi conseguiti
al termine dei percorsi del sistema regionale di istruzione e
formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di
sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'università e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti
tecnici superiori, previa frequenza di apposito corso annuale.
CAPO III
FUNZIONI E COMPITI
Art. 8
Programmazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione
professionale
1. La funzione di programmazione e di organizzazione del sistema
regionale dell'istruzione e formazione professionale spetta alla
Regione.
2. Le funzioni di programmazione dell'offerta formativa nell'ambito
del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale
spettano alla Regione e alle province secondo quanto previsto dal
presente articolo.
3. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta,
approva gli indirizzi per la programmazione territoriale
dell'istruzione e formazione professionale, in modo unitario e
comunque integrato con gli indirizzi di cui all'articolo 44, comma
1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2003.
4. Le province sono competenti alla programmazione territoriale
dell'offerta formativa inerente le qualifiche e i diplomi
dell'istruzione e formazione professionale, a partire dai fabbisogni
del mercato del lavoro, su cui raccolgono la disponibilità dei
soggetti di cui all'articolo 5 a realizzare i percorsi inerenti
l'offerta formativa programmata. Tali competenze sono esercitate
secondo le modalità previste dagli articoli 45 e 52 della legge
regionale n. 12 del 2003.
5. La programmazione del sistema regionale dell'istruzione e
formazione professionale è sottoposta a monitoraggio costante da
parte della Regione unitamente ai soggetti di cui agli articoli 49,
50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003.
Art. 9
Standard formativi e criteri di certificazione
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
dell'Assemblea legislativa, approva gli standard formativi e i
criteri di certificazione delle qualifiche e dei diplomi rilasciati
nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione
professionale, nel rispetto della disciplina nazionale in materia.
2. La Giunta regionale approva le procedure e modalità di
certificazione dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione in
applicazione della disciplina nazionale in materia.
Art. 10
Clausola valutativa - Valutazione del sistema regionale
dell'istruzione e formazione professionale
1. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è
sottoposto dalla Regione a una specifica valutazione di qualità ed
efficacia, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida
nazionali di cui all'articolo 4, comma 2, con particolare
riferimento alla possibilità di avvalersi della collaborazione dei
soggetti da esse menzionati.
2. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, anche con
riferimento ai risultati della specifica valutazione di cui al comma
1. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla
commissione assembleare competente una relazione sul sistema
regionale dell'istruzione e formazione professionale che fornisca
informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti,
gli studenti interessati e gli effetti rispetto:
a) all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite;
b) al proseguimento in percorsi formativi;
c) all'inserimento nel mondo del lavoro;
d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi fra
sistema dell'istruzione e sistema d'istruzione e formazione
professionale.
3. La Giunta presenta alla commissione assembleare competente un
report sull'attuazione della legge intermedio rispetto alla cadenza
di cui al comma 2.
4. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per
la migliore valutazione della presente legge.
5. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata
coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi
previsti.
Art. 11
Azione di supporto al sistema
1. La Regione, sentiti i soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51
della legge regionale n. 12 del 2003, svolge un'azione di supporto
al sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale con
particolare riferimento all'attuazione d'interventi volti a
sviluppare le competenze di base e professionali e ad agevolare i
passaggi tra il sistema dell'istruzione e il sistema dell'istruzione
e formazione professionale, con particolare attenzione agli studenti
a rischio di abbandono scolastico e formativo.
2. Gli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo
possono fruire di un progetto personalizzato finalizzato
all'acquisizione della qualifica professionale, previa verifica
della situazione individuale effettuata dai soggetti competenti
dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale.
3. Le modalità e i criteri per l'attuazione dell'azione regionale
per l'integrazione progettuale e operativa, realizzata anche
attraverso la costituzione di gruppi di lavoro settoriali composti
dai soggetti di cui all'articolo 5, sono definiti dalla Giunta
regionale.
CAPO IV
SISTEMA INFORMATIVO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 12
Sistema informativo
1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2003,
nonché la realizzazione delle finalità espresse nella presente
legge, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema
informativo regionale di cui all'articolo 13 della legge regionale
24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società
dell'informazione), settori specifici e interconnessi dedicati
all'istruzione e formazione professionale, all'istruzione, compresa
l'istruzione universitaria, alla formazione professionale, compresa
la formazione superiore, al lavoro.
2. Tali settori sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:
a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla
programmazione;
b) supporto alla comunicazione e promozione dell'offerta formativa
attraverso la pubblicizzazione della medesima;
c) raggiungimento del successo scolastico e formativo e contenimento
della dispersione scolastica;
d) assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere
all'istruzione e formazione;
e) gestione, monitoraggio e controllo delle attività relative
all'offerta formativa;
f) raccolta e conservazione delle certificazioni e degli
accreditamenti;
g) analisi dell'inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.
3. Ai fini di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2003, di realizzare
le azioni di cui al comma 2, nonché di agevolare l'ingresso nel
mondo del lavoro e il monitoraggio del percorso scolastico e
formativo individuale dalla scuola dell'infanzia all'inserimento
lavorativo, la Giunta Regionale effettua il trattamento di dati
personali nel rispetto delle norme in materia, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali). Nell'ambito del settore istruzione, inoltre, i
dati strumentali allo scopo sono trattati effettuando anche i
necessari collegamenti con quelli raccolti dagli altri settori.
4. In particolare, i dati personali sono trattati nel rispetto dei
principi di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo n. 196
del 2003, degli articoli 13, 18, 19 e 20 dello stesso decreto e
conformemente a quanto previsto dall'articolo 12 della legge
regionale n. 11 del 2004.
5. La Giunta regionale può comunicare alle amministrazioni
provinciali, all'ufficio scolastico regionale, agli uffici
scolastici provinciali e ai comuni, per lo svolgimento delle
finalità istituzionali degli stessi, i seguenti dati:
a) i dati personali relativi al percorso scolastico e in
particolare: nome, cognome, sesso, data e comune o Stato di nascita,
cittadinanza, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, codice
istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello
studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento o
ritiro, data iscrizione, scuola di provenienza, tempo di
funzionamento, corso serale, indirizzo di studio, qualifica, scuola
anno venturo, votazioni, esiti;
b) i dati personali relativi al percorso formativo per
l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione e in
particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale,
residenza, numero di ore svolte, provincia di svolgimento, numero di
riferimento, data d'inizio corso, data di fine corso, qualifica,
canale di finanziamento, tipologia d'azione;
c) i dati personali relativi al percorso di apprendistato e in
particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale,
residenza, domicilio, data d'inizio, data di fine, numero modulo;
d) i dati personali anagrafici dei residenti in Emilia-Romagna in
età scolastica e in particolare: nome, cognome, sesso, data di
nascita, codice fiscale, residenza.
6. La Giunta regionale può comunicare agli organismi di formazione,
accreditati ai sensi della presente legge per la realizzazione di
percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica
prevista dalla programmazione regionale, i seguenti dati trattati
nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione
professionale:
a) i dati personali anagrafici degli studenti e in particolare:
nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice
fiscale, residenza, domicilio, telefono;
b) i dati relativi al percorso scolastico e in particolare: codice
istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello
studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento, tempo
di funzionamento, indirizzo di studio, qualifica, scuola di
provenienza, esiti.
7. In relazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 resta ferma
l'osservanza della disciplina in materia d'informativa di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
8. La Giunta regionale tratta, nell'ambito del settore istruzione,
per esigenze di programmazione, analisi e monitoraggio dell'attività
formativa, i dati personali relativi a persone disabili e a persone
con disturbi di apprendimento. Questi dati sono trattati riducendo
al minimo, ove possibile rispettando la soglia del tre,
l'utilizzazione di dati personali idonei a identificare
l'interessato.
CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 13
Norma transitoria
1. Sono fatti salvi gli atti adottati in attuazione di quanto
disposto dalla legge regionale n. 12 del 2003 circa la
programmazione dell'offerta formativa a partire dall'anno scolastico
2011-2012.
Art. 14
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con
l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4).
Espandi Indice