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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 2048
Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 recante disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale (delibera di Giunta n. 1688 del 21 11 11). Testo base

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetti: 2048 N. 1/2012
2307
Assemblea Legislativa
III Commissione Permanente
Territorio, Ambiente, Mobilità
Esame abbinato degli oggetti:
2048 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Riforma della
legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 recante disciplina della
procedura di valutazione dell'impatto ambientale (delibera di
Giunta n. 1688 del 21 11 11).
Testo base
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n.108
del 24/11/2011
2307 - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Favia:
Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 Disciplina
della procedura di valutazione dell'impatto ambientale (09 02 12).
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n.117
del 14/02/2012
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta antimeridiana del
22/03/2012.
Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (disciplina della
procedura di valutazione dell'impatto ambientale). Disposizioni in
materia ambientale.
INDICE
Titolo I
Riforma della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 1 Sostituzione dell'articolo 1 (Finalità) della legge
regionale n. 9 del 1999
Art. 2 Sostituzione dell'articolo 2 (Definizioni) della legge
regionale n. 9 del 1999
Art. 3 Sostituzione dell'articolo 3 (Informazione e partecipazione)
della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 4 Sostituzione dell'articolo 4 (Ambito di applicazione) della
legge regionale n. 9 del 1999
Art. 5 Inserimento degli articoli 4 bis (Ambito di applicazione
delle norme sulla procedura di verifica (screening)) e 4 ter (Soglie
dimensionali) nella legge regionale n. 9 del 1999
Art. 6 Modifiche all'articolo 5 (Autorità competenti) della legge
regionale n. 9 del 1999
Art. 7 Sostituzione dell'articolo 6 (Sportello unico per le
attività produttive) della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 8 Sostituzione dell'articolo 7 (Opere pubbliche) della legge
regionale n. 9 del 1999
Art. 9 Inserimento dell'articolo 7 bis (Documentazione connessa al
segreto industriale) nella legge regionale n. 9 del 1999
Art. 10 Modifiche all'articolo 8 (Direttive) della legge regionale
n. 9 del 1999
Art. 11 Sostituzione dell'articolo 9 (Verifica (screening)) della
legge regionale n. 9 della 1999
Art. 12 Sostituzione dell'articolo 10 (Esiti della procedura) della
legge regionale n. 9 del 1999
Art. 13 Modifiche all'articolo 11 (Studio di impatto ambientale
(SIA)) della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 14 Sostituzione dell'articolo 12 (Definizione dei contenuti
del SIA (scoping)) della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 15 Sostituzione dell'articolo 13 (Presentazione della domanda)
della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 16 Sostituzione dell'articolo 14 (Deposito e pubblicizzazione)
della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 17 Modifiche all'articolo 15 (Partecipazione) della
legge regionale n. 9 del 1999
Art. 18 Inserimento dell'articolo 15 bis (Integrazioni e modifiche)
nella legge regionale n. 9 del 1999
Art. 19 Sostituzione dell'articolo 16 (Valutazione di impatto
ambientale (VIA)) della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 20 Sostituzione dell'articolo 17 (Effetti del provvedimento di
valutazione di impatto ambientale (VIA)) della legge regionale n. 9
del 1999
Art. 21 Sostituzione dell'articolo 18 (Conferenza di servizi) della
legge regionale n. 9 del 1999
Art. 22 Sostituzione dell'articolo 19 (Procedure per progetti con
impatti ambientali interregionali) della legge regionale n. 9 del
1999
Art. 23 Sostituzione dell'articolo 20 (Partecipazione della Regione
alla procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349)
della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 24 Sostituzione dell'articolo 21 (Procedure per progetti con
impatti ambientali transfrontalieri) della legge regionale n. 9 del
1999
Art. 25 Sostituzione dell'articolo 22 (Monitoraggio) della legge
regionale n. 9 del 1999
Art. 26 Modifiche all'articolo 23 (Controllo sostitutivo) della
legge regionale n. 9 del 1999
Art. 27 Sostituzione dell'articolo 24 (Vigilanza e sanzioni) della
legge regionale n. 9 del 1999
Art. 28 Modifiche all'articolo 25 (Informazione e sistema
informativo) della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 29 Sostituzione dell'articolo 26 (Relazione sull'attuazione
delle procedure in materia di impatto ambientale) della legge
regionale n. 9 del 1999
Art. 30 Sostituzione dell'articolo 28 (Spese istruttorie) della
legge regionale n. 9 del 1999
Art. 31 Modifiche all'articolo 30 (Disposizioni abrogative ed
interpretative) della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 32 Sostituzione dell'articolo 31 (Modifiche degli allegati)
della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 33 Sostituzione degli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C
e D della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 34 Norme transitorie
Titolo II
Disposizioni in materia ambientale
Art. 35 Modifiche all'articolo 2 (Autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di linee e impianti elettrici) della legge regionale
n. 10 del 1993
Art. 36 Modifiche all'articolo 4 (Tutela della salute e
dell'incolumità della popolazione) della legge regionale n. 10 del
1993
Art. 37 Competenza all'emissione delle concessioni per l'utilizzo
del demanio idrico
Art. 38 Sostituzione dell'articolo 99 (Programma regionale per la
tutela dell'ambiente) della legge regionale n. 3 del 1999
Art. 39 Inserimento dell'articolo 99 bis (Programma regionale per
la tutela dell'ambiente) nella legge regionale n. 3 del 1999
Art. 40 Sostituzione dell'articolo 100 (Quadro degli interventi)
della legge regionale n. 3 del 1999
Allegato A.1
Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a)
Allegato A.2
Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a)
Allegato A.3
Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a)
Allegato B.1
Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e 4 bis, comma 1,
lett. a)
Allegato B.2
Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e 4 bis, comma 1,
lett. a)
Allegato B.3
Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e 4 bis, comma 1,
lett. a)
Allegato C
Contenuti del SIA relativo a progetti di cui all'articolo 11, comma
1
Allegato D
Criteri per la procedura di verifica (screening) di cui all'articolo
10
Titolo I
Riforma della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 1 (Finalità)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. L'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9
(Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale),
è sostituito dal seguente:
Articolo 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa alla
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e privati, e della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce con la
presente legge le disposizioni in materia di valutazione d'impatto
ambientale.
2. La valutazione d'impatto ambientale (VIA), ai sensi del decreto
legislativo n. 152 del 2006, ha la finalità di assicurare che
l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno
sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia
della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi
all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la
determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti
ambientali nello svolgimento delle attività normative e
amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e
programmazione. In tale ambito la VIA ha la finalità di proteggere
la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità
della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la
capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa
essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e
valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo
le disposizioni di legge, gli impatti diretti e indiretti di un
progetto sui seguenti fattori:
a) l'uomo, la fauna e la flora;
b) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
c) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
d) l'interazione tra i fattori di cui sopra.
3. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di
prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o
interventi, di identificare e valutare le possibili alternative,
compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure
per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.
4. Nel perseguire le finalità di cui ai commi precedenti, la
Regione garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei
cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge ed assicura
il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle
procedure amministrative, anche attraverso gli sportelli unici. .
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 2 (Definizioni)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. L'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) procedura di verifica (screening): procedura preliminare,
disciplinata dal titolo II, volta a definire se il progetto può
avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e deve
essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA;
b) provvedimento di verifica (screening): il provvedimento
obbligatorio e vincolante dell'autorità competente, disciplinato
dall'articolo 10, che conclude la procedura di verifica (screening);
c) procedura di VIA: la procedura di valutazione dell'impatto
ambientale, disciplinata dal titolo III, finalizzata alla
emanazione, da parte dell'autorità competente, del provvedimento di
VIA, di cui alla lettera d);
d) provvedimento di VIA: il provvedimento dell'autorità competente,
disciplinato dagli articoli 16, 17 e 18, che conclude la fase di
valutazione del processo di VIA. È un provvedimento obbligatorio e
vincolante, che produce inoltre gli effetti di cui all'articolo 17;
e) studio ambientale preliminare: studio tecnico-scientifico
relativo alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali
del progetto preliminare, disciplinato dall'articolo 9;
f) studio d'impatto ambientale (SIA): studio tecnico-scientifico
degli impatti ambientali di un progetto, disciplinato dall'articolo
11;
g) definizione dei contenuti del SIA (scoping): fase preliminare
facoltativa, disciplinata dall'articolo 12, volta a definire, in
contraddittorio tra autorità competente e proponente, le
informazioni che devono essere fornite nel SIA;
h) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete
l'adozione del provvedimento di verifica (screening) e l'adozione
del provvedimento di VIA, e che effettua le procedure disciplinate
dalla presente legge ai sensi dell'articolo 5;
i) comuni interessati: i comuni il cui territorio è interessato
dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti
ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere
o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi
correlati;
j) provincia interessata: la provincia nel cui territorio sono
ricompresi i comuni interessati;
k) amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a
rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri,
nullaosta, assensi comunque denominati, preordinati alla
realizzazione del progetto;
l) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o
designata dalla autorità competente per curare l'espletamento delle
attività connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure
disciplinate dalla presente legge;
m) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre
il quale i progetti elencati negli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2
e B.3 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla presente
legge.
2. Ai fini della presente legge valgono altresì le definizioni di
cui all'articolo 5, lettere c), d), g), h), l), r), t), u) e v) del
decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Gli allegati A.1, A.2 e A.3 elencano i progetti assoggettati
alla procedura di VIA di competenza rispettivamente regionale,
provinciale e comunale, ai sensi degli articoli 4 e 5.
4. Gli allegati B.1, B.2 e B.3 elencano i progetti assoggettati
alla procedura di verifica (screening) di competenza rispettivamente
regionale, provinciale e comunale, ai sensi degli articoli 4 bis e
5. .
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 3 (Informazione e partecipazione)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. L'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 3
Informazione e partecipazione
1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità
competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e
della partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti
interessati, nonché lo scambio di informazioni e la consultazione
con il proponente, con le modalità di cui ai titoli II, III e IV.
2. Ai fini della predisposizione dello studio ambientale
preliminare e del SIA, il proponente ha diritto di accesso alle
informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle
amministrazioni pubbliche.
3. Ferma restando la competenza degli enti locali di promuovere le
forme di partecipazione previste dalla legge regionale 9 febbraio
2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle
procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle
politiche regionali e locali), l'autorità competente, su richiesta
di una amministrazione interessata o del pubblico interessato,
organizza la presentazione dei progetti sottoposti alla procedura di
verifica (screening) o alla procedura di VIA, nonché del relativo
studio ambientale preliminare o del relativo SIA, in un 'apposita
assemblea pubblica, entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione
Emilia-Romagna (BURERT) dell'avviso di avvenuto deposito di cui
all'articolo 9, comma 3, o all'articolo 14, comma 2. .
Art. 4
Sostituzione dell'articolo 4 (Ambito di applicazione)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. L'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 4
Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di VIA
1. Sono assoggettati alla procedura di VIA, ai sensi del titolo III:
a) i progetti di nuova realizzazione elencati negli allegati A.1,
A.2 e A.3;
b) i progetti di nuova realizzazione elencati negli allegati B.1,
B.2 e B.3, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree
naturali protette, comprese le aree contigue, definite dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalla
legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione
e della gestione del sistema regionale delle aree naturali
protette), ovvero all'interno di aree SIC (Siti di importanza
comunitaria) o ZPS (Zone di protezione speciale) in base alle
direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla
conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, del Consiglio
del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
c) i progetti di nuova realizzazione elencati negli allegati B.1,
B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica
(screening) di cui al titolo II.
2. Sono inoltre assoggettati alla procedura di VIA i progetti di
modifica o estensione dei progetti elencati negli allegati A.1, A.2
e A.3 qualora la modifica o l'estensione sia, di per sé, conforme o
superiore alle soglie stabilite nei medesimi allegati.
3. Si applica l'articolo 6, commi 10 e 11, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, relativamente alle esclusioni per opere ed
interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e
alle esclusioni per singoli interventi disposti in via d'urgenza .
Art. 5
Inserimento degli articoli 4 bis e 4 ter
nella legge regionale n. 9 del 1999
1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999 sono
inseriti i seguenti:
Articolo 4 bis
Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di verifica
(screening)
1. Al fine di verificare se possano produrre impatti significativi
e negativi per l'ambiente e vadano sottoposti alla procedura di VIA,
sono assoggettati alla procedura di verifica (screening), i seguenti
progetti:
a) i progetti di nuova realizzazione di cui agli allegati B.1, B.2,
B.3, che non ricadono all'interno di aree di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b);
b) i progetti di modifiche o estensioni di progetti di cui agli
allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, già autorizzati, realizzati
o in fase di realizzazione, per le parti non ancora autorizzate, che
possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.
2. Su richiesta del proponente sono assoggettati:
a) alla procedura di verifica (screening) ovvero alla procedura di
VIA i progetti non elencati negli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e
B.3;
b) alla procedura di VIA i progetti elencati negli allegati B.1,
B.2 e B.3.
3. Si applica l'articolo 6, commi 10 e 11, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, relativamente alle esclusioni per opere ed
interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e
alle esclusioni per singoli interventi disposti in via d'urgenza.
Articolo 4 ter
Soglie dimensionali
1. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge
sono ridotte del 50 per cento nel caso in cui i progetti ricadono
all'interno di aree naturali protette o all'interno di aree SIC o
ZPS in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli
allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del 30 per cento nei
seguenti casi:
a) progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente
attrezzate, individuate nei modi previsti dall'articolo 26 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che
abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni
a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o la
certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001. .
Art. 6
Modifiche all'articolo 5 (Autorità competenti)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999 è
sostituito dal seguente:
6. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti
alle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità
competente può avvalersi, tramite convenzione, delle strutture
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n.
44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna). La convenzione è onerosa per le province ed i
comuni e l'ammontare dei compensi dovuti all'ARPA è definito dalla
Giunta regionale in riferimento alle diverse tipologie di impianti,
opere o interventi in misura forfettaria, previo parere del Comitato
di indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del
1995. .
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 6 (Sportello unico per le attività
produttive)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. L'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 6
Norme in materia di Sportello unico per le attività produttive
1. Per i progetti relativi alle attività produttive assoggettati al
procedimento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo Sportello unico
per le attività produttive (SUAP) riceve la domanda relativa alla
procedura di verifica (screening) o alla procedura di VIA
disciplinata dalla presente legge e la trasmette immediatamente, in
modalità telematica, all'autorità competente per l'effettuazione dei
procedimenti di cui al titolo II ed al titolo III.
2. La procedura di verifica (screening) di cui al titolo II è
conclusa preliminarmente ai procedimenti di cui agli articoli 5, 7 e
8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.
160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai
sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133).
3. La procedura di VIA di cui al titolo III è attivata nell'ambito
del procedimento unico previsto all'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 160 del 2010. Dall'avvio della
procedura fino all'adozione del provvedimento di VIA, sono sospesi i
termini per la conclusione del procedimento unico di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160
del 2010 volto all'adozione degli atti di assenso necessari per la
realizzazione del progetto diversi da quelli in materia ambientale e
paesaggistico-territoriale. Nel caso in cui eventuali prescrizioni
del provvedimento di VIA comportino modifiche progettuali, i termini
per la conclusione del procedimento unico ricominciano a decorrere
dalla data in cui il proponente produce la documentazione
progettuale modificata.
4. In ogni caso, su domanda del proponente, la procedura di VIA può
essere attivata e conclusa prima dell'avvio del procedimento unico
di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.
160 del 2010.
5. Nei casi di cui al comma 3, è svolta un'unica conferenza di
servizi degli enti interessati alla procedura di VIA, ai sensi
dell'articolo 18 della presente legge, e al procedimento unico per
le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 160 del 2010. La conferenza di
servizi è indetta dal responsabile del SUAP, che assicura il
coordinamento e la contestualità tra i due procedimenti. Alla
procedura di VIA si applica la disciplina di cui alla presente
legge, in particolare per quanto attiene al deposito e alla
pubblicità degli atti, alla partecipazione al procedimento, alle
modifiche progettuali, alle integrazioni documentali e ai termini
procedimentali. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 14, comma
3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) quanto alle modalità d'indizione.
6. L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni
comunicazione al proponente tramite il SUAP e mette a disposizione
del SUAP tutte le informazioni sull'iter procedimentale relativo
alle procedure di verifica (screening) e di VIA. Il SUAP assicura a
tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia
di VIA. .
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 7 (Opere pubbliche)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. L'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 7
Opere pubbliche
1. Per i progetti relativi a opere pubbliche o di pubblica utilità
ovvero ad impianti, opere o interventi non assoggettati alla
disciplina del SUAP di cui all'articolo 6 e non riguardanti impianti
di produzione di energia elettrica, l'autorità competente per la
procedura di VIA provvede al coordinamento e all'integrazione dei
procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli atti
autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto. Si
applica quanto disposto dall'articolo 17. .
Art. 9
Inserimento dell'articolo 7 bis
nella legge regionale n. 9 del 1999
1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999 è inserito
il seguente:
Articolo 7 bis
Documentazione connessa al segreto industriale
1. Nell'ambito delle procedure di verifica (screening) e delle
procedure di VIA, a tutela del segreto industriale o commerciale, il
proponente può presentare all'autorità competente motivata richiesta
di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al
progetto, allo studio preliminare ambientale o SIA preliminare. In
tal caso il proponente allega una descrizione generale, destinata ad
essere resa pubblica, in merito al progetto e ai suoi impatti
ambientali. Si applica l'articolo 9, comma 4, del decreto
legislativo n. 152 del 2006. .
Art. 10
Modifiche all'articolo 8 (Direttive)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. Al comma 1, dell'articolo 8, della legge regionale n. 9 del 1999
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea le parole Bollettino Ufficiale della Regione sono
sostituite da BURERT ;
b) nella lettera b), dopo le parole: di assenso comunque
denominati , sono inserite: , nonché le modalità di raccordo con le
relative procedure, ;
c) alla fine della lettera d) sono aggiunte le parole seguenti: ,
nonché criteri omogenei di individuazione delle modifiche
assoggettate a procedure di verifica (screening) di cui all'articolo
4 bis, comma 1, lettera b) .
d) dopo la lettera d) inserire la seguente:
d bis) i formati elettronici di trasmissione della
documentazione. .
Art. 11
Sostituzione dell'articolo 9 (Verifica (screening))
della legge regionale n. 9 della 1999
1. L'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 9
Procedura di verifica (screening)
1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica
(screening) ai sensi dell'articolo 4 bis, il proponente presenta
domanda all'autorità competente ovvero al SUAP, ai sensi e secondo
le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo
n. 152 del 2006. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a) il progetto preliminare;
b) lo studio ambientale preliminare relativo all'individuazione e
valutazione degli impatti ambientali del progetto, che evidenzi tra
l'altro motivazioni, finalità e possibili alternative di
localizzazione e d'intervento;
c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in
materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), del
costo previsto di progettazione e realizzazione del progetto;
e) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui
all'articolo 28.
2. Entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, l'autorità
competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la
domanda risulti incompleta, l'autorità competente richiede al
proponente la documentazione integrativa da presentare entro un
termine non superiore a quindici giorni. In tal caso i termini del
procedimento si intendono interrotti e ricominciano a decorrere
dalla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro
il termine stabilito il proponente non presenti la documentazione
completa degli elementi mancanti, la domanda si intende ritirata. E'
fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga,
non superiore a trenta giorni, del termine per la presentazione
della documentazione integrativa in ragione della complessità della
documentazione da presentare. L'esito positivo della verifica di
completezza è immediatamente comunicato al proponente, ai fini del
deposito degli elaborati nonché al SUAP.
3. Gli elaborati sono depositati, a cura del proponente, su
supporto informatico, nonché, in considerazione della necessità di
garantire, ai sensi dell'articolo 3, l'informazione e la
partecipazione del pubblico, su supporto cartaceo, per
quarantacinque giorni presso l'autorità competente e presso i comuni
in cui è localizzato il progetto. Sul BURERT è pubblicato, a cura
dell'autorità competente, l'avviso dell'avvenuto deposito nel quale
sono specificati l'oggetto e la localizzazione del progetto, il
proponente, l'indicazione dei luoghi e dei termini di deposito.
Dell'avvenuto deposito è dato sintetico avviso all'albo pretorio dei
comuni interessati. Sono inoltre pubblicati sul sito web
dell'autorità competente i principali elaborati del progetto
preliminare, lo studio preliminare ambientale e la relazione di cui
al comma 1, lettera c).
4. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione
sul BURERT, chiunque può prendere visione degli elaborati depositati
e può presentare osservazioni all'autorità competente.
5. L'autorità competente può, per una sola volta, nei
quarantacinque giorni previsti dal comma 3, richiedere integrazioni
documentali o chiarimenti al proponente. In tal caso, il proponente
provvede a trasmettere la documentazione richiesta presso gli uffici
di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta.
6. Il proponente può altresì presentare integrazioni volontarie al
progetto, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 3.
7. In qualunque fase della procedura, qualora ne ravvisi
l'opportunità in relazione alle esigenze del procedimento,
l'autorità competente convoca una conferenza di servizi preliminare
con finalità istruttorie. Alla conferenza partecipano le province, i
comuni e le amministrazioni interessate, per l'esame degli elaborati
presentati e la verifica dei possibili effetti negativi e
significativi sull'ambiente del progetto.
8. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n.
152 del 2006, la procedura di verifica (screening) di cui al titolo
II può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni della
presente legge, nell'ambito della valutazione ambientale strategica
(VAS). In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno
specifica evidenza della integrazione procedurale. .
Art. 12
Sostituzione dell'articolo 10 (Esiti della procedura)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. L'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 10
Esiti della procedura di verifica (screening)
1. L'autorità competente conclude con provvedimento motivato ed
espresso la procedura di verifica (screening), sulla base dei
criteri indicati nell'allegato D, valutando se il progetto abbia
possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente e debba
essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA. Il
provvedimento è adottato entro quarantacinque giorni dalla scadenza
del termine per il deposito degli elaborati di cui all'articolo 9,
comma 3, ovvero entro quarantacinque giorni dalla scadenza del
termine per la trasmissione della documentazione integrativa di cui
all'articolo 9, comma 5. L'autorità competente si esprime sulle
osservazioni presentate, previo contraddittorio con il proponente.
2. La decisione dell'autorità competente può avere uno dei seguenti
esiti:
a) esclusione del progetto, se esso non ha impatti negativi e
significativi sull'ambiente, dalla procedura di VIA;
b) esclusione del progetto, se esso non ha impatti negativi e
significativi sull'ambiente, dalla procedura di VIA, con
prescrizioni per la eliminazione, mitigazione, compensazione degli
impatti e per il monitoraggio nel tempo;
c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto, se
esso ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente,
alla procedura di VIA, prevista dagli articoli 11,12,13,14,15,16,17
e 18.
3. A cura dell'autorità competente, il provvedimento di verifica
(screening) è pubblicato per estratto nel BURERT. Esso è altresì
pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente.
4. L'esito di cui alla lettera b) del comma 2 obbliga il proponente
a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute. Le
stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni
competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni,
licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari
per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. .
Art. 13
Modifiche all'articolo 11 (Studio di impatto ambientale (SIA))
della legge regionale n. 9 del 1999
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 1999
è sostituito dal seguente:
1. I progetti assoggettati alla procedura di VIA sono corredati da
un SIA elaborato a cura e spese del proponente, che contiene gli
elementi e le informazioni indicati nell'allegato C ed è redatto nel
rispetto degli esiti dell'eventuale fase di definizione dei
contenuti del SIA (scoping) di cui all'articolo 12. .
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del
1999 sono inseriti i seguenti:
2 bis. Ai fini della predisposizione del SIA e degli altri
elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il
proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni
disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto
disposto dalla normativa vigente in materia.
2 ter. Nella redazione del SIA relativo a progetti previsti da piani
o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere
utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto
ambientale.
2 quater. Per quanto non diversamente previsto dal presente
articolo, si applica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 152
del 2006.
Art. 14
Sostituzione dell'articolo 12 (Definizione dei contenuti del SIA
(scoping))
della legge regionale n. 9 del 1999
1. L'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 12
Definizione dei contenuti del SIA (scoping)
1. Per i progetti di cui all'articolo 11, comma 1, è facoltà del
proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una
fase preliminare, volta:
a) all'accertamento dell'assenza di elementi o fattori preclusivi
alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione
territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti
nell'area interessata;
b) alla puntuale definizione dei contenuti del SIA;
c) alla puntuale definizione della documentazione e degli elaborati
di cui all'articolo 13, comma 3.
2. Il proponente presenta all'autorità competente un'analitica
relazione, predisposta da un professionista abilitato, circa la
conformità del progetto agli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici,
ambientali e storico culturali presenti sull'area interessata dal
progetto e l'assenza degli elementi e fattori preclusivi di cui al
comma 1, lettera a), nonché un elaborato che, sulla base
dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il
piano di lavoro per la redazione del SIA.
3. Il SIA, in ogni caso, contiene le seguenti informazioni:
a) la descrizione del progetto definitivo;
b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con
riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;
c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti
sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può
produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
d) una relazione, predisposta da un professionista abilitato, circa
la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici,
ambientali e storico culturali presenti sull'area interessata dal
progetto e l'assenza degli elementi e fattori preclusivi di cui al
comma 1, lettera a);
e) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od
eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di
monitoraggio;
f) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in
esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con
indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo
dell'impatto ambientale;
g) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.
4. Per la definizione dei contenuti del SIA, nonché della
documentazione e degli elaborati di cui all'articolo 13, comma 3,
l'autorità competente, entro dieci giorni dalla ricezione della
documentazione, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo
18.
5. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della
conferenza di servizi, i cui lavori si concludono entro quaranta
giorni dalla ricezione della documentazione, si esprime entro
sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1. Trascorso tale
termine si intende convalidato l'elaborato di cui al comma 2.
Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2
e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo ai contenuti
del SIA.
6. I termini previsti dal comma 5 sono ridotti della metà nei casi
di progetti assoggettati alla procedure di VIA ad esito della
procedura di verifica (screening), ai sensi dell'articolo 10, comma
2, lettera c).
7. L'accertamento della insussistenza di elementi preclusivi nonché
la definizione degli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c),
determinati ai sensi dei commi precedenti, vincolano l'autorità
competente e le amministrazioni partecipanti alla conferenza di
servizi.
8. L'autorità competente assicura che le attività di cui al
presente articolo siano attuate in contraddittorio con il
proponente. .
Art. 15
Sostituzione dell'articolo 13 (Presentazione della domanda)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. L'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 13
Presentazione della domanda di VIA
1. Alla domanda di attivazione della procedura di VIA, presentata
al SUAP ovvero all'autorità competente, sono allegati:
a) il SIA ed il relativo progetto definitivo, predisposti in
conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11 ed agli
eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA
(scoping) di cui all'articolo 12;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà', ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000, del costo di progettazione e realizzazione del progetto;
c) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui
all'articolo 28.
2. Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 23, commi 2 e
3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente all'elenco
degli atti necessari e alle modalità di deposito della
documentazione.
3. Il proponente correda la domanda della documentazione e degli
elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il
rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta,
assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della
conferenza di servizi di cui all'articolo 18, nonché della
documentazione relativa alla disponibilità dell'area o
all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda e prima della
pubblicazione di cui al comma 6, l'autorità competente verifica la
completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento delle spese
istruttorie.
5. Qualora la domanda risulti incompleta, l'autorità competente
richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare
entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato
alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini
del procedimento si intendono interrotti e ricominciano a decorrere
dalla presentazione della documentazione integrativa. E' fatta salva
la facoltà per il proponente di richiedere una proroga, non
superiore a sessanta giorni, del termine per la presentazione della
documentazione integrativa in ragione della complessità della
documentazione da presentare. Qualora entro il termine stabilito il
proponente non depositi la documentazione completa, la domanda si
intende ritirata.
6. Effettuata la verifica di completezza, l'autorità competente
provvede a pubblicare nel BURERT l'avviso dell'avvenuto deposito di
cui all'articolo 14, comma 2. Prima di tale pubblicazione,
l'autorità competente ne comunica la data prevista al proponente. Il
proponente provvede alla pubblicazione del medesimo avviso su un
quotidiano diffuso nel territorio interessato.
7. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 6, il
proponente trasmette la domanda, completa degli allegati, a tutti i
soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque
denominati necessari alla realizzazione del progetto. .
Art. 16
Sostituzione dell'articolo 14 (Deposito e pubblicizzazione)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. L'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 14
Deposito e pubblicizzazione
1. Il SIA ed il relativo progetto definitivo sono depositati, a cura
del proponente, su supporto cartaceo ed elettronico per sessanta
giorni consecutivi presso la Regione, le province ed i comuni nei
quali è localizzato il progetto, al fine di garantire, ai sensi
dell'articolo 3, l'informazione e la partecipazione del pubblico.
2. L'avviso dell'avvenuto deposito, all'esito positivo della
verifica di completezza, è pubblicato nel sito web dell'autorità
competente, nel BURERT e, a cura e spese del proponente, su un
quotidiano diffuso nel territorio interessato.
3. L'avviso dell'avvenuto deposito deve indicare:
a) il proponente;
b) l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del
progetto;
c) le sedi ove possono essere consultati gli atti ed i termini entro
i quali è possibile presentare osservazioni;
d) i procedimenti compresi e sostituiti.
4. Il progetto ed il SIA, corredato dalla documentazione di cui
all'articolo 13, comma 3, sono trasmessi su idoneo supporto
informatico, a cura del proponente, alle amministrazioni convocate
alla conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 18.
5. Le forme di pubblicità di cui al comma 2 tengono luogo delle
comunicazioni di cui all'articolo 7 ed all'articolo 8, commi 3 e 4,
della legge n. 241 del 1990.
6. L'autorità competente pubblica sul proprio sito web la
documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le
eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al
progetto. .
Art. 17
Modifiche all'articolo 15 (Partecipazione)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999
è sostituito dal seguente:
1. Chiunque può, entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione nel BURERT di cui all'articolo 14, comma 2, prendere
visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta,
osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. .
2. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999,
le parole: i soggetti interessati sono sostituite con il
pubblico .
3. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999,
è abrogato.
4. Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999,
dopo le parole disciplinate dall'articolo 14 sono inserite le
seguenti: e dal presente articolo .
Art. 18
Inserimento dell'articolo 15 bis
nella legge regionale n. 9 del 1999
1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999 è
inserito il seguente:
Articolo 15 bis
Integrazioni e modifiche
1. L'autorità competente può richiedere al proponente, entro trenta
giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 1,
in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata,
con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare
i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per
un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente
esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale
entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione
integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle
richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non
presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda,
l'autorità competente non procede all'ulteriore corso della
valutazione.
2. Il proponente può chiedere, entro trenta giorni dalla scadenza
del termine di cui all'articolo 15, comma 1, per una sola volta, di
modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di
rilievi emersi nel corso dell'istruttoria pubblica o del
contraddittorio di cui all'articolo 15, commi 3 e 4. Se accoglie
l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione delle
modifiche un termine non superiore a quarantacinque giorni,
prorogabili, su istanza del proponente per giustificati motivi, per
un massimo di ulteriori quarantacinque. Il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale è adottato entro novanta giorni
dalla presentazione degli elaborati modificati.
3. L'autorità competente, ove ritenga che le integrazioni e le
modifiche apportate ai sensi dei commi 1 e 2 siano sostanziali e
rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia
delle stesse per sessanta giorni su supporto cartaceo e
contestualmente ne dia avviso con le modalità di cui all'articolo
14. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato
chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del
relativo SIA e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi
o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle
modifiche apportate agli elaborati ai sensi dei commi 1 e 2. In
questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione delle
osservazioni.
Art. 19
Sostituzione dell'articolo 16 (Valutazione di impatto ambientale
(VIA))
della legge regionale n. 9 del 1999
1. L'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 16
Provvedimento di valutazione d'impatto ambientale
1. L'autorità competente conclude la procedura di VIA, con
provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della
conferenza di servizi di cui all'articolo 18, esprimendosi
contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le
controdeduzioni, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di
cui all'articolo 15, comma 1, o di cui all'articolo 15 bis.
2. Il provvedimento di VIA evidenzia in modo specifico le
integrazioni procedurali effettuate e le intese, concessioni,
autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque
denominati compresi e sostituiti ai sensi dell'articolo 17.
3. Nel corso della redazione del progetto e nella fase della sua
valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le
conclusioni della valutazione ambientale per i progetti previsti da
piani e programmi per i quali la valutazione ambientale è già stata
espletata.
4. La deliberazione, a cura dell'autorità competente, è comunicata
al proponente ed alle amministrazioni interessate ed è pubblicata
per estratto nel BURERT. Per quanto non diversamente disposto trova
applicazione l'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.
152 del 2006.
5. Le autorità competenti informano annualmente il Ministro
dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA
in corso. .
Art. 20
Sostituzione dell'articolo 17 (Effetti del provvedimento di
valutazione di impatto ambientale (VIA)) della legge regionale n. 9
del 1999
1. L'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 17
Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA)
1. Il provvedimento positivo di VIA, per i progetti relativi alle
attività produttive di cui all'articolo 6, nonché per i progetti
relativi ad impianti di produzione di energia, comprende e
sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque
denominati in materia ambientale e paesaggistico-territoriale.
2. Il provvedimento positivo di VIA per i progetti di opere
pubbliche o di pubblica utilità di cui all'articolo 7, ad accezione
dei progetti di produzione di energia elettrica, comprende e
sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i pareri, i nullaosta, gli assensi comunque denominati,
necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente
normativa.
3. Il provvedimento positivo di VIA ha altresì il valore di titolo
abilitativo edilizio qualora il Comune territorialmente competente,
valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti i pareri,
le autorizzazioni ed i nullaosta cui è subordinato il suo rilascio,
si sia espresso positivamente.
4. La procedura di VIA, effettuata ai sensi della presente legge,
comprende e sostituisce in particolare:
a) la valutazione d'incidenza di cui agli articoli 6 e 7 della
direttiva 92/43/CE e all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche); a tal fine il SIA contiene gli elementi di cui
all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 357
del 1997, dando ad essi specifica evidenza;
b) l'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III bis
del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed alla legge regionale 11
ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento), per i progetti che ricadono nel campo
di applicazione dell'allegato VIII del decreto legislativo n. 152
del 2006; a tal fine il SIA e gli elaborati progettuali contengono
anche le informazioni previste all'articolo 29 ter, e il
provvedimento finale contiene le condizioni e le misure
supplementari previste dagli articoli 29 sexies e 29 septies del
decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6
luglio 2002, n. 137); a tal fine il SIA e gli elaborati progettuali
contengono anche la relativa Relazione paesaggistica redatta
secondo le indicazioni di cui alle vigenti disposizioni.
5. Il provvedimento positivo di VIA per le opere pubbliche o di
pubblica utilità costituisce variante agli strumenti di
pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica, a condizione
che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui
all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva
sulla variante stessa, per correzione di errori materiali ovvero per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, qualora tali modificazioni siano
state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato
cartografico, e l'assenso dell'Amministrazione provinciale o
comunale sia preventivamente acquisito ovvero sia approvato
rispettivamente dal Consiglio provinciale o dal Consiglio comunale
entro trenta giorni a pena di decadenza. Le proposte di variante
alla pianificazione territoriale provinciale possono attenere
unicamente a specifiche modifiche cartografiche degli strumenti
stessi. Qualora costituisca variante agli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, il provvedimento
comprende la verifica di assoggettabilità o la Valsat. In tal caso,
il SIA motiva la proposta di variante in relazione all'effettivo
stato dei luoghi ed all' impraticabilità di alternative, e contiene
gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto
ambientale. In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi
partecipa la Regione ai fini dell'intesa per l'approvazione della
variante e dell'espressione del parere motivato relativo alla
valutazione ambientale, e il provvedimento di VIA di cui
all'articolo 16 contiene la dichiarazione di sintesi.
6. La procedura di VIA può essere attivata da parte dei comuni,
delle province e della Regione in alternativa al procedimento unico
di cui agli articoli 36 bis, 36 ter, 36 quater, 36 quinquies, 36
sexies, 36 septies e 36 octies della legge regionale n. 20 del 2000,
al fine di assicurare la contestuale valutazione di tutti gli
interessi, pubblici e privati, coinvolti dall'attuazione delle opere
pubbliche di rispettiva competenza e di pervenire alla celere
approvazione e realizzazione delle stesse.
7. Per i progetti di produzione di energia elettrica, la procedura
di VIA viene svolta all'interno del procedimento unico energetico di
cui all'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26
(Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre
disposizioni in materia di energia), nel rispetto delle disposizioni
di cui al presente titolo. A tal fine l'amministrazione competente
al rilascio dell'autorizzazione unica energetica convoca un'unica
conferenza di servizi. Nei casi di cui al presente comma, il
provvedimento positivo di VIA comprende e sostituisce le
autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia
ambientale e paesaggistico-territoriale e deve essere espresso
antecedentemente o contestualmente all'adozione dell'atto conclusivo
del procedimento di autorizzazione unica.
8. Il provvedimento positivo di VIA obbliga il proponente a
conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in esso contenute
per la realizzazione, l'esercizio, la dismissione, per gli eventuali
malfunzionamenti, nonché per il monitoraggio nel tempo
dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono
vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese,
concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi
comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in
base alla vigente normativa.
9. Il provvedimento negativo di VIA preclude la realizzazione del
progetto.
10. In conformità all'articolo 26, commi 5 e 6, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, in nessun caso può farsi luogo
all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di
VIA ed i progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro
cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto
conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può
stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo
proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha
emanato il provvedimento, la procedura di VIA deve essere
reiterata. .
Art. 21
Sostituzione dell'articolo 18 (Conferenza di servizi)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. L'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 18
Conferenza di servizi
1. Nell'ambito della procedura di VIA, l'autorità competente
indice, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
deposito degli elaborati nel BURERT, una conferenza di servizi per
l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto,
di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Dell'indizione
della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla
Regione da parte delle province e comuni rispettivamente competenti
ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3.
2. La conferenza di servizi, in sede istruttoria, provvede
all'esame del progetto e del SIA. Essa si svolge con le modalità
stabilite dalle relative disposizioni della legge n. 241 del 1990,
in quanto compatibili.
3. Le attività tecnico-istruttorie per la VIA sono svolte
dall'ufficio competente, che acquisisce e valuta tutta la
documentazione e le osservazioni presentate. L'ufficio competente,
entro il ventesimo giorno antecedente la conclusione dei lavori
della conferenza di servizi di cui al comma 6, predispone un
rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo invia alle
amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto ambientale è,
altresì, inviato al proponente, che può fornire le proprie
controdeduzioni.
4. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve
essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni
ritenute necessarie. Le determinazioni conclusive possono
motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi
nell'ambito della conferenza di servizi.
5. In sede di conferenza di servizi è acquisito il parere
sull'impatto ambientale del progetto da parte delle province, dei
comuni interessati e degli enti di gestione di aree naturali
protette interessati.
6. In ogni caso, i lavori della conferenza di servizi si concludono
almeno venti giorni prima della scadenza del termine per l'adozione
del provvedimento di VIA. .
Art. 22
Sostituzione dell'articolo 19 (Procedure per progetti con impatti
ambientali interregionali) della legge regionale n. 9 del 1999
1. L'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 19
Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali
1. Nel caso di progetti, soggetti a procedure di verifica
(screening) od a procedure di VIA, che risultino localizzati sul
territorio di più regioni, la Giunta regionale adotta il
provvedimento di VIA d'intesa con le regioni cointeressate.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora si manifesti un conflitto tra
le autorità competenti di tali regioni si applica quanto previsto in
proposito dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. In conformità all'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del
2006, nel caso di progetti che possano avere impatti ambientali
negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità
competente è tenuta a darne informazione. Essa inoltre acquisisce,
nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, i
pareri di tali regioni, delle province, dei comuni e degli enti di
gestione di aree naturali protette interessati e dispone che il
proponente invii gli elaborati a tali soggetti, che si esprimono nei
successivi novanta giorni, trascorsi i quali l'autorità competente
può provvedere anche in assenza dei predetti pareri. .
Art. 23
Sostituzione dell'articolo 20 (Partecipazione della Regione alla
procedura
di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. L'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 20
Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza
statale
1. Il parere di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, relativo al provvedimento di VIA di
competenza statale, è espresso dalla Giunta regionale, dopo avere
acquisito il parere delle province e dei comuni interessati.
2. Ai fini del comma 1, gli elaborati relativi alla procedura di VIA
di competenza statale sono trasmessi, a cura del proponente, anche
alle province ed ai comuni interessati, che si esprimono entro
sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni, trascorsi i
quali la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei
predetti pareri.
3. La Giunta regionale può promuovere consultazioni ed istruttorie
pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti
interessati. .
Art. 24
Sostituzione dell'articolo 21 (Procedure per progetti con impatti
ambientali transfrontalieri) della legge regionale n. 9 del 1999
1. L'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 21
Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri
1. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti
sull'ambiente di un altro Stato, l'autorità competente informa il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
trova applicazione quanto previsto dagli articoli 32 e 32 bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di consultazioni ed
effetti transfrontalieri. .
Art. 25
Sostituzione dell'articolo 22 (Monitoraggio)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. L'articolo 22 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 22
Monitoraggio
1. Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per
la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio
degli impatti ambientali, volte ad assicurare il controllo di quelli
significativi. Trova applicazione quanto disposto in materia
dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tal fine
è predisposta all'interno del SIA una proposta di piano di
monitoraggio, che prende in considerazione l'insieme degli
indicatori fisici, per controllare gli impatti significativi
derivanti dell'attuazione e gestione del progetto con lo scopo di
individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le
misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio
individua le responsabilità e le risorse necessarie per la
realizzazione e gestione del monitoraggio.
2. Il proponente deve trasmettere all'autorità competente i
risultati del monitoraggio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
b), e all'articolo 17, comma 8, nonché informare l'autorità
competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della
realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.
3. L'autorità competente esercita le funzioni di controllo e
monitoraggio anche avvalendosi delle strutture dell'ARPA
dell'Emilia-Romagna. Si può avvalere, inoltre, delle strutture
dell'ARPA per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al
comma 1 nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il
territorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge
regionale n. 44 del 1995. .
Art. 26
Modifiche all'articolo 23 (Controllo sostitutivo)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999
è sostituito dal seguente:
2. In caso di inutile decorso dei termini di cui all'articolo 16,
comma 1, per l'assunzione del provvedimento di VIA da parte delle
autorità competenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, trova
applicazione quanto disposto in materia di poteri sostitutivi
dall'articolo 30 dalla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma
del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e
relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti
con l'Università). .
2. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999 è
abrogato.
Art. 27
Sostituzione dell'articolo 24 (Vigilanza e sanzioni)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. L'articolo 24 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 24
Vigilanza e sanzioni
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle
amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila
sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché
delle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA di cui
all'articolo 17, comma 8, ovvero nell'atto conclusivo della
procedura di verifica (screening) di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera b). I risultati di questa attività sono resi pubblici
secondo le modalità dell'articolo 28, comma 2, del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
2. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 29 del decreto
legislativo n. 152 del 2006. .
Art. 28
Modifiche all'articolo 25 (Informazione e sistema informativo)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 9 del 1999
è sostituito dal seguente:
2. La Regione organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati e
predispone una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli
in materia di impatto ambientale nonché un archivio in cui sono
raccolti i SIA e i provvedimenti di VIA con la relativa
documentazione. Tale archivio è reso disponibile alla consultazione
in una apposita sezione del proprio sito web. .
2. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 9 del 1999
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole Bollettino Ufficiale della Regione sono sostituite da
BURERT ;
b) le parole comma 3 dell'art. 16 sono sostituite da: comma 4
dell'articolo 16 .
Art. 29
Sostituzione dell'articolo 26 (Relazione sull'attuazione delle
procedure
in materia di impatto ambientale) della legge regionale n. 9 del
1999
1. L'articolo 26 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 26
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo
sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati
ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale,
anche avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 25,
presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che
fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) cambiamenti introdotti nell'azione amministrativa ed eventuali
criticità riscontrate;
b) effetti in termini di semplificazione delle procedure di VIA per
la pubblica amministrazione ed i soggetti proponenti;
c) grado di partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri
soggetti pubblici e privati interessati ai procedimenti, ed effetti
prodotti.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata
coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi
previsti.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta regionali
si raccordano per la migliore valutazione della presente legge. .
Art. 30
Sostituzione dell'articolo 28 (Spese istruttorie)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. L'articolo 28 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 28
Spese istruttorie
1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate
dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate
forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o
dell'intervento, in una misura comunque non superiore a 0,05 per
cento, con un minimo di 500 euro per le procedure di verifica
(screening) e di 1.000 euro per le procedure di VIA, secondo i
criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui
all'articolo 8. Dalle spese istruttorie per la procedura di VIA sono
detratte quelle eventualmente corrisposte per lo svolgimento della
procedura di verifica (screening). L'autorità competente verifica il
rispetto dei suddetti criteri nel corso della verifica di
completezza di cui agli articoli 9, comma 2, e 13, comma 4. Le
risorse derivanti dal versamento per le spese istruttorie concorrono
alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e
aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche
competenti relativamente ai procedimenti di cui alla presente legge.
2. Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che
abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009, o la certificazione ambientale secondo le norme
ISO 14001, le spese istruttorie sono ridotte del 50 per cento.
3. A seguito della presentazione della richiesta di cui
all'articolo 4 bis, comma 2, l'autorità competente può stabilire di
esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie e di
contribuire alle spese di redazione del SIA fino ad un massimo
complessivo del 50 per cento, qualora sussista un interesse pubblico
all'attivazione della procedura di verifica (screening) ovvero della
procedura di VIA, in relazione agli impatti ambientali attesi per la
tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per
la vulnerabilità dei siti interessati.
4. Qualora si verifichino ritardi nella procedura di verifica
(screening) di cui all'articolo 10 o nella procedura di VIA di cui
all'articolo 16, le spese istruttorie sono restituite, entro
sessanta giorni dal provvedimento affetto da ritardo, alle seguenti
condizioni e modalità:
a) su richiesta del proponente;
b) nella misura del 10 per cento per ogni mese di ritardo della
conclusione della procedura;
c) al netto delle interruzioni o sospensioni del procedimento;
d) se il ritardo è imputabile a fatto dell'autorità competente.
5. Per i progetti che in base alla legislazione vigente risultano
sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori,
ognuno di tali oneri è ridotto del 10 per cento.
6. L'esito negativo della procedura di verifica (screening) o della
procedura di VIA, ovvero la rinuncia del proponente al proseguimento
delle procedure, non danno diritto al rimborso delle somme
originariamente versate. .
Art. 31
Modifiche all'articolo 30 (Disposizioni abrogative ed
interpretative)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 della legge
regionale n. 9 del 1999, le parole ai sensi dell'art. 6 della Legge
8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni,
dalla procedura di cui al medesimo art. 6 sono sostituite dalle
seguenti: di competenza statale ai sensi del titolo III della Parte
Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, dalle procedure
previste dal titolo III .
Art. 32
Sostituzione dell'articolo 31 (Modifiche degli Allegati)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. L'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 31
Modifiche degli allegati
1. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, atti
integrativi rispetto agli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e
D, al fine di dare attuazione a normative comunitarie o nazionali.
2. L'Assemblea legislativa regionale, tenuto conto della relazione
di cui all'articolo 26 e sulla base degli elementi indicati
nell'allegato D, può stabilire, ai sensi dell'articolo 6, comma 9,
del decreto legislativo n. 152 del 2006, con propria deliberazione:
a) un eventuale incremento, nella misura massima del 30 per cento,
od un eventuale decremento delle soglie dimensionali di cui agli
allegati B.1, B.2 e B.3;
b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge
dei progetti di impianti, opere o interventi degli allegati B.1, B.2
e B.3 che non ricadono in aree naturali protette ovvero all'interno
di aree SIC o ZPS in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate nel
BURERT. .
Art. 33
Sostituzione degli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D
della legge regionale n. 9 del 1999
1. Gli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della legge regionale
n. 9 del 1999 sono sostituiti dagli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2
e B.3 alla presente legge.
2. Gli allegati C e D della legge regionale n. 9 del 1999 sono
sostituiti dagli allegati C e D alla presente legge.
Art. 34
Norme transitorie
1. Le procedure di verifica (screening) e le procedure di VIA la
cui domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della
presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento
della presentazione della domanda.
2. Il termine di cui all'articolo 17, comma 10, della legge
regionale n. 9 del 1999, nel testo introdotto dalla presente legge,
si applica ai procedimenti la cui domanda sia stata presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive
ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale).
3. Nelle more dell'emanazione di nuove direttive ai sensi
dell'articolo 8, restano ferme le direttive emanate dalla Regione ai
sensi delle previgenti normative, con deliberazione della Giunta
regionale 15 luglio 2002, n. 1238 (Approvazione 'direttiva generale
sull'attuazione lr n. 9/99 'disciplina procedura valutazione impatto
ambientale e delle 'linee guida generali per redazione e
valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening)
e del SIA per la procedura di VIA' (art. 8 lr n. 9/99)), per le
parti non in contrasto con le disposizioni della presente legge.
4. Le disposizioni della presente legge per quanto riguarda le
competenze delle Province trovano applicazione sino all'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 14, 15, 6, 17, 18 e
19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Titolo II
Disposizioni in materia ambientale
Art. 35
Modifiche all'articolo 2 (Autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di linee e impianti elettrici) della legge regionale
n. 10 del 1993
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale
22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee
ed impianti elettrici fino a 150 mila volt, delega di funzioni
amministrative), è sostituita dalla seguente:
b) con tensione nominale massima fino a 20.000 volt e con lunghezza
non superiore a 500 metri. Eventuali modificazioni della tensione
nominale massima sono definiti con atto della Giunta regionale, in
misura comunque non superiore a 30.000 volt .
2. Alla fine del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10
del 1993 è aggiunto il seguente periodo: Si prescinde
dall'acquisizione del parere preventivo di ARPA per le linee in
Media Tensione in cavo cordato ad elica, sotterranee o aeree su
pali, le cui caratteristiche sono definite con direttiva della
Regione. .
Art. 36
Modifiche all'articolo 4 (Tutela della salute e dell'incolumità
della popolazione) della legge regionale n. 10 del 1993
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del
1993 è aggiunto il seguente:
2 bis. Tale valutazione preventiva di ARPA non è dovuta per le
linee in Media Tensione in cavo cordato ad elica, sotterranee o
aeree su pali, definite ai sensi dell'articolo 2, comma 5. .
Art. 37
Competenza all'emissione delle concessioni per l'utilizzo del
demanio idrico
1. Al fine di conseguire una gestione più omogenea ed efficace dei
procedimenti di concessione relativi al demanio idrico, con
deliberazione di Giunta sono individuati, in base alle tipologie
d'uso, alle soglie dimensionali o alle criticità presentate, quelli
da attribuire alla competenza della struttura centrale di settore.
Art. 38
Sostituzione dell'articolo 99 (Programma regionale per la tutela
dell'ambiente)
della legge regionale n. 3 del 1999
1. L'articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma
del sistema regionale e locale), è sostituito dal seguente:
Articolo 99
Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile
1. La Regione si dota, attraverso adeguati processi informativi e
partecipativi, del Piano di azione ambientale per lo sviluppo
sostenibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 34,
commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Piano
regionale, in attuazione degli obiettivi definiti dalla Strategia
nazionale di sviluppo sostenibile , indica gli obiettivi, la
strumentazione, le priorità, le azioni, specificando il contributo
della Regione e delle amministrazioni locali alla realizzazione
degli obiettivi nazionali.
2. Gli strumenti per lo sviluppo sostenibile definiscono il quadro
di riferimento per le valutazioni ambientali strategiche. Detti
strumenti, definiti coerentemente ai diversi livelli territoriali,
attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni, assicurano che la crescita economica comporti la
riduzione dell'impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni
di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il
soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle
potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita
della competitività e dell'occupazione.
3. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile
coordina i piani in materia di aria, acqua, suolo, biodiversità,
clima, rifiuti e definisce gli obiettivi strategici da raggiungere
in sintonia con la pianificazione territoriale generale e
settoriale, in uno scenario complessivo di politiche integrate per
la sostenibilità.
4. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile è
approvato dall'Assemblea legislativa regionale su proposta della
Giunta.
5. Il Piano è aggiornato, di norma, ogni cinque anni sulla base
anche degli esiti del monitoraggio.
6. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile è
attuato tramite i Piani e gli strumenti di settore nonché il
Programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo
99 bis.
Art. 39
Inserimento dell'articolo 99 bis
nella legge regionale n. 3 del 1999
1. Dopo l'articolo 99 della legge regionale n. 3 del 1999 è
inserito il seguente:
Articolo 99 bis
Programma regionale per la tutela dell'ambiente
1. Al fine di attuare gli obiettivi e gli indirizzi del Piano di
azione ambientale per lo sviluppo sostenibile attraverso l'utilizzo
di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la
Giunta regionale, sentite le amministrazioni locali per la
programmazione a favore delle stesse, definisce il Programma
regionale per la tutela dell'ambiente.
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di
tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei
rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di valorizzazione della
biodiversità, di prevenzione degli inquinamenti fisici, di riduzione
dei gas climalteranti e per lo sviluppo sostenibile.
3. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente è approvato
dalla Giunta regionale. Esso, sulla base di una valutazione sullo
stato delle singole componenti ambientali determina, in particolare:
a) le priorità delle azioni ambientali anche con riferimento a
peculiari situazioni territoriali o produttive;
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a
tale fine.
4. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente può essere
aggiornato con le medesime modalità previste per l'approvazione.
5. Il programma è attuato:
a) mediante concessione ad enti locali di contributi in conto
capitale sino al 75 per cento delle spese ammissibili per la
realizzazione di impianti ed opere;
b) mediante bandi, di norma regionali, ovvero programmazione
negoziata per la concessione a soggetti privati di contributi in
conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità alla
vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e
opere collegate alle finalità del programma;
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a
soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla
vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di azioni e
sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.
6. Per la predisposizione del programma la Giunta regionale attiva
gli studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di
pianificazione. .
Art. 40
Sostituzione dell'articolo 100 (Quadro degli interventi)
della legge regionale n. 3 del 1999
1. L'articolo 100 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 100
Gestione degli interventi del Programma regionale
per la tutela dell'ambiente
1. Le Province provvedono alla gestione dei finanziamenti relativi
agli interventi contenuti nei Programmi vigenti e in quelli
approvati ai sensi dell'articolo 99 bis sino alla data di attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 14, 15, 6, 17,18 e
19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per gli interventi la cui realizzazione è coordinata dalle
province, la Regione trasferisce alle stesse le risorse finanziarie
stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale secondo le
modalità stabilite con l'atto di programmazione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificate le
modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione finale degli
interventi oggetto di finanziamento. .
Allegato A.1
Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a)
A.1. 1)
utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la
derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque
sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui
la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo;
A.1 2)
Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque
freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata
sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi;
A.1. 3)
Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi
inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di
acque trasferite superiore a 100 milioni dimetri cubi all'anno; in
tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche
tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino
in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per
un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione;
in entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile
convogliata in tubazioni;
A.1. 4)
Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di
altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.
A.1. 5)
Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e
acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;
A.1. 6)
Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi
e gassosi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;
A.1. 7)
Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e
chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256
(Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura
delle sostanze e dei preparati pericolosi) e successive
modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3;
A.1. 8)
Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha;
A.1. 9)
Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che
rientrano nel presente allegato.
A.1. 10)
Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente
allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi
agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
Allegato A.2
Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a)
A.2. 1)
Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con
procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del
rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
A.2. 2)
Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
A.2. 3)
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante
operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11 e
all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
A.2. 4)
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di
incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9,
D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006;
A.2. 5)
Impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi
mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento
preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200
t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della
parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006);
A.2. 6)
Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva
superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1
e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006);
discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui
all'allegato B, lettere D1 e D5 , della parte quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006), ad esclusione delle discariche per
inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc;
A.2. 7)
Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante
operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000
mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui
all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006);
A.2. 8)
Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione
di profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente
idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito
permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7
e D12 della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006);
A.2. 9)
Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a
100.000 abitanti equivalenti;
A.2. 10)
Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più
di:
85.000 posti per polli da ingrasso,
60.000 posti per galline;
3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg) o
900 posti per scrofe;
A.2. 11)
Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta
a partire dal legno o da altre materie fibrose;
A.2. 12)
Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni
con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno;
A.2. 13)
Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di
miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la
ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);
A.2. 14)
Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con
tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza
superiore a 10 Km;
A.2. 15)
Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su
scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di
sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive
funzionalmente connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto,
potassio (fertilizzanti semplici o composti);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante
procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi;
A.2. 16)
Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti
chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie
prime lavorate;
A.2. 17)
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità
superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;
A.2. 18)
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità
superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno;
A.2. 19)
Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore
a 10 ha o le aree interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di
lunghezza superiore ai 500 metri;
A.2. 20)
Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una
capacità complessiva superiore a 80.000 mc;
A.2 21)
Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che
rientrano nel presente allegato;
A.2. 22)
Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente
allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi
agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
Allegato A.3
Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a)
A.3. 1)
Cave e torbiere con più di 500.000. mc/a di materiale estratto o di
un'area interessata superiore a 20 ha.
A.3. 2)
Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente
allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi
agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
Allegato B.1
Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e 4 bis, comma 1,
lett. a)
Agricoltura
B.1. 1)
Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;
Industria estrattiva
B.1. 2)
Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e
di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie;
B.1. 3)
Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon
fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché
di scisti bituminosi;
Industria energetica
B.1. 4)
Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e
acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
B.1. 5)
Impianti per il trattamento di residui radioattivi;
B.1 6)
Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e
chimici pericolosi, ai sensi della legge n. 256 del 1974 e
successive modificazioni, e stoccaggio in superficie di gas
naturale, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3;
B.1 7)
Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;
Industria dei prodotti minerali
B.1 8)
Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione
di prodotti a base di amianto;
Progetti di infrastrutture
B.1 9)
Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
B.1 10)
Linee ferroviarie a carattere regionale e locale;
B.1. 11)
Aeroporti;
B.1. 12)
Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti,
canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad
incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di
materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
B.1. 13)
Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi
volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli
ed altri lavori di difesa dal mare;
B.1 14)
Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano
derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque
sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto
secondo; progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche non
compresi nel punto A.1.1);
B.1. 15)
Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi;
Altri Progetti
B.1. 16)
Progetti di cui all'allegato A.1 che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o
prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.
B.1. 17)
Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.1 o
all'allegato B.1 già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative
sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.1).
Allegato B.2
Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e 4 bis, comma 1,
lett. a)
Agricoltura
B.2. 1)
Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie
superiore a 200 ha;
B.2. 2)
Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali
per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie
superiore a 10 ha;
B.2. 3)
Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura
compresi i progetti di irrigazione e drenaggio delle terre, per una
superficie superiore ai 300 ha;
B.2. 4)
Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha;
deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di
una superficie superiore a 5 ha;
B.2. 5)
Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero
complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente
rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno
funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi,
indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero
di animali inferiore o uguale a:
-
avicoli;
-
800 cunicoli;
-
120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per
scrofe,
-
300 ovicaprini;
-
50 posti bovini;
Industria estrattiva
B.2 6)
Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di
miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto n. 1443 del
1927;
B.2.7)
Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma
2, del regio decreto n. 1443 del 1927, mediante dragaggio marino o
fluviale;
Industria energetica
B.2. 8)
Impianti industriali non termici per la produzione di energia,
vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;
B.2. 9)
Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua
calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva
superiore ai 20 km;
B.2. 10)
Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con
tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato superiore a 3 km;
B.2. 11)
Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
B.2. 12)
Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza
installata superiore a 100 kW;
B.2. 13)
Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW;
Produzione e trasformazione dei metalli
B.2. 14)
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità
superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
B.2. 15)
Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di
acciaio grezzo all'ora;
forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per
maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità
di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
B.2. 16)
Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore
a 20 tonnellate al giorno;
B.2. 17)
Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una
capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il
cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
B.2. 18)
Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le
vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;
B.2. 19)
Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e
costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e
riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e
rotabile che superino i 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000
mc di volume;
B.2. 20)
Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;
B.2. 21)
Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di
superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
B.2. 22)
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi
che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
Industria dei prodotti minerali
B.2. 23)
Cokerie (distillazione a secco del carbone);
B.2. 24)
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al
giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di
produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni
aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
B.2. 25)
Impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla
produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20
tonnellate al giorno.
B.2. 26)
Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli
destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione
di oltre 20 tonnellate al giorno;
B.2. 27)
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare
tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane,
di capacità superiore a 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità
di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno
superiore a 300 kg/m3;
Industria chimica
B.2. 28)
Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti
chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie
prime lavorate;
B.2. 29)
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità
superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
B.2. 30)
Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e
chimici pericolosi, ai sensi della legge n. 256 del 1974 e
successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000
mc;
Industria dei prodotti alimentari
B.2. 31)
Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di
prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
2B.2. 32)
Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300
tonnellate al giorno su base trimestrale;
B.2. 33)
Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con
capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base
annua;
B.2. 34)
Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di
produzione superiore a 500.000 hl/anno;
B.2. 35)
Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino
50.000 mc di volume;
B.2. 36)
Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50
tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di
carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di
oltre 10 tonnellate al giorno;
B.2. 37)
Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei
prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di
superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
B.2. 38)
Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con
capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto
lavorato;
B.2. 39)
Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di
produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di
barbabietole;
Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta
B.2. 40)
Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio,
l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di
tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10
tonnellate al giorno;
B.2. 41)
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità
superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno;
B.2. 42)
Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa,
fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50
tonnellate al giorno;
B.2. 43)
Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di
particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di
materie prime lavorate;
Industria della gomma e delle materie plastiche
B.2. 44)
Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con
almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
Progetti di infrastrutture
B.2. 45)
Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i
porti di pesca; vie navigabili;
B.2. 46)
Strade extraurbane secondarie;
B.2. 47)
Porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore
o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5
ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri,
nonché progetti di intervento sui porti già esistenti;
B.2. 48)
Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad
accumularle in modo durevole di capacità, fino a diversa
determinazione statale, superiore a 50.000 mc di invaso;
B.2. 49)
Installazione di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto
di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico, superiori a 20
km;
B.2. 50)
Acquedotti con lunghezza superiore a 20 Km;
Altri progetti
B.2. 51)
Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed
altri veicoli a motore;
B.2. 52)
Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante
operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità
complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato
B, lettere D2, e da D8 a D11, della parte quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006); impianti di smaltimento di rifiuti non
pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di
ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva
superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere
D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del
2006);
B.2. 53)
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di
incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B
lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo
n. 152 del 2006);
B.2. 54)
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante
operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a
30.000 mc oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di
cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006);
B.2. 55)
Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva
inferiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1
e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006);
B. 2. 56)
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante
operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed
all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006;
B.2. 57)
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di
cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del
decreto legislativo n. 152 del 2006, ad esclusione degli impianti
mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle
operazioni di costruzione e demolizione qualora la durata della
campagna sia inferiore a novanta giorni naturali ed agli altri
impianti mobili volti al recupero di altri rifiuti non pericolosi
qualora la durata della campagna sia inferiore a sessanta giorni
naturali, e qualora non siano localizzate in aree naturali protette
o in aree SIC e ZPS; tale esclusione non si applica a successive
campagne sullo stesso sito;
B.2. 58)
Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a
10.000 abitanti equivalenti;
B.2. 59)
Depositi di fanghi, diversi da quelli disciplinati dal decreto
legislativo n. 152 del 2006, con capacità superiore a 10.000 metri
cubi;
B.2. 60)
Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro,
autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;
B.2. 61)
Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area
impegnata supera i 500 mq;
B.2. 62)
Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di
superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
B.2. 63)
Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
B.2. 64)
Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a
50 tonnellate al giorno;
B.2. 65)
Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di
esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime
lavorate;
B.2. 66)
Progetti di cui all'allegato A.2 che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o
prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
B.2. 67)
Impianti per la cattura di flussi di CO2 , provenienti da impianti
che non rientrano negli allegati A.1., A.2., A.3., B.1., B.2. e B.3.
ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo
14 settembre 2011, n.162 (Attuazione della direttiva 2009/31/CE in
materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio);
B. 2. 68)
Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o
all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative
sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2).
Allegato B.3
Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e 4 bis, comma 1,
lett. a)
AGRICOLTURA
B.3. 1)
Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;
Industria estrattiva
B.3. 2)
Cave e torbiere;
Progetti di infrastrutture
B.3. 3)
Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una
superficie interessata superiore ai 40 ha;
B.3. 4)
Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione,
interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo
urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano
superfici superiori ai 10 ha;
B.3. 5)
Progetti di costruzione di centri commerciali di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59);
B.3. 6)
Parcheggi di uso pubblico, con capacità superiore a 500 posti auto;
B.3. 7)
Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento
di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana,
superiore a 1.500 metri;
B.3. 8)
Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane),
funicolari o linee simili di natura particolare, esclusivamente o
principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
Turismo e svaghi
B.3. 9)
Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una
superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di
risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente
aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata
oraria massima superiore a 1800 persone;
B.3. 10)
Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri
turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti
letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una
superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno
dei centri abitati;
B.3. 11)
Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente, con
capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie
superiore a 5 ettari;
B.3. 12)
Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
B.3. 13)
Progetti di cui all'allegato A.3 che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o
prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
B.3. 14)
Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.3 o
all'allegato B.3 già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative
sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.3).
Allegato C
Contenuti del SIA relativo a progetti di cui all'articolo 11, comma
1
Il SIA relativo a progetti di impianti, opere o interventi contiene:
a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico,
biologico ed antropico;
b) la descrizione del progetto di impianti, opere o interventi
proposti, delle modalità e tempi di attuazione, ivi comprese la
descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto,
delle sue interazioni con il sottosuolo e delle esigenze di
utilizzazione del suolo, durante le fasi di costruzione e
funzionamento a impianti, opere o interventi ultimati nonché la
descrizione delle principali caratteristiche dei processi
produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei
materiali impiegati;
c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle
emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo,
rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, etc.) risultanti
dall'attività del progetto proposto;
d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle
migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre
tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per
ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche
prescelte con le migliori tecniche disponibili;
e) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta anche con
riferimento alle principali soluzioni alternative possibili di
localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare
l'impianto, l'opera o l'intervento, tenendo conto dell'impatto
sull'ambiente;
f) l'illustrazione della conformità delle opere e degli interventi
proposti alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e
paesaggistica;
g) l'analisi della qualità ambientale con riferimento alla
descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette
ad impatto ambientale importante, con particolare riferimento ai
seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua,
l'aria, il clima ed il paesaggio, le condizioni socio-economiche, il
sistema insediativo, il patrimonio storico, culturale e ambientale
ed i beni materiali, le interazioni tra i fattori precedenti;
h) la descrizione e la valutazione dei probabili impatti ambientali
significativi (diretti ed eventualmente indiretti, secondari,
cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei,
positivi e negativi) nelle fasi di attuazione, di gestione e di
eventuale abbandono degli impianti, delle opere e degli interventi,
con particolare riferimento alle aree di cantiere e di discarica di
materiali delle opere infrastrutturali, e derivanti da possibili
incidenti, dovuti all'esistenza del progetto, alla utilizzazione
delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla
produzione di sostanze nocive, di rumore, di vibrazioni, di
radiazioni e allo smaltimento dei rifiuti nonché la descrizione da
parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per
valutare gli impatti sull'ambiente;
i) la descrizione e la valutazione delle misure previste per
ridurre, compensare od eliminare gli impatti negativi sulla salute e
sull'ambiente, nonché delle misure di monitoraggio;
i bis) la descrizione delle misure previste per il monitoraggio;
i ter) la descrizione degli elementi culturali e paesaggistici
eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazione
proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie;
j) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;
k) un sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione
utilizzati per valutare gli impatti ambientali, nonché l'indicazione
delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di
conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati
richiesti.
Allegato D
Criteri per la procedura di verifica (screening) di cui all'articolo
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1. Caratteristiche
Le caratteristiche del progetto devono essere prese in
considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:
a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità). Tali
elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata ed
alla dimensione spaziale e temporale degli impatti;
b) cumulo con altri progetti;
c) utilizzazione delle risorse naturali;
d) produzione di rifiuti;
e) inquinamento e disturbi ambientali;
f) rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le
sostanze o le tecnologie utilizzate;
g) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della
destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in
particolare zone turistiche, urbane o agricole).
2. Ubicazione del progetto
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle zone
geografiche che possono risentire degli impatti, tenendo conto in
particolare dei seguenti elementi:
a) l'utilizzazione attuale del territorio;
b) la ricchezza relativa, la qualità e la capacità di rigenerazione
delle risorse naturali della zona;
c) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare
attenzione alle seguenti zone:
1) zone umide;
2) zone costiere;
3) zone montuose e forestali;
4) riserve e parchi naturali;
5) zone classificate o protette dalla legislazione degli stati
membri; zone protette speciali designate in base alle direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE;
6) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della
legislazione comunitaria sono già stati superati;
7) zone a forte densità demografica;
8) zone di importanza storica, culturale e archeologica;
9) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque
pubbliche;
10) territori con produzioni agricole di particolare qualità e
tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57);
11) effetti dell'impianto, opera o intervento sulle limitrofe aree
naturali protette
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti devono essere
considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e
tenendo conto in particolare:
a) della portata dell'impatto (area geografica e densità della
popolazione interessata);
b) della natura transfrontaliera dell'impatto;
c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
d) della probabilità dell'impatto;
e) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.
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