Testo:
Regione Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
"Bilancio, Affari generali ed istituzionali"
5374 - Proposta di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna, delle Aziende sanitarie, degli Enti e delle Agenzie regionali e degli Enti vigilati dalla Regione (delibera di Giunta n. 424 del 31 03 14)
Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 242 del 03/04/2014
Testo n. 2/2014 licenziato nella seduta del 6 maggio 2014 con il titolo:
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna, delle aziende sanitarie, degli enti e delle agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta regionale, nonché da parte delle aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.
Art. 2
Disposizione generali
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell’articolo 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
Art. 3
Tipi di dati e di operazioni eseguibili
1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all’articolo 1, nelle schede contenute negli allegati A e B al presente regolamento:
a) Allegato A (schede da A1 a A35), relativo alla Giunta della Regione Emilia-Romagna e alle agenzie ed enti regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione, di seguito elencati:
1. Agenzia regionale prevenzione e ambiente (ARPA);
2. Istituto zooprofilattico sperimentale per la Lombardia e l’Emilia-Romagna;
3. Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA);
4. Agenzia territoriale per i servizi idrici e rifiuti (ATER SIR);
5. Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN);
6. Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici (INTERCENT-ER);
7. Agenzia regionale di protezione civile;
8. Consorzio fitosanitario di Modena;
9. Consorzio fitosanitario Parma;
10. Consorzio fitosanitario di Piacenza;
11. Consorzio fitosanitario di Reggio Emilia;
12. Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO);
13. Autorità di bacino del Reno;
14. Autorità di bacino Marecchia-Conca;
15. Autorità dei bacini regionali Romagnoli;
16. Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza;
17. Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO);
18. Enti di gestione per i parchi e la biodiversità di Emilia Occidentale, Emilia Centrale, Emilia Orientale, Delta del Po e Romagna;
19. altri enti strumentali e/o vigilati dalla Regione.
b) Allegato B (scheda da B1 a B40) relativo a Aziende unità sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Art. 4
Abrogazioni
1. Il regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e delle Agenzie, Istituti ed Enti che fanno riferimento all’Amministrazione regionale) è abrogato.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.