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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 5629
Licenziato in data: 19/06/2014
"Ratifica dell'Intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna" (delibera di Giunta n. 810 del 09 06 14).

Testo:

Regione Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

IV Commissione Permanente

"Politiche per la Salute e Politiche Sociali"

 

 

 

 

5629 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Ratifica dell'Intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna" (delibera di Giunta n. 810 del 09 06 14).

 

Pubblicato sul supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 255 del 12/06/2014

 

(Relatore consigliere Marco Carini)

 

 

 

 

 

Testo n. 3/2014 licenziato nella seduta del 17 giugno 2014 con il titolo:

 

 

Ratifica dell’intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna

 

 

 


Art. 1

Oggetto della ratifica

 

1. In conformità all’articolo 28, comma 4, lettera h), dello Statuto, è ratificata l’intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna relativa al riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, di seguito denominato Istituto, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).

 

2. L’intesa di cui al comma 1 disciplina, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e dei principi di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 106 del 2012, le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto, nonché l’esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull’Istituto medesimo.

 

3. La disciplina di cui al comma 2 può essere modificata solo con leggi regionali sulla base di intese fra le due Regioni.

 

 

Art. 2

Designazione dei rappresentanti regionali

 

1. La designazione dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti dell’Istituto è disciplinata dalla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale).

 

 

Art. 3

Efficacia dell’intesa e abrogazioni

 

1. L’intesa di cui all’articolo 1 è efficace dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle due leggi regionali di ratifica.

 

2. Alla data di cui al comma 1 sono abrogate la legge regionale 1° febbraio 2000, n. 3 (Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna) e la legge regionale 19 aprile 2012, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3 “Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna”).

 

 

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