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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 597
Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini (12 10 10).

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 597 N. 2/2011
Assemblea Legislativa
VI Commissione Permanente
Statuto e Regolamento
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Monari, Barbati,
Defranceschi, Manfredini, Naldi, Noè, Sconciaforni, Villani, Costi,
Donini, Marani, Meo, Montani, Mori, Moriconi e Pariani: Istituzione
della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena
parità tra donne e uomini (12 10 10).
(Relatore consigliera Roberta Mori)
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 36
del 20/10/2010
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 29
giugno 2011
Istituzione della Commissione regionale
per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini
Art. 1
Istituzione e finalità della Commissione
1. In armonia con la normativa dell'Unione europea, secondo i
principi e per le finalità di cui agli articoli 3, 37, 51 e 117,
comma settimo, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 41 dello
Statuto, è istituita ed ha sede presso l'Assemblea legislativa la
Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena
parità tra donne e uomini.
2. La Commissione è organo consultivo della Regione in ordine a
provvedimenti ed iniziative riguardanti il contrasto ad ogni forma
di discriminazione di genere e la promozione di politiche di pari
opportunità con particolare riguardo alle condizioni di fatto e di
diritto delle donne, anche migranti, per la tutela e l'effettiva
attuazione dei principi di uguaglianza e di piena parità tra donne e
uomini.
3. La Commissione esercita le sue funzioni ed opera, in particolare,
per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole, nonché
di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle
persone, come da dettato della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000);
b) valorizzazione della differenza di genere e sostegno di percorsi
rivolti all'affermazione della specificità, libertà e autonomia
femminile, diretti alla parità giuridica e sociale tra donne e
uomini;
c) creazione di uno stretto raccordo e di un dialogo permanente tra
le donne elette nelle istituzioni, gli organismi che si occupano di
pari opportunità e discriminazioni di genere, le rappresentanze
femminili delle realtà economiche, imprenditoriali, professionali e
del lavoro, nonché le realtà e le esperienze femminili presenti
nella regione;
d) monitoraggio al fine di verificare il perseguimento degli
obiettivi, in particolare di garantire criteri equi di accesso ai
servizi rivolti alle persone e alle famiglie.
Art. 2
Competenze della Commissione
1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento
regionale e locale in ordine alle finalità di cui all'articolo 1.
2. In particolare la Commissione, per quanto di competenza:
a) esprime pareri e formula osservazioni e proposte alla Commissione
assembleare referente su progetti di legge e su proposte di atti di
programmazione ad essa assegnati in sede consultiva, per gli aspetti
di competenza, dal Presidente dell'Assemblea;
b) valuta, anche con il supporto di competenti organismi, lo stato
di attuazione nella regione delle normative regionali, nazionali ed
europee in materia di democrazia paritaria, pari opportunità e di
contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei
confronti delle persone, con particolare riferimento alle leggi in
materia di lavoro, formazione professionale, assistenza, servizi
sociali ed attività culturali;
c) elabora proposte di adeguamento normativo al fine della loro
presentazione all'Assemblea legislativa;
d) promuove iniziative, anche in collaborazione con gli organismi
competenti, volte a sostenere l'adozione di azioni positive da parte
di soggetti pubblici e privati nel lavoro, nella ricerca, nella
formazione, nell'istruzione, nella cultura, nell'organizzazione dei
tempi di vita, familiari e di lavoro, per espandere l'accesso delle
donne al lavoro, incrementare le loro opportunità di formazione e
progressione di carriera professionale, sviluppare
l'imprenditorialità femminile e le attività libero professionali,
nonché ogni iniziativa utile volta al contrasto a tutte le forme di
discriminazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a);
e) collabora, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni,
alle iniziative riguardanti la soggettività e il protagonismo
femminile, promosse da Regione, province, comuni ed altri enti
locali;
f) promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di
competenza regionale e sollecita la realizzazione di iniziative
volte a favorire la partecipazione attiva delle stesse alla vita
politica, sociale, economica e culturale;
g) svolge indagini conoscitive e ricerche sulle condizioni di vita
materiali e simboliche delle donne nell'ambito regionale e sulle
disparità in genere;
h) cura la diffusione delle informazioni raccolte, anche attraverso
incontri, seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni, l'uso della
stampa e delle strutture radiotelevisive;
i) favorisce il migliore utilizzo delle fonti di informazione
esistenti;
j) si rapporta con le istituzioni e gli organismi nazionali ed
europei impegnati in materia.
Art. 3
Composizione e funzionamento della Commissione
1. La Commissione è composta da consigliere e consiglieri regionali
in carica.
2. Il presidente della Commissione è eletto dall'Assemblea
legislativa scegliendolo tra le consigliere e i consiglieri
regionali con le stesse modalità e procedure previste per l'elezione
dei presidenti delle commissioni permanenti. Il presidente è
coadiuvato da due vicepresidenti.
3. La Commissione si compone ed opera con le stesse modalità,
procedure, durata e criteri di rappresentanza previsti dallo Statuto
e dal Regolamento interno per le commissioni permanenti, anche per
ciò che attiene alle forme di pubblicità.
4. L'ufficio di presidenza dell'Assemblea provvede a garantire per
il funzionamento della Commissione la dotazione di strumenti e
personale previsti per le commissioni permanenti.
Art. 4
Abrogazione
1. La legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 (Istituzione della
Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna) è
abrogata.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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