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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 897
Presentato in data: 12/12/2000
Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni (delibera di Giunta n. 2295 del 12 12 00).

Presentatori:

Giunta

Testo:

      DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO
DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina i trasferimenti di
personale regionale, disposti con decreto del Presidente
della Regione ai sensi dell'art. 8 ed ai sensi dell'art. 238,
comma 1, della L.R. del 21 aprile 1999, n. 3, nonché ai sensi
del successivo art. 6, comma 1. La presente legge disciplina,
altresì, i trasferimenti del personale regionale posto in
comando presso le Province ai sensi dell'art. 24 della L.R.
30 maggio 1997, n. 15.
Art. 2
Personale trasferito di qualifica non dirigenziale
1. Il personale conserva la posizione giuridica ed
economica maturata all'atto del trasferimento, ivi compresi
gli effetti dell'anzianità di servizio.
2. Il personale partecipa all'applicazione del vigente
contratto collettivo decentrato integrativo per i dipendenti
della Regione Emilia-Romagna, limitatamente ai benefici
economici decorrenti in data anteriore a quella del
trasferimento. Sono riconosciuti, altresì, gli effetti di
eventuali procedure selettive avviate, presso la Regione, in
data antecedente a quella del trasferimento.
3. Ad ogni unità di personale la Regione corrisponde una
tantum:
a) lo specifico compenso incentivante, secondo quanto
previsto dalla contrattazione collettiva, nella misura
definita dalla Giunta regionale avuto a riferimento il
rapporto di lavoro a tempo pieno;
b) l'importo complessivo dell'integrazione regionale
all'indennità di fine servizio, calcolato ai sensi
dell'art. 1 della L.R. del 14 dicembre 1982, n. 58,
maturato all'atto del trasferimento.
4. Ad ogni unità di personale è corrisposto annualmente un
compenso pari alla differenza tra l'importo medio, calcolato
per categoria, erogato nell'anno precedente a titolo di
compenso per la produttività ai dipendenti regionali e il
corrispondente importo medio, erogato nel medesimo anno di
riferimento e allo stesso titolo, ai dipendenti dell'ente di
destinazione.
5. Il compenso di cui al comma 4 si intende aggiuntivo
rispetto a quello derivante dalla partecipazione del
personale, presso l'ente di destinazione, all'applicazione
degli istituti previsti all'art. 17 del C.C.N.L.
dell'1.4.1999.
6. Ai dipendenti che, all'atto del trasferimento, godevano
dell'indennità di maneggio valori di cui all'art. 36 del
C.C.N.L. successivo a quello dell'1.4.1999, o del compenso
per l'esercizio di attività svolte in condizioni
particolarmente disagiate di cui all'art. 4 del contratto
collettivo decentrato integrativo per i dipendenti della
Regione Emilia-Romagna, viene riconosciuto, nella forma di
assegno ad personam, un compenso pari all'importo stabilito,
per le suddette indennità, dalle disposizioni contrattuali
vigenti alla data del trasferimento. Il compenso per
l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente
disagiate s'intende comprensivo dell'indennità di rischio
eventualmente spettante ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L.
successivo a quello dell'1.4.1999.
7. Ai dipendenti titolari di posizioni organizzative
all'atto del trasferimento è mantenuta l'erogazione mensile,
nella forma di assegno ad personam, del compenso stabilito
per l'espletamento del relativo incarico fino alla scadenza
prevista; nel caso di conferimento di altro incarico di
posizione organizzativa da parte dell'ente di destinazione, è
mantenuta l'erogazione mensile, nella forma di assegno ad
personam e fino alla scadenza dell'incarico conferito dalla
Regione, della differenza d'importo tra il compenso già
percepito e quello stabilito per l'espletamento del nuovo
incarico.
8. Al personale trasferito ai sensi dell'art. 7 della L.R.
7 novembre 1995, n. 54, nonché ai sensi dell'art. 21 della
L.R. 9 agosto 1993, n. 28, si applicano, a decorrere
dall'1.1.2001, le disposizioni del presente articolo
limitatamente ai commi 1, 4, 5.
Art. 3
Personale trasferito di qualifica dirigenziale
1. Il personale conserva la posizione giuridica ed
economica maturata all'atto del trasferimento, ivi compresi
gli effetti dell'anzianità di servizio.
2. Ad ogni unità di personale la Regione corrisponde, una
tantum, l'emolumento previsto al comma 3, lett. b),dell'art. 2
3. Ad ogni unità di personale è mantenuta l'erogazione
mensile, nella forma di assegno ad personam, della
retribuzione di posizione stabilita dalla Regione per
l'incarico espletato dal dipendente all'atto del
trasferimento, fino alla scadenza prevista; dopo il
conferimento di un incarico dirigenziale da parte dell'ente
di destinazione, è mantenuta l'erogazione mensile, nella
forma di assegno ad personam e fino alla scadenza
dell'incarico conferito dalla Regione, della differenza tra
l'importo come sopra definito e quello stabilito per
l'espletamento del nuovo incarico.
4. Ad ogni unità di personale è corrisposto annualmente un
compenso pari alla differenza tra l'importo medio, calcolato
per tipologia di incarico, erogato nell'anno precedente a
titolo di retribuzione di risultato ai dipendenti regionali e
il corrispondente importo medio, erogato nel medesimo anno di
riferimento e allo stesso titolo, ai dipendenti dell'ente di
destinazione.
5. I contratti già stipulati tra i dipendenti e la
Regione, aventi ad oggetto la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 del vigente C.C.N.L.
- area della dirigenza, conservano piena efficacia rispetto
all'ente di destinazione; in capo alla Regione permane
l'obbligo di corrispondere l'indennità supplementare, secondo
i criteri e le modalità concordate.
6. Nel calcolo dell'indennità supplementare, ai sensi del
comma 5, si fa riferimento all'ammontare mensile della
retribuzione di posizione stabilita dalla Regione per
l'incarico espletato dal dipendente all'atto del
trasferimento.
Art. 4
Norme particolari per il personale residente in altra
provincia
1. Il personale che, all'entrata in vigore della presente
legge, sia residente da almeno un anno in provincia diversa
da quella dell'ente di destinazione, permane a domanda
nell'organico regionale per il tempo necessario ad operare il
trasferimento, per l'esercizio delle medesime funzioni,
presso altro ente della provincia di residenza. In tale
periodo transitorio detto personale resta in comando presso
l'ente di attuale assegnazione.
2. Trascorso un anno dalla data di decorrenza del decreto
di trasferimento, il personale ancora in comando presso
l'ente di attuale assegnazione viene collocato presso la sede
centrale della Regione.
Art. 5
Spese per il personale e finanziamento degli enti di
destinazione
1. La Regione provvede a finanziare le spese per le
risorse umane necessarie a svolgere le funzioni conferite con
l'erogazione annuale di un importo forfettario, avuto a
riferimento il costo complessivo delle unità di personale
trasferite. A tal fine vengono stipulate specifiche intese
con gli enti di destinazione.
2. In mancanza delle intese di cui al comma 1, o di altra
intesa di uguale oggetto precedente il trasferimento,
l'importo del finanziamento sarà stabilito annualmente, per
un periodo iniziale di due anni, pari al costo complessivo,
nell'anno di riferimento, delle unità di personale
trasferite. Al termine di tale periodo, e fino alla
stipulazione delle intese di cui al comma 1, l'importo
resterà fissato al costo complessivo a quella data delle
unità di personale trasferite ancora in servizio
3. Per costo complessivo di una unità di personale, ai
sensi dei commi 1 e 2, s'intende il costo derivante dalla
retribuzione media globale di un dipendente regionale
collocato nella corrispondente posizione economica,
incrementato dei costi di natura non retributiva
forfettariamente quantificati nella misura del 6%.
4. Potranno essere stipulate specifiche intese che
regolino l'evoluzione nel tempo del costo di natura
retributiva come definito al comma 3. Dette intese potranno
altresì disciplinare l'adeguamento dei costi di natura non
retributiva, tenuto conto delle specifiche condizioni
organizzative degli enti di destinazione, nonché le modalità
di utilizzo dei corrispondenti importi, avuto a riferimento
il trattamento goduto dai dipendenti regionali.
5. Il finanziamento delle spese per le risorse umane che
svolgono le funzioni conferite con la L.R. 7 novembre 1995,
n. 54, e con la L.R. 4 marzo 1998, n. 7, è disciplinato
secondo le disposizioni del presente articolo, assumendo come
data iniziale, ai sensi del comma 2, l'1.1.2001 e come
importo del primo biennio quello erogato nell'anno 2000.
6. Per le risorse umane che svolgono le funzioni conferite
con la L.R. 30 maggio 1997, n. 15, l'importo del
finanziamento è corrispondente al costo derivante dalle
dotazioni-tipo iniziali, così come definite dalle intese che
hanno regolato la fase transitoria prevista all'art. 24 della
suddetta legge. E' fatta salva la stipulazione di nuove
intese ai sensi del comma 4.
7. Gli enti di destinazione presentano annualmente alla
Regione una dichiarazione attestante le
spese complessivamente sostenute per le risorse umane
che svolgono le funzioni conferite, con l'indicazione
della loro ripartizione tra i diversi ambiti.
Art. 6
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 e dall'art.
238, comma 1, della L.R. del 21 aprile 1999, n. 3, il decreto
di cui all'art. 1 della presente legge dispone, altresì, i
trasferimenti del personale regionale in comando per
l'esercizio di funzioni delegate alla data del 31.12.2000.
2. Per la copertura di posti resisi vacanti successivamente
al trasferimento, possono essere stipulate apposite intese
tra la Regione e le Province, per l'utilizzo delle graduatorie
risultanti dai processi selettivi espletati dalla Regione in
esecuzione dei progetti speciali attuativi delle intese previste
dall'art. 24 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.
3. L'art. 25 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 è così sostituito:
Art. 25
Trasferimento del personale alle Province
1. Il personale regionale in servizio presso i Servizi Provinciali
Agricoltura è trasferito alle Province con decreto del
Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione -
Autonomie locali.
2. Le Province, a seguito dei trasferimenti di cui al presente
articolo, provvedono automaticamente al conseguente
adeguamento delle proprie dotazioni organiche sulla base dei
principi fissati dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche e integrazioni.
3. La Giunta regionale, a seguito del trasferimento operato con il
decreto di cui al comma 1, provvede alla soppressione delle
strutture organizzative denominate Servizi Provinciali
Agricoltura della Regione ed alle corrispondenti riduzioni di
posti nel proprio organico.
4. Le Province e le Comunità montane, attraverso convenzioni
regolano l'utilizzo da parte delle Comunità montane delle
unità di personale necessarie per l'esercizio delle funzioni
in materia di agricoltura, oppure, in alternativa, delle
corrispondenti risorse finanziarie.
4. al comma 4 dell'art. 24 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15
sono soppresse le seguenti parole definita dall'intesa
di cui al comma 1 dell'art. 25
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 26 e 27 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15;
b) l'art. 238, comma 4, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
c) gli articoli 8 e 11 della L.R. 7 novembre 1995, n. 54;
d) l'articolo 17 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7;
e) l'articolo 23 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 3
lett. a) e dell'art. 5 della presente legge la Regione fa
fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, o la
modifica di capitoli esistenti, nella parte spesa del
bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria
disponibilità secondo quanto previsto dall'art. 11 della L.R.
6 luglio 1977, n. 31.
2. Lo stanziamento sui capitoli relativi ai costi del
personale trasferito, siano essi di natura retributiva o non
retributiva, e al finanziamento delle funzioni già conferite
dalle leggi regionali n. 54/1995 e n. 7/1998, saranno ridotti
in conseguenza di quanto previsto al comma 1.
Art. 8
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e
del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
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