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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 897
Presentato in data: 12/12/2000
Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni (delibera di Giunta n. 2295 del 12 12 00).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

                         INQUADRAMENTO GIURIDICO
Il presente progetto di legge si colloca nell'ambito del
complesso processo di riforma della pubblica amministrazione
avviato dalla legge n. 59/1997 e concretizzato dal Governo
con l'emanazione di numerosi decreti delegati di conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni
e agli Enti locali, tra i quali, di particolare rilevanza, il
D.Lgs. 112/1998.
La Regione Emilia Romagna con la L.R. 3/99 ha attuato la
riforma in senso federalista del sistema regionale e locale,
coordinando l'attribuzione delle funzioni conferitele dallo
Stato con quelle già conferite, dalla Regione stessa, ai
soggetti di governo locale tramite precedenti interventi
legislativi. Contestualmente ha disposto il trasferimento,
agli enti di destinazione, del personale impegnato per
l'esercizio di tali funzioni.
FINALITA' E STRUTTURA DEL DISEGNO DI LEGGE
Il presente progetto di legge affronta le problematiche, per
altro già emerse a livello nazionale, connesse al
trasferimento delle risorse umane.
Il progetto giunge a conclusione di un percorso di
concertazione avviato con le rappresentanze sindacali sulle
modalità con le quali attuare il trasferimento di personale
regionale e di un approfondimento sviluppato con gli Enti
Locali e Territoriali per la definizione degli aspetti
economici connessi all'utilizzo delle risorse umane per le
funzioni conferite, nella consapevolezza che la positiva
definizione di entrambi gli aspetti costituisce la condizione
per rendere operativo il sistema di decentramento definito
dalla legge regionale n. 3/99.
Il progetto di legge persegue in particolare i seguenti
obiettivi:
1) La definizione di un quadro omogeneo di trattamento del
personale regionale in via di trasferimento o già trasferito
agli Enti locali e territoriali per le diverse funzioni
conferite;
2) La creazione di un sistema di garanzie offerte al
personale interessato, finalizzato al mantenimento dei
livelli di trattamento giuridico ed economico acquisiti
all'atto del trasferimento;
3) La previsione - anche in via modificativa di quanto
previsto dai precedenti interventi legislativi settoriali -
di uniformi modalità di finanziamento degli enti di
destinazione, in riferimento alle spese per il personale
trasferito, sulla base di criteri ispirati ai principi di
efficacia, flessibilità e semplificazione.
In particolare, il sistema di garanzie (precedenti punti 1 e
2) tiene conto della necessità di contemperare le esigenze di
mantenimento dei livelli di trattamento economico e giuridico
effettivamente acquisiti dai dipendenti regionali, con il
rispetto degli ambiti di autonomia organizzativa e gestionale
degli enti destinatari. Pertanto gli interventi - estesi, per
quanto possibile, anche al personale già trasferito per
effetto di precedenti normative regionali di settore - si
caratterizzano come integrativi rispetto al regime previsto
dalle singole Amministrazioni e non interferiscono con le
decisioni assunte, da ciascuna di esse, in sede di
contrattazione collettiva integrativa.
Quanto al sistema di finanziamento (precedente punto 3) si
propone, quale strumento prioritario, quello dell'intesa con
i singoli enti destinatari, avute comunque a riferimento le
seguenti finalità:
- Trasparenza e semplificazione: superamento del sistema
di rendicontazione basato sui costi effettivamente sostenuti
per ogni unità di personale; determinazione di un importo
annuale forfettario calcolato con riferimento ai costi
standard dei dipendenti regionali.
- Flessibilità: possibile adeguamento del finanziamento con
riferimento sia al fattore temporale, sia alle specifiche
condizioni organizzative degli enti di destinazione;
ampliamento dell'autonomia dell'Ente destinatario in
riferimento all'impiego delle risorse sulle diverse funzioni
conferite.
- Omogeneizzazione: previsione di un modello unico
(informato alla trasparenza e flessibilità nel senso sopra
descritto) esteso agli enti destinatari di personale già
trasferito, nel rispetto delle condizioni già concordate e
delle intese eventualmente intercorse.
Per quanto concerne l'ambito di applicazione, il progetto di
legge disciplina i trasferimenti del personale agli enti
locali e alle Camere di Commercio, comprendendo sia il
personale posto in posizione di comando per l'esercizio di
funzioni conferite con precedenti interventi, legislativi sia
il personale impegnato per l'esercizio delle funzioni
conferite ai sensi della L.R.3/99 e in precedenza esercitate
dalla Regione.
In ordine al mantenimento dei livelli di trattamento
economico di fatto acquisiti, il progetto distingue tra
personale di qualifica non dirigenziale (art. 2) e personale
di qualifica dirigenziale (art. 3).
Al personale di qualifica non dirigenziale spetta il
riconoscimento di un'integrazione del trattamento
retributivo, in relazione ad alcuni istituti previsti dal
contratto quali: il compenso per la produttività (comma 4, ai
sensi del quale ad ogni unità è corrisposto annualmente un
compenso pari alla differenza tra l'importo medio, calcolato
per categoria, erogato nell'anno precedente a titolo di
compenso per la produttività ai dipendenti regionali e il
corrispondente importo medio, erogato nel medesimo anno di
riferimento e allo stesso titolo, ai dipendenti dell'ente di
destinazione), l'indennità di maneggio valori e il compenso
per l'esercizio di attività svolte in condizioni
particolarmente disagiate (comma 6, ai sensi del quale, ai
dipendenti che, all'atto del trasferimento godevano di detta
indennità e di detto compenso, viene riconosciuto un compenso
pari al corrispondente importo stabilito dalle disposizioni
contrattuali vigenti).
Ai dipendenti titolari di posizioni organizzative all'atto
del trasferimento, è comunque garantita l'erogazione del
compenso stabilito per l'espletamento del relativo incarico
fino alla scadenza prevista (comma 7).
E' infine previsto (comma 2) che il personale partecipi
all'applicazione del vigente contratto collettivo decentrato
integrativo per i dipendenti della Regione Emilia-Romagna -
limitatamente ai benefici economici decorrenti in data
anteriore a quella del trasferimento - e che siano
riconosciuti gli effetti di eventuali procedure selettive
avviate, presso la Regione, in data antecedente a quella del
trasferimento.
Come anticipato in via generale, ai dipendenti già trasferiti
sulla base di precedenti leggi di settore (in materie di
formazione professionale e turismo) si è scelto di estendere,
per quanto possibile, gli interventi di garanzia dedicati al
personale in via di trasferimento (precisamente, l'erogazione
del compenso annuale in riferimento all'istituto della
produttività: art. 2, comma 8).
Al personale di qualifica dirigenziale - con una disposizione
perfettamente simmetrica a quella rivolta ai dipendenti
titolari di posizioni organizzative (comma 7 del precedente
art. 2) - viene garantita l'erogazione della retribuzione di
posizione stabilita dalla Regione per l'espletamento del
relativo incarico fino alla scadenza prevista; in aggiunta
viene riconosciuta (con una disposizione formulata sulla
falsa riga di quella di cui al comma 4 del precedente art. 2)
un'integrazione del trattamento economico in ordine alla
retribuzione di risultato.
Nell'ambito delle norme di salvaguardia, è infine disposta la
piena efficacia dei contratti aventi ad oggetto la
risoluzione del rapporto di lavoro, stipulati ai sensi
dell'art. 17 del vigente CCNL.
Completano il quadro, con un ruolo del tutto particolare, le
disposizioni che prevedono la corresponsione una tantum:
dello specifico compenso incentivante, secondo quanto
previsto dalla contrattazione collettiva per il personale di
qualifica non dirigenziale (art. 2, comma 3, lett. a) e
dell'importo complessivo dell'integrazione regionale
all'indennità di fine servizio, calcolato ai sensi dell'art.
1 della L.R. n. 58/1982, maturato all'atto del trasferimento
(art. 2, comma 3, lett. a); art. 3, comma 2)
Va inoltre evidenziato che il progetto di legge (art. 4,
comma 1 e 2) - nell'ottica di realizzare un concreto
avvicinamento della sede di lavoro alla provincia di
residenza - prevede che, a domanda, il personale residente da
almeno un anno in provincia diversa da quella dell'ente di
destinazione, possa permanere nell'organico regionale fino al
passaggio presso altro ente situato nella medesima provincia
di residenza; il periodo transitorio (durante il quale il
dipendente è posto nella posizione di comando funzionale) è
finalizzato alla verifica delle condizioni necessarie per
realizzare tale passaggio, in mancanza delle quali il
personale viene collocato presso la sede centrale della
Regione.
Con riferimento alle modalità di finanziamento degli enti
destinatari, il progetto di legge (art. 5) individua nel
costo complessivo delle unità di personale trasferite il
parametro di riferimento per la quantificazione degli
importi. Tale costo (comma 3) comprende sia gli oneri di
natura retributiva (voci di retribuzione fissa e
continuativa, voci variabili legati al miglioramento dei
servizi, relativi oneri riflessi) sia oneri di natura non
retributiva (trattamento di trasferta, dispositivi di
protezione individuale, oneri relativi alla mensa o alla
indennità sostitutiva, oneri per la formazione).
In mancanza di specifiche intese (comma 2) gli oneri di
natura retributiva sono considerati, per il primo biennio,
pari al costo standard del personale regionale effettivamente
trasferito mentre quelli di natura non retributiva sono
forfettizzati in un importo pari al 6% di quelli di natura
retributiva. Le intese, che il progetto individua come
strumento prioritario per la regolazione dei rapporti
finanziari tra l'Amministrazione regionale e gli enti
destinatari, consentono (comma 4) di adeguare l'importo da
trasferire alle specifiche condizioni organizzative dell'ente
ricevente, sia attraverso la definizione di un diverso valore
base del finanziamento e della sua evoluzione nel tempo sia
attraverso una differente calibrazione dell'importo legato
agli oneri di natura non retributiva e delle relative
modalità d'impiego.
A rimarcare la centralità dello strumento dell'intesa, si
prevede, in mancanza, l'applicazione, al termine del periodo
transitorio di due anni, di una modalità automatica di
ridefinizione del finanziamento legata alla permanenza in
servizio del personale trasferito e dunque potenzialmente
disincentivante per gli Enti. Sono fatti salvi gli importi
del finanziamento come definito nelle intese già stipulate
con le Province in materia di agricoltura (comma 6).
In coerenza con i sopradelineati obiettivi di semplificazione
ed omogeneizzazione, la normativa prevede, (comma 5) di
sostituire le modalità di finanziamento già disposte per le
funzioni conferite con precedenti normative (L.R. 54/95 e
L.R. 7/98) con quelle individuate nell'articolo in questione,
fissando la decorrenza del biennio transitorio alla data del
1/1/2001.
Con l'obiettivo di mantenere in capo all'Amministrazione una
adeguata visione d'insieme, anche con finalità di
monitoraggio sugli oneri indotti dal complessivo conferimento
di funzioni, si prevede (comma 7) che gli Enti destinatari
presentino annualmente una dichiarazione sull'utilizzo del
finanziamento ricevuto. L'attestazione, riferita all'insieme
delle funzioni conferite, non vincola l'ente all'impiego
delle risorse in stretta corrispondenza con i diversi ambiti
oggetto di conferimento e conseguente trasferimento di
personale.
A completamento della disamina dei contenuti più
significativi dell'articolato proposto, si richiama l'art. 7
che, nel ridisciplinare l'allocazione delle risorse
finanziarie a copertura degli oneri per le risorse umane
impegnate dagli Enti destinatari, consente l'imputazione
della spesa in capitoli unici non più distinti per singolo
settore d'intervento. Ciò in coerenza con la flessibilità
complessivamente delineata nel sistema di finanziamento di
cui all'art. 5.

Testo:

      DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO
DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina i trasferimenti di
personale regionale, disposti con decreto del Presidente
della Regione ai sensi dell'art. 8 ed ai sensi dell'art. 238,
comma 1, della L.R. del 21 aprile 1999, n. 3, nonché ai sensi
del successivo art. 6, comma 1. La presente legge disciplina,
altresì, i trasferimenti del personale regionale posto in
comando presso le Province ai sensi dell'art. 24 della L.R.
30 maggio 1997, n. 15.
Art. 2
Personale trasferito di qualifica non dirigenziale
1. Il personale conserva la posizione giuridica ed
economica maturata all'atto del trasferimento, ivi compresi
gli effetti dell'anzianità di servizio.
2. Il personale partecipa all'applicazione del vigente
contratto collettivo decentrato integrativo per i dipendenti
della Regione Emilia-Romagna, limitatamente ai benefici
economici decorrenti in data anteriore a quella del
trasferimento. Sono riconosciuti, altresì, gli effetti di
eventuali procedure selettive avviate, presso la Regione, in
data antecedente a quella del trasferimento.
3. Ad ogni unità di personale la Regione corrisponde una
tantum:
a) lo specifico compenso incentivante, secondo quanto
previsto dalla contrattazione collettiva, nella misura
definita dalla Giunta regionale avuto a riferimento il
rapporto di lavoro a tempo pieno;
b) l'importo complessivo dell'integrazione regionale
all'indennità di fine servizio, calcolato ai sensi
dell'art. 1 della L.R. del 14 dicembre 1982, n. 58,
maturato all'atto del trasferimento.
4. Ad ogni unità di personale è corrisposto annualmente un
compenso pari alla differenza tra l'importo medio, calcolato
per categoria, erogato nell'anno precedente a titolo di
compenso per la produttività ai dipendenti regionali e il
corrispondente importo medio, erogato nel medesimo anno di
riferimento e allo stesso titolo, ai dipendenti dell'ente di
destinazione.
5. Il compenso di cui al comma 4 si intende aggiuntivo
rispetto a quello derivante dalla partecipazione del
personale, presso l'ente di destinazione, all'applicazione
degli istituti previsti all'art. 17 del C.C.N.L.
dell'1.4.1999.
6. Ai dipendenti che, all'atto del trasferimento, godevano
dell'indennità di maneggio valori di cui all'art. 36 del
C.C.N.L. successivo a quello dell'1.4.1999, o del compenso
per l'esercizio di attività svolte in condizioni
particolarmente disagiate di cui all'art. 4 del contratto
collettivo decentrato integrativo per i dipendenti della
Regione Emilia-Romagna, viene riconosciuto, nella forma di
assegno ad personam, un compenso pari all'importo stabilito,
per le suddette indennità, dalle disposizioni contrattuali
vigenti alla data del trasferimento. Il compenso per
l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente
disagiate s'intende comprensivo dell'indennità di rischio
eventualmente spettante ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L.
successivo a quello dell'1.4.1999.
7. Ai dipendenti titolari di posizioni organizzative
all'atto del trasferimento è mantenuta l'erogazione mensile,
nella forma di assegno ad personam, del compenso stabilito
per l'espletamento del relativo incarico fino alla scadenza
prevista; nel caso di conferimento di altro incarico di
posizione organizzativa da parte dell'ente di destinazione, è
mantenuta l'erogazione mensile, nella forma di assegno ad
personam e fino alla scadenza dell'incarico conferito dalla
Regione, della differenza d'importo tra il compenso già
percepito e quello stabilito per l'espletamento del nuovo
incarico.
8. Al personale trasferito ai sensi dell'art. 7 della L.R.
7 novembre 1995, n. 54, nonché ai sensi dell'art. 21 della
L.R. 9 agosto 1993, n. 28, si applicano, a decorrere
dall'1.1.2001, le disposizioni del presente articolo
limitatamente ai commi 1, 4, 5.
Art. 3
Personale trasferito di qualifica dirigenziale
1. Il personale conserva la posizione giuridica ed
economica maturata all'atto del trasferimento, ivi compresi
gli effetti dell'anzianità di servizio.
2. Ad ogni unità di personale la Regione corrisponde, una
tantum, l'emolumento previsto al comma 3, lett. b),dell'art. 2
3. Ad ogni unità di personale è mantenuta l'erogazione
mensile, nella forma di assegno ad personam, della
retribuzione di posizione stabilita dalla Regione per
l'incarico espletato dal dipendente all'atto del
trasferimento, fino alla scadenza prevista; dopo il
conferimento di un incarico dirigenziale da parte dell'ente
di destinazione, è mantenuta l'erogazione mensile, nella
forma di assegno ad personam e fino alla scadenza
dell'incarico conferito dalla Regione, della differenza tra
l'importo come sopra definito e quello stabilito per
l'espletamento del nuovo incarico.
4. Ad ogni unità di personale è corrisposto annualmente un
compenso pari alla differenza tra l'importo medio, calcolato
per tipologia di incarico, erogato nell'anno precedente a
titolo di retribuzione di risultato ai dipendenti regionali e
il corrispondente importo medio, erogato nel medesimo anno di
riferimento e allo stesso titolo, ai dipendenti dell'ente di
destinazione.
5. I contratti già stipulati tra i dipendenti e la
Regione, aventi ad oggetto la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 del vigente C.C.N.L.
- area della dirigenza, conservano piena efficacia rispetto
all'ente di destinazione; in capo alla Regione permane
l'obbligo di corrispondere l'indennità supplementare, secondo
i criteri e le modalità concordate.
6. Nel calcolo dell'indennità supplementare, ai sensi del
comma 5, si fa riferimento all'ammontare mensile della
retribuzione di posizione stabilita dalla Regione per
l'incarico espletato dal dipendente all'atto del
trasferimento.
Art. 4
Norme particolari per il personale residente in altra
provincia
1. Il personale che, all'entrata in vigore della presente
legge, sia residente da almeno un anno in provincia diversa
da quella dell'ente di destinazione, permane a domanda
nell'organico regionale per il tempo necessario ad operare il
trasferimento, per l'esercizio delle medesime funzioni,
presso altro ente della provincia di residenza. In tale
periodo transitorio detto personale resta in comando presso
l'ente di attuale assegnazione.
2. Trascorso un anno dalla data di decorrenza del decreto
di trasferimento, il personale ancora in comando presso
l'ente di attuale assegnazione viene collocato presso la sede
centrale della Regione.
Art. 5
Spese per il personale e finanziamento degli enti di
destinazione
1. La Regione provvede a finanziare le spese per le
risorse umane necessarie a svolgere le funzioni conferite con
l'erogazione annuale di un importo forfettario, avuto a
riferimento il costo complessivo delle unità di personale
trasferite. A tal fine vengono stipulate specifiche intese
con gli enti di destinazione.
2. In mancanza delle intese di cui al comma 1, o di altra
intesa di uguale oggetto precedente il trasferimento,
l'importo del finanziamento sarà stabilito annualmente, per
un periodo iniziale di due anni, pari al costo complessivo,
nell'anno di riferimento, delle unità di personale
trasferite. Al termine di tale periodo, e fino alla
stipulazione delle intese di cui al comma 1, l'importo
resterà fissato al costo complessivo a quella data delle
unità di personale trasferite ancora in servizio
3. Per costo complessivo di una unità di personale, ai
sensi dei commi 1 e 2, s'intende il costo derivante dalla
retribuzione media globale di un dipendente regionale
collocato nella corrispondente posizione economica,
incrementato dei costi di natura non retributiva
forfettariamente quantificati nella misura del 6%.
4. Potranno essere stipulate specifiche intese che
regolino l'evoluzione nel tempo del costo di natura
retributiva come definito al comma 3. Dette intese potranno
altresì disciplinare l'adeguamento dei costi di natura non
retributiva, tenuto conto delle specifiche condizioni
organizzative degli enti di destinazione, nonché le modalità
di utilizzo dei corrispondenti importi, avuto a riferimento
il trattamento goduto dai dipendenti regionali.
5. Il finanziamento delle spese per le risorse umane che
svolgono le funzioni conferite con la L.R. 7 novembre 1995,
n. 54, e con la L.R. 4 marzo 1998, n. 7, è disciplinato
secondo le disposizioni del presente articolo, assumendo come
data iniziale, ai sensi del comma 2, l'1.1.2001 e come
importo del primo biennio quello erogato nell'anno 2000.
6. Per le risorse umane che svolgono le funzioni conferite
con la L.R. 30 maggio 1997, n. 15, l'importo del
finanziamento è corrispondente al costo derivante dalle
dotazioni-tipo iniziali, così come definite dalle intese che
hanno regolato la fase transitoria prevista all'art. 24 della
suddetta legge. E' fatta salva la stipulazione di nuove
intese ai sensi del comma 4.
7. Gli enti di destinazione presentano annualmente alla
Regione una dichiarazione attestante le
spese complessivamente sostenute per le risorse umane
che svolgono le funzioni conferite, con l'indicazione
della loro ripartizione tra i diversi ambiti.
Art. 6
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 e dall'art.
238, comma 1, della L.R. del 21 aprile 1999, n. 3, il decreto
di cui all'art. 1 della presente legge dispone, altresì, i
trasferimenti del personale regionale in comando per
l'esercizio di funzioni delegate alla data del 31.12.2000.
2. Per la copertura di posti resisi vacanti successivamente
al trasferimento, possono essere stipulate apposite intese
tra la Regione e le Province, per l'utilizzo delle graduatorie
risultanti dai processi selettivi espletati dalla Regione in
esecuzione dei progetti speciali attuativi delle intese previste
dall'art. 24 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.
3. L'art. 25 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 è così sostituito:
Art. 25
Trasferimento del personale alle Province
1. Il personale regionale in servizio presso i Servizi Provinciali
Agricoltura è trasferito alle Province con decreto del
Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione -
Autonomie locali.
2. Le Province, a seguito dei trasferimenti di cui al presente
articolo, provvedono automaticamente al conseguente
adeguamento delle proprie dotazioni organiche sulla base dei
principi fissati dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche e integrazioni.
3. La Giunta regionale, a seguito del trasferimento operato con il
decreto di cui al comma 1, provvede alla soppressione delle
strutture organizzative denominate Servizi Provinciali
Agricoltura della Regione ed alle corrispondenti riduzioni di
posti nel proprio organico.
4. Le Province e le Comunità montane, attraverso convenzioni
regolano l'utilizzo da parte delle Comunità montane delle
unità di personale necessarie per l'esercizio delle funzioni
in materia di agricoltura, oppure, in alternativa, delle
corrispondenti risorse finanziarie.
4. al comma 4 dell'art. 24 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15
sono soppresse le seguenti parole definita dall'intesa
di cui al comma 1 dell'art. 25
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 26 e 27 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15;
b) l'art. 238, comma 4, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
c) gli articoli 8 e 11 della L.R. 7 novembre 1995, n. 54;
d) l'articolo 17 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7;
e) l'articolo 23 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 3
lett. a) e dell'art. 5 della presente legge la Regione fa
fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, o la
modifica di capitoli esistenti, nella parte spesa del
bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria
disponibilità secondo quanto previsto dall'art. 11 della L.R.
6 luglio 1977, n. 31.
2. Lo stanziamento sui capitoli relativi ai costi del
personale trasferito, siano essi di natura retributiva o non
retributiva, e al finanziamento delle funzioni già conferite
dalle leggi regionali n. 54/1995 e n. 7/1998, saranno ridotti
in conseguenza di quanto previsto al comma 1.
Art. 8
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e
del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
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