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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1930
Presentato in data: 01/08/2001
Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L. R . 21 aprile 1999, n. 3 ed all'allegato C) della L. R. 22 gennaio 1988, n. 3 (delibera di Giunta n. 1667 del 31 07 01).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

    Con il presente progetto di legge si propone di
modificare la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e di integrare
l'Allegato C) della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3.
La proposta di modifica dell'art. 220 della L.R. n.
3/99 trae origine dall'esperienza maturata in questi
primi due anni di gestione degli interventi regionali
in materia di sicurezza.
Siamo infatti di fronte ad un'articolazione di
iniziative significativamente più estesa rispetto a
quella ipotizzata al momento della discussione e della
approvazione del titolo VIII capo I della L.R. n. 3/99
e che ha reso rapidamente insufficiente la previsione
normativa dell'art. 220.
Il Consiglio regionale, con atto di indirizzo del 4
novembre 1999, oltre ai contributi a favore di Enti
locali ed associazioni previsti ai commi 3, 4 e 5 del
già menzionato art. 220, prevedeva infatti: a) la
predisposizione e realizzazione, tramite accordi
bilaterali con le Amministrazioni locali della Regione,
[ ], di progetti pilota volti al miglioramento di
rilevanti problemi di sicurezza o di conflitto o di
disordine urbano diffuso ; b) la predisposizione e
realizzazione di un'intesa bilaterale fra la Regione e
il Dipartimento della pubblica sicurezza .
Per la realizzazione dei progetti pilota ci si è
finora avvalsi delle previsioni della L.R. 3 luglio
1998, n.19, recante Norme in materia di
riqualificazione urbana , in coerenza con le finalità
perseguite dalla stessa e che, sia per l'ampio
ventaglio degli interventi finanziabili, sia per le
modalità concertative delle procedure di realizzazione
degli interventi stessi, ha costituito uno strumento
efficace ed indispensabile per l'avvio dei progetti
pilota.
Attualmente sono in fase di sviluppo 13 progetti
pilota promossi con l'utilizzo di tale strumento
normativo.
Un'esperienza che va sicuramente valutata
positivamente, ma che, tuttavia, ha evidenziato due
limiti, intrinseci alla stessa L.R. n. 19/98: il
vincolo di realizzazione dei progetti pilota nelle aree
già individuate per la riqualificazione urbana, che ha
in parte condizionato la scelta da parte dei Comuni del
problema di sicurezza da affrontare, e il limite della
contribuzione regionale alle sole spese per
investimento, che ha reso meno cogente l'integrazione
in un unico progetto di diverse tipologie di interventi
quali la riqualificazione urbana, l'ammodernamento
delle dotazioni tecnologiche, la prevenzione sociale e
il controllo.
Quanto alla previsione, nell'Atto di indirizzo del
Consiglio, di un'intesa con le Autorità nazionali di
pubblica sicurezza, questa ha conosciuto la sua
definitiva formalizzazione con l'Accordo in materia di
sicurezza urbana tra Regione e Ministero dell'Interno
sottoscritto il 2 maggio 2001. Manca però, anche in
questo caso, una previsione normativa regionale in
grado di sostenere una compiuta e coordinata
realizzazione delle attività previste dall'Accordo.
Il presente progetto di legge interviene, altresì,
sugli Allegati della L.R. n. 3/88, come modificati
dalla L.R. 8 aprile 1994, n. 14, in risposta alle
esigenze di adeguamento della disciplina regionale in
materia di polizia locale, alle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali ed in particolare alle
norme relative all'area di vigilanza, in ossequio ai
principi di semplificazione ed economicità.
Le innovazioni cui il presente progetto di legge deve
adeguarsi fanno seguito all'entrata in vigore del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (siglato il 31
marzo 1999) relativo alla revisione del sistema di
classificazione del personale del comparto Regioni -
Autonomie locali che ha portato alla sostituzione
delle previgenti qualifiche funzionali con le nuove
categorie, secondo quanto previsto dalla tabella delle
corrispondenze di cui alla tabella C allegata a detto
contratto.
Nel compiere l'intervento di adeguamento si è dovuto
tenere conto, sia della maggiore concentrazione delle
mansioni che scaturisce dal nuovo ordinamento
professionale, sia delle esigenze di chiarezza ed
univocità emerse nell'esperienza, ormai quasi
decennale, di uso dei distintivi attualmente previsti.
In particolare da parte degli operatori del settore
risulta unanime la necessità che dai distintivi di
grado devono potersi comprendere sia l'effettivo
livello di inquadramento dell'addetto sia l'eventuale
investitura delle funzioni di responsabilità e di
comando nell'ambito della struttura comunale di polizia
municipale (sia questa un servizio o un corpo).
Alla luce di queste esigenze e di detti obiettivi si è
inteso compiere un'opera di semplificazione e
razionalizzazione nell'uso di quanto già vigente.
L'esperienza dell'applicazione della vigente
legislazione regionale ha evidenziato che il numero dei
distintivi di grado (nove principali, oltre quelli
relativi alle funzioni di comando) risulta eccessivo
per un chiaro rapporto con i cittadini; ciò, a maggior
ragione, nel nuovo ordinamento contrattuale che,
sostanzialmente, riduce a tre le possibili categorie di
appartenenza degli addetti all'area di vigilanza (esse
sono la C, la D e la Dirigenza).
Una scelta di fondo è stata quella di non modificare i
simboli grafici dei distintivi esistenti, ed ormai
consolidati nell'uso, evitando confusioni e limitando
gli oneri per i comuni, per questo sono stati
sostanzialmente modificati solo i descrittivi
dell'Allegato C) della L.R. n.3/1988.
Con l'introduzione dei nuovi descrittivi, si può
ritenere attuato un coerente adeguamento alla riforma
del sistema di classificazione del personale del
comparto Regioni - Autonomie Locali dei distintivi di
grado della polizia municipale della regione
Emilia-Romagna.
In particolare la maggiore concentrazione delle
mansioni introdotta dal sopra citato contratto
collettivo nazionale sull'ordinamento ha comportato
l'accorpamento di alcune delle previgenti qualifiche
funzionali.
Per quanto di interesse per l'area di vigilanza,
l'accorpamento ha riguardato la VII e VIII qualifica
nella nuova categoria D.
Il reinquadramento del personale dalla ex V qualifica
funzionale alla categoria C (posizione economica C1)
comporta l'accorpamento delle mansioni rispetto ai
dipendenti già inquadrati nella ex VI qualifica.
Inoltre la successiva negoziazione, c.d. code
contrattuali , siglata il 14 settembre 2000, nel Titolo
IV Disciplina del Personale dell'area di vigilanza ,
all'art.29 prevede Disposizioni speciali per il
personale dell'area di vigilanza con particolari
responsabilità , nello specifico dispone il passaggio
alla categoria D (posizione economica D1) del personale
dell'area di vigilanza dell'ex VI qualifica funzionale
in determinate ipotesi legate allo svolgimento di
funzioni di responsabilità del servizio, ovvero
all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e
controllo, i c.d. Specialisti di vigilanza .
A tale adeguamento ha contribuito il Comitato
consultivo per la polizia regionale e locale,
costituito ai sensi dell'art.223 della L.R. 21 aprile
1999, n. 3, con indicazioni e suggerimenti. Attraverso
il costruttivo confronto tra le diverse esperienze,
connesse a differenti realtà, proprie di ciascuno dei
componenti il Comitato consultivo, è stato possibile
addivenire ad un assetto condiviso del nuovo impianto
dell'Allegato che il presente progetto di legge intende
adeguare come descritto.
La disciplina tracciata dal progetto di legge riguarda
in particolare:
Modifiche alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
Il comma 1 dell'art. 1 introduce modifiche alla L.R. n.
3/99 con riferimento alle politiche sulla sicurezza e
precisamente si propone di articolare in tre nuovi
articoli (220 - Politiche ed interventi -, 220 bis -
Interventi di rilievo locale -, 220 ter - Interventi di
rilievo regionale -) il vigente art.220.
I Il nuovo articolo 220 (Politiche ed interventi) è
costituito dai commi 1 e 2 del vigente art. 220 con
l'inserimento , al comma 1, della lettera c) tesa
riconoscere e a valorizzare tutte le forme di
concertazione (intese istituzionali, accordi di
programma, e altri strumenti) utilizzate in questi anni
per promuovere le politiche di sicurezza.
L'art. 220 bis (Interventi di rilievo locale) è
costituito dai commi 3, 4 e 5 del vigente art. 220 e
disciplina, come si evince dal nuovo titolo,
l'intervento della Regione a sostegno delle iniziative
sulla sicurezza di rilievo locale.
Con l'occasione, al comma 1 dell'art. 220 bis, sono
stati puntualmente identificati gli Enti locali
destinatari dei contributi, che risultano pertanto
essere: i Comuni, le Province, le Unioni, le Comunità
montane, le Associazioni intercomunali.
Inoltre, al comma 3 dello stesso art. 220 bis, si
propone di elevare all'80% il limite massimo di
contributo regionale per le associazioni e le
organizzazioni di volontariato avendo verificato, in
due anni di esperienza, la difficoltà che queste spesso
hanno nel garantire un cofinanziamento pari alla metà
del costo del progetto.
L'art. 220 ter (Interventi di rilievo regionale) è la
parte più innovativa del nuovo articolato e riguarda,
come indica la rubrica, gli interventi di rilievo
regionale.
Con il comma 1 la Regione intende assumere la
realizzazione degli interventi di propria competenza
derivanti dagli accordi previsti al comma 1 lettera
c) del nuovo art. 220.
Con il comma 2 vengono definite le caratteristiche
principali dei progetti di rilievo regionale ,
promossi dalla Regione d'intesa con i Comuni, avendo
come riferimento il già citato Atto di indirizzo del
Consiglio regionale e l'esperienza dei progetti
pilota sulla sicurezza attualmente in corso di
realizzazione.
Con il comma 3 viene, infine, individuata la
percentuale massima di contribuzione regionale per i
progetti di cui al comma 2 e proposta una
esemplificazione degli interventi ammessi a
finanziamento.
Il comma 2 dell'art. 1 prevede la possibilità per
ciascun corpo o servizio di polizia municipale, di
dotarsi degli accessori, costituiti anche da speciali
capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze
ed in funzione delle attività svolte dagli operatori
del settore.
La disposizione costituisce un importante elemento di
flessibilità con la quale si è inteso dare seguito alle
esigenze di semplificazione nella materia.
Adeguamento dei distintivi di grado
L'articolo 2 concerne la sostituzione dei descrittivi
secondo la riforma del sistema di classificazione del
personale del comparto Regioni - Autonomie Locali
introdotta dal CCNL 31 marzo 1999. Alle previgenti
qualifiche funzionali sono subentrate le categorie.
Disposizione transitoria
L'articolo 3 contiene una norma transitoria tesa a
favorire il graduale adeguamento da parte dei Comuni,
alle nuove disposizioni.

Testo:

    Progetto di legge:  Norme in materia di politiche
regionali per la sicurezza e di polizia locale.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n.
3 ed all'Allegato C) della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 .
Art. 1
Modifiche alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
L'art. 220 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 Riforma del
sistema regionale e locale è sostituito dai seguenti
articoli:
Art. 220
Politiche e interventi
Per le finalità di cui all'art. 218 la Regione:
realizza attività di ricerca, documentazione,
comunicazione e informazione;
fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti
degli enti pubblici e delle associazioni ed
organizzazioni operanti nelle materie di cui al
presente capo;
promuove e stipula Intese istituzionali di programma,
Accordi di programma e altri accordi di collaborazione
per realizzare specifiche iniziative di rilievo
regionale nel campo della sicurezza.
Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979,
n. 19 la Regione cura l'organizzazione di corsi di
formazione per operatori del settore pubblico, del
sistema associativo e del volontariato.
Art. 220 bis
Interventi di rilievo locale.
La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province,
alle Unioni, alle Comunità montane e alle Associazioni
intercomunali per la realizzazione di iniziative
finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 218. I
contributi sono concessi per spese di progettazione e
di attuazione, con esclusione delle spese di personale.
La Regione concede contributi alle associazioni ed alle
organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di
cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 che operano a
favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza
e della prevenzione dei reati, per la realizzazione di
specifiche iniziative. I contributi sono concessi per
spese di progettazione e di attuazione, con esclusione
delle spese per investimenti.
I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura
non superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute
ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in
misura non superiore all'80% di dette spese, secondo le
priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla
Giunta regionale.
Art. 220 ter
Interventi di rilievo regionale.
La Regione realizza direttamente gli interventi di
propria competenza derivanti dalle intese e dagli
accordi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.
220.
La Regione promuove, d'intesa con i Comuni interessati,
la realizzazione di progetti di rilievo regionale,
volti al miglioramento di rilevanti problemi di
sicurezza o di disordine urbano diffuso, caratterizzati
da una pluralità di interventi e da un adeguato sistema
di valutazione dei risultati. Tali progetti, per
iniziativa dei Comuni, possono coinvolgere altri
soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati
alla realizzazione degli interventi previsti.
La Regione concede ai Comuni realizzatori dei progetti
di cui al comma 2 contributi per spese di progettazione
ed attuazione in misura non superiore al 50% delle
spese ammesse, secondo i criteri e le modalità
stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi in cui
si articolano i progetti possono, in particolare,
riguardare: la riqualificazione e la manutenzione
straordinaria dello spazio urbano, l'illuminazione e le
tecnologie per la sorveglianza, la prevenzione sociale
e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e
l'animazione dello spazio pubblico, l'integrazione
sociale ed il contrasto delle discriminazioni, la
qualificazione delle polizie locali e l'integrazione
operativa con le polizie nazionali, il sistema di
valutazione dei risultati. .
Alla fine del comma 1 dell'art. 229 della L.R. 21
aprile 1999, n. 3, è aggiunto il seguente periodo E'
fatta salva la possibilità per ciascun Corpo o Servizio
di polizia municipale di utilizzare accessori, anche
costituti da speciali capi di abbigliamento, necessari
a particolari esigenze in funzione delle attività
svolte dalla polizia municipale. .
Art. 2
Adeguamento distintivi di grado
All'Allegato C) della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3, come
sostituito dalla L.R. 8 aprile 1994, n. 14, vigente ai
sensi dell'art. 229 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3,
sono apportate le seguenti modificazioni:
sono soppresse le locuzioni V qualifica funzionale ,
VI qualifica funzionale , VII qualifica funzionale ,
VIII qualifica funzionale , I qualifica dirigenziale
e II qualifica dirigenziale ;
il descrittivo 1.1 Operatore (agente di Polizia
Municipale): nessun distintivo di qualifica; -
Operatore con cinque anni di anzianità nel grado
(agente scelto): doppia V metallica di colore argento
è sostituito dal seguente: 1.1 Agente, inquadrato
nella categoria contrattuale C, posizione economica 1:
nessun distintivo; Agente scelto, inquadrato nella
categoria contrattuale C, posizione economica 2: doppia
V metallica di colore argento ;
il descrittivo 1.2 Addetto al controllo (assistente di
Polizia Municipale): barretta metallica di colore
argento; - Addetto al controllo con cinque anni di
anzianità nel grado (assistente scelto): due barrette
metalliche di colore argento è sostituito dal
seguente: 1.2 Assistente, inquadrato nella categoria
contrattuale C, posizione economica 3: barretta
metallica di colore argento; Assistente scelto,
inquadrato nella categoria contrattuale C, posizione
economica 4 o ulteriore, qualora prevista dalla
contrattazione collettiva nazionale: due barrette
metalliche di colore argento ;
il descrittivo 1.3 Addetto al coordinamento (ispettore
di Polizia Municipale): due rombi metallici di colore
argento a rilievo; - Addetto al coordinamento con
cinque anni di anzianità nel grado (ispettore capo di
Polizia Municipale): tre rombi metallici di colore
argento a rilievo è sostituito dal seguente: 1.3
Addetto al coordinamento (ispettore di Polizia
Municipale), inquadrato nella categoria contrattuale D,
posizione economica 1: due rombi metallici di colore
argento a rilievo; Addetto al coordinamento (ispettore
capo di Polizia Municipale), inquadrato nella categoria
contrattuale D, posizione economica 2: tre rombi
metallici di colore argento a rilievo ;
nel descrittivo 1.4 dopo le parole (commissario di
Polizia Municipale) sono inserite le seguenti:
inquadrato nella categoria contrattuale D, posizione
economica 3 o superiore ;
il distintivo di grado relativo alla ex I qualifica
dirigenziale ed il relativo descrittivo punto 1.5 sono
soppressi;
nel descrittivo 1.6 dopo le parole Addetto al
coordinamento è inserito il termine - dirigente ;
sotto il distintivo di grado relativo alla ex VII
qualifica funzionale, Comandante, è inserito il
seguente descrittivo: 1.7 comandante appartenente alla
categoria contrattuale C e specialista di vigilanza di
cui all'art. 29 del contratto collettivo nazionale 14
settembre 2000, appartenente alla categoria D,
posizione economica D1 ;
il distintivo di grado relativo alla ex VII qualifica
funzionale, Comandante è soppresso;
sotto il distintivo di grado relativo alla ex VIII
qualifica funzionale è inserito il seguente
descrittivo: 1.8 comandante appartenente alla
categoria contrattuale D ;
il distintivo di grado relativo alla ex I qualifica
dirigenziale, Comandante, è soppresso;
il descrittivo 1.7 è sostituito dal seguente 1.9
Comandante dirigente .
L'Allegato C) della L.R. n. 3 del 1988 sarà
ripubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna con le modifiche apportate dal comma 1.
Art.3
Disposizione transitoria
E' fatto obbligo ai Comuni della Regione
Emilia-Romagna, singoli o associati, di adeguare
l'utilizzo dei distintivi di grado e riconoscimento a
quanto previsto dalla presente legge entro sei mesi
dall'entrata in vigore.
I dipendenti ai quali, prima dell'entrata in vigore
della presente legge spettavano distintivi di grado
superiori a quelli che competerebbero loro secondo le
nuove disposizioni, possono fregiarsi dei distintivi
già in uso fino all'effettiva acquisizione
dell'inquadramento nella categoria e posizione
economica a questi corrispondente.
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