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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2711
Presentato in data: 12/03/2002
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 maggio 1996, n. 16 'Riorganizzazione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7' (delibera di Giunta n. 361 del 11 03 02).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

Il presente progetto di legge si pone la finalita' fondamentale di
adeguare la L.R. n. 16 del 22/5/1996, concernente la
riorganizzazione dei Consorzi Fitosanitari provinciali, alle
modifiche successivamente intervenute in merito sia all'esercizio
delle funzioni regionali in materia di agricoltura - disciplinata
dalla L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche - sia
all'organizzazione ed alla disciplina dei rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna - attualmente regolate dalla L.R. 26 novembre
2001, n. 43.
Il progetto di legge persegue le seguenti finalita':
modificare le modalita' di accesso alla qualifica dirigenziale per
quanto concerne la direzione tecnica dei Consorzi Fitosanitari
provinciali, nell'obiettivo di attribuire maggiore autonomia
all'Ente;
adeguare il sistema contributivo a carico dei consorziati, evitando
la determinazione della contribuzione sulla base di uno specifico
riferimento normativo che - anche a causa della continua evoluzione
della materia in oggetto - e' suscettibile di subire nel tempo
ripetute modifiche e di risultare pertanto non attuale. Inoltre,
anche a seguito della istituzione dell'Agenzia delle Entrate era
avvertita la necessita' di modernizzare le procedure relative alla
gestione, all'accertamento ed alla riscossione dei tributi,
precedentemente svolte dall'apposito Dipartimento del Ministero
delle Finanze;
adeguare le procedure di reclutamento del personale alla normativa
regionale conformemente alla disciplina vigente per gli altri enti
dipendenti dalla Regione.
Il progetto di legge e' costituito da quattro articoli, i cui
contenuti possono cosi' sintetizzarsi.
L'articolo 1 modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della
L.R. 16/96, relativo alla Commissione amministratrice dei Consorzi
Fitosanitari provinciali, adeguandone la composizione al
trasferimento alle Province delle funzioni gia' attribuite ai
Servizi provinciali Agricoltura quali uffici decentrati della
Regione.
L'articolo 2 modifica l'art. 6 della stessa L.R. 16/96, relativo
alla direzione tecnica dei Consorzi Fitosanitari provinciali. A tale
articolo viene aggiunto il comma 1bis, nel quale si prevede che il
direttore tecnico possa essere assunto anche per chiamata diretta,
ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/01, nel rispetto dei requisiti
culturali e professionali indicati nel comma 1 e precisamente:
laurea in Scienze Agrarie, diploma post-laurea di specializzazione
in Fitopatologia o comprovata esperienza almeno quinquennale nel
settore fitopatologico. Nel caso di chiamata diretta, il trattamento
economico e' stabilito con riferimento a quello dei direttori
tecnici di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 5
della L.R. 43/01.
L'articolo 3, al comma 1, introduce una modifica al comma 1
dell'art. 7 della L.R. 16/96, riguardante la contribuzione annua che
i Consorzi Fitosanitari provinciali hanno la facolta' di imporre ai
consorziati per le spese generali di amministrazione. Tale
contribuzione viene commisurata al reddito dominicale cosi' come
determinato ai fini delle imposte sui redditi.
Il comma 2 dello stesso articolo 3 sostituisce il comma 3 del
medesimo art. 7 della L.R. 16/96 concernente la riscossione dei
contributi consortili, disponendo che a tal fine i Consorzi
fitosanitari provinciali possano avvalersi della procedura di
riscossione mediante ruolo come disciplinata dalle norme vigenti.
L'articolo 4 inserisce all'articolo 9 della L.R. 16/96 un nuovo
comma concernente il trattamento giuridico ed economico del
personale dei Consorzi Fitosanitari provinciali con il quale si
stabilisce che i Consorzi stessi assumono proprio personale secondo
le modalita' e le procedure previste dalla normativa regionale.

Testo:

                               Art. 1
Modifica all'articolo 4
della L.R. 22 maggio 1996, n. 16
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 22 maggio
1996, n. 16, e' sostituita dalla seguente:
c)
dirigente responsabile della struttura organizzativa della Provincia
competente in materia di agricoltura.£.
Art. 2
Modifica all'articolo 6
della L. R. 22 maggio 1996, n. 16
1. All'articolo 6 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16, dopo il comma 1
e' inserito il seguente comma:
1 bis. Il Direttore tecnico puo' anche essere assunto per chiamata
diretta, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43,
nel rispetto dei requisiti culturali e professionali indicati al
comma 1. In tal caso il trattamento economico e' stabilito con
riferimento a quello dei direttori tecnici di ruolo, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 18, comma 5 della L.R. 26 novembre 2001,
n. 43.£.
Art. 3
Modifica all'articolo 7
della L.R. 22 maggio 1996, n. 16
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16, le
parole di cui al DM 7 febbraio 1984 e successive modificazioni£
sono sostituite dalle seguenti come determinato ai fini delle
imposte sui redditi£.
2. Il comma 3 dell'articolo 7 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16, e'
sostituito dal seguente:
3. Per la riscossione dei contributi consortili, i Consorzi possono
avvalersi della procedura di riscossione mediante ruolo come
disciplinata dalle norme vigenti.£.
Art. 4
Modifica all'articolo 9
della L.R. 22 maggio 1996, n. 16
1. All'articolo 9 della L. R. 22 maggio 1996, n. 16, dopo il comma 1
e' inserito il seguente comma 1 bis:
1 bis. I Consorzi Fitosanitari provinciali dispongono di personale
proprio, assunto secondo le modalita' e le procedure previste dalla
normativa regionale.£.
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