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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2712
Presentato in data: 12/03/2002
Modifica della L. R. 10 dicembre 1997, n. 41 'Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L. R. 7 dicembre 1994 n. 49' (delibera di Giunta n. 366 del 11 03 02).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

    Con il presente progetto di legge, che modifica la L.R. 10
dicembre 1997, n. 41 ''Interventi nel settore del commercio
per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese
minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7
dicembre 1994, n. 49'' le imprese dei servizi sia in forma
singola che associata vengono riconosciute quali potenziali
soggetti beneficiari di tutte le tipologie di contributi
previsti dalla normativa.
Dette imprese erano gia' riconosciute quali soggetti
ammissibili ai finanziamenti previsti dalla legge,
limitatamente alla realizzazione delle iniziative di cui
agli artt. 6 e 7, 10, 12, 13, 15.
La necessita' di estendere alle imprese dei servizi la
possibilita' di beneficiare dei contributi per l'assistenza
tecnica prevista all'art. 11 della legge nasce dalla
consapevolezza che tale tipologia di intervento costituisce
un elemento di qualificazione del tessuto produttivo
regionale di cui le imprese dei servizi costituiscono parte
essenziale.
Nell'ambito del Programma pluriennale degli interventi
predisposto dalla Giunta vengono definite le priorita' degli
interventi presentati dalle imprese dei servizi ammessi a
contributo.
Il presente progetto di legge consta di 3 articoli con i
quali, attraverso la modifica degli artt. 5, 10 e 11 della
L.R. n. 41 del 1997, le imprese dei servizi vengono incluse
fra i soggetti beneficiari delle provvidenze previste dalla
norma.

Testo:

                               Art. 1
Modifica all'art. 5 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41
1. Al comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 41 del 1997, dopo la
lettera a) e' aggiunta la seguente:
a) bis
le piccole e medie imprese dei servizi singole e
associate;£.
2. Il comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 41 del 1997 e'
sostituito dal seguente:
3.
Almeno l'ottanta per cento dei fondi stanziati dal bilancio
regionale per gli interventi di cui ai Titoli III e IV della
presente legge e' destinato a imprese aventi un numero
complessivo di addetti non superiore a dieci e a loro forme
associative, nonche? ai loro consorzi o societa' anche in
forma cooperativa e, per gli interventi di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, anche a forme
associative di imprese costituite in misura prevalente da
imprese con meno di dieci addetti.£.
Art. 2
Modifica all'art. 10 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41
1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 41 del
1997 e' sostituito dal seguente:
a)
riqualificazione e ammodernamento delle strutture
distributive e dei servizi dei centri storici e delle aree
urbane a vocazione commerciale;£.
Art. 3
Modifica all'art. 11 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41
1. Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 41 del 1997 e'
sostituito dal seguente:
1.
I progetti di cui alla lett. d) del comma 3 dell'art. 3
possono essere realizzati dai soggetti di cui alle lettere
a), a bis), d) e g) del comma 1 dell'art. 5.£.
2. Al comma 2 dell'art. 11 della L.R. 10 dicembre 1997, n.
41 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole e dei
servizi.£.
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