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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2967
Presentato in data: 29/05/2002
ridefinizione funzioni ERVET (delibera di Giunta n. 894 del 27 05 02).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

Le finalita' della legge: ridefinizione delle funzioni di Ervet SpA
e riassetto del sistema dei Centri Ervet
II presente provvedimento di legge fa seguito alla L.R. 7/02
Promozione del sistema regionale delle attivita' di ricerca
industriale, innovazione e trasferimento tecnologico , che ha gia'
definito una modifica della L.R. 25/93, per operare la
ricollocazione di tutte le attivita' svolte dai Centri partecipati
da Ervet rivolte alla ricerca, all'innovazione e al trasferimento
tecnologico, nell'ambito della regolamentazione prevista da tale
legge.
Con questi due interventi si determina quindi una ridefinizione
compiuta delle funzioni svolte in questi anni dal Sistema Ervet;
intendendo come Sistema Ervet l'insieme rappresentato dalla societa'
capogruppo e dai molteplici Centri di servizio alle imprese (in
forma di societa' consortili) che essa via via ha promosso e
partecipato in questi anni, assieme alla partecipazione alle
societa' d'area per lo sviluppo territoriale promosse da Enti
locali in diversi territori della regione.
In questo modo, quindi, si porta a compimento l'obiettivo di riforme
e rinnovamento indicato dalla Giunta regionale nei documenti di
indirizzo rivolti agli organi di amministrazione Ervet, gia' dal
1998, in connessione con le elaborazioni svolte per la prima
attuazione delle nuove funzioni attribuite alla Regione anche nel
campo dello sviluppo economico e delle politiche per i sistemi
produttivi, avviate dal DLgs n. 112. Questi indirizzi hanno gia'
messo in moto quindi, nell'organizzazione delle attivita', una
ridefinizione e sperimentazione di funzioni delle diverse parti del
Sistema Ervet (societa' capogruppo, Aster, Centri di servizi)
preparando la riforma per consentire che essa potesse essere
attuata con strutture gia' in grado di recepirla.
Si e' operato con la convinzione che si trattasse non di porre
rimedio ad una crisi del Sistema Ervet, che invece, per la
verita', ha visto mantenere e sviluppare, a partire dalla legge di
riforma Ervet del 1993, la propria attivita'; ma invece di dover
ripensare, appunto, anche profondamente, le funzioni a fronte del
mutare delle esigenze del sistema produttivo e delle politiche da
sviluppare, oltre che del nuovo quadro istituzionale.
Tale ridefinizione e riforma del Sistema Ervet raggiungono ora una
configurazione radicalmente nuova, che puo' essere cosi' riassunta:
l'Aster e i Centri di servizio sono ricollocati nell'ambito del
sistema regionale per la ricerca, il trasferimento e l'innovazione,
con Aster che e' divenuta societa' consortile delle Universita' e
degli Enti di ricerca per la prestazione di servizi ed attivita'
comuni utile ad esse ed alla nuova rete regionale di laboratori e
centri per la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico che
si vuole promuovere. E con i Centri di servizio che vengono chiamati
a ripensarsi anch'essi come centri rivolti a una nuova area di
servizi, quelli della ricerca e del trasferimento tecnologico.
La Regione, quindi, supera la precedente impostazione rivolta a
promuovere e sostenere con un proprio intervento diretto e con un
canale di finanziamento specifico una particolare rete di centri di
servizi alle imprese; e fissa quindi anche l'obiettivo di superare
la propria partecipazione diretta, operando, come gia' si sta
dimostrando concretamente possibile, proprio per la positivita'
delle esperienze costruite nei Centri, perche? tali partecipazioni
siano rilevate in particolare da Universita', Enti di ricerca, Enti
locali, o da associazioni imprenditoriali e consorzi di imprese.
Resta, quindi, direttamente in capo alla Regione soltanto
l'attivita' della societa' Ervet che cessa la funzione di promozione
e partecipazione di societa' per i servizi alle imprese e vede
ridefinite con precisione le sue funzioni come agenzia per la
attuazione di programmi di sviluppo territoriale ; come soggetto
qualificato di assistenza tecnica alla pubblica Amministrazione
regionale, per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche in
questi campi; e come soggetto con il quale ridare anche forte vigore
alla collaborazione con gli Istituti di credito, che deriva dalla
loro presenza nella attuale compagine societaria Ervet. Con gli
Istituti di credito si intende ridefinire un progetto comune, per
iniziative nel campo della raccolta di risorse finanziarie, in
particolare per investimenti verso lo sviluppo territoriale e verso
gli ambiti del sistema della imprese, che oggi piu' richiedono
attenzione: la crescita di nuove imprese innovative.
La presente legge dispone quindi gli interventi di modifica della
L.R. 25/93 opportuni per ridefinire con precisione tali funzioni,
anche in riferimento alle contemporanee ridefinizioni di funzioni
della amministrazione regionale, e il rapporto Regione-Ervet e per
realizzare il processo di riorganizzazione della societa' Ervet e di
ricollocazione del Sistema dei Centri.
Per dare efficacia alle scelte indicate viene espressamente prevista
la presentazione da parte della societa' Ervet alla Giunta
regionale, per l'approvazione gia' entro il 30/10/2002, di un piano
industriale e di un programma di dismissione e ricollocazione delle
proprie partecipazioni nelle societa' controllate e partecipate da
realizzarsi entro il 31/12/2003.
Il nuovo quadro delle politiche regionali per lo sviluppo produttivo
Nell'elaborazione di nuovi indirizzi nelle politiche per il sistema
produttivo e per lo sviluppo territoriale e, poi, nella definizione
della legislazione e dei programmi regionali per queste politiche
nel nuovo quadro di funzioni, stabilito dal processo di
decentramento, si e' via via individuata, come si e' detto,
l'opportunita' e la necessita' di ricollocare anche l'importante
esperienza ed attivita' che la Regione Emilia-Romagna ha promosso
nel campo delle strutture per i servizi alle imprese, come il
sistema Ervet e dei Centri Ervet.
In particolare va ricordato che tali elaborazioni e poi la
definizione legislativa che la Regione Emilia-Romagna ha dato
all'esercizio delle nuove competenze (L.R. 3/99; Programma triennale
per le attivita' produttive), hanno voluto innanzi tutto svolgere la
convinzione e la scelta che tali nuove possibilita' di iniziative
della Regione avrebbero dovuto promuovere un nuovo quadro di
politiche dello sviluppo, sia riorganizzando gli interventi delle
leggi di sostegno, come si e' fatto con il Programma triennale, sia
ridefinendo il campo e le caratteristiche di strumenti e
istituzioni, sostenuti dall'intervento della Regione, per la
economia regionale.
Si e' quindi disegnato questo nuovo quadro con l'obiettivo preciso
di promuovere da un lato crescita, in qualita' e innovazione del
sistema produttivo, e lo sviluppo di una nuova generazione di
imprese e di' lavoro; e dall'altro di esprimere il valore aggiunto
piu' forte individuabile nella promozione di politiche di sviluppo
alla scala regionale: cioe' la qualita' e la competitivita', accanto
al sistema delle imprese, dei sistemi territoriali, collocati nella
nuova dimensione istituzionale di un Sistema-Regione .
Si e' cosi' evidenziata l'esigenza di definire nuovi ambiti e
strumenti di intervento della Regione, e quindi di ripensare, e
ricollocare in questo contesto, anche la esperienza di Ervet e del
Sistema Ervet: nella nuova economia, e con le nuove competenze, per
sviluppare una nuova politica di sviluppo regionale, si tratta di
realizzare una nuova scala, una nuova dimensione, sia degli ambiti
sia delle modalita' degli strumenti e delle istituzioni di
intervento della Regione.
Quanto agli ambiti si e' individuata la opportunita' di intervenire
sui nuovi fattori decisivi per lo sviluppo, di una nuova economia
per la Regione nella competizione globale:
-Ricerca scientifica e suo collegamento con il sistema produttivo;
quindi capacita' di trasferimento tecnologico alle imprese del
Sistema-Ricerca presente in Regione, a cominciare da Universita' ed
Enti di ricerca.
-Sostegno alla presenza delle imprese e del sistema regionale sui
mercati internazionali, con i servizi per l'export e per la nuova
internazionalizzazione, e con lo sviluppo delle grandi possibilita'
di iniziativa del sistema fieristico.
-Sviluppo dei sistemi produttivi locali, in particolare con nuove
infrastrutture per la telematica, lo sviluppo e la qualificazione
anche ambientale e logistica delle aree produttive. Quindi
promozione delle iniziative coordinate degli Enti locali e della
Regione in questa direzione, con programmi e progetti di sviluppo
territoriale (Programmi d'area, Programmi comunitari, etc.).
Quanto alle modalita' di intervento, la novita' imprescindibile che
si e' presentata per la ridefinizione degli interventi della
Regione, e' la opportunita' e necessita', di svolgere tali
interventi come nuove funzioni istituzionali, collocate nelle nuove
competenze, e quindi innanzi tutto, promuovendo e realizzando il
raccordo e il concorso di iniziative con gli strumenti nazionali dei
quali si e' cominciato ad avviare il decentramento innanzitutto nei
campi del trasferimento tecnologico (CNR, ENEA) e delle politiche
per l'export (ICE, SACE, SIMEST); e l'integrazione con le altre
istituzioni, attive nel territorio regionale chiamate ora a
rapportarsi piu' di prima alle funzioni e alle attivita' della
Regione: per realizzare nuove reti regionali , cioe' veri e propri
sistemi coordinati, come le Universita', le Camere di Commercio,
etc..
Sulla base di questa impostazione la L.R. 3/99, ha indicato il
percorso anche legislativo da seguire per svolgere le nuove funzioni
e i nuovi interventi, prevedendo:
-all'art. 60: la ulteriore definizione con una nuova legge regionale
degli interventi per il Sistema regionale della ricerca e del
trasferimento tecnologico , nella quale realizzare anche
l'innovazione e quindi la ridefinizione di tutti gli interventi
della Regione in questo campo (con esplicito riferimento alla
ricollocazione in questo quadro delle attivita' del Sistema Ervet e
in particolare dei Centri Ervet).
-all'art. 61: la promozione, degli interventi della Regione nel campo
dell'export e dell'internazionalizzazione con la costituzione di un
apposito organismo , in raccordo con gli Istituti nazionali (ICE,
SACE, SIMEST): in questa direzione e' gia' avvenuta l'istituzione,
dal marzo 2000, come da ulteriori decreti ministeriali, dello
Sportello regionale per l'internazionalizzazione, per esercitare in
modo integrato con ICE, SACE, SIMEST e poi Sistema Camerale le
attivita' per i servizi alle imprese per l'export, compreso ora con
l'ultimo DM le attivita' dei programmi promozionali. Successivamente
si e' realizzata la emanazione da parte degli organi istituzionali
competenti del regolamento degli Sportelli regionali; eppoi il loro
inquadramento nell'ambito della riorganizzazione complessiva delle
istituzioni rivolte al sostegno dell'export e
dell'internazionalizzazione che Stato e Regioni debbono realizzare
anche alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione. Ora quindi la
Regione Emilia-Romagna ha gia' provveduto alla istituzione di un
Servizio Sportello per l'internazionalizzazione come propria
struttura organizzativa, che sara' accompagnata anche dalle intese
con il resto dei soggetti interessati nazionali e regionali per lo
svolgimento di queste funzioni.
Cosi' nella L.R. 3/99, e poi nel Programma triennale per le
attivita' produttive si e' definita:
-la promozione da parte della Regione con gli Enti locali di
programmi e progetti territoriali di sviluppo, oltreche dei
programmi d'area;
-l'intervento nel campo del credito e della finanza per le imprese,
con la costituzione dei Fondi regionali di garanzia per il credito
da parte della Regione, e di particolari iniziative per lo sviluppo
di nuove imprese, in collaborazione con Universita', Camere di
Commercio, associazioni imprenditoriali;
-la promozione di una rete integrata dei servizi di informazione alle
imprese, in collaborazione con Camere di Commercio e associazioni e
con la rete degli Sportelli unici.
Ricollocazione e riforma del sistema Ervet
Contestualmente alla definizione di questo nuovo quadro, la Giunta
regionale ha quindi anche indicato e promosso, gia' a partire dal
1998, nuovi indirizzi per avviare il ripensamento e la
ricollocazione della attivita' della Societa' Ervet e del Sistema
Ervet.
Tale ripensamento, quindi, non e' derivato da una necessita' di
intervenire su una situazione non positiva delle attivita' del
Sistema Ervet.
II Sistema Ervet si e' configurato, come e' noto, inizialmente, alla
sua fondazione, con la previsione dell'attivita' di una societa'
(Ervet) dedicata ad interventi per lo sviluppo economico nel
territorio regionale; interventi che si sono rivolti per una prima
fase alla promozione e al sostegno di societa' territoriali per lo
sviluppo di aree produttive; eppoi, alla creazione di una rete di
societa' consortili con la funzione di Centri di servizi alle
imprese, operanti nei comparti e nei distretti produttivi piu'
significativi della regione (automazione industriale e motoristica,
con il Democenter di Modena; abbigliamento con il Citer di Carpi e
calzature con il Cercal di San Mauro Pascoli; meccanica agricola con
il Cesma di Reggio Emilia; ceramiche con il Centro ceramiche di
Bologna e Sassuolo; Centro per agroalimentare a Parma; eppoi Cermet
per la certificazione di qualita'; Bic, per la promozione di nuove
imprese, Aster per l'assistenza alle imprese nei programmi di
innovazione tecnologica).
La legge di riassetto dell'Ervet del 1993 ha definito nuove regole,
che hanno sviluppato il rapporto con il mercato e la realizzazione
di interventi in cofinanziamento. II fatturato del Sistema Ervet
(Societa' Ervet piu' i Centri) e' cresciuto dai 24,6 Mld del 1993 ai
50,5 Mld di lire del 2000, con lo sviluppo in particolare
dell'attivita' dei Centri di servizio. Negli assetti societari di
tutti i Centri, vi e' una compresenza di altri soggetti
(associazioni, imprese, Enti locali) con l'Ervet in molti casi gia'
al di sotto del 51%.
La motivazione e l'obiettivo principale di un intervento di
riorganizzazione e di riforma stanno quindi nella opportunita' e
necessita' da un lato di specializzare al meglio le funzioni e le
attivita' delle diverse esperienze cresciute con il Sistema Ervet;
dall'altro di ricollocare queste attivita' nel nuovo quadro di
funzioni e di politiche per lo sviluppo richiamato: quindi nella
costruzione delle Reti, dei nuovi strumenti e delle nuove
istituzioni di sistema per la economia regionale. Superando cosi'
i limiti di separatezza di una politica regionale che rimanesse solo
rivolta a sostenere i propri strumenti.
Cosi' gia' negli indirizzi per le attivita' Ervet del 1998, si e'
chiesto di operare intanto per una nuova fase di attivita'
caratterizzata innanzitutto dalle scelte di realizzare una piena
specializzazione delle funzioni svolte dalle diverse strutture del
Sistema Ervet, secondo questo schema£:
Attivita' della societa' capogruppo Ervet dedicata alla
specializzazione nelle funzioni, oltreche? di analisi e ricerca, di
supporto a programmi di sviluppo (Programmi comunitari, Programmi
d'area, etc.) e in attivita' di servizio ad essi connessi richieste
dall'Amministrazione regionale.
Attivita' di Aster, rivolta a stringere una collaborazione congiunta
con Enti di ricerca (CNR, Enea) e Universita' presenti in regione,
per iniziative comuni del campo del trasferimento tecnologico.
Attivita' dei Centri sempre piu' indirizzata ad un profilo di Centri
tecnologici specializzati, con attivita' rivolte a progetti
innovativi prototipo, e a servizi di piu' forte efficacia per il
trasferimento tecnologico e la diffusione di conoscenze
tecnologiche; con la ricerca, anche, di un piu' forte coinvolgimento
nel loro assetto proprietario di Universita', Sistemi locali,
Associazioni di settore.
Questo processo di specializzazione delle funzioni delle diverse
parti del Sistema Ervet (societa' capogruppo, Aster, Centri) si e'
dal '98 ad oggi gia' realizzato.
Contemporaneamente si sono sperimentati e consolidati gli indirizzi
prima richiamati per lo svolgimento delle nuove funzioni nelle
politiche per lo sviluppo, e il nuovo Consiglio di amministrazione
di Ervet eletto nel luglio 2000 ha avuto dal Presidente e dalla
Giunta regionale il mandato di portare a compimento un processo di
riorganizzazione per giungere alla ricollocazione strategica delle
attivita' Ervet.
Si puo' e si vuole quindi, oggi, da parte della Giunta regionale,
portare a conclusione gli atti necessari a configurare il
superamento del vecchio assetto del Sistema Ervet, con una
ricollocazione compiuta delle sue attivita' in un quadro legislativo
regionale piu' organico, integrato, ed efficace.
Si intende quindi operare dando seguito a queste linee:
ricollocazione delle attivita' dei Centri di Servizi e di ASTER
nell'ambito della nuova legge per la ricerca e l'innovazione.
La nuova legge regionale per Il Sistema regionale della ricerca
industriale, del trasferimento e dell'innovazione tecnologica , ha
disegnato un intervento regionale a sostegno oltreche? delle
iniziative e dei progetti per la innovazione delle imprese, anche
della crescita coordinata di una rete di Centri dedicati alla
ricerca industriale e al trasferimento e diffusione di conoscenze
tecnologiche£, promossi da Universita', Enti di Ricerca,
associazioni di imprese o imprese, societa' di servizi pubbliche,
private e miste. L'attivita' dei Centri Ervet, sara' quindi
ricollocata e considerata in questo ambito, al pari di tutti gli
altri centri pubblici, privati, misti gia' presenti e che
cresceranno in regione; e nel quadro di esame e selezione di
progetti connessi in modo verificabile alla realizzazione di
attivita' di ricerca, e di trasferimento e diffusione di conoscenza,
e al coinvolgimento di imprese, che sara' stabilito dalla nuova
legge.
Con la nuova legge si intende, cosi', ulteriormente indirizzare
anche i centri di provenienza Ervet verso le funzioni di ricerca di
interesse industriale, e consolidare e qualificare le attivita' di
trasferimento e diffusione.
Il finanziamento dei Centri Ervet attraverso il programma annuale di
Ervet, come avvenuto sinora, verra' quindi superato a far data
dall'1/1/2004; e si intende promuovere anche un riassetto dei
Centri, per farli divenire strutture caratterizzate dall'impegno
effettivo di Universita', Enti di Ricerca, associazioni di impresa,
Enti locali, con una acquisizione da parte di questi soggetti delle
quote di partecipazione ora in capo ad Ervet.
Nell'ambito della nuova legge si ricolloca anche il ruolo e le
attivita' della nuova Aster.
Si e' gia' compiuto il riassetto di Aster nella nuova Aster con
l'ingresso nella societa' delle quattro Universita' della Regione,
del CNR e dell'ENEA, assieme alla presenza di Unioncamere e delle
associazioni imprenditoriali.
II protocollo sottoscritto il 19 febbraio 2001 tra Regione, Ervet,
Rettori delle quattro Universita', CNR ed ENEA, sancisce la
fisionomia di Aster come strumento consortile degli Enti di ricerca
e delle quattro Universita', che detengono la maggioranza della
societa' consortile. La nuova Aster sara' dedicata a sviluppare
servizi e iniziative comuni delle quattro Universita', di CNR ed
Enea, di interesse generale per il trasferimento e la diffusione di
conoscenze, la formazione specializzata di ricercatori e tecnici di
imprese, la realizzazione di progetti di ricerca di interesse
industriale.
Quindi nuova Aster non e' e non sara' un nuovo centro della ricerca
pubblica, tantomeno un sostituto o un concorrente delle iniziative
che nelle Universita' e negli Enti o da parte di altri centri
dovranno svilupparsi nella rete del sistema regionale; nuova Aster
sara' un centro di coordinamento e di sviluppo delle attivita' che
Universita' e Enti di ricerca decideranno di sviluppare in modo
comune, per promuovere l'offerta pubblica della ricerca.
II CNR ha collocato questa collaborazione in Aster con la Regione
Emilia Romagna come prima sperimentazione in Italia delle sue nuove
attivita' per il trasferimento tecnologico in rapporto con le
Regioni previste dal recente decreto legislativo di riassetto del
CNR.
II CNR, peraltro, ospita ora la nuova Aster nell'ambito della
propria area di ricerca Navile di Bologna, vicino alla quale si
collochera' anche il nuovo insediamento dell'Enea e dell'area di
facolta' tecnico-scientifiche dell'Universita' di Bologna.
La nuova legge regionale prevede la partecipazione diretta della
Regione ad Aster, rilevando le quote di Ervet.
La ridefinizione dell'attivita' della Societa' Ervet: una agenzia di
sviluppo territoriale
La nuova missione di ERVET, come si e' detto, dovra' essere
incentrata nella funzione di agenzia di sviluppo territoriale;
quindi in particolare di promozione (e gestione) di programmi di
sviluppo territoriali nella regione (programmi comunitari, programmi
d'area, progetti di sviluppo territoriale).
Con questa attivita' nella quale per la Regione e' certamente
necessario contare su un proprio strumento di azione, puo' essere
anche ripresa e valorizzata al meglio la condizione di Ervet che
vede ancora la partecipazione nella societa' assieme alla Regione
dei principali istituti di credito operanti nel territorio
regionale.
3.1 Le esperienze di agenzie di sviluppo
La esperienza per le Amministrazioni statali e in particolare
regionali di attivare proprie agenzie di sviluppo si e' diffusa in
Europa e nel mondo. Tale esperienza si e' rivolta e si rivolge a
diverse esigenze maturate con la progressiva apertura dei sistemi
economici, con la crescente rilevanza delle piccole e medie imprese,
dei sistemi economici locali e dei processi di sviluppo endogeni,
con la necessita' di attrarre investimenti dall'esterno per
rigenerare le economie locali colpite da marginalita' o da gravi
crisi industriali; in sostanza, si e' presentata, alle autorita'
regionali e subregionali, la necessita' di cercare di governare le
dinamiche di mercato, cercando di orientarle a favorire lo sviluppo
regionale, l'occupazione, la competitivita'.
L'esigenza di costituire lo strumento dell'agenzia di sviluppo e'
dovuta anche alla necessita' di promuovere forme piu' efficaci di
gestione amministrativa per gestire attivita' inerenti il sostegno
allo sviluppo regionale e locale, una volta stabiliti gli ambiti di
intervento e le linee guida dell'azione dell'agenzia. II contesto di
complessita' emerso in condizioni di apertura economica per la
promozione e la gestione dello sviluppo territoriale ha reso
necessaria la creazione di soggetti operativi piu' agili delle
strutture di governo e non riconducibili esclusivamente alle
finanziarie o alle banche di sviluppo. In effetti, e' maturata
l'esigenza di mettere in campo soggetti operativi rispondenti ad
obiettivi strategici o linee guida di intervento regionale, in grado
di:
far cooperare in modo piu' diretto le istituzioni locali, in base
alla necessita' di accompagnare (in determinati contesti e stadi di
sviluppo delle economie regionali) i processi di sviluppo
territoriale;
dialogare con soggetti di sviluppo appartenenti alla sfera privata:
investitori, societa' finanziarie, societa' di consulenza, aziende
operanti nelle realizzazioni infrastrutturali, ecc.;
seguire un approccio progettuale per la realizzazione di determinate
iniziative di sviluppo;
costruire piu' facilmente partnerships e collaborazioni con altre
Regioni.
Le finalita' fondamentali delle agenzie sono state quindi le piu'
diverse:
animazione economica territoriale;
sostegno e offerta di servizi per lo sviluppo territoriale;
assistenza tecnica alle Amministrazioni per la realizzazione di
programmi di sviluppo e promozione locale;
promozione e attrazione di nuovi investimenti.
Nelle migliori esperienze maturate in Europa, le agenzie hanno
assunto anche configurazioni giuridiche molto diverse, ma in genere
con una attenta coerenza tra questa e il tipo di attivita' svolto.
Chi fa piu' servizi e consulenza alle imprese puo' essere spesso una
societa' di capitali e perseguire l'obiettivo
dell'autofinanziamento; chi ha piu' finalita' pubbliche, viene
sottoposto a verifica sul raggiungimento fisico degli obiettivi e
vede subordinato a cio' il successivo finanziamento e la eventuale
riorganizzazione dell'attivita'. In ogni caso e' necessario
stabilire chiaramente delle mission specifiche, individuando nei
singoli casi, la forma migliore dal punto di vista giuridico,
contrattuale e organizzativo per perseguire le finalita' stabilite.
Queste ultime vanno collocate nel contesto di sviluppo regionale e
possono anche essere ridefinite nel medio periodo.
In gran parte delle regioni europee, specialmente quelle in declino
industriale in seguito alla crisi della grande industria, la
creazione di agenzie di sviluppo regionale ha avuto anche il compito
di sopperire alla totale o quasi totale assenza di organismi
intermedi, di servizio, di rappresentanza, di animazione locale.
Questo non e' il caso dell'Emilia-Romagna, che, piuttosto, presenta
una abbondanza di soggetti che si competono nell'offerta di servizi
alle imprese e nel ruolo di animatori di sviluppo. Una agenzia
regionale, in tale contesto, deve, ancora di piu', essere orientata
a sviluppare funzioni critiche e unificanti per lo sviluppo nel
quadro delle politiche e delle strategie regionali e rispetto alle
azioni frammentarie che possono essere portate avanti da tutti gli
altri soggetti presenti. In sostanza vanno identificate funzioni di
livello regionale ed erga omnes a cui i singoli soggetti
territoriali, settoriali, categoriali, ecc. debbono fare per forza
riferimento.
Questo ruolo critico e unificante, in passato e' stato individuato
nei servizi reali alle imprese, sfera nella quale mancava ancora nel
territorio regionale un'offerta privata. Attualmente, in questo
ambito, si osservano ormai notevoli cambiamenti di scenario:
le strutture di servizio delle organizzazioni imprenditoriali si
sono avvicinate di piu' alla sfera dei servizi piu' innovativi;
l'offerta sul mercato di informazioni, attraverso i piu' disparati
canali, tra cui diviene sempre piu' importante Internet, e'
notevolmente aumentata;
l'offerta privata di servizi alle imprese in ambito regionale e'
cresciuta a ritmi sostenuti, fino a diventare una parte essenziale
dei sistemi produttivi locali;
le piccole imprese (non piu' tutte di prima generazione), sono
cresciute dal punto di vista organizzativo e in termini di relazioni
globali, il che le rende in grado di catturare informazioni
strategiche in modo anche casuale, ma certamente molto
frequentemente e piu' velocemente di qualsiasi offerta pubblica;
l'economia regionale e' una economia matura, avanzata, in piena
occupazione, orientata a competere sulla base della qualita' e
dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo organizzativo.
In base a queste osservazioni e' ormai da tempo evidente che la
politica dei servizi, cosi' come concepita in una fase precedente
dello sviluppo regionale, deve essere ripensata e rinnovata.
A fianco di un ridefinizione della funzione specifica e
necessariamente separata, riguardante la costruzione della rete
della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico, e orientata
a consolidare il reticolo di relazioni tra centri e laboratori di
ricerca universitari e non, centri di servizio e trasferimento
tecnologico, mondo della consulenza e dei servizi privati, imprese,
programmi nazionali ed europei per la ricerca e l'innovazione, ci
sono altri ambiti delle politiche di sviluppo regionale che possono
contribuire allo sviluppo di una economia regionale competitiva e
basata sull'innovazione, coerenti con l'ipotesi di una agenzia
leggera, ma a forte orientamento strategico. Questi sono:
l'assistenza tecnico-progettuale alla Regione, alle Province e agli
Enti locali, per quanto riguarda la messa a punto di programmi
locali di sviluppo in attuazione delle finalita', delle misure e
delle linee di programmazione regionale in favore dello sviluppo
regionale e locale, per promuovere una maggiore omogeneita'
territoriale;
una politica di' accompagnamento e attrazione di investimenti
focalizzata su settori innovativi che possono o completare e
arricchire alcune filiere regionali, o portare tecnologie e
conoscenze di impatto trasversale sul sistema economico regionale
(tecnologie dell'informazione, ecc.);
il coordinamento nei campi rappresentati dalle azioni di sviluppo
territoriale gia' attive o in progettazione in molte realta'
territoriali della regione;
la partecipazione ad iniziative interregionali e sovrannazionali a
nome della Regione e coerentemente con gli indirizzi di sviluppo
della Regione.
Pertanto si puo' indicare la seguente ridefinizione della mission di
Ervet come agenzia di sviluppo regionale:
a)
Assistenza tecnica alla Regione e agli Enti locali per attuare le
politiche territoriali di sviluppo della Regione. In questo caso
i'Ervet deve divenire il vero e proprio strumento della Regione sul
territorio per l'attuazione in particolare della programmazione
negoziata territoriale e per mettere a punto programmi e progetti di
sviluppo locale a seconda dei riferimenti normativi regionali,
nazionali, comunitari. II ruolo dell'Ervet, in termini di agenzia di
sviluppo, non deve essere in alcun caso conflittuale con quello di
societa' d'area o societa' private di consulenza. L'Ervet dovra'
proporsi come soggetto attuatore dei programmi, individuando ambiti,
priorita', tipi di investimento, procedure da seguire, forme di
finanziamento, metodi di rendicontazione, ecc., cosi' come stabilito
dai provvedimenti regionali. Gli Enti locali, possono avvalersi di
ulteriori risorse tecniche sul mercato o afferenti alle rispettive
societa' d'area per lo sviluppo dei contenuti. In questa direzione,
quindi, nuova Ervet si presenta anche come strumento possibile per
la promozione di una collaborazione di Regione ed Enti locali nella
finanza di progetto, sia per la diffusione di cultura e formazione
di operatori pubblici in questo campo, sia per la possibile
conduzione di progetti. In questa direzione, appare di grande
rilievo la opportunita' di riprendere una nuova collaborazione tra
Regione e Istituti di credito presenti in regione (i piu'
significativi dei quali sono gia' soci Ervet). Si possono
determinare opportunita' finanziarie nuove per i programmi di
sviluppo e per i progetti della Regione e degli Enti locali, o
sostenere, come si sta sperimentando in Italia e in Europa,
iniziative di fondi di finanziamento per le nuove imprese
innovative. Senza naturalmente sovrapporsi al mercato, ma svolgendo
invece queste particolari funzioni.
b)
Attrazione di nuovi investimenti territoriali in regione per lo
sviluppo produttivo. Tale funzione, in questo momento, vede numerosi
operatori locali e si evidenzia quindi la opportunita' di perseguire
una politica regionale unica e coerente in questa direzione. E'
necessaria infatti una politica che possa promuovere misure
integrate per favorire tali nuovi investimenti: qualificazione
delle aree industriali; in particolare con nuove infrastrutturazioni
telematiche, energetiche, ambientali. Sostegno integrato a progetti
di nuovi insediamenti con misure di incentivi all'investimento,
interventi di formazione professionale, ecc. e' necessario anche in
termini di comunicazione, fornire una immagine unica della regione,
e non frammentata; inoltre, per l'investitore estero, e' necessario
avere un unico punto di riferimento, una porta di entrata nel
sistema Regione, dove puo' avere le informazioni strategiche di
carattere economico, infrastrutturale, finanziario, istituzionale
necessarie per la decisione dell'investimento e avere poi i
riferimenti precisi per andare sul territorio. Una porta di entrata
necessaria per accompagnare l'investitore fino ai contatti nel
territorio, con gli Enti locali, con le societa' di gestione aree
industriali, con le agenzie di marketing territoriale locale (se
esistono e se sono efficaci), con possibili imprese partner, con
banche locali. In questo modo, l'Ervet dovra' anche avere un ruolo
di coordinamento delle agenzie territoriali, invitando i sistemi
locali a definire al meglio la propria politica di attrazione e a
costruire i loro specifici pacchetti localizzativi, fatti di aree
disponibili e relativa offerta di infrastrutture, semplificazione
amministrativa (sportelli unici), supporto all'adeguamento delle
risorse umane in termini di formazione e addestramento, rete di
potenziali fornitori locali, centri di servizio e di ricerca nel
territorio, incentivi finanziari regionali.
c)
Rappresentanza della Regione nell'ambito di reti tra Regioni, in
particolare europee. Questo richiede che nel patrimonio dell'Ervet
vi sia un costante aggiornamento dell'evoluzione strutturale
dell'economia regionale, una conoscenza del quadro delle politiche
regionali, una elevata capacita' di relazioni istituzionali.
L'obiettivo e' quello di partecipare ai programmi europei in modo
concorde agli ambiti di intervento delle politiche regionali e in
accordo con la Regione e quello di costruire ambiti di interscambio
di esperienze regionali tra Regioni con caratteristiche simili, il
piu' possibile con ricadute concrete in termini di interscambio
effettivo tra strutture amministrative e private regionali e
straniere, raccolta di esempi da valutare per nuove programmazioni e
riorganizzazioni, ecc.,
d)
Rimane infine la importanza di una funzione che Ervet potra' e
dovra' riprendere, di analisi e ricerca in riferimento allo sviluppo
delle politiche pubbliche nella economia e societa' regionale; e di
monitoraggio e valutazione delle stesse anche in rapporto alle nuove
modalita' di definizione delle politiche economiche e di bilancio
della Regione (DPEF) e allo svolgimento di una modalita' permanente
di confronto documentato con soggetti economici e sociali. Allo
stesso modo appare importante una attivita' di approfondimento
conoscitivo dell'evoluzione strutturale della Regione in termini
comparativi. Senza realizzare un ulteriore tra i gia' numerosi
rapporti regionali, si possono mettere in rete le diverse
istituzioni e strutture che elaborano analisi regionali, strutturare
schemi analitici di base per confronti strutturali con altre Regioni
italiane, e magari europee, mantenere aggiornato il quadro
statistico di sintesi proveniente dalle diverse fonti. Una attivita'
quindi di analisi e documentazione sull'economia regionale e sulle
politiche pubbliche da utilizzarsi anche, eventualmente, a supporto
dell'attivita' della Conferenza dell'economia e del lavoro.
Per il piu' efficace svolgimento di tali funzioni si prevede nella
presente legge una nuova modalita' del rapporto della Societa' Ervet
con la Regione, modificando le procedure della L.R. 25/93 imperniate
sulla presentazione alla Regione di una annuale proposta di
programmi da parte di Ervet e sulla possibilita' per la Regione di
proporre ad Ervet progetti speciali di proprio interesse.
Si prevede invece nella presente legge per realizzare una migliore
concentrazione e specializzazione delle attivita' della Societa' e
un miglior rapporto con le iniziative della Regione la stipula di
una convenzione triennale tra Regione ed Ervet, per le funzioni
istituzionali attribuite ad Ervet dalla Regione, e l'approvazione
dell'intero programma annuale di attivita' di Ervet da parte della
Regione.
In questa direzione sara' realizzato un coordinamento degli
indirizzi dei programmi affidati alla Societa' dalla Giunta
regionale da parte della Presidenza della Regione.
I contenuti degli articoli della legge
4.1 L'art. 1 contiene tutte le modifiche al testo della L.R. 25/93,
coerenti con la ridefinizione delle funzioni di Ervet descritte in
relazione e rappresentabili come Agenzia per lo sviluppo
territoriale , e in particolare:
il comma 1 individua un nuova denominazione di Ervet: non piu'
Ervet politiche per le imprese Spa ma ERVET - EMILIA-ROMAGNA -
VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO Spa , per ottemperare alla
scelta di superare l'attivita' di Ervet come societa' di promozione
e capogruppo di attivita' e Centri di servizi per le imprese,
concentrandone la missione appunto in quella di Societa'/Agenzia per
lo sviluppo territoriale;
il comma 2 riscrive l'oggetto sociale della societa', articolando
ed individuando gli ambiti delle attivita' che si vogliono coprire,
per assicurarne la coerenza degli ambiti e dei programmi operativi;
si evidenzia che vengono aboliti come campi di attivita' della
societa' quelli di sostenere le applicazioni della ricerca;
promuovere interventi per il trasferimento tecnologico; concorrere
alla creazione di poli scientifici e tecnologici; promuovere
l'innovazione nei servizi finanziari alle imprese£;
il comma 3 ridefinisce le modalita' di intervento, concentrandole
nella gestione di programmi di Regione, Enti locali o altri Enti
pubblici della regione, o nella partecipazione o associazione ad
iniziative coerenti con la nuova missione di Ervet: si supera cosi'
nettamente la previsione della attuale Legge 25/93, che sosteneva
Ervet soggetto che era chiamato a svolgere la propria attivita' di
norma avvalendosi di societa' o centri partecipati£ quindi come
capogruppo di una Rete di Centri di servizi;
il comma 4 conferma il testo dell'art. 5 della L.R. n. 25 del 1993,
relativo all'obbligo di presentazione del bilancio della societa'
alla Giunta regionale e alla sua certificazione da parte di societa'
specializzate;
il comma 5 ridefinisce il rapporto tra Regione e Ervet che viene
organizzato sulla base di una convenzione che individui un programma
triennale delle attivita' istituzionali che Ervet svolgera' per la
Regione. II Programma operativo della nuova Ervet sara' fatto quindi
da queste attivita' svolte per la Regione, sulla base della
convenzione triennale; dalla gestione di programmi affidati; eppoi
da un'attivita' proposta direttamente dalla societa', ma che dovra'
risultare anch'essa coerente con l'ambito di attivita' definito, e
sottoposta anch'essa alla approvazione della Giunta regionale alla
quale Ervet deve presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il
programma generale di attivita';
il comma 6 prevede che la Giunta regionale presenti una relazione
annuale al Consiglio regionale sull'attivita' svolta dalla societa';
il comma 7 prevede che il Presidente sia nominato non dal Consiglio
di Amministrazione ma dall'Assemblea dei soci; e che il CdA possa
attribuire deleghe a suoi componenti e nominare un direttore della
Societa';
il comma 8 ridefinisce l'art. 12 della precedente L.R. 25/93 in
coerenza con la disciplina delle nuove funzioni contenute nell'art.
3 della presente legge, mentre si continua a prevedere la competenza
del Consiglio regionale nel determinare eventuali modifiche della
partecipazione societaria della Regione;
il comma 9 abroga gli artt. 7, 8 e 10 della L.R. 25/93, in coerenza
con la nuova impostazione definita.
4.2 L'art. 2 individua le disposizioni transitorie necessarie a
definire tempi di attuazione per la conclusione del complesso
processo di riorganizzazione del Sistema Ervet, e della societa'
Ervet: si prevede inoltre l'obbligo per Ervet di predisporre e
presentare per l'approvazione alla Giunta regionale, gia' entro il
31/10/2002 un piano industriale per la impostazione e
riorganizzazione dell'attivita' della societa' e un programma di
ricollocazione delle proprie partecipazioni nelle societa'
controllate e partecipate.
Tal programma deve realizzarsi, coerentemente con quanto stabilito
nella legge per il Sistema ricerca e innovazione, entro il
31/12/2003.
4.3 L'art. 3 detta le disposizioni finanziarie per l'attuazione
della legge.
4.4 L'art. 4 contiene la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'art.
127 secondo comma della Costituzione.

Testo:

                               Art. 1
Modifiche alla L.R. n. 25 del 1993
1. II comma 1 dell'art. 2 della L.R.13 maggio 1993, n. 25 e' cosi'
sostituito:
1. L'ERVET Spa assume la denominazione di ERVET - EMILIA-ROMAGNA -
VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO Spa£.
2. L'art. 3 della L.R. n. 25 del 1993 e' cosi' sostituito:
Art. 3
Oggetto
1. La societa', di cui la Regione e' azionista di maggioranza
rivolge il suo impegno, nel quadro delle scelte di programmazione e
pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione Province e
Comuni, di valorizzazione della concertazione con le forze
economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per
promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale
del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di
iniziative:
a)
attuazione di programmi di sviluppo territoriale nei territori
regionali derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione
Europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi
all'Amministrazione regionale e degli Enti locali in tali ambiti;
promozione e coordinamento di agenzie e iniziative per lo sviluppo
territoriale degli Enti locali.
b)
gestione di azioni della Regione presso le sedi comunitarie o
organismi nazionali o internazionali; ovvero di azioni di
cooperazione con altre Regioni europee o italiane.
c)
attuazione di programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo.
d)
sviluppo di azioni di promozione di investimenti anche esteri nel
territorio regionale.
e)
assistenza tecnica, alla pubblica Amministrazione regionale per la
partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:
e1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo
economico e il territorio;
e2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati
anche, con l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di
progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione
di progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di
finanza di progetto.
f)
prestazione di assistenza tecnica alla Regione e agli Enti locali
per l'analisi e la documentazione sull'economia e la societa'
regionale; per l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio di
politiche e iniziative regionali.
2. La Societa' puo' promuovere e partecipare, anche in
collaborazione con altri soggetti operanti nell'economia regionale
ad iniziative di fondi di investimenti e partecipazioni finanziarie
destinate in particolare all'intervento in progetti di
qualificazione territoriale o all'intervento in nuove attivita'
imprenditoriali. La Societa' puo' altresi' acquisire o rilevare
quote in societa' partecipate dalla Regione.£.
3. L'art. 4 della L.R. n. 25 del 1993 e' cosi' sostituito:
Art.4
Modalita' di intervento
1. La societa' in conformita' agli obiettivi e per la realizzazione
degli scopi di cui all'art.3 svolge la propria attivita':
a)
attraverso la gestione di programmi di Regione, Enti locali o altri
enti pubblici della regione;
b)
partecipando ad iniziative o associandosi, con enti, istituti,
societa', organismi pubblici e privati che abbiano scopi analoghi od
affini al proprio.£.
4. L'art.6 della L.R. n. 25 del 1993 e' cosi' sostituito:
Art. 6
Attivita' della Societa'
1. La Regione e' autorizzata a stipulare un'apposita convenzione, di
norma triennale, con la Societa' Ervet. Nella convenzione e'
indicato il programma generale delle attivita' affidate alla
Societa'. La convenzione disciplina:
a)
le modalita' e le procedure di conferimento alla Societa' dei
finanziamenti connessi alle attivita' di cui al presente articolo,
nell'ambito delle disponibilita' finanziarie autorizzate dal
bilancio regionale;
b)
il sistema di rendicontazione e di analisi di risultato delle
attivita' svolte;
c)
le verifiche che la Regione puo' svolgere in corso d'opera e a
consuntivo.
2. La Regione affida alla Societa' con specifica deliberazione
l'attuazione di singoli programmi, iniziative, azioni.
3. La Giunta regionale approva il programma annuale di attivita',
presentato dalla Societa' entro il 31 ottobre di ogni anno, con
relativo piano finanziario, in attuazione di quanto indicato al
comma 1 e comprensivo di tutte le iniziative della Societa'. Nella
proposta di programma la Societa' puo' presentare proprie proposte
di progetti, indicandone obiettivi, costi, partecipanti.
4. Il programma annualmente approvato puo' essere integrato o
variato dalla Giunta regionale, in accordo con la Societa'.
5. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio
regionale sull'attivita' svolta dalla Societa'.
6. II comma 3 dell'art. 9 della L.R. n. 25 del 1993 e' sostituto dal
seguente:
3. Il Consiglio di amministrazione e' composto da non piu' di sette
componenti, tra cui il Presidente, che e' nominato direttamente
dall'Assemblea dei soci. II Consiglio di Amministrazione puo'
delegare ad un suo componente parte dei propri poteri con esclusione
delle attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447
del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione puo' determinare
la nomina di un direttore della Societa'.£.
7. II comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 25 del 1993 e' sostituito
dal seguente:
2. II Consiglio regionale, fermo restando il mantenimento della
maggioranza, delibera, con apposito provvedimento legislativo,
modifiche della quota di partecipazione azionaria regionale.£.
8. Sono abrogati gli articoli 7, 8 e 10 della L.R. n. 25 del 1993.
Art. 2
Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 6 e 7 della L. R. n. 25 del 1993, nel testo
previgente alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'1
gennaio 2004.
2. Per attuare le nuove funzioni indicate nella presente legge, la
Societa' ERVET predispone un piano industriale e un programma di
ricollocazione delle proprie partecipazioni nelle societa'
controllate e partecipate da presentarsi, entro il 31 ottobre 2002,
come parte integrante della Relazione Previsionale Programmatica per
il 2003 di cui al succitato art. 6, L.R. n. 25 del 1993, e da
realizzarsi entro il 31 dicembre 2003. II programma e' approvato
dalla Giunta regionale.
Art. 3
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri relativi alla attuazione della convenzione di norma
triennale di cui al comma 4 dell'art. 1, e agli oneri derivanti
dall'attuazione del piano e del programma di riorganizzazione
dell'ERVET, di cui al comma 2 dell'art. 2, si fa fronte mediante
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi
capitoli nel bilancio regionale che verranno dotati della necessaria
disponibilita', ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 della L.R.
n. 40 del 2001;
Art. 4
Dichiarazione di urgenza
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127,
secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
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