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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3502
Presentato in data: 28/10/2002
Modifiche alla L. R. 30 gennaio 2001, n.1, concernente 'Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)' (28 10 02).

Presentatori:

Alni Daniele Democratici di Sinistra
Amato Rosalia Partito della Rifondazione Comunista
Bignami Marcello Alleanza Nazionale
Dragotto Giorgio Forza Italia
La Forgia Antonio Margherita - L'Ulivo Democratici e Popolari

Relazione:

Con L.R. 30 gennaio 2001, n. 1, la Regione ha istituito, dettando le
relative norme di organizzazione e funzionamento, il Comitato
regionale per le comunicazioni (CORECOM), organo individuato dalla
Legge n. 249 del 1997 che, innovando la regolazione del sistema
delle comunicazioni, ha previsto la creazione di comitati regionali
per la comunicazione, riconoscendo l'esistenza di esigenze di
decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie
funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di
comunicazione.
La stessa Legge 249/97 affidava alla Autorita' per le Garanzie nelle
comunicazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, il compito di
individuare indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai
componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai modi
organizzativi e di finanziamento dei Comitati .
Gli indirizzi generali sono stati dettati dall'Autorita' con
delibera n. 52 del 28 aprile 1999, che ha fornito alle Regioni le
indicazioni di base per procedere alla istituzione e all'avvio del
CORECOM.
La L.R. n. 1 del 2001 ha infatti recepito, per tutti gli aspetti
definiti dalla Autorita', tali indicazioni. Pur tuttavia, in fase di
prima applicazione della legge, sono emerse difficolta' tecniche di
attuazione ed interpretazione delle norme attinenti il procedimento
per l'elezione del Comitato e dei criteri generali che dovevano
orientare la scelta dei componenti dello stesso. Si ricorda infatti
che sugli aspetti inerenti i requisiti e' stato posto un quesito
all'Autorita' per le Garanzie nelle comunicazioni (il parere e'
stato reso dall'Autorita' in data 2 agosto 2001) e che, sul
procedimento di nomina, e' intervenuta la sentenza n. 343 del 24
aprile 2002 del Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna
(depositata il 15 luglio 2002).
Il presente progetto di legge, di modifica della L.R. 1/01, ha lo
scopo di fornire ulteriori ed oggettivi criteri inerenti i requisiti
richiesti ai componenti del Comitato e di chiarire, in tutti i suoi
aspetti, l'iter procedurale che dovra' essere seguito per la nomina
del Presidente e l'elezione dei componenti.
Quanto al primo aspetto, la delicatezza ed estrema importanza delle
funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza
assegnate al Comitato in materia di comunicazione impongono al
legislatore una puntuale definizione dei requisiti indispensabili
per rivestire tale incarico.
Proprio in ragione delle principali funzioni del Comitato, sia con
riferimento alle funzioni proprie , sia con riferimento alle
funzioni delegate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
e alle altre funzioni previste da leggi statali, l'esperienza stessa
del primo anno di attitiva' ha reso evidente la necessita' che nel
Comitato siano presenti componenti che assicurino la necessaria
competenza ed esperienza nelle funzioni di amministrazione, di
direzione, di vigilanza e controllo, in modo tale da assicurare un
giusto contemperamento tra saperi di settore (il settore della
comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e
tecnologici e saperi di funzione .
L'articolo 1 del progetto di legge nella parte in cui novella l'art.
3, comma 2 della vigente legge, specifica a tale proposito che il
Comitato, nella sua unitaria composizione, deve garantire non solo
la necessaria competenza ed esperienza nel settore della
comunicazione, ma anche la necessaria competenza ed esperienza
nell'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione e controllo
che e' chiamato a svolgere.
L'articolo 1, nella parte in cui modifica i commi 3, 7, 8 e 9
dell'articolo 3 e gli articoli 2 e 3 di modifica agli articoli 4 e 5
della legge vigente ribadiscono il principio, gia' contenuto dalla
direttiva dell'Autorita' precisando che i componenti del Comitato, a
garanzia dell'indipendenza di tale organo dal sistema politico
istituzionale e dal sistema degli interessi di settore delle
comunicazioni, non devono versare nelle situazioni di
incompatibilita' tassativamente ed esaustivamente elencati.
Prevedono inoltre ulteriori casi di incompatibilita' e impongono
obblighi di comunicazione inerenti la situazione o il sopravvenire
di cause di incompatibilita' che devono essere assolutamente rimosse
pena la decadenza dalla nomina stessa.
Tali norme sono rivolte ad impedire l'insorgere di conflitti di
interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della delibera
52/99 dell'Autorita'. In presenza di disposizioni che attribuiscono
agli organi di direzione politica la scelta discrezionale di
soggetti cui affidare determinati incarichi vanno rafforzate le
disposizioni tese ad evitare il conflitto di interessi; non e'
tuttavia possibile, cosi' come affermato nel parere reso
dall'Autorita' sconfinare in previsioni di cause di ineleggibilita'
poiche? queste potrebbero costituire un impedimento non conforme
alle finalita' e alla ratio delle disposizioni di cui alla Legge
249/97.
Quanto al secondo aspetto, relativo al procedimento per la nomina
del Presidente e l'elezione dei componenti del Comitato, l'iter
procedurale attualmente vigente e' dettato da un complesso di
disposizioni rinvenibili nello Statuto della Regione, nel
Regolamento interno del Consiglio regionale, nella L.R. 27 maggio
1994, n. 24 recante la Disciplina delle nomine di competenza
regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni
sull'organizzazione regionale e, da ultimo, dalla vigente e
specifica L.R. 1/01. In sostanza l'iter procedurale attualmente
vigente e' disciplinato da quattro fonti, che vede la compresenza di
norme diverse che vanno desunte e coordinate, con un lavoro non
sempre agevole ai fini della loro interpretazione e applicazione
concreta.
La scelta che si intende compiere con il presente progetto di legge
e' quella di ordinare nella specifica legge di riferimento, - la
legge istitutiva del CORECOM -, tutti i passaggi che attengono alla
procedura di nomina ed elezione del Presidente e dei componenti del
Comitato stesso. In tal senso e' da intendersi la nuova rubrica
posta all'art. 3 novellato, che recita appunto Composizione e
procedimento , cosi' come la specifica norma del comma 4 del
medesimo articolo, che dispone che a tale nomina ed elezione non si
applicano le disposizioni procedurali di cui al Titolo I, Capo II
della L.R. 27 maggio 1994, n. 24 e ancora, in tal modo, deve
intendersi la abrogazione esplicita dell'articolo 7 della legge
vigente.
Tale scelta, di ulteriore chiarezza procedimentale e metologica, si
attiene alla deliberazione 52/99 dell'Autorita' per le Garanzie
nelle comunicazioni e al parere reso dalla medesima Autorita' in
data 2 agosto 2001.
Gli atti citati prevedono che il procedimento di nomina veda
coinvolto il Consiglio regionale, con garanzia del ruolo delle
opposizioni consiliari nella definizione delle procedure di elezioni
non escludendo che, in analogia con quanto avviene per l'Autorita',
il Presidente sia nominato direttamente dall'esecutivo regionale,
sentita la Commissione consiliare competente£. Il parere ricordato
chiarisce che si tratta di disposizioni che attribuiscono agli
organi politici e/o di amministrazione la scelta discrezionale di
soggetti cui affidare determinati incarichi£ e, in ragione di tale
discrezionalita', vanno stabilite le regole che debbono orientare la
scelta dei componenti.
Da queste idee guida nasce la nuova formulazione dell'articolo 3,
nella parte relativa al procedimento di nomina del Presidente ed
elezione degli altri componenti.
Il comma 5 prevede che il Presidente del Comitato venga nominato dal
Consiglio regionale su proposta del Presidente della Regione. La
proposta deve essere motivata e accompagnata dal curriculum del
candidato alla Presidenza.
Per quanto concerne l'elezione degli altri componenti del Comitato,
i commi 6 e 7 prevedono che il Consiglio regionale, nella pienezza
delle sue funzioni e con conseguente piena assunzione di
responsabilita', procedera', secondo parametri di valutazione
oggettiva, alla elezione di quei componenti che assicurino al
collegio, nella sua unitaria composizione, l'esercizio delle
funzioni proprie del Comitato, secondo un procedimento che ha inizio
con l'iscrizione della elezione all'ordine del giorno generale del
Consiglio e prosegue con un iter cosi' scandito:
- entro dieci giorni dalla iscrizione ciascun consigliere regionale,
nell'esercizio del diritto di iniziativa previsto all'articolo 9
dello Statuto, puo' proporre le candidature. Le proposte sono
corredate dai curricula dei candidati;
scaduto il termine di dieci giorni la Segreteria generale del
Consiglio provvede alla trasmissione delle proposte di candidatura
alla competente Commissione consiliare;
- la Commissione consiliare, entro i successivi 15 giorni, procede,
per ogni proposta di candidatura, alla verifica dei requisiti e
dichiara la ammissibilita' o inamissibilita' delle candidature,
provvedendo altresi' a segnalare le eventuali situazioni di
incompatibilita' ex art. 4. I risultati dell'attivita' della
Commissione consiliare sono riportati nel parere/proposta che la
Commissione formula all'Assemblea consiliare per il voto;
- il Consiglio regionale elegge, con voto segreto e limitato a
quattro nomi, i componenti del Comitato tra coloro che siano stati
dichiarati ammissibili dalla Commissione consiliare.

Testo:

                               Art. 1
Modifiche all'articolo 3 della L.R. 1/01
1. L'articolo 3 della L.R. 1/01 e' sostituito dai seguenti:
Art. 3
Composizione e procedimento
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni e' composto dal
Presidente e da altri otto componenti.
2. Al fine di assicurare il pieno esercizio di tutte le funzioni del
Comitato, previste all'articolo 2, sia in quanto organo funzionale
della Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sia in quanto
organo della Regione, il Presidente e i componenti devono possedere
competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno
uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici,
ovvero competenza o esperienza amministrativa, di direzione o di
controllo. Debbono inoltre possedere i requisiti di onorabilita'
richiesti dalla legislazione regionale.
3. A garanzia dell'indipendenza del Comitato, sia dal sistema
politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore
delle comunicazioni, il Presidente e i componenti non devono versare
nelle situazioni di incompatibilita' individuate dall'articolo 4.
4. Alla costituzione del CORECOM, fermi i requisiti di cui al comma
2 e ferme le cause di incompatibilita' di cui all'articolo 4, non si
applicano le disposizioni procedurali di cui al Titolo I, Capo II
della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.
5. Su proposta del Presidente della Giunta regionale, il Presidente
del Comitato e' nominato dal Consiglio regionale con votazione a
maggioranza dei due terzi dei presenti. Qualora non si raggiunga il
quorum nelle prime due votazioni si procede alla nomina con
maggioranza semplice. La proposta deve essere motivata e
accompagnata dal relativo curriculum. La nomina del Presidente del
CORECOM precede quella degli altri componenti.
6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio
regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi; in
caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di eta'. Il voto e'
espresso, a pena di nullita', esclusivamente sulle persone proposte
dai consiglieri regionali, i cui curricula siano stati verificati
positivamente e corredati della relativa dichiarazione di
ammissibilita' da parte della competente Commissione consiliare,
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7. Ogni proposta, ed
il relativo curriculum, deve essere depositata, entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla data di iscrizione della elezione
all'ordine del giorno generale del Consiglio, presso la Segreteria
generale del Consiglio. Scaduto il termine, la Segreteria generale
del Consiglio provvede, entro il giorno successivo, alla
trasmissione delle proposte pervenute alla competente Commissione
consiliare.
7. La Commissione consiliare, rispetto ad ogni proposta, procede
alla verifica dei requisiti di cui al comma 2 e si pronuncia
motivatamente sulla ammissibilita' o meno delle stesse; provvede,
inoltre, alla mera annotazione delle eventuali situazioni di
incompatibilita' di cui all'articolo 4. I risultati delle verifiche
effettuate e le corrispondenti dichiarazioni di ammissibilita' o di
inamissibilita', nonche? le annotazioni sono riportati nel parere
formulato dalla Commissione, che deve essere licenziato entro
quindici giorni dalla trasmissione di cui al comma 6.
8. Il Presidente e i componenti provvedono, entro venti giorni dalla
avvenuta comunicazione di nomina o elezione, a:
a)
dichiarare l'accettazione dell'incarico e a dare atto della avvenuta
rimozione di ogni causa di incompatibilita' di cui all'articolo 4,
qualora esse sussistano;
b)
trasmettere copia della piu' recente dichiarazione dei redditi e
della situazione patrimoniale.
9. La dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 8 deve essere
aggiornata annualmente per il periodo della carica, entro 20 giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi.
10. Ogni deliberazione consiliare di nomina o elezione e' pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 3 bis
Durata in carica
1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato restano in
carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Il
divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del
Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo
inferiore a due anni e sei mesi.
2. Il Comitato, subito dopo l'insediamento, elegge con voto segreto,
a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Vicepresidente, cui
compete sostituire il Presidente in caso di assenza o di
impedimento, nonche? svolgere le funzioni di Presidente in caso di
anticipata cessazione dalla carica del Presidente e fino alla nomina
del nuovo Presidente.
3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del
Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione dei sostituti,
che restano in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni
per il rinnovo parziale del Comitato il metodo del voto limitato si
applica se le persone da eleggere siano piu' di una; in tal caso il
voto e' limitato alla meta', arrotondata per eccesso, del numero
delle persone da eleggere.
4. In caso che il Comitato si riduca a quattro componenti, si
procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.
5. Al rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si
provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal
verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 4. Al rinnovo parziale del
Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o
piu' membri, si procede entro sessanta giorni dalle cessazioni della
carica.
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del
Comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma 5
dell'articolo 3, entro sessanta giorni dalla data in cui si e'
verificata la cessazione anticipata..
Art. 2
Modifiche all'articolo 4 della L.R. 1/01
1. L'articolo 4 della L.R. 1/01 e' sostituito dal seguente:
Art. 4
Incompatibilita'
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le cariche di Presidente e di
componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti
situazioni:
a)
membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
b)
componente del Governo nazionale;
c)
Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale,
consigliere regionale;
d)
Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale o
circoscrizionale, Assessore comunale o provinciale o
circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale;
e)
Presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti
pubblici anche non economici, o di societa' a prevalente capitale
pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o
comunali;
f)
detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e
movimenti politici;
g)
amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o
private operanti nel settore radiotelevisivo o delle
telecomunicazioni, della pubblicita', dell'editoria anche
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio
della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio
risparmiatore delle societa' commerciali e delle societa'
cooperative non versa in situazioni di incompatibilita',
h)
titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i
soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;
i)
dipendente della Regione Emilia-Romagna.
2. Sussiste in ogni caso incompatibilita' con la funzione di:
a)
magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra
giurisdizione speciale, nonchè di giudice di pace;
b)
avvocato presso l'Avvocatura dello Stato;
c)
membro delle Forse armate o di Polizia in servizio.
3. La carica di Presidente o di componente del CORECOM non e'
cumulabile con altre cariche attribuite a seguito di nomine di
competenza regionale.
4. Ciascun componente del Comitato e' tenuto a comunicare
tempestivamente al Presidene del Comitato ed al Presidente del
Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano
configurare cause di incompatibilita'
Art. 3
Modifiche all'articolo 5 della L.R. 1/01
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 1/01 e'
inserita la seguente:
b bis) nel caso di mancanza o infedelta' delle dichiarazioni o degli
adempimenti di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, fatta salva la
manifesta buona fede o colpa lieve.
Art. 4
Abrogazione dell'articolo 7 della L.R. 1/01
1. L'articolo 7 della L.R. 1/01 e' abrogato.
Art. 5
Modifiche all'articolo 19 della L.R. 1/01
1. Il comma 6 dell'articolo 19 della L.R. 1/01 e' cosi' sostituito:
6. Il rinnovo del CORECOM non puo' avvenire se non dopo il termine
della proroga straordinaria.£.
Art. 6
Abrogazione dell'articolo 20 della L.R. 1/01
1. L'articolo 20 della L.R. 1/01 e' abrogato.
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione della presente legge, alla nomina
del Presidente e alla elezione dei componenti del CORECOM si procede
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Sono fatte salve tutte le attivita' espletate fino al 14 luglio
2002, nonchè gli effetti di tutti gli atti e provvedimenti, adottati
dal CORECOM eletto con deliberazione consiliare n. 1717 del 26
luglio 2001.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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