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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3563
Presentato in data: 12/11/2002
Modifica dell'art. 233 della LR 21 aprile 1999, n. 3 in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada (delibera di Giunta n. 2096 dell'11 11 02).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

Le recenti modifiche al Codice della strada, approvate con la Legge
1 agosto 2002, n. 168 (1), hanno prodotto a sorpresa un anticipato
ed immediato trasferimento di competenze, dalle Prefetture alle
Regioni, alle Province ed ai Comuni, in materia di autorizzazioni
per lo svolgimento di competizioni sportive su strada (2).
Nelle ultime battute dell'iter legislativo (e piu' precisamente tra
il 10 ed il 30 luglio), il Senato ha infatti introdotto nel disegno
di legge governativo la previsione dell'immediata entrata in vigore
di una serie di modifiche all'articolo 9 del Codice della strada
( competizioni sportive su strada ), per le quali il DLgs 9/02 aveva
invece fissato la decorrenza dal prossimo anno (3).
Dal 7 agosto (giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Legge n. 168), risulta quindi improvvisamente
scardinato il sistema di competenze che risultava definito, oltre
che sulla base del vecchio articolo 9 del Codice della strada e
degli articoli 162 e 163 del DLgs. 112/98, anche sulla base
dell'articolo 233 della L.R. 3/99 (4).
Al di la' dei dubbi di legittimita' costituzionale di questo
intervento legislativo statale (non risulta che l'anticipazione del
trasferimento di competenze sia stata oggetto di accordi in sede di
Conferenza unificata), la situazione insorta risulta determinare
gravi difficolta' nel rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento
di competizioni sportive su strada.
In particolare le difficolta' riguardano lo svolgimento di
competizioni atletiche o ciclistiche (o comunque senza veicoli a
motore) su strade che interessano piu' Comuni.
Per queste competizioni infatti, fino al 7 agosto, le autorizzazioni
erano competenza del Prefetto, mentre adesso la competenza
risulterebbe della Regione.
Meno problematico risulta invece il trasferimento di competenze
autorizzatorie alle Province ed ai Comuni, relativo alle
competizioni su strada con veicoli a motore, sancito con lo stesso
improvviso intervento del legislatore statale: tale trasferimento
risultava infatti in parte gia' attuato, ed operante, sulla base
delle disposizioni di cui agli articoli 162 e 163 del DLgs 112/98, e
di cui all'articolo 233 della nostra L.R. 3/99.
L'intervenuta modifica dell'articolo 9 del Codice della strada crea
peraltro un regime di competenze complesso ed incomprensibilmente
incoerente: un regime piu' centralistico nel caso di gare senza
veicoli a motore (per le quali sarebbe competente la Regione ogni
volta che la gara interessi piu' Comuni), e, al contrario, un regime
meno centralistico per le gare con veicoli a motore (per le quali le
competenze autorizzatorie investono la Regione, le Province o i
Comuni, a seconda della rilevanza delle strade interessate).
Appare pertanto urgente procedere ad una modifica dell'articolo 233
della L.R. 3/99 (articolo relativo alle autorizzazioni in
questione), la quale riconduca a coerenza il sistema di competenze
autorizzatorie per le competizioni sportive su strada di cui
all'articolo 9 del Codice della strada.
Tale modifica intende peraltro confermare il criterio di
sussidiarieta' verticale e di adeguatezza gia' alla base del vigente
articolo 233, L.R. 3/99, prevedendo la competenza delle Province,
per la generalita' delle competizioni sportive su strada, e
confermando la competenza dei Comuni nei soli casi di gare che
interessino strade comunali ricadenti nel territorio di un solo
Comune.
Il progetto di legge persegue inoltre la semplificazione e
l'accelerazione dei procedimenti autorizzatori, definendo un regime
di silenzio-assenso nel rilascio di nulla osta da parte degli enti
proprietari delle strade e attribuendo ad una sola Provincia (quella
di partenza o la prima attraversata dalla gara) la funzione
autorizzatoria con validita' su tutto il territorio regionale.
Considerando che il termine di entrata in vigore delle modifiche
all'articolo 9 del Codice della strada e' stato repentinamente
anticipato al 7 agosto dal legislatore statale, e considerando la
necessita' di risolvere al piu' presto i derivati inconvenienti per
l'utenza interessata allo svolgimento di competizioni sportive su
strada, si prevede l'entrata in vigore della legge il giorno
successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione, e si richiede inoltre, in sede deliberativa, il ricorso
alla procedura legislativa d'urgenza di cui all'articolo 70, comma
4, del Regolamento interno del Consiglio regionale.
Note
(1)
Legge 1 agosto 2002, n. 168 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, recante
disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione
stradale - (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6/8/2002) - Vedi in
particolare l'art. 1, comma 1, del decreto legge modificato, il
quale prevede l'immediata entrata in vigore delle disposizioni
dell'articolo 2 del DLgs 15 gennaio 2002, n. 9 (modifiche all'art. 9
del Codice della strada, in materia di competizioni sportive su
strada).
(2)
Vedi DLgs 30/4/1992, n. 285 ( Nuovo codice della strada ), e in
particolare l'articolo 9 Competizioni sportive su strada .
(3)
Vedi in particolare l'articolo 2 del DLgs 15 gennaio 2002, n. 9, che
modifica i contenuti dell'articolo 9 del Codice della strada.
L'entrata in vigore di queste modifiche era fissata per l'1/1/2003.
(4)
L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ( Riforma del sistema regionale e
locale ).

Testo:

                               Art. 1
Modifica dell'articolo 233, L.R. 3/99
1. L'articolo 233 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ( Riforma del
sistema regionale e locale ), e' sostituito dal seguente:
Art. 233
Competizioni su strada
1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui
all'articolo 9 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 ( Nuovo codice della
strada ), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei
seguenti enti:
a)
Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o
vicinali di un solo Comune;
b)
Province, nei rimanenti casi.
2. Del provvedimento e' data tempestiva comunicazione alle autorita'
di pubblica sicurezza.
3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, qualora la
competizione interessi il territorio di piu' province,
l'autorizzazione e' rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo
la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara,
previa intesa con le altre Province interessate.
4. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno
quindici giorni prima della manifestazione per quelle che
coinvolgono il territorio di un solo comune, e almeno trenta giorni
prima per quelle che coinvolgono il territorio di piu' comuni.
5. Gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di
nulla osta, di cui all'articolo 9, comma 4 del DLgs n. 285 del 1992,
entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il
nulla osta si intende espresso.
6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le
autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui
al DLgs n. 285 del 1992.£.
Art. 2
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. I procedimenti di autorizzazione che risultano in corso al
momento di entrata in vigore della presente legge sono conclusi
secondo le disposizioni previgenti.
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