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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3715
Presentato in data: 30/12/2002
Modifiche ed integrazioni alla L. R. 2 ottobre 1998 n. 30 e successive modifiche (Disciplina generale del trasporto regionale e locale) (30 12 02).

Presentatori:

Masella Leonardo Partito della Rifondazione Comunista
Amato Rosalia Partito della Rifondazione Comunista
Delchiappo Renato Partito della Rifondazione Comunista

Relazione:

La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 nel ridefinire i
compiti degli EELL, ha collocato nelle competenze esclusive
regionali la materia dei servizi pubblici locali.
Come e' noto, su questa materia, e' intervenuto l'art. 35 della
Legge finanziaria per il 2002 che la Regione Emilia-Romagna ha
impugnato proprio per lesione delle competenze esclusive.
La citata Legge 3/01 rende viva l'esigenza di ridefinire il quadro
normativo dei servizi pubblici di carattere locale assumendo
principi ed indirizzi all'interno dei quali la materia deve essere
disciplinata in maniera coerente ed unitaria.
L'impostazione che occorre assumere (gia' presente in atti
predisposti dalla Regione) e' quella di collocare la gestione dei
servizi pubblici nel contesto delle norme e delle direttive
comunitarie tenendo ben presente che se da un lato e' chiara
l'impostazione data dall'UE che indica la necessita' di sottoporre a
pubblica gara la gestione di tutti i servizi pubblici, dall'altro e'
altrettanto chiara la facolta' che viene offerta agli EELL di
riorganizzare il servizio pubblico di cui trattasi secondo le
modalita' dell'affidamento diretto.
Tale facolta' deve quindi essere prevista per il pdl riguardante la
disciplina del trasporto pubblico che modifica la Legge 30/98.
La proposta attualmente presentata ne e' sprovvista e deve dunque
essere integrata in tal senso.
E' inoltre opportuno rilevare che il pdl d'iniziativa della Giunta
contiene una tempistica oramai di difficile attuazione.
Tenendo presente che le procedure per l'attuazione di quanto
previsto dal progetto di legge, comportano una complessita' di atti
richiedente un tempo di circa un anno per l'attivazione di queste
ultime da parte dei soggetti competenti, si rendono necessarie
alcune modifiche temporali rispetto ai termini previsti dall'art. 35
del pdl d'iniziativa della Giunta.

Testo:

                               Art. 1
1. All'art. 45, comma 4 della L.R. n. 30 del 1998, dopo la parola
periodo le parole massimo di anni tre dalla data della loro
trasformazione sono sostituite da che non superi il 31 dicembre del
2004. Alla stessa data scade qualunque affidamento diretto in
materia di servizi autofilotranviari..
2. All'art. 45, comma 4 della L.R. n. 30 del 1998 e' aggiunto il
seguente comma:
4 bis. Gli Enti locali possono attuare la norma di separazione di
cui all'art. 13, comma 2, entro il 31/12/2004 provvedendo anche
entro la stessa data ai necessari affidamenti, nonché contratti di
servizio in essere..
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