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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4593
Presentato in data: 03/07/2003
Norme per la integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati (delibera di Giunta n. 1236 del 30 06 03).
Oggetto:
Testo presentato:
4593 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Norme per la integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati (delibera di Giunta n. 1236 del 30 06 03).

Presentatori:

Giunta

Testo:

I N D I C E
CAPO I - Principi, finalita' e destinatari
Art. 1
Principi generali e finalita'
Art. 2
Destinatari
CAPO II - Ripartizione istituzionale delle funzioni e programmazione
regionale delle attivita'
Art. 3
Funzioni della Regione
Art. 4
Funzioni delle Province
Art. 5
Funzioni dei Comuni
CAPO III - Interventi finalizzati alla partecipazione sociale, alle
misure contro la discriminazione, alle politiche abitative,
all'integrazione sociale, alla assistenza sanitaria
Art. 6
Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini
stranieri immigrati
Art. 7
Composizione della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati
Art. 8
Partecipazione e rappresentanza a livello locale
Art. 9
Misure contro la discriminazione
Art. 10
Politiche abitative
Art. 11
Contributi per interventi socio-assistenziali
Art. 12
Programma di protezione e integrazione sociale
Art. 13
Assistenza sanitaria
CAPO IV - Interventi in materia di accesso ai servizi educativi per
l'infanzia, diritto allo studio, formazione professionale,
inserimento lavorativo, integrazione e comunicazione interculturale
Art. 14
Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo studio
Art. 15
Formazione professionale
Art. 16
Inserimento lavorativo e sostegno ad attivita' autonome ed
imprenditoriali
Art. 17
Interventi di integrazione e comunicazione interculturale
Art. 18
Contributi ad associazioni per attivita' dedicata ai cittadini
stranieri immigrati
Art. 19
Iniziative di rientro e reinserimento nei paesi di origine
CAPO V - Norme diverse, finanziamento, abrogazioni di legge
Art. 20
Finanziamento degli interventi
Art. 21
Disposizioni transitorie
Art. 22
Abrogazioni
CAPO I
Principi, finalita' e destinatari
Art. 1
Principi generali e finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie
competenze ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e del DLgs 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), ispirandosi ai principi ed ai valori della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7
dicembre 2000, agli impegni assunti con la Carta europea dei diritti
dell'uomo nella citta', sottoscritta a Saint-Denis il 18 maggio 2000
ed alla Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli
stranieri alla vita pubblica a livello locale adottata dal Consiglio
d'Europa e ratificata con Legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri
alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5
febbraio 1992, limitatamente ai Capitoli a) e b) , concorre alla
tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e
degli apolidi, domiciliati nel proprio territorio, riconoscendo loro
i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di
diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. La legislazione regionale si ispira alla garanzia della pari
opportunita' di accesso ai servizi, al riconoscimento e alla
valorizzazione della parita' di genere, e al principio di
indirizzare l'azione amministrativa, nel territorio della regione,
al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti.
3. In conformita' ai principi del DLgs n. 286 del 1998 e della Legge
8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in raccordo
con le disposizioni della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme
per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali), le politiche
della Regione e degli Enti locali sono finalizzate:
a)
alla rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale e
culturale;
b)
al reciproco riconoscimento e alla valorizzazione delle identita'
culturali, religiose e linguistiche;
c)
alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri
connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato come
disciplinata dall'ordinamento italiano ed europeo.
4. A tale scopo la Regione informa la strutturazione del sistema di
tutela e promozione sociale degli immigrati alle seguenti finalita':
a)
acquisire e diffondere la conoscenza sul fenomeno migratorio da
Stati non appartenenti all'Unione Europea, anche ai fini delle
esigenze del mercato del lavoro;
b)
accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sulle problematiche
dell'immigrazione;
c)
promuovere la conoscenza delle culture di provenienza dei cittadini
stranieri immigrati, al fine di attuare pienamente forme di
reciproca integrazione culturale;
d)
sostenere iniziative volte a conservare i legami dei cittadini
stranieri immigrati con le culture d'origine;
e)
garantire per i cittadini stranieri immigrati pari opportunita' di
accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed alla formazione
professionale, alla conoscenza delle opportunita' connesse all'avvio
di attivita' autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie
ed assistenziali, comprendendo a tal fine attivita' di mediazione
interculturale;
f)
garantire per i cittadini stranieri immigrati adeguate forme di
tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti
dall'ordinamento italiano ed europeo;
g)
individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalita'
sociale;
h)
promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini
stranieri immigrati ed italiani, singoli o associati;
i)
agevolare progetti di rientro dei cittadini stranieri immigrati nei
paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della Regione in
materia;
l)
rimuovere i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri
situazioni di violenza o di grave sfruttamento lavorativo;
9
m)
promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla
vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni locali del
proprio territorio;
n)
promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri, in
particolare donne e minori, vittime di sfruttamento a fini sessuali;
o)
garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo
promosso dai cittadini stranieri, quale soggetto attivo nei processi
di integrazione sociale degli immigrati;
p)
promuovere la realizzazione di interventi di mediazione culturale
rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire pari
opportunita' di tutela giuridica e reinserimento sociale;
q)
promuovere percorsi di assistenza e tutela rivolta a minori
stranieri non accompagnati, nonchè di reinserimento di minori
dimessi da istituti penali minorili.
Art. 2
Destinatari
1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, i rifugiati
ai sensi della vigente normativa, nonchè gli apolidi, residenti o
domiciliati nel territorio della regione Emilia-Romagna, salvo i
casi esclusi dalla legge dello Stato. Detti destinatari sono
denominati, ai fini della presente legge, come cittadini stranieri
immigrati. La legge si applica anche ai richiedenti asilo, fatto
salvo i casi esclusi dalla legge dello Stato.
2. I minori stranieri o apolidi sono tutelati sul semplice
presupposto della presenza nel territorio regionale.
CAPO II
Ripartizione istituzionale delle funzioni
e programmazione regionale delle attivita'
Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione persegue l'inserimento sociale dei cittadini stranieri
immigrati, attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e
l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e
valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve
le competenze programmatorie attribuite alle Province ed ai Comuni
ai sensi degli articoli 4 e 5.
2. Il Consiglio regionale predispone:
a)
su proposta della Giunta, il programma triennale per la integrazione
sociale dei cittadini stranieri immigrati comprensivo delle
iniziative di attuazione della presente legge; tale programma,
formulato, sentita la Conferenza regionale delle autonomie locali e
la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini
stranieri immigrati di cui all'art. 6 e tenendo conto dell'attivita'
di osservazione del fenomeno migratorio di cui all'art. 9, nonchè
delle indicazioni contenute nel piano regionale degli interventi e
dei servizi sociali di cui all'articolo 47 della Legge regionale n.
2 del 2003, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione
degli interventi per l'immigrazione di cui ai Capi III e IV;
b)
il piano straordinario di interventi, anche in deroga alla
programmazione ordinaria di cui alla presente legge, finalizzato
all'attuazione degli interventi di prima accoglienza, secondo le
disposizioni previste dal Capo III e IV, nei confronti dei soggetti
a cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il
diritto ad un trattamento temporaneo di accoglienza, qualora si
verifichino flussi migratori di eccezionale intensita' in
conseguenza di crisi internazionali dovute ad eventi bellici, crisi
economiche e sociali o situazioni di instabilita' politica.
3. Alla Giunta regionale, in conformita' al programma triennale di
cui alla lettera a) del comma 2, competono le seguenti funzioni:
a)
approvazione di un piano regionale di azioni contro la
discriminazione ai sensi dell'art. 9;
b)
concessione di contributi per gli interventi di politiche abitative
e di riqualificazione urbana ai sensi dell'art. 10;
c)
approvazione dei piani provinciali di integrazione sociale e
culturale e concessione di contributi per la loro attuazione ai
sensi dell'art. 11;
d)
promozione di programmi in materia di protezione, assistenza ed
integrazione sociale, nonchè approvazione dei criteri, modalita' di
finanziamento e indirizzi, di cui all'art. 12;
e)
emanazione di direttive alle Aziende sanitarie ai fini
dell'applicazione dell'art. 13;
f)
emanazione di direttive ai Comuni in materia di concorso alle spese
per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati e loro
familiari che versino in stato di bisogno, ai sensi dell'art.5;
g)
promozione dell'alfabetizzazione e dell'accesso ai servizi
educativi, ai sensi dell'art. 14;
h)
promozione di interventi di formazione professionale, ai sensi
dell'art. 15;
i)
promozione di iniziative per l'inserimento lavorativo ed il sostegno
ad attivita' autonome ed imprenditoriali, ai sensi dell'art. 16;
j)
promozione di interventi di integrazione e comunicazione
interculturale e realizzazione degli interventi di ambito regionale
di cui all'art. 17, comma 1, lettera d);
k)
definizione dei criteri per la concessione di contributi alle
associazioni, ai sensi dell'art. 18;
l)
promozione di iniziative per il volontario rientro nei paesi
d'origine, ai sensi dell'art. 19.
4. Al fine di monitorare il fenomeno migratorio, la Regione, anche
avvalendosi degli strumenti di osservazione del mercato del lavoro
11
nonchè della Commissione regionale Tripartita disciplinata dagli
artt. 51 e 53, comma 3, della Legge regionale 30 giugno 2003 n. 12
(Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere,
per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale,
anche in integrazione tra loro), attua le seguenti funzioni:
a)
predisposizione annuale di un rapporto sulla presenza degli
stranieri contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno
migratorio;
b)
raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni utili
nell'attivita' di monitoraggio dei flussi migratori e della
condizione degli stranieri presenti sul territorio regionale;
c)
attivita' di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le parti
sociali regionali e gli Enti locali, ai fini di una corretta
programmazione delle politiche di accoglienza, nonchè indicazione
annuale delle quote necessarie, con riferimento nel triennio
successivo, al proprio territorio.
Art. 4
Funzioni delle Province
1. Ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri
immigrati, alle Province compete l'esercizio delle seguenti
funzioni:
a)
adottare e proporre all'approvazione della Regione i piani
provinciali per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri
immigrati, in raccordo con la programmazione dei Piani di Zona
prevista dalla Legge regionale n. 2 del 2003;
b)
favorire la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e
delle istituzioni da parte dei cittadini immigrati, anche attraverso
l'istituzione degli organi di cui all'art. 8, di propria competenza;
c)
concedere i contributi alle associazioni, ai sensi dell'art. 18;
d)
esercitare ogni altra funzione ad esse attribuite dalla presente
legge.
Art. 5
Funzioni dei Comuni
1. Ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri
immigrati, il Comune esercita, in forma singola o in forma associata
mediante associazioni intercomunali, comunita' montane ed unioni di
comuni disciplinate dalla Legge regionale 26 aprile 2001, n. 11
(Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia
di Enti locali), le seguenti funzioni:
a)
concorre alla definizione del Piano di investimento dei Piani di
Zona cosi' come previsto dalla Legge regionale n. 2 del 2003, anche
ai fini dell'attuazione dell'art. 10;
b)
favorisce la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e
delle istituzioni da parte dei cittadini immigrati in ambito
comunale o zonale, anche attraverso l'istituzione degli organi di
cui all'art. 8;
c)
programma e realizza, nell'ambito delle funzioni previste dall'art.
15 della legge regionale n. 2 del 2003, i progetti di integrazione
sociale dei cittadini stranieri immigrati;
d)
concorre alla realizzazione del programma di protezione e
integrazione sociale di cui all'art. 12;
e)
concorre alle spese sostenute per il rimpatrio delle salme di
cittadini stranieri immigrati e loro familiari che versino in stato
di bisogno secondo modalita' previste da direttive emanate dalla
Regione.
2. In attuazione dei principi di cui al comma primo dell'art. 118
della Costituzione, compete ai Comuni l'esercizio di ogni ulteriore
funzione concernente l'integrazione sociale dei cittadini immigrati.
CAPO III
Interventi finalizzati alla partecipazione sociale,
alle misure contro la discriminazione,
alle politiche abitative, all'integrazione sociale,
alla assistenza sanitaria
Art. 6
Consulta regionale per l'integrazione sociale
dei cittadini stranieri immigrati
1. Al fine di coordinare gli interventi per l'immigrazione, anche in
collegamento con i Consigli territoriali per l'immigrazione
istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del decreto legislativo
n. 286 del 1998, la Giunta regionale si avvale di una Consulta che
ha il compito di:
a)
formulare proposte alla Giunta regionale per l'adeguamento delle
leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti
nell'ambito del fenomeno migratorio;
b)
formulare proposte ed osservazioni sul programma triennale di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera a), e sugli altri programmi
regionali per gli aspetti che riguardano l'immigrazione;
c)
supportare la attivita' di osservazione del fenomeno migratorio da
parte della Regione, anche attraverso approfondimenti e sessioni
tematiche;
d)
avanzare proposte e osservazioni in ordine alle iniziative e agli
interventi regionali svolti in attuazione della presente legge;
e)
supportare la Regione nella attivita' di stima cui all'articolo 3,
comma 4, lettera c);
f)
esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti
organi della Regione.
Art. 7
Composizione della Consulta regionale per
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati
1. La Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini
stranieri immigrati e' nominata con decreto del Presidente della
Giunta regionale ed e' cosi' composta:
a)
l'Assessore regionale competente per materia che la presiede;
b)
n. 9 rappresentanti degli stranieri, di cui uno in funzione di
vice-presidente, individuati uno per ciascuna provincia;
c)
n. 3 membri designati dalle organizzazioni imprenditoriali dei
datori di lavoro, maggiormente rappresentative;
d)
n. 3 membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
maggiormente rappresentative;
e)
n. 3 rappresentanti delle autonomie locali regionali designati dalla
Conferenza Regione-Autonomie locali dell'Emilia-Romagna prevista
dall'art. 25 della Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del
sistema regionale e locale);
f)
n. 3 rappresentanti designati dalla Conferenza regionale del terzo
settore prevista dall'art. 35 della legge regionale n. 3 del 1999;
g)
n. 1 rappresentante dei Consigli territoriali per l'immigrazione
istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del DLgs n. 286 del
1998, individuato su indicazione del Ministero degli Interni;
h)
n. 1 rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale.
2. I membri della Consulta durano in carica fino alla scadenza del
Consiglio regionale. Per ogni membro effettivo viene designato un
membro supplente.
3. La Giunta regionale disciplina le modalita' di funzionamento
della Consulta, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 23 e 24
della Legge regionale 27 maggio 1994, n. 24, (Disciplina delle
nomine di competenza regionale e della proroga degli organi
amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale), nonchè
i criteri di individuazione dei soggetti di cui al comma 1, lettera
b).
4. La partecipazione alle sedute della Consulta e' a titolo gratuito
fatta eccezione per i membri di cui al comma 1, lettera b) , per i
quali si applicano le disposizioni di cui alla Legge regionale 18
marzo 1985, n. 8 (Modificazioni alla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49 e
alla L.R. 21 agosto 1981, n. 23, relative ai compensi e ai rimborsi
spettanti ai componenti di organi collegiali).
Art. 8
Partecipazione e rappresentanza a livello locale
1. La Regione al fine di promuovere un effettivo protagonismo dei
cittadini stranieri immigrati nella definizione delle politiche
14
pubbliche, favorisce la realizzazione di percorsi partecipativi a
livello locale con particolare attenzione all'equilibrio di genere e
alle aree di provenienza e con particolare riferimento a forme di
presenza nei Consigli degli Enti locali, di rappresentanti di
immigrati e, ove consentito, all'estensione del diritto di voto
degli immigrati.
2. La Regione promuove altresi' la istituzione di Consulte
provinciali, zonali, comunali, in corrispondenza delle associazioni
intercomunali delle comunita' montane e delle unioni di comuni
disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001, per
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse
dagli Enti locali, anche con la presenza delle parti sociali, dei
soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato,
delle Ausl, ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto
attiene la componente dei cittadini stranieri immigrati.
Art. 9
Misure contro la discriminazione
1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 12 del DLgs
n. 286 del 1998, e in osservanza delle direttive del Consiglio
dell'Unione Europea n. 43 del 29 giugno 2000 e n. 78 del 27 novembre
2000, la Regione, avvalendosi della collaborazione delle Province,
dei Comuni, delle associazioni di immigrati, dell'associazionismo,
del volontariato e delle parti sociali, esercita la funzione di
osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale per gli
stranieri vittime delle discriminazioni dirette e indirette per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonchè delle
situazioni di grave sfruttamento di cui all'articolo 12.
2. La Regione nell'ambito del programma triennale regionale di cui
all'articolo 3, approva un piano regionale di attuazione finalizzato
alla definizione di azioni contro la discriminazione.
Art. 10
Politiche abitative
1. La Regione e gli Enti locali, al fine di sostenere interventi
volti a favorire la ricerca di una soluzione abitativa anche a
favore dei cittadini stranieri immigrati, promuovono e favoriscono:
a)
la costituzione di agenzie per la casa con finalita' sociali in
grado di svolgere anche un'azione di orientamento e accompagnamento
alla soluzione abitativa;
b)
l'utilizzo e il recupero del patrimonio edilizio esistente e
disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie
e di benefici fiscali secondo quanto previsto dalle leggi in
materia.
2. La Regione concede ai soggetti e secondo le modalita' previste
dall'art. 48 della Legge regionale n. 2 del 2003, nonchè ai soggetti
previsti dall'articolo 14 della Legge regionale 8 agosto 2001, n. 24
(Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore
abitativo), contributi in conto capitale, per la realizzazione di
alloggi sociali. Per alloggi sociali si intendono strutture
finalizzate a garantire l'accesso ad un servizio abitativo secondo
quanto previsto dall'articolo 40, comma 4 del DLgs n. 286 del 1998.
Il fruitore dell'alloggio sociale deve corrispondere un contributo
sul costo del servizio, nell'ambito di parametri minimi stabiliti
dalla Regione.
3. La Regione garantisce altresi' il diritto alla prima accoglienza
dei cittadini stranieri immigrati. A tal fine concede contributi in
conto capitale ai soggetti e secondo le modalita' previste
dall'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2003.
4. I cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti nella
regione, hanno diritto ad accedere agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica nonchè di usufruire dei benefici previsti per
l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di
abitazione.
5. La Regione, nell'ambito dei programmi di interventi edilizi
previsti dalla legge regionale n. 24 del 2001, promuove l'attivita'
dei soggetti attuatori che garantiscono condizioni di parita' per
l'accesso all'uso o alla proprieta' di alloggi da parte dei
cittadini stranieri immigrati.
6. La Regione, nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana
di cui alla Legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia
di riqualificazione urbana) e dei piani pluriennali di sviluppo
socio-economico delle zone montane, di cui alla Legge regionale 19
luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunita' montane e
disposizioni a favore della montagna), promuove interventi di
integrazione sociale rivolti ai cittadini stranieri immigrati, in
particolare nei comuni caratterizzati da una presenza di cittadini
stranieri sensibilmente superiore alla percentuale media della
regione Emilia-Romagna, volti ad assicurare piena efficacia agli
obiettivi degli stessi programmi e piani.
Art. 11
Contributi per interventi socio-assistenziali
1.
Per l'attuazione delle iniziative indicate nel programma triennale
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), finalizzate alle azioni
per l'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri
immigrati, la Regione eroga contributi ai soggetti previsti
dall'articolo 47 della legge regionale n. 2 del 2003. La Giunta
regionale disciplina con apposito atto le modalita' di erogazione
dei contributi.
Art. 12
Programma di protezione e integrazione sociale
1. La Regione e gli Enti locali promuovono, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 18 del DLgs n. 286 del 1998 ed a quanto previsto
dalla Legge regionale n. 2 del 2003, la realizzazione di programmi
di protezione, assistenza e integrazione sociale, rivolti alle
vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento. A tal
fine la Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale
dell'art. 3, approva criteri e modalita' di finanziamento, nonchè
indirizzi per i soggetti attuatori.
Art. 13
Assistenza sanitaria
1. Sono garantiti ai cittadini stranieri immigrati regolari,
presenti nella regione Emilia-Romagna, ivi compresi i soggetti
indicati al comma 3 dell'art. 35 del DLgs n. 286 del 1998, gli
interventi riguardanti il complesso delle attivita' sanitarie,
previste dai Livelli essenziali di assistenza.
2. E' garantita alle donne immigrate la parita' di trattamento con
le cittadine italiane e la tutela sociale ai sensi della
legislazione sui consultori familiari. E' altresi' garantita la
tutela del minore, di eta' inferiore a diciotto anni, in conformita'
ai principi stabiliti dalla Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo recepita con la Legge 27 maggio 1991, n. 176.
3. La Regione promuove nei confronti dei cittadini stranieri
immigrati, anche non in regola con il permesso di soggiorno,
interventi di prevenzione, cure urgenti e riduzione del danno
rispetto a comportamenti a rischio.
4. La Regione promuove, anche attraverso le Aziende sanitarie, lo
sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri
immigrati e attivita' di mediazione interculturale in campo
socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi
idonei per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e
socio-sanitari.
CAPO IV
Interventi in materia di accesso ai servizi educativi per
l'infanzia, diritto allo studio,
formazione professionale, inserimento lavorativo,
integrazione e comunicazione interculturale
Art. 14
Accesso ai servizi educativi per l'infanzia
e diritto allo studio
1. Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari
condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi
scolastici ed agli interventi previsti in materia di diritto allo
studio dalla Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo
studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della
L.R. 25 maggio 1999, n. 10).
2. La Regione, nell'ambito degli interventi di attuazione della
Legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia), in materia di servizi educativi
per la prima infanzia promuove, in collaborazione con gli enti
locali, la qualificazione del sistema dei servizi per la prima
infanzia, volti alla realizzazione della piena integrazione dei
bambini e delle loro famiglie, anche attraverso la reciproca
valorizzazione delle culture di origine.
3. La Regione, nell'ambito delle linee orientative di qualificazione
della scuola dell'infanzia, assume il tema della integrazione dei
bambini stranieri tra gli obiettivi prioritari.
4. La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti
Amministrazioni statali e locali, nell'ambito del sistema scolastico
regionale, promuove e attua iniziative volte a favorire:
a)
l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per
minori e adulti;
b)
l'educazione interculturale;
c)
l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue e
delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati.
Art. 15
Formazione professionale
1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione
professionale e all'istruzione in condizioni di parita' con gli
altri cittadini. La Regione e le Province, nell'ambito degli
interventi previsti dalla normativa regionale in dette materie,
promuovono e favoriscono:
a)
iniziative di informazione, di orientamento, di tirocinio, di
formazione e di formazione continua, a favore dei cittadini
stranieri immigrati, volte a consentire l'acquisizione di competenze
e professionalita' congruenti alla domanda del mercato del lavoro;
b)
corsi di formazione per l'organizzazione delle attivita' delle
associazioni formate da cittadini stranieri immigrati, regolarmente
iscritte ai registri di cui alla L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme
per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale.
Abrogazione della Legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 Norme per la
promozione e la valorizzazione dell'associazionismo );
c)
programmi per l'attivita' di istruzione e di formazione
professionale nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del
DLgs n. 286 del 1998.
Art. 16
Inserimento lavorativo e sostegno
ad attivita' autonome e imprenditoriali
1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di
pari opportunita' nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad
attivita' autonome e imprenditoriali. La Regione e le Province,
nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del
lavoro disciplinati dalle leggi regionali, favoriscono 1'inserimento
lavorativo dei cittadini stranieri immigrati in forma di lavoro
dipendente, autonomo e imprenditoriale, anche mediante la
qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione
degli operatori.
2. La Regione e le Province sostengono attivita' promozionali e
informative volte ad agevolare, per i cittadini stranieri immigrati,
lo sviluppo di attivita' di tipo autonomo, anche imprenditoriale o
in forma cooperativa.
3. La Regione e le Province promuovono e sostengono la realizzazione
di programmi sperimentali di intervento sociale finalizzati ad
affrontare congiuntamente il tema abitativo con i percorsi di
inserimento formativo e lavorativo. Tali programmi, promossi
congiuntamente dalle parti sociali e dagli Enti locali di
competenza, sono definiti tramite specifici accordi con i soggetti
interessati che assumono obblighi per la loro realizzazione.
Art. 17
Interventi di integrazione
e comunicazione interculturale
1. La Regione e gli Enti locali, ai fini dell'integrazione e dello
sviluppo della comunicazione interculturale, promuovono:
a)
l'avvio o 1'implementazione di centri interculturali intesi come
luoghi di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a
favorire l'incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza
nonchè l'elaborazione e l'attuazione di iniziative per promuovere
l'integrazione sociale;
b)
lo svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi
connessi ali'immigrazione che favoriscano una corretta conoscenza
delle cause e degli aspetti reali del fenomeno migratorio;
c)
la realizzazione di iniziative di tipo artistico, culturale e
sportivo finalizzate a valorizzare le culture dei paesi di origine e
a promuovere occasioni di socializzazione anche in ambito
extralavorativo;
d)
l'avvio o il sostegno di interventi di comunicazione interculturale
in ambito regionale;
e)
il consolidamento di competenze attinenti alla mediazione
socio-culturale, secondo la normativa regionale in materia di
formazione professionale, finalizzate alla individuazione e alla
valorizzazione di una specifica professionalita' volta a garantire
sia la ricognizione dei bisogni degli utenti sia l'ottenimento di
adeguate prestazioni da parte dei servizi;
f)
la formazione degli operatori pubblici preposti alle relazioni con i
cittadini stranieri finalizzata a garantire pari condizioni di
accesso ai servizi.
Art. 18
Contributi ad associazioni
per attivita' dedicata ai cittadini stranieri immigrati
1. Ai fini dell'integrazione culturale e sociale dei cittadini
stranieri immigrati, le Province esercitano le funzioni connesse
alla concessione di contributi per attivita' di . carattere sociale,
culturale e assistenziale, svolte da:
a)
associazioni iscritte ai Registri di cui alla legge regionale n. 34
del 2002;
b)
associazioni di volontariato iscritte nei Registri di cui alla legge
regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di
attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul
volontariato . Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26).
Art. 19
Iniziative di rientro
e reinserimento nei paesi di origine
1. Attraverso la propria partecipazione ai programmi di cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo, la Regione e gli Enti locali
promuovono, nell'ambito degli interventi di attuazione della
normativa regionale vigente in detta materia, iniziative, anche
attraverso il sostegno di progetti imprenditoriali, che favoriscano
il volontario rientro dei cittadini stranieri immigrati nel paese di
origine.
2. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione della legislazione
regionale in materia di formazione professionale, la Regione e gli
Enti locali incentivano la formazione per l'acquisizione o il
perfezionamento delle necessarie professionalita'.
CAPO V
Norme diverse, finanziamento, abrogazione di legge
Art. 20
Finanziamento degli interventi
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti
dalla presente legge ascrivibili alle singole leggi di settore si fa
fronte mediante i fondi iscritti nelle relative unita' previsionali
di base e corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale.
Art. 21
Disposizioni transitorie
1. Nelle more della costituzione della Consulta di cui all'articolo
6, il programma di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) , e'
approvato prescindendo dal parere di detto organo.
2. La Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione prevista
dal Titolo III della Legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14
(Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e
dell'immigrazione. Nuove norme per l'istituzione della consulta
regionale dell'emigrazione dell'immigrazione) assume la
denominazione di Consulta regionale per 1'emigrazione, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 22, comma 17. Essa
continua ad operare per le funzioni specifiche in materia di
emigrazione, con la composizione risultante dalle abrograzioni di
cui all'articolo 22, senza la necessita' dello specifico rinnovo dei
propri componenti. Cessa dalla carica il componente del Comitato
esecutivo eletto in rappresentanza degli immigrati. Entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge la Consulta provvede
alla sostituzione di detto componente.
Art. 22
Abrogazioni e sostituzioni
1. Le disposizioni della L.R. n. 14 del 1990 si applicano alle
politiche a favore degli emiliano-romagnoli all'estero. Ai
procedimenti in corso riferiti ai cittadini stranieri immigrati
continuano ad applicarsi le disposizioni L.R. n. 14 del 1990 nel
testo previgente alle modifiche introdotte dal presente articolo.
2. Nell'articolo 1 della Legge regionale n. 14 del 1990 sono
introdotte le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Regione concorre con la presente legge a tutelare, sotto il
profilo economico, sociale e culturale e nel quadro della
programmazione regionale, coordinandosi con eventuali iniziative
degli Enti locali, gli emigrati e i loro familiari.»;
b)
la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 e' abrogata.
3. Nell'articolo 2 della Legge regionale n. 14 del 1990 la lettera
c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
«c)
interventi di promozione di studi storici ed economico-sociali sul
fenomeno dell'emigrazione».
4. Nell'articolo 3 della Legge regionale n. 14 del 1990 sono
abrogati la lettera c) del comma 1 e il comma 8.
5. L'articolo 5 della Legge regionale n. 14 del 1990 e' sostituito
dal seguente:
«Art. 5
Interventi socio-assistenziali
1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari
della presente legge sono disciplinati dalla L.R. 12 marzo 2003, n.
2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali).
2. La Giunta regionale emana altresi' disposizioni ai comuni
affinche' provvedano, a titolo di anticipazione in favore degli
emigrati che versino in stato di bisogno:
a)
al concorso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie,
sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari
in un comune dell'Emilia-Romagna;
b)
al concorso nelle spese sostenute per la traslazione in
Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari, ove il
costo non gravi gia' su istituzioni o enti pubblici.
3. I Comuni garantiscono, altresi' in favore degli emigrati le
informazioni necessarie, anche attraverso le indicazioni delle
opportune procedure, per un corretto e sollecito approccio con la
pubblica Amministrazione e per una effettiva parita' di opportunita'
con i cittadini residenti.
4. La Giunta regionale liquida ai Comuni, su presentazione di
rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del quinto comma del
presente articolo.».
6. L'articolo 6 della Legge reionale n. 14 del 1990 e' abrogato.
7. Nell'articolo 7 della Legge regionale n. 14 del 1990 il comma 4
e' abrogato.
8. L'articolo 8 della Legge regionale n. 14 del 1990 e' sostituito
dal seguente:
«Art. 8
Formazione e riqualificazione professionale
1. Gli interventi formativi, previsti dalla normativa regionale in
materia di formazione professionale sono indirizzati anche alla
qualificazione o riqualificazione degli emigrati rientrati
definitivamente in patria.».
9. L'articolo 9 della Legge regionale n. 14 del 1990 e' sostituito
dal seguente:
«Art. 9
Interventi per il diritto allo studio
1. Nel rispetto delle competenze dell'autorita' scolastica; al fine
di facilitare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale
dei figli degli emigrati rientrati; nell'ambito degli interventi
previsti dalla Legge regionale 25 maggio 1999, n. 10 (Diritto allo
studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del
sistema formativo integrato) la regione promuove, per gli emigrati,
corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico.
2. Per favorire il completo reinserimento degli emigrati rientrati,
la Giunta regionale, all'interno degli interventi di cui alla Legge
regionale n. 10 del 1999, promuove corsi di alfabetizzazione, di
recupero linguistico, di lingua italiana per gli adulti.
3. La Giunta regionale puo' istituire inoltre, in assenza di
analoghi contributi o provvidenze, assegni di studio a favore dei
figli degli emiliano-romagnoli in stato di bisogno nonchè degli
orfani residenti all'estero, per la frequenza in Italia di scuole
pubbliche o parificate di ogni grado e di corsi universitari, nonchè
borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione, anche
post-universitaria.».
10. L'articolo 10 della Legge regionale n. 14 del 1990 e' sostituito
dal seguente:
«Art. 10
Provvidenze in materia di edilizia residenziale
1. Sono estesi agli emigrati che rientrano in Emilia-Romagna i
benefici, sia in conto interessi sia in conto capitale, previsti
dalle leggi vigenti per l'acquisto, il recupero o la nuova
costruzione della prima casa di abitazione. L'erogazione di detti
benefici ai cittadini emigrati e' subordinata alla acquisizione
della residenza in un comune della regione.
2. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in
attuazione di norme vigenti, in materia di edilizia residenziale,
possono stabilire punteggi aggiuntivi o condizioni di priorita' a
favore dei sopraindicati soggetti.
3. Gli enti competenti devono dare notizia dei provvedimenti di cui
ai commi precedenti attraverso la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione e mediante l'invio ai Consolati italiani
all'estero ed alle associazioni di emigrati emiliano-romagnoli.».
11. Nell'articolo 11, comma 3, della Legge regionale n. 14 del 1990
sono abrogate le seguenti parole: «di immigrati extracomunitari
nonchè».
12. Nell'articolo 12 della Legge regionale n. 14 del 1990 sono
abrogate le seguenti parole: «e gli immigrati».
13. Nell'articolo 13, comma 1, della Legge regionale n. 14 del 1990
sono abrogate le seguenti parole: «o da immigrati».
14. L'articolo 14 della Legge regionale n. 14 del 1990 e' abrogato.
15. Nell'articolo 15, comma 1, della Legge regionale n. 14 del 1990
sono abrogate le seguenti parole: «e/o immigrati extracomunitari».
16. L'articolo 17 della Legge regionale n. 14 del 1990 e' sostituito
dal seguente:
«Art. 17
Interventi a sostegno di attivita'
o iniziative di enti, associazioni e istituzioni
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, allo scopo di provvedere a sostenere le attivita' di
carattere sociale, culturale e assistenziale svolte da Enti
pubblici, nonchè associazioni, organizzazioni e istituzioni private
senza fini di lucro, che abbiano una sede permanente nel territorio
regionale e che operino da almeno cinque anni con carattere di
continuita' e specificita', a favore degli emigrati
emiliano-romagnoli, delle loro famiglie, puo' concedere contributi
per lo svolgimento di dette attivita'.
2. I contributi sono concessi sulla base di programmi annuali delle
iniziative da realizzare e i soggetti destinatari sono tenuti a
presentare, a consuntivo, la documentazione comprovante l'effettivo
svolgimento dell'attivita' ammessa a contributo.
3. La Regione Emilia-Romagna favorisce la realizzazione di
iniziative promosse da organizzazioni non governative, ed attivita'
rivolte alla crescita di una cultura della cooperazione
internazionale.
4. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale
dell'emigrazione e dell'immigrazione, emana direttive per la
concessione di contributi di cui al presente articolo.».
17. Nell'articolo 20 della Legge regionale n. 14 del 1990 sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
la Rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: Consulta
regionale dell'emigrazione ;
b)
nell'alinea del comma 1, nonchè nelle lettere e) e g) sono abrogate
le parole «e l'immigrazione»;
c)
e' abrogata la lettera l).
18. Nell'articolo 21 della Legge regionale n. 14 del 1990 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: b) un
rappresentante per ogni Consulta provinciale dell'emigrazione
designato dalle medesime; ;
b)
la lettera f) del comma 1 e' abrogata;
c)
nel comma 3 e' abrogata la lettera «f)»;
d)
nel comma 5 e' abrogata la locuzione «e f)».
19. Nell'articolo 22 della Legge regionale n. 14 del 1990, i commi 2
e 3 sono abrogati.
20. L'articolo 23 della Legge regionale n. 14 del 1990 e' sostituito
dal seguente:
«Art. 23
Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti
1. Il Comitato esecutivo previsto dall'art. 22, e' composto dal
Presidente della Consulta dell'emigrazione, che lo presiede, e da
otto membri, eletti dalla Consulta secondo le modalita' previste dal
regolamento, di cui almeno uno in rappresentanza degli
emiliano-romagnoli all'estero.
2. Il Comitato esecutivo:
a)
delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della
Consulta, predisponendone l'ordine del giorno ed esprime il proprio
parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta dei soggetti
di cui all'art. 22, comma 6;
b)
collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e per
la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti
l'emigrazione;
c)
formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli atti
amministrativi concernenti l'applicazione della presente legge e, in
via d'urgenza, puo' esprimere pareri richiesti alla Consulta, salvo
riferirne alla stessa nella sua prima seduta successiva.
3. Per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria e propositiva
nell'ambito dei compiti della Consulta il Comitato esecutivo puo'
avvalersi di consulenti o esperti esterni o di gruppi di lavoro
interdisciplinari.
4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della
Consulta.».
21. L'articolo 23 bis della Legge regionale n. 14 del 1990 e'
abrogato.
22. Nell'articolo 24 della Legge regionale n. 14 del 1990, il comma
10 e' abrogato.
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