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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5716
Presentato in data: 25/05/2004
Disciplina della prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (delibera di Giunta n. 997 del 24 05 04).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                              TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità ed oggetto
1. La Regione Emilia - Romagna, in attuazione della direttiva
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e del DLgs 4
agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento), con la
presente legge stabilisce le disposizioni in materia di prevenzione
e riduzione integrate dell'inquinamento.
2. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo
scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le
emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo
delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione
della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.
3. La presente legge disciplina il rilascio, il rinnovo ed il
riesame dell'autorizzazione integrata ambientale dei nuovi impianti
e degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli
impianti medesimi.
Art. 2
Ambito di applicazione e definizioni
1. Gli impianti nuovi ed esistenti, elencati nell'Allegato I della
direttiva 96/61/CE e nell'Allegato I del DLgs n. 372 del 1999, ad
esclusione di quelli assoggettati a valutazione di impatto
ambientale di competenza statale ai sensi dell'art. 77 della Legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2003), nonché le modifiche sostanziali a tali impianti sono
assoggettati alle procedure ed alle misure previste dal Titolo II
della presente legge.
2. A richiesta del gestore gli impianti nuovi ed esistenti non
compresi nel comma 1 sono assoggettati alle procedure ed alle misure
previste dal Titolo II della presente legge.
3. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui
all'art. 2 del DLgs n. 372 del 1999.
Art. 3
Autorità competente
1. La Provincia è l'autorità competente per l'esercizio delle
funzioni amministrative derivanti dalla presente legge.
2. Nell'espletamento dei compiti e delle procedure conferite la
Provincia istituisce od individua una struttura organizzativa
preposta all'espletamento delle attività relative all'effettuazione
dei compiti e delle procedure disciplinate dalla presente legge.
3. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei documenti e degli atti
inerenti le procedure relative alla autorizzazione integrata
ambientale, la Provincia può avvalersi, tramite convenzione onerosa,
delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e
l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di cui alla legge regionale 19
aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
(ARPA) dell'Emilia-Romagna). Il compenso dovuto all'ARPA non può
superare l'ammontare complessivo delle somme riscosse quali spese
istruttorie ed è definito dalla Giunta regionale in misura
forfetaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'art.
8 della L.R. n. 44 del 1995.
Art. 4
Funzioni della Regione
1. La Regione, sentita la competente Commissione consiliare, emana
direttive per l'esercizio coordinato delle funzioni conferite con la
presente legge nonché per la definizione delle spese istruttorie.
Art. 5
Principi generali dell'autorizzazione
integrata ambientale
1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per
l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto
delle norme di tutela della salute e di qualità ambientale, tiene
conto dei principi generali definiti dall'art. 3, comma 1, del DLgs
n. 372 del 1999.
2. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della
presente legge, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla
osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria,
nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti
disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione ed
elencati nell'Allegato II del DLgs n. 372 del 1999, fatta salva la
normativa di cui alla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9
dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ed al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose).
3. In particolare l'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata
ai sensi della presente legge, sostituisce ad ogni effetto le
seguenti autorizzazioni:
a)
autorizzazione all'emissione in atmosfera - decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle Direttive
CEE numeri 80/779, 82/894, 84/360 e 85/203 concernenti norme in
materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti
inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali,
ai sensi della Legge 15 luglio 1988, n. 271), artt. 6, 12, 15, e 17
e legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale), art. 122;
b)
autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e
nel sottosuolo - decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
(Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole), artt. 45 e 46 e L.R. n. 3 del 1999,
art. 111;
c)
autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria - DLgs n. 152
del 1999, artt. 45 e 46, e L.R. n. 3 del 1999, art. 111;
d)
concessione di grande e piccola derivazione da acque superficiali e
sotterranee ad uso industriale - testo unico emanato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici), Legge 4 gennaio 1994, n.
36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), art. 89,
DLgs n. 152 del 1999 e regolamento regionale 20 novembre 2001, n.41
(Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di
acqua pubblica);
e)
autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di
smaltimento o recupero dei rifiuti - decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 (Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio), artt. 27 e 29, e L.R. n. 3 del 1999, artt.
131 e 132;
f)
autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o
recupero di rifiuti - DLgs n. 22 del 1997, artt. 28 e 29, e L.R. n.
3 del 1999, artt 131 e 132;
g)
autorizzazione all'esercizio alle lavorazioni insalubri - testo
unico emanato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico
delle leggi sanitarie), artt. 216 e 217;
h)
autorizzazione allo spandimento sul suolo di liquami provenienti da
insediamenti zootecnici - legge regionale 24 aprile 1995, n 50
(Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da
insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di
allevamento), artt. 3, 4, 5, 5 bis, 6, 12, 13, 14 e 14 bis.
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Art. 6
Autorizzazione integrata ambientale
1. La Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale nel
rispetto di quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del DLgs n. 372 del
1999, delle linee guida e dell'atto di indirizzo e coordinamento
previsti dall'art 3 del medesimo DLgs n. 372 del 1999, nonché delle
direttive regionali di cui all'art. 5.
2. Nel caso in cui il progetto di nuovo impianto sia assoggettato
alla procedura di VIA di cui al Titolo III della legge regionale 18
maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale), la procedura di VIA ricomprende e
sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art.
18 della predetta L.R. n. 9 del 1999. In tal caso, le procedure di
deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli artt.
14 e 15 della predetta L.R. n. 9 del 1999 sostituiscono ad ogni
effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dagli
artt. 10 e 11.
Art. 7
Domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è predisposta
ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, commi 1, 2 e 4, del DLgs
n. 372 del 1999. Essa, inoltre, deve descrivere le attività di
autocontrollo nonchè di controllo programmato che richiede
l'intervento di ARPA. Per la predisposizione della domanda di
autorizzazione integrata ambientale, per le discariche di cui
all'Allegato I, punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, del DLgs n. 372 del 1999,
possono essere utilizzate le informazioni e le descrizioni fornite
ai sensi dell'art. 17, comma 3, del DLgs 13 gennaio 2003, n. 36
(Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti).
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è presentata
dal gestore allo Sportello unico di cui agli artt. 23, 24 e 25 del
DLgs n. 112 del 1998 o, in assenza di esso, alla Provincia
territorialmente competente.
3. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del segreto
industriale o commerciale, il gestore può richiedere che non sia
resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi
produttivi. In tal caso, il gestore allega una specifica
illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle
caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente.
Il personale della struttura organizzativa preposta ha accesso alle
informazioni relative agli impianti soggetti alla autorizzazione
integrata ambientale anche se sottoposte a segreto industriale o
commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che
tutelano la segretezza delle predette informazioni.
Art. 8
Deposito e pubblicizzazione della domanda
di autorizzazione integrata ambientale
1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale e la relativa
documentazione è depositata presso la Provincia ed i Comuni
interessati per trenta giorni.
2. Lo Sportello unico, o, in sua assenza, la Provincia, provvede a
far pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione l'annuncio
dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il gestore,
l'impianto, la localizzazione ed una sommaria descrizione
dell'impianto, l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
3. Lo Sportello unico o, in sua assenza, la Provincia, comunica al
gestore la data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
dell'annuncio di avvenuto deposito. Il gestore, entro la data di
tale pubblicazione, provvede, a sua cura e spese, alla pubblicazione
su un quotidiano, diffuso nel territorio interessato, del medesimo
annuncio dell'avvenuto deposito.
Art. 9
Partecipazione alla autorizzazione
integrata ambientale
1. I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, possono
prendere visione della domanda di autorizzazione integrata
ambientale e della relativa documentazione depositata e presentare,
in forma scritta, osservazioni alla Provincia.
2. La Provincia comunica le osservazioni al gestore, il quale ha
facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il trentesimo
giorno precedente al termine per la conclusione della procedura
relativa alla autorizzazione integrata ambientale.
3. Qualora il gestore intenda introdurre modifiche all'impianto in
conseguenza delle osservazioni o contributi espressi, ne dà
comunicazione alla Provincia. La comunicazione interrompe il
procedimento.
Art. 10
Rilascio della autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata dalla
Provincia entro centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda
presentata dal gestore. A tal fine la Provincia entro centoventi
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione,
rilascia l'autorizzazione integrata ambientale, esprimendosi sulle
osservazioni e sulle controdeduzioni. L'autorizzazione contiene le
condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti
previsti nella presente legge, sulla base delle disposizioni
dell'art. 5 del DLgs n. 372 del 1999.
2. La Provincia può richiedere, per una sola volta, le integrazioni
ed i chiarimenti necessari, assegnando un termine per l'adempimento.
La richiesta sospende i termini del procedimento.
3. La Provincia acquisisce il parere del Comune territorialmente
competente, che deve esprimersi entro sessanta giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Decorso tale
termine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale
anche in assenza del predetto parere. Tale parere, in particolare, è
reso in relazione agli effetti, positivi e negativi, diretti ed
indiretti, derivanti dall'impianto sul sistema insediativo
territoriale.
4. La Provincia acquisisce il parere di ARPA per quanto riguarda il
monitoraggio degli impianti nonché il parere del Servizio tecnico di
bacino territorialmente competente nel caso in cui l'autorizzazione
integrata ambientale sostituisca la concessione di derivazione di
acque superficiali o sotterranee. Nel caso in cui l'autorizzazione
integrata ambientale sostituisca la concessione di acque
superficiali o sotterranee di rilievo sovraprovinciale ovvero di
grande derivazione, la Provincia acquisisce il parere vincolante
della Regione.
5. Lo schema dell'autorizzazione integrata ambientale è trasmesso
dalla Provincia, entro il trentesimo giorno precedente al termine
per la conclusione della procedura, al gestore, il quale ha facoltà
di presentare le proprie osservazioni in merito entro il
quindicesimo giorno precedente al termine per la conclusione della
procedura. Decorso tale termine la Provincia rilascia
l'autorizzazione integrata ambientale anche in assenza delle
predette osservazioni.
6. Le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, per gli
impianti esistenti, devono essere attuate entro la data del 30
ottobre 2007.
7. Il gestore deve attuare le eventuali prescrizioni contenute nella
autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione, la
gestione o il monitoraggio nel tempo dell'impianto. Le stesse
prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al
rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri,
nulla osta, assensi comunque denominati necessari per la
realizzazione o la gestione dell'impianto.
8. Il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale preclude sia
la realizzazione sia l'esercizio dell'impianto.
9. La Provincia cura la comunicazione dell'autorizzazione integrata
ambientale al gestore, alle amministrazioni interessate ed all'ARPA
e la richiesta di pubblicazione per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Copia dell'autorizzazione integrata
ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento devono essere
messi a disposizione del pubblico presso la Provincia.
10. Nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale
costituisca autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti
di smaltimento o recupero dei rifiuti, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 27, comma 5, del DLgs n. 22 del 1997.
11. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai
sensi del regolamento (CE) n.761/2001 del 19 marzo 2001 relativo
all'Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), l'autorizzazione
integrata ambientale è rilasciata entro centoventi giorni dalla
ricezione della domanda presentata dal gestore. A tal fine la
Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale entro
novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Art. 11
Rinnovo e riesame della autorizzazione integrata
ambientale e modifica degli impianti
1. L'autorizzazione integrata ambientale è rinnovata ogni cinque
anni, con le modalità di cui all'art. 7, commi 2 e 3, del DLgs n.
372 del 1999. Nel caso di un impianto che all'atto del rilascio
dell'autorizzazione risulti registrato ai sensi del Reg. (CE)
761/2001 il rinnovo è effettuato ogni otto anni.
2. Il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato
nei casi e con le modalità di cui all'art. 7, commi 2 e 3, del DLgs
n. 372 del 1999.
3. In caso di modifica degli impianti da parte dei gestori si
applica quanto previsto dall'art. 8 del DLgs n. 372 del 1999.
TITOLO III
MONITORAGGIO E CONTROLLI
Art. 12
Rispetto delle condizioni della autorizzazione
integrata ambientale
1. Il monitoraggio ed il controllo sono esercitati dalla Provincia
con le modalità di cui all'art. 9 del DLgs n. 372 del 1999.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo la
Provincia si avvale delle strutture dell'ARPA, ai sensi dell'art. 3
della L.R. n. 44 del 1995, sia per i controlli periodici programmati
sia per l'attività ispettiva di competenza. Si avvale inoltre di
ARPA per la gestione dei dati e delle misure nell'ambito del sistema
informativo sull'ambiente ed il territorio di cui all'art. 5, comma
1, lettera e), della medesima L.R. n. 44 del 1995.
Art. 13
Poteri sostituivi
1. Qualora la Provincia non abbia rilasciato l'autorizzazione
integrata ambientale entro il termine di cui all'art. 10, si
applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 30 della legge
regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo
regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università).
Art. 14
Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, si
applicano le sanzioni previste dall'art. 9, comma 7, lettera c) e
dall'art. 13 del DLgs n. 372 del 1999.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 15
Inventario delle principali emissioni e loro fonti
1. Al fine della formazione dell'inventario delle principali
emissioni e loro fonti si applica quanto disposto dall'art. 10 del
DLgs n. 372 del 1999.
Art. 16
Scambio di informazioni e sistema informativo
1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco
scambio di informazioni ed ogni altro elemento utile allo
svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.
2. La Provincia trasmette al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione
Emilia-Romagna, le informazioni di cui all'art. 11, comma 1, del
DLgs n. 372 del 1999 con le modalità ivi previste.
Art. 17
Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere
effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato
dell'Unione europea, la Provincia informa il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio per l'adempimento degli obblighi
previsti dall'art. 12 del DLgs n. 372 del 1999.
Art. 18
Formazione culturale e aggiornamento professionale
1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di
autorizzazione integrata ambientale e ne diffonde i risultati. A tal
fine può avvalersi della collaborazione di Università, Enti ed
Istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.
2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi
di formazione ed aggiornamento professionale in materia di
autorizzazione integrata ambientale.
Art. 19
Spese istruttorie e di controllo
1. Le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i
rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi
alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del
gestore.
2. In pendenza dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 15,
comma 3, del DLgs n. 372 del 1999, la Regione provvede a emanare una
specifica direttiva dove sono definite le spese relative alle
attività di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e
criteri:
a)
la tariffa sarà composta da:
a.1) una quota fissa per gli aspetti amministrativi;
a.2) da una quota variabile relazionata alla complessità
dell'istruttoria;
b)
i costi dei controlli, sono determinati in relazione alle diverse
tipologie, alla durata e alla frequenze delle ispezioni, dei
campionamenti e delle analisi previste dal piano di controllo.
3. Con la medesima direttiva sono altresì definite le modalità di
determinazione e le modalità di pagamento delle spese istruttorie e
di controllo nonché le opportune modalità di riduzione nel caso di
un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, risulti registrato ai sensi del reg. (CE) 761/2001.
Art. 20
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui
all'art. 18, comma 1, della presente legge, si fa fronte con i fondi
annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi
capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali
modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione
di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che
verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto
disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui
all'art. 18, comma 2, la Regione fa fronte nell'ambito dei
finanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla legge regionale
30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di
accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro).
Art. 21
Disposizioni transitorie e finali
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge
trovano applicazione secondo le modalità di cui all'art. 14 del DLgs
n. 372 del 1999, fino al termine di cui all'art 10, comma 4.
2. Fino all'attivazione dello Sportello unico, le domande per la
autorizzazione integrata ambientale sono presentate dal gestore
direttamente alla Provincia, ai sensi dell'art. 7.
3. Le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione degli
avvisi di deposito di cui all'art. 8, comma 2, nonché delle
autorizzazioni integrate ambientali per estratto di cui all'art. 10,
comma 4, sono a carico della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2,
della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la
pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino
Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al
Bollettino Ufficiale).
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