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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5716
Presentato in data: 25/05/2004
Disciplina della prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (delibera di Giunta n. 997 del 24 05 04).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

SOMMARIO
Relazione
1.La Direttiva 96/61/CE
2.La nuova autorizzazione IPPC
3.Il Decreto legislativo 372/99
4.I modelli procedimentali adombrati nel DLgs 372/99
5.Gli orientamenti e le scelte del progetto di legge
6.Il progetto di legge
Progetto di legge
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -Finalità ed oggetto
Art. 2 -Ambito di applicazione e definizioni
Art. 3 -Autorità competente
Art. 4 -Funzioni della Regione
Art. 5 -Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale
TITOLO II - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Art. 6 -Autorizzazione integrata ambientale
Art. 7 -Domanda di autorizzazione integrata ambientale
Art. 8 -Deposito e pubblicizzazione della domanda di autorizzazione
integrata ambientale
Art. 9 -Partecipazione alla autorizzazione integrata ambientale
Art. 10 -Rilascio della autorizzazione integrata ambientale
Art. 11 -Rinnovo e riesame della autorizzazione integrata ambientale
e modifica degli impianti
TITOLO III - MONITORAGGIO E CONTROLLI
Art. 12 -Rispetto delle condizioni della autorizzazione integrata
ambientale
Art. 13 -Poteri sostitutivi
Art. 14 -Sanzioni
TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORE
Art. 15 -Inventario delle principali emissioni e loro fonti
Art. 16 -Scambio di informazioni e sistema informativo
Art. 17 -Effetti transfrontalieri
Art. 18 -Formazione culturale e aggiornamento professionale
Art. 19 -Spese istruttorie e di controllo
Art. 20 -Norme finanziarie
Art. 21 -Disposizioni transitorie e finali
RELAZIONE
1. La Direttiva 96/61/CE
Gli obiettivi e i principi della politica ambientale comunitaria,
quali definiti nell'articolo 130 R del Trattato europeo, mirano in
particolare a prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare
l'inquinamento intervenendo innanzitutto alla fonte nonché
garantendo una gestione accorta delle risorse naturali, nel rispetto
del principio chi inquina paga e del principio della prevenzione.
Il quinto ed il sesto programma d'azione per l'ambiente dell'Unione
europea assegnano priorità alla riduzione integrata
dell'inquinamento quale elemento importante della tendenza verso un
equilibrio più sostenibile tra attività umane e sviluppo
socioeconomico, da un lato, e risorse e capacità rigenerativa della
natura dall'altro.
L'Unione europea ha ritenuto che l'attuazione di un approccio
integrato per ridurre l'inquinamento richiede un'azione a livello
comunitario per modificare e completare l'attuale normativa
comunitaria in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento
dovuto a impianti industriali.
La normativa comunitaria in materia ambientale aveva introdotto
discipline distinte per alcuni grandi fattori ed in particolare: la
Direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente la lotta contro
l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, ha
introdotto una disciplina generale che impone un'autorizzazione
prima dell'entrata in funzione o di modifiche sostanziali di un
impianto industriale che possano provocare l'inquinamento dell'aria;
la Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, e
successive modifiche ed integrazioni, concernente l'inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente
idrico della Comunità, ha introdotto un obbligo di autorizzazione
per lo scarico di dette sostanze. Mentre non esiste finora
un'analoga normativa comunitaria per prevenire o ridurre al minimo
le emissioni nel terreno.
La priorità assegnata nel quinto e nel sesto programma d'azione per
l'ambiente dell'Unione europea alla riduzione integrata
dell'inquinamento trova fondamento nella considerazione che approcci
distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel
terreno possono incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento tra
i vari settori ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo
complesso.
La finalità di attuare un approccio integrato per ridurre
l'inquinamento ha condotto l'Unione Europea a modificare e
completare l'attuale normativa comunitaria in materia di prevenzione
e riduzione dell'inquinamento dovuto a impianti industriali, con
l'emanazione della Direttiva del 24 settembre 1996, n. 96/61/CE del
Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento.
La finalità prioritaria di un approccio integrato della riduzione
dell'inquinamento è la prevenzione delle emissioni nell'aria,
nell'acqua e nel terreno, tenendo conto della gestione dei rifiuti
ogniqualvolta possibile e, altrimenti, la loro riduzione al minimo
per raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel
suo complesso.
La Direttiva 96/61/CE stabilisce un quadro generale per la
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Essa prevede
le misure necessarie per assicurare l'attuazione della prevenzione e
della riduzione integrate dell'inquinamento al fine di raggiungere
un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
L'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile è rafforzato
da un approccio integrato della riduzione dell'inquinamento.
Le disposizioni della Direttiva 96/61/CE si applicano, fatte salve
le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27
giugno 1985, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e privati.
Ai sensi della Direttiva 96/61/CE gli Stati membri devono prendere
le disposizioni necessarie per garantire che l'esercente di un
impianto industriale appartenente alle categorie elencate
nell'Allegato 1 osservi i principi generali di alcuni obblighi
fondamentali. A tal fine è sufficiente che le autorità competenti
tengano conto di tali principi generali quando definiscono le
condizioni di autorizzazione.
Le disposizioni adottate dai singoli Stati membri a norma della
Direttiva 96/61/CE devono essere applicate agli impianti esistenti
entro il 31 ottobre 2007 ovvero, per gli impianti nuovi, a decorrere
dalla data (10 ottobre 1999) di applicazione della Direttiva.
Ai sensi della Direttiva 96/61/CE:
a)
per affrontare i problemi dell'inquinamento nel modo più diretto ed
efficace l'esercente dovrebbe tener conto della dimensione
ambientale in cui l'impianto industriale è inserito;
b)
ciò deve essere comunicato all'autorità competente affinché possa
verificare, prima del rilascio di un'autorizzazione, che si sono
previste tutte le misure appropriate di prevenzione o di riduzione
dell'inquinamento;
c)
procedure di applicazione diverse hanno dato origine a livelli
diversi di protezione ambientale e di consapevolezza da parte del
pubblico;
d)
le domande di autorizzazione in base alla direttiva dovrebbero,
pertanto, contenere un minimo di dati;
e)
un efficace coordinamento della procedura e delle condizioni di
autorizzazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri
consentirà di raggiungere il massimo livello possibile di protezione
dell'ambiente nel suo complesso;
f)
la o le autorità competenti devono rilasciare o modificare
un'autorizzazione soltanto se sono state previste misure globali di
protezione ambientale relative all'aria, all'acqua ed al terreno;
g)
l'autorizzazione comprende tutte le misure necessarie per soddisfare
le condizioni di autorizzazione al fine di raggiungere in tal modo
un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso e
che, salva la procedura di autorizzazione, tali misure possono anche
essere oggetto di prescrizioni vincolanti generali.
L'aspetto più rilevante ed innovativo introdotto dalla Direttiva
96/61/CE è rappresentato dalla previsione che valori limite di
emissione, parametri o misure tecniche equivalenti, definite dalle
autorità competenti nelle singole autorizzazioni devono basarsi
sulle BAT (Best Available Techniques), cioè sulle migliori tecniche
disponibili , senza imporre l'uso di una tecnica o di una tecnologia
specifica, tenendo presente le caratteristiche tecniche
dell'impianto in questione, la sua posizione geografica e le
condizioni ambientali locali.
La stessa Direttiva 96/61/CE prevede che, comunque, le condizioni di
autorizzazione prevedono disposizioni volte a ridurre al minimo
l'inquinamento ad ampio raggio o transfrontaliero e garantiscono un
elevato livello di tutela dell'ambiente nel suo complesso.
A tal fine, in particolare, la Direttiva prevede che qualora una
norma di qualità ambientale richieda requisiti più severi di quelli
che si possono soddisfare grazie alle migliori tecniche
disponibili , nell'autorizzazione sono previste condizioni
supplementari senza pregiudicare altre eventuali disposizioni prese
in osservanza delle norme di qualità ambientale.
La Direttiva, inoltre, in considerazione del fatto che le migliori
tecniche disponibili evolvono col tempo, soprattutto in funzione del
progresso tecnico, individua la necessità che le autorità competenti
devono seguire od essere aggiornate su tali progressi ed individua
strumenti per favorire lo scambio di esperienze tra gli Stati
membri.
Lo sviluppo e lo scambio di informazioni a livello comunitario sulle
migliori tecniche disponibili vengono, infatti, considerati quali
elementi indispensabili che contribuiranno a correggere il diverso
grado di consapevolezza tecnologica esistente nella Comunità nonché
a diffondere in tutto il mondo i valori limite stabiliti e le
tecniche applicate nella Comunità ed aiuteranno infine gli Stati
membri ad attuare in modo efficiente la presente direttiva.
La Direttiva 96/61/CE, sulla base della considerazione che una
modifica apportata ad un impianto industriale può essere fonte di
inquinamento, prevede che i gestori degli impianti notifichino
all'autorità competente tutte le modifiche che potrebbero avere
ripercussioni sull'ambiente e prescrive che le modifiche sostanziali
dell'impianto devono essere assoggettate ad una procedura di
autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente.
La Direttiva prevede che le condizioni dell'autorizzazione devono
essere periodicamente riesaminate e, se necessario, aggiornate.
La Direttiva 96/61/CE prescrive, inoltre, che, per informare il
pubblico sul funzionamento degli impianti e sui possibili effetti
per l'ambiente, e garantire la trasparenza delle procedure di
autorizzazione in tutta la Comunità, il pubblico deve avere
liberamente accesso, prima di qualsiasi decisione, alle informazioni
relative alle domande di autorizzazione di nuovi impianti o di
modifiche sostanziali alle autorizzazioni stesse ed ai relativi
aggiornamenti e dati di controllo.
Inoltre, in considerazione del fatto che essa riguarda gli impianti
aventi un grande potenziale di inquinamento a livello locale e di
conseguenza a livello transfrontaliero, la Direttiva 96/61/CE
prevede che si proceda a consultazioni transfrontaliere quando le
domande di autorizzazione riguardano nuovi impianti o modifiche
sostanziali agli impianti che possono avere un impatto ambientale
negativo e rilevante; che le domande relative a tali proposte o
modifiche sostanziali saranno accessibili al pubblico dello Stato
membro che può essere coinvolto.
La Direttiva 96/61/CE prevede la formazione, su base europea, di un
inventario delle principali emissioni e delle relative fonti in
quanto consente un raffronto delle attività inquinanti nella
Comunità. Tale inventario sarà compilato dalla Commissione assistita
da un comitato di regolamentazione.
La Direttiva 96/61/CE prevede che si dovranno redigere, a scadenze
regolari, relazioni sull'attuazione e l'efficacia della Direttiva
stessa.
La Direttiva 96/61/CE prevede inoltre che, qualora a livello
comunitario possa manifestarsi l'esigenza di intervenire per fissare
valori limite di emissione per talune categorie di impianti e di
sostanze inquinanti considerate nella Direttiva stessa, il Consiglio
definirà tali valori limite di emissione secondo le disposizioni del
Trattato.
Inoltre, occorre segnalare che le disposizioni della Direttiva
96/61/CE lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie in
materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro.
Sul processo di individuazione delle BAT (Best Available
Techniques), cioè delle migliori tecniche disponibili , che
assumono un ruolo decisivo per una adeguata e sostenibile
applicazione della procedura IPPC è utile sottolineare come:
a)
in ogni caso sia necessario che la definizione delle BAT avvenga
almeno a scala europea, pena la sua inutilità pratica nell'era della
globalizzazione;
b)
in ogni caso sia indispensabile una forte presenza italiana,
supportata da una rete di dibattito riflessione e proposta diffusa
che veda coinvolti tutti i soggetti pubblici e privati, nel processo
che la Unione europea, seppure con ritardi, sta conducendo e sia
necessario, in questo processo, un forte coinvolgimento delle
Regioni e delle autorità competenti (tutte cose di cui si deve
lamentare, purtroppo la quasi assenza).
2. La nuova autorizzazione IPPC
La nuova autorizzazione IPPC, introdotta dalla Direttiva 96/61/CE, è
quindi configurata come una autorizzazione a determinate attività
produttive che si caratterizza per:
a)
approccio integrato, cioè considerare contemporaneamente, in modo
contestuale e ponderato, gli effetti dell'inquinamento nei diversi
aspetti ambientali (finora considerati separatamente), al fine di
conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente;
b)
valutazione comparata e ponderata dei diversi fattori ambientali e
dei diversi interessi pubblici coinvolti, attraverso il
coordinamento e l'integrazione delle procedure di autorizzazione;
c)
l'obbligo di adottare tutte le misure preventive per assicurare un
elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso (ivi
incluse le misure di trattamento dei rifiuti, l'uso efficiente
dell'energia, la prevenzione degli incidenti rilevanti, le misure
per evitare rischi di inquinamento alla cessazione delle attività e
per il ripristino del sito);
d)
l'obbligo di adottare tali misure preventive implica l'uso delle BAT
(Best Available Techniques), cioè delle migliori tecniche
disponibili (non solo tecnologie);
e)
l'accesso alle informazioni e la partecipazione dei cittadini e dei
soggetti interessati alla procedura di autorizzazione.
La procedura di IPPC presenta, dunque, rilevanti novità.
L'autorità competente dovrà decidere, in modo integrato e ponderato,
come garantire la protezione ambientale, caso per caso, individuando
(in un rapporto collaborativo con il gestore dell'impianto) le
migliori tecniche disponibili da utilizzare. La valutazione è
quindi sul singolo impianto (ed include anche una considerazione del
contesto ambientale in cui esso si inserisce) e può differire
nell'ambito della stessa tipologia di impianto. Da questo punto di
vista introduce da una parte elementi di maggiore flessibilità e
dall'altra una maggiore considerazione dell'ambiente specifico.
Solo una sottolineatura. E' facile rilevare come i punti principali
della procedura IPPC presentano la stessa impostazione di:
a)
Procedura di VIA, prevista dalle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE ;
b)
Sistema di gestione EMAS, previsto dal Regolamento 761/2001/CE (che
ha sostituito il Regolamento 93/1836/CEE), per quanto esso sia ad
adesione volontaria.
Va, comunque, rilevato come vi siano anche elementi di difformità:
in primo luogo gli ambiti di applicazione e le diverse autorità
competenti coinvolte nonché i differenti regimi giuridici
(obbligatorietà e volontarietà).
Basti qui, peraltro, ricordare come la Direttiva 97/11/CE, che ha
modificato ed integrato la Direttiva 85/337/CEE sulla VIA, preveda
espressamente che la procedura di IPPC possa, per i nuovi impianti e
per le modifiche sostanziali degli impianti esistenti, essere
espletata nell'ambito della procedura di VIA.
É questa, d'altra parte, la scelta compiuta dal Parlamento che
nell'art. 21 della Legge 24 aprile 1998 n. 128 (Legge comunitaria
1998), con cui affidava al governo il compito di recepire con un
decreto legislativo la Direttiva 96/61/CE, ha limitato tale compito
agli impianti esistenti. Mentre, per i progetti di nuovi impianti,
ha riservato all'iniziativa parlamentare la definizione della
procedura di VIA contenente il recepimento congiunto della procedura
IPPC.
Questa scelta dà conto inoltre della incompiutezza del DLgs 372/99
che limita necessariamente il suo campo di applicazione agli
impianti esistenti elencati nelle apposite liste riprese dalla
Direttiva 96/61, lasciando a successivi testi normativi il compito
di completare il recepimento con la previsione della procedura IPPC
anche ai nuovi impianti.
Tale scelta è stata recentemente modificata dalla Legge 31 ottobre
2003 (Legge comunitaria 2003) che all'art. 22, affida al Governo il
compito di completare il recepimento con un decreto legislativo
della Direttiva 96/61/CE estendendo le previsioni del DLgs 372/99
anche ai nuovi impianti.
Sono sufficienti questi rapidi accenni a delineare il gravoso
compito che attende il comparto delle attività industriali e la
pubblica amministrazione nei prossimi mesi ed anni.
Il recepimento della Direttiva IPPC coinvolge necessariamente le
responsabilità e le competenze regionali.
Lo stesso DLgs 372/99 è esplicito al riguardo. Né d'altra parte
potrebbe essere altrimenti: le materie ambientali delineano di
fatto, nella effettualizzazione delle prassi amministrative,
competenze concorrenti tra Stato, Regioni e Enti locali.
3. Il Decreto Legislativo 372/99
Il DLgs 372/99 di recepimento della Direttiva 96/61/CE ha trasposto
nel sistema giuridico italiano i principi e le scelte della
Direttiva con alcune specificazioni e peculiarità. Di seguito si
tenta di delinearne i principali elementi.
La prima specificità riguarda il fatto che il DLgs 372/99, come già
accennato, limita la propria efficacia ed il proprio campo di
applicazione agli impianti esistenti elencati nelle apposite liste
riprese dalla Direttiva 96/61, lasciando a successivi testi
normativi il compito di completare il recepimento con la previsione
della procedura IPPC anche ai nuovi impianti. Tale scelta era
imposta dai limiti della delega al Governo per il recepimento della
Direttiva 96/61/CE contenuta nell'art. 21 della Legge 24 aprile
1998, n. 128 (Legge comunitaria 1998).
Tale scelta è stata recentemente modificata dalla Legge 31 ottobre
2003 (Legge comunitaria 2003) che all'art. 22, affida al Governo il
compito di completare il recepimento con un decreto legislativo
della Direttiva 96/61/CE estendendo le previsioni del DLgs 372/99
anche ai nuovi impianti.
Questo limite nel recepimento della Direttiva 96/61/CE relativamente
ai nuovi impianti elencati nell'Allegato 1 della Direttiva stessa,
rispetto ai quali la Direttiva dispone che i singoli Stati membri
dettino le disposizioni per disciplinare la autorizzazione IPPC a
decorrere dalla data (10 ottobre 1999) di applicazione della
Direttiva, potrebbe comportare che la Commissione europea avvierà
una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano e
potrebbe avere anche ripercussioni anche in relazione alla
autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti rientranti tra quelli
elencati nell'Allegato 1.
La seconda specificità sta nel fatto che il DLgs 372/99 ha
denominato Autorizzazione integrata ambientale l'autorizzazione
prevista dalla Direttiva 96/61/CE.
Il terzo elemento specifico riguarda la individuazione delle
Autorità competenti che sono indicate all'art. 2, comma 1, numero
8), (in verità una collocazione non perfettamente idonea poiché
l'art. 2 riguarda le Definizioni ) come segue:
«8) autorità competente , la medesima autorità statale competente
al rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale
ai sensi della vigente normativa o l'autorità individuata dalla
regione, tenuto conto dell'esigenza di definire un unico
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale.».
Successivamente questa non precipua individuazione delle autorità
competenti è stata modificata dalle disposizioni della Legge 27
dicembre 2002 , n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003) che,
all'art. 77, comma 3, dispone quanto segue:
«3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale
tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione,
relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I
della Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.».
La nuova definizione delle competenze statali contenuta in tale art.
77 della Legge 289/02 chiarisce inequivocabilmente che per gli
impianti assoggettati alle procedure di VIA di competenza statale la
nuova autorizzazione integrata ambientale, prevista dal DLgs 372/99,
sia nel caso di impianti nuovi, sia nel caso di impianti esistenti,
è attribuita alla competenza statale.
Il quarto elemento di novità introdotto dal DLgs 372/99, all'art. 4,
comma 3, riguarda l'obbligo per le Autorità competenti per la nuova
Autorizzazione integrata ambientale di fissare entro il 30 giugno
2002 il calendario delle scadenze per la presentazione della
domande.
Il quinto elemento di novità introdotto dal DLgs 372/99, all'art. 3,
comma 2, è rappresentato dalla previsione che il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del
commercio e dell'artigianato e della sanità, possa emanare, con il
supporto di una apposita commissione di esperti appositamente
istituita, linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili.
Il sesto elemento di novità introdotto dal DLgs 372/99, è
rappresentato dalla definizione dei meccanismi di vigilanza e
controllo (art. 9) e correlativamente delle sanzioni (art. 13).
4. I modelli procedimentali adombrati nel DLgs 372/99
Nel DLgs 372/99 sono delineati, o meglio abbozzati tre modelli
procedimentali.
Il primo (adombrato nell'art. 2, comma 1, punto 8), del DLgs 372/99)
è identificabile nell'individuazione dell'Autorità competente per la
procedura IPPC nella medesima Autorità competente per la procedura
di VIA. In verità questa identificazione nel DLgs 372/99 è
esplicitata solo per la competenza statale. Mentre le Regioni sono
lasciate libere di individuare l'autorità competente, con
l'indicazione, però, di definire un unico procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione integrata (si intende, con ogni
probabilità, un unico procedimento con la procedura di VIA). Ma
appare ovvio che si tratta di un modello indicato anche alle
Regioni.
In questo caso vi è, almeno per quanto riguarda le funzioni statali,
l'individuazione di un'unica autorità competente, sia per la
procedura IPPC sia per la procedura di VIA, che provvede a
rilasciare per i progetti di nuovi impianti contestualmente la VIA e
l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e poi provvede a
rilasciare per gli impianti esistenti tutte le periodiche
autorizzazioni IPPC.
Qui vengono in evidenza alcune difficoltà ed in primo luogo la non
perfetta coincidenza degli ambiti di applicazione di VIA e IPPC, per
cui si potrebbe giungere ad incertezze dell'attribuzione di
competenze, o, peggio, ad attribuzioni di competenze in modo
surrettizio e quindi foriero di confusione e conflitti.
Il secondo modello (adombrato anch'esso nel DLgs 372/99, all'art. 4,
comma 8), è identificabile nell'individuazione dell'Autorità
competente per l'IPPC come autorità che, per rilasciare
l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), coordina, tramite una
Conferenza di Servizi (ai sensi dell'art 14 della legge 241/90 e
successive modifiche ed integrazioni), tutte le amministrazioni
competenti in materia di autorizzazioni ambientali per l'esercizio
degli impianti.
In questo caso l'individuazione dell'Autorità competente per l'IPPC
è meno determinante, in quanto la definizione dell'autorizzazione
IPPC è sempre il frutto del concorso di più autorità.
Lo svantaggio di questa impostazione risiede nel mantenere intatte
tutte le competenze ambientali in capo a diversi soggetti
istituzionali e quindi nel rendere meno pregnante l'approccio
integrato per le autorizzazioni ambientali.
Ulteriori elementi di difficoltà sono rappresentati anche in questo
caso dalla non perfetta coincidenza degli ambiti di applicazione di
VIA e IPPC e, relativamente all'ambito di applicazione statale,
dalla individuazione delle modalità di svolgimento della procedura
integrata per gli impianti esistenti per cui, si ricorda l'autorità
è la medesima della VIA.
Il terzo modello (adombrato anch'esso nel DLgs 372/99, all'art. 4,
comma 10, e che sottostà all'impostazione della Direttiva IPPC ed
anche del DLgs 372/99) è identificabile nell'individuazione di
un'unica autorizzazione ambientale integrata (IPPC), cui corrisponde
un'unica Autorità competente che sostituisce le autorizzazioni
ambientali preesistenti.
In questo caso la non perfetta coincidenza degli ambiti di
applicazione di VIA e IPPC non sembra porre livelli di difficoltà:
infatti ci saranno tipologie di impianti che devono seguire le due
procedure e tipologie di impianti che devono seguirne solo una.
In questa impostazione il livello problematico è rappresentato dalle
modalità di raccordo ed integrazione con le procedure di VIA che
rappresenta in ogni caso una semplificazione procedurale da
perseguire.
Nella nostra Regione queste difficoltà sembrano molto ridotte poiché
la legge regionale 9/99 disciplina già la procedura di VIA in modo
tale che la valutazione di impatto ambientale positiva comprende e
sostituisce, tramite l'effettuazione di una Conferenza di servizi,
tutte le autorizzazioni ambientali e paesaggistico territoriali, e,
nel caso delle opere pubbliche, tutte le autorizzazioni necessarie
per la realizzazione del progetto. Quindi già oggi, nell'ambito di
applicazione delle procedure di VIA, per i progetti di nuovi
interventi, nella nostra regione si realizza una integrazione delle
autorizzazioni, in primo luogo ambientali.
L'ultimo modello sembra possedere il maggior numero di vantaggi,
poiché una integrazione forte rappresenta il valore aggiunto per
l'ambiente ed anche per lo sviluppo economico e della società.
La sfida dello sviluppo sostenibile , che da tempo la nostra
Regione persegue (infatti nelle iniziative assunte negli ultimi anni
e nelle scelte compiute negli strumenti di programmazione sono già
presenti gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile della nostra
regione), comporta, tra l'altro, la realizzazione di iniziative con
un approccio integrato tra le politiche ambientali e le altre
politiche di settore, rivolte alle forze produttive, ai cittadini,
alla pubblica amministrazione.
5. Gli orientamenti e le scelte del progetto di legge
La necessità di provvedere alla redazione di questo progetto di
legge regionale trova fondamento essenzialmente nella necessità di
identificare le autorità competenti e di strutturare in modo
efficace modalità e termini procedurali.
Nella nostra regione le autorità competenti per la procedura di IPCC
non possono essere che le Province in quanto ad esse è già conferita
la stragrande maggioranza delle competenze in campo ambientale. La
Provincia, infatti già da anni, se non decenni, è nella nostra
regione individuata come l'ambito adeguato ad affrontare le
problematiche ambientali (che, come noto, non conoscono confini
amministrativi).
In particolare alla Provincia sono conferite le funzioni
amministrative relative alle principali autorizzazioni che vengono
integrate e sostituite dalla nuova Autorizzazione integrata
ambientale istituita in attuazione della Direttiva 96/61/CE sulla
IPPC.
Il conferimento alla provincia territorialmente competente delle
funzioni amministrative relative alla nuova Autorizzazione integrata
ambientale e quindi l'individuazione della Provincia quale autorità
competente per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)
rappresenta la prima scelta qualificante del presente progetto di
legge.
La seconda scelta di grande rilievo contenuta nel testo di questo
progetto di legge è rappresentata dalla individuazione di un unico
procedimento integrato, che sostituisce integralmente le attualmente
vigenti autorizzazioni ambientali individuate nel nuovo testo
normativo, svolto unitariamente dalla Provincia.
Infatti se la procedura IPPC non sostituirà l'attuale sistema
settoriale (e spesso incomunicante e foriero di contraddizioni e
conflitti) di autorizzazioni ambientali, perseguendo
contemporaneamente significativi livelli di semplificazione
procedurale e significativi livelli di qualificazione delle
performances ambientali, avremo costruito semplicemente una nuova,
aggiuntiva, autorizzazione ambientale e avremo fallito l'obiettivo
di una valutazione integrata e ponderata, e quindi avremo perso di
vista l'obiettivo dello sviluppo sostenibile.
La sfida dello sviluppo sostenibile che da tempo la nostra Regione
persegue (infatti nelle iniziative assunte negli ultimi anni e nelle
scelte compiute negli strumenti di programmazione sono già presenti
gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile della nostra regione)
comporta, tra l'altro, la realizzazione di iniziative con un
approccio integrato tra le politiche ambientali e le altre politiche
di settore, rivolte alle forze produttive, ai cittadini, alla
pubblica amministrazione.
La terza scelta contenuta nel presente progetto di legge è
rappresentata dalla scelta di adeguare compiutamente il sistema
normativo della Regione Emilia-Romagna ai contenuti ed alle
previsioni della Direttiva 96/61/CE prevedendo, in anticipazione al
ritardato recepimento da parte dello Stato italiano, un ambito di
applicazione esteso oltre che agli impianti esistenti anche ai nuovi
impianti.
Infatti dall'ottobre 1999 la autorizzazione integrata IPPC è, per i
nuovi impianti, pienamente vigente in tutta Europa, ai sensi della
Direttiva 96/61/CE, che ha dato una scadenza, ottobre 2007, solo per
l'emanazione delle nuove autorizzazioni IPPC per gli impianti
esistenti; poiché si tratta di autorizzazione all'esercizio non
possiamo assumerci la responsabilità del mancato esercizio.
La quarta scelta qualificante previsione di espliciti meccanismi
procedurali che consentano di ricondurre, per i progetti di nuovi
impianti, ad un unico iter procedurale sia la procedura di VIA sia
la procedura IPPC.
Nel testo di questo progetto di legge è, infatti, data piena
attuazione alla previsione introdotta dall'art. 2 bis della
direttiva 97/11/CE.
Infatti è previsto che, nel caso in cui il progetto di nuovo
impianto relativo ad attività elencate nell'Allegato 1 della
Direttiva 96/61/CE e del DLgs 4 agosto 1999, n. 372 sia assoggettato
alla procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 18 maggio
1999, n. 9, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 bis della
direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE, la
procedura di VIA ricomprende e sostituisce l'autorizzazione
integrata ambientale ai sensi dell'art. 18 della predetta L.R. 9/99.
In tal caso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 6,
della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, le procedure di deposito,
pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli artt. 14 e 15
della predetta L.R. 9/99 sostituiscono ad ogni effetto le procedure
di pubblicità e partecipazione previste per la procedura relativa
alla nuova Autorizzazione integrata ambientale.
Una quinta scelta merita di essere sottolineata, in quanto innova
rispetto a quanto previsto dal DLgs 372/99. Si tratta della scelta
di prevedere espliciti meccanismi di raccordo procedimentale con gli
Sportelli Unici per le attività produttive.
D'altra parte tale scelta è ineludibile ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di Sportelli unici per le attività
produttive.
La sesta ed ultima scelta contenuta nel presente progetto di legge è
rappresentata dalla previsione del ruolo di ARPA innanzitutto quale
soggetto cui sono affidati i controlli (sulla base della
programmazione della Provincia) ed al sistema informativo, nonché di
supporto alla Provincia che potrà avvalersi, tramite convenzione
onerosa, di ARPA per l'effettuazione dell'istruttoria.
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la necessità di
strutturare rapporti espliciti con il Sistema di gestione EMAS,
previsto dal Regolamento 2001/761/CEE (che ha sostituito il
regolamento 93/1836/CEE).
Il sistema di gestione EMAS è uno strumento adeguato per affermare
trasparenza e corresponsabilità condivisa tra impresa, pubblica
amministrazione e cittadini.
Esso, infatti, si basa sulla volontarietà degli operatori economici
che introducono nella gestione delle imprese, all'interno dello
stesso obiettivo primario della realizzazione del profitto, la
difesa dell'ambiente, migliorando le proprie performances ambientali
oltre i limiti imposti dalle leggi, il cui rispetto resta comunque
un obbligo. L'impresa offre trasparenza nella rispondenza agli
standard ambientali e garanzia di miglioramento continuo della
propria efficienza ambientale e consegue migliore posizione
competitiva sul mercato, migliori relazioni con azionisti,
istituzioni e collettività in genere.
A tal fine questo progetto di legge recepisce gli elementi di
semplificazione contenuti nel DLgs 372/99:
a)
l'utilizzo delle documentazioni EMAS ed ISO 14001 per ottenere la
autorizzazione IPPC (art. 4, comma 4 del DLgs 372/99);
b)
il rinnovo della autorizzazione IPPC ogni 8 anni (invece di 5 anni)
per gli impianti registrati EMAS (art. 7, comma 1 bis del DLgs
372/99).
6. Il progetto di legge
Passando ad un esame più ravvicinato del testo del progetto di legge
va evidenziato, innanzitutto, come è stata compiuta la scelta di
definire le disposizioni legislative con espressi rinvii alle norme
contenute nel DLgs 372/99 e, quando vi era non perfetta coincidenza
con il testo della Direttiva (come ad esempio relativamente
all'ambito di applicazione, in quanto lo Stato italiano non ha
ancora provveduto a recepire alcune modifiche all'Allegato 1 della
Direttiva, recentemente emanate dall'Unione Europea), anche alla
Direttiva 96/61/CE.
Si è così riservata la potestà normativa regionale alla definizione
degli elementi di maggior dettaglio non rinvenibili né nel testo del
DLgs 372/99 né nel testo della Direttiva 96/61/CE, quali:
la individuazione della Autorità competente nella Provincia;
la individuazione del ruolo di ARPA quale soggetto cui sono affidati
i controlli;
la strutturazione di un unico procedimento integrato che sostituisce
integralmente le vigenti autorizzazioni ambientali individuate nel
nuovo testo normativo, svolto unitariamente dalla Provincia;
la definizione di alcune norme strumentali e di sostegno per il
nuovo complesso procedimento relativo all'Autorizzazione integrata
ambientale.
L'art. 1 definisce le finalità del progetto di legge, in attuazione
della Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 (sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento) e del DLgs 4
agosto 1999, n. 372 (Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento), e cioè
le disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento, con lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia
possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel
suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse al fine di conseguire
un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente
nel suo complesso.
Lo stesso art. 1 inoltre definisce l'oggetto del progetto di legge e
cioè il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione
integrata ambientale dei nuovi impianti e degli impianti esistenti,
nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.
L'art. 2 definisce l'ambito di applicazione che è individuato in:
impianti nuovi ed esistenti, elencati nell'Allegato I della
Direttiva 96/61/CE e nell'Allegato I del DLgs 4 agosto 1999, n. 372,
ad esclusione di quelli assoggettati a valutazione di impatto
ambientale di competenza statale ai sensi dell'art. 77 della Legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), nonché modifiche
sostanziali a tali impianti. Tutti questi impianti ed interventi
sono assoggettati alle procedure ed alle misure previste per la
Autorizzazione integrata ambientale.
Inoltre l'art. 2 stabilisce che, su base volontaria, a richiesta del
gestore anche gli impianti non compresi nell'Allegato I della
Direttiva 96/61/CE e nell'Allegato I del DLgs 372/99 sono sottoposti
alle procedure relative alla Autorizzazione integrata ambientale.
Infine l'art 2 stabilisce che si applicano le definizioni di cui
all'art. 2 del DLgs 372/99.
L'art. 3 individua nella Provincia l'autorità competente per
l'esercizio delle funzioni amministrative relative
all'Autorizzazione integrata ambientale, e indica la necessità che
la Provincia istituisca o individui una struttura organizzativa
preposta alle attività relative all'Autorizzazione integrata
ambientale.
Lo stesso art. 3 stabilisce che la Provincia per l'esame e
l'istruttoria tecnica relative all'Autorizzazione integrata
ambientale può avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle
strutture di ARPA.
L'art. 4 stabilisce che la Regione, sentita la competente
Commissione consiliare, emana direttive per l'esercizio coordinato
delle funzioni conferite con la presente legge nonché per la
definizione delle spese istruttorie.
L'art. 5 stabilisce che l'autorità competente nel rilasciare
l'Autorizzazione integrata ambientale tiene conto dei principi
generali definiti dall'art. 3, comma 1, del DLgs 372/99.
Lo stesso art. 5 stabilisce che l'Autorizzazione integrata
ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta,
parere o autorizzazione in materia di emmissioni nell'aria,
nell'acqua e nel suolo e di rifiuti previsti dalle vigenti
disposizioni di legge ed in particolare le seguenti autorizzazioni:
a)
Autorizzazione all'emissione in atmosfera;
b)
Autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e
nel sottosuolo;
c)
Autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria;
d)
Concessione di derivazione di grande e piccola derivazione da acque
superficiali e sotterranee ad uso industriale;
e)
Autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di
smaltimento o recupero dei rifiuti;
f)
Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o
recupero di rifiuti;
g)
Autorizzazione all'esercizio alle lavorazioni insalubri;
h)
Autorizzazione allo spandimento sul suolo di liquami provenienti da
insediamenti zootecnici.
L'art. 6 stabilisce che la Provincia rilascia l'Autorizzazione
integrata ambientale nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 5
e 6 del DLgs 372/99, delle linee guida e dell'atto di indirizzo e
coordinamento previsti dall'art. 3 del medesimo DLgs 372/99, nonché
delle direttive regionali.
Lo stesso Art. 6 prevede un unico iter procedurale sia per la
procedura di VIA sia per la procedura IPPC, dando piena attuazione
alla previsione introdotta dall'art. 2 bis della direttiva 97/11/CE.
Infatti è previsto che, nel caso in cui il progetto di nuovo
impianto relativo ad attività elencate nell'Allegato 1 della
Direttiva 96/61/CE e del DLgs 4 agosto 1999, n. 372 sia assoggettato
alla procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 18 maggio
1999, n. 9, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 bis della
direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE, la
procedura di VIA ricomprende e sostituisce l'autorizzazione
integrata ambientale ai sensi dell'art. 18 della predetta L.R. 9/99.
In tal caso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 6,
della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, le procedure di deposito,
pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli artt. 14 e 15
della predetta L.R. 9/99 sostituiscono ad ogni effetto le procedure
di pubblicità e partecipazione previste per la procedura relativa
alla nuova Autorizzazione integrata ambientale.
L'art. 7 prevede che la domanda di autorizzazione integrata
ambientale è predisposta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4
del DLgs 4 agosto 1999, n. 372, che essa deve descrivere le attività
di autocontrollo e di controllo programmato previste, e che essa è
presentata dal gestore dell'impianto allo sportello unico di cui
agli artt. 23 e seguenti del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 o alla
Provincia territorialmente competente.
Lo stesso art. 7 prevede che, ai sensi della normativa vigente in
materia di tutela del segreto industriale o commerciale, il gestore
può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la
descrizione dei processi produttivi. In tal caso, il gestore allega
una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in
merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali
sull'ambiente.
L'art. 8 dispone che la domanda di autorizzazione integrata
ambientale e la relativa documentazione è depositata presso la
Provincia ed i Comuni interessati per trenta giorni dallo sportello
unico, o, in sua assenza, dalla Provincia che provvede a far
pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione l'annuncio
dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il gestore,
l'impianto, la localizzazione ed una sommaria descrizione
dell'impianto, l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
Lo stesso art. 8 prevede che il gestore, entro la data di tale
pubblicazione, provvede a sua cura e spese alla pubblicazione su un
quotidiano, diffuso nel territorio interessato, del medesimo
annuncio dell'avvenuto deposito.
Lo stesso art. 8 dispone, inoltre, che l'autorità competente può
richiedere, per una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti
necessari, assegnando un termine per l'adempimento e che tale
richiesta sospende i termini del procedimento.
L'art. 9 stabilisce le norme di effettualizzazione della
informazione e partecipazione dei cittadini per dare attuazione alla
previsione dell'art. 15 della Direttiva 96/61/CE e dell'art. 4,
commi 6 e 7, del DLgs 372/99. A tal fine esso dispone che i
cittadini interessati possono prendere visione della domanda di
Autorizzazione integrata ambientale e presentare osservazioni alla
Provincia.
Lo stesso art. 9 stabilisce che la Provincia comunica le
osservazioni pervenute al gestore dell'impianto che ha facoltà di
presentare le proprie eventuali controdeduzioni.
L'art. 10 stabilisce che l'Autorizzazione integrata ambientale è
rilasciata entro 150 giorni dalla presentazione della domanda e che
a tal fine la Provincia la rilascia entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino
Ufficiale della Regione, esprimendosi sulle osservazioni e le
controdeduzioni.
L'art. 10 dispone inoltre che l'Autorizzazione integrata ambientale
contiene le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto
ai requisiti previsti nella presente legge, sulla base delle
disposizioni dell'art. 5 del DLgs 4 agosto 1999, n. 372.
Lo stesso art. 10 dispone che la Provincia, per rilasciare
l'Autorizzazione integrata ambientale, deve acquisire il parere del
Comune, dell'ARPA per quanto riguarda il monitoraggio, del Servizio
Tecnico di Bacino nel caso in cui l'autorizzazione integrata
ambientale sostituisca la concessione di derivazione di acque
superficiali o sotterranee. Nel caso in cui l'autorizzazione
integrata ambientale sostituisca la concessione di acque
superficiali o sotterranee di rilievo sovraprovinciale ovvero di
grande derivazione, la Provincia acquisisce il parere vincolante
della Regione.
L'art. 10, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, della
Direttiva 96/61/CE e dall'art. 4, comma 11, del DLgs 372/99,
stabilisce che le prescrizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale devono essere attuate entro la data del 30 ottobre 2007.
L'art. 10 inoltre dispone che il gestore deve attuare le eventuali
prescrizioni contenute nella autorizzazione integrata ambientale per
la realizzazione, la gestione e/o il monitoraggio nel tempo
dell'impianto e che le stesse prescrizioni sono vincolanti per le
amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni,
autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque
denominati necessari per la realizzazione e/o la gestione
dell'impianto. Così come stabilisce che il diniego
dell'autorizzazione integrata ambientale preclude la realizzazione
e/o l'esercizio dell'impianto.
L'art. 10 dispone, altresì, che, nel caso in cui l'autorizzazione
integrata ambientale costituisca autorizzazione alla realizzazione o
modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 27, comma 5, del DLgs 5
febbraio 1997, n. 22.
Infine l'art. 10 stabilisce che, nel caso di un impianto che,
all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale,
risulti registrato ai sensi del Regolamento 761/2001/CE
(sull'Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione ed audit (EMAS)), i termini di rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale sono ridotti di 30 giorni e
che quindi la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata
ambientale entro 90 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
L'art. 11 stabilisce che l'autorizzazione integrata ambientale è
rinnovata ogni 5 anni, con le modalità di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 7 del DLgs 4 agosto 1999, n. 372.
Lo stesso art. 11 stabilisce che, nel caso di un impianto che,
all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti registrato ai
sensi del Regolamento 761/2001/CE il rinnovo è effettuato ogni 8
anni.
Lo stesso art. 11 stabilisce che il riesame dell'autorizzazione
integrata ambientale è effettuato nei casi e con le modalità di cui
all'art 7, commi 2 e 3 del DLgs 4 agosto 1999, n. 372 e che in caso
di modifica degli impianti da parte dei gestori si applica quanto
previsto dall'art. 8 del DLgs 4 agosto 1999, n. 372.
L'art. 12 stabilisce che il monitoraggio ed il controllo sono
esercitati dalla Provincia con le modalità di cui all'art. 9 del
DLgs 4 agosto 1999, n. 372 e che, per l'esercizio di tali attività,
la Provincia si avvale delle strutture dell'ARPA, ai sensi dell'art.
3 della L.R. 44/95, sia per i controlli periodici programmati sia
per l'attività ispettiva di competenza, nonché per la gestione dei
dati e delle misure.
L'art. 13 individua i poteri sostitutivi da attivarsi nel caso in
cui la Provincia non abbia rilasciato l'autorizzazione integrata
ambientale entro il termine di 120 giorni, stabilendo che si
applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 30 della L.R. 24
marzo 2004, n. 6.
L'art. 14 stabilisce che per le violazioni alle disposizioni della
presente legge, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, comma
2, lett. c) e dall'art. 13 del DLgs 4 agosto 1999, n. 372.
L'art. 15 stabilisce che al fine della formazione dell'inventario
delle principali emissioni e loro fonti si applica quanto disposto
dall'art. 10 del DLgs 4 agosto 1999, n. 372.
L'art. 16 prevede che la Regione, le Province ed i Comuni sono
tenuti al reciproco scambio di informazioni ed ogni altro elemento
utile allo svolgimento delle procedure relative alla Autorizzazione
integrata ambientale e che la Provincia trasmette al Ministero
dell'Ambiente ed alla Regione Emilia-Romagna, le informazioni di cui
all'art. 11, comma 1 del DLgs 372/99.
L'art. 17 stabilisce che nel caso in cui il funzionamento di un
impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente
di un altro Stato dell'Unione europea, la Provincia informa il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per
l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 12 del DLgs 4 agosto
1999, n. 372.
L'art. 18 prevede che la Regione promuove ricerche e sperimentazioni
in materia di autorizzazione integrata ambientale e ne diffonde i
risultati e che a tal fine può avvalersi della collaborazione di
Università, enti ed istituti, italiani od esteri, stipulando
apposite convenzioni. Prevede inoltre che la Regione promuove
l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed
aggiornamento professionale in materia di autorizzazione integrata
ambientale.
L'art. 19 stabilisce che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del DLgs
372/99, le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie,
i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi
alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del
gestore.
Lo stesso art. 19 stabilisce, inoltre, che, in pendenza
dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 15, comma 3, del DLgs
372/99, la Regione provvede a emanare una specifica direttiva dove
sono definite le spese istruttorie e di controllo sulla base dei
seguenti principi e criteri:
a)
la tariffa sarà composta da:
a.1) una quota fissa per gli aspetti amministrativi;
a.2) da una quota variabile relazionata alla complessità
dell'istruttoria;
b)
i costi dei controlli, sono determinati in relazione alle diverse
tipologie, alla durata e alla frequenze delle ispezioni, dei
campionamenti e delle analisi previste dal piano di controllo.
Inoltre lo tesso art. 19 prevede che con la medesima direttiva sono
altresì definite le modalità di determinazione e di pagamento delle
spese istruttorie e di controllo nonché le opportune modalità di
riduzione nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai
sensi del Regolamento 761/2001/CE.
L'art. 20 prevede le necessarie norme di finanziamento delle
attività previste dal progetto di legge.
Infine nell'art. 21 sono contenute le norme transitorie e finali, ed
in particolare:
a)
le autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge trovano
applicazione secondo le modalità di cui all'art. 14 del DLgs 4
agosto 1999, n. 372: le disposizioni relative alle autorizzazioni
previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento
atmosferico, idrico, acustico e del suolo si applicano sino a quando
il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate
nell'Autorizzazione integrata ambientale;
b)
fino all'attivazione dello Sportello unico, le domande per la
autorizzazione integrata ambientale sono presentate dal gestore
direttamente alla Provincia;
c)
le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione degli avvisi
di deposito di cui all'art. 8, comma 2, nonché delle autorizzazioni
integrate ambientali per estratto di cui all'art. 10, comma 4, sono
gratuite.

Testo:

                              TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità ed oggetto
1. La Regione Emilia - Romagna, in attuazione della direttiva
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e del DLgs 4
agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento), con la
presente legge stabilisce le disposizioni in materia di prevenzione
e riduzione integrate dell'inquinamento.
2. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo
scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le
emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo
delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione
della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.
3. La presente legge disciplina il rilascio, il rinnovo ed il
riesame dell'autorizzazione integrata ambientale dei nuovi impianti
e degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli
impianti medesimi.
Art. 2
Ambito di applicazione e definizioni
1. Gli impianti nuovi ed esistenti, elencati nell'Allegato I della
direttiva 96/61/CE e nell'Allegato I del DLgs n. 372 del 1999, ad
esclusione di quelli assoggettati a valutazione di impatto
ambientale di competenza statale ai sensi dell'art. 77 della Legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2003), nonché le modifiche sostanziali a tali impianti sono
assoggettati alle procedure ed alle misure previste dal Titolo II
della presente legge.
2. A richiesta del gestore gli impianti nuovi ed esistenti non
compresi nel comma 1 sono assoggettati alle procedure ed alle misure
previste dal Titolo II della presente legge.
3. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui
all'art. 2 del DLgs n. 372 del 1999.
Art. 3
Autorità competente
1. La Provincia è l'autorità competente per l'esercizio delle
funzioni amministrative derivanti dalla presente legge.
2. Nell'espletamento dei compiti e delle procedure conferite la
Provincia istituisce od individua una struttura organizzativa
preposta all'espletamento delle attività relative all'effettuazione
dei compiti e delle procedure disciplinate dalla presente legge.
3. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei documenti e degli atti
inerenti le procedure relative alla autorizzazione integrata
ambientale, la Provincia può avvalersi, tramite convenzione onerosa,
delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e
l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di cui alla legge regionale 19
aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
(ARPA) dell'Emilia-Romagna). Il compenso dovuto all'ARPA non può
superare l'ammontare complessivo delle somme riscosse quali spese
istruttorie ed è definito dalla Giunta regionale in misura
forfetaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'art.
8 della L.R. n. 44 del 1995.
Art. 4
Funzioni della Regione
1. La Regione, sentita la competente Commissione consiliare, emana
direttive per l'esercizio coordinato delle funzioni conferite con la
presente legge nonché per la definizione delle spese istruttorie.
Art. 5
Principi generali dell'autorizzazione
integrata ambientale
1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per
l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto
delle norme di tutela della salute e di qualità ambientale, tiene
conto dei principi generali definiti dall'art. 3, comma 1, del DLgs
n. 372 del 1999.
2. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della
presente legge, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla
osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria,
nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti
disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione ed
elencati nell'Allegato II del DLgs n. 372 del 1999, fatta salva la
normativa di cui alla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9
dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ed al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose).
3. In particolare l'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata
ai sensi della presente legge, sostituisce ad ogni effetto le
seguenti autorizzazioni:
a)
autorizzazione all'emissione in atmosfera - decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle Direttive
CEE numeri 80/779, 82/894, 84/360 e 85/203 concernenti norme in
materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti
inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali,
ai sensi della Legge 15 luglio 1988, n. 271), artt. 6, 12, 15, e 17
e legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale), art. 122;
b)
autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e
nel sottosuolo - decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
(Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole), artt. 45 e 46 e L.R. n. 3 del 1999,
art. 111;
c)
autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria - DLgs n. 152
del 1999, artt. 45 e 46, e L.R. n. 3 del 1999, art. 111;
d)
concessione di grande e piccola derivazione da acque superficiali e
sotterranee ad uso industriale - testo unico emanato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici), Legge 4 gennaio 1994, n.
36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), art. 89,
DLgs n. 152 del 1999 e regolamento regionale 20 novembre 2001, n.41
(Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di
acqua pubblica);
e)
autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di
smaltimento o recupero dei rifiuti - decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 (Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio), artt. 27 e 29, e L.R. n. 3 del 1999, artt.
131 e 132;
f)
autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o
recupero di rifiuti - DLgs n. 22 del 1997, artt. 28 e 29, e L.R. n.
3 del 1999, artt 131 e 132;
g)
autorizzazione all'esercizio alle lavorazioni insalubri - testo
unico emanato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico
delle leggi sanitarie), artt. 216 e 217;
h)
autorizzazione allo spandimento sul suolo di liquami provenienti da
insediamenti zootecnici - legge regionale 24 aprile 1995, n 50
(Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da
insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di
allevamento), artt. 3, 4, 5, 5 bis, 6, 12, 13, 14 e 14 bis.
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Art. 6
Autorizzazione integrata ambientale
1. La Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale nel
rispetto di quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del DLgs n. 372 del
1999, delle linee guida e dell'atto di indirizzo e coordinamento
previsti dall'art 3 del medesimo DLgs n. 372 del 1999, nonché delle
direttive regionali di cui all'art. 5.
2. Nel caso in cui il progetto di nuovo impianto sia assoggettato
alla procedura di VIA di cui al Titolo III della legge regionale 18
maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale), la procedura di VIA ricomprende e
sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art.
18 della predetta L.R. n. 9 del 1999. In tal caso, le procedure di
deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli artt.
14 e 15 della predetta L.R. n. 9 del 1999 sostituiscono ad ogni
effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dagli
artt. 10 e 11.
Art. 7
Domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è predisposta
ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, commi 1, 2 e 4, del DLgs
n. 372 del 1999. Essa, inoltre, deve descrivere le attività di
autocontrollo nonchè di controllo programmato che richiede
l'intervento di ARPA. Per la predisposizione della domanda di
autorizzazione integrata ambientale, per le discariche di cui
all'Allegato I, punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, del DLgs n. 372 del 1999,
possono essere utilizzate le informazioni e le descrizioni fornite
ai sensi dell'art. 17, comma 3, del DLgs 13 gennaio 2003, n. 36
(Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti).
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è presentata
dal gestore allo Sportello unico di cui agli artt. 23, 24 e 25 del
DLgs n. 112 del 1998 o, in assenza di esso, alla Provincia
territorialmente competente.
3. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del segreto
industriale o commerciale, il gestore può richiedere che non sia
resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi
produttivi. In tal caso, il gestore allega una specifica
illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle
caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente.
Il personale della struttura organizzativa preposta ha accesso alle
informazioni relative agli impianti soggetti alla autorizzazione
integrata ambientale anche se sottoposte a segreto industriale o
commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che
tutelano la segretezza delle predette informazioni.
Art. 8
Deposito e pubblicizzazione della domanda
di autorizzazione integrata ambientale
1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale e la relativa
documentazione è depositata presso la Provincia ed i Comuni
interessati per trenta giorni.
2. Lo Sportello unico, o, in sua assenza, la Provincia, provvede a
far pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione l'annuncio
dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il gestore,
l'impianto, la localizzazione ed una sommaria descrizione
dell'impianto, l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
3. Lo Sportello unico o, in sua assenza, la Provincia, comunica al
gestore la data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
dell'annuncio di avvenuto deposito. Il gestore, entro la data di
tale pubblicazione, provvede, a sua cura e spese, alla pubblicazione
su un quotidiano, diffuso nel territorio interessato, del medesimo
annuncio dell'avvenuto deposito.
Art. 9
Partecipazione alla autorizzazione
integrata ambientale
1. I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, possono
prendere visione della domanda di autorizzazione integrata
ambientale e della relativa documentazione depositata e presentare,
in forma scritta, osservazioni alla Provincia.
2. La Provincia comunica le osservazioni al gestore, il quale ha
facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il trentesimo
giorno precedente al termine per la conclusione della procedura
relativa alla autorizzazione integrata ambientale.
3. Qualora il gestore intenda introdurre modifiche all'impianto in
conseguenza delle osservazioni o contributi espressi, ne dà
comunicazione alla Provincia. La comunicazione interrompe il
procedimento.
Art. 10
Rilascio della autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata dalla
Provincia entro centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda
presentata dal gestore. A tal fine la Provincia entro centoventi
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione,
rilascia l'autorizzazione integrata ambientale, esprimendosi sulle
osservazioni e sulle controdeduzioni. L'autorizzazione contiene le
condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti
previsti nella presente legge, sulla base delle disposizioni
dell'art. 5 del DLgs n. 372 del 1999.
2. La Provincia può richiedere, per una sola volta, le integrazioni
ed i chiarimenti necessari, assegnando un termine per l'adempimento.
La richiesta sospende i termini del procedimento.
3. La Provincia acquisisce il parere del Comune territorialmente
competente, che deve esprimersi entro sessanta giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Decorso tale
termine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale
anche in assenza del predetto parere. Tale parere, in particolare, è
reso in relazione agli effetti, positivi e negativi, diretti ed
indiretti, derivanti dall'impianto sul sistema insediativo
territoriale.
4. La Provincia acquisisce il parere di ARPA per quanto riguarda il
monitoraggio degli impianti nonché il parere del Servizio tecnico di
bacino territorialmente competente nel caso in cui l'autorizzazione
integrata ambientale sostituisca la concessione di derivazione di
acque superficiali o sotterranee. Nel caso in cui l'autorizzazione
integrata ambientale sostituisca la concessione di acque
superficiali o sotterranee di rilievo sovraprovinciale ovvero di
grande derivazione, la Provincia acquisisce il parere vincolante
della Regione.
5. Lo schema dell'autorizzazione integrata ambientale è trasmesso
dalla Provincia, entro il trentesimo giorno precedente al termine
per la conclusione della procedura, al gestore, il quale ha facoltà
di presentare le proprie osservazioni in merito entro il
quindicesimo giorno precedente al termine per la conclusione della
procedura. Decorso tale termine la Provincia rilascia
l'autorizzazione integrata ambientale anche in assenza delle
predette osservazioni.
6. Le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, per gli
impianti esistenti, devono essere attuate entro la data del 30
ottobre 2007.
7. Il gestore deve attuare le eventuali prescrizioni contenute nella
autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione, la
gestione o il monitoraggio nel tempo dell'impianto. Le stesse
prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al
rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri,
nulla osta, assensi comunque denominati necessari per la
realizzazione o la gestione dell'impianto.
8. Il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale preclude sia
la realizzazione sia l'esercizio dell'impianto.
9. La Provincia cura la comunicazione dell'autorizzazione integrata
ambientale al gestore, alle amministrazioni interessate ed all'ARPA
e la richiesta di pubblicazione per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Copia dell'autorizzazione integrata
ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento devono essere
messi a disposizione del pubblico presso la Provincia.
10. Nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale
costituisca autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti
di smaltimento o recupero dei rifiuti, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 27, comma 5, del DLgs n. 22 del 1997.
11. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai
sensi del regolamento (CE) n.761/2001 del 19 marzo 2001 relativo
all'Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), l'autorizzazione
integrata ambientale è rilasciata entro centoventi giorni dalla
ricezione della domanda presentata dal gestore. A tal fine la
Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale entro
novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Art. 11
Rinnovo e riesame della autorizzazione integrata
ambientale e modifica degli impianti
1. L'autorizzazione integrata ambientale è rinnovata ogni cinque
anni, con le modalità di cui all'art. 7, commi 2 e 3, del DLgs n.
372 del 1999. Nel caso di un impianto che all'atto del rilascio
dell'autorizzazione risulti registrato ai sensi del Reg. (CE)
761/2001 il rinnovo è effettuato ogni otto anni.
2. Il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato
nei casi e con le modalità di cui all'art. 7, commi 2 e 3, del DLgs
n. 372 del 1999.
3. In caso di modifica degli impianti da parte dei gestori si
applica quanto previsto dall'art. 8 del DLgs n. 372 del 1999.
TITOLO III
MONITORAGGIO E CONTROLLI
Art. 12
Rispetto delle condizioni della autorizzazione
integrata ambientale
1. Il monitoraggio ed il controllo sono esercitati dalla Provincia
con le modalità di cui all'art. 9 del DLgs n. 372 del 1999.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo la
Provincia si avvale delle strutture dell'ARPA, ai sensi dell'art. 3
della L.R. n. 44 del 1995, sia per i controlli periodici programmati
sia per l'attività ispettiva di competenza. Si avvale inoltre di
ARPA per la gestione dei dati e delle misure nell'ambito del sistema
informativo sull'ambiente ed il territorio di cui all'art. 5, comma
1, lettera e), della medesima L.R. n. 44 del 1995.
Art. 13
Poteri sostituivi
1. Qualora la Provincia non abbia rilasciato l'autorizzazione
integrata ambientale entro il termine di cui all'art. 10, si
applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 30 della legge
regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo
regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università).
Art. 14
Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, si
applicano le sanzioni previste dall'art. 9, comma 7, lettera c) e
dall'art. 13 del DLgs n. 372 del 1999.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 15
Inventario delle principali emissioni e loro fonti
1. Al fine della formazione dell'inventario delle principali
emissioni e loro fonti si applica quanto disposto dall'art. 10 del
DLgs n. 372 del 1999.
Art. 16
Scambio di informazioni e sistema informativo
1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco
scambio di informazioni ed ogni altro elemento utile allo
svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.
2. La Provincia trasmette al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione
Emilia-Romagna, le informazioni di cui all'art. 11, comma 1, del
DLgs n. 372 del 1999 con le modalità ivi previste.
Art. 17
Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere
effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato
dell'Unione europea, la Provincia informa il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio per l'adempimento degli obblighi
previsti dall'art. 12 del DLgs n. 372 del 1999.
Art. 18
Formazione culturale e aggiornamento professionale
1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di
autorizzazione integrata ambientale e ne diffonde i risultati. A tal
fine può avvalersi della collaborazione di Università, Enti ed
Istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.
2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi
di formazione ed aggiornamento professionale in materia di
autorizzazione integrata ambientale.
Art. 19
Spese istruttorie e di controllo
1. Le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i
rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi
alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del
gestore.
2. In pendenza dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 15,
comma 3, del DLgs n. 372 del 1999, la Regione provvede a emanare una
specifica direttiva dove sono definite le spese relative alle
attività di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e
criteri:
a)
la tariffa sarà composta da:
a.1) una quota fissa per gli aspetti amministrativi;
a.2) da una quota variabile relazionata alla complessità
dell'istruttoria;
b)
i costi dei controlli, sono determinati in relazione alle diverse
tipologie, alla durata e alla frequenze delle ispezioni, dei
campionamenti e delle analisi previste dal piano di controllo.
3. Con la medesima direttiva sono altresì definite le modalità di
determinazione e le modalità di pagamento delle spese istruttorie e
di controllo nonché le opportune modalità di riduzione nel caso di
un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, risulti registrato ai sensi del reg. (CE) 761/2001.
Art. 20
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui
all'art. 18, comma 1, della presente legge, si fa fronte con i fondi
annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi
capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali
modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione
di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che
verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto
disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui
all'art. 18, comma 2, la Regione fa fronte nell'ambito dei
finanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla legge regionale
30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di
accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro).
Art. 21
Disposizioni transitorie e finali
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge
trovano applicazione secondo le modalità di cui all'art. 14 del DLgs
n. 372 del 1999, fino al termine di cui all'art 10, comma 4.
2. Fino all'attivazione dello Sportello unico, le domande per la
autorizzazione integrata ambientale sono presentate dal gestore
direttamente alla Provincia, ai sensi dell'art. 7.
3. Le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione degli
avvisi di deposito di cui all'art. 8, comma 2, nonché delle
autorizzazioni integrate ambientali per estratto di cui all'art. 10,
comma 4, sono a carico della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2,
della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la
pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino
Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al
Bollettino Ufficiale).
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