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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 664
Presentato in data: 25/10/2005
Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo (delibera di Giunta n. 1671 del 17 10 05).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

La Regione si accinge alla discussione di una nuova legge regionale
sull'emigrazione, o meglio sugli emiliano-romagnoli nel mondo,
completando in tal modo un percorso avviato nel '95 con la
separazione delle competenze in materia di emigrazione ed
immigrazione e che ha avuto, per l'immigrazione, il suo epilogo con
la legge approvata nel marzo del 2004.
La nuova legge sugli emiliano-romagnoli intende delineare una
politica di piena valorizzazione del patrimonio storico economico e
culturale rappresentato dalle comunità italiane all'estero, nella
consapevolezza della straordinaria risorsa umana costituita da
quest'altra Italia sparsa nel mondo. Per questo la nuova legge
regionale tiene conto:
delle mutate e profondamente modificate situazioni in cui si trovano
gli emiliano-romagnoli per nascita o discendenza che vivono
all'estero, sotto l'aspetto politico, giuridico, sociale, culturale
ed economico;
delle nuove ed allargate competenze delle Regioni in materia di
rapporti internazionali a seguito della modifica del Titolo V della
Costituzione e dei mutati rapporti istituzionali tra Stato, Regioni
ed organismi rappresentativi degli Italiani all'estero;
dell'incremento consistente delle associazioni degli
emiliano-romagnoli nel mondo e del ruolo di cerniera che le stesse
hanno assunto tra la nostra Regione, le reti consolari, gli
organismi economici e le istituzioni locali;
della opportunità di tutelare l'associazionismo e riconoscere
l'istituzione di federazioni di associazioni e della necessità di
scambio di esperienze e di momenti di confronto, sia attraverso
conferenze d'area, sia con conferenze regionali degli
emiliano-romagnoli all'estero, per garantire un concreto
collegamento e per assicurare la più estesa partecipazione;
della partecipazione ed inserimento dei giovani nella dialettica
associativa e nel rapporto tra le associazioni e la Regione nonché
della necessità di coinvolgimento dei giovani nell'iniziativa
regionale;
della necessità di pervenire ad una nuova definizione della
composizione della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo;
delle situazioni di particolare drammaticità sociale ed economica
emerse in questi ultimi anni in alcuni Paesi dell'America Latina, in
particolare in Argentina, che hanno impegnato la nostra Regione in
interventi di carattere straordinario.
In questo mutato quadro di riferimento, la nuova legge deve fissare
principi generali cui attenersi nella programmazione delle attività,
nei rapporti con le nostre associazioni all'estero, nelle finalità
che intende perseguire. Come criterio generale e di fondo, è apparso
opportuno elaborare una legge che fissi principi e criteri generali,
demandando poi a direttive, regolamenti e atti amministrativi le
specificità e la puntualizzazione degli interventi, nonché la
regolamentazione degli strumenti attuativi della legge.
Il Titolo I - definisce i principi generali, le finalità e i
destinatari. Non è solo la parte definitoria, infatti i concetti ed
i propositi che elenca danno il tono alla legge: per le aperture ed
il riconoscimento del ruolo fondamentale delle comunità e delle
associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, per le possibilità di
iniziativa autonoma della Regione e per i rapporti isituzionali che
introduce.
All'art. 2 - vengono individuati i destinatari e tra questi, si
riconoscono le associazioni all'estero e le loro federazioni. Questo
è un aspetto fortemente innovativo che consente di allargare la
partecipazione degli emigrati, attraverso la valorizzazione delle
loro associazioni.
Il Titolo II - accorpa e rende di più facile lettura e gestione
alcuni degli interventi già previsti nella Legge 14/90 e,
contemporaneamente, ne introduce di nuovi, sintonizzandosi con le
mutate esigenze. Si rafforza la qualità e la dimensione degli
interventi destinati a favorire la crescita professionale, sociale,
culturale ed economica degli emiliano-romagnoli all'estero,
principalmente dei giovani. Si riafferma con forza la volontà di
sviluppare rapporti istituzionali in tutti i settori fra la Regione
ed i luoghi ove sono presenti le nostre comunità, riconoscendone la
straordinaria valenza.
Art. 6 - si riconferma la volontà di valorizzare l'associazionismo
prevedendo interventi a sostegno e l'istituzione di un elenco
regionale delle associazioni.
All'art. 7 - si prevedono interventi straordinari, affermando
principi di solidarietà internazionali propri della nostra Regione.
All'art. 9, comma 3 - si riconosce alle Province un ruolo di
coordinamento sul territorio.
Il Titolo III - delinea composizione e funzionamento della Consulta
degli emiliano-romagnoli nel mondo, quale organo deputato ad
attuare, qualificare e coordinare gli interventi e le azioni
previste nella legge, nonché a valorizzare i rapporti con i Paesi
dell'emigrazione emiliano-romagnola.
L'art. 10 - definisce le funzioni della Consulta ed evidenzia
l'esigenza di un suo collegamento con il C.G.I.E. e con gli altri
organismi dello Stato e delle Regioni che operano a favore degli
italiani all'estero.
L'art. 11 - identifica la composizione della Consulta che prevede
rappresentanti di ogni Provincia, dei Comuni, dell'Unioncamere,
delle Università della Regione, delle ARSTUD, dell'Ufficio
scolastico regionale, oltre ai rappresentanti delle associazioni di
volontariato che operano in Regione a favore degli emigrati, ai
rappresentanti delle associazioni degli emiliano-romagnoli
all'estero e dei giovani, nonché rappresentanti degli istituti di
patrocinio sociale.
L'art. 11 - definisce anche i tempi di elezione del Presidente della
Consulta, quelli della designazione dei componenti medesimi, nonché
la eventuale partecipazione, senza diritto di voto, ai lavori della
Consulta di rappresentanti di enti, associazioni e del C.G.I.E. di
origine emiliano-romagnola.
L'art. 12 - definisce i casi di decadenza dei Componenti della
Consulta e le modalità per la loro sostituzione.
L'art. 13 - fissa le modalità di funzionamento della Consulta, i
tempi di elezione del Comitato esecutivo, nonché la costituzione di
federazioni fra associazioni di emiliano-romagnoli all'estero.
L'art. 14 - elenca composizione e compiti del Comitato Esecutivo
della Consulta.
L'art. 15 - definisce il ruolo del Consultore e ne fissa i compiti.
L'art. 16 - istituisce le Conferenze d'area al fine di garantire un
concreto collegamento con gli emiliano-romagnoli nelle diverse aree
geografiche ed individua i possibili partecipanti alle Conferenze,
da convocarsi dalla Giunta regionale, su proposta della Consulta.
L'art. 17 - istituisce la Conferenza regionale degli
emiliano-romagnoli all'estero, da convocarsi almeno una volta
durante la legislatura regionale.
Il Titolo IV - riguarda le disposizioni finanziarie, introducendo la
disposizione di spese di rappresentanza da assegnare al Presidente
della Consulta, in analogia alle disposizioni previste per i
consiglieri delegati alla Presidenza.
Con l'art. 18 - si stabiliscono le spese per il Presidente e per il
funzionamento della Consulta, del Comitato esecutivo, nonché quelle
per l'assolvimento dei compiti assegnati, prevedendo che le risorse
a copertura di queste ultime possono essere messi a disposizione del
Presidente della Consulta che le amministra in qualità di
funzionario delegato dalla Regione. Con lo stesso articolo si
puntualizzano i compensi e i rimborsi spettanti ai consultori, ai
membri del Comitato esecutivo, agli invitati alle riunioni della
Consulta e ai presidenti di associazioni estere o loro
rappresentanti per la partecipazione ad incontri promossi dalla
Consulta.
L'art. 19 - dispone le spese di rappresentanza del Presidente della
Consulta.
L'art. 22 - introduce la clausola valutativa per informare
l'Assemblea legislativa sull'attuazione della legge e sui risultati
da essa ottenuti.

Testo:

                              SOMMARIO
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, FINALITA' E DESTINATARI
Art. 1 -
Principi generali e finalità
Art. 2 -
Destinatari
TITOLO II - INTERVENTI
Art. 3 -
Azioni a favore degli emiliano-romagnoli all'estero
Art. 4 -
Interventi a favore degli italiani emigrati che rientrino nella
regione Emilia-Romagna
Art. 5 -
Attività culturali, formative, di informazione e ricerca
Art. 6 -
Interventi di sostegno all'associazionismo ed istituzione
dell'elenco regionale
Art. 7 -
Interventi straordinari
Art. 8 -
Concessione di benemerenze
Art. 9 -
Programmazione degli interventi ordinari e concessione dei relativi
benefici
TITOLO III - COMPOSIZIONE E FUNZIONA- MENTO DELLA CONSULTA DEGLI
EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO
Art. 10 -
Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo
Art. 11 -
Composizione della Consulta
Art. 12 -
Decadenza e sostituzioni
Art. 13 -
Funzionamento della Consulta
Art. 14 -
Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti
Art. 15 -
Compiti del Consultore
Art. 16 -
Conferenza d'area
Art. 17 -
Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 18 -
Spese per il Presidente e per il funzionamento della Consulta
Art. 19 -
Spese di rappresentanza del Presidente della Consulta
Art. 20 -
Norme transitorie e finali
Art. 21 -
Norma finanziaria
Art. 22 -
Clausola valutativa
Art. 23 -
Abrogazioni
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ E DESTINATARI
Art. 1
Principi generali e finalità
1. La Regione riconosce negli emiliano-romagnoli nel mondo, nelle
loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente
essenziale della società regionale ed una risorsa da attivare al
fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano, e
attribuisce ai rapporti con tale componente un valore fondamentale
da sostenere e sviluppare.
2. La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dalla
Costituzione, in attuazione del proprio Statuto ed in armonia con le
iniziative statali e comunitarie, anche coordinandosi con eventuali
iniziative di altre Regioni, definisce le proprie azioni a sostegno
degli emiliano-romagnoli nel mondo, attraverso programmi di
interventi idonei a favorire il consolidamento e lo sviluppo delle
reciproche relazioni.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione attua, promuove e
sostiene:
a)
iniziative di collaborazione istituzionale negli Stati di residenza
degli emiliano-romagnoli all'estero;
b)
iniziative all'estero volte a favorire l'integrazione, la promozione
socio-culturale, professionale ed economica degli emiliano-romagnoli
nelle società di accoglienza;
c)
attività culturali dirette a conservare e valorizzare l'identità
culturale della terra di origine e a rinsaldare i rapporti con
l'Emilia-Romagna;
d)
attività culturali e di ricerca storica volte ad inserire
l'esperienza migratoria degli emiliano-romagnoli all'estero nella
formazione dei cittadini della Regione, in particolare dei giovani;
e)
iniziative degli Enti locali in materia migratoria e di rapporti
internazionali, riguardanti le politiche familiari,
socio-assistenziali, culturali, artistiche, formative e informative
o volte a conservare e valorizzare la cultura d'origine degli
emiliano-romagnoli all'estero;
f)
interventi volti ad agevolare l'inserimento ed il reinserimento
sociale e lavorativo degli emigrati italiani e dei loro discendenti
rientranti nella regione;
g)
attività di associazioni, loro federazioni, altri organismi ed
istituzioni aventi sede in regione e all'estero che operino con
continuità a favore degli emiliano-romagnoli all'estero;
h)
interventi in caso di emergenza socio-economica nei Paesi ospitanti
le comunità di emiliano-romagnoli.
4. La Regione svolge a favore degli emiliano-romagnoli all'estero,
gli interventi indicati al Titolo II della presente legge. Tali
interventi sono svolti:
a)
coordinandoli con le altre istituzioni e organizzazioni finalizzate
alla cooperazione internazionale, allo sviluppo dell'economia
regionale e alla valorizzazione del fenomeno migratorio, inteso come
risorsa dell'intera società regionale;
b)
operando in rapporto collaborativo con gli emiliano-romagnoli,
anche attraverso le loro associazioni e federazioni, per
valorizzarne il ruolo, le competenze professionali e
imprenditoriali, nonché l'integrazione nei Paesi ospitanti.
5. Per l'attuazione della presente legge, la Regione si rapporta con
le istituzioni della Repubblica e con gli organismi rappresentativi
degli italiani all'estero.
Art. 2
Destinatari
1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:
a)
gli emiliano-romagnoli, per nascita o per residenza, emigrati
all'estero, nonché le loro famiglie e i loro discendenti; il periodo
di permanenza all'estero, certificato con mezzi idonei, non può
essere inferiore a 2 anni, a meno che non si tratti di rientro
forzato a causa di infortunio, malattia professionale invalidante o
di eventi socio-politici tali da determinare un pericolo o
pregiudizio per la permanenza dei soggetti interessati nei Paesi di
emigrazione;
b)
i cittadini italiani e loro familiari rimpatriati da non più di 2
anni, che acquistino o riacquistino la residenza in un comune della
regione;
c)
gli Enti locali della regione e le associazioni che operino sul
territorio regionale da almeno tre anni nel campo dell'emigrazione,
iscritte nei registri di cui all'articolo 4 della legge regionale 9
dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni
di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo
1995, n. 10 Norme per la promozione e la valorizzazione
dell'associazionismo );
d)
le associazioni all'estero e loro federazioni, che siano costituite
in tutto o in parte da emiliano-romagnoli, iscritte nell'elenco di
cui all'articolo 6.
TITOLO II
INTERVENTI
Art. 3
Azioni a favore degli emiliano-romagnoli all'estero
1. La Regione Emilia-Romagna realizza e promuove a favore dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
a)
interventi, realizzati in Italia e all'estero, di formazione e
informazione, compresi stages presso aziende emiliano romagnole,
finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e
professionali, e tesi allo sviluppo dei rapporti economici, sociali
e culturali fra la regione ed i luoghi di emigrazione degli
emiliano-romagnoli all'estero;
b)
interventi e manifestazioni volte a sviluppare relazioni economiche
con i Paesi di residenza degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché
a sostenere iniziative ed attività di carattere socio-economico
delle comunità emiliano-romagnole;
c)
iniziative e manifestazioni promozionali tese a diffondere la
conoscenza della lingua italiana, della storia, della cultura, della
situazione sociale e dell'economia della regione e delle comunità
emiliano-romagnole all'estero;
d)
iniziative di interscambi culturali, compresi soggiorni nel
territorio regionale, tra emiliano-romagnoli residenti in regione ed
emigrati;
e)
iniziative tese a favorire, nel rispetto della legislazione italiana
e del Paese ospitante, l'inserimento scolastico e la partecipazione
a corsi universitari e di specializzazione;
f)
iniziative di solidarietà e sostegno per gli emiliano-romagnoli
all'estero che versino in stato di indigenza;
g)
iniziative informative sulla legislazione regionale e nazionale
riguardanti materie di interesse degli emigrati;
h)
iniziative volte a favorire la circolazione delle informazioni e
della cultura, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie
informatiche e telematiche, fra gli emiliano-romagnoli all'estero,
le loro comunità e fra queste e l'Emilia-Romagna.
Art. 4
Interventi a favore degli italiani emigrati
che rientrino nella regione Emilia-Romagna
1. La Regione favorisce la fruizione, da parte dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), degli interventi in materia di
supporto all'imprenditorialità, formazione professionale, assistenza
e politica della casa previsti dalla vigente legislazione regionale.
A tal fine la Regione può realizzare attività di studio, assistenza,
consulenza, tutoraggio.
2. La Regione, nei limiti dello specifico stanziamento di bilancio,
provvede a favore dei soggetti di cui al comma 1, che versino in
condizioni di accertata indigenza:
a)
al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie,
sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari
in un comune dell'Emilia-Romagna;
b)
al concorso alle spese sostenute per la traslazione in Emilia-
Romagna di salme di emigrati o di loro familiari.
3. A tal fine la Regione emana direttive ai Comuni affinché
provvedano alla raccolta e alla istruttoria delle richieste di cui
al comma 2. Inoltre, la Regione, nell'ambito delle specifiche
risorse annualmente stanziate nel bilancio regionale, con proprio
atto sulla base del risultato dell'istruttoria effettuata, definisce
l'entità delle somme che ciascun Comune dovrà corrispondere ai
soggetti richiedenti e le modalità di erogazione delle stesse.
4. La Regione, di concerto con gli Enti locali, emana direttive per
individuare modalità di coordinamento per eventuali altre
provvidenze che volontariamente gli Enti locali intendano prevedere
per gli stessi beneficiari.
Art. 5
Attività culturali, formative, di informazione e ricerca
1. La Regione, al fine della migliore conoscenza del fenomeno
migratorio emiliano romagnolo, incentiva indagini e ricerche,
sostiene attività culturali sul territorio regionale, e promuove e
assegna l'attribuzione di borse, assegni di studio, e premi per tesi
di laurea.
2. La Regione tende a valorizzare le realizzazioni artistiche e
culturali degli emiliano-romagnoli all'estero. La Regione valorizza,
altresì, le esperienze degli emiliano-romagnoli all'estero che si
sono particolarmente distinti nei settori scientifico,
socio-economico e politico.
Art. 6
Interventi di sostegno all'associazionismo
ed istituzione dell'elenco regionale
1. La Regione riconosce e valorizza l'attività e la funzione di
carattere sociale, culturale, formativa, assistenziale delle
associazioni, che operano, con continuità e senza fini di lucro, a
favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e
dei loro discendenti.
2. La Regione istituisce presso la Consulta degli emiliano-romagnoli
nel mondo un apposito elenco, nel quale sono iscritte le
associazioni e le federazioni fra associazioni di emiliano-romagnoli
all'estero, aventi sedi nei Paesi ospitanti che abbiano uno Statuto
a base democratica, presentino un programma biennale di attività.
3. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, i requisiti per
il riconoscimento, il funzionamento e la rappresentatività delle
associazioni e delle federazioni, organismi composti da almeno tre
associazioni di emiliano-romagnoli all'estero.
4. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, la Regione
concede contributi destinati a sostenere le attività:
a)
dei soggetti di cui al comma 2;
b)
dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
Art. 7
Interventi straordinari
1. In coerenza con i principi di solidarietà internazionale che la
Regione persegue, la Giunta può realizzare, d'intesa con le
competenti Autorità statali e sentite la competente Commissione
consiliare e la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo,
interventi di tipo umanitario e sociale a favore dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a) qualora si verifichino calamità
naturali o particolari eventi sociali, economici o politici nei
Paesi ospitanti.
Art. 8
Concessione di benemerenze
1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato
esecutivo della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo,
conferisce annualmente diplomi di benemerenza agli
emiliano-romagnoli all'estero che hanno particolarmente onorato
l'Emilia-Romagna nel mondo.
Art. 9
Programmazione degli interventi ordinari
e concessione dei relativi benefici
1. All'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, la
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
predispone il Piano triennale regionale degli interventi a favore
degli emiliano-romagnoli all'estero per l'approvazione
dell'Assemblea legislativa.
2. Il Piano triennale regionale individua:
a)
i criteri e le modalità, per l'attuazione degli interventi da
realizzare dalla Regione direttamente, in concorso con altre
istituzioni o in collaborazione con le associazioni, anche mediante
la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed associazioni
dotate della necessaria capacità ed esperienza;
b)
la misura, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi
agli Enti locali, nonché ai soggetti previsti all'articolo 6, commi
2 e 4, lettera b);
c)
le aree geografiche, le modalità di carattere organizzativo e
partecipativo inerenti la Conferenza d'area prevista all'articolo
16.
3. Le Province collaborano con la Regione per l'attuazione del Piano
triennale, al fine di svolgere le funzioni di coordinamento sul
territorio.
TITOLO III
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA
DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO
Art. 10
Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo
1. La Regione, al fine di attuare, qualificare e coordinare gli
interventi e le azioni di cui alla presente legge e valorizzare i
rapporti con i Paesi dell'emigrazione emiliano romagnola, si avvale
della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, di seguito
definita Consulta.
2. La Consulta è organo consultivo e strumento di iniziativa della
Giunta regionale, con compiti di proposta e di rappresentanza delle
esperienze migratorie della Regione ed esercita le seguenti
funzioni:
a)
formula, di propria iniziativa e su richiesta della Giunta, pareri e
proposte in relazione al piano triennale regionale degli interventi
a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché nell'ambito del
programma annuale; esprime pareri sulle proposte di adeguamento di
leggi e provvedimenti regionali alle esigenze nel settore;
b)
promuove e collabora a studi, ricerche e indagini su materie
riguardanti le comunità emiliano-romagnole nel mondo;
c)
promuove, in collaborazione con associazioni, istituzioni ed enti
interessati, incontri e iniziative riguardanti l'emigrazione,
finalizzati anche a tutelare e rappresentare i diritti degli
emiliano-romagnoli nel mondo;
d)
promuove programmi culturali e manifestazioni per le comunità
emiliano-romagnole all'estero;
e)
favorisce il coordinamento e supporta lo sviluppo delle attività
delle associazioni degli emiliano-romagnoli all'estero e delle
federazioni;
f)
cura la tenuta dell'elenco delle associazioni emiliano romagnole nel
mondo, di cui all'articolo 6, comma 2;
g)
predispone il piano annuale delle proprie attività;
h)
presenta ogni anno una relazione sulle attività svolte;
i)
svolge ogni altra attività di proposta in materia di emigrazione.
2. La Consulta agisce in collegamento con il Consiglio generale
degli italiani all'estero (C.G.I.E.), con gli altri organismi dello
Stato e delle Regioni che operano in favore degli italiani
all'estero.
Art. 11
Composizione della Consulta
1. La Consulta è costituita all'inizio di ogni legislatura e dura in
carica fino alla scadenza dell'Assemblea legislativa.
È composta da:
a)
il Presidente nominato dalla Giunta regionale;
b)
n. 3 componenti dell'Ufficio di Presidenza della Commissione
consiliare competente;
c)
n. 1 rappresentante, designato da ciascuna Provincia;
d)
n. 2 rappresentanti dei Comuni designati dalla Conferenza
Regione-Autonomie locali;
e)
n. 6 rappresentanti indicati da organizzazioni ed associazioni di
volontariato italiane, che abbiano una sede operativa permanente nel
territorio regionale e che operino con continuità da almeno tre anni
in Italia e all'estero a favore degli emigrati e delle loro
famiglie;
f)
n. 15 rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente
all'estero proposti dalle federazioni o dalle associazioni di
emiliano-romagnoli all'estero iscritte nell'elenco di cui
all'articolo 6, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica,
della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle
associazioni medesime;
g)
n. 8 giovani, rappresentanti degli emiliano-romagnoli all'estero,
che abbiano compiuto la maggiore età e non superato il 35° anno,
indicati dalle federazioni o dalle associazioni all'estero;
h)
n. 1 rappresentante designato dall'Unioncamere della Regione
Emilia-Romagna;
i)
n. 4 rappresentanti designati dagli istituti di patrocinio sociale
che operino in campo nazionale e regionale e abbiano uffici
all'estero;
j)
n. 2 rappresentanti designati congiuntamente dalle Università degli
Studi aventi sede legale nella regione;
k)
n. 1 rappresentante designato congiuntamente dalle Aziende regionali
per il diritto allo studio universitario (ARSTUD) operanti nella
regione;
l)
n. 1 rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.
2. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale entro tre mesi
dall'inizio di ogni legislatura. Le designazioni dei membri della
Consulta debbono avvenire entro 45 giorni dalla richiesta. I
componenti della Consulta sono nominati con decreto del Presidente
della Giunta regionale.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione
della Consulta, secondo le disposizioni previste dall'articolo 17
della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine
di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.
Disposizioni sull'organizzazione regionale).
4. Il Presidente della Consulta può, sentito il parere del Comitato
esecutivo, invitare ai lavori della Consulta stessa, rappresentanti
di enti, membri del C.G.I.E. di origine emiliano-romagnola,
associazioni ed organismi, nonché esperti o consulenti per la
trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. I soggetti
invitati non hanno diritto di voto.
5. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a
partecipare gli Assessori regionali e i Presidenti delle Commissioni
dell'Assemblea legislativa interessati ai problemi posti all'ordine
del giorno.
6. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte ai sensi
dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1994.
Art. 12
Decadenza e sostituzioni
1. I componenti della Consulta decadono con il venire meno del
mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti, associazioni e
organizzazioni che li hanno designati e nel caso in cui i consultori
di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f) e g) perdano la
residenza nel Paese di emigrazione.
2. Il Comitato esecutivo della Consulta dichiara la decadenza dei
consultori nel caso di tre assenze consecutive ingiustificate alle
riunioni della Consulta, e avvia le procedure per la sostituzione,
attraverso la nuova designazione, da parte del Presidente della
Giunta regionale.
Art. 13
Funzionamento della Consulta
1. La Consulta si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria e,
in seduta straordinaria, qualora lo richieda la maggioranza dei suoi
componenti, il Comitato esecutivo o la Giunta regionale.
2. La Consulta elegge nella prima seduta di insediamento il Comitato
esecutivo e può costituire al proprio interno commissioni o gruppi
di lavoro permanenti per l'esame di specifici problemi e per lo
svolgimento di indagini e ricerche.
3. Al fine di coordinare l'attività delle comunità emiliano
romagnole all'estero, la Consulta favorisce la costituzione di
federazioni fra le associazioni degli emiliano-romagnoli, secondo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.
4. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il
proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti dalla
presente legge. In particolare il regolamento disciplina l'elezione
e le modalità di funzionamento del Comitato esecutivo, nonché le
modalità con cui il Presidente delega i consultori a partecipare, in
sua rappresentanza, ad eventi ed iniziative in Italia e all'estero.
Art. 14
Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti
1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della Consulta e
da sei membri, eletti dalla Consulta, almeno due dei quali debbono
essere scelti fra gli emiliano-romagnoli all'estero.
2. Il Comitato esecutivo:
a)
può richiedere la convocazione straordinaria delle riunioni della
Consulta, indicando l'ordine del giorno;
b)
collabora con il Presidente per la realizzazione dei programmi e
delle iniziative concernenti l'emigrazione;
c)
esprime il parere alla Giunta in ordine all'elaborazione del piano
annuale, in particolare per quanto riguarda l'articolo 9, comma 2,
lettera b);
d)
formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli atti
amministrativi generali concernenti l'applicazione della presente
legge;
e)
in via d'urgenza può esprimere pareri richiesti alla Consulta, salvo
riferirne alla stessa nella sua prima seduta utile.
3. Le funzioni di segretario sono svolte ai sensi dell'articolo 23,
comma 3 della legge regionale n. 24 del 1994.
Art. 15
Compiti del Consultore
1. Il Consultore è il referente della Regione nell'area geografica
individuata dalla Consulta, ove rappresenta le esigenze e le istanze
delle collettività emiliano romagnole.
2. Il Consultore, in particolare:
a)
mantiene i rapporti con gli emiliano-romagnoli e con le loro
associazioni e federazioni, con gli organismi istituzionali
dell'emigrazione italiana, con le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari italiani, nonché con le altre istituzioni che
rappresentano l'Italia all'estero;
b)
contribuisce alla formulazione ed alla attuazione del Piano previsto
all'articolo 9 ed annualmente presenta alla Consulta una relazione
sull'attività svolta e sullo stato delle collettività
emiliano-romagnole che rappresenta;
c)
svolge ogni altro compito per il conseguimento dei fini di cui alla
presente legge.
Art. 16
Conferenza d'area
1. Allo scopo di garantire un concreto collegamento con gli
emiliano-romagnoli nelle diverse aree geografiche e per assicurarne
una più estesa partecipazione, la Giunta regionale, su proposta
della Consulta, può promuovere Conferenze d'area all'estero, alle
quali partecipano gli Assessori regionali e i Presidenti di
Commissioni consiliari interessati, o loro delegati, i Consultori ed
i rappresentanti delle associazioni degli emiliano-romagnoli
residenti in quelle aree, nonché rappresentanti di enti,
istituzioni, associazioni culturali ed economiche operanti in Italia
e nell'area geografica prescelta.
Art. 17
Conferenza regionale
degli emiliano-romagnoli all'estero
1. La Giunta regionale, almeno una volta nella legislatura, indice
la Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero, quale
momento di proposta, partecipazione, confronto con istituzioni, enti
ed organismi interessati allo svolgimento di funzioni e compiti
attinenti al fenomeno dell'emigrazione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 18
Spese per il Presidente
e per il funzionamento della Consulta
1. Alle spese per il Presidente e per il funzionamento della
Consulta, del suo Comitato esecutivo, nonché per l'assolvimento dei
compiti ad essi assegnati dalla presente legge, l'Amministrazione
regionale provvede con i fondi stanziati nelle unità previsionali di
base e nei relativi capitoli del bilancio regionale ai sensi di
quanto disposto dall'art. 21 della presente Legge. Annualmente la
Giunta regionale provvede alla quantificazione delle risorse
necessarie per il funzionamento della Consulta individuando altresì
le tipologie delle spese finanziabili.
2. Nell'ambito dei fondi previsti al comma 1, le risorse a copertura
delle spese relative ai membri del Comitato esecutivo di cui
all'articolo 14, ad eccezione del Presidente della Consulta, nonché
le spese sostenute individualmente dai Consultori, dagli invitati
alle riunioni della Consulta e dai Presidenti di associazioni estere
o loro rappresentanti per la partecipazione a conferenze e riunioni
all'estero, possono essere messi a disposizione del Presidente della
Consulta, il quale li amministra in qualità di funzionario delegato
dalla Regione, sulla base della normativa regionale per la
disciplina della gestione di fondi assegnati ai funzionari delegati.
3. Al Presidente, qualora sia persona estranea all'Amministrazione
regionale, viene attribuito un compenso pari al 50 % dell'indennità
di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli
eletti alla carica di Consigliere regionale).
4. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del Comitato
esecutivo, nonché per le missioni svolte nell'ambito della carica di
consultore, ai componenti della Consulta residenti all'estero, è
corrisposto un rimborso spese definito con regolamento della Giunta
regionale. Lo stesso rimborso compete al Presidente e ai componenti
della Consulta che, in rappresentanza della stessa, si recano
all'estero previa autorizzazione della Presidenza della Giunta
regionale. Lo stesso regolamento disciplina i compensi ed i rimborsi
spettanti al Presidente e ai componenti della Consulta per la
partecipazione ad incontri, convegni, seminari e conferenze e
l'ammontare del rimborso delle spese.
5. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato
esecutivo, spettano ai componenti residenti nel territorio
nazionale, ad eccezione del Presidente, un gettone di presenza e il
rimborso delle spese viaggio nella misura prevista dalle
disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della Regione.
Art. 19
Spese di rappresentanza del Presidente della Consulta
1. Salvo diversa disposizione, al Presidente della Consulta si
applicano le disposizioni previste per i Consiglieri delegati alla
Presidenza in materia di spese di rappresentanza, ai sensi dell'art.
22 del regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 (Regolamento per
l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse
economali).
Art. 20
Norme transitorie e finali
1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge è
emanato il regolamento della Giunta regionale di cui all'articolo
18, comma 4.
2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, relativi alle leggi regionali abrogate all'articolo
23, sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle
disposizioni contenute nelle suddette leggi.
Art. 21
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa
fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modifiche che si rendessero necessarie od istituendo
apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che
verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 22
Clausola valutativa
1. Con cadenza triennale la Giunta regionale informa l'Assemblea
legislativa sull'attuazione della presente legge e sui risultati da
essa ottenuti. A tal fine la Giunta presenta alla Commissione
consiliare competente una relazione che risponda in modo documentato
ai seguenti quesiti:
a)
come si è modificato il fenomeno dell'associazionismo degli
emiliano-romagnoli all'estero a seguito dell'istituzione dell'elenco
previsto all'articolo 6;
b)
quali interventi sono stati attuati per favorire l'informazione e la
comunicazione della Regione Emilia-Romagna con gli
emiliano-romagnoli all'estero.
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a)
la legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in
favore dell'emigrazione e dell'immigrazione. Nuove norme per
l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione
dell'immigrazione);
b)
la legge regionale 14 aprile 1995, n. 35 (Modifiche ed integrazioni
alla L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 Iniziative regionali in favore
dell'emigrazione e dell'immigrazione - nuove norme per l'istituzione
della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ).
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