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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 924
Presentato in data: 16/12/2005
Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate (16 12 05).

Presentatori:

Muzzarelli Gian Carlo Uniti nell'Ulivo - D.S.
Mazzotti Mario Uniti nell'Ulivo - D.S.
Piva Roberto Uniti nell'Ulivo - D.L. MARGHERITA

Relazione:

Il Patrimonio geologico e il Patrimonio ipogeo della Regione
Emilia-Romagna si compongono di luoghi che conservano importanti
testimonianze della storia geologica e geomorfologica del territorio
regionale, per i quali appare significativo, talora urgente,
definirne la tutela e la valorizzazione.
Si denominano come beni geologici, geositi e geositi ipogei naturali
(GIN), gli elementi che compongono questi patrimoni, luoghi da
intendersi come una importante risorsa naturale e culturale.
I siti hanno tutti un rilevante interesse scientifico e comprendono
affioramenti di valore stratigrafico, sedimentologico, strutturale,
paleontologico, mineralogico, petrografico, idrogeologico, nonché
morfologie quali rupi, guglie, forre, forme glaciali, forme da
erosione selettiva, e tutte le aree interessate da processi carsici,
dove all'interesse scientifico-speleologico si associa sempre
l'importanza delle risorse idriche (bene pubblico per eccellenza)
collegate ai cospicui e peculiari acquiferi carsici. Questi luoghi
esprimono altresì la straordinaria diversificazione geologica che
caratterizza il territorio regionale, definibile attraverso il
concetto di geodiversità, sulla quale si basa la ricchezza di
ambienti naturali e habitat (biodiversità) e la conseguente
identificazione dei siti che compongono la Rete Natura 2000 della
Regione Emilia-Romagna (Direttiva Habitat n. 43 del 1992
dell'Unione Europea), esemplificando il profondo legame tra la
natura geologica del territorio e i valori naturalistici ad essi
collegati.
I geositi e il Patrimonio ipogeo naturale e artificiale,
rappresentano anche punti fermi del lunghissimo rapporto tra uomo e
risorse geologiche e tra uomo e rischio geologico. Gli oggetti
individuati, siano essi affioramenti, morfologie o grotte, hanno,
per la loro natura, estensioni estremamente variabili e il più delle
volte sono sprovvisti di specifica disciplina.
La base di riferimento per il censimento dei geositi è rappresentata
dalla cartografia geologica del territorio regionale, acquisita nel
corso degli anni '80 e '90, attraverso lo svolgimento di rilievi di
dettaglio e la realizzazione di cartografia tematica alla scala
1:10.000.
La speleologia, nella nostra regione, regolamentata dalla Legge 15
aprile 1988, n. 12, è un'attività che, seppure genericamente
assimilata all'alpinismo, si configura con caratteristiche del tutto
proprie ed assolutamente diverse dall'attività alpinistica e di
soccorso.
La speleologia è infatti prevalentemente un'attività di ricerca,
studio e documentazione supportata da una pubblicistica quanto mai
ampia, fondamentalmente articolata, attraverso:
1)
il catasto speleologico regionale delle cavità naturali della
regione Emilia-Romagna. Tale catasto è della Regione Emilia-Romagna.
I gruppi speleologici della regione hanno rilevato e consegnato
oltre 700 grotte (delle 850 conosciute), permettendo quindi alla
regione stessa di poter disporre di uno dei catasti più aggiornati
in Italia. È ora in corso la pubblicazione dell'intero catasto,
giunto al sesto volume (degli 8 previsti);
2)
la rivista annualmente pubblicata dalla Federazione Speleologica
regionale, nella quale vengono riportati tutti gli studi e le
ricerche effettuate in regione. Molti gruppi federati pubblicano poi
in modo autonomo ( ma sempre supportati dalla Federazione
Speleologica regionale) i risultati delle loro ricerche.
Nella nostra regione l'attività speleologica avviene,
prevalentemente, in aree di particolare pregio naturalistico ed
ambientale (non a caso spesso fanno parte di parchi regionali); tra
queste si ricordano: Gessi triassici dell'alta valle del Secchia,
Gessi messiniani dell'Appennino reggiano, Gessi messiniani
dell'Appennino bolognese, Gessi messiniani dell'Appennino romagnolo
(Vena del Gesso).
La speleologia in ER è articolata in gruppi, presenti in quasi tutte
le province. I gruppi sono strutture aperte, regolarmente istituiti
con statuto e, in diversi casi, appartenenti alla Protezione civile.
I gruppi sono federati nella Federazione Speleologica regionale
dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 12/88, anch'essa dotata di un
proprio regolare statuto ed a sua volta associata alla SSI (Società
Speleologica italiana).
I gruppi speleologici e la Federazione stessa svolgono un'intensa
attività di formazione e preparazione alla speleologia. Oltre a
corsi per apprendere la tecnica di base si svolgono corsi tematici
sulla cartografìa, sulla ecologia e protezione delle grotte,
riempimenti fisici e chimici delle grotte, sulle acque sotterranee.
L'attività speleologica nella nostra regione viene prevalentemente
autofinanziata dai gruppi e supportata dal contributo della Regione
Emilia-Romagna.
A 17 anni dalla entrata in vigore della sopraccitata legge ed in
base all'esperienza acquisita si ravvisa la necessità di un
riadattamento della normativa.
Conseguentemente, con la presente proposta di legge, si vuole
valorizzare il patrimonio geologico ed ipogeo della regione
Emilia-Romagna nonché le cavità artificiali, presenti nel nostro
territorio.
Gli aspetti principali della proposta di legge in sintesi sono i
seguenti.
L'art. 1 riconosce il pubblico interesse del Patrimonio geologico e
del Patrimonio ipogeo come valori scientifici, ambientali, culturali
e turistico-ricreativi.
L'art. 2 fornisce le definizioni di quanto sarà soggetto alle norme
della legge.
L'art. 3 prevede l'istituzione di un catasto dei geositi come
importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione geologica e
geomorfologia del territorio regionale. Tale catasto è realizzato
dalla Regione.
L'art. 4 invece istituisce il catasto delle grotte e delle aree
carsiche, realizzato dalla Regione in collaborazione con la
Federazione Speleologica regionale.
L'art. 5 definisce le modalità di approvazione e di aggiornamento
dei catasti che saranno predisposti dalla presente legge.
L'art. 6 stabilisce le regole di accesso e fruizione dei geositi,
delle aree carsiche e delle grotte.
L'art. 7 esprime le modalità con le aree catastate devono essere
recepite dalla pianificazione territoriale.
L'art. 8 istituisce, con decreto del Presidente della Giunta
regionale, la Commissione tecnica come organo di studio,
proposizione e verifica.
L'art. 9 stabilisce chi può accedere ai contributi per le attività
previste dalla presente legge e le modalità di presentazione delle
domande.
L'art. 10 stabilisce i contributi alle attività di soccorso
speleologico.
L'art. 11 individua il soggetto a cui compete la vigilanza
sull'osservazione delle disposizioni contenute nella legge e
l'esercizio delle sanzioni.
L'art. 12 coordina la disciplina contenuta nelle presente legge con
alcune delle norme della L.R. del 9 aprile 1985, n. 12 riguardanti
anch'essa l'attività speleologica.
L'art. 13 prevede le norme finanziarie derivanti dall'attuazione
della presente legge.

Testo:

                               Art. 1
Finalità
La Regione Emilia-Romagna:
1)
riconosce il pubblico interesse del Patrimonio geologico e del
Patrimonio ipogeo, in quanto depositario di valori scientifici,
ambientali, culturali e turistico-ricreativi, in attuazione
dell'articolo 3 dello Statuto regionale;
2)
promuove, nei limiti delle proprie competenze, ogni iniziativa
diretta alla conoscenza, conservazione, migliore utilizzazione e
valorizzazione di tale Patrimonio e della geodiversità ad esso
collegata;
3)
favorisce la fruizione pubblica sostenibile e l'utilizzo didattico
dei luoghi di interesse geologico e delle grotte, dei paesaggi
geologici siano essi di montagna, collina, pianura e costieri;
4)
la Regione Emilia-Romagna inoltre, nell'ambito dell'attività
speleologica, favorisce e sostiene:
a) l'organizzazione e il potenziamento del soccorso alpino e
speleologico nell'ambito del territorio regionale;
b) la prevenzione degli infortuni nella esplicazione delle attività
escursionistiche, alpinistiche e speleologiche;
c) la formazione degli speleologi in rapporto agli studi degli
ambienti ipogei sia naturali che artificiali.
Art. 2
Definizioni
Per l'applicazione e ai sensi della presente legge si assumono le
seguenti definizioni.
1. Patrimonio geologico. Viene definito come Patrimonio geologico
della Regione Emilia-Romagna l'insieme dei luoghi (geositi) ove sono
conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione
geologica e geomorfologica del territorio regionale. Sono elementi
del Patrimonio geologico:
a)
geositi. Geosito può essere qualsiasi località, area o territorio in
cui sia definibile un interesse geologico-geomorfologico per la
conservazione;
b)
aree carsiche. Zone formate in superficie da rocce carsificabili,
solubili, ove l'idrografia di superficie è praticamente assente
mentre il sottosuolo è caratterizzato dallo sviluppo di grotte.
Le aree carsiche sono caratterizzate in superfìcie da depressioni
chiuse, come doline e valli cieche, la cui origine è legata
all'assorbimento dell'acqua in punti preferenziali detti
inghiottitoi;
c)
geodiversità. La diversificazione del substrato roccioso e delle
morfologie nell'ambito di un territorio relativamente circoscritto.
2. Patrimonio ipogeo. Viene definito come Patrimonio ipogeo
l'insieme degli ambienti sotterranei che si sviluppano attraverso
processi carsici o creati dalle attività antropiche in contesti
naturali o urbani; sono elementi del Patrimonio ipogeo:
a)
sistemi carsici. I sistemi carsici sono i bacini acquiferi
sotterranei, o bacini carsici, formati da grotte collegate tra loro
e definiti attraverso le risorgenti, riceventi le acque raccolte da
aree di assorbimento attraverso condotte e corsi d'acqua ipogei;
b)
grotte. Sono forme vuote sotterranee di origine naturale o
artificiale, più grandi di un uomo, chiuse parzialmente o totalmente
in rocce in posto, messe a catasto se superiori ai 5 m di sviluppo
lineare;
c)
geositi ipogei naturali. Comprendono tutti quegli ambienti
sotterranei di origine naturale che per le loro caratteristiche
morfologiche intrinseche, per la natura delle rocce nelle quali sono
scavate, per quello che contengono o per l'uso che ne è stato fatto
dall'uomo nel tempo, presentano caratteri di eccezionalità in senso
lato.
3. Speleologia. È la scienza delle grotte e dei fenomeni carsici,
basata sulla esplorazione e lo studio di tutti i fenomeni
osservabili nelle grotte e nei territori carsici ove esse si
sviluppano.
Art. 3
Individuazione dei geositi di importanza regionale
1. Al fine di tutelare il Patrimonio geologico la Regione istituisce
presso la struttura regionale competente in materia di geologia il
catasto dei geositi di rilevante importanza scientifica,
paesaggistica e culturale.
2. Il catasto di cui al comma 1 contiene l'individuazione
cartografica, la descrizione, e ogni altra notizia utile alla
definizione dei geositi.
3. La ricognizione e la perimetrazione dei geositi è effettuata
dalla Regione sulla base di approfondimenti tecnico scientifici
relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze
geologiche e geomorfologiche.
4. Gli enti territoriali, le università, le associazioni attive in
materia ambientale possono proporre nuovi geositi.
Art. 4
Individuazione delle grotte e delle aree carsiche
1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione delle aree
e del Patrimonio ipogeo la Regione istituisce presso la struttura
regionale competente in materia geologico-ambientale il catasto
delle grotte e delle aree carsiche.
2. Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:
a)
l'elenco delle grotte naturali esistenti sul territorio regionale;
b)
l'elenco delle principali aree carsiche;
c)
l'elenco delle cavità artificiali.
3. Nel catasto di cui al comma 1 sono indicati per ciascuna grotta e
area carsica, tutti i dati topografici, la descrizione ed i rilievi
speleologici e geologici nonché lo schema della circolazione idrica
sotterranea dei sistemi carsici connessi.
4. Nel catasto di cui al comma 1, tra le grotte presenti dovranno
essere indicate e corredata da apposita scheda, quelle definibili
come geositi ipogei naturali.
5. La Regione può avvalersi della Federazione Speleologica della
Regione Emilia-Romagna, mediante convenzione, per le attività di
acquisizione e aggiornamento del catasto, riconoscendo alla
Federazione stessa il ruolo di referente principale per le attività
speleologiche in Emilia-Romagna.
6. Le modalità relative al funzionamento, all'aggiornamento
all'accesso ai catasti sono determinate con apposito atto, adottato
dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Approvazione e aggiornamento dei catasti
1. I catasti di cui agli articoli 3 e 4 sono approvati dalla Giunta
regionale sentita la Commissione tecnica di cui all'articolo 8 e
sono soggetti a aggiornamento periodico annuale.
2. I catasti approvati e deliberati dalla Giunta regionale
costituiscono elementi del sistema conoscitivo ed informativo
regionale.
Art. 6
Accesso e tutela delle aree individuate
Nei luoghi individuati dai catasti di cui agli artt. 3 e 4:
a)
geositi e grotte sono soggetti alla specifica normativa nel caso
ricadano nelle Zone A, a protezione integrale, nelle Zone B e C dei
Parchi regionali e nelle aree di pre-parco, nonché nelle Riserve
naturali, così come definito dalla L. R. 17 febbraio 2005, n. 6
(Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale
delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000);
b.
l'accesso ai geositi e alle grotte è da intendersi libero, fatti
salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti e
fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive;
c)
l'accesso alle grotte protette, ricadenti in aree tutelate, è
consentito ai gruppi speleologici affiliati alla Federazione
Speleologica della Regione Emilia-Romagna, e ad altri gruppi
speleologici specificatamente autorizzati dall'ente di gestione
dell'area protetta;
d)
è vietata la distruzione o il danneggiamento anche parziale di
geositi e grotte;
e)
è fatto divieto di scaricare nelle aree perimetrate come geositi,
nelle aree carsiche e nelle grotte, rifiuti solidi o liquidi;
f)
è fatto divieto di alterare le condizioni del naturale regime idrico
di grotte e aree carsiche;
g)
in tutti i siti identificati è vietata la raccolta di fossili e di
minerali;
h)
nelle grotte è vietato ai fini esplorativi l'uso di esplosivi;
i)
nelle grotte è vietata l'asportazione di concrezioni,
mineralizzazioni, resti animali fossili, reperti paleontologici e
paletnologici;
j)
con atto di Giunta, sentito il Consiglio e previo parere della
Commissione tecnica, la Giunta regionale può determinare ulteriori
forme di tutela per geositi e grotte aventi particolari interessi e/
necessità di tutela;
k)
nei geositi e nelle grotte in cui sia consentito il libero accesso,
il Sindaco del Comune interessato provvede a vietarne l'accesso solo
in presenza di situazioni di pericolosità;
l)
lo stesso divieto di accesso è disposto dal Sindaco per geositi o
grotte in cui siano presenti reperti paleontologici, mineralogici,
paletnologici e situazioni fisiche o biologiche di particolare
fragilità e interesse.
Art. 7
Gestione e pianificazione
1. L'iscrizione ai catasti cui agli articoli 3 e 4, e la loro
approvazione con delibera di Giunta regionale, comporta l'obbligo di
adeguamento degli atti di pianificazione e di programmazione
regionali e subregionali, con la trasposizione delle aree comprese
nello stesso catasto, sulle relative cartografie per tutti gli
aspetti e agli effetti di applicazione della presente legge.
2. Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di
geositi, grotte ed aree carsiche, e ciò non sia altrimenti
possibile, può essere disposta a favore dei Comuni l'espropriazione
delle stesse e delle relative aree di rispetto, al fine della loro
sistemazione e dotazione di opere o servizi di protezione e della
loro destinazione ad usi d'intervento collettivo. L'espropriazione è
condizionata ad apposita previsione da parte degli strumenti
urbanistici. Per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri
potranno essere concessi contributi di cui agli articoli 9 e 12.
Art. 8
Commissione tecnica
1. Viene istituita una Commissione tecnica per la conoscenza, la
valorizzazione e la tutela del Patrimonio geologico e del Patrimonio
ipogeo della Emilia-Romagna, come organo di studio, proposizione e
verifica tecnico scientifica delle proposte avanzate dai Comuni e
dai soggetti di cui all'articolo 3 e 4 per la valorizzazione di
geositi, grotte e fenomeni carsici.
2. La Commissione è composta da:
a)
un membro della Giunta regionale o un suo delegato, che la presiede;
b)
due esperti speleologici designati dalla Federazione Speleologica
della Regione Emilia-Romagna, di cui almeno uno laureato in Scienze
Geologiche;
c)
due esperti scelti dalla Giunta regionale, di cui almeno uno
laureato in Scienze Geologiche;
d)
un esperto nominato dalle Province.
3. Quando deve esprimere un parere relativo alla gestione dei
geositi la Commissione è integrata da un rappresentante della
Provincia nella quale si trovano i geositi in oggetto. Quando si
deve esprimere il parere relativo alle grotte la Commissione è
integrata da un rappresentante del Comune sul quale si trova la
grotta o l'area carsica in questione.
4. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale, resta in carica tre anni ed è rinnovabile.
Art. 9
Contributo alle attività
1. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli Enti Parco, in
cui ricadono i geositi e le grotte comprese nei catasti di cui
all'articolo 3 e 4, la Federazione Speleologica dell'Emilia-Romagna,
i privati nelle cui proprietà ricadono i geositi e le associazioni
competenti in materia di ambiente, possono presentare alla Giunta
regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, una domanda corredata
da un dettagliato programma per la richiesta di finanziamenti per
specifici progetti redatti ai sensi e alle finalità della presente
legge. In particolare il finanziamento di cui al comma 1 è destinato
a sostenere:
a)
le iniziative di carattere scientifico divulgativo ed educativo
(congressi, convegni e seminari di studio, incontri con la
cittadinanza, eventi tesi alla valorizzazione alla divulgazione)
dirette alla diffusione della tutela naturalistica e della
conoscenza del Patrimonio geologico e ipogeo regionale;
b)
gli studi e le pubblicazioni inerenti alle ricerche geologiche e
speleologiche aventi per tema la valorizzazione e la tutela dei
geositi e dei geositi ipogei naturali, di interesse regionale e
locale;
c)
l'organizzazione di corsi propedeutici, di formazione e di
aggiornamento alla attività speleologica ed alla conoscenza degli
ambienti carsici, le esplorazioni e le ricerche negli ambienti
ipogei del territorio regionale;
d)
l'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la
sistemazione, tutela e fruizione dei geositi e delle grotte, tutela
delle aree di cui all'articolo 2.
2. I progetti devono essere corredati dai seguenti documenti:
a)
la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere
previste;
b)
i tempi di realizzazione prevedibili;
c)
le priorità degli interventi;
d)
il relativo piano finanziario, anche di massima.
3. La Regione, per lo svolgimento di corsi di formazione di cui al
comma 1, lettera c), eroga altresì un contributo annuale alla
Federazione Speleologica della Regione Emilia-Romagna, sulla base
del numero dei corsi svolti e del rendiconto della spesa
effettivamente sostenuta.
Art. 10
Contributi alle attività del soccorso speleologico
1. Ai sensi di quanto previsto dalla presente legge, la Regione
eroga altresì contributi destinati:
a)
al rimborso di spese sostenute dalle squadre di soccorso
speleologico per operazioni di salvataggio, recupero o soccorso, in
mancanza di altre forme di rimborso o risarcimento;
b)
al rimborso delle spese per il trasporto dei componenti le squadre
di soccorso speleologico del luogo di loro residenza a quello delle
operazioni e viceversa, in mancanza di altre forme di rimborso o
risarcimento;
c)
al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre
di soccorso speleologico esistenti sul territorio regionale;
d)
all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento ai fini
del soccorso speleologico;
e)
all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli
infortuni speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e
formazione speleologica;
f)
le domande per ottenere i contributi devono essere rivolte alla
Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere
corredate dal programma di massima per la previsione di spesa. I
destinatari dei contributi sono tenuti a fornire la documentazione
relativa al loro impegno.
Art. 11
Vigilanza e sanzioni
1. Le Province sono delegate a provvedere alla vigilanza per
l'applicazione della presente legge ed esercitano le funzioni
concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
alle quali si applica la Legge regionale 28 aprile 1984, n. 21
(Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale).
2. I soggetti accertatori possono avvalersi della collaborazione dei
gruppi speleologici appartenenti alla Federazione Speleologica
dell'Emilia-Romagna, delle Guardie Ecologiche volontarie e di altri
soggetti convenzionati con le Province.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute all'articolo 6
comporta la riduzione in ripristino dello stato dei luoghi e
l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a)
da Euro 500 a Euro 5000 per la distruzione o il danneggiamento anche
parziale dei beni del patrimonio geologico e ipogeo;
b)
da Euro 250 a Euro 2500 a chi scarica nelle aree perimetrate come
geositi, nelle aree carsiche e nelle grotte rifiuti, solidi o
liquidi;
c)
da Euro 500 a Euro 5000 per l'alterazione delle condizioni del
naturale regime idrico di grotte e aree carsiche;
d)
da Euro 250 a Euro 2500 a chi raccoglie fossili e minerali;
e)
da Euro 500 a Euro 5000 a chi fa uso di esplosivi in grotta ai fini
esplorativi;
f)
da Euro 250 a Euro 2500 a chi asporta dalle grotte concrezioni,
mineralizzazioni, resti animali fossili, reperti paleontologici e
paletnologici.
Art. 12
Abrogazioni
1. È abrogato l'articolo 3 bis della L.R. 9 aprile 1985, n. 12.
2. Deve altresì intendersi abrogato ogni altro riferimento alla
speleologia contenuto nella L.R. 9 aprile 1985, n. 12.
Art. 13
Norma finanziaria erogazione di contributi
1. Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge
vengono determinate annualmente in sede di bilancio di previsione, a
norma dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, recante
Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 , in capitoli
distinti per i contributi di cui all'articolo 9 e per quelli di cui
all'articolo 10.
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