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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 937
Presentato in data: 22/12/2005
Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna (22 12 05).

Presentatori:

Borghi Gianluca Verdi per la pace
Guerra Daniela Verdi per la pace

Relazione:

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA
Il presente progetto di legge è volto alla conservazione della fauna
minore, ossia di quell'eterogeneo gruppo di specie animali di
piccola dimensione, sempre più soggette ad un drastico calo, che
interessa anche il territorio emiliano-romagnolo.
È un fatto evidente, e peraltro risultante dalle ricerche di
settore, che molti organismi, quali ad esempio rane e lucertole,
fino a qualche decennio fa comuni e diffusi anche in ambienti
antropizzati, stanno riducendo fortemente i loro contingenti
numerici e contraendo i loro areali distributivi. Talune specie rare
e già protette, come ad esempio salamandre e testuggini palustri,
continuano a risultare in difficoltà perfino all'interno di aree
protette, quali i parchi naturali, talvolta ben distanti dagli
insediamenti umani e dagli effetti antropici diretti.
Innumerevoli sono le cause che impattano negativamente sulle specie
della fauna minore. Fra queste risaltano la distruzione e
l'alterazione degli habitat, dei siti riproduttivi e delle nicchie
trofiche, l'impiego di pesticidi in agricoltura, l'inquinamento
chimico ed organico delle acque superficiali, le catture a scopo
commerciale, la distruzione intenzionale della fauna minore a causa
di atavici ed infondati pregiudizi.
A tutte queste cause si aggiungono le trasformazioni ed alterazioni
di cicli bio-geo-chimici a scala planetaria ( buco nella
ozonosfera, effetto serra , piogge acide , alterazioni climatiche,
con effetti diretti sulle temperature, la piovosità ed in grado di
determinare la scomparsa di habitat e la diffusione di patologie)
che manifestano inevitabilmente i loro negativi effetti anche su
scala locale.
L'attuale quadro normativo non assicura una adeguata salvaguardia
della fauna minore e della biodiversità. Questo perché la tutela,
pur da tempo accordata a tale realtà da strumenti normativi
importanti, è rimasta tuttavia inefficace, in quanto non supportata
dalla previsione di un adeguato regime sanzionatorio.
Così è stato per la Convenzione di Berna del 1979 per la
conservazione della flora e della fauna europea, ratificata con la
Legge n. 503 del 1981, che pur annovera molte specie della fauna
minore quali animali degni di tutela .
La questione si è riproposta con l'attuazione della Direttiva
Habitat (92/43/CEE) sulla tutela degli habitat e delle specie di
interesse comunitario, recepita con DPR n. 357 del 1997 che, pur
rendendo ben più articolata e complessa la protezione accordata a
molte specie della fauna minore, non esplicita strumenti per
impedire, prevenire e reprimere gli illeciti.
A livello nazionale le sole specie che possono considerarsi
efficacemente tutelate continuano ad essere quelle, come i
vertebrati omeotermi, salvaguardate all'interno di corpi legislativi
completi della parte sanzionatoria.
Diverse Regioni hanno già da tempo, in parte o in toto, supplito a
tale situazione prevedendo una normativa specifica a tutela della
fauna minore. Negli anni '70 hanno fatto ricorso a leggi e norme in
materia le Province autonome di Trento e Bolzano e le Regioni Valle
d'Aosta, Lombardia e Lazio, cui si sono aggiunte, negli anni '90, le
Regioni Liguria, Molise e Abruzzo e, nel 2000, la Regione Toscana.
Appare sintomatico di una situazione emergente ed allarmante, il
recente provvedimento di divieto di pesca delle rane verdi emanato
dalla Provincia di Modena nel 2005 e fino all'adozione di analogo e
contrario provvedimento.
La Regione Emilia-Romagna, fatto salvo un progetto di legge
presentato nel 1995, non ha ancora emanato alcuna normativa
specifica di tutela della fauna minore, nonostante il concreto
rischio di perdere per sempre la presenza in regione di determinate
specie (Rana latastei, Bombina pachypus, Pelobates fuscus, Emys
orbicularis per citarne alcune) o di vedere massicciamente ridotti i
contingenti di specie ritenute fino a ieri comuni e diffuse (come
Rana spp., Bufo spp., Triturus spp., Hyla intermedia, Lacerta
bilineata, Natrix spp., Coluber viridiflavus e varie altre specie).
Per poter opporre un'adeguata risposta normativa ai descritti
segnali di degrado ambientale e al calo della biodiversità, il
presente progetto di legge intende fornire una tutela diretta ed
efficace a salvaguardia della fauna minore, con la previsione di
specifici divieti e sanzioni.
Anche se tutta la fauna minore necessita di salvaguardia, oggetto
della tutela del presente provvedimento sono, oltre alle specie
considerate particolarmente protette in quanto rare o minacciate,
solo anfibi e rettili ed in parte anche le chiocciole, risultando,
di fatto, verosimilmente improbabile pervenire ad una protezione
generica che coinvolga organismi quali molluschi, ragni insetti . .
.
Ci si prefigge, inoltre, di intervenire a salvaguardia degli
habitat, laddove esistano condizioni di particolare importanza per
la fauna minore, nonché di sensibilizzare e coinvolgere l'opinione
pubblica, anche sulla scorta di studi scientifici da finalizzarsi,
tra l'altro, anche alla gestione di politiche di conservazione delle
specie oggetto di tutela e di interventi con azioni di conservazione
in situ ed ex situ.
L'articolo 1 illustra le finalità della legge, consistenti nella
conservazione della fauna minore, intesa come comprensiva di tutte
le specie animali, ad esclusione dei vertebrati omeotermi,
presentati sul territorio regionale.
L'articolo 2 circoscrive l'oggetto della tutela della legge alle
specie di anfibi e rettili, oltre alle cosiddette specie
particolarmente protette che sono quelle comprese negli elenchi
indicati nell'articolo stesso; una particolare tutela è prevista per
le chiocciole per la cui raccolta sono introdotte limitazioni.
Quale forme di tutela, l'articolo 3, da un lato sancisce vari
divieti che interessano direttamente solo le specie oggetto di
tutela di cui all'art. 2, dall'altro prevede che l'attività
provinciale di pianificazione ambientale tenga conto della
conservazione di tutta la fauna minore.
L'articolo 4 prevede deroghe per le specie alloctone, per gli
animali allevati per socpi produttivi e per finalità di ricerca, di
ripopolamento, di reintroduzione, di didattica e amatoriali, previe
specifiche autorizzazioni.
L'articolo 5 attribuisce alle Province compiti di sorveglianza e
monitoraggio dello stato di conservazione delle specie, sulla cui
base, ai sensi dell'articolo 6, la Giunta regionale approva la
Lista rossa regionale che elenca le specie rare e minacciate, in
quanto tali considerate particolarmente protette .
L'articolo 7 contiene il regime sanzionatorio applicabile ai divieti
e alla mancata applicazione delle prescrizioni, mentre l'articolo 8
attribuisce le funzioni di vigilanza sull'applicazione della legge.
L'articolo 9 prevede la promozione, da parte di Regione e Province,
anche con il coinvolgimento di associazioni con finalità
ambientalistiche e di tutela degli animali, di ricerche ed azioni di
salvaguardia, con l'adozione annuale da parte dell'Assemblea
legislativa regionale di un Programma di iniziative in favore della
fauna minore.
L'articolo 10 contiene infine la norma finanziaria.

Testo:

                             I N D I C E
Art. 1 -
Finalità
Art. 2 -
Oggetto della tutela
Art. 3 -
Forme di tutela
Art. 4 -
Deroghe
Art. 5 -
Monitoraggio
Art. 6 -
Lista rossa regionale
Art. 7 -
Sanzioni
Art. 8 -
Vigilanza
Art. 9 -
Promozione di ricerche ed azioni di salvaguardia
Art. 10 -
Disposizioni finanziarie
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente all'articolo 6 della
Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e
dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre
1979 ratificata ai sensi della Legge 5 agosto 1981, n. 503, all'art.
4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche , come modificato dal decreto del Ministero dell'Ambiente
20 gennaio 1999, ed alla Convenzione relativa alla biodiversità
firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della
Legge 14 febbraio 1994, n. 124, intende assicurare la conservazione
della fauna minore, di cui al comma 2, quale essenziale componente
delle biocenosi naturali.
2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, la fauna minore
comprende tutte le specie animali, ad esclusione dei vertebrati
omeotermi, presenti sul territorio emiliano-romagnolo e di cui
esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente.
3. Al fine di cui al comma 1, la Regione:
a)
salvaguarda la fauna minore tutelandone le specie, le popolazioni e
gli esemplari, proteggendone gli habitat naturali e seminaturali e
promuovendo la ricostituzione degli stessi;
b)
promuove interventi funzionali al recupero delle condizioni idonee
alla sopravvivenza delle specie della fauna minore, anche mediante
azioni di conservazione in situ ed ex-situ;
c)
favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori limitanti, di
squilibrio e di degrado ambientale nei terreni agricoli e forestali,
negli alvei dei corsi d'acqua e canali, nei bacini lacustri naturali
e artificiali ed in corrispondenza di infrastrutture ed
insediamenti;
d)
promuove studi e ricerche sulla fauna minore ed incentiva iniziative
didattiche e divulgative volte a diffonderne la conoscenza.
Art. 2
Oggetto della tutela
1. Sono oggetto della tutela di cui alla presente legge tutte le
specie di anfibi e rettili presenti sul territorio
emiliano-romagnolo, oltre alle specie particolarmente protette ai
sensi del comma 2.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono
considerate particolarmente protette:
a)
le specie di cui agli Allegati b) e d) della Direttiva 92/43/CEE;
b)
le specie appartenenti alla Lista rossa regionale di cui
all'articolo 6 della presente legge;
c)
le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o
norme nazionali.
3. È consentita la raccolta in natura delle chiocciole (Molluschi
Elicidi di interesse alimentare appartenenti alle due specie Helix
pomatia ed Helix aspersa) solo per uso e consumo diretto e nelle
sole giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 17, con un
limite massimo giornaliero e personale di 300 grammi.
È vietata la vendita di chiocciole raccolte in natura; è consentito
esclusivamente il commercio di chiocciole provenienti da
allevamento, la cui vendita deve essere accompagnata da
certificazione rilasciata dal produttore nella quale risulti la
quantità e l'allevamento di provenienza.
Art. 3
Forme di tutela
1. Per le specie indicate all'art. 2, commi 1 e 2, è fatto divieto
di:
a)
cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di
esemplari vivi o morti o di loro parti;
b)
danneggiamento o distruzione di uova, nidi, siti di riproduzione,
aree di sosta;
c)
disturbo, in particolare durante tutte le fasi del ciclo
riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento,
l'estivazione o la migrazione;
d)
rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di
esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei
confronti della fauna minore.
2. Per la conservazione della fauna minore di cui all'art. 1, comma
2, quale elemento di individuazione della rete ecologica, le
Province nell'ambito della loro attività di pianificazione
territoriale e di sviluppo:
a)
predispongono piani di gestione e tutela della fauna minore, sulla
scorta della rete ecologica, con particolare riferimento alla rete
idrografica ed infrastrutturale del territorio, e con il
coinvolgimento dei Servizi tecnici di bacino e dei Consorzi di
bonifica;
b)
promuovono una gestione coerente degli elementi del paesaggio che
rivestono primaria importanza per la fauna minore, con particolare
riguardo a quegli elementi, quali i corsi d'acqua ed i canali con
relative sponde o arginature o le siepi campestri o le scarpate
stradali e ferroviarie, che, per la loro struttura lineare e
continua o il loro ruolo di collegamento sono essenziali per la
migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle
specie della fauna minore.
Art. 4
Deroghe
1. Sono escluse dalla tutela accordata dalla presente legge:
a)
le specie alloctone;
b)
le specie oggetto di allevamento produttivo;
c)
le specie oggetto di allevamento autorizzato ai sensi del comma 3.
2. Nel caso di specie di cui all'art. 2, allevate ad uso
commerciale, l'immissione sul mercato deve essere accompagnato da
certificato redatto dall'allevatore indicante la provenienza ed
attestante la avvenuta nascita in cattività.
3. Le Province autorizzano il prelievo, la detenzione, l'allevamento
o l'uccisione di esemplari appartenenti alla fauna minore per
finalità di ricerca, di ripopolamento, di reintroduzione e di tipo
amatoriale.
4. Nel caso in cui il prelievo e l'allevamento siano necessari per
attività didattiche di scuole, enti o associazioni, gli stessi
devono presentare alla Provincia territorialmente competente una
comunicazione preventiva contenente informazioni inerenti alla
specie, numero di esemplari, località di provenienza, durata, luogo
di rilascio e referente dell'attività didattica. La Provincia
verifica in proposito il pieno e compiuto rispetto dei principi e
delle indicazioni della presente legge.
Art. 5
Monitoraggio
1. Le Province garantiscono la salvaguardia e il monitoraggio dello
stato di conservazione delle specie di cui all'articolo 2, tenendo
conto degli habitat naturali e delle specie particolarmente
protette.
Art. 6
Lista rossa regionale
1. Sulla base del monitoraggio di cui all'art. 5, la Giunta
regionale approva la Lista rossa regionale , che elenca le specie
della fauna minore rare o minacciate che richiedono particolari
misure di conservazione.
2. Le specie comprese nella Lista rossa regionale, di cui al comma
1, sono considerate particolarmente protette ai sensi dell'articolo
2, comma 2.
3. La Lista rossa regionale delle specie della fauna minore viene
aggiornata, sentite le Province, i soggetti di cui all'art. 3, comma
2, lettera a) e le associazioni che perseguono finalità di tutela
ambientale e di protezione animale iscritte nei registri di cui alla
L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle
associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo
1995, n. 10 Norme per la promozione e la valorizzazione
dell'associazionismo ), dalla Giunta regionale con cadenza almeno
triennale o quando lo richiedano condizioni specifiche, urgenze o
particolari programmi di conservazione.
Art. 7
Sanzioni
1. Chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è
passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
a)
da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di cui all'art.
3, comma 1, lettera a); qualora le violazioni riguardino le specie
particolarmente protette ai sensi dell'art. 2, comma 2, si applica
la sanzione da 50 Euro a 500 Euro per ogni esemplare nonché la
confisca degli animali e la loro liberazione in ambienti idonei;
b)
da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di cui all'art.
3, comma 1, lettera b); qualora le violazioni riguardino specie
particolarmente protette ai sensi dell'art. 2, comma 2, si applica
la sanzione da 500 a 5.000 Euro nonché l'obbligo di rimessa in
pristino dei luoghi;
c)
da 10 Euro a 60 Euro per la violazione delle norme di cui all'art.
3, comma 1, lettera c); qualora le violazioni riguardino specie
particolarmente protette ai sensi dell'art. 2, comma 2, si applica
una sanzione da 20 Euro a 120 Euro;
d)
da 20 Euro a 120 Euro in caso di violazione del divieto di cui
all'art. 3, comma 1, lettera d), qualora le violazioni comportino
effetti negativi nei confronti di specie particolarmente potette ai
sensi dell'art. 2, comma 2, si applica la sanzione da 40 Euro a 240
Euro;
e)
da 25 Euro a 250 Euro in caso di immissione sul mercato di specie
allevate ad uso commerciale senza certificato redatto
dall'allevatore ai sensi dell'art. 4, comma 2;
f)
da 25 Euro a 120 Euro in caso di prelievo, detenzione allevamento o
uccisione per scopi di ricerca, ripopolamento, reintroduzione o
amatoriali in assenza dell'autorizzazione provinciale di cui
all'art. 4, comma 3;
g)
da 20 Euro a 120 Euro in caso di prelievo e allevamento per attività
didattiche da parte di scuole, enti o associazioni riconosciuti,
senza la preventiva comunicazione alla Provincia ai sensi dell'art.
4, comma 4 nonché la confisca degli animali e la liberazione in
luoghi idonei.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono riscossi dalle
Province e sono destinate al finanziamento delle attività di cui
alla presente legge.
Art. 8
Vigilanza
1. Fatte salve le funzioni del Corpo forestale dello Stato e degli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, la vigilanza
sull'applicazione della presente legge è svolta dalle strutture di
polizia amministrativa locale, ai sensi della L.R. 4 dicembre 2003,
n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e di un
sistema integrato di sicurezza).
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le strutture di
polizia locale possono avvalersi della collaborazione delle guardie
ecologiche volontarie, delle guardie giurate venatorie nonché
associazioni di cui all'art. 6, comma 3.
Art. 9
Promozione di ricerche ed azioni di salvaguardia
1. La Regione e le Province favoriscono e promuovono, anche
attivandosi direttamente e coinvolgendo prioritariamente gli enti
locali e le associazioni di cui all'art. 6, comma 3:
a)
studi e ricerche finalizzati alla gestione e alla conservazione
della fauna minore ed in particolare alla valutazione dei possibili
interventi di ripristino ambientale e di reintroduzione o
ripopolamento;
b)
la realizzazione e gestione di centri specializzati per la
conservazione, la moltiplicazione e la reintroduzione in natura
delle specie appartenenti alla fauna minore;
c)
l'acquisizione al pubblico demanio di aree naturali e semi-naturali
particolarmente interessanti per la sopravvivenza di specie della
fauna minore, con particolare riguardo per le specie di cui
all'articolo 2, comma 2;
d)
forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto di tutela
e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con particolare
riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sul loro ruolo per
il mantenimento degli equilibri ecologici e sulla importanza della
tutela della biodiversità.
2. L'Assemblea legislativa regionale adotta ogni anno il Programma
delle iniziative in favore della fauna minore, di cui al comma 1, da
attuarsi con le disponibilità assegnate a specifico capitolo di
spesa di cui all'articolo 10.
Art. 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati
nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio
regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero
necessarie, o mediante l'istituzione di apposite Unità previsionali
di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria
disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4).
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