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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1375
Presentato in data: 23/05/2006
Modifiche e integrazioni alla L. R. 15/2002 'Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE'. Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria' (delibera di Giunta n. 719 del 22 05 06).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

Il problema dei danni provocati da svariate specie di fauna
selvatica alle produzioni agricole riveste, in Emilia-Romagna, una
forte rilevanza, data la preponderante economia agricola che
caratterizza questa regione.
In particolare sono da rilevare importanti situazioni di sofferenza
a carico di colture agricole specializzate ampiamente diffuse da
parte di passeriformi e columbiformi nonché danneggiamenti arrecati
agli allevamenti di pesce da parte di uccelli ittiofagi.
L'esperienza a tutt'oggi acquisita ha dimostrato che i normali
metodi ecologici di dissuasione previsti nelle specifiche direttive
regionali in materia e messi in atto dagli agricoltori non sono
sufficienti a controllare la presenza di tali selvatici: prova ne
siano le puntuali richieste di contributi per l'indennizzo di tali
tipi di danni che ogni anno vengono presentate alle Province,
richieste che hanno comportato e continuano a comportare l'esborso
da parte della Regione di somme considerevoli.
Anche l'attuazione, da parte delle Province, dei piani di controllo
previsti dall'art. 19 della Legge 157/92 e dall'art. 16 della L.R.
8/94 e successive modifiche, non sortisce i risultati attesi,
rivelandosi insufficiente per un'efficace politica di contenimento
dei danni.
L'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE in quanto consente, a
determinate condizioni, di prelevare esemplari di specie non
cacciabili per finalità diverse, tra le quali anche la prevenzione
di gravi danni alle colture (comma 1, lett. a), terzo alinea),
costituisce un ulteriore strumento di contenimento delle specie
dannose, strumento che contribuisce pertanto, unitamente ai metodi
di prevenzione sopra accennati ed all'attuazione dei piani di
controllo, al contenimento dei danni arrecati.
La L.R. 12 luglio 2002, n. 15 e successive modifiche, che ha
disciplinato proprio ai sensi della sopraccitata Direttiva
comunitaria l'esercizio delle deroghe nel corso delle stagioni
venatorie 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 è giunta a
scadenza - solo nella parte specificamente concernente i prelievi in
deroga in quanto all'art. 5 Disposizioni finali erano state
inserite disposizioni relative alla modifica della L.R. 8/94 - e con
il presente provvedimento si intendono adottare norme volte
innanzitutto a prorogarne la validità per la stagione venatoria
2006/2007 (art. 1) e ad apportarvi quelle modifiche ed integrazioni
che si sono rivelate necessarie (art. 2).
Le specie interessate al prelievo in deroga sono complessivamente
tre e per ciascuna di esse vengono individuati periodi di prelievo e
carniere giornaliero e stagionale. Viene altresì specificato che
tale prelievo è consentito ai cacciatori iscritti agli A.T.C. della
regione Emilia-Romagna, ai residenti in Emilia-Romagna che
esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, a coloro che
esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie, nonché ai
titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi.
L'articolo 3, infine, detta disposizioni per l'entrata in vigore
della presente legge, visto l'approssimarsi del termine a partire
dal quale potranno essere consentiti i prelievi in deroga.

Testo:

                               Art. 1
Modifiche all'art. 1 della L.R. 15/2002
1. Al comma 1 dell'art. 1 della Legge regionale 12 luglio 2002, n.
15, le parole «2002/2003 e 2003/2004» sono sostituite dalle parole
«2006/2007» e dopo le parole «e successive modifiche» aggiungere le
parole «nonché della Legge 3 ottobre 2002, n. 221».
Art. 2
Sostituzione dell'art. 2 della L.R. 15/2002
1. L'art. 2 è così integralmente sostituito:
«Art. 2
Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo
1. Il prelievo è consentito:
a)
nei confronti degli esemplari appartenenti alle seguenti specie:
Storno (Sturnus vulgaris), Tortora dal collare orientale
(Streptotelia decaocto) e Cormorano (Phalacrocorax carbo );
b)
con i mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della Legge 11 febbraio
1992, n. 157;
c)
ai cacciatori iscritti agli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.)
della Regione Emilia-Romagna, ai residenti in Emilia-Romagna che
esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, a coloro che
esercitano la caccia in azienda faunistico-venatoria, nonché ai
titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi;
d)
per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun
cacciatore, rispettivamente di 25 e 200 capi di storni, di 5 e 50
capi di tortore e di 5 e 30 capi di cormorano;
e)
nelle giornate, negli orari e nelle forme consentite per l'esercizio
venatorio: dall'1 settembre al 30 novembre alla tortora, dall'1
settembre al 31 gennaio allo storno ed al cormorano; limitatamente a
quest'ultima specie il prelievo dovrà essere circoscritto alle valli
ed ai bacini destinati all'allevamento del pesce, nonché alle aree
immediatamente circostanti.
2. Sono consentiti la detenzione e l'uso di stampi, anche in penna,
e di richiami vivi provenienti da allevamenti autorizzati ai sensi
delle vigenti direttive regionali in materia, appartenenti alla
specie Storno.».
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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