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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1535
Presentato in data: 11/07/2006
Modifica della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 sugli interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L. R. 37/95 (delibera di Giunta n. 993 del 10 07 06).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

Con la legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43, che regola gli
interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore
agricolo, la Regione ha voluto dare significativo impulso alla
promozione ed allo sviluppo degli organismi di garanzia.
Si tratta infatti di strumenti necessari all'agricoltura regionale
in quanto consentono:
di superare lo svantaggio che hanno i produttori agricoli
nell'accedere al credito, rispetto agli operatori degli altri
settori produttivi, nei quali i consorzi fidi rappresentano una
realtà operante da tempo;
di rafforzare la capacità degli agricoltori a rapportarsi con il
sistema bancario;
di rendere più rapidi, incisivi e snelli i meccanismi di concessione
degli aiuti nel settore del credito agrario.
Gli interventi previsti dalla legge regionale citata hanno preso
avvio, dopo una lunga trattativa con l'Unione Europea, nell'anno
1999.
Nel corso della prima fase di applicazione è emersa l'esigenza di
apportare alcune modificazioni per consentire una migliore
operatività ed un allargamento delle azioni svolte dagli organismi
di garanzia ed in particolare per conseguire:
un aumento della loro capacità di garantire finanziamenti;
l'inserimento, tra le tipologie di credito concedibile, anche di
quello a lungo termine;
un maggiore sviluppo delle azioni di assistenza e consulenza
tecnico-finanziaria.
Viene quindi proposto all'Assemblea legislativa il presente disegno
di legge, costituito da due articoli, con i quali, in ragione delle
modifiche sotto indicate, si sostituiscono alla legge regionale n.
43 del 1997 il comma 1 dell'art. 1 (art. 1) e l'art. 3 (art. 2).
Il comma 1 dell'art. 1 viene sostituito allo scopo di integrare le
finalità della legge inserendo prioritariamente tra le stesse anche
il sostegno dei processi di aggregazione e fusione tra gli organismi
di garanzia. In tale modo si vuole favorire l'ampliamento delle
dimensioni e l'aumento della rappresentatività degli organismi
stessi.
L'art. 3, comma 1, - nel testo attuale - stabilisce che il
contributo regionale per la formazione o l'integrazione dei fondi
rischi e di garanzia sia concesso in misura proporzionale al valore
del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti nonché
all'importo globale delle operazioni di finanziamento, garantite
dalle cooperative e dai consorzi.
La modifica apportata prevede la definizione di criteri da parte
della Giunta regionale, determinati sulla base del valore del
patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti, nonché del
valore globale delle garanzie prestate dalle cooperative e dai
consorzi sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in
essere. In tale modo, da un lato si rendono possibili i meccanismi
di premialità di cui al successivo comma 3 e, dall'altro, il
contributo concesso è rapportato all'effettiva esposizione in
termini di quota di capitale garantito dagli organismi di garanzia.
La modifica al comma 2 del medesimo art. 3 prevede - al fine di
determinare il valore complessivo entro il quale deve essere
contenuto il contributo regionale per la formazione o l'integrazione
dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia - che le fidejussioni,
prestate dai consorziati a favore degli organismi di garanzia,
vengano sommate al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi
sottoscritti complessivamente dai soci, dagli Enti pubblici
sostenitori e dai privati. Ciò consente agli organismi di garanzia
di aumentare il volume dei finanziamenti garantiti e
conseguentemente di incrementare la loro operatività.
Il comma 3 viene sostituito allo scopo di prevedere la definizione
da parte della Giunta regionale di specifici meccanismi volti ad
incentivare, nella ripartizione dei contributi di cui alle lett. a)
e b), comma 2, dell'art. 1, le operazioni di fusione o aggregazione
tra gli organismi di garanzia.
L'attuale comma 4 dell'art. 3 fissa al 30 per cento la misura
massima del contributo regionale per le attività di assistenza e
consulenza tecnico-finanziaria svolta dai consorzi a favore delle
imprese associate. Tale limite viene elevato al 70 per cento,
nell'intento di incentivare lo svolgimento, da parte degli organismi
di garanzia, delle attività di supporto alle aziende agricole con
riferimento all'assistenza in materia economica e finanziaria, in un
contesto di continui cambiamenti strutturali e di mercato.
La modifica al comma 5 definisce le condizioni e la durata massima
dell'aiuto finanziario regionale rispettivamente sul contributo
riguardante il credito a breve e a medio-lungo termine. Si elimina
il limite massimo della durata dei prestiti, prima fissato in 5
anni, e si introduce anche il credito a lungo termine. Pur
mantenendo inalterata la durata dell'aiuto regionale (massimo 5
anni) questo viene svincolato dalla durata dei finanziamenti
accordati dalle banche, che possono pertanto avere anche durate
superiori all'intervento regionale. L'inserimento del credito a
lungo termine è indispensabile per consentire alle aziende agricole
di ammortizzare in periodi sufficientemente lunghi gli investimenti
effettuati.
In coerenza con la modifica al comma 5, nella lettera d) del comma 6
la parola prestito viene sostituita con la parola aiuto .
Infine, per quanto riguarda il comma 7, la modifica proposta
estende, in presenza di garanzie contenenti elementi di aiuto di
Stato, le prescrizioni previste per il credito a breve e medio
termine anche al credito a lungo termine a seguito dell'inserimento
del credito a lungo termine.
Si dà atto che gli interventi di cui al presente disegno di legge -
individuato dai Servizi della Commissione Europea come aiuto di
Stato n. 222/A/2003 - sono stati approvati dalla Commissione
medesima con Decisione n. C(2006)3067 del 28 giugno 2006 per la
parte (fascicolo A) relativa al regime di garanzie che comporta un
elemento di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del
Trattato.

Testo:

                               Art. 1
1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n.
43 Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore
agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37 è così
sostituito:
«1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, concorre allo
sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito
nel settore agricolo, sostenendo prioritariamente processi di
aggregazione e fusione tra gli organismi medesimi.».
Art. 2
1. L'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43
Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore
agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37 è così
sostituito:
«Art. 3
Contributi regionali
1. Il contributo regionale di cui alla lettera a) del comma 2
dell'art. 1 è concesso secondo criteri stabiliti dalla Giunta
regionale in base al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi
rischi sottoscritti nonché del valore globale delle garanzie,
prestate dalle cooperative e dai consorzi sulle operazioni di
finanziamento erogate ed ancora in essere alla chiusura
dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda.
2. Il contributo di cui al comma 1 non può eccedere il valore del
patrimonio di garanzia e dei fondi, comprensivi anche delle
fidejussioni prestate a favore degli organismi, sottoscritti
complessivamente dai soci, dagli enti pubblici sostenitori e dai
privati.
3. La Giunta regionale nel definire i criteri di cui al comma 1 e
nel fissare le modalità per la concessione del concorso di cui alla
lett. b) del comma 2 dell'art. 1 individua specifici meccanismi di
riparto dei fondi atti ad incentivare operazioni di fusione o
aggregazione tra le cooperative di garanzia e i consorzi fidi.
4. Il contributo di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 1 è
fissato nella misura massima del settanta per cento delle spese
ammissibili.
5. L'aiuto finanziario regionale interviene:
a)
sul credito a breve termine, per una durata massima di dodici mesi
nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria
vigente all'atto della concessione;
b)
sul credito a medio - lungo termine, per una durata massima di
cinque anni e nel rispetto dei criteri di ammissibilità, delle
limitazioni e delle esclusioni previste dalla normativa comunitaria
che disciplina gli aiuti agli investimenti delle aziende agricole.
6. La Giunta regionale, relativamente alle operazioni di cui al
comma 5, determina:
a)
le azioni ammissibili;
b)
l'intensità massima dell'aiuto;
c)
la durata dell'aiuto nel rispetto del massimale previsto;
d)
le eventuali priorità territoriali.
7. La garanzia prestata dagli organismi di cui alla presente legge,
qualora contenga elementi di aiuto di Stato, deve essere computata
ai fini del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa
comunitaria e nazionale per il credito a breve termine e per il
credito a medio - lungo termine.».
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