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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1958
Presentato in data: 15/11/2006
Disposizioni in materia tributaria (delibera di Giunta n. 1578 del 15 11 06).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               INDICE
Art. 1 -
Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività
Art. 2 -
Variazione dell'aliquota dell'Addizionale Regionale all'IRPEF
Art. 3 -
Estinzione del contenzioso
Art. 4 -
Abrogazione di norme
Art. 5 -
Entrata in vigore
Art. 1
Variazione dell'aliquota IRAP
per alcuni settori di attività
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività
Produttive (IRAP) è determinata nella misura del 5,25 per cento per
le seguenti divisioni riferite ai settori di attività economiche,
secondo la classificazione ATECOFIN dell'Agenzia delle Entrate:
divisione 23 - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio,
trattamento dei combustibili nucleari;
divisione 40 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, di
gas, di calore;
divisione 64 - Poste e telecomunicazioni;
divisione 65 - Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le
assicurazioni e i fondi pensione);
divisione 66 - Assicurazioni e fondi pensione, escluse le
assicurazioni sociali obbligatorie;
divisione 67 - Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria
e delle assicurazioni.
2. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della
produzione netta realizzata nel territorio della regione
Emilia-Romagna.
Art. 2
Variazione dell'aliquota
dell'Addizionale regionale all'IRPEF
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Addizionale Regionale all'IRPEF è
fissata nella misura seguente:
a)
1,1 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini
dell'Addizionale stessa, non superiore a 15.000 Euro;
b)
1,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini
dell'Addizionale stessa, compreso tra 15.001 Euro e 20.000 Euro;
c)
1,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini
dell'Addizionale stessa, compreso tra 20.001 Euro e 25.000 Euro;
d)
1,4 per cento per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini
dell'Addizionale stessa, superiore a 25.000 Euro.
Art. 3
Estinzione del contenzioso
1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o
costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora
l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di
16,53 Euro.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1,
si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il
credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni
amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per
almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il
medesimo tributo.
Art. 4
Abrogazione di norme
1. È abrogato il comma 1 bis dell'art. 7 bis della legge regionale
19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi).
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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