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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2176
Presentato in data: 26/01/2007
Promozione della coltura della canapa (Cannabis sativa L. ) e altre colture innovative nel territorio dell'Emilia-Romagna (26 01 07).

Presentatori:

Muzzarelli Gian Carlo Uniti nell'Ulivo - D.S.
Piva Roberto Uniti nell'Ulivo - D.L. MARGHERITA
Mazzotti Mario Uniti nell'Ulivo - D.S.
Lucchi Paolo Uniti nell'Ulivo - D.S.
Salsi Laura Uniti nell'Ulivo - D.S.
Borghi Gianluca Verdi per la pace
Barbieri Marco Uniti nell'Ulivo - D.L. MARGHERITA
Beretta Nino Uniti nell'Ulivo - D.S.
Nanni Paolo Italia dei Valori con Di Pietro
Bortolazzi Donatella Partito dei Comunisti Italiani
Mazza Ugo Uniti nell'Ulivo - D.S.

Relazione:

 La canapa (Cannabis sativa L.)  è  pianta  a  ciclo
primaverile-estivo a radice fittonante. Può essere
monoica o dioica, ossia sullo stesso individuo
possono essere presenti le piante di entrambi i
sessi oppure di un solo sesso.
I semi contengono una percentuale di olio che si
aggira attorno al 30%.
Ogni pianta è costituita circa dal 10% di radici,
dal 60-70% di stelo, dal 15-20% di foglie e, a fine
ciclo, dal 5-15% di semi. La composizione chimica
indica in circa 80% la sostanza secca e in 20%
l'acqua. Lo stelo è costituito da una porzione
centrale legnosa (canapulo) circondata da
corteccia. Quest'ultima è per il 65-70% cellulosa,
10-15% emicellulosa, 3-5% lignina; il canapulo
contiene 35-40% cellulosa, 30-35% emicellulosa e
15-20% lignina ( Venturi e Amaducci 1999).
Le varie componenti della pianta possono diventare
importante materia prima naturale per l'industria:
le fibre lunghe (prodotto principale) possono
essere destinate per la produzione di tessuti; le
fibre corte, o tecniche, per l'industria
automobilistica e della bioedilizia. Lo stelo
intero può essere destinato all'industria della
cellulosa o utilizzato per produrre energia. La
granella è impiegata nei settori della cosmetica,
della farmaceutica e in alimentazione.
La coltura di questa importante fibra tessile era
molto diffusa nel nostro paese ed in particolare in
Emilia-Romagna fino agli anni 50. In seguito, a
causa della sempre maggiore diffusione delle fibre
sintetiche e di altre, pur naturali, ma più a basso
costo come la juta o il cotone, si assistette ad un
progressivo abbandono della coltivazione. Già a
partire dagli anni 70 l'Unione Europea, al fine di
proteggere la produzione interna da quella extra
europea, introdusse una normativa a favore dei
produttori di colture tessili quali lino e canapa.
II sostegno comunitario era particolarmente elevato
(circa 1,4 milioni di vecchie lire ad ettaro) e
questo favorì lo sviluppo della canapa e della
relativa filiera di trasformazione in molti Paesi
europei. Questo regime di aiuti, soprattutto negli
ultimi anni di applicazione, non ha però favorito
l'inserimento della coltivazione in un corretto
programma di utilizzazione industriale.
Infatti l'elevato aiuto comunitario faceva sì che
molti agricoltori impiantassero la canapa per soli
fini speculativi. Per questi motivi a partire dal
2001 l'Unione Europea modificò la normativa di base
facendo rientrare la canapa ed il lino nel regime
di sostegno previsto per alcuni seminativi (Reg. Ce
n. 1251/99); agli agricoltori che si dedicavano a
questa coltura venne quindi riconosciuto un aiuto
diretto del tutto analogo a quello di cui
beneficiavano i cereali nelle diverse zone omogenee
di produzione.
Questa nuova condizione portò ad una progressiva
riduzione delle superfici investite a canapa, ma
anche ad una concentrazione della coltivazione solo
nelle zone dove esisteva una effettiva
utilizzazione. Inoltre, proprio al fine di
rilanciare l'intera filiera, al citato aiuto
all'ettaro era stato affiancato uno specifico aiuto
per la trasformazione (90 Euro per tonnellata di
fibra corta trasformata) da usufruire nel limite di
ben fissati quantitativi massimi garantiti per ogni
Paese produttore.
Attualmente, con la riforma a medio termine della
Pac, anche gli aiuti diretti alla coltivazione
della canapa rientrano nel pagamento unico
aziendale. La coltura, a differenza degli altri
seminativi, per la sua specificità, è sottoposta ad
un regime di controllo particolare.
La canapa, quasi scomparsa per decenni dai nostri
ambienti, oggi si ripropone con forza
all'attenzione dei consumatori e delle imprese per
la fibra tessile, la carta e altri prodotti ancora.
La Regione ha partecipato alla reintroduzione della
canapa nei nostri territori finanziando progetti di
ricerca e sperimentazione ed uno stabilimento di
prima lavorazione situato a Comacchio (FE). Dalla
sperimentazione è stato possibile mettere a punto
un protocollo per la coltivazione della canapa da
fibra, (baby canapa); i risultati ottenuti sono
significativi ma restano ancora alcuni aspetti da
perfezionare per ottimizzare quantità e qualità
della fibra prodotta.
La richiesta di granella di canapa e i suoi
derivati mostrano un rapido incremento negli ultimi
anni soprattutto nei settori della cosmesi e della
dietetica, sia in Europa sia in America
Settentrionale (Hanks, 1999). Data la natura di
questi impieghi, una elevata e specifica qualità
della materia prima appare essenziale. Di
conseguenza il mercato risulta ristretto da
un'offerta che non può venire dai Paesi
tradizionali fornitori di fibra, dove la quantità
totale rappresenta il solo scopo della coltura.
L'esigenza di operare meccanicamente non ha ancora
trovato risposte soddisfacenti nelle modifiche
apportate alle mietitrebbia da cereali (Di Candilo
e coll., 2000). Negli ultimi anni alcuni
imprenditori della regione hanno, di propria
iniziativa, avviato una serie di prove su varietà e
tecniche operative che si sono affiancate alle
ricerche di carattere più scientifico condotte,
anche in regione, da due progetti nazionali e da
due dell'Unione Europea ed attualmente da uno
interregionale.
L'interesse per la granella di canapa è sempre
maggiore, soprattutto se riferito all'utilizzo
industriale dell'olio ottenuto dalla spremitura. In
cosmetica, ad esempio, l'olio di canapa viene
considerato ideale come ammorbidente e rigenerante
per pelli scottate e screpolate, revitalizzante,
restitutivo di elasticità ed emolliente della
pelle. L'uso dell'olio di canapa, in ambito
cosmetico, nasce dall'opportunità di veicolare e
incorporare nei lipidi strutturali dello strato
corneo i principi attivi (Poggi-Donadelli, 1999).
Il mercato dell'olio di canapa è oggi in crescita:
si considera la disponibilità di oli di canapa
provenienti in prevalenza dal Canada e dalla
Germania, ad un costo indicativo di 18 Euro/litro.
Resta altrettanto interessante l'uso della granella
per uso alimentare. Sono circa 70.000 le tonnellate
di granella di canapa che oggi vengono
commercializzate. Si possono preparare prodotti
dietetici e alimentari.
Questo scenario fa considerare come il mercato
della canapa in generale, ma nello specifico quella
per la produzione di fibra, tessile e tecnica, e di
granella, sia in crescita in questi anni, con
prevedibile sviluppo per il futuro.
Oltre alla canapa altre colture a destinazione non
alimentare mostrano elementi di interesse che
possono sfociare in possibili iniziative
imprenditoriali sia da parte dei produttori
agricoli che dell'intera filiera.
Per questi motivi, che possono consentire
all'Emilia Romagna di ricoprire di nuovo un ruolo
nazionale e europeo di primo piano nella produzione
di canapa, per la situazione contingente legata
alla nuova PAC e alla riforma dell'OCM zucchero e
per l'interesse verso colture no-food di
caratteristiche e destinazione industriale analoghe
alla canapa, è di fondamentale importanza fornire
al mondo agricolo strumenti nuovi per la ricerca e
messa a punto di alternative economicamente
interessanti con l'introduzione di colture
innovative rispetto agli ordinamenti tradizionali.
Per l'affermarsi di nuove colture è inoltre
necessario che si strutturino filiere complete che
vedano il mondo dei produttori agricoli
protagonista ed integrato con i segmenti della
logistica, della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti derivati.
Pertanto, lo scopo del seguente progetto di legge è
quello di promuovere la strutturazione di filiere
produttive di carattere innovativo finalizzate a
sostenere la competitività e la diversificazione
produttiva delle imprese agricole ed a favorire
l'integrazione fra i processi agricoli ed i
processi industriali. Tale obiettivo è enunciato
nell'art. 1 del PdL.
All'art. 2 vengono identificate le attività su cui
erogare contributi finanziari al fine del
perseguimento degli obiettivi generali suddetti;
tali contributi potranno essere erogati sia a
fronte di studi di fattibilità che a fronte di
interventi strutturali sulla filiera.
L'art. 3 individua i beneficiari degli aiuti
prevedendo la priorità per gli interventi di
filiera.
L'art. 4 prevede che la Giunta regionale, entro 90
giorni dall'entrata in vigore della Legge, fissi i
criteri e le priorità per l'erogazione dei
contributi in applicazione della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in
coerenza con le modalità previste nella
programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo
rurale.
L'art. 5 contiene la norma finanziaria.

Testo:

 Art. 1 Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle
politiche di multifunzionalità e sostenibilità
delle produzioni agricole e nel rispetto delle
disposizioni comunitarie e nazionali vigenti,
promuove la strutturazione di filiere produttive di
carattere innovativo finalizzate a sostenere la
competitività e la diversificazione produttiva
delle imprese agricole ed a favorire l'integrazione
fra i processi agricoli ed i processi industriali.
Art. 2 Attività
1. Per il perseguimento delle finalità di cui
all'art. 1, la Regione Emilia-Romagna concede
contributi per le seguenti attività, anche di
carattere pilota:
a) studi di fattibilità dei progetti da sviluppare;
b) reperimento del seme o del materiale di
propagazione; c) confronto per l'individuazione
delle varietà più idonee ai singoli ambienti ed ai
diversi impieghi e per la messa a punto delle
migliori agrotecniche;
d) meccanizzazione delle fasi di coltivazione,
raccolta, movimentazione e stoccaggio;
e) realizzazione di impianti di lavorazione e
trasformazione a carattere pilota.
Art. 3 Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1
dell'art. 2 sono i soggetti che hanno tra i propri
scopi la produzione, la lavorazione, la
trasformazione e commercializzazione della canapa
ed il miglioramento dell'intera filiera. In
particolare:
a) aziende agricole, cooperative agricole e loro
consorzi;
b) associazioni di produttori agricoli costituite
ai sensi di legge;
c) imprese, società e associazioni costituite tra
imprenditori del settore agricolo e del settore
industriale; con priorità ai progetti che hanno
attivato rapporti di collaborazione con
dipartimenti universitari o altri centri di
ricerca, di comprovata esperienza nel settore.
2. È data priorità nella concessione dei contributi
ai soggetti aggregati in filiera.
Art. 4 Criteri e priorità
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente Legge la Giunta regionale fissa i criteri
e le priorità per l'erogazione dei contributi di
cui alla presente legge in applicazione della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
ed in coerenza con le modalità previste nella
programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo
rurale.
Art. 5 Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa
fronte mediante l'istituzione di apposite Unità
previsionali di base e relativi capitoli nel
bilancio regionale, che verranno dotati della
necessaria disponibilità ai sensi di quanto
disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40.
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