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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2488
Presentato in data: 07/05/2007
Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione (delibera di Giunta n. 599 del 02 05 07).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

 1. Finalità del disegno di legge
Il presente disegno di legge intende disciplinare
l'applicazione a livello regionale del DLgs 10
novembre 2003, n. 386 (Attuazione della Direttiva
1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei
materiali forestali di moltiplicazione).
Il testo del DLgs 386/03 abroga e sostituisce la
Legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della
produzione e del commercio di sementi e piante da
rimboschimento), recependo tutte le indicazioni
della Direttiva 1999/105/CE ed articolando in un
unico testo la normativa sulla produzione di
materiali di propagazione di piante forestali.
Oltre al rischio economico immediato di fallimento
degli impianti di rimboschimento, il problema più
importante, legato all'introduzione di materiale
non autoctono o non identificato, è il possibile
inquinamento del patrimonio genetico delle
popolazioni forestali locali, oltre alla
introduzione di parassiti (o loro ceppi) non ancora
presenti nelle aree oggetto di intervento, con
effetti potenzialmente devastanti.
La biodiversità forestale, in base alle Linee guida
di programmazione e gestione forestale concordate
con le Regioni e Province autonome e trasmesse
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si
tutela soprattutto attraverso la salvaguardia dei
popolamenti forestali autoctoni e la riproduzione
vivaistica di postime (piante derivate da unità
seminali o da parti di piante) di accertata
origine, evitando accuratamente l'eventuale
ulteriore inquinamento genetico; ciò in base ai
trattati e protocolli internazionali.
L'Italia si è impegnata a mettere in atto politiche
mirate alla tutela del patrimonio di diversità
genetica forestale presente nel proprio territorio.
L'individuazione a livello europeo della necessità
che lo sviluppo delle risorse forestali debba
consentire il mantenimento della biodiversità,
l'aumento della produttività e della capacità di
rigenerazione dei terreni boscati - oltre ad
assicurare le funzioni ecologiche, economiche e
sociali alle quali assolvono - ha profondamente
inciso sull'approccio culturale che occorre
sviluppare nella gestione delle risorse forestali.
La prima condizione da soddisfare per sviluppare
una selvicoltura sostenibile è l'utilizzo di
materiale di provenienza locale che presenti una
buona adattabilità all'ambiente e sia quindi in
grado di aumentare la capacità del patrimonio
boschivo, di sopravvivere in condizioni ambientali
variabili e di far fronte ai pericoli che lo
minacciano, quali piogge acide, effetto serra e
variazioni climatiche.
Alla luce di quanto sopra esposto, la vivaistica
forestale assume la valenza di cardine e punto di
partenza di tutta la filiera forestale ed è
essenziale che sia in grado di produrre materiale
di qualità. La qualità di una pianta esprime la sua
capacità di sopravvivere e crescere in pieno campo,
quando le condizioni ambientali lo consentono; essa
è legata alla scelta del materiale di propagazione,
alle tecniche di vivaio e di manipolazione del
materiale nel periodo di tempo tra l'estirpo dal
vivaio e la messa a dimora.
I tecnici ed i ricercatori del settore vivaistico
forestale hanno da tempo riconosciuto alla qualità
delle piante un ruolo determinante per il successo
di un rimboschimento; la qualità della pianta, in
sintesi, può essere definita come il grado di
risposta agli obiettivi per cui viene impiegata.
Per raggiungere l'obiettivo di tutela della
biodiversità, occorre limitare la perdita o
alterazione di biodiversità causata dalla libera
importazione dagli altri Paesi europei (Direttiva
66/404/CEE) di materiale forestale geneticamente
non idoneo, proponendo un efficace sistema
tecnico-normativo di certificazione e controllo dei
semi nonché delle piante da utilizzare nei
rimboschimenti in tutto il territorio nazionale.
Occorre altresì creare una rete nazionale di
arboreti da seme, costituiti con alberi aventi
corredo genetico il più possibile diversificato e
certificati con sicurezza per quanto riguarda la
provenienza e la qualità genetica, allo scopo di
utilizzare i loro semi nella produzione delle
piantine in vivaio per il successivo
rimboschimento.
2. Struttura del disegno di legge
Il presente disegno di legge si compone di undici
articoli, il cui contenuto verrà di seguito
illustrato in sintesi.
L'articolo 1, al comma 1, individua l'ambito di
intervento della legge, in applicazione della
Direttiva 1999/105/CE e del DLgs 386/03.
Il comma 2 specifica le finalità che la Regione
intende perseguire e precisamente: la promozione
della tutela delle specie forestali autoctone, la
tutela della biodiversità forestale regionale, il
controllo sulla qualità genetica del materiale
forestale di moltiplicazione, nonché la qualità
delle piante prodotte allo scopo di raggiungere gli
obiettivi stabiliti dalle politiche agroambientali
regionali.
L'articolo 2, al comma 1, precisa che le norme
della legge si applicano alle specie forestali
elencate nell'Allegato I del decreto.
Viene inoltre previsto che la Giunta regionale
possa estendere misure analoghe a quelle della
legge o meno rigorose sul territorio di propria
competenza ad altre specie autoctone o
naturalizzate e ad ibridi artificiali.
Il comma 2 prevede che la Regione possa proporre al
Ministero competente la modifica dell'Allegato I al
decreto.
Il comma 3 dispone che la legge sia applicata al
materiale forestale di moltiplicazione prodotto,
commercializzato o comunque distribuito per tutte
le attività relative all'imboschimento ed al
rimboschimento, all'arboricoltura da legno e per
qualsiasi altra attività di impianto con esclusione
dell'arboricoltura da frutto, nell'ambito del
territorio rurale.
Il comma 4 esclude dall'applicazione le talee
prelevate e reimpiantate in loco nell'ambito di
interventi di ripristino ambientale o sistemazione
idraulico-forestale realizzate con tecniche di
ingegneria naturalistica.
Il comma 5 prevede che le definizioni e le
classificazioni dell'art. 2 del decreto
costituiscano riferimento anche per la legge
regionale.
L'articolo 3, al comma 1, individua la Regione
Emilia-Romagna quale organismo ufficiale di
controllo sulla commercializzazione e qualità del
materiale forestale di moltiplicazione.
L'articolo 4, al comma 1, prevede l'obbligo di
possedere l'autorizzazione prevista dall'articolo 2
della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, per coloro che
intendono produrre, commercializzare o distribuire
a qualsiasi titolo materiale di propagazione.
Il comma 2 esenta da tale obbligo gli Istituti
universitari, gli Enti pubblici di ricerca e
sperimentazione, nonché i centri nazionali per la
conservazione della biodiversità forestale di cui
all'art. 10 del DLgs 18 maggio 2001, n. 227, per i
materiali forestali di moltiplicazione utilizzati
esclusivamente a fini di ricerca e sperimentazione
oltre alle strutture produttive gestite
direttamente dalla Regione Emilia-Romagna.
Il comma 3 istituisce il Registro ufficiale dei
fornitori di materiali forestali di moltiplicazione
nell'ambito del Registro regionale dei produttori
previsto dall'art. 4 della L.R. 3/04.
L'articolo 5, al comma 1, obbliga i titolari di
autorizzazione a tenere un registro di carico e
scarico del materiale forestale presso ogni centro
aziendale.
Il comma 2 stabilisce che il Dirigente competente
al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività vivaistica definisca i modelli di
carico e scarico sulla base del modello predisposto
dalla Commissione nazionale prevista nel DLgs
386/03.
Il comma 3 prevede che la denuncia delle produzioni
annuali prevista dall'articolo 3, comma 2 della
L.R. 3/04 assolva gli obblighi di denuncia annuale
previsti dall'art. 5, comma 4 del DLgs 386/03.
L'articolo 6, al comma 1, prevede il rilascio di un
certificato di provenienza recante il riferimento
unico al Registro dei materiali di base regionale,
per tutti i materiali di moltiplicazione soggetti
alla legge.
Il comma 2 stabilisce che i certificati di identità
clonale vengano rilasciati entro 30 giorni dalla
richiesta.
Il comma 3 prevede che la Regione, per il rilascio
del certificato di provenienza, possa avvalersi di
Province, Comunità Montane, Comuni anche in forma
associata e degli Enti di gestione dei parchi,
previa intesa con le Amministrazioni interessate,
nonché del Corpo forestale dello Stato, tramite
specifica convenzione.
Il comma 4 rimanda a quanto previsto dall'art. 8
del decreto per quanto riguarda la regolamentazione
delle fasi della produzione e le modalità di
movimentazione ed identificazione dei materiali di
moltiplicazione.
Il comma 5 prevede che i materiali di
moltiplicazione forestale soggetti alla legge
possano essere commercializzati solo se conformi a
quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto.
L'articolo 7, al comma 1, istituisce il Registro
regionale dei materiali di base delle specie
forestali elencate nell'Allegato I del decreto e
presenti nel territorio regionale.
Il comma 2 stabilisce che la raccolta di materiali
di base nei popolamenti iscritti al registro
regionale possa essere effettuata solo da chi è in
possesso dell'autorizzazione o loro incaricati,
oltre che dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2.
Il comma 3 disciplina le procedure di iscrizione
dei materiali di base delle specie forestali
soggette alla legge nel registro regionale.
Il comma 4 stabilisce la procedura di definizione e
approvazione dei disciplinari o piani di gestione
dei materiali di base iscritti nel registro
regionale.
Il comma 5 rimanda ad atti del Dirigente competente
in materia forestale la disciplina della procedura
di iscrizione, la tenuta e la cancellazione dei
materiali di base dal registro regionale.
Il comma 6 prevede la promozione di interventi per
la tutela ed il miglioramento dei materiali di base
iscritti nel registro, anche attraverso misure di
incentivazione.
Il comma 7 disciplina l'iscrizione al registro
nazionale dei materiali di base dei cloni di
pioppo.
Il comma 8 prevede che la Giunta regionale può
stabilire le disposizioni applicative della legge
attraverso l'emanazione di propri provvedimenti.
L'articolo 8, al comma 1, prevede che la Giunta
regionale istituisca la Commissione regionale
tecnico-consultiva per la produzione e
commercializzazione delle piante forestali e dei
relativi materiali di moltiplicazione.
Il comma 2 stabilisce che la Commissione regionale
fornisca il supporto tecnico-scientifico alle
strutture regionali competenti in materia.
Il comma 3 determina la composizione della
Commissione regionale nonché i compiti ad essa
affidati.
L'articolo 9, al comma 1, prevede che la vigilanza
ed il controllo del materiale forestale di
moltiplicazione e le ispezioni ufficiali sui
fornitori autorizzati siano esercitate dalla
struttura regionale competente in materia
fitosanitaria.
Il comma 2 prevede che la Regione, per le attività
di controllo, possa avvalersi - oltre che delle
proprie strutture e degli Enti di cui all'art. 15,
comma 2, del decreto - di Province, Comunità
Montane, Comuni ed Enti gestori dei parchi, previa
intesa con le Amministrazioni interessate, nonché
del Corpo forestale dello Stato tramite specifica
convenzione.
L'articolo 10, al comma 1, richiama in materia di
sanzioni, per quanto non contemplato dalla L.R.
3/04, quanto previsto dall'art. 16 del decreto.
Il comma 2 prescrive che per l'accertamento, la
contestazione e l'applicazione delle sanzioni si
applichino le disposizioni di cui alla Legge 24
novembre 1981, n. 689, e della L.R. 28 aprile 1984,
n. 21.
Il comma 3 stabilisce che l'Ente competente
all'irrogazione delle sanzioni sia la Regione e che
i proventi derivanti affluiscano al bilancio
regionale.
L'articolo 11, al comma 1, dispone che il materiale
di moltiplicazione certificato precedentemente
all'entrata in vigore della legge possa essere
utilizzato entro i termini fissati dall'art. 18,
comma 2, del decreto.
Il comma 2 prevede che per quanto non contemplato
dalla legge vengano applicate le disposizioni del
decreto.

Testo:

 INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Ambito di applicazione e definizioni
Art. 3 - Organismo ufficiale
Art. 4 - Autorizzazione regionale
Art. 5 - Registro di carico e scarico
Art. 6 - Certificati di provenienza e certificati
di identità clonale
Art. 7 - Registro dei materiali di base
Art. 8 - Commissione regionale
Art. 9 - Vigilanza e controllo
Art. 10 - Sanzioni
Art. 11 - Norme transitorie e finali
Art. 1 Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente
legge, in applicazione del DLgs 10 novembre 2003,
n. 386 (Attuazione della Direttiva 1999/105/CE
relativa alla commercializzazione dei materiali
forestali di moltiplicazione), di seguito
denominato Decreto , disciplina la produzione, la
commercializzazione e l'utilizzazione di materiali
forestali di moltiplicazione delle specie arboree
indicate nell'Allegato I del Decreto.
2. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) promuovere la tutela e la diffusione delle
specie forestali autoctone e indigene del
territorio regionale;
b) salvaguardare e tutelare la biodiversità
vegetale e il patrimonio genetico forestale del
territorio regionale;
c) migliorare e controllare la qualità genetica del
materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi
forestali;
d) favorire la produzione di piante forestali di
qualità per il raggiungimento degli obiettivi
fissati dalle politiche agroambientali regionali.
Art. 2 Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente legge si applica alle specie di cui
all'Allegato I del Decreto. La Giunta regionale,
con provvedimento da pubblicare nel Bollettino
Ufficiale Regionale, può estendere in tutto o in
parte le misure previste dalla presente legge ad
altre specie autoctone o naturalizzate e ad ibridi
artificiali di interesse regionale.
2. La Regione, anche su segnalazione delle Comunità
Montane, delle Province e degli Enti di gestione
dei Parchi, sentito il parere della Commissione
regionale di cui all'art. 8, può proporre al
Ministero competente la modifica dell'Allegato I al
Decreto.
3. Le disposizioni della presente legge si
applicano al materiale forestale di moltiplicazione
prodotto, commercializzato o comunque distribuito
all'interno del territorio regionale per tutte le
attività relative all'imboschimento e al
rimboschimento, all'arboricoltura da legno e per
qualsiasi altra attività di impianto, con
esclusione dell'arboricoltura da frutto,
nell'ambito del territorio rurale come identificato
dagli strumenti di pianificazione e programmazione
territoriale regionale.
4. La presente legge non si applica alle talee
prelevate e reimpiantate in loco, esclusivamente
nell'ambito di interventi di ripristino ambientale
o sistemazione idraulico-forestale, realizzati con
tecniche di ingegneria naturalistica.
5. Ai fini della presente legge si applicano le
definizioni e le classificazioni di cui all'art. 2
del Decreto.
Art. 3 Organismo ufficiale
1. La Regione quale Organismo ufficiale così come
definito dall'art. 2, comma 1, lettera n) del
Decreto provvede, attraverso i propri Servizi
competenti, al controllo della commercializzazione
e della qualità del materiale forestale di
moltiplicazione.
Art. 4 Autorizzazione regionale
1. Chiunque intenda produrre, conservare, immettere
in commercio e distribuire a qualsiasi titolo
piante forestali e relativi materiali di
moltiplicazione soggetti alla presente legge,
compreso il costitutore di nuovi cloni, deve essere
in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art.
2, comma 1, della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme
in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione
della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione
delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21
agosto 2001, n. 31).
2. Sono esentati dall'obbligo del possesso
dell'autorizzazione di cui al comma 1, oltre agli
Enti e gli Istituti di cui all'art. 4, comma 4, del
Decreto, le strutture produttive gestite
direttamente dalla Regione.
3. Nell'ambito del Registro regionale dei
produttori, di cui all'art. 4 della L.R. n. 3 del
2004, è istituito il Registro ufficiale dei
fornitori di materiali forestali di
moltiplicazione, al quale sono iscritti i soggetti
autorizzati ai sensi del comma 1.
Art. 5 Registro di carico e scarico
1. I titolari dell'autorizzazione di cui all'art.
4, comma 1, devono tenere presso ogni centro
aziendale un registro di carico e scarico.
2. Il Dirigente regionale competente per il
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività vivaistica definisce i modelli del
registro di carico e scarico e ne disciplina le
modalità di tenuta sotto forma cartacea o
informatica, sentita la Commissione regionale di
cui all'art. 8, sulla base dei modelli predisposti
dalla Commissione tecnica di cui all'art. 14 del
Decreto.
3. La denuncia effettuata alla Regione
Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 5, comma 2, della
L.R. n. 3 del 2004 assolve gli obblighi previsti
dall'art. 5, comma 4, del Decreto.
Art. 6 Certificati di provenienza e certificati di
identità clonale
1. Per tutti i materiali di moltiplicazione
provenienti da materiali di base iscritti nel
Registro regionale di cui all'art. 7 è rilasciato
un certificato in conformità a quanto previsto
dall'art. 6, commi 1, 2 e 3 del Decreto.
2. I certificati di identità clonale relativi al
materiale forestale di moltiplicazione vegetativa
appartenente ai cloni iscritti al Registro
nazionale alla sezione cloni forestali vengono
rilasciati entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta.
3. Per il rilascio dei certificati di cui ai commi
1 e 2 la Regione può avvalersi delle Province,
delle Comunità Montane, dei Comuni, anche in forma
associata, e degli Enti di gestione dei Parchi,
previa intesa con le Amministrazioni interessate,
nonché del Corpo Forestale dello Stato previa
specifica convenzione.
4. Le fasi della produzione e le modalità di
movimentazione ed identificazione dei materiali di
moltiplicazione sono soggette a quanto previsto
dall'art. 8, commi 2, 3 e 7, del Decreto.
5. I materiali di moltiplicazione forestali possono
essere commercializzati solo se conformi a quanto
previsto dagli articoli 8 e 9 del Decreto.
Art. 7 Registro dei materiali di base
1. È istituito il Registro regionale dei materiali
di base (boschi, popolazioni, piante parentali,
arboreti da seme e cloni) delle specie elencate
nell'allegato I del Decreto e presenti nel
territorio della regione Emilia-Romagna, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del
Decreto. Il registro è approvato e aggiornato con
determinazione del Dirigente responsabile della
struttura competente in materia forestale.
2. La raccolta di materiali forestali di
moltiplicazione nei popolamenti o piante parentali
di cui al Registro regionale dei materiali di base
è consentita ai soli titolari, o incaricati dagli
stessi, dell'autorizzazione di cui all'art. 4 e
alle strutture di cui all'art. 4, comma 2.
3. Il Dirigente responsabile della struttura
regionale competente in materia forestale, sentita
la Commissione regionale di cui all'art. 8, iscrive
d'ufficio o su istanza degli interessati i
materiali di base nel Registro. Ai fini
dell'istruttoria, la Regione, previa intesa, può
avvalersi delle Province competenti per territorio
ed informa i proprietari tramite pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale Regionale e nell'Albo pretorio
del Comune competente per territorio.
4. Il Dirigente responsabile della struttura
regionale competente in materia forestale, sentita
la Commissione regionale di cui all'art. 8,
definisce i disciplinari o i piani per la gestione
dei materiali di base iscritti nel Registro.
5. Il Dirigente responsabile della struttura
regionale competente in materia forestale, sentita
la Commissione regionale di cui all'art. 8,
disciplina le procedure per l'iscrizione, la tenuta
e la cancellazione dei materiali di base dal
Registro.
6. La Regione, sentita la Commissione regionale di
cui all'art. 8, promuove gli interventi per la
tutela ed il miglioramento dei materiali di base di
cui al comma 1, anche attraverso l'adozione di
misure di incentivazione, a valere sulle risorse di
cui alla L.R. 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi
per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse
forestali con particolare riferimento al territorio
montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi
regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975,
n. 6).
7. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al Registro
nazionale dei materiali di base, si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 11, comma 4,
del Decreto.
8. La Giunta regionale con propri provvedimenti può
stabilire le disposizioni applicative della
presente legge.
Art. 8 Commissione regionale
1. La Giunta regionale istituisce una Commissione
regionale tecnico-consultiva per la produzione e la
commercializzazione delle piante forestali e dei
relativi materiali di moltiplicazione.
2. La Commissione regionale fornisce il supporto
tecnico-scientifico alle strutture regionali
competenti in materia.
3. La Commissione regionale è composta da esperti
in materia forestale, fitosanitaria e di produzione
vivaistica forestale, ed esprime pareri:
a) sulla proposta di modifica dell'Allegato I del
Decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 2;
b) sui modelli del registro di carico e scarico, ai
sensi dell'art. 5, comma 2;
c) sull'ammissibilità dell'iscrizione dei materiali
di base al Registro regionale, ai sensi dell'art.
7, commi 3 e 5;
d) sulla definizione dei disciplinari o dei piani
per la gestione dei materiali di base iscritti nel
Registro regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 4;
e) sulla proposta di interventi ritenuti opportuni
per la tutela ed il miglioramento dei materiali di
base, ai sensi dell'art. 7, comma 6;
f) sul sistema di controllo regionale,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 15,
comma 1, del Decreto.
Art. 9 Vigilanza e controllo
1. La vigilanza e il controllo del materiale
forestale di moltiplicazione, di cui all'art. 15
del Decreto, e le relative ispezioni ufficiali sui
fornitori autorizzati sono svolte dalla struttura
regionale competente in materia fitosanitaria.
2. Per le attività di controllo, oltre agli Enti di
cui all'art. 15, comma 2, del Decreto, la Regione
può avvalersi delle Province, delle Comunità
Montane, dei Comuni, anche in forma associata, e
degli Enti di gestione dei Parchi, previa intesa
con le Amministrazioni interessate, nonché del
Corpo forestale dello Stato previa specifica
convenzione.
Art. 10 Sanzioni
1. Per le violazioni delle norme contenute nella
presente legge si applicano le sanzioni previste
dalla L.R. n. 3 del 2004 e, per quanto in essa non
previsto, quelle stabilite dall'articolo 16 del
Decreto.
2. Per l'accertamento, la contestazione e
l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge si applicano le
disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale) e della L.R. 28
aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza
regionale).
3. L'Ente competente alla irrogazione delle
sanzioni è la Regione.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate
affluiscono nel bilancio della Regione
Emilia-Romagna.
Art. 11 Norme transitorie e finali
1. Il materiale di moltiplicazione certificato ai
sensi della Legge 22 maggio 1973, n. 269
(Disciplina della produzione e del commercio di
sementi e piante da rimboschimento), in produzione
o deposito alla data di entrata in vigore della
presente legge, potrà essere utilizzato entro i
termini fissati dall'art. 18, comma 2, del Decreto.
2. Per quanto non contemplato dalla presente legge
si applicano le disposizioni del Decreto.
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