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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2605
Presentato in data: 11/06/2007
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007 - 2009. Primo provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 860 dell'11 06 07).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 Art.  1  Automazione  e  manutenzione  del  sistema
informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema
informativo regionale, secondo le finalità di cui
alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11
(Sviluppo regionale della società
dell'informazione), nell'ambito dei capitoli
afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema
informativo regionale manutenzione e sviluppo e
1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema informativo
regionale sono disposte le seguenti ulteriori
autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 Spese per l'automazione dei servizi
regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e
art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11) Esercizio
2007: Euro 1.045.533,07
b) Cap. 03910 Sviluppo del sistema informativo
regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30
abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)
Esercizio 2007: Euro 2.917.672,06
c) Cap. 03937 Sviluppo del sistema informativo
regionale: piano telematico regionale (art. 17,
L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24
maggio 2004, n. 11) Esercizio 2007: Euro
21.036.794,87.
Art. 2 Modifiche alla legge regionale n. 11 del
2001
1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 26
aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme
associative e altre disposizioni in materia di Enti
locali) è aggiunto il seguente:
«Art. 14 bis Esercizio associato intercomunale
delle funzioni catastali
1. Al fine di favorire le scelte che i Comuni
dovranno compiere in merito alle modalità con cui
esercitare, dal 1 novembre 2007, le funzioni
catastali assegnate a norma dei commi da 194 a 200
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e
dei relativi provvedimenti attuativi, e per
incentivare l'esercizio associato di tali funzioni
da parte delle forme associative della legge
regionale n. 11 del 2001 e del Nuovo Circondario
Imolese, la Regione concorre, in convenzione con
l'ANCI regionale, alle spese per l'elaborazione di
studi di fattibilità imperniati sulle forme
associative mediante la concessione di un
finanziamento una tantum .
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, con
proprio atto, disciplina i criteri e le modalità
per la concessione del finanziamento stesso.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è
disposta per l'esercizio 2007 un'autorizzazione di
spesa pari ad Euro 200.000,00 (Cap. 03201 - Nuova
istituzione - U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino
territoriale).
Art. 3 Interventi a favore degli eredi di
appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze
armate, ai vigili del fuoco e alle forze della
polizia municipale caduti nell'adempimento del
proprio dovere
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere
agli eredi degli appartenenti alle forze
dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco
e alle forze della polizia municipale caduti
nell'adempimento del proprio dovere nel territorio
regionale, un contributo straordinario fino a un
importo massimo di Euro 50.000,00.
2. La Giunta regionale determina con proprio
provvedimento i criteri e le modalità per
l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta,
per l'esercizio finanziario 2007, un'autorizzazione
di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo
2685, di nuova istituzione, afferente alla U.P.B.
1.2.3.2.3945.
Art. 4 Interventi nel settore dell'artigianato
1. Per la promozione dello sviluppo e della
qualificazione delle imprese artigiane secondo le
finalità indicate nella legge regionale 16 maggio
1994, n. 20 (Norme per la qualificazione
dell'impresa artigiana), nell'ambito dei capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.3.2.3.8270 - Sviluppo e
qualificazione dell'impresa artigiana - è disposta
la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 22258 Contributi a Enti locali
territoriali per l'allestimento e il potenziamento
delle aree di insediamento delle imprese artigiane
e la realizzazione di infrastrutture di reti nonchè
di centri integrati di servizio (art. 5, comma 1,
lett. c bis), L.R. 16 maggio 1994, n. 20)
Esercizio 2007: Euro 5.000.000,00.
Art. 5 Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione e commercializzazione
turistica
1. L'autorizzazione disposta dall'art. 8, comma 1
lett. a) della legge regionale 29 dicembre 2006, n.
20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009), per
l'esercizio 2007, è aumentata di Euro 500.000,00, a
valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100.
Art. 6 Mercati e centri agro-alimentari
1. Per la concessione di contributi in capitale per
la progettazione, la costruzione, la
ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento
dei mercati e dei centri agro-alimentari
all'ingrosso, a norma della lett. a) del comma 1
dell'art. 1 della L.R. 24 aprile 1995, n. 47
(Interventi per favorire l'istituzione, la
ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento
dei mercati e dei centri agro-alimentari
all'ingrosso. Abrogazione delle leggi regionali 7
novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49), è
disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione
di spesa pari ad Euro 300.000,00 a valere sul
Capitolo 27000 e afferente alla U.P.B.
1.3.4.3.11600 - Valorizzazione e riqualificazione
della rete distributiva.
Art. 7 Porti regionali e comunali
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 18,
comma 1, lett. a) della legge regionale 29 dicembre
2006, n. 20 è incrementata per l'esercizio 2007 di
Euro 60.000,00 (Cap. 41250, U.P.B. 1.4.3.3.15800 -
Porti regionali e comunali).
Art. 8 Investimenti nel settore dei trasporti
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 19,
comma 1, lett. a) della legge regionale 29 dicembre
2006, n. 20, è revocata (Cap. 43221, U.P.B.
1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della
riorganizzazione e della qualità della mobilità
urbana).
Art. 9 Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi
alla viabilità di interesse regionale previsti
dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma
del sistema regionale e locale), è disposta la
seguente autorizzazione di spesa, a valere sul
sotto indicato capitolo afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere
stradali:
a) Cap. 45184 Finanziamenti a Province per
riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande
infrastrutturazione della rete viaria di interesse
regionale e ulteriore manutenzione straordinaria
(art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile
1999, n. 3 e successive modifiche) Esercizio 2007:
Euro 7.500.000,00.
Art. 10 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
al reintegro del capitale sociale della società per
azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi - Forlì
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a
partecipare al reintegro del capitale sociale,
approvato dall'assemblea della Società SEAF
Aeroporto L. Ridolfi della quale è già socio ai
sensi dell'art. 29 della legge regionale 28 luglio
2006, n. 13 Legge finanziaria regionale adottata a
norma dell'articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione della legge di assestamento del
Bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del
Bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento
di variazione . A tal fine è autorizzata la spesa
di Euro 620.500,00 per l'esercizio 2007 a valere
sul Capitolo 45718 - Nuova istituzione - afferente
alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
Art. 11 Partecipazione alla ricapitalizzazione
della Società SAB - Aeroporto G. Marconi di Bologna
SpA
1. L'autorizzazione disposta dall'art. 21, della
legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2006 e del Bilancio pluriennale 2006-2008) è
revocata per l'importo di Euro 835.794,00 (Cap.
45710 - U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti
regionali).
Art. 12 Protezione civile. Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei
materiali e per le necessità più urgenti in caso di
pubbliche calamità e di pronti interventi nelle
materie di competenza regionale, a norma di quanto
disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n.
1010 (Autorizzazione al Ministero dei Lavori
pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai
lavori di carattere urgente ed inderogabile
dipendenti da necessità di pubblico interesse
determinate da eventi calamitosi), è disposta
l'ulteriore autorizzazione di spesa, per
l'esercizio finanziario 2007, a valere sul Capitolo
48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 -
Attrezzature materiali per pronto intervento di
Euro 1.000.000,00.
Art. 13 Integrazione regionale per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione disposta dal comma 1 dell'art.
23 della L.R. 29 dicembre 2006, n. 20, a valere sul
Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100
- Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è
aumentata di Euro 56.336.000,00.
Art. 14 Interventi di promozione e supporto nei
confronti delle Aziende ed Enti del Servizio
sanitario regionale
1. L'art. 24 della Legge regionale n. 20 del 2006 è
sostituito dal seguente:
«1. L'autorizzazione di spesa per interventi di
promozione e supporto nei confronti delle Aziende
ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a
livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n.
421) e successive modificazioni ed integrazioni
viene determinata, per l'esercizio 2007, in
complessivi Euro 28.200.000,00, a valere sui
seguenti capitoli afferenti alla U.P.B.
1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente
gestita dalla Regione in relazione al perseguimento
degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e
regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771 Rimborsi ad Aziende sanitarie ed
Enti del SSR per spese di personale di cui si
avvale l'Agenzia sanitaria regionale (art. 2 del
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) Euro: 3.100.000,00
b) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita
dalla Regione per attività di supporto al SSR (art.
2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) Euro:
4.900.000,00
c) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie
regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti
volti alla realizzazione delle politiche sanitarie
e degli interventi previsti dal Piano sociale e
sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre
1992, n. 502) Euro: 20.200.000,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da
precedenti leggi regionali sono revocate per
l'importo complessivo di Euro 2.789.096,75,
costituendo per l'esercizio 2006 economia di spesa;
il suddetto importo viene reiscritto, con
riferimento all'esercizio 2007, come segue:
a) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita
dalla Regione per attività di supporto al SSR (art.
2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) afferente
alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 Euro: 900.000,00
b) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie
regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti
volti alla realizzazione delle politiche sanitarie
e degli interventi previsti dal Piano sociale e
sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre
1992, n. 502) afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro: 1.878.767,58
c) Cap. 51720 Quota del Fondo sanitario regionale
impiegata direttamente dalla Regione per interventi
di promozione e supporto nei confronti delle
aziende sanitarie in relazione al perseguimento
degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e
regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) -
Mezzi statali - afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18110 - Fondo Sanitario - Risorse statali
Euro: 10.329,17.».
Art. 15 Investimento per i servizi educativi per
l'infanzia
1. Per la concessione di contributi per la
costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto
e l'arredamento delle strutture dei servizi
educativi per l'infanzia, a norma di quanto
disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n.
1 (Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia), è disposta la seguente ulteriore
autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435
nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.3.22510 -
Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi
per l'infanzia: Esercizio 2007: Euro 3.000.000,00.
Art. 16 Partecipazione all'aumento del patrimonio
dell'Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER)
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 18
aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione
Emilia-Romagna all'Associazione teatrale
Emilia-Romagna (ATER)), è disposta, per l'esercizio
2007, la seguente autorizzazione di spesa
nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27500 -
Investimenti per lo sviluppo di attività culturali:
a) Cap. 70619 Conferimento di quote una tantum
per la partecipazione alla formazione del
patrimonio dell'Associazione teatrale
Emilia-Romagna (ATER) (art. 5, comma 3, L.R. 18
aprile 1992, n. 20) Euro: 40.000,00.
Art. 17 Recupero e restauro di immobili di
particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la
realizzazione di progetti di particolare rilevanza
storica, artistica e culturale per l'insieme del
territorio regionale a norma della legge regionale
1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari
speciali per la realizzazione di Bologna città
europea della cultura per l'anno 2000 , per le
celebrazioni del I centenario della morte di
Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad
iniziative straordinarie per la valorizzazione
delle espressioni storiche, artistiche e culturali
nella regione Emilia-Romagna) è disposta, per
l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa di
Euro 1.100.000,00 a valere sul Capitolo 70718
nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e
restauro del patrimonio artistico e culturale.
Art. 18 Società per azioni per la fornitura della
rete regionale (art. 10, commi 3 e 4, L.R. 24
maggio 2004, n. 11)
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione di
quanto disposto dall'art. 10, commi 3 e 4, della
L.R. 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale
della società dell'informazione), è autorizzata a
stanziare, nell'esercizio 2007, la somma di Euro
120.000,00, per la sottoscrizione delle azioni.
Cap. 86500 U.P.B. 1.7.2.3.29150 - Fondi speciali
per provvedimenti legislativi in corso di
approvazione.
Art. 19 Trasferimento all'esercizio 2007 delle
autorizzazioni di spesa relative al 2006 finanziate
con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di
autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 35
della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20
(Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio
pluriennale 2007-2009), sono autorizzate le
sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2007, a
seguito delle chiusure definitive dei conti per
l'esercizio 2006. Le autorizzazioni di spesa
relative al 2006 ammontano complessivamente a Euro
330.149.568,37.
Progr. Capitolo U.P.B. Euro
1) 2701 1.2.3.3.4420 - 800.000,00
2) 2775 1.2.3.3.4420 - 422.240,00
3) 3208 1.2.2.3.2800 - 880.000,00
4) 3458 1.2.2.3.3100 - 2.000.000,00
5) 3840 1.2.1.3.1510 + 52.008,08
6) 3850 1.2.3.3.4440 + 32.378,80
7) 3905 1.2.1.3.1500 + 122.466,97
8) 3910 1.2.1.3.1510 + 1.378.827,97
9) 3925 1.2.1.3.1520 + 36.654,04
10) 3937 1.2.1.3.1510 - 4.726.804,85
11) 4348 1.2.1.3.1600 - 12.379.950,00
12) 16332 1.3.1.3.6300 + 51.406,02
13) 16400 1.3.1.3.6300 - 212.260,33
14) 22210 1.3.2.3.8260 - 129.114,22
15) 23417 1.3.2.3.8350 - 661.910,79
16) 25525 1.3.3.3.10010 + 1.130.099,00
17) 25528 1.3.3.3.10010 + 517.000,00
18) 25780 1.3.3.3.10010 - 477.247,71
19) 30640 1.4.1.3.12630 - 998.480,00
20) 30646 1.4.1.3.12630 + 300.000,00
21) 30880 1.4.1.3.12620 + 33.000,00
22) 30885 1.4.1.3.12620 - 9.874,14
23) 31110 1.4.1.3.12650 - 1.591.389,00
24) 32020 1.4.1.3.12670 - 758.700,39
25) 36188 1.4.2.3.14062 - 35.759,96
26) 37150 1.4.2.3.14150 + 15.040,00
27) 37336 1.4.2.3.14200 - 264.557,12
28) 37376 1.4.2.3.14223 - 5.315.917,50
29) 37378 1.4.2.3.14223 - 835.000,00
30) 39050 1.4.2.3.14500 - 29.968,89
31) 39220 1.4.2.3.14500 - 205.148,24
32) 39360 1.4.2.3.14555 - 485.922,28
33) 41570 1.4.3.3.15800 - 75.000,00
34) 41995 1.4.3.3.15820 - 209.394,94
35) 43027 1.4.3.3.16000 + 103.291,38
36) 43221 1.4.3.3.16010 + 966.687,46
37) 43270 1.4.3.3.16010 + 4.504.307,38
38) 45125 1.4.3.3.16420 - 1.221.183,00
39) 45175 1.4.3.3.16200 - 3.500.000,00
40) 45184 1.4.3.3.16200 - 1.794.079,36
41) 45710 1.4.3.3.16650 - 835.794,00
42) 47010 1.4.4.3.17400 - 260.000,00
43) 47015 1.4.4.3.17400 - 265.827,59
44) 47105 1.4.4.3.17400 - 305.681,35
45) 47111 1.4.4.3.17400 - 10.000,34
46) 47114 1.4.4.3.17400 - 389.922,15
47) 48050 1.4.4.3.17450 - 1.022.733,17
48) 57200 1.5.2.3.21000 - 255.047,23
49) 57680 1.5.2.3.21060 - 1.420.000,00
50) 65707 1.5.1.3.19050 - 826.331,04
51) 65712 1.5.2.3.21080 - 244.471,42
52) 65714 1.5.1.3.19050 - 170.947,23
53) 65717 1.5.1.3.19050 - 133.000,00
54) 65770 1.5.1.3.19070 - 7.300.000,00
55) 68321 1.5.2.3.21060 - 99.112,21
56) 70545 1.6.5.3.27500 + 50.000,00
57) 70678 1.6.5.3.27500 - 605.849,32
58) 70718 1.6.5.3.27520 + 1.255.757,70
59) 71572 1.6.5.3.27540 - 1.017.293,53
Art. 20 Proroga degli organi di rappresentanza e
tutela dell'artigianato
1. Nelle more dell'intervento di riforma della
legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina
degli organi di rappresentanza e tutela
dell'artigianato), le Commissioni provinciali e la
Commissione regionale per l'artigianato di cui al
Capo I e al Capo II della citata legge sono
prorogate, nella loro attuale composizione, per la
durata di sei mesi dalle rispettive scadenze.
Art. 21 Modifica dell'art. 4 della legge regionale
n. 13 del 2004
1. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge
regionale 18 giugno 2004, n. 13 (Adesione della
Regione Emilia-Romagna alla Fondazione
Italia-Cina), è soppressa la parola «triennale».
Art. 22 Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di
spesa contenute nella presente legge,
l'Amministrazione regionale fa fronte, con le
risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2007-2009
- stato di previsione dell'entrata, nel rispetto
delle destinazioni definite dallo stato di
previsione della spesa.
Art. 23 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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