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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2656
Presentato in data: 27/06/2007
Istituzione del fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro (27 06 07).

Presentatori:

Bortolazzi Donatella Partito dei Comunisti Italiani

Relazione:

 ISTITUZIONE   DEL    FONDO    PER    IL    SOSTEGNO
SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI
DI VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO
RELAZIONE
Il presente progetto di legge nasce dalla
consapevolezza delle disastrose conseguenze
provocate, all'interno dei nuclei familiari, dagli
incidenti mortali sul lavoro, fenomeno sociale, di
rilevante gravità, che ha assunto ritmi e numeri di
un bollettino di guerra. In questi ultimi anni si
registra un forte impegno, da parte di tutti gli
Enti ed Istituzioni preposti e competenti in
materia (INAIL, Ministero del Lavoro, Regioni,
ecc.), sul fronte della sicurezza e della
prevenzione degli infortuni, purtroppo le cronache
continuano a fornire notizie di incidenti anche
mortali, evidenziando una realtà intollerabile ed
un prezzo troppo caro, in termini di vite umane,
per il nostro Paese.
Tanto è stato fatto, tantissimo rimane da fare, per
arginare questo triste fenomeno e le sue
inevitabili conseguenze dannose in termini di vite
umane, di malattie invalidanti e di costi sociali.
È un bilancio drammatico, un trieste record
negativo, visto che il numero dei morti per
incidenti sul lavoro, nel mondo, supera, o quasi, i
morti per guerre o per incidenti stradali. Una
brutta gara, nella quale l'Italia in Europa, e
l'Emilia-Romagna in Italia, si distinguono in
termini negativi.
Nel 2006 i dati, non ufficiali, indicano 1.280
morti mentre le cronache parlano di oltre trenta
morti nei primi tre mesi dell'anno. In tale
contesto s'inserisce la presente legge che, senza
incidere sulle competenze statali e regionali in
materia, sposta l'attenzione del legislatore
regionale, dalla specificità della materia
lavoro , alle conseguenze degli incidenti sul
lavoro. Tali incidenti, in maniera diretta o
indiretta, vanno ad incidere sul versante sociale e
dell'istruzione, su diritti primari
costituzionalmente garantiti, quali lo studio e la
formazione.
Il testo di legge proposto intende mettere in campo
strumenti finalizzati ad assicurare un concreto
sostegno e dare una prima risposta alle conseguenze
di tale fenomeno sociale. Le iniziative previste a
carico del fondo regionale vanno incontro alle
difficoltà e ai gravi disagi vissuti dai familiari
delle vittime che, oltre al dolore dal punto di
vista affettivo, si vedono mancare una fonte di
reddito, a volte l'unica. Conseguenza di ciò è
l'inevitabile contrazione delle proprie spese a
discapito, fra l'altro, di quelle destinate ai
servizi socio-educativi per la prima infanzia,
all'istruzione e alla formazione che, in situazioni
di particolari difficoltà, sono sacrificate a
vantaggio di altre esigenze primarie.
In tale situazione il contributo che il legislatore
regionale può dare è quello di garantire la
generale fruizione dei servizi socio-educativi per
la prima infanzia, del servizio scolastico e
formativo, concorrendo agli oneri che questo
comporta, a favore dei figli delle vittime
d'incidenti mortali sul lavoro in difficoltà
economica e con redditi sotto la soglia all'uopo
determinata. Nel progetto di legge il
riconoscimento dei contributi, riferito alle spese
per lo studio e la formazione professionale, è
ancorato fra gli altri requisiti anche
all'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), pertanto la disciplina
affrontata rientra, sicuramente, nell'ambito delle
politiche sociali, del diritto allo studio e alla
formazione di competenza regionale, non incidendo
su norme generali né sulla fissazione di livelli
minimi essenziali di prestazioni rientranti nella
competenza statale.
L'esigenza di avviare iniziative concrete per
venire incontro ai disagi vissuti dai familiari
delle vittime d'incidenti sul lavoro, è stata
avvertita anche dal legislatore nazionale che,
consapevole di tale grave fenomeno sociale ha
previsto, nella Legge finanziaria 2007, un Fondo
per assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai
familiari delle vittime di gravi infortuni sul
lavoro, stanziando le necessarie risorse per gli
anni 2007, 2008 e 2009.
Le risorse previste nel presente progetto di legge,
a favore dei redditi più bassi, sono aggiuntive, ad
eventuali altri fondi, e specificamente destinate
ad un sostegno organizzato per garantire, ai figli
delle vittime, un effettivo diritto allo studio ed
al sistema dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia attraverso un completo percorso educativo,
scolastico e formativo che eviti rischi di
abbandono o dispersione.

Testo:

 Art. 1 Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge,
al fine di realizzare un'organica ed integrata
politica di sostegno, promuove misure concrete di
solidarietà a favore dei figli di lavoratori
deceduti in seguito ad incidenti mortali sul
lavoro.
Art. 2 Istituzione del fondo
1. La Regionale per la realizzazione delle finalità
di cui all'art. 1, istituisce il fondo regionale
per il sostegno socio-educativo, scolastico e
formative dei figli delle vittime d'incidenti
mortali sul lavoro.
2. Le risorse del fondo, di cui al comma 1, possono
essere integrate da eventuali entrate provenienti
dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche.
Art. 3 Requisiti d'accesso al fondo
1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate
al fondo previsto dalla presente legge, i figli di
genitori deceduti a seguito d'incidente mortale sul
lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:
status di figlio di genitore deceduto sul lavoro;
età non superiore a venticinque anni;
residente in uno dei comuni della regione
Emilia-Romagna;
iscrizione ad un servizio socio-educativo per la
prima infanzia, scolstico, di ogni ordine e grado,
o corso di formazione professionale;
reddito del nucleo familiare, accertato secondo i
criteri ISEE (indicatore situazione economica
equivalente), non superiore a quanto previsto,
annualmente, dalla Giunta regionale.
2. Il diritto di cui al comma 1, trova applicazione
anche per i casi in cui la vittima risulti priva
della copertura assicurativa obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali di cui al testo unico 1124/65.
Art. 4 Spese finanziabili
1. Le risorse del fondo sono destinate al rimborso
di tutte le spese, effettivamente sostenute e
documentate, per l'iscrizione e la frequenza a
servizi socio-educativi per la prima infanzia,
scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, e corsi
di formazione professionali, svolti da Enti
pubblici, di seguito indicate:
tasse d'iscrizione;
rette di frequenza;
acquisto libri di testo;
acquisto di ausili scolastici per portatori di
handicap;
servizio mensa;
abbonamento, per uso scolastico, al servizio di
trasporto pubblico.
2. Per i richiedenti iscritti a servizi
socio-educativi per la prima infanzia, scuole,
università o corsi di formazione professionale,
pareggiate, parificate e private, legalmente
riconosciute, il rimborso non potrà comunque
eccedere l'importo equivalente previsto per
l'iscrizione e la frequenza presso scuole statali,
comunali o Enti pubblici.
3. Le spese rimborsabili sono quelle,
effettivamente sostenute, poste a carico del
richiedente al netto di eventuali riduzioni,
agevolazioni o esenzioni concesse da chi eroga il
servizio. Non sono comunque rimborsabili, le spese
per le quali il richiedente avrebbe avuto diritto a
riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le
norme regolamentari di chi eroga il servizio, e
questo non sia stato esercitato.
Art. 5 Modalità e criteri di erogazione
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, adotta apposito
provvedimento per definire i criteri le modalità e
i termini per la presentazione delle domande e
l'erogazione del contributo.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione,
determina annualmente, il limite di reddito
previsto, dall'art. 3 della presente legge.
Art. 6 Limiti temporali
1. I contributi, previsti dagli articoli
precedenti, sono riconosciuti per gli eventi
mortali verificatisi anche prima dell'entrata in
vigore della presente legge.
Art. 7 Copertura finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti
dall'applicazione della presente legge
l'Amministrazione regionale farà fronte mediante i
fondi stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli di bilancio, apportando se
necessario le eventuali modifiche, o con
l'istituzione d'apposite unità previsionali di base
e relativi capitoli di bilancio che saranno dotati
della necessaria disponibilità ai sensi di quanto
disposto dall'art. 37 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
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