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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3004
Presentato in data: 16/10/2007
Riduzione del numero di componenti degli organi del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI). (16.10.07).

Presentatori:

Rivi Gian Luca Uniti nell'Ulivo - D.S.
Richetti Matteo Uniti nell'Ulivo - D.L. MARGHERITA
Beretta Nino Uniti nell'Ulivo - D.S.
Lucchi Paolo Uniti nell'Ulivo - D.S.
Mazzotti Mario Uniti nell'Ulivo - D.S.
Borghi Gianluca Verdi per la pace
Villani Luigi Giuseppe Forza Italia

Relazione:

 RIDUZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEL
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM) E
DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA
(ARNI)
Il progetto di legge si inserisce nel tema relativo
alla razionalizzazione e ottimizzazione delle spese
di funzionamento dell'Amministrazione, perseguendo
l'obiettivo di ridurre i costi della
rappresentanza, aumentando invece le disponibilità
di bilancio da destinare alle più importanti
politiche regionali di governace e migliorando
l'organizzazione e l'efficienza del sistema. Si
tratta infatti di ragionare nella direzione di
provvedimenti in grado di rispondere ad un'esigenza
particolarmente sentita dai cittadini, una
modernizzazione della politica che parta dalla
politica stessa, con misure in grado di ridurre le
eventuali disfunzioni individuabili nel sistema,
snellire i costi a carico della collettività
percepiti come troppo elevati, lanciare un segnale
innovativo e orientato al cambiamento. In questo
contesto e in armonia con la Legge finanziaria
2007, il progetto di legge intende operare una
razionalizzazione e quindi un contenimento della
spesa pubblica, andando a ridurre il numero dei
componenti degli organi del Comitato regionale per
le comunicazioni (CORECOM) e dell'Azienda regionale
per la navigazione interna (ARNI), apportando
alcune modifiche alle rispettive leggi regionali
istitutive. L'art. 1 del progetto di legge è
finalizzato a modificare la L.R. 1/01 istitutiva
del CORECOM. Presso la Regione Emilia-Romagna il
CORECOM, previsto dalla Legge n. 249 del 1997, è
attualmente composto da nove componenti (il
Presidente più altri otto componenti). Il progetto
di legge intende in primo luogo ridurre il numero
dei componenti : si passa a tre componenti compreso
il Presidente, eletti dall'Assemblea legislativa
con votazione segreta e con voto limitato. Il
Presidente e gli altri componenti del CORECOM
restano in carica cinque anni e si procede al
rinnovo integrale entro sessanta giorni dalla
scadenza; al rinnovo parziale del Comitato, in
seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno
o più componenti, si procede entro sessanta giorni
dalla cessazione della carica. L'art. 2 introduce
le modifiche alla L.R. 1/89 istituti va dell'ARNI.
L'art 4 comma 1 della L.R. 1/98 individua come
organi dell'Azienda il Presidente, la Commissione
amministratrice e il Collegio dei revisori dei
conti. Il progetto di legge mantiene come organi
dell'Azienda il Presidente e la Commissione
amministratrice (riducendone il numero dei
componenti), mentre intende sostituire il Collegio
dei revisori dei conti con un revisore contabile.
In particolare, si prevede che il numero dei
componenti della Commissione passi da sei (più il
Presidente) a due più la figura del Presidente,
eletti all'inizio di ogni legislatura
dall'Assemblea legislativa con voto limitato a un
solo nome. Per quanto riguarda il Collegio dei
revisori dei conti, l'art. 7 della L.R. 1/89 viene
sostituito dall'individuazione di un revisore
contabile iscritto nel registro dei revisori
contabili, nominato dal Presidente della Regione,
al quale viene affidato il controllo della gestione
finanziaria dell'Azienda. Fra i compiti del
revisore contabile la proposta di legge individua
l'esame dei bilanci, del conto consuntivo e la
predisposizione di un'apposita relazione. Il
revisore contabile trasmette inoltre al Presidente
della Regione una relazione semestrale
sull'andamento della gestione finanziaria
dell'Azienda e, su richiesta del Presidente della
Regione, riferisce su specifici aspetti della
gestione.

Testo:

 Art. 1 Modifiche alla L.R. 30 gennaio 2001, n. 1
1. L'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 1 del 2001
è sostituito dal seguente: «II Comitato regionale
per le comunicazioni è composto dal Presidente e da
due componenti.».
2. L'articolo 3, comma 6, primo capoverso, della
L.R. n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente: «6.
Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal
Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto
limitato a un solo nome; in caso di parità risulta
eletto il più anziano di età.».
3. Il comma 5 dell'articolo 3 bis della L.R. n. 1
del 2001, come introdotto dall'articolo 1 della
L.R. n. 27 del 2002, è sostituito dal seguente: «5.
Al rinnovo integrale del Comitato si provvede entro
sessanta giorni dalla scadenza. Al rinnovo parziale
del Comitato, in seguito a cessazione anticipata
dalla carica di singoli componenti, si procede
entro sessanta giorni dalla cessazione della
carica.».
4. L'articolo 11, comma 1 della L.R. n. 1 del 2001
è sostituito dal seguente: «1. Ai componenti del
Comitato è corrisposta, per dodici mensilità
annuali, un'indennità mensile di funzione pari alle
seguenti percentuali della indennità di carica
mensile lorda spettante ai consiglieri regionali:
a) per il Presidente del Comitato, quarantacinque
per cento;
b) per gli altri componenti, quindici per cento.».
5. Sono abrogati:
a) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 bis della L.R.
n. 1 del 2001, come introdotto dall'articolo 1
della L.R. 31 ottobre 2002, n, 27, sono abrogati.
b) Il comma 2 dell'articolo 9 della L.R. n. 1 del
2001;
c) le parole «a maggioranza assoluta dei suoi
componenti» e «con la maggioranza di cui al comma
1», dell'articolo 10.
Art. 2 Modifiche alla L.R. 14 gennaio 1989, n. 1
1. L'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 1 del 1989
è sostituito dal seguente: «1. La Commissione
amministratrice è formata dal Presidente e da altri
due componenti eletti ali inizio di ogni
legislatura dal Consiglio regionale con voto
limitato a un solo nome».
2. L'articolo 7 della L.R. n. 1 del 1989 è
sostituito dal seguente: «Art. 7 - Revisore
contabile
1) Il controllo della gestione finanziaria
dell'azienda è esercitato da un revisore, iscritto
nel registro dei revisori contabili, nominato dal
Presidente della Regione.
2) Il revisore contabile esamina i bilanci e il
conto consuntivo e predispone apposita relazione.
Trasmette al Presidente della Regione una relazione
semestrale sull'andamento della gestione
finanziaria dell'Azienda. A richiesta del
Presidente della Regione riferisce su specifici
aspetti della gestione.».
3. Sono abrogate le seguenti norme della L.R. n. 1
del 1989:
a) la lettera c) del comma 1, dell'articolo 4;
b) il comma 3 dell'articolo 11.
4. Negli articoli 4, comma 2, e 8 i termini
«Collegio dei revisori» sono sostituite con
«revisore contabile».
Art. 3 Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si
applicano a decorrere dalla scadenza del mandato
quinquennale dei componenti in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si
applicano a decorrere dalla legislatura successiva
a quella di entrata in vigore della presente legge.
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