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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3595
Presentato in data: 09/05/2008
Misure per il riordino territoriale, l'auto-riforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni (delibera di Giunta n. 638 del 05 05 08).

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
I N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità e indirizzi generali
Art. 2 - Riassetto delle funzioni e modalità di
esercizio
TITOLO II - RIORDINO TERRITORIALE
Art. 3 - Oggetto e finalità
CAPO I - Riordino delle Comunità Montane
Art. 4 - Revisione degli ambiti territoriali delle
Comunità montane
Art. 5 - Disciplina e riduzione del numero dei
componenti degli organi delle nuove Comunità
Montane
Art. 6 - Scioglimento di Comunità Montane per
trasformazione in Unioni di Comuni e per
incorporazione ad Unioni di Comuni esistenti
Art. 7 - Costituzione di presidi territoriali
Art. 8 - Modifiche alla disciplina di approvazione
dello statuto delle Comunità Montane
CAPO II - Misure di riordino ed incentivazione
delle forme associative
Art. 9 - Principio di non sovrapposizione tra enti
associativi
Art. 10 - Principi per il conferimento di funzioni
in adeguatezza alle Nuove Comunità montane ed alle
Unioni di Comuni
Art. 11 - Conferimento volontario di funzioni dei
Comuni alle Nuove Comunità montane ed alle Unioni
di Comuni
Art. 12 - Sviluppo della cooperazione tra le
Province e gli enti associativi
Art. 13 - Modifiche alla Legge regionale n. 11 del
2001 in materia di programma di riordino
territoriale e di incentivi alle forme associative
Art. 14 - Ulteriori requisiti per l'accesso ai
contributi
Art. 15 - Contributi per il riordino territoriale e
per le fusioni
Art. 16 - Destinazione alle Unioni di Comuni
subentranti a Comunità Montane disciolte del fondo
regionale per il funzionamento delle Comunità
Montane
CAPO III - Interventi per la valorizzazione dei
territori montani - Modifiche alla L.R. 2/2004
Art. 17 - Modifiche alla L.R. 2/2004
Art. 18 - Norme transitorie per i procedimenti di
cui alla L.R. 2/2004
CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali
Art. 19 - Previsione di un testo unico regionale
delle norme sugli enti locali associativi
Art. 20 - Contributi alle forme associative già
esistenti
Art. 21 - Entrata in vigore
TITOLO III - MISURE DI RIORGANIZZAZIONE IN MATERIA
DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
CAPO I - Principi e norme generali
Art. 22 - Ambito della riforma in materia di
servizi pubblici. Finalità e obiettivi
CAPO II - Riforma del trasporto pubblico locale
Art. 23 - Funzioni in materia di trasporto pubblico
locale
Art. 24 - Riforma delle Agenzie locali per la
mobilità
Art. 25 - Attuazione del riassetto organizzativo
del sistema delle Agenzie
Art. 26 - Modifiche alla L.R. n. 30 del 1998
CAPO III - Riforma del servizio idrico intergrato e
del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
Art. 27 - Regolazione dei servizi pubblici
Art. 28 - Comitato di indirizzo regionale per la
regolazione dei servizi pubblici
Art. 29 - Organizzazione territoriale del servizio
idrico integrato e del servizio di gestione dei
rifiuti solidi urbani
Art. 30 - Norme a tutela degli utenti dei servizi
pubblici
Art. 31 - Disposizioni transitorie
Art. 32 - Modificazioni alla L.R. n. 25 del 1999
Art. 33 - Disposizioni finali
TITOLO IV - ULTERIORI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
E NORME PER FAVORIRE I PROCESSI DI RIOR-
GANIZZAZIONE
CAPO I - Misure per un sistema contrattuale
coordinato della pubblica Amministrazione regionale
Art. 34 - Razionalizzazione delle funzioni relative
all'attività contrattuale
Art. 35 - Monitoraggio in materia contrattuale
CAPO II - Partecipazione della Regione
Emilia-Romagna alla Fondazione Centro Ricerche
Marine
Art. 36 - Autorizzazione a partecipare alla
Fondazione e condizioni di adesione
Art. 37 - Esercizio dei diritti
Art. 38 - Contributo annuale
Art. 39 - Abrogazione di norme
CAPO III - Partecipazione della Regione
Emilia-Romagna alla Società Terme di Salsomaggiore
SpA
Art. 40 - Autorizzazione alla fusione con Terme di
Tabiano SpA
CAPO IV - Disposizioni sul personale
Art. 41 - Criteri generali sul trattamento del
personale
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità e indirizzi generali
1. La Regione adotta misure di riforma
organizzativa e funzionale, al fine di elevare il
livello di qualità delle prestazioni e di ridurre
complessivamente gli oneri organizzativi,
procedimentali e finanziari, nel contesto dei
processi di riforma volti al rafforzamento
dell'efficacia delle politiche pubbliche e con
riferimento agli obiettivi specifici condivisi con
Province, Comuni e Comunità montane.
2. La Regione persegue i seguenti obiettivi:
a) riordino territoriale, rispetto al quale attua
la riforma delle Comunità montane, con la revisione
dei rispettivi ambiti territoriali e la loro
valorizzazione quali enti di presidio dei territori
montani e di esercizio associato delle funzioni
comunali, assimilandole alle Unioni di Comuni;
sostiene l'incentivazione delle Unioni di Comuni,
quali livelli istituzionali appropriati per
l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi
e per la stabile integrazione delle politiche
comunali; opera la riallocazione delle funzioni
amministrative comunali mediante conferimento alle
Comunità montane riformate ed alle Unioni;
b) appropriata configurazione dell'assetto delle
funzioni tra i diversi livelli di governo, rispetto
alla quale promuove e sostiene: 1) il superamento
delle criticità gestionali e la sovrapposizione dei
livelli;
2) lo sviluppo della qualità complessiva delle
prestazioni dei livelli di governo;
3) l'individuazione di indicatori atti a
verificarne l'efficacia nell'ambito del Documento
di programmazione economico-finanziaria con
riferimento alla progressiva acquisizione
dell'autonomia finanziaria e di bilancio;
c) razionalizzazione organizzativa, rispetto alla
quale promuove misure per:
1) un efficace sistema delle partecipazioni
societarie, fondata sul principio dell'interesse
pubblico prevalente e con la riduzione degli oneri
organizzativi e finanziari;
2) la semplificazione del sistema degli enti
pubblici sub-regionali, con l'obiettivo della
riduzione degli oneri finanziari e amministrativi e
con l'adozione di misure di eliminazione o di
rifunzionalizzazione organica;
3) revisione dei meccanismi procedimentali e
decisionali, rispetto alla quale promuove misure
che consentano ai processi decisionali di svolgersi
con efficacia e rapidità e con la riduzione
generalizzata dei tempi.
3. La Giunta regionale, per l'attuazione degli
obiettivi previsti nel presente articolo, è
autorizzata a concludere accordi con il Governo per
armonizzare i rispettivi provvedimenti normativi,
anche ai fini dell'applicazione dell'art. 116,
comma 3, della Costituzione.
Art. 2
Riassetto delle funzioni e modalità di esercizio
1. Nelle materie interessate dalle misure di
riordino territoriale e organizzativo, così come
definite dalle norme dei successivi Titoli II e
III, sono individuati i livelli istituzionali cui
attribuire le funzioni amministrative già collocate
presso i livelli e gli enti oggetto di
riorganizzazione, ovvero agenzie ed enti
strumentali, garantendo la continuità dei servizi e
l'efficacia delle politiche locali.
2. Le norme relative al riordino delle Comunità
montane provvedono a ridefinire le funzioni del
nuovo ente montano, con l'attribuzione delle
funzioni appropriate sia al ruolo di promozione e
valorizzazione del territorio montano sia a quello
di ente associativo dei Comuni.
3. In coerenza con le finalità dell'articolo 1 e
sulla base dei principi di differenziazione e di
adeguatezza, le funzioni attribuite ai diversi
livelli istituzionali possono essere esercitate,
previo accordo di tutti i soggetti istituzionali
interessati, in modo da superare la frammentarietà,
attuando comuni obiettivi di coesione territoriale.
4. La Giunta regionale, previa ricognizione
dell'assetto esistente delle funzioni, d'intesa con
Province e Comuni acquisita nella Conferenza
Regione Autonomie locali, formula proposte di
riallocazione delle funzioni, in attuazione dei
principi di sussidiarietà, adeguatezza,
differenziazione, efficienza e semplificazione
istituzionale valutando ambiti adeguati in
relazione alla natura delle funzioni, e alle
esigenze connesse ad una efficace organizzazione
sul territorio delle stesse.
TITOLO II
RIORDINO TERRITORIALE
Art. 3
Oggetto e finalità
1. Il presente Titolo detta misure di riordino dei
livelli istituzionali operanti in ambito
sovracomunale per l'esercizio associato di funzioni
e servizi comunali, con particolare riferimento ai
seguenti oggetti e finalità:
a) riordino delle Comunità montane mediante la
ridelimitazione dei loro ambiti territoriali e
l'assimilazione del loro ordinamento a quello delle
Unioni di Comuni;
b) promozione delle Unioni di Comuni quali livelli
istituzionali appropriati per l'esercizio associato
delle funzioni e dei servizi e per la più efficace
e stabile integrazione sul territorio delle
politiche settoriali;
c) previo accordo con le Province, qualora sia
ritenuto necessario per la dimensione ottimale
dell'esercizio delle funzioni, promozione
dell'esercizio in forma associata anche di funzioni
provinciali;
d) incentivazione dell'unificazione in livelli
dimensionali adeguati all'esercizio di funzioni e
servizi comunali attraverso l'eliminazione di
sovrapposizioni, valorizzando a tal fine le
Comunità montane e le Unioni di Comuni;
e) definizione di principi sull'allocazione delle
funzioni amministrative, volti a conseguire
l'efficienza e l'economicità, perseguendo,
attraverso le forme associative tra gli enti
locali, l'adeguatezza degli enti a svolgere i
compiti assegnati;
f) completezza, omogeneità e unicità della
responsabilità amministrativa in capo agli enti,
per assicurare l'unitaria responsabilità di servizi
o attività amministrative omogenee nonché una
effettiva autonomia di organizzazione e di
svolgimento;
g) graduale superamento della sovrapposizione di
enti di governo e di gestione di servizi negli
stessi ambiti territoriali, mediante unificazione
in capo ad un solo ente di compiti e
responsabilità, tenendo conto del rilievo
pubblicistico delle attività di indirizzo
politico-programmatico spettanti a ciascun livello
istituzionale;
h) armonizzazione degli strumenti, generali e
settoriali, della programmazione per lo sviluppo
della montagna.
CAPO I
Riordino delle Comunità montane
Art. 4
Revisione degli ambiti territoriali delle Comunità
montane
1. Per favorire la valorizzazione delle zone
montane e l'esercizio associato di funzioni
comunali, la Regione, in deroga a quanto disposto
dagli articoli 5, 9 comma 1 lettera c) e 10 comma
1, della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11
(Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di enti locali), provvede,
in attuazione dell'art. 2, commi da 16 a 22 della
Legge n. 244 del 2007 e con le procedure indicate
nel presente articolo, alla ridelimitazione degli
ambiti territoriali delle Comunità Montane, quali
Unioni di Comuni specificamente preposte alla
salvaguardia e valorizzazione delle zone montane.
2. A tal fine la Regione opera una riduzione del
numero complessivo delle Comunità Montane, che non
potranno essere superiori a nove, attraverso:
a) l'accorpamento di Comunità montane;
b) lo scioglimento di Comunità montane ed eventuale
contestuale trasformazione in Unione di Comuni,
anche allargata ad altri Comuni;
c) lo scioglimento della Comunità Montana e
contestuale incorporazione in una Unione di Comuni
preesistente o nel Nuovo Circondario Imolese;
d) la fusione in un unico Comune montano di Comuni
facenti parte della Comunità montana che
conseguentemente viene soppressa.
3. In attuazione del comma precedente, la Giunta
regionale, tenuto conto delle caratteristiche
territoriali, demografiche, socio-economiche
complessive e dei preesistenti ambiti di
cooperazione tra i Comuni, delibera, entro il 31
luglio 2008, una proposta di ridelimitazione degli
ambiti territoriali delle Comunità montane, ivi
incluse eventuali ipotesi di scioglimento o di
esclusione di alcuni comuni dal loro ambito
territoriale. La proposta è trasmessa a tutte le
Comunità montane ed ai Comuni interessati, che
devono esprimere il loro parere in merito entro il
30 ottobre 2008.
4. Il parere ai sensi del comma 3 deve essere
deliberato dagli organi rappresentativi dei Comuni
e delle Comunità montane interessati e può
contenere proposte diverse di ridelimitazione o
scioglimento, purché coerenti ad una delle ipotesi
indicate al comma due.
5. Qualora i Comuni interessati, nel rendere il
suddetto parere, deliberino di aderire ad una delle
ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del
presente articolo, disciplinate al successivo art.
6, la nuova Unione di Comuni, ovvero
l'incorporazione in Unione preesistente, deve
essere costituita entro il 30 giugno 2009; decorso
tale termine la Comunità Montana può essere, in
ogni caso, sciolta.
6. In caso di mancata trasmissione alla Regione del
parere e delle diverse proposte entro i dieci
giorni successivi alla scadenza del termine di cui
al comma 3, il parere si intende favorevole.
7. Il Presidente della Giunta regionale, tenuto
conto dei pareri e delle proposte espressi dagli
enti interessati, adotta decreti di ridelimitazione
entro il 31 dicembre 2008, dandone preventivamente
comunicazione agli enti interessati. I decreti
possono prevedere la decorrenza dei propri effetti
dalla data di insediamento dei nuovi consigli
comunali successiva alle prossime elezioni
amministrative locali.
8. Il Presidente della Giunta regionale, con i
decreti di ridelimitazione disciplina i rapporti
successori fra le precedenti Comunità Montane, i
nuovi enti ed i Comuni nominando, ove necessario,
un Commissario per le relative operazioni. Di
norma, in caso di accorpamento di più Comunità
Montane, la Nuova Comunità Montana subentra in
tutti i rapporti giuridici delle precedenti. Gli
stessi decreti prevedono, altresì, il termine per
l'approvazione dei nuovi statuti e per la
costituzione dei nuovi organi, anche in deroga
all'art. 7 della Legge n. 11 del 2001.
9. Al fine di favorire la trasformazione di
Comunità Montane in Unioni di Comuni, una quota del
fondo regionale per il funzionamento delle Comunità
Montane di cui al successivo art. 16 viene
destinata alle Unioni derivanti da preesistenti
Comunità Montane per finanziarne il funzionamento,
fino alla attribuzione alla Regione della gestione
del fondo ordinario corrente statale.
10. La Regione assicura un riequilibrio
nell'impiego delle risorse regionali, anche
regolate da provvedimenti di settore, allo scopo di
attenuare, per i Comuni montani, gli effetti
sfavorevoli nell'accesso alle risorse statali per
il funzionamento derivanti dallo scioglimento delle
Comunità Montane.
Art. 5
Disciplina e riduzione del numero dei componenti
degli organi delle Nuove Comunità Montane
1. Il Consiglio delle Nuove Comunità Montane è
formato esclusivamente da sindaci o consiglieri dei
Comuni partecipanti.
2. La composizione e le modalità di elezione del
Consiglio della Comunità Montana sono stabiliti
dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:
a) elezione di due rappresentanti di ciascun
Consiglio comunale con voto separato dei
consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e
di minoranza; in tal caso ciascun consigliere di
maggioranza o di minoranza può esprimere un solo
voto a favore di un consigliere, rispettivamente,
di maggioranza o di minoranza, considerando nulli i
voti espressi in modo difforme. Lo statuto può
prevedere, in luogo della elezione del
rappresentante di maggioranza, che il sindaco sia
membro di diritto del Consiglio comunitario. Nel
Consiglio così costituito il Sindaco o il
rappresentante consiliare della maggioranza dispone
di due voti e quello della minoranza di un unico
voto;
b) elezione congiunta del Consiglio della Comunità
montana con sistema proporzionale sulla base di
liste concorrenti, in un'unica assemblea alla quale
partecipano tutti i consiglieri dei Comuni in essa
ricompresi ciascuno dei quali ha diritto a un voto;
c) individuazione di tutti i Sindaci quali membri
di diritto del Consiglio comunitario ed elezione
della rimanente quota di componenti con il metodo
di cui alla lettera b). A tal fine, ogni Sindaco
deve dichiarare, in sede di presentazione delle
liste, il proprio collegamento con una di esse. I
seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale
puro. Qualora la lista maggioritaria risulti avere
conseguito oltre il sessanta per cento dei seggi,
sommando quelli ottenuti sulla base del risultato
della votazione e quelli dei sindaci membri di
diritto che ad essa hanno dichiarato il
collegamento, dai seggi elettivi si detrae un
numero pari a quello necessario per riportare la
consistenza della rappresentanza della lista non
oltre il sessanta per cento dei componenti
l'organo. I seggi così sottratti vengono
ridistribuiti con metodo proporzionale tra le altre
liste concorrenti.
3. Nei casi previsti alle lettere b) e c) del comma
precedente, in caso di tornate elettorali
differenziate tra i Comuni aderenti, il consiglio
dell'ente associativo deve essere rinnovato e il
precedente organo resta in carica in regime di
prorogatio fino alla elezione del nuovo. In tali
casi, previsti dalle lettere b) e c) del comma
precedente, lo statuto stabilisce altresì il numero
massimo dei componenti il Consiglio in misura non
superiore a:
a) 24 membri nelle Comunità Montane con popolazione
superiore a 30.000 abitanti;
b) 16 membri nelle Comunità Montane con popolazione
superiore a 10.000 abitanti;
c) 13 membri nelle Comunità Montane con popolazione
superiore a 3.000 abitanti.
4. La Giunta è composta da tutti i Sindaci dei
Comuni aderenti. Lo statuto disciplina le modalità
di elezione del Presidente, da scegliersi tra i
Sindaci.
5. Per le Comunità Montane costituite da almeno
otto Comuni lo statuto può prevedere una Giunta a
composizione ridotta, di cui facciano parte un
numero di Sindaci pari a cinque, compreso il
Presidente, eletti dal consiglio comunitario. In
tal caso lo statuto deve prevedere che i Sindaci
siano membri di diritto del Consiglio comunitario
o, in alternativa, che sia costituito un ulteriore
organismo, la Conferenza dei Sindaci. La Conferenza
dei Sindaci, i cui componenti non percepiscono
alcuna indennità, deve essere obbligatoriamente
sentita su tutti gli atti concernenti gestioni
associate intercomunali.
6. Ai sensi dell'art. 2, comma 18, lettera c),
della Legge n. 244 del 2007, agli Assessori non è
riconosciuta alcuna indennità, ferma restando
quella ad essi spettante in quanto Sindaci dei
rispettivi Comuni. Al Presidente può essere
riconosciuta una indennità, a carico della Comunità
Montana, in misura pari alla differenza tra
l'indennità spettante in quanto Sindaco e quella
spettante per la carica di Presidente della
Comunità Montana, calcolata ai sensi dell'art. 82
comma 8 lett. c) del DLgs n. 267 del 2000. Permane
altresì il diritto a fruire dei permessi, licenze,
gettoni di presenza, rimborsi spese e di ogni altra
tutela spettante ai componenti degli organi delle
Comunità Montane in base alla vigente normativa
statale in materia di «status degli
amministratori».
7. I Comuni adeguano lo statuto delle Nuove
Comunità Montane alle disposizioni della presente
legge entro il termine stabilito dal decreto del
Presidente della Giunta regionale di cui
all'articolo 4, comma 8, della presente legge.
Fermo restando quanto previsto all'art. 8 comma 2,
decorso tale termine e fino al momento della
entrata in vigore delle modifiche statutarie di
adeguamento, le norme statutarie in contrasto con
la presente legge sono da considerarsi prive di
ogni effetto.
8. L'articolo 18 della Legge regionale 24 marzo
2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo
regionale e locale. Unione europea e relazioni
internazionali. Innovazione e semplificazione.
Rapporti con l'università) è abrogato.
Art. 6
Scioglimento di Comunità montane per trasformazione
in Unioni di Comuni e per incorporazione ad Unioni
di Comuni esistenti
1. Qualora tutti i Comuni già facenti parte di una
Comunità Montana deliberino, anche unitamente a
Comuni contermini non montani, di costituire una
Unione di Comuni, o di aderire ad una Unione o al
Nuovo Circondario Imolese, la Regione provvede, con
decreto del Presidente della Giunta regionale, allo
scioglimento della Comunità montana regolamentando
i relativi rapporti successori anche attraverso la
nomina di un Commissario. Il decreto produce
effetto contestualmente alla approvazione o alla
modifica dello statuto e dell' atto costitutivo
dell'Unione.
2. Le Unioni di Comuni istituite ai sensi del comma
1, per esercitare le funzioni ed i compiti delle
preesistenti Comunità Montane, devono prevedere nel
loro statuto:
a) una durata dell'Unione di Comuni non inferiore a
dieci anni;
b) una maggioranza qualificata per il recesso da
parte dei Comuni dall'Unione pari a due terzi dei
componenti il consiglio comunale;
c) nel caso di legittimo recesso di un Comune
dall'Unio- ne, che detto recesso abbia effetto a
partire dal secondo anno dalla adozione della
deliberazione consiliare.
3. Qualora l'Unione di Comuni ricomprenda anche
Comuni non montani, la Giunta dell'Unione si
riunisce in composizione ristretta ai Sindaci dei
Comuni montani quando delibera sulle funzioni
proprie della Comunità montana soppressa e su
materie di esclusivo interesse dei Comuni montani.
4. L'adesione di Comuni montani ad Unioni di Comuni
e la soppressione delle Comunità montane o comunque
l'esclusione di tali Comuni da Comunità montane non
priva i relativi territori montani, come precisato
all'art. 2, comma 19, della Legge n. 244 del 2007,
dei benefici e degli interventi speciali per la
montagna stabiliti dall'Unione Europea e dalle
leggi statali ed anche regionali.
5. Le Unioni istituite o ampliate ai sensi del
presente articolo assumono le funzioni della
Comunità montana preesistente, subentrando alla
stessa in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi. E' attribuita alle suddette Unioni la
potestà di svolgere le funzioni, esercitare le
competenze, partecipare agli organismi istituiti,
adottare gli atti e le iniziative attribuite alle
Comunità Montane dalle disposizioni delle leggi
regionali vigenti.
6. In caso di successivo scioglimento volontario
dell'Unione o di recesso dei Comuni già
appartenenti alle Comunità montane soppresse, la
Regione può, con decreto del Presidente della
Giunta regionale e sentiti i comuni interessati,
disporre nuovamente l'istituzione della Comunità
Montana includendovi i Comuni montani o
parzialmente montani. Il decreto di ricostituzione
indica i Comuni e ricostituisce la Comunità,
stabilendo le procedure per l'insediamento
dell'organo rappresentativo e regolando gli aspetti
successori.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4,
5 e 6 si applicano anche al Nuovo Circondario
Imolese qualora esso subentri, ai sensi del comma
1, ad una Comunità Montana.
Art. 7
Costituzione di presidi territoriali
1. Al fine di garantire l'ottimale gestione,
l'esercizio delle funzioni da parte della Comunità
montana ridelimitata per accorpamento può essere
svolto, in modo da assicurarne l'esercizio
unitario, mediante Sportelli Unici decentrati di
presidio territoriale, di regola istituiti presso i
Comuni, competenti per tutti gli adempimenti
inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino
l'acquisizione di tutti gli elementi e atti
necessari.
Art. 8
Modifiche alla disciplina di approvazione dello
statuto delle Comunità Montane
1. Lo statuto della Comunità montana è approvato o
modificato dai Consigli dei Comuni partecipanti con
le procedure e le maggioranze richieste per le
modifiche statutarie dei Comuni.
2. Quando la legge impone obblighi di adeguamento
statutario se i Consigli comunali non vi provvedono
entro il termine fissato o, in mancanza, entro i
quattro mesi dall' entrata in vigore della legge
che impone l'adeguamento, provvede in via
sostitutiva il Presidente della Giunta regionale.
CAPO II
Misure di riordino ed incentivazione delle forme
associative
Art. 9
Principio di non sovrapposizione tra enti
associativi
1. La Regione favorisce la razionalizzazione del
processo di riorganizzazione sovracomunale delle
funzioni, dei servizi e delle strutture
incentivando le forme associative con personalità
giuridica a vocazione plurifunzionale in cui non vi
sia sovrapposizione di enti e di competenze. A tal
fine, per accedere ai contributi regionali
destinati alle forme associative, ivi incluse le
Nuove Comunità Montane ed il Nuovo Circondario
imolese, i Comuni non possono aderire a più di un
ente associativo, salva l'adesione a Consorzi
istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali o
regionali.
2. La Regione promuove, in via prioritaria la
fusione tra Comuni, la costituzione di Unioni di
Comuni e l'esercizio associato delle funzioni da
parte delle Nuove Comunità Montane.
Art. 10
Principi per il conferimento di funzioni in
adeguatezza alle Nuove Comunità Montane e alle
Unioni di Comuni
1. Le leggi regionali successive al riordino delle
forme associative operato dalla presente legge,
disciplinano il conferimento alle Nuove Comunità
montane ed alle Unioni di Comuni di funzioni e
compiti amministrativi e delle relative risorse. Le
suddette leggi si ispirano ai seguenti principi:
a) valorizzare i principi di sussidiarietà, di
adeguatezza, di semplificazione, di concentrazione
e di differenziazione nella individuazione delle
condizioni e modalità di esercizio delle funzioni
amministrative, in modo da assicurarne l'esercizio
unitario da parte del livello di ente locale che,
per le caratteristiche dimensionali e strutturali,
ne garantisca l'ottimale gestione;
b) razionalizzare, semplificare e contenere i costi
per l'esercizio associato delle funzioni da parte
dei Comuni, attraverso il criterio
dell'unificazione per ambiti territoriali adeguati;
c) riordinare e semplificare le strutture
organizzative dell'amministrazione, limitandole a
quelle strettamente necessarie all'esercizio delle
funzioni, anche al fine di eliminare le
sovrapposizioni;
d) razionalizzare e semplificare i livelli di
governo e di gestione, prevedendo, nel rispetto dei
principi di cui agli articoli 97 e 118 della
Costituzione, che su un medesimo territorio possa
configurarsi, di regola, un solo livello,
plurifunzionale, per l'esercizio associato delle
funzioni che i singoli comuni non sono in grado di
svolgere singolarmente.
2. Il conferimento di funzioni di cui al comma 1
alle Unioni di Comuni è effettuato, in attuazione
del principio di adeguatezza, a condizione che
siano rispettati i requisiti per l'accesso ai
contributi regolati dall'art. 14. 3. Le Unioni di
Comuni e le Nuove Comunità montane, oltre alle
funzioni conferite ai sensi dei precedenti commi,
gestiscono tutte le funzioni che i Comuni
conferiscono loro al fine dello svolgimento in
forma associata. Svolgono altresì tutte le funzioni
conferite loro dalla Provincia, previa apposita
convenzione tra la Provincia medesima e gli enti
interessati ai sensi dell'art. 12.
Art. 11
Conferimento volontario di funzioni dei Comuni alle
Nuove Comunità Montane ed alle Unioni
1. Il conferimento volontario alle Nuove Comunità
montane ed alle Unioni di funzioni comunali deve
essere integrale, senza che residuino in capo ai
Comuni attività e compiti riferibili alla stessa
funzione, salva la possibilità di articolare
sportelli decentrati territoriali per un migliore
rapporto con l'utenza. Tale conferimento deve
essere effettuato, di norma, da tutti i Comuni
aderenti alla forma associativa. I successivi commi
2, 3 e 4 si applicano qualora il conferimento sia
effettuato da tutti i Comuni aderenti.
2. In presenza del conferimento di funzioni, i
compiti che la legge attribuisce ai sindaci, ivi
inclusa la sottoscrizione di accordi di programma
ed altri accordi, sono esercitati dal presidente
dell'Unione o della Nuova Comunità Montana.
3. I compiti e le funzioni che per legge spettano
ai Consigli comunali sono esercitate, in caso di
conferimento all' Unione o alla Nuova Comunità
Montana, dal Consiglio dell'Unione o della Nuova
Comunità Montana, sentita la Giunta dell'ente
associativo Nuova Comunità Montana. Le funzioni
della Giunta comunale sono esercitate, in caso di
conferimento, dalla Giunta dell'ente associativo.
4. Ove la Nuova Comunità Montana o l'Unione
coincidano con il distretto socio sanitario le
funzioni del Comitato di distretto sono esercitate
dalla Giunta, la cui composizione viene integrata
ove la legge lo preveda, con la partecipazione del
direttore del distretto (o di altri soggetti che
per legge devono essere sentiti).
5. Entro il 31 dicembre 2010 i Comuni provvedono ad
adeguare alle previsioni del comma 1 i conferimenti
di funzioni già effettuati in favore delle
rispettive Unioni e Comunità montane di
appartenenza.
Art. 12
Sviluppo della cooperazione tra le Province e gli
enti associativi
1. Le Province, anche in forma associata, in
convenzione con gli enti interessati, possono
attribuire alle Nuove Comunità Montane o alle
Unioni di Comuni il compito di svolgere anche
attività e funzioni provinciali decentrate, in
relazione alle esigenze della popolazione ed alla
funzionalità dei servizi.
2. La convenzione, nel rispetto dei criteri
definiti all'art. 30 del DLgs n. 267 del 2000,
dovrà stabilire, nell'ambito delle competenze
provinciali, le funzioni ed i compiti attributi, e
dovrà stabilire altresì le modalità di svolgimento,
anche mediante delega, costituzione di uffici
comuni o specifiche modalità di organizzazione
degli uffici provinciali e degli altri enti locali.
Art. 13
Modifiche alla Legge regionale n. 11 del 2001 in
materia di programma di riordino territoriale e di
incentivi alle forme associative
1. Il comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 11 del 2001
è abrogato.
+ 2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della L.R.
n. 11 del 2001 è abrogata.
3. Nell'art. 10, comma 1, lettera a) della Legge
regionale n. 11 del 2001 è abrogata la lettera
a) .
4. L'art. 13, comma 5, della L.R. n. 11 del 2001 è
abrogato. Il programma di riordino territoriale,
qualora all'interno di una Comunità montana
costituita da almeno otto Comuni, o insistente su
valli separate, siano state individuate una o più
zone, può prevedere in via transitoria, in deroga a
quanto stabilito dal secondo periodo del comma 4
dell'art. 14 della L.R. n. 11 del 2001 (come
modificato dal comma 6 del presente articolo), che
i contributi siano erogati in proporzione al numero
dei Comuni appartenenti alla zona interessata
dall'esercizio associato, sempre che ciascun Comune
sia computato in una sola zona.
5. L'art. 15 della L.R. n. 11 del 2001 è abrogato.
6. Il testo dell'articolo 14 della L.R. n. 11 del
2001, è così sostituito:
«1. Il Programma di riordino territoriale specifica
i criteri per la corresponsione degli incentivi
alle diverse forme di gestione associata, tenendo
conto della tipologia della forma associativa,
delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione
associata, del grado di integrazione nell'esercizio
delle funzioni e del raggiungimento di eventuali
obiettivi di efficacia ed efficienza.
2. Il Programma prevede l'erogazione di contributi
ordinari annuali alle Unioni ed alle Nuove Comunità
montane e di contributi straordinari da erogarsi
all'atto della costituzione di Unioni, ed in
particolare di quelle derivanti dalla
trasformazione di preesistenti Comunità Montane ai
sensi dell'art. 6, nonché per l'istituzione di
Nuove Comunità Montane derivanti dall'accorpamento
di preesistenti Comunità montane. Non è corrisposto
alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in
tutto o in parte, in una Comunità Montana.
3. Nella determinazione dell'importo dei
contributi, è prevista in ogni caso una
maggiorazione per le Unioni e le Comunità montane,
secondo quanto previsto dal punto 2 della lettera
a) del comma 4 dell'art. 33 del DLgs n. 267 del
2000.
4. Nella determinazione dell'importo del contributo
ordinario, sono preferite le funzioni ed i servizi
gestiti tramite uffici comuni o che comunque
implicano una maggiore integrazione tra gli uffici
ed il personale dei Comuni aderenti, incentivando
prioritariamente il trasferimento del personale
adibito alle funzioni conferite alla forma
associativa. Il contributo ordinario si computa con
esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi
svolti in forma associata dalla totalità dei Comuni
ricompresi nell'Unio- ne o nella Nuova Comunità
Montana.
5. Sono valutabili, ai fini della incentivazione,
solo le funzioni integralmente conferite all'Unione
o alla Nuova Comunità montana escludendo
tassativamente il permanere di residue funzioni in
capo ai singoli Comuni.
6. Il programma può prevedere che per talune
funzioni e servizi l'entità dei contributi venga
commisurata al raggiungimento di determinati
obiettivi di efficacia ed efficienza incentivando
le forme associative che raggiungano un livello
minimo di prestazioni definito dalla Giunta
nell'ambito del programma di riordino territoriale
medesimo.
7. Il programma può altresì prevedere che la
quantificazione dei contributi tenga conto della
entità del bilancio della forma associativa e del
volume di risorse effettivamente gestite, o della
dimensione demografica e territoriale complessiva
della forma associativa.
8. I contributi ordinari successivi alla prima
annualità sono decurtati delle somme già concesse
nell'anno precedente, laddove, sulla base della
documentazione finanziaria, non sia comprovata
l'effettiva gestione associata dei servizi o il
raggiungimento dei risultati programmati. Essi non
sono soggetti alle disposizioni dell'art. 158 del
DLgs n. 267 del 2000 e sono rendicontati in base
alla disciplina prevista nel programma di riordino
territoriale.
9. Il programma di riordino territoriale può
prevedere, altresì, l'erogazione di contributi in
conto capitale in favore delle Unioni di Comuni e
delle Nuove Comunità Montane per spese di
investimento finalizzate ad una più efficace
gestione associata di funzioni e servizi. Il
programma di riordino detta la specifica
disciplina, regolando anche le opportune forme di
raccordo e coordinamento con le discipline
settoriali.
10. La concessione dei contributi è effettuata nei
limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se
il totale dei contributi massimi, erogabili sulla
base delle domande presentate, eccede le risorse
finanziarie impegnabili, il contributo spettante a
ciascuno dei richiedenti è ridotto in
proporzione.».
7. Il programma di riordino territoriale, può
prevedere in via transitoria, in deroga a quanto
stabilito dal secondo periodo del comma 4 dell'art.
14 della L.R. n. 11 del 2001, che il contributo
ordinario si computi anche considerando le funzioni
ed i servizi svolti in forma associata da almeno i
4/5 dei Comuni ricompresi nella Unione o nella
Nuova Comunità Montana, costituite tra almeno otto
Comuni.
Art. 14
Ulteriori requisiti per l'accesso ai contributi
1. La Regione incentiva le Unioni dei Comuni e le
Nuove Comunità Montane nei cui confronti sia
effettuato il conferimento stabile ed integrato di
funzioni comunali, riferito ad almeno due tra le
seguenti aree di amministrazione generale:
a) personale;
b) gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali;
c) gestione economica e finanziaria;
d) servizi tecnici, urbanistica ed edilizia;
e) servizi informativi;
f) organizzazione unitaria dei servizi demografici
(anagrafe e stato civile);
g) appalti di forniture di beni e servizi;
h) appalti di lavori pubblici;
i) sportello unico attività produttive;
l) attività istituzionali e segreteria;
m) polizia municipale
n) protezione civile;
o) servizi sociali;
p) servizi scolastici.
2. Il numero minimo delle aree di amministrazione
generale di cui al comma 1 deve essere incrementato
ad almeno quattro a decorrere dal terzo anno
successivo alla entrata in vigore della presente
legge o dalla costituzione o ridelimitazione
dell'ente associativo.
3. I conferimenti effettuati ai sensi dei commi 1 e
2 devono essere effettuati da tutti i Comuni
aderenti alla forma associativa e devono riguardare
l'intera area funzionale.
4. La Regione incentiva la costituzione su base
volontaria di Unioni formate da almeno 4 Comuni di
norma contermini, con una durata non inferiore a
cinque anni ed il cui statuto preveda che la Giunta
sia composta esclusivamente da Sindaci. Il
requisito del numero minimo di Comuni non si
applica alle Unioni derivanti da trasformazione di
preesistenti Comunità montane istituite ai sensi
dell'art. 4 comma 2 lettera b) della presente
legge.
5. L'Unione e la Nuova Comunità Montana possono
gestire servizi anche attraverso aziende speciali o
istituzioni, di cui all'art. 114 del DLgs n. 267
del 2000, previa analisi dei costi e dei benefici
che dimostri l'economicità e la convenienza del
ricorso a tale forma di gestione.
Art. 15
Contributi per il riordino territoriale e per le
fusioni
1. Le Associazioni intercomunali possono accedere
ai contributi di settore, con priorità rispetto
alle semplici convenzioni, in base alle
disposizioni dell'art.12 della L.R. n. 11 del 2001,
dell'art. 14 della L.R. n. 6 del 2004, ferma
restando la preferenza da accordare
prioritariamente alle Unioni ed alle Nuove Comunità
Montane.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, fino
al 31 dicembre 2009 il programma di riordino
territoriale può prevedere, ferma restando la
preferenza da accordare prioritariamente alle
Unioni ed alle Nuove Comunità Montane, contributi
in favore della Associazioni intercomunali a
condizione che, entro tale data, intervenga la
trasformazione dell'Associazione intercomunale in
Unione.
3. La Regione incentiva le fusioni dei Comuni, con
specifiche premialità per quelle coinvolgenti i
comuni aventi meno di 3.000 abitanti o comunque di
minori dimensioni demografiche.
4. Il Programma di riordino territoriale specifica
gli incentivi corrisposti alle fusioni, e
stabilisce la durata, non inferiore a 15 anni, di
quelli ordinari annuali.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12,
comma 10, della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, il
Programma di riordino territoriale può prevedere e
disciplinare contributi straordinari per sostenere
le spese del procedimento amministrativo e
organizzativo della fusione di comuni e per
contribuire alle spese di investimento necessarie
per l'apertura di sportelli decentrati o per
l'acquisto di mezzi e strumentazioni utili per
assicurare l'erogazione uniforme dei servizi
sull'intero territorio del comune derivante dalla
fusione o incorporazione di comuni.
6. Ai contributi corrisposti alle fusioni non si
applica alcuna riduzione proporzionale.
7. I programmi e provvedimenti regionali di settore
che prevedono contributi a favore degli enti locali
garantiscono priorità assoluta ai Comuni derivanti
da fusione, nei dieci anni successivi alla loro
costituzione. La disposizione si applica anche ai
provvedimenti provinciali adottati su delega
regionale.
8. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle
norme dei commi precedenti, la Regione fa fronte
con l'istituzione di appositi capitoli del bilancio
di previsione che verranno previsti al momento
della approvazione delle leggi regionali di fusione
dei Comuni.
9. Qualora, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della
presente legge, i Comuni aderenti alla Comunità
montana deliberino di conferire al Nuovo
Circondario imolese la gestione associata delle
funzioni già da essi conferite alla Comunità
montana, il Presidente della Giunta regionale
decreta lo scioglimento della Comunità montana
medesima ed il Nuovo Circondario è autorizzato a
richiedere l'erogazione dei contributi regionali
ordinari e dei contributi in conto capitale
disciplinati dal Programma di riordino territoriale
per le funzioni ed i servizi da esercitarsi in
forma associata in luogo della Comunità Montana
disciolta.
10. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ai
fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 2, della
L.R. n. 11 del 2001, il Nuovo Circondario imolese è
equiparato ad una Unione di Comuni.
Art. 16
Destinazione alle Unioni di Comuni subentranti a
Comunità Montane disciolte del fondo regionale per
il funzionamento delle Comunità Montane
1. I contributi di cui all'art. 7 bis della Legge
regionale n. 11 del 2001 vengono destinati anche
alle Unioni di Comuni che, ai sensi dell'art. 6
della presente legge, subentrino a preesistenti
Comunità Montane disciolte.
2. A tal fine la Giunta regionale, tenuto conto del
riordino complessivo delle Comunità montane e delle
ipotesi di cui all'art. 6 della presente legge,
individua la quota del fondo allocato sul Capitolo
03215 del Bilancio annuale di previsione da
ripartire tra le Nuove Unioni stabilendo altresì i
criteri di riparto, che terranno conto
esclusivamente dei Comuni appartenenti alla
Comunità montana disciolta.
3. La restante quota del fondo viene ripartita tra
le Comunità montane in base alla disciplina
contenuta nel citato art 7 bis della Legge
regionale n.11 del 2001.
CAPO III
Interventi per la valorizzazione dei territori
montani - Modifiche alla L.R. n. 2 del 2004
Art. 17
Modifiche alla L.R. n. 2 del 2004
1. Nella Legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2
(Legge per la montagna), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal
seguente: «5. Ai fini della presente legge si
definiscono:
a) Comuni montani - i Comuni compresi nelle zone
montane di cui alla successiva lettera b);
b) zone montane - i territori appartenenti al
sistema appenninico emiliano-romagnolo individuati
secondo criteri geomorfologici e socio-economici
definiti con apposito atto della Giunta
regionale.».
b) all'articolo 1 è aggiunto infine il seguente
comma 6:
«6. Le disposizioni della presente legge relative
alle Comunità montane si applicano anche alle
Unioni di Comuni comprendenti zone montane ed al
Nuovo Circondario Imolese, di cui all'art. 23 della
L.R. n. 6 del 2004, qualora esso ricomprenda zone
montane non incluse in una Comunità Montana»;
c) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal
seguente:
«1. La Conferenza per la montagna, organo di
coordinamento delle politiche per lo sviluppo delle
zone montane, è costituita dai Presidenti delle
Comunità montane e delle Province comprendenti zone
montane, dai Sindaci dei Comuni di cui all'articolo
1, comma 4, e dal Presidente della Regione, o dai
loro delegati.
2. La Conferenza partecipa all'elaborazione dei
contenuti del programma regionale per la montagna,
di cui all'articolo 3-bis.
3. Il Presidente della Regione, o su sua delega
l'assessore competente in materia di politiche per
la montagna, svolge le funzioni di presidenza della
Conferenza e provvede alla relativa convocazione.»;
d) all'articolo 3, comma 2, le parole «sentite le
Province, le Comunità Montane ed i Comuni
coinvolti» sono sostituite dalle parole «sentite le
Province e le Comunità Montane coinvolte»;
e) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente
articolo 3-bis:
«Art. 3-bis
Programma regionale per la montagna
1. L'Assemblea legislativa regionale definisce con
un atto di programmazione a valenza pluriennale:
a) le priorità da osservarsi nell'ambito degli
obiettivi di sviluppo delle zone montane di cui
all'articolo 1, e le conseguenti linee di indirizzo
per la programmazione settoriale regionale e per la
definizione dei contenuti degli accordi-quadro di
cui all'articolo 4;
b) i criteri generali per il riparto annuale delle
risorse del fondo regionale per la montagna, di cui
all'articolo 8, prevedendo priorità di
finanziamento per le Comunità Montane che
realizzino processi di fusione tra i relativi
Comuni;
c) le modalità di erogazione, nonché le ipotesi e
le modalità dell'eventuale revoca dei finanziamenti
di cui alla lettera b);
d) le attività di monitoraggio concernenti
l'utilizzo delle risorse regionali destinate al
perseguimento degli obiettivi di sviluppo della
montagna, con particolare riferimento
all'attuazione degli interventi previsti negli
accordi-quadro di cui all'articolo 4.
2. I contenuti del programma costituiscono
riferimento per gli atti di programmazione
settoriale della Regione che individuano misure ed
interventi a favore dello sviluppo della montagna.
Tali programmi recepiscono le priorità e le linee
d'indirizzo di cui al comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale predispone la proposta di
programma con la partecipazione della Conferenza
per la montagna, ai sensi dell'articolo 2, e la
sottopone all'Assemblea legislativa regionale
previo parere del Consiglio delle Autonomie locali,
di cui all'articolo 23 dello Statuto, o, fino
all'avvio delle attività di tale Consiglio, della
Conferenza Regione-Autonomie locali di cui
all'articolo 30 della legge regionale n. 3 del
1999.
4. Ai fini dell'attuazione del programma la Giunta
regionale definisce con proprio atto:
a) le modalità di integrazione degli interventi
previsti nei programmi settoriali regionali,
ricadenti nelle zone montane;
b) le modalità di monitoraggio dei medesimi
interventi settoriali, per la rendicontazione
all'Assemblea legislativa regionale.»; f)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4
Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna
1. La Comunità Montana promuove un accordo-quadro
volto a definire, insieme alla Regione ed alle
Province territorialmente coinvolte, ed insieme ad
eventuali altri soggetti pubblici e privati, un
programma triennale delle opere e degli interventi
prioritari per lo sviluppo socio-economico delle
zone montane, in relazione all'insieme delle
preventivabili risorse finanziarie pubbliche e
private.
2. I contenuti dell'accordo sono definiti in
coerenza alle linee di indirizzo definite dal
programma regionale per la montagna, di cui
all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a), ed agli
obiettivi programmatici ed alle politiche di
governo del territorio previsti negli strumenti di
pianificazione generali e settoriali.
3. L'accordo assume valore ed effetti del piano
pluriennale di sviluppo delle Comunità Montane, di
cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico
delle leggi sull'ordina- mento degli enti
locali).»;
g) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5
Procedimento per l'accordo-quadro
1. La Comunità Montana definisce i contenuti della
proposta di accordo-quadro ricercando la più ampia
concertazione con altri soggetti potenzialmente
interessati e assicurando l'attivazione delle forma
di partecipazione di cui all'articolo 7.
2. All'accordo-quadro partecipano la Comunità
montana, la Regione e la Provincia. Possono inoltre
partecipare i seguenti soggetti, qualora assumano
specifici impegni per la sua attuazione:
a) altri enti pubblici e gestori di servizi
pubblici o di interesse pubblico individuati dalla
Comunità montana, i quali si impegnino a coordinare
i propri programmi di investimento secondo quanto
previsto dall'accordo- quadro;
b) le parti sociali le quali si impegnino a
contribuire direttamente alla realizzazione degli
obiettivi dell'accordo- quadro.
3. All'accordo-quadro si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. L'accordo-quadro è attuato mediante i programmi
annuali operativi di cui all'articolo 6 e le azioni
di cui al titolo IV, nonché mediante gli atti di
programmazione delle Amministrazioni partecipanti.
All'attuazione dell'accordo-quadro possono altresì
partecipare i soggetti privati i quali si impegnino
a concorrere con interventi o attività a proprio
carico alla realizzazione delle azioni pubbliche
previste nell'accordo-quadro; tali soggetti sono
individuati dalla Comunità montana sulla base di
criteri predeterminati, secondo procedure di
evidenza pubblica idonee a garantire l'imparzialità
e la trasparenza dell'individuazione.»;
h) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6
Programma annuale operativo (PAO)
1. Contestualmente all'approvazione del proprio
bilancio annuale, la Comunità montana approva un
Programma Annuale Operativo (PAO) il quale
individua le opere e gli interventi, contemplati
nell'accordo-quadro, cui si intende dare attuazione
nell'anno di riferimento, indicando puntualmente le
relative fonti di finanziamento.
2. Il PAO approvato è trasmesso alla Provincia ed
alla Regione, le quali entro trenta giorni
segnalano eventuali incoerenze con le previsioni
dell'accordo-quadro. Qualora non siano pervenute
segnalazioni, il PAO acquisisce esecutività il
trentunesimo giorno dalla trasmissione.
3. In caso di segnalazioni la Comunità montana
modifica e riapprova il PAO, riavviando la
procedura di esecutività di cui al comma 2.
4. Sulla base del PAO esecutivo e dei criteri
definiti dal programma regionale per la montagna,
di cui all'articolo 3-bis, la Regione trasferisce
alla Comunità Montana la relativa quota di riparto
del fondo regionale per la montagna di cui
all'articolo 8.»;
i) all'articolo 7, comma 1, le parole «di intesa
istituzionale e» sono abrogate;
j) il Titolo III è sostituito dal seguente:
«TITOLO III
FINANZIAMENTI REGIONALI ALLE COMUNITÀ MONTANE PER
GLI INTERVENTI DI SVILUPPO DELLA MONTAGNA
Art. 8
Fondo regionale per la montagna
1. La Regione concorre al finanziamento degli
interventi per lo sviluppo delle zone montane
attraverso il fondo regionale per la montagna,
istituito in attuazione dell'articolo 2, comma 3,
della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove
disposizioni per le zone montane).
2. Il fondo è alimentato dalle seguenti risorse:
a) risorse del fondo nazionale per la montagna
attribuite alla Regione, quantificate a norma
dell'articolo 10, destinate alla realizzazione di
azioni organiche e coordinate per lo sviluppo
globale della montagna, ai sensi dell'articolo 1,
comma 4 della legge n. 97 del 1994;
b) aggiuntive risorse regionali di cofinanziamento
definite con la legge annuale di bilancio.
3. Le risorse del fondo regionale per la montagna
sono destinate al trasferimento a favore delle
Comunità montane. Le Comunità montane utilizzano
tali risorse come contributo per il finanziamento
degli interventi previsti nei programmi annuali
operativi di cui all'articolo 6.
4. La Regione ripartisce annualmente le risorse tra
le Comunità montane secondo i criteri e le modalità
definiti dal programma regionale di cui
all'articolo 3-bis.
Art. 9
Altri fondi regionali per lo sviluppo della
montagna
1. La Regione concorre al finanziamento degli
interventi per lo sviluppo della montagna anche
attraverso i seguenti fondi:
a) fondo per le piccole opere ed attività di
riassetto idrogeologico: istituito in attuazione
dell'articolo 7, comma 3 della Legge n. 97 del
1994, il fondo finanzia contributi concessi dalle
Comunità montane agli imprenditori agricoli per la
realizzazione di piccole opere ed attività di
manutenzione ambientale, secondo i criteri di cui
all'articolo 23. Le risorse del fondo sono
ripartite tra le Comunità montane in proporzione
alla superficie totale delle aziende
agro-silvo-pastorali censite all'interno delle zone
montane dei rispettivi ambiti territoriali.
b) fondo per le opere pubbliche montane: il fondo è
costituito dalle risorse del fondo nazionale
ordinario per gli investimenti attribuite alla
Regione, destinate alle Comunità montane per la
realizzazione di opere pubbliche di preminente
interesse sociale ed economico, a norma
dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244 (Riordino del
sistema dei trasferimenti erariali agli enti
locali). Le risorse del fondo sono ripartite a
favore delle Comunità Montane secondo i seguenti
parametri:
1. sessanta per cento in proporzione alla
superficie delle zone montane;
2. quaranta per cento in proporzione alla
popolazione residente nelle zone montane.
2. La Giunta regionale fissa le modalità di
erogazione e di eventuale revoca dei finanziamenti,
nonché gli obiettivi e le attività di monitoraggio.
Art. 10
Destinazione delle risorse del fondo nazionale per
la montagna
1. Le risorse del fondo nazionale per la montagna
trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi
dell'articolo 2 della Legge n. 97 del 1994, sono
suddivise secondo le seguenti quote:
a) ottanta per cento, conferito al fondo regionale
per la montagna di cui all'articolo 8;
b) venti per cento, conferito al fondo per le
piccole opere ed attività di riassetto
idrogeologico, di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera a).
2. Le percentuali di riparto di cui al comma 1
possono essere rideterminate in sede di
approvazione della legge finanziaria regionale, a
norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna).»;
k) all'articolo 23, comma 1, le parole «I
contributi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
b)» sono sostituite dalle parole «I contributi di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera a)»;
l) all'articolo 24, comma 1, le parole «di cui
all'articolo 8», sono sostituite dalle parole «di
cui all'articolo 3-bis»;
m) all'articolo 24, i commi 2 e 3 sono abrogati;
n) all'articolo 24, all'alinea del comma 4, le
parole «di cui all'articolo 11» sono sostituite
dalle parole «di cui agli articoli 8 e 9»;
o) all'articolo 24, comma 4, lettera a), le parole
«di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a)» sono
sostituite dalle parole «di cui all'articolo 8»;
p) all'articolo 24, comma 4, lettera b), le parole
«di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b)» sono
sostituite dalle parole «di cui all'articolo 9,
comma 1, lettera a)»;
q) all'articolo 24, comma 4, lettera c), le parole
«di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c)» sono
sostituite dalle parole «di cui all'articolo 9,
comma 1, lettera b)».
Art. 18
Norme transitorie per i procedimenti di cui alla
L.R. n. 2 del 2004
1. Le risorse inscritte nel bilancio di previsione
regionale 2008, e nei bilanci relativi agli anni
finanziari precedenti, per gli interventi di
sviluppo della montagna, sono gestite dalla Regione
e dagli Enti assegnatari sulla base delle
disposizioni della Legge regionale n. 2 del 2004
previgenti alle modifiche apportate con la presente
legge.
CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 19
Previsione di un testo unico regionale delle norme
sugli enti locali associativi
1. La Giunta regionale è incaricata, a norma
dell'art. 54, comma 2, dello Statuto regionale di
predisporre, entro diciotto mesi dalla entrata in
vigore della presente legge, il progetto di un
testo unico in materia di enti locali, con riguardo
alla presente legge ed alle leggi di seguito
indicate:
a) L.R. n. 24 del 1996;
b) L.R. n. 3 del 1999, Parte seconda, Titoli III e
IV;
c) L.R. n. 11 del 2001;
d) L.R. n. 6 del 2004, Titolo II;
e) L.R. n. 2 del 2004.
2. Il Testo Unico proposto dalla Giunta viene
approvato dall'Assemblea legislativa con procedura
redigente.
3. Ai sensi dell'art. 54, comma 4, dello Statuto,
nel tempo fissato per portare all'esame
dell'Assemblea il testo unico, le proposte di
modifica dei provvedimenti legislativi oggetto del
coordinamento o del riordino, se formalmente
presentate, sono sospese sino all'emanazione del
testo unico o possono formare oggetto di modifica
della delibera di cui al comma 2.
Art. 20
Contributi alle forme associative già esistenti
1. Fino al 31 dicembre 2009, per le Unioni già
istituite alla data di entrata in vigore della
presente legge tra Comuni compresi in una Comunità
Montana e con essa non coincidenti, non opera
l'esclusione dai contributi prevista dall' art. 14,
comma 2, della Legge regionale n. 11 del 2001, come
sostituito dall'art. 13 della presente legge, e ad
esse non si applica l'art. 9, comma 1, della
presente legge.
Art. 21
Entrata in vigore
1. La nuova disciplina degli incentivi alle forme
associative disciplinati dal Programma di riordino
territoriale contenuta, in particolare, negli
articoli 13 e 14 della presente legge si applica a
decorrere dall'1 gennaio 2009.
TITOLO III
MISURE DI RIORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI
CAPO I
Principi e norme generali
Art. 22
Ambito della riforma in materia di servizi
pubblici. Finalità e obiettivi
1. La presente legge detta norme generali per la
riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica concernenti i servizi:
a) idrico integrato;
b) di gestione dei rifiuti urbani;
c) di trasporto pubblico locale.
2. La Regione Emilia-Romagna persegue le seguenti
finalità e obiettivi:
a) garantire un costante e qualitativamente
adeguato livello di servizio;
b) perseguire la chiara distinzione dei ruoli tra i
soggetti titolari delle funzioni regolatorie ed i
soggetti gestori;
c) garantire la distinzione di ruoli fra proprietà,
delle reti e degli immobili, e gestione dei
servizi;
d) semplificare i processi decisionali e
razionalizzare i soggetti coinvolti, realizzando
una riduzione dei costi complessivi del sistema
regionale;
e) attuare un sistema tariffario che assicuri
l'accessibili- tà universale dei servizi ed un
adeguato rapporto fra le prestazioni erogate e le
tariffe;
f) favorire lo sviluppo di un solido e qualificato
sistema di imprese operanti nel settore;
g) garantire la tutela degli utenti e la loro
partecipazione alle scelte fondamentali di
regolazione.
3. In applicazione dei principi di cui all'art.
118, comma 1, della Costituzione, le funzioni
relative ai servizi pubblici di cui al comma 1 sono
ripartite a livello regionale o locale. Per le
funzioni che devono essere allocate a livello
locale, la presente legge:
a) garantisce l'individuazione di ambiti ottimali
che, in applicazione del principio di adeguatezza,
risultino efficienti per gli scopi perseguiti;
b) definisce forme di organizzazione delle funzioni
che garantiscano la riduzione dei costi e delle
strutture amministrative.
CAPO II
Riforma del trasporto pubblico locale
Art. 23
Funzioni in materia di trasporto pubblico locale
1. In materia di trasporto pubblico locale la
Regione, ferma restando la normativa sul trasporto
ferroviario regionale di cui alla Legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina regionale del
trasporto pubblico regionale e locale), nel
rispetto dell'autonomia degli enti locali, procede
alla delimitazione degli ambiti ottimali o alla
loro conferma assumendo i territori provinciali
quali ambiti territoriali minimi per la
programmazione dei servizi di bacino, la
progettazione, l'organizzazione e la promozione dei
servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e
con la mobilità privata. A tal fine si provvede
all'adeguamento del sistema delle Agenzie locali
per la mobilità le quali provvedono altresì allo
svolgimento delle seguenti funzioni:
d) progettazione e organizzazione dei servizi per
la mobilità;
e) gestione delle procedure concorsuali per
l'affida- mento dei servizi;
f) controllo dell'attuazione dei contratti di
servizio, con esclusione delle funzioni di
programmazione e gestione dei servizi
autofiloviari.
2. La Regione promuove l'introduzione di un unico
sistema tariffario integrato sull'intero territorio
regionale. Essa promuove altresì l'aggregazione dei
soggetti gestori dei trasporti pubblici
autofiloviari.
Art. 24
Riforma delle Agenzie locali per la mobilità
1. In relazione alle Agenzie locali per la mobilità
la Regione promuove:
i) l'adozione di forme organizzative, basate sulla
convenzione fra enti locali di cui all'art. 30 del
decreto legislativo n. 267 del 2000, aventi
personalità giuridica di diritto pubblico ai soli
fini dell'affidamento dei servizi;
j) lo scorporo delle attività gestionali non
strettamente connesse con le funzioni proprie
attribuite dalla legge regionale alle Agenzie
stesse, con particolare riguardo alla gestione del
trasporto pubblico locale, della sosta, dei
parcheggi, dell'accesso ai centri urbani;
k) il superamento delle situazioni di
compartecipazione nella proprietà delle società di
gestione da parte delle Agenzie locali per la
mobilità;
l) il trasferimento ai soggetti gestori del
servizio di trasporto pubblico locale della
proprietà dei beni funzionali all'effettuazione del
servizio, individuati in conformità all'art. 14,
comma 2, della legge regionale n. 30 del 1998;
m) l'applicazione del sistema tariffario integrato
regionale, con superamento delle funzioni di
gestione della tariffazione;
n) l'applicazione delle modalità contrattuali che
valorizzano la responsabilità imprenditoriale del
soggetto gestore attraverso la titolarità dei
ricavi tariffari;
o) l'accorpamento degli ambiti territoriali
ottimali di cui all'art. 23;
p) la progettazione dei servizi sulla base di una
stretta integrazione con gli strumenti di
pianificazione di competenza degli enti locali.
Art. 25
Attuazione del riassetto organizzativo del sistema
delle Agenzie
i. Ai fini di cui all'articolo 24 la Giunta
regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie
locali, promuove una intesa-quadro con le Province
ed i Comuni soci delle Agenzie locali per la
mobilità finalizzata alla realizzazione del
processo di riassetto organizzativo del sistema
delle Agenzie medesime, delineato dal presente
articolo.
ii. Entro due anni dall'entrata in vigore della
presente legge le Agenzie realizzano quanto
previsto dalle lettere a), b), c) dell'art. 24.
iii. Entro il 31 dicembre 2010 le Agenzie
realizzano quanto previsto dalla lettera e)
dell'art. 24.
iv. Le gare per l'affidamento del servizio di
trasporto pubblico locale bandite dopo l'entrata in
vigore della presente legge devono prevedere
l'attuazione di quanto previsto dalla lettera f)
dell'art. 24. Non è ammessa la proroga di
affidamenti non conformi alla citata lettera f).
Art. 26
Modifiche alla L.R. n. 30 del 1998
1. Nell'articolo 5, comma 4, della L.R. n. 30 del
1998 è soppressa la locuzione «secondo le modalità
previste dall'art. 25 della Legge regionale 24
marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela
e l'uso del territorio)».
2. Dopo l'articolo 5 della L.R. n. 30 del 1998 è
inserito il seguente:
«Art. 5 bis
Procedimento di approvazione del PRIT
1. Il procedimento disciplinato dal presente
articolo trova applicazione per l'elaborazione e
l'approvazione del PRIT e delle sue varianti.
2. La Giunta regionale elabora un documento
preliminare del piano, lo comunica all'Assemblea
legislativa. Per l'esame congiunto del documento
preliminare il Presidente della Regione convoca una
conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14
della legge regionale n. 20 del 2000, chiamando a
parteciparvi ai sensi del comma 3 dello stesso art.
14, le Province, i Comuni presenti nella Conferenza
Regione-Autonomie locali, le Regioni contermini e
la Repubblica di S. Marino. Sono inoltre chiamati a
partecipare alla conferenza, ai sensi dell'art. 14,
comma 4, della Legge regionale n. 20 del 2000, i
soggetti gestori delle infrastrutture per la
mobilità di rilievo almeno regionale.
3. A seguito delle conclusioni della fase della
conferenza di pianificazione, l'Assemblea
legislativa adotta il piano, previo parere della
Conferenza Regione Autonomie-locali. Copia del
piano adottato è trasmesso agli enti indicati dal
comma 2.
4. Il piano adottato è depositato presso le sedi
dell'Assemblea legislativa e delle Province per
sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta
adozione. L'avviso contiene l'indicazione degli
enti presso i quali il piano è depositato e dei
termini entro i quali chiunque può prenderne
visione. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un
quotidiano a diffusione regionale.
5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui
al comma 4 possono formulare osservazioni e
proposte i seguenti soggetti:
a) gli enti e organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle
costituite per la tutela di interessi diffusi.
6. L'Assemblea legislativa, entro i successivi
novanta giorni, decide sulle osservazioni e approva
il piano.
7. Copia integrale del piano approvato è depositata
per la libera consultazione presso la Regione ed è
trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 3.
La Regione provvede alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta
approvazione del Piano. Dell'approvazione è data
altresì notizia, a cura dell'Amministrazione
regionale, con avviso su almeno un quotidiano a
diffusione regionale.
8. Il piano entra in vigore dalla data di
pubblicazione dell'avviso dell'approvazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del
comma 7.».
9. Nell'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 30 del
1998 è aggiunta la locuzione: «, nonché i piani di
bacino».
10. L'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 30 del
1998 è sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
13 comma 3, l'Agenzia è costituita nelle forme
organizzative basate sulla convenzione fra enti
locali ai sensi dell'art. 30 del decreto
legislativo n. 267 del 2000».
11. I commi 1 e 2 dell'articolo 45 della L.R. n. 30
del 1998 sono abrogati.
CAPO III
Riforma del servizio idrico intergrato e del
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
Art. 27
Regolazione dei servizi pubblici
1. La Regione nell'ambito dei principi fissati
all'art. 1 della L.R. 6 settembre 1999, n. 25
(Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti
locali per l'organizzazione del servizio idrico
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani) esercita la regolazione per i
servizi pubblici ed in particolare per l'esercizio
delle funzioni relative:
a) al servizio idrico integrato;
b) al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
c) agli altri servizi pubblici di rilevanza
economica che saranno individuati con successive
disposizioni legislative.
2. La Regione esercita le funzioni di regolazione
economica e di regolazione dei servizi in raccordo
con le Autonomie locali provvedendo, in
particolare, alla redazione del piano economico e
del piano finanziario di cui all'art. 149, comma 4,
e all'art. 203, comma 3, del DLgs 3 aprile 2006, n.
152, nonché alla individuazione della tariffa di
riferimento ai fini della proposizione ai soggetti
partecipanti alla forma di cooperazione di cui
all'art. 29 della regolazione tariffaria. Con
direttiva della Giunta regionale sono ulteriormente
specificate le attività connesse alle suddette
funzioni.
3. La Giunta regionale provvede, inoltre, ad
approvare gli schemi dei contratti di servizio e
dei bandi di gara per l'affidamento proposti dai
soggetti appaltanti. La Regione provvede altresì ad
eseguire i controlli sulla congruità dei prezzi in
relazione ai progetti delle società di gestione per
gli interventi infrastrutturali di maggiori
dimensioni economiche, nonché a valutare la
coerenza dei piani di investimento infrastrutturali
con i piani tariffari. Essa provvede altresì, in
relazione alle funzioni di cui al presente
articolo, ad esercitare il controllo sull'operato
delle società di gestione e degli altri soggetti
operanti nel settore ed esercita il potere di
sanzione di cui al comma 5.
4. La Regione costituisce un sistema informativo
con le Province e i Comuni ai fini dell'esercizio
delle funzioni di rispettiva competenza.
5. La Regione esercita altresì tutte le funzioni
sanzionatorie ad eccezione di quelle connesse alla
violazione del contratto di servizio. In
particolare, le compete l'irroga- zione di sanzioni
pecuniarie in caso di inadempienze dei gestori
relative:
a) all'applicazione delle tariffe;
b) alla fornitura delle informazioni richieste;
c) alla mancata organizzazione dei servizi secondo
quanto previsto dalle normative di settore;
d) al mancato rispetto delle prescrizioni
tecniche-operative emanate.
6. Per le violazioni di cui al comma 5 è prevista
una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro
500.000 irrogata direttamente dalla Regione
commisurata alla gravità dell'inadempienza. In caso
di reiterazione delle violazioni la Regione ha la
facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità
del servizio da parte degli utenti, di proporre al
soggetto affidante la sospensione o la decadenza
dell'affidamento del servizio.
7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al
presente articolo, la Regione si avvale di una
struttura organizzativa il cui costo di
funzionamento è a carico delle tariffe dei servizi
regolati nel limite di spesa fissato dalla Giunta
regionale, sentita la CRAL, nonché di quanto
introitato a titolo di sanzioni.
8. La Giunta regionale presenta all'Assemblea
legislativa una relazione annuale sull'attività
svolta e sui costi della medesima.
Art. 28
Comitato di indirizzo regionale per la regolazione
dei servizi pubblici
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.
27 è istituito il Comitato di indirizzo regionale
per la regolazione dei servizi pubblici, composto
da:
a) l'Assessore regionale competente per materia;
b) 4 componenti nominati dalla Conferenza Regione -
Autonomie locali (CRAL) di cui all'art. 25 della
Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, tra gli
amministratori locali, rappresentativi del sistema
delle Autonomie locali.
2. Il Comitato è nominato con decreto del
Presidente della Regione e resta in carica per 5
anni. Per la partecipazione al Comitato non è
previsto alcun compenso.
3. Il Comitato propone alla Giunta regionale gli
indirizzi per l'esercizio delle funzioni di cui
all'art. 27, ivi compresi i parametri cogenti di
riferimento per la determinazione della tariffa
finale, e si avvale delle strutture tecniche
regionali competenti per materia.
Art. 29
Organizzazione territoriale del servizio idrico
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani
1. La Regione individua il territorio provinciale
quale minima aggregazione di ambito territoriale
ottimale di esercizio delle funzioni del servizio
idrico integrato e del servizio di gestione dei
rifiuti urbani prevista all'art. 2, comma 1, della
L.R. n. 25 del 1999. La Regione promuove, anche
tramite specifici incentivi, l'aggregazione tra
ambiti territoriali provinciali.
2. La Provincia e i Comuni partecipano
obbligatoriamente, per l'esercizio delle funzioni
del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani loro spettanti ai sensi
del presente Capo, alla forma di cooperazione della
convenzione ai sensi dell'art. 30 del DLgs n. 267
del 2000, avente personalità giuridica di diritto
pubblico ai soli fini dell'affidamento dei servizi.
3. I Comuni partecipano alla forma di cooperazione
di cui al comma 2 mediante l'Unione di Comuni o la
Nuova Comunità Montana di cui fanno parte a
condizione che la medesima scelta sia attuata da
tutti i Comuni interessati.
4. La convenzione di cui al comma 2 individua le
modalità di esercizio delle funzioni da parte dei
soggetti partecipanti ed il soggetto delegato alla
sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei
contratti. Il costo del personale relativo
all'esercizio delle funzioni previste nella
convenzione trova copertura nell'ambito della
tariffa del servizio, nel limite della percentuale
di costo definita ai sensi del comma 7 dell'art.
27.
5. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 2
i soggetti facenti parte della forma di
cooperazione provvedono alle seguenti funzioni:
a) definire l'organizzazione del servizio e
scegliere per ciascun servizio le forme di gestione
nel rispetto della normativa di settore;
b) attuare la ricognizione delle infrastrutture,
nonché quella dei fabbisogni e dei livelli di
servizio;
c) definire un piano degli investimenti con gradi
di priorità differenziati;
d) determinare e approvare l'articolazione
tariffaria per bacini gestionali omogenei sulla
base dei parametri di riferimento definiti ai sensi
del comma 2 dell'art. 27;
e) bandire e svolgere le gare nonché affidare il
servizio;
f) definire le penali di natura contrattuale che
saranno da essi introitate;
g) controllare il servizio reso dal gestore nel
rispetto delle specifiche norme di affidamento;
h) prevedere le forme di partecipazione degli
utenti organizzati in sede locale;
i) predisporre il rendiconto economico e
finanziario dei costi dell'attività prevista dalla
convenzione.
6. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 è
svolto previo parere della Regione ai fini della
congruità con la regolazione di cui all'art. 27.
Art. 30
Norme a tutela degli utenti dei servizi pubblici
1. L'Autorità regionale prevista all'art. 20 della
L.R. n. 25 del 1999 svolge altresì le funzioni di
conciliazione preventiva al fine di prevenire e
risolvere le controversie derivanti
dall'applicazione del contratto di servizio e
approva la Carta del servizio pubblico di cui
all'art. 23 della L.R. n. 25 del 1999.
2. Presso l'Autorità di cui al comma 1 è costituito
un Comitato consultivo degli utenti, in
rappresentanza degli interessi dei territori per il
controllo della qualità dei servizi idrici e dei
servizi di gestione dei rifiuti urbani. La
partecipazione al Comitato non comporta
l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è
nominato con decreto del Presidente della Regione
su proposta dell'Autorità.
3. Su proposta dell'Autorità di cui al comma 1 la
Giunta regionale emana una direttiva per la
costituzione del Comitato consultivo degli utenti.
Tale direttiva contiene, in particolare, criteri in
ordine alla composizione, alle modalità di
costituzione ed al funzionamento del predetto
Comitato.
4. Il Comitato:
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli
utenti sulla qualità dei servizi;
b) promuove iniziative per la trasparenza e la
semplificazione nell'accesso ai servizi;
c) segnala all'Autorità di cui al comma 1 e al
soggetto gestore del servizio la presenza di
eventuali clausole vessatorie nei contratti di
utenza del servizio al fine di una loro abolizione
o sostituzione;
d) trasmette all'Autorità di cui al comma 1 le
informazioni statistiche sui reclami, sulle
istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei
consumatori singoli o associati in ordine
all'erogazione del servizio;
e) esprime parere sullo schema di riferimento della
Carta di servizio pubblico prevista dall'art. 23
della L.R. n. 25 del 1999;
f) può proporre quesiti e fare segnalazioni
all'Autorità di cui al comma 1.
Art. 31
Disposizioni transitorie
1. Le Agenzie di ambito costituite ai sensi della
L.R. n. 25 del 1999 elaborano una proposta di
convenzione ai sensi del comma 4 dell'art. 29 da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei
soggetti partecipanti alla forma di cooperazione
entro novanta giorni dall'approvazione della
presente legge. Decorso inutilmente il termine, la
Provincia provvede ad elaborare la proposta di
convenzione nonché tutti gli atti necessari
all'adeguamento dell'Agenzia di ambito alle
disposizioni di cui alla presente legge. La
convenzione esplica effetti dall'1 gennaio 2009.
Dalla data dell'1 luglio 2009 sono soppresse le
Agenzie di ambito.
2. La Regione esercita le funzioni ad essa
spettanti ai sensi dell'art. 27, ivi comprese
quelle connesse ai procedimenti in corso, dall'1
gennaio 2009.
3. I Comitati consultivi degli utenti costituiti ai
sensi dell'art. 24 della L.R. n. 25 del 1999
continuano ad operare sino alla costituzione del
Comitato degli utenti ai sensi dell'art. 30 della
presente legge.
Art. 32
Modificazioni alla L.R. n. 25 del 1999
1. Nella L.R. n. 25 del 1999 sono abrogati gli
articoli 4, 7, 8, 24.
2. Nell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1999 sono
abrogati la lettera b) del comma 1 ed i commi 2, 3,
3 bis, 4, 5, 6, 7.
3. Nell'art. 6 della L.R. n. 25 del 1999 è abrogato
il comma 3.
Art. 33
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui alla L.R. n. 25 del 1999
continuano a trovare applicazione in quanto
compatibili con la presente legge.
2. Le disposizioni della L.R. n. 25 del 1999
relative ai compiti dell'Agenzia di Ambito
continuano a trovare applicazione, in quanto
compatibili con la presente legge, con riferimento
ai soggetti che partecipano alla convenzione di cui
all'art. 29, comma 2.
TITOLO IV
ULTERIORI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E NORME PER
FAVORIRE I PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE
CAPO I
Misure per un sistema contrattuale coordinato della
pubblica Amministrazione regionale e locale
Art. 34
Razionalizzazione delle funzioni relative alla
attività contrattuale
1. Per l'acquisizione di lavori, servizi o
forniture la Regione Emilia-Romagna, gli enti
locali, le loro forme associative possono:
a) avvalersi di centrali di committenza ai sensi
dell'art. 33 del DLgs 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a beni
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE);
b) delegare l'esercizio di funzioni amministrative
ad altri soggetti fra quelli di cui all'alinea del
presente comma;
c) costituire, mediante convenzione uffici comuni
che operano con personale delle amministrazioni
stesse.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi
delle modalità di cui al medesimo comma al fine di
espletare le funzioni amministrative di competenza,
in riferimento all'intero procedimento di
acquisizione ed esecuzione di contratti pubblici di
lavori, servizi o forniture, ovvero a singole fasi.
3. I soggetti di cui al comma 1, possono costituire
uffici comuni o consortili, di cui al comma 1,
lettera c), anche al fine di svolgere attività di
competenza di ciascun ente convenzionato o
consorziato, relativamente alla progettazione,
affidamento ed esecuzione dei contratti di cui al
comma 2. Ove sussistano ragioni di carattere
organizzativo o funzionale, possono altresì
avvalersi di organismi o uffici di altre pubbliche
Amministrazioni per lo svolgimento delle attività
di cui all'art. 90, comma 1, del DLgs 163 del 2006.
4. Le Amministrazioni interessate provvedono a
definire i reciproci rapporti mediante intese o,
nei casi di cui al comma 1 lettera c), mediante
convenzioni che prevedano l'oggetto, la durata, le
forme di consultazione delle Amministrazioni
partecipanti all'accordo, la disciplina dei
rapporti finanziari limitatamente alla copertura
dei costi per l'espletamento delle attività ed i
reciproci obblighi e garanzie.
5. I soggetti di cui al comma 1, lett. a) e b)
operano con autonomia e responsabilità nell'ambito
delle attività definite dalla convenzione.
6. Ai sensi e con le modalità di cui al presente
articolo la Regione può affidare la realizzazione
dei lavori pubblici di propria competenza, relativi
alla difesa del suolo ed alla bonifica, ai soggetti
di cui all'art. 9, comma 2, della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia di
territorio, ambiente e infrastrutture -
Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21
aprile 1999, n. 3) individuati dagli atti di
programmazione regionale di settore.
Art. 35
Monitoraggio in materia contrattuale
1. Ai fini della realizzazione del principio di
adeguatezza nell'esercizio delle funzioni di cui
all'art. 34, la Regione svolge il costante
monitoraggio relativo all'attività contrattuale.
2. La Regione si avvale di un comitato tecnico
composto da 3 dirigenti regionali, 3 dirigenti
provinciali o comunali designati dalla Conferenza
Regione-Autonomie locali al fine di verificare,
anche sulla base delle risultanze del monitoraggio
di cui al comma 1, l'adeguatezza delle strutture
tecniche utilizzate e dei procedimenti utilizzati
dagli enti in relazione all'ottimale esercizio
delle funzioni. La Giunta regionale su proposta del
Comitato tecnico, sentita la Conferenza
Regione-Autonomie locali, emana apposite
raccomandazioni tecniche non vincolanti per il
migliore esercizio di dette funzioni, anche
attraverso l'utilizzo di strutture e strumenti
adeguati e tali da conseguire risparmi in termini
organizzativi ed economici.
3. La partecipazione al Comitato tecnico è senza
oneri per la Regione.
CAPO II
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
Fondazione Centro Ricerche Marine
Art. 36
Autorizzazione a partecipare alla Fondazione e
condizioni di adesione
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai
sensi dell'articolo 64 dello Statuto, alla
partecipazione alla Fondazione Centro Ricerche
Marine , con decorrenza dalla data di
trasformazione della Società Centro di Ricerche
Marine - Società Consortile per Azioni in
Fondazione ai sensi dell'articolo 2500 septies del
Codice civile.
2. La trasformazione di cui al comma 1 è
autorizzata con la presente legge.
3. La partecipazione della Regione è subordinata al
riconoscimento della personalità giuridica ed alla
condizione che lo statuto preveda, come scopo
principale della Fondazione, lo svolgimento di
attività di studio, ricerca, sperimentazione,
analisi e controlli concernenti i problemi connessi
all'ambiente marino e costiero, nonché lo
svolgimento di attività formativo-didattiche nei
settori relativi.
4. La partecipazione della Regione è altresì
subordinata alla condizione che lo statuto
conferisca alla Regione la facoltà di nominare
propri rappresentanti negli organi della
Fondazione.
Art. 37
Esercizio dei diritti
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a
compiere tutti gli atti necessari al fine di
perfezionare la trasformazione e la partecipazione
della Regione alla Fondazione di cui all'art.1.
2. I diritti inerenti la qualità di socio della
Regione sono esercitati dal Presidente della Giunta
regionale o da un suo delegato.
3. Spetta alla Giunta regionale procedere alla
nomina dei rappresentanti della Regione negli
organi della Fondazione, secondo quanto previsto
dallo statuto della Fondazione.
Art. 38
Contributo annuale
1. La Regione partecipa alla Fondazione Centro
Ricerche Marine con un contributo di esercizio il
cui importo viene determinato nell'ambito delle
disponibilità annualmente autorizzate dalla legge
di bilancio regionale.
2. All'onere derivante dalla corresponsione del
contributo di esercizio previsto dal comma 1, la
Regione fa fronte con l'istituzione di apposite
unità previsionali di base o nell'ambito di quelle
esistenti e relativi capitoli del bilancio
regionale, che saranno dotati della necessaria
disponibilità ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 37 della Legge regionale 15 novembre
2001, n.40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4).
Art. 39
Abrogazione di norme
1. È abrogata la L.R. 22 novembre 1991, n. 30
(Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
Società Centro di Ricerche Marine ).
CAPO III
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
Società Terme di Salsomaggiore SpA
Art. 40
Autorizzazione alla fusione con Terme di Tabiano
SpA
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla
Legge regionale 4 maggio 1999, n.8 (partecipazione
della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di
Salsomaggiore SpA e Terme di Castrocaro SpA) è
autorizzata, ai sensi dell'articolo 64 dello
Statuto regionale, la partecipazione della Regione
Emilia-Romagna alla società risultante dalla
fusione per incorporazione della società Terme di
Tabiano SpA nella partecipata società Terme di
Salsomaggiore SpA, ferme restando le condizioni di
partecipazione di cui alla citata Legge n. 8 del
1999.
2. Il Presidente della Giunta regionale è
autorizzato a compiere tutti gli atti necessari
alla realizzazione della fusione.
CAPO IV
Disposizioni sul personale
Art. 41
Criteri generali sul trattamento del personale
1. Nell'ambito del processo di riordino
territoriale e organizzativo di cui alla presente
legge, la Regione promuove nei confronti del
personale misure finalizzate ad ottimizzare
l'allocazione delle risorse umane ai nuovi soggetti
istituzionali al fine di migliorare l'efficacia
degli interventi e sviluppare le potenziali
sinergie, perseguendo, in via prioritaria, la
valorizzazione delle competenze e il mantenimento
della professionalità dei dipendenti nel nuovo
contesto organizzativo.
2. In coerenza con i principi contenuti nell'art.
31 del DLgs 165 del 2001, il personale assunto a
tempo indeterminato presso enti pubblici impegnato
sulle attività oggetto del processo di
riorganizzazione è trasferito, di norma, alle
dipendenze dei soggetti istituzionali individuati
per l'esercizio delle funzioni oggetto della
presente legge. A detto personale si applica la
disciplina di cui l'articolo 2112 del codice civile
nel rispetto delle procedure di informazione e
consultazione con le organizzazioni sindacali. Gli
enti destinatari dei trasferimenti adeguano
conseguentemente la propria dotazione organica.
3. Nell'arco del periodo transitorio in cui
continuano ad esercitare le loro funzioni gli enti
che saranno soppressi a seguito del processo di
riorganizzazione non possono attivare procedure per
il reclutamento del personale nonché per la
stabilizzazione del lavoro precario. L'anzianità di
servizio e l'esperienza maturata negli enti di
provenienza sarà valutata negli enti di
destinazione ai fini dell'applica- zione della
Legge n. 244 del 2007. I rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato o autonomo,
rimangono in vigore fino alla scadenza naturale dei
rispettivi contratti anche tramite subentro nella
titolarità dei rapporti del nuovo ente successore.
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