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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4191
Presentato in data: 18/11/2008
Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile (delibera di Giunta n. 1860 del 10 11 08).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 INDICE
PRINCIPI E NORME GENERALI
Art. 1 - Principi
Art. 2 - Definizioni
CAPO I - Disposizioni in materia di sicurezza e
tutela della salute e del lavoro nei cantieri edili
pubblici e privati
Art. 3 - Promozione della sicurezza nei cantieri
Art. 4 - Razionalizzazione dell'attività
amministrativa
Art. 5 - Attività di monitoraggio e segnalazione
Art. 6 - Requisiti tecnici
CAPO II - Strumenti di incentivazione e disciplina
dei contributi regionali
Art. 7 - Incentivi al committente
Art. 8 - Incentivi alle imprese
Art. 9 - Disposizioni relative alla tutela e
sicurezza del lavoro nei cantieri di edilizia
residenziale pubblica e sociale
Art. 10 - Selezione degli operatori economici che
realizzano lavori pubblici
Art. 11 - Norma finanziaria
PRINCIPI E NORME GENERALI
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente
legge, promuove livelli ulteriori rispetto a quanto
previsto dalla normativa statale di tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri
edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili,
a committenza pubblica o privata.
2. La Regione esercita le proprie competenze ai
sensi dell'articolo 117, comma terzo, della
Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali
riservati alla legislazione statale in materia di
tutela e sicurezza sul lavoro.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si applicano le
definizioni di cui al Decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 ( Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro ), nonché le definizioni che seguono:
a) Lavoratore : oltre ai soggetti individuati
dalle disposizioni statali vigenti in materia sono
equiparati le persone fisiche che a qualunque
titolo, anche di lavoro autonomo, svolgono
un'attività nell'ambito del cantiere;
b) Lavori particolarmente complessi : le
lavorazioni inerenti ad opere e impianti di
particolare complessità esecutiva, ovvero ad
elevata componente tecnologica, nonché le
lavorazioni che si svolgono mediante
l'organizzazione di più cantieri logisticamente
connessi o interferenti;
c) Lavori particolarmente pericolosi : le
lavorazioni individuate dalla Giunta regionale, in
particolare sulla base delle informazioni desunte
dai dati statistici comunicati dalla struttura con
funzioni di osservatorio di cui all'articolo 5,
nonché le lavorazioni comportanti rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, come definite dall'Allegato XI, del
DLgs n. 81 del 2008.
CAPO I
Disposizioni in materia di sicurezza e tutela della
salute e del lavoro nei cantieri edili pubblici e
privati
Art. 3
Promozione della sicurezza nei cantieri
1. La Regione promuove la realizzazione di
interventi diretti alla tutela della salute e della
sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali, al
contrasto dell'irregolarità delle condizioni di
lavoro, alla diffusione della cultura della
sicurezza, della legalità e della qualità del
lavoro, favorendo la piena e più efficace
applicazione, anche in sede locale, dei relativi
strumenti normativi ed attuativi.
2. A tal fine la Regione promuove:
a) la realizzazione di attività formative rivolte
ai lavoratori che operano nel cantiere, comprensive
dei percorsi volti a garantire gli standard
formativi individuati dalla Giunta regionale per
l'apprendistato in edilizia;
b) la realizzazione di attività formative rivolte
ai lavoratori e ai soggetti incaricati di
assicurare in sede progettuale ed esecutiva
l'adozione delle misure di sicurezza, relativamente
a lavori particolarmente complessi o pericolosi;
c) la realizzazione di attività formative per il
personale preposto alla vigilanza sui cantieri;
d) la sottoscrizione di accordi con ordini e
collegi professionali, organismi paritetici di
settore ed altri enti competenti, al fine di
assicurare il coordinamento delle attività di
formazione e il riconoscimento di crediti formativi
previsti dalle disposizioni vigenti;
e) la realizzazione di moduli formativi specifici
sulla sicurezza e sulla tutela della salute nei
cantieri per giovani e adulti non occupati che
frequentano percorsi di formazione professionale
finalizzati all'inserimento lavorativo in edilizia;
f) la realizzazione di moduli formativi specifici
sulla sicurezza e sulla tutela della salute nei
cantieri rivolte agli imprenditori edili e ai
soggetti che intendono intraprendere l'attività di
impresa edile.
3. La Regione promuove, altresì, la sottoscrizione
di accordi con enti competenti nelle materie di cui
alla presente legge, associazioni di rappresentanza
dei lavoratori e delle imprese, organismi
paritetici di settore, finalizzati:
a) all'informazione, assistenza e consulenza ai
lavoratori ed alle imprese;
b) al perseguimento della legalità e regolarità del
lavoro;
c) al miglioramento dei livelli di tutela definiti
dalle disposizioni vigenti;
d) alla valorizzazione della responsabilità sociale
delle imprese.
4. Gli accordi di cui al comma 3 individuano buone
prassi, norme di buona tecnica, codici di condotta
e protocolli di legalità, per l'applicazione delle
disposizioni vigenti e per la gestione del
cantiere.
5. Nel caso di lavori particolarmente complessi o
di lavori particolarmente pericolosi, la Regione
promuove, altresì, la responsabilità sociale delle
imprese mediante la sottoscrizione di specifici
protocolli tra i committenti, le imprese esecutrici
e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori
e delle imprese, finalizzati alla adozione di
misure ulteriori rispetto a quanto previsto dalla
normativa statale per la sicurezza e la salute dei
lavoratori e al miglioramento della qualità
dell'organizzazione del lavoro.
6. La Regione approva gli indirizzi per la tutela
della salute e la prevenzione degli infortuni nel
comparto delle costruzioni, sentito il Comitato
regionale di coordinamento di cui all'articolo 7
del DLgs n. 81 del 2008, in coerenza con gli
accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome per la tutela della salute e la
prevenzione nei luoghi di lavoro.
7. La Regione promuove, anche attraverso la rete
degli sportelli unici per le attività produttive e
per l'edilizia, l'informazione e la divulgazione ai
cittadini, alle imprese, ai professionisti del
settore e alle relative associazioni, ordini e
collegi delle informazioni relative agli strumenti
di incentivazione di cui al Capo II e agli atti di
attuazione della presente legge.
Art. 4
Razionalizzazione dell'attività amministrativa
1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni
vigenti e delle competenze del Comitato regionale
di coordinamento di cui al DLgs n. 81 del 2008,
promuove la sottoscrizione di accordi con gli enti
pubblici competenti in materia, finalizzati a
razionalizzare e semplificare l'attività
amministrativa, nonché a migliorare l'efficienza e
l'efficacia dell'attività di vigilanza e di
controllo dei cantieri.
2. In particolare, gli accordi di cui al comma 1
sono finalizzati:
a) a semplificare, mediante sistemi informatici di
acquisizione e di trasmissione dei dati, le
procedure di rilascio o di ricevimento dei
documenti, tra i quali quelli riguardanti la
notifica preliminare e il titolo abilitativo
edilizio, con cui i soggetti interessati possono
adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni
vigenti e, ove queste lo richiedano, possono
attestare l'adempimento degli obblighi assicurativi
e previdenziali, nonché il rispetto degli obblighi
relativi alla sicurezza dei lavoratori e alla
corresponsione delle retribuzioni;
b) a rendere uniformi i documenti necessari ai fini
dell'attività di vigilanza e controllo dei cantieri
e delle imprese;
c) a semplificare l'attività di monitoraggio e
vigilanza, mediante sistemi informatici di
controllo e registrazione automatica delle presenze
autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento
dell'identità, dell'accesso e della permanenza nei
cantieri degli addetti e dei lavoratori
autorizzati;
d) ad incentivare le attività della polizia
amministrativa locale di prevenzione e controllo in
edilizia, nonché le attività di supporto agli
organi di vigilanza preposti alla verifica della
sicurezza e regolarità del lavoro, ai sensi della
L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 Disciplina della
polizia amministrativa locale e promozione di un
sistema integrato di sicurezza .
Art. 5
Attività di monitoraggio e segnalazione
1. La Regione svolge funzioni di osservatorio per
la sicurezza e tutela del lavoro nei cantieri,
anche mediante integrazione con le attività
dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 ( Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE ) e con le attività del Servizio
Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi
di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del DLgs n.
81 del 2008.
2. Le funzioni di osservatorio per la sicurezza e
tutela del lavoro sono finalizzate a supportare
l'attività di promozione, prevenzione e controllo
della sicurezza e regolarità del lavoro degli enti
competenti, nonché l'attività del Comitato
regionale di coordinamento di cui all'articolo 7
del DLgs n. 81 del 2008.
3. Presso la struttura che esercita le funzioni di
Osservatorio è istituito un sistema informativo di
monitoraggio e raccolta delle informazioni
rilevanti ai fini del comma 4. Concorrono
all'integrazione del sistema informativo le Aziende
Unità sanitarie locali, gli enti locali, e, previo
accordo, la Direzione regionale del Lavoro, la
Direzione regionale INAIL, la Direzione regionale
INPS, i Dipartimenti territoriali dell'ISPESL, gli
organismi paritetici di settore e gli altri enti
competenti in materia.
4. La Regione mediante l'esercizio delle funzioni
di Osservatorio:
a) concorre, con gli enti competenti, al
monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni
vigenti in materia, delle norme di buona tecnica,
dei codici di condotta e delle buone prassi;
b) segnala alle autorità e gli enti competenti
possibili fenomeni di inosservanza o violazione
delle disposizioni vigenti in materia;
c) cura l'elaborazione dei dati, raccolti dal
sistema informativo, al fine della programmazione e
qualificazione dell'attività di vigilanza e di
promozione della sicurezza;
d) individua, ai sensi dall'articolo 2, l'elenco
dei lavori particolarmente pericolosi;
e) rileva, sulla base delle informazioni raccolte,
i fabbisogni formativi dei lavoratori;
f) svolge le analisi dei costi della sicurezza e
del lavoro;
g) raccoglie le informazioni relative ai titoli
abilitativi all'attività edilizia rilasciati dagli
enti locali e alle notifiche preliminari comunicate
alle Aziende Unità sanitarie locali e alle
Direzioni provinciali del Lavoro ai sensi
dell'articolo 99 del DLgs n. 81 del 2008;
h) raccoglie le informazioni relative agli
incentivi di cui agli articoli 7 e 8.
Art. 6
Requisiti tecnici
1. L'Assemblea legislativa regionale adotta atti di
indirizzo e coordinamento tecnico, ai sensi
dell'articolo 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20
( Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio ), concernenti i requisiti tecnici
cogenti di cui all'articolo 33, comma 2, lett. a)
della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 ( Disciplina
generale dell'edilizia ). Tali requisiti tecnici
cogenti, obbligatori su tutto il territorio
regionale, sono finalizzati a soddisfare le
esigenze previste dalle disposizioni vigenti in
materia di sicurezza, nell'esecuzione di successivi
interventi di manutenzione nel manufatto esistente,
qualora comportino l'esecuzione di lavori
particolarmente pericolosi. Tali atti di indirizzo
e coordinamento tecnico sono sottoposti a revisione
periodica.
2. La Giunta regionale propone all'Assemblea
legislativa regionale gli atti di indirizzo e
coordinamento tecnico di cui al comma 1, sentite le
associazioni di rappresentanza dei lavoratori e
delle imprese, gli enti ed organismi competenti in
materia, nonché gli ordini e collegi professionali
interessati.
3. I requisiti di cui al comma 1 sono formulati in
termini prestazionali e sono definiti avendo
riguardo alle tipologie d'intervento secondo
criteri di proporzionalità ed adeguatezza al fine
di ridurre al minimo l'impatto sulle costruzioni.
4. La Giunta regionale adotta linee guida e
soluzioni conformi mediante le quali è possibile
realizzare le prestazioni di cui al comma 3 e ne
assicura la diffusione a tutti gli operatori del
settore.
5. I Comuni adeguano il Regolamento Urbanistico
Edilizio (RUE) a quanto previsto dall'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 in
merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione. Trascorso tale termine i requisiti
obbligatori trovano diretta applicazione.
CAPO II
Strumenti di incentivazione e disciplina dei
contributi regionali
Art. 7
Incentivi al committente
1. La Regione prevede gli incentivi economici,
anche a seguito di accordi con altri enti
interessati, a favore dei committenti che affidano
l'esecuzione di lavori ad imprese che svolgono la
loro attività secondo principi di responsabilità
sociale, così come specificati nei commi seguenti.
2. Al fine di ottenere gli incentivi di cui al
comma 1, l'esecuzione dei lavori deve essere
affidata ad imprese che:
a) si impegnino a garantire, in riferimento a tutta
la durata dei lavori, l'accesso e lo svolgimento di
sopralluoghi, da parte degli organismi paritetici
di settore presenti sul territorio ove si svolgono
gli stessi, finalizzati a verificare l'applicazione
delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza
e tutela della salute sui luoghi di lavoro, nonché
il rispetto delle norme contrattuali di lavoro
vigenti e degli indici minimi di congruità ivi
previsti, secondo modalità definite dal Comitato
regionale di coordinamento di cui all'articolo 7
del DLgs n. 81 del 2008;
b) abbiano prodotto il certificato di iscrizione
alla CCIAA corredato della dicitura antimafia , ai
sensi delle disposizioni vigenti;
c) si impegnino ad attuare gli accordi, ove
esistenti, di cui all'articolo 3, comma 3, lett.
b), c) e d) riconosciuti dalla Regione;
d) si impegnino ad applicare gli standard formativi
individuati dalla Giunta regionale per
l'apprendistato in edilizia;
e) nel caso di lavori particolarmente complessi o
particolarmente pericolosi si impegnino a
sottoscrivere ed attuare i protocolli di cui
all'articolo 3, comma 5, riconosciuti dalla
Regione;
f) si impegnino ad adottare idonei sistemi
informatici di controllo e registrazione automatica
delle presenze autorizzate nei cantieri, volti al
riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della
permanenza nei cantieri degli addetti e dei
lavoratori autorizzati, secondo protocolli definiti
dalla Regione;
g)ùsiano iscritte alla cassa edile territorialmente
competente in relazione all'ubicazione del
cantiere.
3. La Giunta regionale, sentito il Comitato
regionale di coordinamento di cui all'articolo 7
del DLgs n. 81 del 2008, può modificare, integrare
o graduare le condizioni e i requisiti di cui al
comma 2.
4. La Giunta regionale definisce le modalità di
presentazione dell'istanza relativa agli incentivi
economici di cui al comma 1, nonché le modalità di
erogazione, controllo e di revoca di cui al comma
7.
5. Qualora l'impresa esecutrice si avvalga nello
svolgimento delle attività di cantiere, a qualunque
titolo, di soggetti o imprese terze, gli incentivi
di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione
che anche tali soggetti o imprese soddisfino le
medesime condizioni previste per l'impresa
incaricata dal committente.
6. Le condizioni e i requisiti di cui al comma 2
sono dichiarati dall'impresa ai sensi delle
disposizioni vigenti e trasmessi al committente che
provvede a trasmettere la relativa documentazione
all'amministrazione competente prima dell'inizio
dei lavori. Copia delle dichiarazioni di cui al
comma 2, è detenuta dall'impresa nel cantiere
durante tutta la durata dei lavori, al fine di
consentire la loro verifica da parte degli enti
competenti e degli organismi paritetici di settore,
i quali, in caso di difformità rispetto agli
obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in
materia di sicurezza e tutela della salute e del
lavoro, provvedono a darne segnalazione agli organi
competenti.
7. L'amministrazione compente procede alla revoca
degli incentivi economici di cui al comma 1,
qualora nei confronti del committente sia stata
pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del Codice di procedura penale,
in riferimento alle fattispecie previste
dall'articolo 157, comma 1, lett. a), b), del DLgs
n. 81 del 2008.
Art. 8
Incentivi alle imprese
1. La Regione, nella redazione dei bandi
finalizzati alla concessione di contributi alle
imprese edili previsti dalle vigenti leggi
regionali di settore, prevede che tra i requisiti o
i criteri di valutazione vi siano anche quelli
riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori
rispetto a quanto disposto dalla normativa statale
di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nei cantieri, così come specificati da un apposito
atto approvato dalla Giunta regionale, in coerenza
con i principi della responsabilità sociale delle
imprese.
2. La Regione promuove la sottoscrizione di
accordi:
a) con gli enti pubblici competenti al fine di
favorire la più ampia e coordinata applicazione
degli incentivi e dei benefici previsti dalle
disposizioni vigenti in materia di obblighi
assicurativi e previdenziali, nonché di sicurezza
dei lavoratori;
b) con gli istituti di credito, consorzi fidi e con
le associazioni di rappresentanza delle imprese,
finalizzati ad agevolare l'accesso al credito per
le imprese che realizzino interventi volti a
garantire livelli ulteriori rispetto a quanto
disposto dalla normativa statale di tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
Art. 9
Disposizioni relative alla tutela e sicurezza del
lavoro nei cantieri di edilizia residenziale
pubblica e sociale
1. La Regione, nella redazione dei bandi
finalizzati alla concessione di contributi
richiesti da committenti per la realizzazione di
interventi di edilizia residenziale pubblica o
sociale previsti dalle vigenti leggi regionali di
settore, prevede che tra i requisiti e i criteri di
valutazione vi siano anche quelli riguardanti
l'impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a
quanto disposto dalla normativa statale di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori nei
cantieri, così come specificati nell'articolo 7.
2. Qualora il contributo di cui al comma 1 sia
richiesto da committenti pubblici, la concessione
dello stesso è subordinata all'impegno dell'ente
pubblico richiedente di inserire, nel bando di gara
o nella lettera di invito, l'impegno per l'impresa
aggiudicataria di soddisfare, prima dell'inizio dei
lavori, le condizioni previste nell'articolo 7, ove
non previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 10
Selezione degli operatori economici che realizzano
lavori pubblici
1. Qualora il contratto sia affidato con il
criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del DLgs
163/06, la stazione appaltante può prevedere, nel
bando di gara o nella lettera di invito, che uno
dei sub-criteri di valutazione dell'offerta sia
costituito dall'impegno per l'impresa
aggiudicataria di soddisfare, prima dell'inizio dei
lavori, le condizioni preordinate al miglioramento
delle condizioni di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere, ove verranno svolti i lavori, rispetto ai
livelli minimi stabiliti dalle disposizioni
vigenti, così come specificati nell'articolo 7.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 7 della presente legge si fa
fronte mediante l'istituzione di apposite Unità
previsionali di base e relativi capitoli nel
bilancio regionale, che verranno dotati della
necessaria disponibilità ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 37 della Legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi
regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.
4).
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