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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4191
Presentato in data: 18/11/2008
Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile (delibera di Giunta n. 1860 del 10 11 08).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

 Premessa
Il perdurare di un'elevata incidenza degli
infortuni sul lavoro, in particolare nell'ambito
dei cantieri edili, anche se in sensibile riduzione
pur in un contesto di aumento negli ultimi anni
dell'occupazione e delle ore lavorate, impone
un'attenta riflessione sulle azioni realizzate e
sugli interventi che è necessario programmare e poi
sviluppare.
Numerose evidenze mostrano che, anche in territori
ad economia avanzata come la Regione
Emilia-Romagna, le condizioni dei lavori svolti nei
cantieri edili, pubblici e privati, presentano in
alcuni casi carenze in termini di sicurezza
materiale e di rispetto delle condizioni
contrattuali e di tutela dei lavoratori che a
diverso titolo vi operano.
Le tematiche della sicurezza nei cantieri edili e
del rispetto delle condizioni normative e
contrattuali e dei conseguenti obblighi
assicurativi e previdenziali dei lavoratori, pur
essendo diverse, presentano rilevanti connessioni:
sussiste, infatti, una relazione diretta tra
violazione delle condizioni di sicurezza e scarso
rispetto delle norme in materia contrattuale,
assicurativa e previdenziale.
Occorre, inoltre, tenere conto che tali fenomeni si
manifestano nell'ambito di una filiera produttiva
che presenta caratteristiche specifiche di natura
organizzativa, connesse alla peculiare struttura di
mercato del settore, caratterizzata da numerose
piccole e micro-imprese.
Ciò pone un problema rispetto alla adeguata
qualificazione delle imprese che operano nel
settore, dal momento che, la presenza sul
territorio di imprese che operano mediante
lavoratori, in tutto o in parte, esclusi dalle
tutele previste, consente a questi soggetti di
operare in modo anticoncorrenziale rispetto alle
imprese che, invece, sostengono i costi necessari e
conseguenti all'applicazione delle norme in
questione.
Condizioni tali sono state rilevate in una
pluralità di cantieri, sia a committenza pubblica,
sia a committenza privata, sul territorio
regionale. La necessità quindi che la Regione
Emilia-Romagna affronti, nell'ambito delle proprie
competenze legislative, le gravi problematiche
sociali mediante la definizione di specifiche
prescrizioni normative che però non si limitino ad
essere disposizioni di natura programmatica.
A tal fine, pur nei limiti della competenza
legislativa regionale, si rende necessario
introdurre istituti e strumenti che consentano di
contrastare in modo adeguato il fenomeno, al fine
di promuovere la realizzazione di interventi
diretti alla tutela della salute e della sicurezza
nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali, al contrasto
dell'irregolarità delle condizioni di lavoro, alla
diffusione della cultura della sicurezza, della
qualità del lavoro e della legalità.
Il progetto di legge regionale Tutela e sicurezza
del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria
civile , intende affrontare la complessa tematica
della sicurezza e della tutela del lavoro
nell'ambito dei cantieri edili.
Il quadro europeo e nazionale
Al fine di dare un quadro normativo e di attività,
di seguito sono riportati i principali riferimenti
in materia di tutela e sicurezza del lavoro.
La strategia dell'Unione Europea per il periodo
2007-2012 si articola in una serie di azioni a
livello europeo e nazionale nei seguenti campi:
miglioramento e semplificazione della legislazione
in vigore e rafforzamento della sua applicazione
nella pratica mediante strumenti non vincolanti
(scambi di buone pratiche, campagne di
sensibilizzazione, migliore informazione e
formazione);
definizione e attuazione di strategie nazionali
adattate alla situazione specifica di ciascuno
Stato membro, dirette ai settori e alle imprese
maggiormente interessati e finalizzate a obiettivi
nazionali di riduzione degli infortuni e delle
malattie professionali;
inclusione dei temi della salute e della sicurezza
sul lavoro nelle altre politiche europee
(istruzione, sanità pubblica, ricerca) e
perseguimento di nuove sinergie;
individuazione e valutazione dei possibili nuovi
rischi mediante la ricerca, lo scambio di
conoscenze e l'applicazione pratica dei risultati.
A livello nazionale, il 25 agosto è stata approvata
la Legge n. 123 del 3 agosto 2007 concernente
Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in materia ,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10
agosto 2007. Tra le misure già applicabili
ricordiamo la modifica al DLgs 626/94 che introduce
l'obbligo per il datore di lavoro di elaborare un
unico documento di valutazione dei rischi, da
allegare al contratto di appalto o d'opera, che
indichi le misure adottate per eliminare le
interferenze.
La Legge 123/07 conferma l'articolo 36-bis del DL
223/06 (cd. decreto Bersani) che prevede la
sospensione di un'attività imprenditoriale qualora
si riscontrino irregolarità in termini di lavoro
nero o gravi violazioni della disciplina in materia
di sicurezza. Dal primo settembre 2007, è stato
esteso alle attività svolte in appalto o subappalto
l'obbligo per il personale delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici, di munirsi di
tessera di riconoscimento. Una modifica all'art. 86
del Codice degli appalti (DLgs 163/06) prevede che
nella predisposizione delle gare e nella
valutazione delle offerte, sia verificato che il
valore economico sia adeguato al costo del lavoro e
della sicurezza, il quale deve risultare congruo
rispetto all'entità e alle caratteristiche dei
lavori. Tale costo non può essere soggetto a
ribasso d'asta. Con una modifica al DLgs 231/01
sulla responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, vengono introdotti i reati di omicidio
colposo e lesioni colpose, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell'igiene e della salute sul lavoro.
Tali questioni sulla sicurezza del lavoro sono
affrontate da numerosissime disposizioni emanate a
livello statale spesso caratterizzate da una
notevole frammentazione e difficoltà applicative.
Anche per tali ragioni il Governo Prodi presentò,
come è noto, un Disegno di legge al Parlamento
(Senato, DdL n. 1507), che prevede una delega al
Governo al fine di razionalizzare e riorganizzare
in un testo unico l'intera materia di salute e
sicurezza del lavoro , che si è stratificata nel
corso degli ultimi decenni.
Il Nuovo Testo Unico sulla sicurezza del lavoro è
stato approvato nel Consiglio dei Ministri del
9/4/2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della
Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro .
I decreti legislativi che il Governo è delegato ad
adottare hanno l'obiettivo più ampio di riordinare
le norme in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori, rendendo la normativa applicabile a
tutti i settori di attività e a tutte le tipologie
di rischio, e a tutti i lavoratori e lavoratrici,
autonomi e subordinati, semplificando gli
adempimenti formali e razionalizzando l'apparato
sanzionatorio.
La delega prevede la revisione del sistema di
prevenzione aziendale e la predisposizione di
percorsi formativi, con il rafforzamento del ruolo
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
il potenziamento delle funzioni degli organismi
paritetici e il coordinamento su tutto il
territorio nazionale delle attività e delle
politiche in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi
generali uniformi e alla promozione dello scambio
di informazioni.
È prevista la valorizzazione di accordi aziendali,
territoriali e nazionali e di codici etici e delle
buone prassi che orientino i comportamenti dei
datori di lavoro, e la previsione di un sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi, fondato sulla specifica esperienza e
sulle competenze in materia di sicurezza acquisite
attraverso percorsi formativi.
I decreti legislativi dovranno, inoltre, inserire
nella normativa sugli appalti, misure volte a
migliorare l'efficacia della responsabilità
solidale tra appaltante ed appaltatore e il
coordinamento degli interventi di prevenzione dei
rischi, con particolare riferimento ai subappalti;
potranno essere adottati meccanismi che consentano
di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle
imprese anche sulla base del rispetto delle norme
relative alla salute e sicurezza dei lavoratori.
Particolare attenzione è dedicata alla sorveglianza
sanitaria: i decreti dovranno rivederne le modalità
di attuazione, adeguandola ai particolari tipi di
lavorazioni ed esposizioni e ai criteri scientifici
più avanzati, anche con riferimento al prevedibile
momento di insorgenza della malattia.
Altrettanto importanti sono il DPCM 17 dicembre
2007 in esecuzione dell'accordo dell'1 agosto 2007,
recante: Patto per la tutela della salute e la
prevenzione nei luoghi di lavoro .
Certamente è necessario ed opportuno tener conto
del nuovo quadro normativo che risulta in ambito
statale, tenendo conto anche delle ultime modifiche
del DL 112/08 convertito nella Legge 133/08, e del
terzo decreto correttivo del DLgs 12 aprile 2006,
n. 163.
Il quadro regionale
La Regione Emilia-Romagna da diversi anni ha
promosso numerose azioni rivolte alla tutela e alla
sicurezza del lavoro. Di seguito, è riportato un
breve excursus di atti, intese, linee guida,
programmi e progetti:
l'istituzione dell' Osservatorio Regionale
Epidemiologico infortuni sul Lavoro (DG 2379/99);
la promozione della sicurezza, della regolarità e
della qualità sociale delle condizioni di lavoro in
Emilia-Romagna. Approvazione linee di intervento
(DG 733/01);
l'istituzione del Servizio Informativo per i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RER
(DG 2947/01);
l'intesa per la qualità, la regolarità e la
sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli
appalti, nelle forniture e servizi pubblici; la
legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 Disciplina
della polizia amministrativa e promozione di un
sistema integrato di sicurezza ;
la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 Norme per
la promozione dell'occupazione, della qualità,
sicurezza e regolarità del lavoro ;
l'approvazione delle Linee Guida DPR 222/03
Regolamento sui contenuti minimi dei piani di
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in
attuazione dell'articolo 31, comma 1, della Legge
11 febbraio 1994, n. 109 (ITACA - Conferenza delle
Regioni 1/3/2006);
il recepimento dell' accordo tra Stato Regioni e
Province autonome DLgs 235/03. Prime disposizioni
per la formazione teorica-pratica addetti al
montaggio, smontaggio trasformazione di ponteggi e
preposti alla sorveglianza; addetti all'impiego di
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
(DG 285/07);
l'intesa fra Presidenza della Giunta regionale,
Organizzazioni sindacali FILCEM CGIL, FEMCA CISL,
UILCEM UIL, Confindustria ceramica e INAIL, per la
prevenzione degli infortuni e promozione della
salute nel distretto della ceramica (DG 1060/07);
il Progetto presentato il 2 luglio 2007 realizzato
da Formedil - (ente bilaterale per la formazione in
edilizia), costituito dalle associazioni
imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali
regionali del settore delle costruzioni;
l'approvazione della proposta protocollo intesa tra
la Regione Emilia-Romagna e gli operatori economici
che partecipano alla realizzazione degli interventi
di edilizia abitativa realizzati con finanziamenti
regionali per la definizione dei requisiti di
accreditamento degli operatori (DG 1024/07);
l'approvazione delle Linee Guida per la sicurezza
delle grandi opere (ITACA - Conferenza delle
Regioni 20/3/2008);
il progetto REPAC promosso dalla Regione
Emilia-Romagna finalizzato al controllo degli
accessi degli addetti nei cantieri edili
(realizzato in diversi cantieri e attualmente in
fase di definizione con la Società Autostrade per
il cantiere autostradale della variante di valico);
Progetto Elisa, nell'ambito del Fondo per il
sostegno agli investimenti per l'innovazione negli
enti locali (Legge 296/06) 15 Province coinvolte (8
del territorio regionale e 7 di altre Regioni) ed
altre Amministrazioni pubbliche.
Da segnalare anche numerosi protocolli d'intesa a
Piacenza, Rimini, Bologna, Modena, Reggio Emilia,
Parma, Forlì-Cesena e Ravenna tra Province, Comuni,
associazioni sindacali, economiche INPS, INAIL,
Direzione Regionale del Lavoro, Casse edili.
Un ultimo inciso riguarda il progetto di legge
della Giunta regionale (oggetto consiliare n. 665
del 25 ottobre 2005) Disciplina regionale in
materia di lavori pubblici : tale progetto di legge
fu approvato prima dell'entrata in vigore del DLgs
163/06. Successivamente il quadro delle competenze
dello Stato e delle Regioni è stato definito con le
sentenze della Corte Costituzionale n. 401 del 23
novembre 2007 e n. 431 del 14 dicembre 2007 che
hanno definito il quadro delle competenze, la parte
riferita alla sicurezza cantieri è stata comunque
tenuta in considerazione per la predisposizione del
progetto di legge regionale in materia di sicurezza
nei cantieri edili e di ingegneria civile.
Il progetto di legge regionale in materia di
Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e
di ingegneria civile
La Regione Emilia-Romagna, con il progetto di
legge, intende promuovere livelli ulteriori di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei
cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o
mobili, a committenza pubblica o privata. Tale
impegno è nell'alveo dell'Accordo Stato-Regioni
relativo al Patto per la salute e la prevenzione
nei luoghi di lavoro e nel recente Testo Unico
varato dallo scorso Governo (Documento in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato in
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
il 12 giugno 2008), al quale le Regioni hanno
responsabilmente dato il proprio contributo con un
approfondito lavoro.
I problemi sollevati dal tema della sicurezza del
lavoro sono numerosi e toccano materie diverse
rispetto alle quali, peraltro, la stessa Regione
assume competenze legislative differenziate. Con
questa premessa si intende operare per
differenziare le soluzioni adottate a seconda del
contesto di riferimento.
Si tratta di disposizioni che, in altri termini,
costituiscono un corpus di norme comuni riferite
alla generalità dei cantieri edili.
La ratio del progetto di legge regionale si muove
nel perseguire i seguenti obiettivi:
promuovere il miglioramento delle condizioni di
tutela della salute e delle condizioni di sicurezza
e tutela del lavoro, a qualunque titolo svolto, nei
cantieri edili a committenza pubblica e privata,
nel territorio regionale;
inserire nell'articolato di elementi legati al tema
della legalità che è strettamente correlato a
quello dei contratti pubblici e della sicurezza del
lavoro e alla responsabilità sociale dell'impresa;
predisporre norme che abbiano un'efficacia diretta
senza aggravi burocratici ulteriori, evitando norme
a carattere programmatorio; in particolare
razionalizzare e semplificare l'attività
amministrativa, anche con l'ausilio di strumenti
informatici ad hoc;
coordinare e sviluppare l'attività di monitoraggio
e di segnalazione;
definire i requisiti delle opere edilizie
attraverso atti di indirizzo e coordinamento
tecnico (articolo 16, L.R. 20/00 concernenti i
requisiti tecnici cogenti di cui all'articolo 33,
comma 2, lett. a) Legge regionale n. 31 del 2002),
che possano consentire la messa in sicurezza dei
lavoratori sia per nuove costruzioni, sia per le
manutenzioni ordinarie e straordinarie;
promuovere un sistema di qualificazione delle
imprese;
promuovere strumenti di incentivazione.
La proposta di articolato ha sviluppato
principalmente la parte relativa alle condizioni di
sicurezza e di tutela della salute e del lavoro
relative ai cantieri edili pubblici e privati,
tenendo conto dei limiti imposti dalla vigente
normativa statale in materia di contratti pubblici.
Il progetto di legge regionale si articola in
principi e norme generali e due Capi: il primo
relativo alle disposizioni in materia di sicurezza
e tutela della salute e del lavoro nei cantieri
edili pubblici e privati; il secondo inerente gli
strumenti di incentivazione e la disciplina dei
contributi regionali.
La Regione è quindi presente anche come
amministrazione che definisce gli strumenti di
incentivazione. Tale scelta comporta un impegno di
risorse da parte della Regione che potrebbe
consentire una disciplina, nei confronti dei
soggetti beneficiari in particolare privati,
maggiormente coerente con le esigenze di tutela
della sicurezza.
Più dettagliatamente, nel progetto di legge agli
articoli 1 e 2 sono definiti i principi e le norme
generali. All'articolo 1, in particolare si
specifica che la Regione promuove livelli ulteriori
di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nei cantieri edili e di ingegneria civile,
temporanei o mobili, a committenza pubblica o
privata. Inoltre, è indicata la modalità di
esercizio delle proprie competenze ai sensi
dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione
e nel rispetto dei principi fondamentali riservati
alla legislazione statale in materia.
All'art. 2 sono indicate le definizioni di
lavoratore, lavori particolarmente complessi e
particolarmente pericolosi. Per il lavoratore , si
fa riferimento alla definizione dell'art. 2 lettera
a), del DLgs 81/08, estendendo la definizione oltre
ai soggetti individuati dalle disposizioni statali
vigenti in materia anche le persone fisiche che a
qualunque titolo, anche di lavoro autonomo,
svolgono un'attività nell'ambito del cantiere. In
questo occorre considerare che numerosi lavoratori
non sono inquadrati nei contratti dell'edilizia
(serramentisti, elettricisti, idraulici ecc.) e che
molti di loro sono autonomi e privi di una
formazione minimale.
Per quanto riguarda i Lavori particolarmente
complessi si intendono lavorazioni inerenti ad
opere e impianti di particolare complessità
esecutiva, ovvero ad elevata componente
tecnologica, nonché le lavorazioni che si svolgono
mediante l'organizzazione di più cantieri
logisticamente connessi o interferenti. Mentre per
Lavori particolarmente pericolosi sono
individuati sulla base delle informazioni desunte
dai dati statistici comunicati dall'osservatorio,
nonché lavorazioni comportanti rischi particolari
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come
definite dall'Allegato XI del DLgs 81/08. Tali
definizioni sono in relazione agli obiettivi di
responsabilizzazione sociale e di incentivazione
dei diversi operatori attivi nel settore.
Il Capo I, relativo alle disposizioni in materia di
sicurezza e tutela della salute e del lavoro nei
cantieri edili pubblici e privati, all'articolo 3
prevede che la Regione promuova la realizzazione di
interventi diretti alla tutela della salute e della
sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali, al
contrasto dell'irregolarità delle condizioni di
lavoro, alla diffusione della cultura della
sicurezza, della legalità e della qualità del
lavoro, favorendo la piena e più efficace
applicazione, anche in sede locale, dei relativi
strumenti normativi ed attuativi.
In particolare, si prevede la realizzazione di
attività formative, finalizzate alla sicurezza dei
soggetti che, a qualunque titolo, anche di lavoro
autonomo, svolgano la propria attività lavorativa
nel cantiere, così anche la realizzazione di
attività formative per il personale preposto alla
vigilanza sui cantieri; inoltre si prevede attività
di formazione anche per gli imprenditori edili e ai
soggetti che intendono intraprendere l'attività di
impresa edile.
Attraverso la sottoscrizione di accordi con ordini
e collegi professionali, organismi paritetici ed
altri enti competenti, al fine di assicurare un
maggior coordinamento sono previste attività di
formazione e il riconoscimento di crediti formativi
previsti dalle norme vigenti.
Così anche è prevista la sottoscrizione di accordi
con enti competenti in materia, associazioni di
rappresentanza dei lavoratori e delle imprese,
organismi paritetici, finalizzati:
all'informazione, assistenza e consulenza ai
lavoratori ed alle imprese; al perseguimento della
legalità e regolarità del lavoro; al miglioramento
dei livelli di tutela definiti dalle norme vigenti;
alla valorizzazione della responsabilità sociale
delle imprese. Tali accordi hanno l'obiettivo di
individuare buone prassi, norme di buona tecnica,
codici di condotta e protocolli di legalità, per
l'applicazione delle disposizioni vigenti e per la
gestione del cantiere.
Per lavori di particolare complessità tecnica o di
lavori particolarmente pericolosi è prevista la
sottoscrizione di specifici protocolli, tra i
committenti, le imprese esecutrici e le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, finalizzati alla adozione di ulteriori
misure di tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, nonché a migliorare la qualità
dell'organizzazione del lavoro.
La Regione, inoltre, promuove attraverso la rete
degli sportelli unici per le attività produttive e
per l'edilizia, l'informazione e la divulgazione ai
cittadini, alle imprese, ai professionisti del
settore e alle relative associazioni, ordini e
collegi delle informazioni relative agli strumenti
di incentivazione e di attuazione della normativa.
Per quanto concerne le modalità per la
razionalizzazione dell'attività amministrativa e la
semplificazione (art. 4) è attuata mediante sistemi
informatici di acquisizione e di trasmissione dei
dati, le procedure di rilascio o di ricevimento dei
documenti, tra i quali quelli riguardanti la
notifica preliminare e il titolo abilitativo
edilizio, con cui i soggetti interessati possono
adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni
vigenti e, ove queste lo richiedano, possono
attestare l'adempimento degli obblighi assicurativi
e previdenziali, nonché il rispetto degli obblighi
relativi alla sicurezza dei lavoratori e alla
corresponsione delle retribuzioni. È previsto anche
un'attività di razionalizzazione amministrativa per
rendere uniformi i documenti necessari ai fini
dell'attività di vigilanza e controllo dei cantieri
e delle imprese.
Inoltre, è previsto l'incentivazione per l'attività
di polizia amministrativa locale per la prevenzione
e controllo in edilizia, nonché le attività di
supporto agli organi di vigilanza preposti alla
verifica della sicurezza e regolarità del lavoro,
ai sensi della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24
Disciplina della polizia amministrativa locale e
promozione di un sistema integrato di sicurezza .
Altro aspetto legato alla semplificazione e alla
vigilanza è previsto mediante sistemi informatici
di controllo e registrazione automatica delle
presenze autorizzate nei cantieri, volti al
riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della
permanenza nei cantieri degli addetti e dei
lavoratori autorizzati.
L'attività di monitoraggio e segnalazione (articolo
5) prevede che la Regione svolga funzioni di
osservatorio per la sicurezza e tutela del lavoro
nei cantieri, anche mediante integrazione con
l'attività dell'Osservatorio dei contratti pubblici
di cui al DLgs 12 aprile 2006, n. 163, e con le
attività del Servizio Informativo Nazionale per la
Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Tali
funzioni sono finalizzate a supportare l'attività
di promozione, prevenzione e controllo della
sicurezza e regolarità del lavoro degli enti
competenti, nonché l'attività del Comitato
regionale di coordinamento di cui al DLgs 9 aprile
2008, n. 81 e, a tal fine, si prevede la creazione
di una banca dati mediante l'integrazione di quelle
esistenti (e non la creazione di un nuovo centro di
raccolta dati), tramite cui provvedere alla
raccolta, alla gestione ed alla elaborazione delle
informazioni finalizzate alla tutela della
sicurezza e del lavoro nei cantieri edili. Ciò può
consentire l'individuazione di indicatori
significativi al fine di segnalare, agli organi
competenti, fenomeni di inosservanza o di
applicazione distorta della normativa in materia,
l'analisi dei costi della sicurezza e del lavoro,
la raccolta delle informazioni inerenti ai titoli
abilitativi all'attività edilizia rilasciati dagli
enti locali, al fine di verificare la coerenza
delle informazioni in ordine ai cantieri avviati,
l'elaborazione di relazioni sulla sicurezza e la
tutela del lavoro nei cantieri edili.
Concorrono all'integrazione del sistema informativo
le Aziende Sanitarie Locali, le Direzioni Regionali
del Lavoro e, mediante accordo, gli enti locali, le
Direzioni regionali INAIL, gli organismi paritetici
e gli altri enti competenti in materia. Inoltre,
sono previste le attività svolte dall'Osservatorio.
L'articolo 6 definisce un nuovo regime
(integrativo) dei requisiti delle opere edilizie. A
questo proposito, si prevede l'adozione da parte
dell'Assemblea legislativa regionale, di atti di
indirizzo e coordinamento tecnico (ex art. 16, L.R.
20/00), relativi a requisiti tecnici vincolanti che
gli edifici devono soddisfare (ex art. 33, comma 2,
lett. a, L.R. 31/02), su tutto il territorio
regionale. Tali requisiti tecnici cogenti, su tutto
il territorio regionale, sono finalizzati a
soddisfare le esigenze previste dalle disposizioni
vigenti in materia di sicurezza, nell'esecuzione di
successivi interventi di manutenzione nel manufatto
esistente, qualora comportino l'esecuzione di
lavori particolarmente pericolosi. Tali atti di
indirizzo e coordinamento tecnico sono sottoposti a
revisione periodica. La Giunta regionale propone
all'Assemblea legislativa sentite le associazioni
di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese,
gli enti ed organismi competenti in materia, nonché
gli ordini e collegi professionali interessati.
Al Capo II, sono previsti gli strumenti
d'incentivazione e la disciplina dei contributi
regionali. La Regione definisce gli incentivi
economici, anche mediante accordi con altri enti
interessati, a favore dei committenti (art. 7) che
affidano l'esecuzione di lavori ad imprese che
svolgono la loro attività secondo principi di
responsabilità sociale.
Al fine di ottenere tali incentivi l'esecuzione dei
lavori deve essere affidata ad imprese che:
si impegnino a garantire, in riferimento a tutta la
durata dei lavori, l'accesso e lo svolgimento di
sopralluoghi, da parte degli organismi paritetici
di settore presenti sul territorio ove si svolgono
gli stessi, finalizzati a verificare l'applicazione
delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza
e tutela della salute sui luoghi di lavoro, nonché
il rispetto delle norme contrattuali di lavoro
vigenti e degli indici minimi di congruità ivi
previsti, secondo modalità definite dal Comitato
regionale di coordinamento di cui all'articolo 7
del DLgs n. 81 del 2008;
abbiano prodotto il certificato di iscrizione alla
CCIAA corredato della dicitura antimafia , ai
sensi delle disposizioni vigenti;
si impegnino ad attuare gli accordi, ove esistenti,
di cui all'articolo 3, comma 3, lett. b), c) e d)
riconosciuti dalla Regione;
si impegnino ad applicare gli standard formativi
individuati dalla Giunta regionale per
l'apprendistato in edilizia;
nel caso di lavori particolarmente complessi o
particolarmente pericolosi si impegnino a
sottoscrivere ed attuare i protocolli di cui
all'articolo 3, comma 5, riconosciuti dalla
Regione;
si impegnino ad adottare idonei sistemi informatici
di controllo e registrazione automatica delle
presenze autorizzate nei cantieri, volti al
riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della
permanenza nei cantieri degli addetti e dei
lavoratori autorizzati, secondo protocolli definiti
dalla Regione;
siano iscritte alla cassa edile territorialmente
competente in relazione all'ubicazione del
cantiere.
La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale
di coordinamento di cui all'articolo 7 del DLgs n.
81 del 2008, può modificare o integrare i requisiti
sopra richiamati e definire le modalità di
presentazione dell'istanza relativa agli incentivi
economici di cui al comma 1, nonché le modalità di
erogazione, controllo e di revoca.
Qualora l'impresa esecutrice si avvalga nello
svolgimento delle attività di cantiere, a qualunque
titolo, di soggetti o imprese terze, gli incentivi
di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione
che anche tali soggetti o imprese soddisfino le
medesime condizioni previste per l'impresa
incaricata dal committente.
All'articolo 8 la Regione, nella redazione dei
bandi finalizzati all'erogazione di contributi per
le imprese edili, prevede che tra i requisiti e i
criteri di valutazione vi siano anche quelli
riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori
di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nei cantieri edili e di ingegneria civile,
temporanei o mobili, a committenza pubblica o
privata, così come specificati da un apposito
provvedimento approvato dalla Giunta regionale.
Inoltre, sono previsti incentivi tramite accordi,
in particolare con:
gli enti pubblici competenti al fine di favorire:
la più ampia e coordinata applicazione degli
incentivi e dei benefici previsti dalle
disposizioni vigenti in materia di obblighi
assicurativi e previdenziali, nonché di sicurezza
dei lavoratori;
con gli istituti di credito, consorzi fidi e con le
associazioni di rappresentanza delle imprese,
finalizzati ad agevolare l'accesso al credito per
le imprese che realizzino interventi volti a
garantire livelli ulteriori di tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
Nella redazione dei bandi finalizzati alla
concessione di contributi da parte delle Regione
(art. 9), richiesto da committenti per la
realizzazione di interventi di edilizia
residenziale pubblica o sociale, è previsto che tra
i requisiti o i criteri di valutazione vi siano
anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare
livelli ulteriori di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di
ingegneria civile, temporanei o mobili, a
committenza pubblica o privata, così come
specificati nell'articolo 7.
All'articolo 10, è previsto qualora il contratto
sia affidato con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
83 del DLgs 163/06, la stazione appaltante può
prevedere, nel bando di gara o nella lettera di
invito, che uno dei sub-criteri di valutazione
dell'offerta sia costituito dall'impegno per
l'impresa aggiudicataria di soddisfare, prima
dell'inizio dei lavori, le condizioni preordinate
al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere, ove verranno svolti i
lavori, rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla
vigente normativa, così come specificati nell'art.
7.
All'articolo 11 la norma finanziaria prevede che
per gli incentivi al committente si farà fronte con
l'istituzione di appositi capitoli e risorse del
bilancio regionale.

Testo:

 INDICE
PRINCIPI E NORME GENERALI
Art. 1 - Principi
Art. 2 - Definizioni
CAPO I - Disposizioni in materia di sicurezza e
tutela della salute e del lavoro nei cantieri edili
pubblici e privati
Art. 3 - Promozione della sicurezza nei cantieri
Art. 4 - Razionalizzazione dell'attività
amministrativa
Art. 5 - Attività di monitoraggio e segnalazione
Art. 6 - Requisiti tecnici
CAPO II - Strumenti di incentivazione e disciplina
dei contributi regionali
Art. 7 - Incentivi al committente
Art. 8 - Incentivi alle imprese
Art. 9 - Disposizioni relative alla tutela e
sicurezza del lavoro nei cantieri di edilizia
residenziale pubblica e sociale
Art. 10 - Selezione degli operatori economici che
realizzano lavori pubblici
Art. 11 - Norma finanziaria
PRINCIPI E NORME GENERALI
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente
legge, promuove livelli ulteriori rispetto a quanto
previsto dalla normativa statale di tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri
edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili,
a committenza pubblica o privata.
2. La Regione esercita le proprie competenze ai
sensi dell'articolo 117, comma terzo, della
Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali
riservati alla legislazione statale in materia di
tutela e sicurezza sul lavoro.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si applicano le
definizioni di cui al Decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 ( Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro ), nonché le definizioni che seguono:
a) Lavoratore : oltre ai soggetti individuati
dalle disposizioni statali vigenti in materia sono
equiparati le persone fisiche che a qualunque
titolo, anche di lavoro autonomo, svolgono
un'attività nell'ambito del cantiere;
b) Lavori particolarmente complessi : le
lavorazioni inerenti ad opere e impianti di
particolare complessità esecutiva, ovvero ad
elevata componente tecnologica, nonché le
lavorazioni che si svolgono mediante
l'organizzazione di più cantieri logisticamente
connessi o interferenti;
c) Lavori particolarmente pericolosi : le
lavorazioni individuate dalla Giunta regionale, in
particolare sulla base delle informazioni desunte
dai dati statistici comunicati dalla struttura con
funzioni di osservatorio di cui all'articolo 5,
nonché le lavorazioni comportanti rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, come definite dall'Allegato XI, del
DLgs n. 81 del 2008.
CAPO I
Disposizioni in materia di sicurezza e tutela della
salute e del lavoro nei cantieri edili pubblici e
privati
Art. 3
Promozione della sicurezza nei cantieri
1. La Regione promuove la realizzazione di
interventi diretti alla tutela della salute e della
sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali, al
contrasto dell'irregolarità delle condizioni di
lavoro, alla diffusione della cultura della
sicurezza, della legalità e della qualità del
lavoro, favorendo la piena e più efficace
applicazione, anche in sede locale, dei relativi
strumenti normativi ed attuativi.
2. A tal fine la Regione promuove:
a) la realizzazione di attività formative rivolte
ai lavoratori che operano nel cantiere, comprensive
dei percorsi volti a garantire gli standard
formativi individuati dalla Giunta regionale per
l'apprendistato in edilizia;
b) la realizzazione di attività formative rivolte
ai lavoratori e ai soggetti incaricati di
assicurare in sede progettuale ed esecutiva
l'adozione delle misure di sicurezza, relativamente
a lavori particolarmente complessi o pericolosi;
c) la realizzazione di attività formative per il
personale preposto alla vigilanza sui cantieri;
d) la sottoscrizione di accordi con ordini e
collegi professionali, organismi paritetici di
settore ed altri enti competenti, al fine di
assicurare il coordinamento delle attività di
formazione e il riconoscimento di crediti formativi
previsti dalle disposizioni vigenti;
e) la realizzazione di moduli formativi specifici
sulla sicurezza e sulla tutela della salute nei
cantieri per giovani e adulti non occupati che
frequentano percorsi di formazione professionale
finalizzati all'inserimento lavorativo in edilizia;
f) la realizzazione di moduli formativi specifici
sulla sicurezza e sulla tutela della salute nei
cantieri rivolte agli imprenditori edili e ai
soggetti che intendono intraprendere l'attività di
impresa edile.
3. La Regione promuove, altresì, la sottoscrizione
di accordi con enti competenti nelle materie di cui
alla presente legge, associazioni di rappresentanza
dei lavoratori e delle imprese, organismi
paritetici di settore, finalizzati:
a) all'informazione, assistenza e consulenza ai
lavoratori ed alle imprese;
b) al perseguimento della legalità e regolarità del
lavoro;
c) al miglioramento dei livelli di tutela definiti
dalle disposizioni vigenti;
d) alla valorizzazione della responsabilità sociale
delle imprese.
4. Gli accordi di cui al comma 3 individuano buone
prassi, norme di buona tecnica, codici di condotta
e protocolli di legalità, per l'applicazione delle
disposizioni vigenti e per la gestione del
cantiere.
5. Nel caso di lavori particolarmente complessi o
di lavori particolarmente pericolosi, la Regione
promuove, altresì, la responsabilità sociale delle
imprese mediante la sottoscrizione di specifici
protocolli tra i committenti, le imprese esecutrici
e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori
e delle imprese, finalizzati alla adozione di
misure ulteriori rispetto a quanto previsto dalla
normativa statale per la sicurezza e la salute dei
lavoratori e al miglioramento della qualità
dell'organizzazione del lavoro.
6. La Regione approva gli indirizzi per la tutela
della salute e la prevenzione degli infortuni nel
comparto delle costruzioni, sentito il Comitato
regionale di coordinamento di cui all'articolo 7
del DLgs n. 81 del 2008, in coerenza con gli
accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome per la tutela della salute e la
prevenzione nei luoghi di lavoro.
7. La Regione promuove, anche attraverso la rete
degli sportelli unici per le attività produttive e
per l'edilizia, l'informazione e la divulgazione ai
cittadini, alle imprese, ai professionisti del
settore e alle relative associazioni, ordini e
collegi delle informazioni relative agli strumenti
di incentivazione di cui al Capo II e agli atti di
attuazione della presente legge.
Art. 4
Razionalizzazione dell'attività amministrativa
1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni
vigenti e delle competenze del Comitato regionale
di coordinamento di cui al DLgs n. 81 del 2008,
promuove la sottoscrizione di accordi con gli enti
pubblici competenti in materia, finalizzati a
razionalizzare e semplificare l'attività
amministrativa, nonché a migliorare l'efficienza e
l'efficacia dell'attività di vigilanza e di
controllo dei cantieri.
2. In particolare, gli accordi di cui al comma 1
sono finalizzati:
a) a semplificare, mediante sistemi informatici di
acquisizione e di trasmissione dei dati, le
procedure di rilascio o di ricevimento dei
documenti, tra i quali quelli riguardanti la
notifica preliminare e il titolo abilitativo
edilizio, con cui i soggetti interessati possono
adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni
vigenti e, ove queste lo richiedano, possono
attestare l'adempimento degli obblighi assicurativi
e previdenziali, nonché il rispetto degli obblighi
relativi alla sicurezza dei lavoratori e alla
corresponsione delle retribuzioni;
b) a rendere uniformi i documenti necessari ai fini
dell'attività di vigilanza e controllo dei cantieri
e delle imprese;
c) a semplificare l'attività di monitoraggio e
vigilanza, mediante sistemi informatici di
controllo e registrazione automatica delle presenze
autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento
dell'identità, dell'accesso e della permanenza nei
cantieri degli addetti e dei lavoratori
autorizzati;
d) ad incentivare le attività della polizia
amministrativa locale di prevenzione e controllo in
edilizia, nonché le attività di supporto agli
organi di vigilanza preposti alla verifica della
sicurezza e regolarità del lavoro, ai sensi della
L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 Disciplina della
polizia amministrativa locale e promozione di un
sistema integrato di sicurezza .
Art. 5
Attività di monitoraggio e segnalazione
1. La Regione svolge funzioni di osservatorio per
la sicurezza e tutela del lavoro nei cantieri,
anche mediante integrazione con le attività
dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 ( Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE ) e con le attività del Servizio
Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi
di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del DLgs n.
81 del 2008.
2. Le funzioni di osservatorio per la sicurezza e
tutela del lavoro sono finalizzate a supportare
l'attività di promozione, prevenzione e controllo
della sicurezza e regolarità del lavoro degli enti
competenti, nonché l'attività del Comitato
regionale di coordinamento di cui all'articolo 7
del DLgs n. 81 del 2008.
3. Presso la struttura che esercita le funzioni di
Osservatorio è istituito un sistema informativo di
monitoraggio e raccolta delle informazioni
rilevanti ai fini del comma 4. Concorrono
all'integrazione del sistema informativo le Aziende
Unità sanitarie locali, gli enti locali, e, previo
accordo, la Direzione regionale del Lavoro, la
Direzione regionale INAIL, la Direzione regionale
INPS, i Dipartimenti territoriali dell'ISPESL, gli
organismi paritetici di settore e gli altri enti
competenti in materia.
4. La Regione mediante l'esercizio delle funzioni
di Osservatorio:
a) concorre, con gli enti competenti, al
monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni
vigenti in materia, delle norme di buona tecnica,
dei codici di condotta e delle buone prassi;
b) segnala alle autorità e gli enti competenti
possibili fenomeni di inosservanza o violazione
delle disposizioni vigenti in materia;
c) cura l'elaborazione dei dati, raccolti dal
sistema informativo, al fine della programmazione e
qualificazione dell'attività di vigilanza e di
promozione della sicurezza;
d) individua, ai sensi dall'articolo 2, l'elenco
dei lavori particolarmente pericolosi;
e) rileva, sulla base delle informazioni raccolte,
i fabbisogni formativi dei lavoratori;
f) svolge le analisi dei costi della sicurezza e
del lavoro;
g) raccoglie le informazioni relative ai titoli
abilitativi all'attività edilizia rilasciati dagli
enti locali e alle notifiche preliminari comunicate
alle Aziende Unità sanitarie locali e alle
Direzioni provinciali del Lavoro ai sensi
dell'articolo 99 del DLgs n. 81 del 2008;
h) raccoglie le informazioni relative agli
incentivi di cui agli articoli 7 e 8.
Art. 6
Requisiti tecnici
1. L'Assemblea legislativa regionale adotta atti di
indirizzo e coordinamento tecnico, ai sensi
dell'articolo 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20
( Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio ), concernenti i requisiti tecnici
cogenti di cui all'articolo 33, comma 2, lett. a)
della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 ( Disciplina
generale dell'edilizia ). Tali requisiti tecnici
cogenti, obbligatori su tutto il territorio
regionale, sono finalizzati a soddisfare le
esigenze previste dalle disposizioni vigenti in
materia di sicurezza, nell'esecuzione di successivi
interventi di manutenzione nel manufatto esistente,
qualora comportino l'esecuzione di lavori
particolarmente pericolosi. Tali atti di indirizzo
e coordinamento tecnico sono sottoposti a revisione
periodica.
2. La Giunta regionale propone all'Assemblea
legislativa regionale gli atti di indirizzo e
coordinamento tecnico di cui al comma 1, sentite le
associazioni di rappresentanza dei lavoratori e
delle imprese, gli enti ed organismi competenti in
materia, nonché gli ordini e collegi professionali
interessati.
3. I requisiti di cui al comma 1 sono formulati in
termini prestazionali e sono definiti avendo
riguardo alle tipologie d'intervento secondo
criteri di proporzionalità ed adeguatezza al fine
di ridurre al minimo l'impatto sulle costruzioni.
4. La Giunta regionale adotta linee guida e
soluzioni conformi mediante le quali è possibile
realizzare le prestazioni di cui al comma 3 e ne
assicura la diffusione a tutti gli operatori del
settore.
5. I Comuni adeguano il Regolamento Urbanistico
Edilizio (RUE) a quanto previsto dall'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 in
merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione. Trascorso tale termine i requisiti
obbligatori trovano diretta applicazione.
CAPO II
Strumenti di incentivazione e disciplina dei
contributi regionali
Art. 7
Incentivi al committente
1. La Regione prevede gli incentivi economici,
anche a seguito di accordi con altri enti
interessati, a favore dei committenti che affidano
l'esecuzione di lavori ad imprese che svolgono la
loro attività secondo principi di responsabilità
sociale, così come specificati nei commi seguenti.
2. Al fine di ottenere gli incentivi di cui al
comma 1, l'esecuzione dei lavori deve essere
affidata ad imprese che:
a) si impegnino a garantire, in riferimento a tutta
la durata dei lavori, l'accesso e lo svolgimento di
sopralluoghi, da parte degli organismi paritetici
di settore presenti sul territorio ove si svolgono
gli stessi, finalizzati a verificare l'applicazione
delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza
e tutela della salute sui luoghi di lavoro, nonché
il rispetto delle norme contrattuali di lavoro
vigenti e degli indici minimi di congruità ivi
previsti, secondo modalità definite dal Comitato
regionale di coordinamento di cui all'articolo 7
del DLgs n. 81 del 2008;
b) abbiano prodotto il certificato di iscrizione
alla CCIAA corredato della dicitura antimafia , ai
sensi delle disposizioni vigenti;
c) si impegnino ad attuare gli accordi, ove
esistenti, di cui all'articolo 3, comma 3, lett.
b), c) e d) riconosciuti dalla Regione;
d) si impegnino ad applicare gli standard formativi
individuati dalla Giunta regionale per
l'apprendistato in edilizia;
e) nel caso di lavori particolarmente complessi o
particolarmente pericolosi si impegnino a
sottoscrivere ed attuare i protocolli di cui
all'articolo 3, comma 5, riconosciuti dalla
Regione;
f) si impegnino ad adottare idonei sistemi
informatici di controllo e registrazione automatica
delle presenze autorizzate nei cantieri, volti al
riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della
permanenza nei cantieri degli addetti e dei
lavoratori autorizzati, secondo protocolli definiti
dalla Regione;
g)ùsiano iscritte alla cassa edile territorialmente
competente in relazione all'ubicazione del
cantiere.
3. La Giunta regionale, sentito il Comitato
regionale di coordinamento di cui all'articolo 7
del DLgs n. 81 del 2008, può modificare, integrare
o graduare le condizioni e i requisiti di cui al
comma 2.
4. La Giunta regionale definisce le modalità di
presentazione dell'istanza relativa agli incentivi
economici di cui al comma 1, nonché le modalità di
erogazione, controllo e di revoca di cui al comma
7.
5. Qualora l'impresa esecutrice si avvalga nello
svolgimento delle attività di cantiere, a qualunque
titolo, di soggetti o imprese terze, gli incentivi
di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione
che anche tali soggetti o imprese soddisfino le
medesime condizioni previste per l'impresa
incaricata dal committente.
6. Le condizioni e i requisiti di cui al comma 2
sono dichiarati dall'impresa ai sensi delle
disposizioni vigenti e trasmessi al committente che
provvede a trasmettere la relativa documentazione
all'amministrazione competente prima dell'inizio
dei lavori. Copia delle dichiarazioni di cui al
comma 2, è detenuta dall'impresa nel cantiere
durante tutta la durata dei lavori, al fine di
consentire la loro verifica da parte degli enti
competenti e degli organismi paritetici di settore,
i quali, in caso di difformità rispetto agli
obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in
materia di sicurezza e tutela della salute e del
lavoro, provvedono a darne segnalazione agli organi
competenti.
7. L'amministrazione compente procede alla revoca
degli incentivi economici di cui al comma 1,
qualora nei confronti del committente sia stata
pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del Codice di procedura penale,
in riferimento alle fattispecie previste
dall'articolo 157, comma 1, lett. a), b), del DLgs
n. 81 del 2008.
Art. 8
Incentivi alle imprese
1. La Regione, nella redazione dei bandi
finalizzati alla concessione di contributi alle
imprese edili previsti dalle vigenti leggi
regionali di settore, prevede che tra i requisiti o
i criteri di valutazione vi siano anche quelli
riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori
rispetto a quanto disposto dalla normativa statale
di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nei cantieri, così come specificati da un apposito
atto approvato dalla Giunta regionale, in coerenza
con i principi della responsabilità sociale delle
imprese.
2. La Regione promuove la sottoscrizione di
accordi:
a) con gli enti pubblici competenti al fine di
favorire la più ampia e coordinata applicazione
degli incentivi e dei benefici previsti dalle
disposizioni vigenti in materia di obblighi
assicurativi e previdenziali, nonché di sicurezza
dei lavoratori;
b) con gli istituti di credito, consorzi fidi e con
le associazioni di rappresentanza delle imprese,
finalizzati ad agevolare l'accesso al credito per
le imprese che realizzino interventi volti a
garantire livelli ulteriori rispetto a quanto
disposto dalla normativa statale di tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
Art. 9
Disposizioni relative alla tutela e sicurezza del
lavoro nei cantieri di edilizia residenziale
pubblica e sociale
1. La Regione, nella redazione dei bandi
finalizzati alla concessione di contributi
richiesti da committenti per la realizzazione di
interventi di edilizia residenziale pubblica o
sociale previsti dalle vigenti leggi regionali di
settore, prevede che tra i requisiti e i criteri di
valutazione vi siano anche quelli riguardanti
l'impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a
quanto disposto dalla normativa statale di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori nei
cantieri, così come specificati nell'articolo 7.
2. Qualora il contributo di cui al comma 1 sia
richiesto da committenti pubblici, la concessione
dello stesso è subordinata all'impegno dell'ente
pubblico richiedente di inserire, nel bando di gara
o nella lettera di invito, l'impegno per l'impresa
aggiudicataria di soddisfare, prima dell'inizio dei
lavori, le condizioni previste nell'articolo 7, ove
non previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 10
Selezione degli operatori economici che realizzano
lavori pubblici
1. Qualora il contratto sia affidato con il
criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del DLgs
163/06, la stazione appaltante può prevedere, nel
bando di gara o nella lettera di invito, che uno
dei sub-criteri di valutazione dell'offerta sia
costituito dall'impegno per l'impresa
aggiudicataria di soddisfare, prima dell'inizio dei
lavori, le condizioni preordinate al miglioramento
delle condizioni di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere, ove verranno svolti i lavori, rispetto ai
livelli minimi stabiliti dalle disposizioni
vigenti, così come specificati nell'articolo 7.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 7 della presente legge si fa
fronte mediante l'istituzione di apposite Unità
previsionali di base e relativi capitoli nel
bilancio regionale, che verranno dotati della
necessaria disponibilità ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 37 della Legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi
regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.
4).
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