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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4515
Presentato in data: 16/03/2009
Modificazioni alla legge regionale n. 46/1995 - Istituzione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma (delibera di Giunta n. 275 del 13 03 09).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

 RELAZIONE
Il Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e
Cedra è stato istituito con la Legge regionale n.
46 del 24 aprile 1995 nei territori dei comuni di
Monchio delle Corti e di Corniglio, in provincia di
Parma. L'intera area ricade nell'ambito
territoriale della Comunità Montana Appennino Parma
Est. Nel 2001, il Comune di Corniglio ha aderito al
Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano
(istituito con Decreto del Presidente della
Repubblica del 21 maggio 2001) conferendo una parte
dei territori ricadenti nel parco regionale; in
conseguenza la Regione Emilia-Romagna con l'art. 49
della L.R. n.7 del 2004 ha ridefinito la
denominazione (Parco regionale delle Valli del
Cedra e del Parma) e i confini del parco regionale
in oggetto, pur mantenendo le stesse finalità.
Fin dalla sua istituzione, il parco regionale,
oltre a perseguire finalità di conservazione della
natura, ha agito come soggetto catalizzatore di
risorse umane, economiche e finanziarie, in grado
di promuovere progetti e azioni condivisi tra i
vari enti operanti sul territorio. In circa 10 anni
di attività il Parco ha investito circa
8.000.000,00 Euro sul proprio territorio (dati al
2003) per progetti e azioni di sviluppo rurale, di
turismo e riqualificazione, di conservazione della
natura, di formazione, di ricerca, di educazione
ambientale, in aggiunta a tutte le attività di
gestione ordinaria.
In questi ultimi anni, in conseguenza dell'avvio
dell'attività del Parco Nazionale dell'Appennino
Tosco-Emiliano, si è manifestata con forza
l'esigenza di una revisione del ruolo dell'area
protetta regionale. Il costante lavoro, svolto in
questi anni dall'Ente di gestione del Parco
regionale delle Valli del Cedra e del Parma e degli
altri parchi regionali limitrofi, ha creato le
premesse per il riconoscimento, a livello
nazionale, della zona di crinale, quale area
strategica da tutelare in quanto importante snodo
geografico e climatico tra il continente e la
penisola italiana. E' maturata pertanto a livello
locale la convinzione della necessità di rilanciare
il Parco regionale con un ampliamento verso valle,
nel territorio dei comuni di Corniglio, Monchio
delle Corti e Tizzano Val Parma, in aree
caratterizzate da attività legate alla filiera del
Parmigiano-Reggiano, e conferendo all'area protetta
un forte ruolo di coniugazione della tutela con la
valorizzazione del paesaggio e delle produzioni
agricole ed agro-alimentari, oltre che di
integrazione delle politiche di conservazione del
patrimonio naturale attuate dal Parco nazionale.
I Comuni di Corniglio, Monchio delle Corti e
Tizzano Val Parma, l'Ente di gestione del parco
regionale delle Valli del Cedra e del Parma, la
Comunità Montana Parma Est, la Provincia di Parma,
nell'ambito delle proposte avanzate ai fini della
redazione del Programma per il sistema regionale
delle Aree protette e dei siti della Rete Natura
2000 , di cui all'art.12 della L.R. n. 6 del 2005,
in corso di predisposizione, hanno richiesto
formalmente alla Giunta regionale la
riperimetrazione del parco regionale e
l'adeguamento delle finalità e degli obiettivi
gestionali secondo quanto previsto dalla stessa
L.R. n. 6 del 2005.
Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 6 del 2005 la
Regione ha convocato appositi incontri sia con gli
enti locali territorialmente interessati, che con
le principali organizzazioni agricole per discutere
in particolare l'integrazione degli obiettivi
gestionali legati alla riperimetrazione del parco.
La proposta consiste nell'ampliamento complessivo
del parco con particolare riferimento ad un forte
incremento dell'Area contigua. La superficie
complessiva passerebbe dagli attuali 9.236 ettari a
26.794 ettari di cui, dagli attuali 1.778 ettari a
2.139 ettari destinati a parco e, dai 7.458 ettari
attuali ai 24.655 ettari destinati ad area
contigua.
Il ridisegno dell'area a parco vero e proprio
include il massiccio montuoso del Monte Caio (mt.
1584 s.l.m.) formato da strati calcarenitici e
marnoso-calcarei, con strati argillosi,
caratterizzato da una flora composta da specie
termofile fra cui un endemismo e, nel versante
nord, da praterie, pascoli e faggete.
L'Area contigua del parco, allargata a quasi tutto
il territorio dei comuni di Corniglio, Monchio
delle Corti e Tizzano Val Parma è fortemente
caratterizzato dalla presenza della foraggicoltura.
Prati, medicai, terreni incolti, si inframmezzano a
boschi, siepi, filari di viti e alberi da frutto,
canali, borghi e cascine. Questo Paesaggio che si
è venuto a creare nel corso dei secoli,
dall'interazione di fattori naturali e umani, è una
diretta conseguenza della produzione del
Parmigiano-Reggiano.
In queste aree, quindi, l'agricoltura svolge
diverse funzioni: agronomica ed ecologica: le
culture a prati stabili o medicai aumentano
fertilità e produttività dei terreni e riducono la
quantità di nutrienti rilasciati nelle acque;
di prevenzione dei dissesti: i prati e i medicai
hanno un maggiore effetto di protezione del terreno
rispetto all'effetto battente della pioggia e
rispetto ai fenomeni di erosione da parte
dell'acqua e del vento;
di mantenimento di un elevato grado di
biodiversità: attraverso lo sfalcio regolare dei
prati stabili che assicura il mantenimento della
flora spontanea e gli spazi aperti utili alla fauna
selvatica;
economica: la produzione del Parmigiano-Reggiano
rappresenta da sempre la principale fonte di
reddito che permette ai vari soggetti che operano
nella filiera, a partire dalle aziende agricole,
una redditività adeguata utile a contrastare
l'abbandono del territorio e al mantenimento di un
contesto sociale vitale;
paesaggistica: i boschi, i prati, i borghi, la
montagna e la collina che degrada verso valle
concorrono a rendere più attrattive le attività
ricreative, agrituristiche e turistiche in genere
svolte in questa area.
La promozione dei prodotti agricoli e alimentari
locali e tipici e il sostegno all'agricoltura
eco-compatibile e sostenibile sarà al centro delle
finalità del parco nella gestione dell'Area
contigua.
Di seguito si riporta la descrizione dei contenuti
di ciascun articolo.
L'articolo 1 estende l'ambito territoriale del
parco al comune di Tizzano Val Parma ed integra le
finalità del parco stesso in accordo con la nuova
perimetrazione.
L'articolo 2 viene inserito ex novo e contiene gli
obiettivi gestionali del parco e le misure di
incentivazione, sostegno e promozione per la
conservazione e la valorizzazione delle risorse
naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del
parco come richiesto dall'art. 17 della L.R. n. 6
del 2005.
L'articolo 3 integra le norme di salvaguardia
riferite al Parco e all'area contigua di cui
all'art. 2 della L.R. n. 46 del 1995.
L'art. 4 contiene modificazioni all'art. 3 della
L.R. n. 46 del 1995 adeguando la disciplina degli
strumenti di pianificazione alle disposizioni della
L.R. n. 6 del 2005.
L'art. 5 contiene modificazioni all'art. 4 della
L.R. n. 46 del 1995 inserendo il Comune di Tizzano
Val Parma fra gli enti costituenti il Consorzio
obbligatorio per la gestione del parco ed adeguando
la disciplina dell'Ente alle disposizioni della
L.R. n. 6 del 2005.
L'art. 6 abroga l'art. 5 Comitato
tecnico-scientifico della L.R. n. 46/95, organismo
tuttavia previsto dalla L.R. n. 6 del 2005 a cui si
rimanda.
L'art. 7 sostituisce l'art. 6 Attuazione del
parco della L.R. n. 46/95 adeguandolo alle
disposizioni della L.R. n. 6 del 2005.
L'art. 8 sostituisce l'art. 8 Indennizzi della
L.R. n. 46/95 adeguandolo alle disposizioni della
L.R. n. 6 del 2005.
L'articolo 9 sostituisce l'art. 9 Vigilanza e
sanzioni della L.R. n. 46 del 1995 adeguandolo
alle disposizioni della L.R. n. 6 del 2005.
L'articolo 10 detta norme transitorie e finali
demandando all'attuale Consorzio, in attesa della
costituzione del nuovo ente di gestione, la
gestione funzionale del parco e dell'area contigua
riperimetrati.
L'articolo 11 sostituisce l'allegato cartografico A
alla L.R. n. 46 del 1995.

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Modificazioni all'art. 1
della legge regionale n. 46 del 1995
1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 24
aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale
delle Valli del Cedra e del Parma) è sostituito dal
seguente:
1. Con la presente legge è istituito il parco
regionale delle Valli del Cedra e del Parma. Il
perimetro ricade nell'ambito territoriale dei
comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano
Val Parma .
2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n.
46 del 1995 è sostituito con il seguente:
2. Le finalità del parco sono: a01) la
valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale
di montagna connesso alle produzioni tipiche con
particolare riguardo al Parmigiano Reggiano;
a02) la qualificazione e la valorizzazione delle
produzioni di qualità e delle attività agricole
condotte secondo i criteri di sostenibilità;
a) la conservazione, la tutela e il ripristino
delle caratteristiche naturali con particolare
riguardo a:
- specie floristiche e faunistiche, associazioni
vegetali e zoocenosi, loro habitat, specialmente se
rari o in via di estinzione;
- habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica,
specialmente sui grandi percorsi migratori della
stessa;
- biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche
di interesse scientifico, didattico, paesaggistico;
b) la qualificazione e la promozione delle attività
economiche e dell'occupazione locale, anche al fine
di un migliore rapporto uomo-ambiente;
c) la promozione di attività educative, di
formazione, di ricerca scientifica, anche di tipo
interdisciplinare;
d) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività
culturali ricreative e turistiche collegate alle
funzioni ambientali e compatibili con esse. . 3. Al
comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 46 del
1995 dopo la parola Corniglio si inseriscono le
parole ,di Tizzano Val Parma .
Articolo 2
Integrazione alla legge regionale n. 46 del 1995
1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale n. 46
del 1995 è inserito il seguente articolo 1-bis
Obiettivi gestionali e misure di incentivazione :
1. Obiettivi gestionali del parco sono:
a) coinvolgimento delle aziende agricole operanti
sul territorio dell'area protetta e delle loro
associazioni professionali, alle scelte di
programmazione, di pianificazione e di gestione del
Parco nelle forme e nei modi definiti dallo Statuto
dell'Ente di Gestione e dall'art. 33 della legge
regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della
formazione e della gestione del Sistema regionale
delle aree naturali protette e dei siti della Rete
Natura 2000);
b) valorizzazione dei prodotti agro-ambientali
locali e sostegno alle attività agricole
eco-compatibili;
c) realizzazione di un sistema integrato nel
territorio della comunità montana per la
conservazione e lo sviluppo sostenibile fra parco
nazionale, parco regionale, paesaggio naturale e
seminaturale protetto, SIC, ZPS;
d) coinvolgimento delle associazioni locali di
cacciatori nella gestione faunistico-venatoria
dell'Area contigua;
e) monitoraggio continuo delle componenti naturali
presenti nell'area con particolare riferimento alle
dinamiche vegetazionali e allo status di
conservazione delle specie animali e vegetali, con
particolare riguardo per le specie di interesse
comunitario;
f) gestione delle popolazioni faunistiche al fine
di assicurare la funzionalità ecologica e la
vocazione agricola del territorio.
2. Le misure di incentivazione, di sostegno e di
promozione per la conservazione e la valorizzazione
delle risorse naturali, storiche, culturali e
paesaggistiche del Parco sono:
a) il sostegno alle produzioni tipiche e locali
attraverso la valorizzazione del paesaggio del
Parmigiano-Reggiano;
b) il sostegno per il recupero degli edifici
storici, rurali e dei borghi;
c) il sostegno alle attività agricole tipiche;
d) la valorizzazione delle stazioni per gli sport
invernali esistenti finalizzata alla promozione del
turismo pluristagionale sostenibile e compatibile
con le finalità del parco. .
Articolo 3
Modificazioni all'art. 2
della legge regionale n. 46 del 1995
1. L'art. 2 della legge regionale n. 46 del 1995 è
sostituito dal seguente:
Art. 2 Norme di salvaguardia
1. Al parco istituito ai sensi dell'art. 1 si
applicano le norme di salvaguardia di cui ai
seguenti commi 2, 3, 4 e 5.
2. Con riferimento alle zone di parco, è vietato:
a) introdurre specie vegetali e specie animali allo
stato libero non caratteristiche dei luoghi, salvo
i casi in cui siano attuati, d'intesa fra azienda
agricola ed ente competente ad adottare il piano
territoriale del parco, metodi di coltivazione
biologica e di lotta biologica;
b) eseguire nuove attività edilizie ed
impiantistiche;
3. Tra le attività vietate di cui alla lettera b)
del precedente comma 2 non rientrano:
1) gli interventi finalizzati alla difesa
idrogeologica e del disinquinamento del territorio;
2) gli eventuali interventi di adeguamento
igienico-sanitario a norma della legislazione
vigente;
3) gli interventi edilizi a fini abitativi e
produttivi esclusivamente in funzione del recupero
dell'edilizia esistente.
4. Tra le attività ammesse di cui al precedente
comma 3 sono comunque compresi gli interventi di
manutenzione ordinaria, di manutenzione
straordinaria, di restauro scientifico, di restauro
e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia con ampliamenti limitati ad un massimo
volumetrico del 20%. Sono ammessi interventi volti
all'approntamento di ricoveri stagionali precari
per l'esercizio della pastorizia.
5. Con riferimento alle aree contigue:
a) si applicano le norme degli strumenti
urbanistici comunali vigenti;
b) sono mantenute le oasi di protezione della fauna
e le zone di ripopolamento e cattura istituite ai
sensi della legislazione vigente.».
Articolo 4
Modificazioni all'art. 3
della legge regionale n. 46 del 1995
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale
n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:
1. Il piano territoriale del parco è disciplinato
dagli artt. 24, 25, 26, 27 e 28 della L.R. n. 6 del
2005. .
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale
n. 46 del 1995 è soppresso.
3. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale
n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:
4. Le determinazioni del piano territoriale del
parco fanno salve le utilizzazioni e le
destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi
civici in base alla legislazione vigente in materia
e ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della L.R. n. 6
del 2005. .
4. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale
n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:
5. Alle previsioni del piano territoriale si
applicano le misure di salvaguardia previste
dall'art. 12 della legge regionale n. 20 del
2000. .
5. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale
n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:
6. L'efficacia del piano territoriale del parco è
disciplinata dall'art. 31 della L.R. n. 6 del
2005. .
Articolo 5
Modificazioni all'art. 4
della legge regionale n. 46 del 1995
1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n.
46 del 1995 è sostituito dal seguente:
1. L'Ente di gestione del Parco regionale delle
Valli del Cedra e del Parma è un Consorzio
obbligatorio costituito tra la Provincia di Parma,
la Comunità montana Appennino Parma Est, i Comuni
di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val
Parma e altri Comuni che abbiano interesse alla
gestione del parco medesimo ai sensi dell'art. 18
della L.R. n. 6 del 2005. .
2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 della legge
regionale n. 46 del 1995 sono soppressi.
3. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge
regionale n. 46 del 1995 viene aggiunto il
seguente:
1-bis. Il Consorzio di gestione del parco è
disciplinato dal capo II della L.R. n. 6 del
2005. .
Articolo 6
Modificazioni all'art. 5
della legge regionale n. 46 del 1995
1. L'art. 5 della legge regionale n. 46 del 1995 è
soppresso.
Articolo 7
Modificazioni all'art. 6
della legge regionale n. 46 del 1995
1. Il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal
seguente:
1. Costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai
sensi della L.R. n. 6 del 2005:
a) gli eventuali progetti di intervento
particolareggiato;
b) il Regolamento del Parco;
c) il Programma triennale di tutela e
valorizzazione. .
Articolo 8
Modificazioni all'art. 8
della legge regionale n. 46 del 1995
1. Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal
seguente: 1. Per quanto concerne gli indennizzi si
applicano le disposizioni dell'art. 59 della L.R.
n. 6 del 2005. .
Articolo 9
Modificazioni all'art. 9
della legge regionale n. 46 del 1995
1. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
Art. 9 Vigilanza e sanzioni
1. L'attività di sorveglianza territoriale e le
sanzioni sono disciplinate dagli articoli 55 e 60
della L.R. n. 6 del 2005. .
Articolo 10
Modificazioni all'art. 10
della legge regionale n. 46 del 1995
1. L'art. 10 della legge regionale n. 46 del 1995 è
sostituito dal seguente:
Articolo 10 Norme transitorie e finali
1. Fino alla costituzione del nuovo Ente di
gestione del parco tutte le funzioni di competenza
sui territori a Parco ed Area contigua sono svolte
dall'attuale Consorzio.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente
legge, valgono le disposizioni della L.R. n. 6 del
2005 ed in particolare dei titoli III e IV. .
Articolo 11
Sostituzione della cartografia
1. La cartografia di cui all'allegato A della legge
regionale n. 46 del 1995 è sostituita dall'allegato
cartografico alla presente legge.
L'allegato è consultabile presso il Servizio
Segreteria dell'Assemblea legislativa.
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