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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4582
Presentato in data: 06/04/2009
Norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6 (documento in data 06 04 09).

Presentatori:

Monari Marco PARTITO DEMOCRATICO
Borghi Gianluca PARTITO DEMOCRATICO
Tagliani Tiziano PARTITO DEMOCRATICO
Mezzetti Massimo SINISTRA DEMOCRATICA PER IL SOCIALISMO EUROPEO
Bortolazzi Donatella PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI
Piva Roberto PARTITO DEMOCRATICO
Nanni Paolo ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO
Delchiappo Renato GRUPPO MISTO
Guerra Daniela VERDI PER LA PACE
Zanca Paolo UNITI NELL'ULIVO S.D.I.

Relazione:

 RELAZIONE
L'amministratore di sostegno è una figura giuridica
di recente istituzione, riconosciuta e disciplinata
dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6 (introduzione nel
Libro Primo, Titolo XII, del Codice civile del Capo
I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di
sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417,
418, 424, 426 e 429 del Codice civile in materia di
interdizione e di inabilitazione, nonchè relative
norme di attuazione, di coordinamento e finali).
Essa è finalizzata a tutelare, mediante interventi
di sostegno temporaneo o permanente e con la minore
limitazione possibile della capacità di agire, le
persone prive in tutto o in parte di autonomia
nell'espletamento di una o più funzioni della vita
quotidiana.
Si è trattato di una storica e molto attesa
modifica del Codice civile, a seguito della quale è
stata introdotta nell'ordinamento una forma di
tutela delle persone fragili molto più flessibile
rispetto ai tradizionali istituti della
interdizione e della inabilitazione, in quanto
fondata su un progetto personalizzato redatto dal
giudice tutelare e dallo stesso graduabile e
modificabile in base alle reali esigenze della
persona.
Si può dire che in effetti, la novità principale,
che costituisce la ratio del nuovo istituto, è
proprio il rilievo assunto dalla centralità della
persona: l'amministratore di sostegno, infatti, non
deve solo occuparsi di gestione finanziaria o
patrimoniale, ma deve porsi come obiettivo primario
la cura e la presa in carico del beneficiario, nel
rispetto della sua autonomia e tenendo in giusta
considerazione i suoi contesti di vita.
Tale impostazione civilistica si trova in sintonia
con quella su cui si fondano le politiche sociali
della nostra Regione: la centralità della persona è
il fulcro dell'intero sistema integrato di
interventi e servizi sociali, previsto dalla Legge
quadro regionale di settore n. 2 del 2003.
D'altra parte, si può notare al contempo, come lo
stesso Piano sociale e sanitario 2008-2010 della
Regione Emilia-Romagna già abbia evidenziato, in
particolare, l'attenzione da riservarsi
all'attivazione nell'intero territorio regionale
dell'importante figura dell'amministratore di
sostegno, in quanto si tratta del soggetto che può
permettere ad utenti e familiari di superare
difficoltà in un particolare momento di crisi.
Il presente progetto di legge, muovendo da questi
presupposti e restando nell'ambito delle competenze
legislative regionali, nel rispetto della normativa
statale, cui è costituzionalmente riservata in
esclusiva la disciplina degli aspetti civilistici,
giurisdizionali e processuali relativi all'istituto
in questione, intende valorizzare la figura
dell'amministratore di sostegno, sì da accrescere,
nella nostra Regione, i livelli di tutela dei
destinatari.
In particolare, esso si pone il fine di garantire
una efficace ed omogenea attuazione di tale
strumento sul territorio regionale, sì da
promuovere le opportunità di ricorso al medesimo,
nonché di favorire i giudici tutelari nelle
relative procedure di nomina, le quali stanno
incontrando nella pratica il limite della scarsità
di soggetti idonei ad esercitare i compiti loro
demandati dalla legge, soprattutto quando la rete
familiare non è presente o esistono al suo interno
situazioni conflittuali.
Per il perseguimento di tali finalità, ci si è resi
conto che occorre, in concreto, promuovere e
sostenere la conoscenza e la divulgazione tra i
cittadini dell'istituto in questione, nonché la
formazione, l'aggiornamento, il supporto tecnico e
informativo degli amministratori di sostegno,
attraverso l'individuazione, nell'ambito della
programmazione regionale e locale del sistema
integrato degli interventi socio-sanitari, di un
quadro di azioni e di strumenti da realizzarsi con
la sinergia dei soggetti, che gravitano intorno
alla persona e agli interessi del beneficiario,
quali Regione, Enti pubblici, Giudici tutelari e
privato sociale.
Tra tali strumenti rilevante è la promozione
dell'istituzione a livello locale di elenchi dei
soggetti disponibili ad assumere l'incarico di
amministratore di sostegno nonché di strutture di
consulenza in materia legale, economica, sociale e
sanitaria cui gli amministratori possono rivolgersi
per le esigenze legate al loro operato.
Venendo all'esame dell'articolato, il progetto di
legge risulta composto da quattro articoli.
L'articolo 1 specifica subito che l'istituto
dell'amministrazione di sostegno, cui fa
riferimento il presente intervento normativo, è
quello già previsto e regolato dal nostro Codice
civile al Capo I del Titolo XII, così come
integrato dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Quanto
si propone ora è una valorizzazione di questo
strumento su tutto il territorio regionale, al fine
di incrementare il suo utilizzo da parte dei
soggetti legittimati, bisognosi di tutela, e
nell'ambito del sistema integrato degli interventi
socio-sanitari di cui alla L.R. 12 marzo 2003, n.
2.
Come si deduce dall'articolo 2, la promozione
dell'istituto in esame passa attraverso la sua
divulgazione nonché attraverso la formazione,
l'aggiornamento ed il supporto di chi si dedica a
questo ufficio. Per queste finalità la Regione può
raccordarsi con altri enti o autorità (non va
dimenticato il ruolo principe del Giudice tutelare)
e con il privato sociale, che certamente ha molto
da offrire sul piano pratico e dell'esperienza.
Viene ipotizzata poi anche l'istituzione a livello
locale, come avviene già in diverse realtà
italiane, ed anche della nostra Regione, di elenchi
che riportano i soggetti disponibili ad assumere
l'incarico tutelare. Come pure è possibile la
creazione di strutture di consulenza in materia
legale, economica, sociale e sanitaria alle quali
gli amministratori si possono rivolgere per un
migliore svolgimento dei loro compiti.
L'articolo 3 attribuisce alla Regione le funzioni
di coordinamento tra i diversi livelli
istituzionali e il privato sociale e di
monitoraggio sull'attuazione della presente legge,
ed in particolare sugli interventi concreti posti
in essere nelle diverse realtà locali. La Giunta
deve in specifico resocontare alla Commissione
assembleare competente circa la tipologia e le
caratteristiche di beneficiari ed amministratori,
nonché evidenziare come l'utilizzo degli strumenti
previsti abbia inciso sull'effettivo ricorso
all'amministrazione di sostegno.
Le disposizioni finanziarie sono, infine, previste
all'articolo 4.

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle
disposizioni della Legge 9 gennaio 2004, n. 6
(Introduzione nel Libro Primo, Titolo XII, del
Codice civile del Capo I, relativo all'istituzione
dell'amministrazione di sostegno e modifica degli
articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429
del Codice civile in materia di interdizione e di
inabilitazione, nonché relative norme di
attuazione, di coordinamento e finali), in
conformità ai principi e agli indirizzi di cui alla
Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali), con la presente legge detta norme
per la promozione e la valorizzazione
dell'amministrazione di sostegno, al fine di
garantirne una efficace attuazione sul territorio
regionale nonché di promuovere l'opportunità del
ricorso a tale strumento di tutela da parte dei
soggetti legittimati.
Art. 2
Divulgazione, formazione ed aggiornamento
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla
presente legge, la Regione anche in raccordo, nelle
forme consentite, con altri Enti o Autorità, nonché
con i soggetti del privato sociale interessati alla
protezione delle persone prive in tutto o in parte
di autonomia, promuove e sostiene la conoscenza e
la divulgazione dell'amministrazione di sostegno,
nonché la formazione, l'aggiornamento ed il
supporto tecnico-informativo degli amministratori
di sostegno.
2. La Regione dà attuazione a quanto previsto dal
comma 1, individuando nell'ambito della
programmazione, regionale e locale, del sistema
integrato degli interventi socio-sanitari adeguati
servizi ed azioni, in un quadro di interventi
omogenei sul territorio regionale, a supporto della
amministrazione di sostegno.
3. Tra gli strumenti di cui al comma 2, può essere
compresa anche l'istituzione a livello locale di
elenchi dei soggetti disponibili ad assumere
l'incarico di amministratore di sostegno e la
creazione di strutture di consulenza in materia
legale, economica, sociale e sanitaria alle quali
gli amministratori di sostegno possono rivolgersi
per le esigenze legate al loro operato.
Art. 3
Funzioni di coordinamento e monitoraggio
1. La Regione promuove il coordinamento tra i
diversi livelli istituzionali ed il privato sociale
per l'attuazione delle disposizioni della presente
legge ed effettua il monitoraggio degli interventi
posti in essere a livello regionale e locale in
attuazione della presente legge. A tal fine, entro
diciotto mesi dalla entrata in vigore di
quest'ultima, la Giunta regionale presenta alla
Commissione assembleare competente una relazione
contenente lo stato di attuazione degli interventi
previsti con particolare riguardo:
a) alla tipologia e alle caratteristiche dei
beneficiari e degli amministratori;
b) a come l'utilizzo degli strumenti previsti abbia
inciso sull'andamento delle richieste alla nomina e
sulle modalità di scelta degli amministratori.
2. In occasione della presentazione della
relazione, la Commissione convoca rappresentanze
dei soggetti di cui al comma 1 ed individua
modalità di informazione ai cittadini degli
elementi acquisiti.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge si fa fronte con i fondi stanziati
nelle unità previsionali di base e relativi
capitoli del bilancio regionale, anche apportando
le eventuali modificazioni che si rendessero
necessarie o con l'istituzione di apposite unità
previsionali di base e relativi capitoli, che
verranno dotati della necessaria disponibilità ai
sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15
novembre 2001, n. 40 recante Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 .
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