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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4969
Presentato in data: 08/10/2009
Misure per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, concernente il distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna (delibera di Giunta n. 1466 del 05 10 09).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

 RELAZIONE
La Legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il
distacco dei Comuni dell'Alta Valmarecchia
La Legge del 3 agosto 2009, n. 117, entrata in
vigore il 15 agosto u.s., ha disposto il distacco
di sette Comuni - Casteldelci, Maiolo, Novafeltria,
Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello
- dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla
Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia
di Rimini. Ciò in ragione della loro particolare
collocazione territoriale e dei peculiari legami
storici, economici e culturali con i comuni
limitrofi della medesima provincia. Si tratta,
peraltro, del primo caso in cui il legislatore
statale ha disposto il passaggio di Comuni da una
Regione ad un'altra a statuto ordinario.
La legge statale ha indicato l'iter e la tempistica
per il passaggio dei sette Comuni prevedendo, fra
l'altro, all'art. 2 comma 1, che:
1) entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge il Ministro dell'Interno nomina
un commissario con il compito di promuovere gli
adempimenti necessari al passaggio;
2) le Regioni Marche ed Emilia-Romagna e le
Province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono
agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli
adempimenti richiedano il concorso di due o più tra
i predetti Enti, questi provvedono d'intesa tra
loro e con il commissario nominato.
La legge statale dispone che le Regioni Marche ed
Emilia-Romagna e le Province di Pesaro e Urbino e
di Rimini provvedano agli adempimenti di cui al
comma 1 sopra citato entro 180 giorni dall'entrata
in vigore della legge stessa, vale a dire entro
l'11 febbraio 2010. Nel caso di mancato rispetto
del predetto termine, il Commissario è tenuto a
fissare un ulteriore termine: l'inutile decorso del
quale, senza che siano ancora espletati gli
adempimenti richiesti, legittima il Commissario
statale ad intervenire in via sostitutiva, fermo
restando che tutti gli adempimenti necessari
all'attuazione della legge devono essere posti in
essere entro un anno dall'entrata in vigore della
legge, e quindi entro il 15 agosto 2010.
Struttura del progetto di legge di iniziativa della
Giunta regionale
Con il presente progetto di legge, la Giunta
intende sottoporre all'Assemblea legislativa
un'ipotesi di disciplina legislativa per
l'attuazione dell'aggregazione disposta dalla legge
statale. Ciò tramite disposizioni sia di carattere
generale che di carattere settoriale, contenute
rispettivamente nel primo e nel secondo titolo, ed
al fine, espressamente dichiarato, di garantire
continuità sia nell'erogazione dei servizi sia
nello svolgimento dei procedimenti dei livelli
istituzionali interessati.
Il Titolo I prevede, innanzitutto, una ampia
ricognizione degli interventi che la Regione dovrà
porre in essere al fine di attuare compiutamente il
processo di aggregazione. Alla legge statale,
infatti, consegue una duplice tipologia di effetti:
alcuni si sono prodotti automaticamente, con
l'entrata in vigore della legge stessa, ferma
restando l'opportunità di effettuarne una
ricognizione a beneficio di tutti gli operatori;
altri, invece, per prodursi appieno richiedono
l'adozione di misure di attuazione da parte delle
varie istituzioni interessate, anche in concorso
tra loro.
Si consideri, infatti, che il passaggio dei sette
Comuni in Emilia-Romagna comporta numerose ricadute
sul piano della distribuzione delle funzioni
amministrative, dell'adeguamento degli strumenti di
pianificazione e programmazione, della efficacia e
validità dei procedimenti amministrativi in
itinere, dell'ammissione a varie forme di
incentivazione, della ridelimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e così via.
Fra tutti gli interventi che si renderanno
necessari, l'art. 2 individua come prioritari
quelli atti a tutelare l'incolumità pubblica, la
salute nonché gli altri interessi primari dei
cittadini interessati. In base allo stesso art. 2
l'attività di ricognizione, che dovrà espletarsi
con decreti del Presidente della Giunta, ha per
oggetto:
a) la ricognizione degli effetti già integralmente
prodotti dalla Legge 3 agosto 2009, n. 117 all'atto
della sua entrata in vigore, che richiedono solo
misure operative concrete, al fine di garantire la
continuità delle prestazioni e dei procedimenti,
quali la precisa individuazione degli uffici
competenti e degli altri Enti subregionali;
b) l'indicazione dei casi nei quali gli effetti
prodotti dalla Legge 3 agosto 2009, n. 117
richiedono necessariamente atti della Regione o di
altri enti o aziende regionali o l'emanazione o
l'adeguamento di atti amministrativi programmatori
o generali, che rappresentano il presupposto degli
atti di natura autorizzatoria e abilitativa;
c) l'individuazione delle procedure di ammissione
ad ogni forma di incentivazione e finanziamento,
anche di derivazione comunitaria, al fine di
adeguarne i contenuti ed i tempi alla
programmazione regionale e con la finalità di
garantire la parità di accesso a tali misure con la
popolazione già residente in Emilia-Romagna;
d) l'individuazione degli atti di programmazione e
pianificazione che devono essere assoggettati
gradualmente alla disciplina legislativa regionale,
con priorità per gli atti di pianificazione
sovraordinati;
e) l'individuazione dei casi in cui la definizione
delle situazioni richiede necessariamente
adempimenti congiunti delle Regioni Marche ed
Emilia-Romagna, delle Province di Rimini e
Pesaro-Urbino e del Commissario, anche al fine di
concludere intese tra i livelli interessati.
Vista la delicatezza e la complessità
dell'argomento, l'art. 2, comma 5, per quel che
concerne gli strumenti di pianificazione e
programmazione, prevede che nei sette Comuni di
nuova aggregazione rimangano efficaci i piani ed i
programmi della Regione Marche fino alla loro
ridefinizione, secondo quanto previsto dall'art 3.
Sempre l'art. 2, comma 5 prende in considerazione,
fra l'altro, i procedimenti amministrativi in
itinere per il rilascio di atti di natura
autorizzatoria ed abilitativa - che presuppongono
atti amministrativi e generali - perseguendo
l'obiettivo di arrecare il minor pregiudizio
possibile all'interessato: per cui si prevede che
il procedimento sia deciso e concluso secondo la
disciplina marchigiana vigente al momento
dell'entrata in vigore della legge statale.
L'attività di ricognizione, a norma dell'art. 2
costituisce anche un momento preliminare in vista
dell'adozione di successive disposizioni
legislative, ovvero di atti programmatori ed
amministrativi, volti a perfezionare, in modo
congruo e coerente in relazione alla specificità di
ciascuna situazione emersa sulla base degli atti
ricognitori, il quadro delle misure di attuazione
dell'aggregazione dei Comuni, con specifico
riguardo ai seguenti oggetti:
a) il regime dell'efficacia di autorizzazioni,
licenze, abilitazioni e altri atti di assenso
comunque denominati nonché delle dichiarazioni di
inizio attività;
b) l'adeguamento degli strumenti di pianificazione
e programmazione dei Comuni rispetto alla
legislazione della Regione Emilia-Romagna ed ai
relativi piani e programmi regionali e locali;
c) l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti
comunali rispetto all'ordinamento della Regione
Emilia-Romagna;
d) l'erogazione dei servizi pubblici e di interesse
pubblico, al fine di garantirne la continuità;
e) la realizzazione di opere e interventi pubblici
o di interesse pubblico, sempre al fine di
garantirne la continuità.
Prima della entrata in vigore della Legge statale
117/09, i sette Comuni costituivano nel territorio
della regione Marche la comunità montana dell'Alta
Valmarecchia: il passaggio in Emilia-Romagna dei
sette Comuni ha perciò reso indispensabile fin
d'ora l'introduzione di una norma ad hoc (art. 4)
che disciplini le procedure per l'adeguamento
dell'assetto istituzionale della Comunità Montana
dell'Alta Valmarecchia nonché modifichi l'art. 4,
comma 2, della Legge regionale 30 giugno 2008
(Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle
funzioni), con la previsione, nel territorio
regionale dell'Emilia-Romagna, di dieci anziché
nove Comunità montane. La norma, inoltre, dispone
che, in via temporanea, fino cioè alla definizione
del nuovo assetto, le funzioni che le leggi della
regione Emilia-Romagna conferiscono alle Comunità
Montane siano esercitate dalla Provincia di Rimini.
In chiusura, il Titolo I prevede la realizzazione
di una struttura organizzativa interistituzionale,
con il compito di coordinare l'attività necessaria
a garantire la piena realizzazione della procedura
di aggregazione, nel rispetto delle competenze di
ciascun livello istituzionale e con il compito di
informare ed assistere cittadini, enti ed imprese
nella fase transitoria. Non va trascurato, infatti,
che solo attraverso una adeguata e costante
informazione a favore dei soggetti coinvolti è
possibile arrecare il minor disagio possibile
conseguente al processo di distacco-aggregazione.
Il Titolo II contiene le disposizioni di carattere
settoriale concernenti il governo del territorio
(art. 6), le modalità d'esercizio di attività
autorizzate (art. 7), le misure ricognitive di beni
mobili, immobili e di personale (art. 8), le
funzioni comunali in materia sismica (art. 9),
l'esercizio della attività venatoria per la
stagione 2009-2010 (art. 10), nonché l'Intesa per
l'integrazione delle politiche territoriali della
Provincia di Rimini (art. 11). Queste disposizioni
mirano a disciplinare le questioni che ad oggi
risultano più urgenti ed improcrastinabili, fermo
restando che ad esse seguiranno, una volta
effettuata l'attività di ricognizione, tutte le
ulteriori misure di cui all'art. 3 necessarie a
dare piena e completa attuazione al processo di
aggregazione. In particolare, in materia di
pianificazione urbanistica, si prevede una precisa
tempistica, cosi riassumibile:
1) entro 3 mesi la Regione e la Provincia di Rimini
promuovono un accordo territoriale tra le
rispettive Amministrazioni, ai sensi dell'articolo
15, della Legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000
(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio), per concordare tempi ed obiettivi
dell'adeguamento dei rispettivi strumenti di
pianificazione territoriale, in relazione al nuovo
ambito del territorio regionale e provinciale;
2) entro 24 mesi i Comuni di cui all'articolo 1,
comma 1, adeguano la propria strumentazione
urbanistica alle disposizioni della L.R. n. 20 del
2000. A tal fine la Regione incentiva il ricorso
alle forme di pianificazione intercomunale o di
copianificazione previste dalla medesima legge
regionale;
3) fino all'approvazione del Piano strutturale
comunale e del Regolamento urbanistico edilizio, ai
sensi dell'articolo 43, comma 3, della L.R. n. 20
del 2000, i Comuni interessati danno attuazione
agli strumenti urbanistici vigenti ed esercitano le
funzioni in materia di governo del territorio
secondo le disposizioni definite dalla Regione
Marche in vigore alla data del 15 agosto 2009. Le
funzioni di competenza provinciale sono svolte
dalla Provincia di Rimini.
Tra le attività che necessariamente richiedono
l'intesa tra la Regione Marche e le altre
Amministrazioni interessate e con il Commissario -
il progetto di legge menziona espressamente
l'attività di ricognizione dei beni mobili ed
immobili strumentali all'esercizio di funzioni di
rilievo pubblico che, in quanto tali, saranno
oggetto di trasferimento ai sensi dell'art. 2,
lettera e), dalla Regione Marche alla Regione
Emilia-Romagna, fatto salvo il conguaglio dei
relativi oneri. Anche per quanto riguarda il
personale, il progetto di legge prevede una
attività ricognitoria, da effettuarsi in accordo
con gli enti interessati ed il Commissario,
preliminare al successivo trasferimento, e previa
adozione degli accordi tra le Amministrazioni
interessate che, nelle more del trasferimento,
garantiscano continuità nelle prestazioni e
nell'erogazione dei servizi.
Il Titolo II prevede, inoltre, una norma la cui
finalità è quella di consentire che i nuovi sette
Comuni possano esercitare autonomamente le funzioni
in materia sismica, in forma singola o associata, a
condizione che adottino e trasmettano (al pari di
quanto già richiesto, al medesimo fine, a tutti gli
altri Comuni della Regione Emilia-Romagna) l'atto
di cui all'art. 3 della Legge regionale 19/08
(Norme per la riduzione del rischio sismico) entro
il termine perentorio di trenta giorni.
L'art. 11 autorizza la Giunta regionale, d'intesa
con la Provincia di Rimini e con i Comuni della
stessa Provincia, a sottoscrivere l'Intesa per
l'integrazione delle politiche territoriali della
Provincia di Rimini allo scopo di estendere le
misure del Documento Unico di Programmazione anche
ai Comuni di cui all'art. 11, comma 1, per effetto
della loro aggregazione al territorio della regione
Emilia-Romagna.
L'ultima disposizione dispone l'entrata in vigore
della legge il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente
legge, e con provvedimenti ad essa collegati e
successivi, attua la Legge 3 agosto 2009, n. 117,
recante Distacco dei comuni di Casteldelci,
Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo,
Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche
e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna,
nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi
dell'articolo 132, secondo comma, della
Costituzione , al fine di garantire continuità sia
nell'erogazione dei servizi sia nello svolgimento
dei procedimenti dei livelli istituzionali
interessati.
2. Gli adempimenti di competenza della Regione
Emilia-Romagna, in conformità all'art. 2, comma 1,
della Legge 3 agosto 2009, n. 117, ove richiedano
il concorso dei diversi livelli istituzionali, sono
attuati d'intesa tra la Regione stessa, la Regione
Marche, le Province e gli altri enti interessati,
nonché il Commissario. Gli accordi possono
riguardare, altresì, enti ed aziende strumentali
facenti capo alle rispettive regioni interessate.
Art. 2
Atti ricognitivi
1. Il Presidente della Giunta regionale, in
attuazione dell'art. 1, comma 1, adotta decreti
ricognitivi degli interventi che la Regione deve
porre in essere al fine di attuare compiutamente il
processo di aggregazione.
2. Gli interventi sono individuati, graduandone le
priorità, con particolare riguardo all'esigenza di
tutelare l'incolumità pubblica, la salute dei
cittadini e gli altri interessi primari dei
cittadini interessati e con l'obiettivo di
garantire parità di accesso alle prestazioni per la
nuova popolazione residente della Regione
Emilia-Romagna.
3. Gli atti di ricognizione sono finalizzati,
altresì, a fornire supporto al Commissario nello
svolgimento delle attività e nel rispetto dei tempi
previsti dalla Legge 3 agosto 2009, n. 117 e sono
adottati sentiti i Comuni di cui all'art. 1, comma
1, oltre agli altri livelli istituzionali
interessati.
4. I suddetti atti di ricognizione, ferme restando,
ove necessario, ulteriori norme regionali di
adeguamento, hanno ad oggetto:
a) la ricognizione degli effetti già integralmente
prodotti dalla Legge 3 agosto 2009, n. 117 all'atto
della sua entrata in vigore, che richiedono solo
misure operative concrete, al fine di garantire la
continuità delle prestazioni e dei procedimenti, ed
in particolare la precisa individuazione degli
uffici e degli altri enti subregionali competenti;
b) l'indicazione dei casi nei quali gli effetti
prodotti dalla Legge 3 agosto 2009, n. 117
richiedono necessariamente atti della Regione o di
altri Enti o aziende regionali o l'emanazione o
l'adeguamento di atti amministrativi programmatori
o generali, che rappresentano il presupposto degli
atti di natura autorizzatoria e abilitativa;
c) l'individuazione delle procedure di ammissione
ad ogni forma di incentivazione e finanziamento,
anche di derivazione comunitaria, al fine di
adeguarne i contenuti ed i tempi alla
programmazione regionale e con la finalità di
garantire la parità di accesso a tali misure con la
popolazione già residente in Emilia-Romagna;
d) l'individuazione degli atti di programmazione e
pianificazione che devono essere assoggettati
gradualmente alla disciplina legislativa regionale,
con priorità per gli atti di pianificazione
sovraordinati;
e) l'individuazione dei casi in cui la definizione
delle situazioni richiede necessariamente
adempimenti congiunti delle Regioni Marche ed
Emilia-Romagna, delle Province di Rimini e
Pesaro-Urbino e del Commissario, anche al fine di
concludere intese tra i livelli interessati.
5. Per le ipotesi indicate nel comma 4, lettera b),
nelle more dell'adozione dei nuovi atti
amministrativi programmatori e generali ivi
previsti ed entro i termini di adeguamento previsti
dall'art. 2, comma 1 della Legge 3 agosto 2009, n.
117:
continuano ad avere efficacia tutti i provvedimenti
amministrativi adottati alla data di entrata in
vigore della presente legge;
i procedimenti amministrativi in corso per il
rilascio di atti di natura autorizzatoria e
abilitativa sono conclusi dalle Amministrazioni
locali, dalla Provincia di Rimini o dalla Regione
Emilia Romagna in applicazione delle norme della
Regione Marche vigenti al momento dell'entrata in
vigore della Legge 117/09, previa acquisizione
degli atti e di eventuale parere delle
Amministrazioni precedentemente competenti; i
provvedimenti autorizzatori e abilitativi fissano
ove necessario un congruo termine per l'adeguamento
alla disciplina della Regione Emilia Romagna.
6. Per i Comuni di cui all'art. 1, comma 1, restano
in vigore i piani ed i programmi della Regione
Marche fino alla loro ridefinizione da parte della
Regione Emilia-Romagna, secondo quanto previsto
dall'art. 3, comma 1, lettera b).
7. Resta fermo che ove la competenza è statale o di
altre Amministrazioni, le ulteriori norme, nonché
gli ulteriori adempimenti amministrativi, sono
adottati dalle competenti autorità.
Art. 3
Principi per la legislazione regionale
2. La Regione, in coerenza con gli atti ricognitivi
di cui all'art. 2, adotta apposite misure
legislative, ovvero atti programmatori e
amministrativi, per regolare la nuova disciplina
relativa a:
a) autorizzazioni, licenze, abilitazioni,
dichiarazioni di inizio attività e altri atti di
assenso comunque denominati, al fine di regolare il
regime dell'efficacia degli atti;
b) strumenti di pianificazione e programmazione, al
fine di disporre l'adeguamento alla legislazione
della Regione Emilia-Romagna ed ai relativi piani e
programmi regionali e degli enti locali;
c) statuti e regolamenti dei Comuni, al fine di
regolarne l'adeguamento all'ordinamento della
Regione Emilia-Romagna;
d) servizi, al fine di garantire la continuità
nell'erogazione dei servizi pubblici e di interesse
pubblico;
e) opere e interventi pubblici o di interesse
pubblico, al fine di garantire la continuità nella
loro realizzazione.
Art. 4
Procedure per l'adeguamento dell'assetto
istituzionale della Comunità Montana Alta
Valmarecchia
1. All'articolo 4, comma 2, della Legge regionale
30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino
territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e
la razionalizzazione delle funzioni) la parola
nove è sostituita dalla parola dieci .
2. In deroga alla procedura per la ridelimitazione
degli ambiti territoriali delle Comunità montane
prevista all'articolo 4, commi da 2 a 7, della
Legge regionale n. 10 del 2008 il Presidente della
Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati,
adotta, entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, un proprio decreto di
ridelimitazione della Comunità Montana,
confermandone o modificandone l'ambito territoriale
ovvero disponendone la soppressione con eventuale
contestuale trasformazione in Unione di Comuni ai
sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 10 del
2008.
3. Resta ferma l'applicazione dell'art. 4, comma 8,
della Legge regionale n. 10 del 2008, con
riferimento alla procedura di ridelimitazione da
parte del Presidente della Giunta regionale ed ai
relativi termini.
4. Fino all'adozione del decreto del Presidente
della Giunta regionale di cui al comma 2 ed alla
conseguente revisione dello Statuto e della
disciplina degli organi della Comunità montana in
adeguamento al Capo I del Titolo II della Legge
regionale n. 10 del 2008, la Comunità Montana
dell'Alta Valmarecchia continua ad operare nel
rispetto del proprio vigente statuto, con gli
organi in carica in regime di prorogatio.
5. Le funzioni conferite alle Comunità montane da
leggi della Regione Emilia-Romagna sono esercitate
per i Comuni di cui all'art. 1, comma 1, dalla
Provincia di Rimini fino alla definizione del nuovo
assetto istituzionale della Comunità montana
dell'Alta Valmarecchia.
Art. 5
Struttura organizzativa interistituzionale.
Informazioni e assistenza ai cittadini, a enti e
imprese
1. Mediante apposita intesa tra Regioni, Province e
Commissario è istituita una struttura organizzativa
interistituzionale, con il compito di coordinare
l'attività necessaria a garantire la piena
realizzazione della procedura di aggregazione, nel
rispetto delle competenze di ciascun livello
istituzionale.
2. Compete alla stessa struttura la funzione di
sportello informativo, con il compito di fornire
costanti informazioni ai cittadini, alle imprese ed
agli enti interessati, anche al fine di tutelare la
trasparenza e l'accesso agli atti amministrativi.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SETTORIALI
Art. 6
Norme transitorie in materia di governo del
territorio
2. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, la Regione e la Provincia di Rimini
promuovono un accordo territoriale tra le
rispettive amministrazioni, ai sensi dell'articolo
15, della Legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000
(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio), per concordare tempi ed obiettivi
dell'adeguamento dei rispettivi strumenti di
pianificazione territoriale, in relazione al nuovo
ambito del territorio regionale e provinciale.
3. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, i Comuni di cui all'articolo 1,
comma 1, adeguano la propria strumentazione
urbanistica alle disposizioni della L.R. n. 20 del
2000. A tal fine la Regione incentiva il ricorso
alle forme di pianificazione intercomunale o di
copianificazione previste dalla medesima legge
regionale.
4. Fino all'approvazione del Piano Strutturale
Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio, ai
sensi dell'articolo 43, comma 3, della L.R. n. 20
del 2000, i Comuni interessati danno attuazione
agli strumenti urbanistici vigenti ed esercitano le
funzioni in materia di governo del territorio
secondo le disposizioni definite dalla Regione
Marche in vigore alla data del 15 agosto 2009. Le
funzioni di competenza provinciale sono svolte
dalla Provincia di Rimini.
Art. 7
Modalità d'esercizio di attività autorizzate
1. Ove le modalità di esercizio delle attività
autorizzate siano disciplinate da regolamenti
comunali sulla base di leggi regionali, i
regolamenti devono essere adeguati alla
legislazione della Regione Emilia-Romagna. Nel
frattempo l'esercizio delle attività si conforma
alla disciplina contenuta nei regolamenti in
vigore.
Art. 8
Misure ricognitive di beni mobili, immobili e
personale
1. La Regione, in accordo con la Regione Marche, le
altre Amministrazioni locali e provinciali
interessate ed il Commissario, effettua una
ricognizione dei beni mobili e immobili che, in
quanto strumentali all'esercizio di funzioni di
rilievo pubblico, devono essere trasferiti ai sensi
dell'art. 2, lett. e), dalla Regione Marche alla
Regione Emilia-Romagna, salvo conguaglio dei
relativi oneri. Nell'ambito della ricognizione è
compresa, in particolare, la consegna della rete
strutturale e viaria di competenza, nonché il
patrimonio immobiliare.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il
personale dei livelli regionale, provinciale e del
servizio sanitario regionale, che svolge funzioni
per il territorio dei Comuni di cui all'art. 1,
comma 1, può essere trasferito negli organici dei
corrispondenti livelli della Regione
Emilia-Romagna.
3. Nelle more della definizione delle procedure di
trasferimento, comando o distacco del personale di
cui al comma 2, sono adottati accordi tra le
Amministrazioni interessate per garantire
continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei
servizi.
Art. 9
Funzioni comunali in materia sismica
1. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che,
nell'osservanza degli standard minimi di cui al
comma 4, articolo 3 della L.R. 19/08 ( Norme per la
riduzione del rischio sismico ) intendono
esercitare autonomamente le funzioni in materia
sismica, in forma singola o associata, adottano e
trasmettono alla Regione l'atto di cui al comma 2
del medesimo articolo, entro il termine perentorio
di trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
2. In caso di mancata trasmissione dell'atto entro
tale termine i Comuni esercitano le funzioni in
materia sismica avvalendosi delle strutture
tecniche regionali.
Art. 10
Esercizio attività venatoria per la stagione
2009-2010
Fino al termine della stagione 2009-2010,
l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio
dei comuni individuati all'art. 1, comma 1 è
regolato in ottemperanza al calendario venatorio ed
alla disciplina delle deroghe al prelievo venatorio
vigenti nella Regione Marche.
Art. 11
Intesa per l'integrazione delle politiche
territoriali della Provincia di Rimini
La Giunta regionale è autorizzata, d'intesa con la
Provincia di Rimini e con i Comuni della stessa
Provincia, a sottoscrivere l'Intesa per
l'integrazione delle politiche territoriali della
Provincia di Rimini allo scopo di estendere le
misure del Documento Unico di Programmazione anche
ai Comuni di cui all'art. 1, comma 1, per effetto
della loro aggregazione al territorio della Regione
Emilia-Romagna.
Art. 12
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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