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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5265
Presentato in data: 04/01/2010
Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - Legge regionale comunitaria per il 2010 (delibera di Giunta n. 2188 del 21 12 09).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

 Relazione
Titolo: NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI DEL MERCATO INTERNO
E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO
COMUNITARIO - LEGGE REGIONALE COMUNITARIA PER IL
2010 .
Premessa
Il presente progetto costituisce la prima legge
comunitaria della Regione Emilia Romagna,
predisposta in attuazione del procedimento
disciplinato dalla legge regionale n. 16 del 2008
(Norme sulla partecipazione della Regione
Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del
diritto comunitario, sulle attività di rilievo
internazionale della regione e sui suoi rapporti
interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e
25 dello statuto regionale). Si tratta di un
procedimento normativo caratterizzato da una forte
collaborazione fra la Giunta regionale e
l'Assemblea legislativa e finalizzato alla
partecipazione della Regione alla fase ascendente
ed a quella discendente degli atti dell'Unione
europea (competenza fissata dall'articolo 117 comma
quinto della Costituzione, a seguito delle
modifiche introdotte dalla nota riforma del titolo
V varata con la legge costituzionale n. 3 del
2001). La diretta attuazione della normativa
comunitaria trova il suo fulcro nel recepimento
della direttiva 2006/123/CE per un mercato unico
dei servizi.
Disposizioni generali sono dettate per lo Sportello
Unico per le Attività Produttive - SUAP o nel caso
della riforma della normativa sulle sanzioni
amministrative).
Altri aspetti di attuazione della normativa
comunitaria riguardano la soluzione della specifica
infrazione n. 2007/4541 concernente l'attività dei
maestri di sci, rispetto alla quale sono state
formulate le necessarie norme di adeguamento.
Nella presente relazione si ritiene importante
centrare l'attenzione sugli aspetti principali che
riguardano i vari settori di intervento nella
normativa, dedicando ad essi alcuni specifici
capitoli di illustrazione delle linee generali,
prima di addentrarsi nella doverosa illustrazione
delle singole norme.
Specifiche importanti norme sono dettate - in
conformità con la normativa e la giurisprudenza
comunitaria - per garantire una adeguata forma di
controllo analogo delle pubbliche amministrazioni
in relazione alla società Lepida S.p.A. che svolge
una funzione essenziale nello sviluppo della rete
di banda larga , la quale costituisce una delle
infrastrutture che stanno portando la Regione
Emilia-Romagna in una posizione di elevatissimo
sviluppo tecnologico a livello europeo.
Sullo sfondo di questo progetto di legge non va poi
dimenticato che con esso si attua un passaggio
fondamentale per integrare ancora più fortemente la
Regione all'interno delle istituzioni europee,
secondo un disegno delineato dai vari trattati che
diventa, nel tempo, sempre più definito e
stringente . In particolare, il trattato di
Lisbona rappresenta una svolta di grande importanza
che richiederà un nuovo impegno e rispetto al quale
lo strumento delle leggi comunitarie giocherà un
ruolo determinante. Tale trattato , in particolare,
precisa, per ciascun ambito di attività, chi sia
competente ad agire: l'Unione europea o gli Stati
membri. Si introduce infatti una nuova
classificazione generale delle competenze in tre
categorie:
-competenze esclusive, sulle quali solo l'UE ha il
potere di legiferare (in settori come l'unione
doganale, la politica commerciale comune o la
concorrenza);
-azioni di sostegno, di coordinamento o di
complemento, per le quali l'UE si limita a
sostenere l'azione degli Stati membri ad esempio
attraverso interventi finanziari (tra i settori
interessati figurano la cultura, l'istruzione o
l'industria);
-competenze concorrenti (in settori, come
l'ambiente, i trasporti e la tutela dei
consumatori), in cui l'Unione e gli Stati membri
condividono il potere legislativo, fermo restando
il rispetto del principio di sussidiarietà.
Premesso che i Trattati non tengono conto delle
ripartizioni di competenze interne agli Stati
membri - come quelle tra Stato e Regioni che
caratterizzano uno Stato regionalista come quello
italiano - appare evidente l'interesse delle
Regioni italiane, proprio in relazione alle
disposizioni del già citato articolo 117 della
Costituzione, a presidiare determinate materie e
determinati settori di attività istituzionale.
In questo quadro si comprende meglio il senso
profondo di questa legge: la semplificazione
costituisce una priorità per l'Unione Europea non
solo perché funzionale alla libera circolazione
delle persone, delle merci, dei servizi ma anche
perché semplificando si riducono i costi con
conseguente maggior competitività delle imprese
europee. Le iniziative comunitarie, per avere
successo, abbisognano della collaborazione di tutti
i livelli istituzionali e quindi anche delle
Regioni e degli Enti locali per la loro parte di
competenza. La Regione Emilia-Romagna, con questa
iniziativa legislativa, fa un passo importante
verso le nuove esigenze che l'appartenenza
all'Unione richiede.
LE DISPOSIZIONI GENERALI E SULLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.
Il Capo II del titolo I del presente progetto è
dedicato allo Sportello Unico delle Attività
Produttive, che rappresenta uno degli aspetti
essenziali evidenziati dalla stessa direttiva
2006/123/CE come uno strumento molto importante per
lo sviluppo delle attività imprenditoriali: un
punto unico al quale i prestatori di servizi ,come
gli altri imprenditori, possono rivolgersi per lo
svolgimento di qualsiasi pratica necessaria per
l'avvio o l'esercizio delle loro attività.
Si deve ricordare che la nostra regione è un punto
di avanguardia in questo settore, anche grazie alla
forte attività profusa dall'amministrazione
regionale e dagli enti locali anche mediante il
Tavolo regionale di coordinamento della rete degli
SUAP per la realizzazione di un sistema di
sportelli integrato e coeso, in grado di supportare
in maniera efficace le iniziative imprenditoriali e
le richieste dei cittadini che intendono
intraprendere un'attività economica nel territorio
regionale e per lo svolgimento di compiti
d'indirizzo ed attività di monitoraggio per la
riduzione e la semplificazione degli oneri a carico
delle imprese e per l'adeguamento delle modalità
telematiche di gestione degli sportelli unici.
Peraltro questa materia è ora soggetta a profonde e
costanti evoluzioni normative: in particolare
l'articolo 38 della legge 133 del 2008. Con l'art.
38 c.d. Impresa in un giorno il legislatore
statale ha inteso imprimere un'accelerazione alla
competitività, alla semplificazione amministrativa
delle procedure d'interesse per le imprese e alla
riduzione degli oneri burocratici, al fine di
garantire il diritto d'iniziativa economica
privata, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione.
La citata norma intende procedere al riordino dello
sportello unico per le attività produttive che
prevede che lo sportello unico costituisce l'unico
punto di accesso per il richiedente in relazione a
tutte le vicende amministrative riguardanti la sua
attività produttiva e fornisce, altresì, una
risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le
pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel
procedimento
Uno dei profili di maggior rilievo, per quanto qui
d'interesse, è rappresentato dall'intento del
legislatore di assicurare il raccordo/collegamento
anche attraverso misure telematiche tra le
attività relative alla costituzione dell'impresa di
cui alla comunicazione unica disciplinata
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla
attività produttiva di cui alla lettera a) del
presente comma , vale a dire tra il momento
costitutivo dell'impresa in relazione agli
adempimenti sotto il profilo previdenziale e
fiscale (INPS; INAIL, Agenzia Entrate e Registro
Imprese) e il momento autorizzatorio di competenza
dello SUAP (cfr. art. 38 comma 3 lett. a-bis)
Per le finalità di cui all'art. 38, comma 3 il SUAP
viene individuato quale unico soggetto pubblico di
riferimento territoriale per tutti procedimenti che
abbiano ad oggetto l'esercizio di attività
produttive e di prestazione di servizi, e quelli
relativi alle azioni di localizzazione,
realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o
riconversione, ampliamento o trasferimento nonché
cessazione o riattivazione delle suddette attività,
ivi compresi quelli di cui alla direttiva
2006/123/2006 .
Si prevede inoltre una gestione esclusivamente
telematica delle pratiche/istanze presentate al
SUAP. Infatti, le domande, le dichiarazioni, le
comunicazioni, gli atti delle pubbliche
amministrazioni, e i relativi allegati sono
predisposti in formato elettronico e trasmessi in
via esclusivamente telematica.
Al fine di consentire il reperimento di
informazioni e l'interoperabilità telematica fra
gli enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad
attività produttive e di prestazione di servizi è
individuato il portale/sito nazionale
che:i)fornisce servizi informativi e operativi ai
SUAP, anche ai fini degli adempimenti della c.d.
Direttiva Servizi;ii)assicura la divulgazione delle
tipologie di autorizzazione per le quali è
sufficiente l'attestazione dei soggetti privati
accreditati; iii)l'utilizzo della procura speciale
con le stesse modalità previste per la
comunicazione unica;iv)contiene un sistema di
pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri
comunque denominati; v)costituisce punto di
contatto nazionale ai sensi della direttiva
servizi.
In questo complesso quadro la Regione Emilia
Romagna ritiene essenziale affermare alcuni
principi di fondo come quello della necessità che
il SUAP sia effettivamente il punto unico di
accesso per le imprese, l'importanza della
promozione e realizzazione dello sportello unico
telematico e della rete regionale dei SUAP
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE.
Alla fine del 2006 il Parlamento europeo e il
Consiglio dei Ministri UE hanno adottato la
direttiva 2006/123/CE sulla libera prestazione dei
servizi nel mercato interno (meglio nota come
direttiva Servizi ). Tale direttiva si inserisce
nel quadro degli obiettivi primari perseguiti
dall'Europa nell'ambito della strategia di
Lisbona , quali il miglioramento dell'occupazione,
la coesione sociale e il raggiungimento di una
crescita economica sostenibile.
Si tratta di una direttiva importante, non solo
perché è sui servizi che l' Europa dovrà puntare
sempre di più per difendere la propria
competitività a livello globale, ma anche perché è
un passo per contribuire a creare più concorrenza
nel mercato interno, favorendo così anche la
crescita degli Stati membri. In particolare la
direttiva, che costituisce il punto d'approdo di un
processo legislativo teso a creare, per il 2010, un
vero mercato interno dei servizi (prestati dietro
corrispettivo economico), si propone 4 obiettivi
principali:
-facilitare la libertà di stabilimento e la libertà
di prestazione di servizi;
-rafforzare i diritti dei destinatari in quanto
utenti di tali servizi;
-promuoverne la qualità;
-stabilire una cooperazione amministrativa
effettiva tra gli Stati.
Tale disciplina, nel favorire una maggiore
competitività ed equilibrio dei mercati, intende
apportare benefici ai prestatori di servizi (in
particolare alle piccole e medie imprese), rendendo
loro possibile, e soprattutto facile, stabilirsi in
un altro Stato membro o fornire temporaneamente i
propri servizi, ed ai consumatori, garantendo loro
maggiori diritti.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, la
direttiva 2006/123/CE prevede in primo luogo una
serie di disposizioni volte a semplificare il
quadro normativo e amministrativo nel quale
agiscono i prestatori di servizi.
In particolare, è richiesto di mantenere un regime
di autorizzazione solo se non discriminatorio,
giustificato da motivi imperativi di interesse
generale (riconosciuti come tali dalla
giurisprudenza della Corte di Giustizia quali
pubblica sicurezza, sanità pubblica, tutela
consumatori, obiettivi di politica sociale,
mantenimento dell'ordine sociale, tutela dei
lavoratori, benessere degli animali, salvaguardia
dell'equilibrio finanziario del regime di sicurezza
sociale, prevenzione della frode, prevenzione della
concorrenza sleale, protezione dell'ambiente e
dell'ambiente urbano, tutela dei creditori,
salvaguardia della sana amministrazione della
giustizia, sicurezza stradale, tutela della
proprietà intellettuale, obiettivi di politica
culturale, mantenimento del pluralismo della stampa
e politica di promozione della lingua nazionale,
conservazione del patrimonio nazionale storico ed
artistico, politica veterinaria) e proporzionato,
nel senso che l'obiettivo perseguito non può essere
conseguito tramite una misura meno restrittiva.
Diversamente il provvedimento di autorizzazione
deve essere degradato in una dichiarazione che
consenta al prestatore di servizi l'immediato
inizio delle attività.
La direttiva contiene, inoltre, un elenco di
requisiti vietati (articolo 14) che devono essere
eliminati e un elenco di requisiti da valutare
(articolo 15) sempre in base ai criteri di non
discriminazione, necessità e proporzionalità.
Sotto il profilo della semplificazione delle norme
e dei procedimenti, la direttiva chiama in campo le
amministrazioni pubbliche centrali, regionali e
locali, ciascuna per il proprio ambito di
competenza, al fine di adeguare i propri
ordinamenti alle prescrizioni nella stessa
contenute. Il lavoro che a queste amministrazioni è
stato richiesto è quello di esaminare i regimi di
autorizzazione sopprimendo o modificando quelli che
non sono conformi ai suddetti criteri. Lo stesso
lavoro è richiesto anche rispetto ai requisiti
vietati e da valutare, ancora presenti in molti dei
procedimenti previsti nei medesimi ordinamenti.
Si tratta, evidentemente, di un recepimento
complesso, da effettuarsi entro il 28 dicembre 2009
e che si presenta, pertanto, come una sfida ed una
grande opportunità per l'Italia e per le Regioni,
per crescere e competere sul mercato interno.
La complessità discende prevalentemente dal fatto
che, oltre alla trasposizione di prescrizioni
normative di armonizzazione già individuate dalla
Comunità, vengono fissati obiettivi, anche molto
ambiziosi, ma al contempo non viene suggerito agli
Stati membri alcun criterio per il recepimento, a
testimonianza delle difficoltà incontrate nella
predisposizione di questo strumento normativo in un
settore così delicato e protetto dalle
legislazioni nazionali.
La nostra Regione ha partecipato a specifici
coordinamenti tecnici con tutte le Regioni per
affrontare, con una metodologia il più possibile
omogenea, le problematiche sottese alla direttiva,
in collaborazione con il Dipartimento Politiche
Comunitarie e la Commissione Europea.
Le Regioni sono state, pertanto, chiamate a
riesaminare tutta la disciplina vigente in materia
di attività di servizi e ad effettuare un
monitoraggio dettagliato dei regimi di
autorizzazione e dei requisiti previsti per
l'esercizio di tali attività, al fine di verificare
la compatibilità del proprio ordinamento interno
con la normativa comunitaria e definire adeguati
interventi di modifica allo specifico scopo di
cogliere appieno tutte le opportunità che la
direttiva offre per crescere e competere sul
mercato unico.
Il lavoro di trasposizione della direttiva è stato
diviso in due fasi:
a) la fase del monitoraggio, consistente in un
censimento generale dei procedimenti rientranti nel
campo di applicazione della direttiva;
b) la fase di valutazione nella quale, a seguito
del censimento, procedere a sopprimere o modificare
la regolamentazione non conforme alla direttiva,
nonché a valutare i regimi di autorizzazione da
mantenere.
Nella nostra Regione, a seguito di tale processo
che è stato svolto trasversalmente su più ambiti e
con l'apporto di diverse strutture regionali, si è
ravvisata la necessità di intervenire nelle materie
relative turismo, commercio, sanità, agricoltura,
lavoro e cultura, trasporti ed ambiente sia sotto
il profilo della valutazione dei regimi di
autorizzazione esistenti per la trasformazione
degli stessi in una mera dichiarazione di inizio
attività, laddove la loro conservazione non appaia
conforme alla direttiva servizi , sia sotto quello
dell'eliminazione dei requisiti vietati. Con
riferimento ad alcune attività di servizio, quali
quelle svolte dalle guide turistiche, dai maestri
di sci e dalle scuole di sci ed alpinismo, materie
che hanno numerosi punti di interferenza con quella
delle professioni (oggetto delle direttiva
2005/36/CE), si è avvertita anche la necessità di
adeguarsi alle più recenti pronunce della
giurisprudenza costituzionale. Per completezza il
quadro, va altresì precisato che l'adeguamento
delle disposizioni regionali alla direttiva
servizi, relativamente all'artigianato ed alla
durata delle concessioni del demanio marittimo, ha
seguito un percorso autonomo.
In questo contesto, quali ulteriori elementi di
semplificazione, si sono considerate anche le
modifiche recentemente apportate alla L. 241/90 sul
procedimento amministrativo, nella parte relativa
agli istituti come il silenzio assenso e la DIA,
che espressamente prevedono l'esercizio immediato,
contestualmente alla dichiarazione, delle attività
ricadenti nell'ambito della direttiva, nonché le
disposizioni sullo Sportello Unico delle attività
produttive.
Nel disegnare la struttura del presente disegno di
legge, ci si è attenuti ad un puntuale adeguamento
alla direttiva.
Nell'ambito del turismo ed in particolare per
quanto attiene le strutture turistico-ricettive, è
stata introdotta la DIA immediata in luogo
dell'autorizzazione attualmente prevista per le
strutture ricettive alberghiere e della dia
differita attualmente prevista per le strutture
recettive extralberghiere, provvedendo, pertanto,
ad adeguare il procedimento nel suo complesso,
comprensivo delle disposizioni sanzionatorie,
nell'intento di contemperare le esigenze di
liberalizzazione con la necessità di una più
efficace azione amministrativa di controllo e di
una maggiore responsabilità del prestatore.
A tal fine, già in fase preventiva, è stata
prevista una specifica modulistica, unica per tutto
il territorio regionale, che accompagnerà il
titolare dell'attività attraverso una puntuale
autocertificazione dei requisiti richiesti per il
regolare esercizio della stessa.
Si è anche proceduto ad eliminare quelle
disposizioni che, imponendo al prestatore di avere
un determinato statuto giuridico, si pongono in
contrasto con l'articolo 15 della direttiva.
Un aspetto particolare affrontato dal progetto di
legge è quello relativo ad alcune professioni
turistiche. Si tratta, in particolare, della
necessaria modifica della legge regionale 1
febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle
attività di animazione e di accompagnamento
turistico), della legge regionale 9 dicembre 1993,
n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di
sci) e della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3
(Ordinamento della professione di guida alpina).
In merito alle figure professionali di guida
turistica e accompagnatore turistico, si è reso
necessario adeguarsi alla direttiva n. 2006/123/CE
( direttiva servizi ) disciplinando anche il caso
in cui cittadini comunitari intendano esercitare in
Emilia Romagna occasionalmente le suddette
attività. L'esercizio in forma stabile, invece, era
stato già stato adeguato, con una recente riforma
nel 2008, alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 relativo al
riconoscimento delle qualifiche professionali. In
questa sede è stato anche necessario adeguare la
normativa regionale alla recente pronuncia della
Corte Costituzionale n. 271 del 2009 che ha
dichiarato illegittima la legge regionale 1
febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle
attività di animazione e di accompagnamento
turistico) nelle disposizioni con cui è istituita
la nuova professione di animatore turistico che,
non trovando alcun riscontro nella legislazione
statale, secondo la Corte si pone in palese
violazione dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione il quale ha attribuito alla competenza
dello Stato (competenza concorrente) la materia
delle professioni . La pronuncia costituzionale
dichiara altresì l'illegittimità costituzionale
delle disposizioni della medesima legge regionale
che prevedono l'indicazione di una limitazione
degli ambiti territoriali per i quali sussiste
l'abilitazione ed entro i quali la professione può
essere esercitata, in quanto dette limitazioni -
secondo la Corte - comportano una lesione al
principio della libera prestazione dei servizi di
cui all'articolo 40 del Trattato CE e dunque la
violazione del rispetto del vincolo comunitario di
cui all'articolo 117, primo comma, della
Costituzione, oltre che della libera concorrenza,
la cui tutela rientra nella esclusiva competenza
statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera e) della Costituzione .
La recente evoluzione dell'ordinamento comunitario
nel settore professionale (direttive n. 2005/36/CE
e n. 2006/123/CE) richiede l'adeguamento
dell'ordinamento della Regione EmiliaRomagna anche
in materia di professioni della montagna, in
particolare della normativa sui maestri di sci,
sulle loro scuole e sulle scuole di sci alpinismo.
L'entrata in vigore del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonché della direttiva
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla
libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania) rende
opportuna una modifica dell'attuale normativa
regionale dell'Emilia-Romagna sull'esercizio della
professione di maestro di sci, al fine di garantire
la massima compatibilità tra l'ordinamento
regionale, statale e comunitario in materia.
Il d.lgs. n. 206 del 2007 (all'art. 5, co. 1,
lettera a) dispone che in merito al riconoscimento
delle qualifiche professionali formali , ai fini
della temporanea prestazione di servizi e
dell'esercizio professionale stabile sul territorio
italiano da parte di professionisti stranieri in
ambito comunitario (titolo II e titolo III, capi II
e IV, del decreto), la competenza spetta alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche giovanili e le
attività sportive (oggi Struttura di missione per
lo sport), per le attività che riguardano il
settore sportivo, in particolare quelle esercitate
con la qualifica di professionista sportivo
(compresi i maestri di sci).
A sua volta l'art. 6 della legge della Regione
Emilia-Romagna 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento
della professione di maestro di sci) detta la
disciplina rivolta ai maestri di sci stranieri non
iscritti in albi professionali italiani che
intendano esercitare, temporaneamente o
stabilmente, la professione in Emilia-Romagna,
prescrivendo che devono chiedere l'autorizzazione o
l'iscrizione - a seconda dei casi - al Consiglio
direttivo del Collegio regionale dei maestri di
sci.
Ciò, premesso, la Regione ritiene opportuno sancire
formalmente l'avvenuto superamento della propria
legislazione da parte di quella statale, al fine di
dare piena applicazione ai principi di certezza del
diritto e di semplificazione, soprattutto in
considerazione dei profili di complessità che
discendono dal contesto normativo comunitario.
Peraltro risulta evidente come la legislazione
regionale in questione sia risalente nel tempo
(precedente, del resto, alla stessa riforma del
titolo V, parte II, della Costituzione) e quindi
necessiti di essere aggiornata, oltre che alla
disciplina europea sulle qualifiche, alla citata
direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai servizi nel mercato interno), che
impone anche alle regioni di semplificare, nel
settore dei servizi , i regimi di autorizzazione
di propria competenza.
Questa esigenza si pone in merito a varie
disposizioni della l.r. n. 42 del 1993:
innanzitutto in merito alle norme che quantificano
la durata dell'esercizio professionale temporaneo
da parte dei maestri di sci provenienti da altre
regioni d'Italia nonché da altri Stati, in assenza
di una sua predefinizione a opera del legislatore
statale e comunitario (art. 6); è poi il caso delle
condizioni di apertura di scuole di sci (artt. 7 e
8 della l.r. 42/93), e infine degli articoli 9 e 10
in tema di tariffe professionali.
Quanto alla legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3
(Ordinamento della professione di guida alpina),
all'art. 9 (Scuole di alpinismo e di sci alpinismo)
essa dispone che le scuole di alpinismo e di sci
alpinismo sono riconosciute dalla Giunta regionale
e iscritte in un apposito elenco. Al comma 2
stabilisce che le richieste di riconoscimento vanno
presentate alla stessa Giunta tramite il Collegio
regionale delle guide che formula il proprio parere
in merito ; al comma 3 che la Giunta regionale
verifica annualmente la persistenza delle
condizioni per il riconoscimento sempre tramite il
Collegio; il comma 4 chiude l'articolo con una
norma sanzionatoria dell'abuso di denominazione di
Scuola di alpinismo e di sci alpinismo .
Va tenuto presente che la legge statale di
riferimento, 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento
della professione di guida alpina), regola la
stessa tipologia di scuole incaricando le regioni
di autorizzarle e richiedendo un preciso rapporto
numerico, all'interno del corpo docente, tra
aspiranti guida e guide alpine-maestri di
alpinismo.
Per l'apertura delle agenzie di viaggio e turismo
si è ritenuto di conservare il regime
autorizzatorio per evidenti ragioni di tutela del
consumatore, ma è stata introdotta la regola del
silenzio assenso nel procedimento di
autorizzazione. Al contempo, la dia con effetti
immediati è stata introdotta per l'apertura delle
sedi secondarie o filiali di agenzia, in
sostituzione del precedente regime di
autorizzazione, non conforme con la direttiva
servizi , che prevedeva la comunicazione
unitamente al decorso del tempo.
Rispetto al commercio, in analogia a quanto
previsto a livello statale nell'ambito del processo
di adeguamento alla direttiva, si è provveduto ad
introdurre la dichiarazione di inizio attività agli
esercizi di vicinato ed alle forme speciali di
vendita.
Il capo III del Titolo II del progetto di legge,
concerne il recepimento della Direttiva Servizi in
materia di sanità. In tale ambito occorre adeguare
la normativa concernente l'esercizio di alcune
attività attinenti alla salute umana e alla sanità
veterinaria, la tutela del benessere animale,
nonché lo svolgimento di attività funebre e di
trasporto funebre.
E' stato invece valutato di non intervenire
sull'autorizzazione prevista dall'articolo 7 della
legge regionale n. 5 del 2005 riguardante lo
svolgimento dell'attività circense.
ULTERIORI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE
Viene prevista una modificazione della l.r. n. 11
del 2004 (sulla società regionale
dell'informazione) in linea con il recente
orientamento della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee che ha ammesso che il c.d.
controllo analogo sia esercitato in forma congiunta
anche in forma associativa o aggregata da enti
pubblici che perseguano le stesse finalità
DESCRIZIONE DEI SINGOLI ARTICOLI.
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E NORME PER LA
SEMPLIFICAZIONE
Capo I - Principi e strumenti generali
L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità
principali della legge consistenti nella attuazione
della normativa comunitaria (a seguito del
procedimento previsto dalla l.r. n. 216 del 2008 e
della prima sessione comunitaria ), nonché della
normativa nazionale in materia di semplificazione
procedimentale. Questo articolo sviluppa il
concetto di semplificazione dei procedimenti -
ponendolo a fondamento dell'azione regionale -
attraverso la riduzione generalizzata dei relativi
termini, il recepimento della direttiva 2006/123/CE
in materia di servizi si rilevanza economica del
mercato interno. Questa norma prefigura anche le
funzioni di monitoraggio ai fini della trasparenza
e della verificabilità dell'azione pubblica.
Capo II - Norme in materia di Sportello unico per
le attività produttive (SUAP)
Con l'articolo 2 la Regione ha inteso indicare i
principi per una disciplina generale sullo
sportello unico per le attività produttive (di
seguito per brevità denominato SUAP) con la duplice
finalità da un lato di dare piena attuazione alle
disposizioni della Direttiva Servizi , dall'altro
di fornire una adeguata e omogenea applicazione su
tutto il territorio regionale delle disposizioni
relative alle procedure per la gestione da parte
degli sportelli unici per le attività produttive
delle pratiche finalizzate all'avvio e
all'esercizio di attività produttive.
Le disposizioni mirano a definire il SUAP come
unico punto di accesso per tutti i soggetti che
avviano ed esercitano un'attività produttiva,
comprese quelle finalizzate alla produzione di beni
e servizi di cui alla direttiva n, 2006/123/CE;
inoltre la struttura è responsabile del
procedimento e del provvedimento finale rilasciato
al richiedente, ferme restando la competenza e la
responsabilità dei singoli enti, soggetti ed
autorità variamente denominati chiamati ad
intervenire nel procedimento.
L'articolo prevede che successivamente all'entrata
in vigore della legge con regolamento la Giunta
regionale provveda ad adeguare disciplinando il
procedimento unico in coerenza ai principi
richiamati nel medesimo articolo.
L'articolo 3 è dedicato allo Sportello Unico
telematico e alla Rete regionale dei SUAP quale
organizzazione dedicata della rete degli sportelli
unici attività produttive per il collegamento
telematico degli sportelli unici istituiti nella
Regione, e per la trasmissione in via telematica
tra i Suap e gli altri enti che intervengono nei
procedimenti, al fine di rendere gli stessi
pienamente operativi in conformità con le
disposizioni previste dal Codice
dell'amministrazione digitale e dall'articolo 38
della Legge 133/2008. A sua volta la rete è
coordinata dalla Regione EmiliaRomagna mediante un
apposito Tavolo di coordinamento che svolge compiti
di monitoraggio, indirizzo per la riduzione e
semplificazione degli oneri amministrativi e delle
procedure
Si prevede che per la realizzazione dello sportello
unico telematico, la Regione promuova una
piattaforma telematica nell'ambito dell'apposito
portale regionale per le imprese.
Il portale, mediante la realizzazione e
l'aggiornamento di un'apposita banca dati
regionale, fornisce informazioni circa gli
adempimenti richiesti dall'ordinamento giuridico
per l'avvio e l'esercizio delle attività, i
riferimenti normativi vigenti, le relative
discipline regionali e locali coordinate e
aggiornate; la quantificazione degli oneri di
legge, la modulistica di riferimento nonché la
documentazione da allegare al fine di consentire la
presentazione di una domanda completa ed esaustiva
da parte del richiedente, riducendo o eliminando i
casi di rigetto dell'istanza o i casi di richiesta
di interruzione, sospensione del procedimento per
le integrazioni necessarie all'istruttoria della
pratica.
TITOLO II - RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/
CE
Capo I - Disposizioni in materia di turismo
Sezione I - Strutture ricettive turistiche
In particolare l'articolo 4 del progetto di legge
regionale contiene al primo comma una modifica
all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del
2004, introducendo così la dichiarazione inizio
attività (DIA) con effetti immediati ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, terzo periodo, della
legge n. 241 del 1990, sia per le attività
ricettive nelle strutture alberghiere ed all'aria
aperta sia per quelle nelle strutture
extralberghiere. La disposizione oggetto di
modifica, invece, contemplava l'autorizzazione per
le prime e la dia con effetti differiti per le
seconde. Il secondo comma dell'articolo 14
contiene, invece, una norma di coordinamento con la
disciplina sullo sportello unico per le attività
produttive (SUAP). E' alla luce di tali sostanziali
modifiche normative che vanno lette ed interpretate
buona parte degli interventi di modifica previsti
negli articoli successivi, compresi nella sezione
dedicata alle strutture ricettive turistiche. Gli
interventi di modifica che seguono, infatti,
talvolta comportano semplici modifiche
terminologiche, necessarie per armonizzare l'intero
testo della legge regionale n. 16 del 2004.
E' il caso degli articoli 5 e 6, comma 1 che
sostituiscono il termine autorizzazione con
espressioni più adeguate al nuovo impianto
normativo. Si è inoltre colta l'occasione per
aggiornare le citazioni delle leggi regionali o
statali contenute nella legge regionale n. 16, è
questo il caso dell'articolo 6, comma 2 che
sostituisce il riferimento alla precedente legge
regionale sull'agriturismo (l.r. n. 26 del 1994)
con la recente legge regionale (lr n. 4 del 2009).
Altre volte, gli interventi che seguono eliminano
alcuni requisiti non conformi alla direttiva
servizi come ad esempio i requisiti che
richiedono un particolare statuto giuridico in capo
al prestatore di servizi.
Gli articoli 8 e 9, che modificano rispettivamente
gli articoli 8 (sugli ostelli) e 9 (sui rifugi
alpini ed escursionistici) della legge regionale n.
16 del 2004, eliminano la previsione dell'assenza
dello scopo di lucro tra le finalità perseguite
dagli operatori economici preposti alle attività
ivi contemplate. Mentre l'articolo 7 modifica
l'articolo 7 (case per ferie) della legge regionale
n. 16 mantenendo la previsione dell'assenza dello
scopo di lucro che, però, viene riferita alle
modalità di gestione delle case per ferie e non più
alle finalità perseguite dai soggetti che le
gestiscono. Quindi l'assenza di scopo di lucro da
requisito soggettivo diventa requisito oggettivo,
afferente alle modalità con cui si svolge
l'attività, va tuttavia evidenziato a questo
proposito che le case per ferie potrebbero non
essere comprese nell'ambito di applicazione della
direttiva servizi , in quanto la prestazione nelle
stesse erogata non comporta la corresponsione di un
corrispettivo adeguato, bensì solo di un mero
rimborso spese e per tale ragione detta prestazione
sembra non configurarsi come attività economica
rilevante ai fini dell'applicazione della direttiva
servizi .
L'articolo 10 modifica l'articolo 11 della legge
regionale n. 16 prevedendo per case ed appartamenti
per vacanze la soppressione del divieto
dell'offerta di servizi aggiuntivi, non pienamente
in linea con la direttiva servizi .
L'articolo 11 modifica l'articolo 12 della legge
regionale n. 16 concernente la locazione per
finalità turistiche di appartamenti di proprietà di
soggetti privati. Trattasi di una fattispecie che
sembra non essere compresa nell'ambito di
applicazione della direttiva servizi, è infatti
soltanto una modalità di locazione degli immobili
di cui il legislatore regionale con la legge n. 16
si è interessato al solo fine di consentire un più
efficace controllo sulla adeguatezza della capacità
ricettiva presente in un dato territorio rispetto
ai flussi turistici, prevedendo allo scopo una mera
comunicazione del privato al Comune, entro il 31
marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31
ottobre nelle località a turismo invernale ed entro
il 31 gennaio nelle restanti località. L'articolo
11 ha dunque soppresso soltanto la previsione
dell'obbligo di dare comunicazione almeno cinque
giorni prima della data di inizio della prima
locazione.
L'articolo 12, comma 1, modifica l'articolo 13
della legge regionale n. 16 concernente il bed and
breakfast sostituendo il requisito, vietato dalla
direttiva servizi , dell'obbligo di residenza e
dimora del titolare nell'immobile, con il requisito
della residenza o dell'abituale dimora nella
struttura a condizione che sia garantita la
compresenza con gli ospiti. L'articolo 12, comma 2,
prevede che la DIA - già introdotta con legge
regionale n. 16 per l'esercizio dell'attività -
abbia ora effetti immediati conformemente anche
alle modifiche contemplate dalla legge n. 69 del
2009.
Gli articoli 13 e 14 modificano rispettivamente gli
articolo 14 e 15 della legge regionale n. 16 del
2004 concernenti rispettivamente le strutture
all'aria aperta e le aree di sosta temporanee, in
entrambi i casi le disposizioni oggetto di modifica
prevedono l'autorizzazione che viene trasformata in
dia con effetti immediati, da redigersi su modulo
predisposto dal comune sulla base del modello
regionale approvato con determinazione del
dirigente competente.
L'articolo 15 prevede la modifica della rubrica
titolo III della legge regionale n. 16, come ovvia
conseguenza della eliminazione di qualsiasi
provvedimento di autorizzazione per tutti i
procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio delle
attività ricettive .
L'articolo 16 sostituisce l'articolo 16 della legge
regionale n. 16 ribadendo il principio secondo cui
l'esercizio della attività ricettiva alberghiera ed
all'aria aperta è subordinato a dia immediata da
redigersi su modulo predisposto dal Comune sulla
base del modello regionale approvato con
determinazione del dirigente competente. Viene
pertanto eliminato il previgente regime di
autorizzazione che presupponeva altresì la
preventiva assegnazione della classifica sia per la
struttura principale che per le dipendenze. Con la
modifica introdotta, alla dichiarazione di inizio
attività è ora allegata la dichiarazione di
classificazione.
L'articolo 17 prevede mere modifiche terminologiche
nell'articolo 17 (durata dell'esercizio
dell'attività alberghiera ed extralberghiera) della
legge regionale 16, come conseguenza
dell'eliminazione dell'autorizzazione.
L'articolo 18 prevede modifiche all'articolo 18
della legge regionale n. 16 prevedendo, in
sostituzione della denuncia di inizio attività con
effetti differiti per l'esercizio delle attività
nelle strutture ricettive extralberghiere, la dia
ad effetti immediati. In conseguenza alle modifiche
finora introdotte, l'articolo 19 sostituisce
nell'articolo 19 della legge regionale n. 16 il
termine autorizzazione con il termine
dichiarazione di inizio attività che diventa il
titolo abilitante per la somministrazione di
alimenti e bevande nelle strutture ricettive, fatti
salvi gli adempimenti previsti dalla normativa in
materia di somministrazione.
L'articolo 20 modifica l'articolo 20 della legge
regionale n. 16 prevedendo che qualora titolari
dell'esercizio dell'attività siano enti,
associazioni, società ed organizzazioni la dia, sia
per l'esercizio dell'attività alberghiera che per
quella extralberghiera, debba contenere la
designazione del rappresentante con funzioni di
gestore.
L'articolo 21 modifica l'articolo 21 della legge
regionale n. 16 con una riformulazione della
disposizione medesima che mette maggiormente in
evidenza i requisiti soggettivi e quelli oggettivi
per l'esercizio dell'attività ricettiva.
L'articolo 22 modifica l'articolo 23 della legge
regionale n. 16 riformulando i casi di inefficacia,
sospensione e divieto di prosecuzione
dell'esercizio delle attività ricettive e con
conseguente abrogazione degli articoli 24 e 25
della legge regionale 16 che finora hanno
disciplinato questi aspetti.
L'articolo 23 modifica l'articolo 26 della legge
regionale 16 sostituendo la parola denunciati con
la parola dichiarati .
L'articolo 24 modifica l'articolo 27 della legge
regionale n. 16 introducendo in legge la
possibilità di classifiche intermedie dette
superior : Ovviamente tale modifica non è
richiesta dall'adeguamento alla direttiva
servizi , ma questo è stata l'occasione anche per
mettere mano a talune disposizioni legislative in
risposta ad alcune esigenze presenti sul mercato,
avanzate dagli stessi operatori economici.
L'articolo 25 modifica l'articolo 29 della legge
regionale n. 16 prevedendo che il livello di
classificazione sia oggetto di dichiarazione, e non
più l'oggetto del provvedimento di assegnazione,
anche per le strutture ricettive alberghiere.
L'articolo 26 modifica l'articolo 30 della legge
regionale n. 16 sopprimendo il riferimento alla
revoca dell'autorizzazione.
L'articolo 27 modifica l'articolo 35 (banche dati)
della legge regionale n. 16 prevedendo mere
sostituzioni terminologiche.
L'articolo 28 modifica l'articolo 36 della legge
regionale n. 16 riformulando le sanzioni
amministrative in materia.
L'articolo 29 modifica l'articolo 37 riformulando
le sanzioni amministrative per la violazione delle
norme sulla classificazione.
L'articolo 30 modifica l'articolo 40 della legge
regionale n. 16 concernente l'uso occasionale per
fini ricettivi di immobili non destinati
abitualmente alla ricettività collettiva.
L'articolo 31 modifica l'articolo 41 della legge
regionale n. 16 sui campeggi temporanei. In
entrambi gli articoli (40 e 41) viene conservata
l'autorizzazione per esigenze di rispetto
dell'ambiente, di salvaguardia di salute pubblica e
pubblica incolumità. Tuttavia viene introdotto
l'istituto del silenzio assenso se il Comune non
provvede sull'istanza dell'interessato nei termini.
La direttiva servizi rende obbligatorio tale
istituto nell'ambito dei regimi di autorizzazione
che si intendano conservare.
Sezione II - Professioni turistiche
Nella sezione II dedicata alle professioni
turistiche l'articolo 32 abroga il comma 7
dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio
2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività
di animazione e di accompagnamento turistico) che
contiene la definizione della professione di
animatore turistico. Ciò è reso necessario in
conseguenza della dichiarazione di illegittimità
costituzionale della disposizione contenuta nella
recente sentenza della Corte Costituzionale 19-29
ottobre 2009, n. 271.
L'articolo 33 modifica in alcuni commi l'articolo 3
della legge regionale n. 4 del 2000, in linea con
la sopraindicata sentenza costituzionale. In
particolare l'articolo 33 abroga il comma 7
dell'articolo 3 che disciplina le attività di
animatore turistico, nonché abroga il comma 10 del
medesimo articolo 3 che prevede che le condizioni
per l' esercizio dell'attività possano essere
dettate anche dalle delibere della Giunta
regionale. In entrambi i casi, secondo la Corte
Costituzionale, si violerebbe la sfera di
competenza statale in materia di professioni.
L'articolo 33 sopprime contestualmente i
riferimenti alle disposizioni abrogate contenuti
nei commi 1, lettera b) e 3 dell'articolo 3 della
legge regionale n. 4. Inoltre l'articolo 33
sostituisce i commi 4 e 5 dell'articolo 3 della
legge regionale 4 che consentivano l'esercizio
dell'attività negli ambiti territoriali di
estensione almeno comunale, per i quali sia stato
superato l'esame, con possibilità di esame
integrativo qualora il soggetto interessato volesse
estendere l'idoneità ad altri territori. A seguito
della sostituzione, è previsto che l'idoneità
all'esercizio della professione di guida turistica
consente l'esercizio dell'attività nell'ambito
territoriale regionale, in coerenza con quanto
disposto dalla direttiva servizi che vieta
limitazioni alla validità territoriale delle
autorizzazioni, nonché con la recente pronuncia
della Corte Costituzionale. L'articolo 33 prevede
che la Giunta possa stabilire modalità con cui è
consentito alla guida turistica di acquisire
specializzazioni per aree tematiche ulteriori,
senza alcun pregiudizio per l'esercizio
dell'attività nell'ambito territoriale regionale.
L'articolo 33 elimina infine il certificato
rilasciato dalla AUSL previsto dall'articolo 3,
comma 1, lettera c) per attestare la idoneità
psico-fisica all'esercizio della professione di
guida turistica. Sembrerebbe essere una
certificazione non necessaria in considerazione
della tipologia di attività professionale da
esercitare.
L'articolo 34 contiene alcune modifiche
dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 che
comportano la sostituzione del nulla osta con la
preventiva comunicazione per l'esercizio
occasionale delle attività di guida turistica a
riconosciuti esperti della materia nel contesto di
iniziative aventi finalità didattiche e
divulgative. Per riconosciuti esperti si intendono
ad esempio docenti universitari, cioè tutti quei
soggetti dotati di particolari ed elevate
competenze professionali, ma comunque privi
dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di
guida turistica. Trattasi di attività che in realtà
non ricadono nell'ambito di applicazione della
direttiva servizi , configurandosi come attività
estranee al sistema della concorrenza nel mercato.
L'articolo 34 prevede inoltre che la comunicazione
sia presentata almeno quindi giorni prima
dell'iniziativa e il Comune possa impedire lo
svolgimento della prestazione, prima del suo
inizio. L'articolo 34, infine, opportunamente
inserisce, dopo il comma 4 dell'articolo 4 della
legge regionale n. 4 del 2000, il comma 4 bis con
il quale si consente agli operatori
transfrontalieri, abilitati nel Paese di
appartenenza, di operare sul territorio regionale
in regime di libera prestazione senza necessità di
ottenere alcuna autorizzazione. Si è inteso in
questo modo dare piena attuazione alla la direttiva
servizi che all'articolo 16, tra i requisiti
vietati per la libera prestazione di servizi,
prevede l'obbligo per operatore transfrontaliero di
ottenere un'autorizzazione, compresa l'iscrizione
in un registro o a un ordine professionale, dalle
autorità competenti sul territorio in cui intenda
svolgere l'attività. Al tempo stesso, si è inteso
recepire il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 del
2007, convertito nella legge n. 40 del 2007, che
all'articolo 10, comma 4 - ultimo periodo,
prescrive che I soggetti abilitati allo
svolgimento dell'attività di guida turistica
nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese
comunitario di appartenenza operano in regime di
libera prestazione dei servizi senza necessità di
alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia
generale o specifica .
L'articolo 35 modifica l'articolo 6, comma 2 della
legge regionale n. 4 del 2000 che prevede che la
Provincia curi la pubblicazione annuale sul
Bollettino Ufficiale della Regione dei nominativi
di coloro che si dichiarano disponibili, entro il
31 ottobre di ogni anno, all'effettivo esercizio
della professione per la quale sono stati
abilitati. La disposizione introduce, così, un
onere amministrativo ingiustificato che per ragioni
di semplificazione si valuta opportuno eliminare.
In considerazione di ciò, l'articolo 35 abroga
l'inciso entro il 31 ottobre di ciascun anno .
Inoltre l'articolo 35 sopprime i riferimenti
contenuti nell' articolo 6 della legge regionale 4
al certificato di idoneità psico-fisica, nonché
agli ambiti nei quali la professione può essere
esercitata.
L'articolo 36 modifica l' articolo 10 della legge
regionale n. 4 del 2000 che prevede che gli enti
locali possono pubblicizzare le tariffe comunicate
dalle associazioni alle quali gli associati
dovranno attenersi per l'anno di riferimento. La
disposizione sembra vincolare gli associati al
rispetto di tariffe dei compensi professionali
stabiliti dalle Associazioni di categoria e
pubblicizzate dagli enti locali, in violazione
quindi del divieto - previsto dall'articolo 15,
paragrafo 2 lettera g) della direttiva servizi -
di imporre ingiustificatamente tariffe obbligatorie
minime o massime che il prestatore deve rispettare.
Benché l'obbligatorietà delle tariffe riguardi il
rapporto degli associati con le relative
associazioni, per fugare qualsiasi dubbio di
legittimità, si ritiene necessario prevedere
l'abrogazione dell'inciso e che gli associati
applicheranno per l'anno di riferimento presente
nell' articolo 10 della legge regionale n. 4.
L'articolo 37 apporta modifiche all'art. 6 della
l.r. 42 del 1993, che scaturiscono da un'esigenza
più formale che sostanziale, e mirano a garantire
la massima chiarezza del quadro normativo a uso
degli interpreti e degli operatori di settore,
soprattutto alla luce dell'evoluzione
dell'ordinamento nazionale e sovranazionale. La
modifica al comma 2 esplicita l'ambito di
applicazione della legge regionale 42, circoscritto
all'esercizio professionale in regime di
stabilimento, rinviando al d.lgs. n. 206 del 2007
per l'esercizio professionale temporaneo.
Conseguentemente, l'aggiunta del comma 4-bis
chiarisce il riparto di competenze tra Stato e
Regione in merito al riconoscimento professionale
(statale) e all'autorizzazione all'esercizio
(regionale) al maestro di sci proveniente da un
altro Stato dell'Unione Europea che intenda
esercitare stabilmente la professione in
Emilia-Romagna senza essere iscritto all'albo.
L'aggiunta del comma 4-ter estende questa
disciplina ai maestri di sci che non siano
cittadini dell'Unione Europea.
Quanto all'apertura delle scuole di sci alpino, sci
di fondo e di snowboard, le modifiche agli articoli
7 e 8, contenute nell'articolo 38 del progetto di
legge regionale, sono volte a rendere la l.r. n. 42
del 1993 compatibile con la direttiva 2006/123/CE
nonché con la legislazione nazionale sul
procedimento amministrativo e la semplificazione,
ossia la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Infatti il provvedimento regionale di
riconoscimento alle scuole di sci, di cui all'art.
7 della legge regionale 42, è trasformato in
dichiarazione d'inizio attività ai sensi dell'art.
19 della legge n. 241 del 1990, da rilasciare al
comune competente. È poi semplificato il
procedimento, tramite la soppressione della fase
consultiva, e sono semplificati gli adempimenti
burocratici (abrogazione delle lettere g e j
dell'art. 7 nonché della lettera b dell'art. 8).
In tema di tariffe professionali, con l'articolo 39
la Regione intende intervenire sulla legge
regionale 42 per garantirne l'omogeneità con la
Direttiva servizi - in assenza di indicazioni da
parte della legge statale di settore, n. 81 del
1991 - e con il decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248
(c.d. Decreto Bersani ). Sono così eliminate le
tariffe obbligatorie (articolo 9, comma 1), che
diventano indicative, e le correlative sanzioni
(art. 10, comma 3).
A questo proposito occorre ricordare che la
Struttura di missione per lo sport, incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
dello Stato italiano, ha comunicato alla Regione
Emilia-Romagna, con nota in data 22 novembre 2008
(prot. n. USS SPORT 0002424 P) che la Commissione
europea ha aperto nei confronti dell'Italia una
procedura d'infrazione (n. 2007/4541) circa la
conformità al diritto europeo dell'art. 5, co. 1,
del menzionato d.lgs. n. 206 del 2007. L'infrazione
interessa anche la Regione Emilia-Romagna in quanto
la Commissione europea ha rilevato un contrasto tra
ordinamento nazionale e regionale sul mutuo
riconoscimento delle qualifiche professionali fra
Stati membri. Contrasto che la Regione intende
rimuovere con il presente p.d.l.r.
In materia di scuole di sci alpinismo, da un
confronto tra la legge regionale e quella statale
emerge che l'art. 9 della l.r. n. 3 del 1994
applica quanto disposto dall'art. 19 della l. n. 6
del 1989, aggiungendo una funzione consultiva del
Collegio regionale in seno al procedimento di
autorizzazione. Non essendo quest'ultimo passaggio
procedurale imposto dalla normativa statale, la
Regione intende rimuoverlo, attraverso l'articolo
40 del progetto di legge, per garantire la massima
compatibilità tra l'art. 9, comma 2, della l.r. n.
3 del 1994 e la direttiva 12 dicembre 2006, n.
2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno).
Discorso analogo va fatto a proposito del comma 3
dello stesso art. 9, che implica il ruolo del
Collegio regionale in seno al procedimento di
verifica dei requisiti per non perdere il
riconoscimento.
Sono poi abrogati, sempre con l'art. 40 del
p.d.l.r., il comma 4 dello stesso articolo 9, che
vieta l'abuso della denominazione di Scuola di
alpinismo e di sci alpinismo , e il comma 3
dell'articolo 10 che punisce l'applicazione di
tariffe professionali superiori a quelle frutto
dell'autoregolazione del Collegio.
Sezione III - Agenzie di viaggi e turismo
L'articolo 41 modifica l'articolo 5 della legge
regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle
attività di produzione, organizzazione e vendita
viaggi, soggiorni e servizi turistici, abrogazione
della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23
(Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio
e turismo) che nel disciplinare il procedimento di
autorizzazione per l'apertura di agenzie di viaggio
e turismo non prevede l'istituto del silenzio
assenso, obbligatorio ai sensi dell'articolo 13,
paragrafo 4 della direttiva servizi . L'articolo
51 inserisce il comma 2bis nell'articolo 5 della
legge regionale n. 7 contenente la esplicita
previsione del silenzio assenso.
L'articolo 42 modifica l'articolo 6 della legge
regionale n. 7. In particolare l'articolo 6, comma
1, contiene per l'apertura di sede secondaria o
filiale di agenzia una inutile precisazione anche
da parte di agenzie con sede principale in altre
Regioni che potrebbe portare ingiustificatamente
alla esclusione dal novero dei soggetti che possono
aprire sedi secondarie sul territorio regionale
quegli operatori economici che non abbiano lo
stabilimento principale sul territorio nazionale,
in palese violazione dell'articolo 15, paragrafo 2,
lettera e) e dell'articolo 16, paragrafo 2 lettera
a) della direttiva servizi. Inoltre l'articolo 6,
comma 1, prevede la comunicazione per l'apertura di
sede secondaria o filiale di agenzia che più
correttamente potrebbe essere sostituita dalla dia
immediata di cui all'articolo 19, comma 2 terzo
periodo, della legge 241 del 1990, come modificata
dalla legge n. 69 del 2009. Pertanto l'articolo 42
sostituisce il comma 1 dell'articolo 6 con una
nuova disposizione che subordina l'apertura di sede
secondaria o filiale di agenzia esclusivamente alla
presentazione della dichiarazione di inizio
attività da presentare alla Provincia competente.
Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n.
7 prevede il decorso di 15 giorni dall'inoltro
della comunicazione per avviare l'attività di sede
secondaria o filiale di agenzia, configurando così
un ingiustificato regime autorizzatorio in
contrasto con l'articolo 9 della direttiva
servizi . La disposizione viene quindi modificata
dall'articolo 42, con la previsione dell'avvio
immediato dell'attività a seguito della
presentazione della dichiarazione di inizio
attività.
Capo II - disposizioni in materia di commercio
L'unica disposizione, articolo 43, in materia di
commercio introduce (in analogia a quanto previsto
a livello statale nell'ambito del processo di
adeguamento alla direttiva) la dichiarazione di
inizio attività agli esercizi di vicinato ed alle
forme speciali di vendita.
Capo III - disposizioni in materia di sanità.
Per l'apertura di stabilimenti termali, articolo
44, si è ritenuto di conservare il regime
autorizzatorio per evidenti ragioni di tutela della
salute, ma è stata introdotta la regola del
silenzio assenso nel procedimento di
autorizzazione.
Rispetto allo svolgimento di attività funebre e di
trasporto funebre, articoli 45 e 46, si è ritenuto
di sostituire l'autorizzazione con la DIA
immediata, mantenendo la presentazione di
documentazione e di autocertificazioni riguardanti
il possesso di determinati requisiti, anche di
carattere organizzativo, già previsti dalla
disciplina vigente in materia.
Per quanto riguarda la normativa riguardante la
tutela del benessere animale, articolo 47, si è
deciso di sostituire l'autorizzazione con la DIA
immediata per lo svolgimento di attività economiche
riguardanti il commercio, l'allevamento,
l'addestramento e la custodia degli animali da
compagnia. Si è ritenuto, però, per evidenti
ragioni di tutela del benessere degli animali, di
mantenere il preventivo parere del servizio
veterinario competente e il requisito della
qualificata formazione professionale ottenuta
mediante la partecipazione a specifici corsi di
formazione, già previsti dalla disciplina vigente
in materia.
TITOLO III - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
COMUNITARIA IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE
L'articolo 48 modifica l'articolo 6 della l.r. n.
11 del 2004 consentendo la determinazione del
numero dei membri del Comitato Scientifico ivi
previsto in una misura anche inferiore a quella
attuale. Viene altresì sostituito il riferimento
alla CRAL (ora soppressa) con quello al Consiglio
delle Autonomie Locali. La disposizione utilizza
gli organi creati dalla aggregazione tra Regione ed
Enti Locali denominata Community Network Emilia
Romagna, per l'espletamento delle funzioni di
controllo determinante sulla società LEPIDA
prevista al successivo articolo 10 anche
nell'interesse degli enti locali. Tale disposizione
è in linea con il recente orientamento della Corte
di Giustizia delle Comunità Europee che ha ammesso
che il c.d. controllo analogo sia esercitato in
forma congiunta anche in forma associativa o
aggregata da enti pubblici che perseguano le stesse
finalità
L'articolo 49 modifica l'articolo 9 della l.r. n.11
del 2004 abrogandone i commi 7 e 8, mentre
l'articolo 50 precisa il sistema di controllo
analogo sulla società LEPIDA S.p.A.
Indice
TITOLO I
OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE E DISPOSIZIONI SULLO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Capo I - Norme di carattere generale
- Articolo 1 - Oggetto e finalità
capo II - Norme in materia di Sportello unico per
le attività produttive (SUAP)
- Articolo 2 - Finalità e ambito di applicazione
- Articolo 3 - Sportello Unico Telematico e Rete
regionale dei SUAP
TITOLO II
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE
Capo I - Disposizioni in materia di turismo
Sezione I - Strutture ricettive turistiche
- Articolo 4 - Modifiche all'articolo 2 della legge
regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA
- Articolo 5 - Modifiche all'articolo 3 della legge
regionale n. 16 del 2004 sulle funzioni regionali
- Articolo 6 - Modifiche all'articolo 4 della legge
regionale n. 16 del 2004 sulla definizione delle
strutture ricettive
- Articolo 7 - Modifiche all'articolo 7 della legge
regionale n. 16 del 2004 concernente le case per
ferie
- Articolo 8 - Modifiche all'articolo 8 della legge
regionale n. 16 del 2004 concernente gli ostelli
- Articolo 9 - Modifiche all'articolo 9 della legge
regionale n. 16 del 2004 concernente i rifugi
alpini ed escursionistici
- Articolo 10 - Modifiche all'articolo 11 della
legge regionale n. 16 del 2004 concernente case e
appartamenti per vacanze
- Articolo 11 - Modifiche all'articolo 12 della
legge regionale n. 16 del 2004 concernente gli
appartamenti ammobiliati
- Articolo 12 - Modifiche all'articolo 13 della
legge regionale n. 16 del 2004 concernente
l'alloggio saltuario
- Articolo 13 - Modifiche all'articolo 14 della
legge regionale n. 16 del 2004 concernente
strutture all'aria aperta
- Articolo 14 - Modifiche all'articolo 15 della
legge regionale n. 16 del 2004 concernente aree di
sosta temporanea
- Articolo 15 - Modifiche alla rubrica del titolo
III della legge regionale n. 16 del 2004
- Articolo 16 - Sostituzione dell'articolo 16 della
legge regionale n. 16 del 2004, previsione della
DIA
- Articolo 17 - Sostituzione dell'articolo 17 della
legge regionale n. 16 del 2004 sulla permanenza
dell'esercizio
- Articolo 18 - Modifiche all'articolo 18 della
legge regionale n. 16 del 2004, avvio immediato
- Articolo 19 - Modifiche all'articolo 19 della
legge regionale n. 16 del 2004 sulla
somministrazione
- Articolo 20 - Modifiche all'articolo 20 della
legge regionale n. 16 del 2004 sulla rappresentanza
- Articolo 21 - Modifiche all'articolo 21 della
legge regionale n. 16 del 2004 sui requisiti
- Articolo 22 - Sostituzione dell'articolo 23 e
abrogazione degli articoli 24 e 25 della legge
regionale n. 16 del 2004 su inefficacia,
sospensione e divieto di prosecuzione
- Articolo 23 - Modifiche all'articolo 26 della
legge regionale n. 16 del 2004 sui reclami
- Articolo 24 - Modifiche all'articolo 27 della
legge regionale n. 16 del 2004 sulla
classificazione
- Articolo 25 - Sostituzione dell'articolo 29 della
legge regionale n. 16 del 2004 sulla dichiarazione
di classificazione
- Articolo 26 - Modifiche all'articolo 30 della
legge regionale n. 16 del 2004 sulla validità della
classificazione
- Articolo 27 - Modifiche all'articolo 35 della
legge regionale n. 16 del 2004 sulle banche dati
- Articolo 28 - Modifiche all'articolo 36 della
legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni
- Articolo 29 - Modifiche all'articolo 37 della
legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni
- Articolo 30 - Sostituzione dell'articolo 40 della
legge regionale n. 16 del 2004 sull'occasionalità
- Articolo 31 - Sostituzione dell'articolo 41 della
legge regionale n. 16 del 2004 concernente i
campeggi temporanei
Sezione II - Professioni turistiche
- Articolo 32 - Modifiche all'articolo 2 della
legge regionale n. 4 del 2000 sulla definizione
delle professioni turistiche
- Articolo 33 - Modifiche all'articolo 3 della
legge regionale n. 4 del 2000 sulle condizioni per
l'esercizio dell'attività
- Articolo 34 - Modifiche all'articolo 4 della
legge regionale n. 4 del 2000 sulle deroghe
- Articolo 35 - Modifiche all'articolo 6 della
legge regionale n. 4 del 2000 sugli elenchi
provinciali, attestati di idoneità e tesserini di
riconoscimento
- Articolo 36 - Modifiche all'articolo 10 della
legge regionale n. 4 del 2000 su tariffe non
vincolanti
- Articolo 37 - Modifiche all'articolo 6 della
legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di
maestro di sci
- Articolo 38 - Modifiche agli articoli 7 e 8 della
legge regionale n. 42 del 1993 sulle scuole di sci
e snowboard
- Articolo 39 - Modifiche agli articoli 9 e 10
della legge regionale n. 42 del 1993 su tariffe non
vincolanti
- Articolo 40 - Modifica degli articoli 9 e 10
della legge regionale n. 3 del 1994 sulla
professione di guida alpina
Sezione III - Attività delle agenzie di viaggi e
turismo
- Articolo 41 - Modifiche all'articolo 5 della
legge regionale n. 7 del 2003 sull'apertura
- Articolo 42 - Modifiche all'articolo 6 della
legge regionale n. 7 del 2003 sulle filiali
Capo II - Disposizioni in materia di commercio
- Articolo 43 - Esercizi di vicinato e forme
speciali di vendita
Capo III - Disposizioni in materia di sanità
- Articolo 44 - Modifiche all'articolo 29 della
legge regionale n. 32 del 1988 sul termalismo
- Articolo 45 - Modifiche all'articolo 13 della
legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria
e mortuaria
- Articolo 46 - Modifiche all'articolo 16 della
legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria
e mortuaria
- Articolo 47 - Modifiche all'articolo 5 della
legge regionale n. 5 del 2005 sul benessere animale
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE
- Articolo 48 - Modifiche all'articolo 6 della
legge regionale n. 11 del 2004
- Articolo 49 - Modifiche all'articolo 9 della
legge regionale n. 11 del 2004
- Articolo 50 - Modifiche all'articolo 10 della
legge regionale n. 11 del 2004

Testo:

 TITOLO I
OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE E DISPOSIZIONI SULLO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Capo I
Norme di carattere generale
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in coerenza con la legge
regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
formazione e attuazione del diritto comunitario,
sulle attività di rilievo internazionale della
regione e sui suoi rapporti interregionali.
Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto
regionale) detta norme:
a) in materia di sportello unico per le attività
produttive;
b) di recepimento della Direttiva 2006 /123/ CE del
parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, relativa ai servizi del mercato interno;
c) per il superamento della procedura di infrazione
comunitaria n. 200/4541 concernente la professione
di maestro di sci;
d) in materia di partecipazioni societarie.
2. La Regione garantisce, nel rispetto della
direttiva 2006/123/CE ai prestatori di servizi
degli Stati membri dell'Unione europea, la libertà
di stabilimento nonché il diritto alla libera
prestazione di servizi nel territorio regionale.
Capo II
Norme in materia di sportello unico per le attività
produttive (SUAP)
Articolo 2
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente Capo provvede all'adeguamento della
disciplina dello sportello unico per le attività
produttive (SUAP) in coerenza alle disposizioni di
cui all'articolo 38 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112
recante (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria) convertito con legge 6
agosto 2008, n. 133.
2. Lo sportello unico per le attività produttive
costituisce il punto unico di accesso in relazione
a tutte le vicende amministrative concernenti
l'insediamento e l'esercizio di attività produttive
di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di
servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, ivi
compreso il rilascio del titolo abilitativo
edilizio.
3. Lo sportello unico è obbligatorio e ha la
funzione di coordinare le singole fasi del
procedimento e di fornire una risposta unica e
tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni
che intervengono nel procedimento medesimo, ivi
comprese quelle preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico
artistico o alla tutela della salute o della
pubblica incolumità.
4. Lo sportello unico è responsabile del
procedimento unico, ferme restando le competenze
delle singole amministrazioni, ivi comprese le
potestà di controllo e sanzionatorie.
5. Lo sportello unico costituisce punto di accesso
anche per i rapporti con i gestori di pubblici
servizi, previo accordo con gli stessi.
6. La Giunta regionale, entro centottanta
giorni,dall'entrata in vigore della presente legge,
con proprio regolamento, adegua la normativa
regionale alle disposizioni del presente articolo.
Articolo 3
Sportello Unico Telematico e Rete regionale dei
SUAP
1. Tutte le dichiarazioni e le domande relative
all'insediamento e all'esercizio di attività
produttive, nonché i relativi documenti allegati,
sono presentati in via telematica al SUAP
competente per territorio.
2. La Regione promuove la realizzazione dello
Sportello Unico Telematico nell'ambito delle
attività della Community Network
dell'Emilia-Romagna di cui all'art. 6 della L.R. n.
11 del 2004 attraverso una organizzazione dedicata
della rete dei SUAP, per il loro collegamento e per
la trasmissione per via telematica degli atti tra i
SUAP, e tra i SUAP e gli Enti che intervengono nei
procedimenti, nel rispetto dei principi stabili
dall'art. 38 del decreto legge n. 112 del 2008
convertito con legge n. 133 del 2008. A tal fine la
Regione promuove anche una piattaforma telematica
predisposta nell'ambito dell'apposito portale
regionale per le imprese della Regione.
3. Il portale realizza la uniformazione e
interoperabilità delle informazioni e dei
procedimenti concernenti l'insediamento e
l'esercizio di attività produttive e l'avvio e lo
svolgimento delle attività di servizi nel
territorio regionale, gestiti per via telematica
nella Rete degli sportelli unici.
4. Il portale e i relativi servizi sono messi e
disposizioni dei Comuni singoli o associati che
gestiscono lo sportello unico.
5. La Regione promuove e presiede un Tavolo di
coordinamento regionale istituito con apposito atto
di Giunta regionale e composto dai rappresentanti
degli enti locali territoriali, dai rappresentanti
del Sistema delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, da soggetti designati
dagli altri enti ed amministrazioni coinvolti nei
procedimenti. Il Tavolo promuove le opportune
iniziative di consultazione e collaborazione con i
rappresentanti delle associazioni di categoria e
dei professionisti.
6. Il Tavolo di coordinamento regionale della Rete
degli SUAP svolge compiti di indirizzo ed attività
di monitoraggio per la semplificazione e riduzione
degli oneri amministrativi a carico delle imprese e
per l'adeguamento alle modalità telematiche di
gestione degli sportelli unici.
7. La Regione assicura la realizzazione e
l'aggiornamento, avvalendosi del Tavolo di
coordinamento della Rete dei SUAP, di una banca
dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai
singoli procedimenti, l'indicazione della normativa
applicabile, degli adempimenti procedurali, della
modulistica, nonché dei relativi allegati, da
utilizzare uniformemente nel territorio regionale.
La banca dati contiene altresì le indicazioni della
normativa e degli elementi procedurali specifici
dei singoli enti locali.
8. La Regione promuove la stipula di accordi o
convenzioni per la realizzazione condivisa della
banca dati con le altre amministrazioni ed enti che
intervengono nei procedimenti.
TITOLO II
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE
Capo I - Disposizioni in materia di turismo
Sezione I - Strutture ricettive turistiche
Articolo 4
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n.
16 del 2004, previsione della DIA
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge
regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle
strutture ricettive dirette all'ospitalità) sono
sostituiti dai seguenti:
2. L'esercizio delle attività ricettive nelle
strutture alberghiere e all'aria aperta, nonché in
quelle extralberghiere è soggetto a dichiarazione
di inizio attività con effetti immediati (DIA
immediata), ai sensi dell'articolo 19, comma 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai procedimenti amministrativi), da
presentare al Comune in cui le strutture sono
ubicate.
3. Sono fatte salve le funzioni dello sportello
unico delle attività produttive sia in ordine alla
realizzazione e alla modifica dell'impianto
produttivo, sia in riferimento all'espletamento
delle procedure e delle formalità della prestazione
dei servizi .
Articolo 5
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n.
16 del 2004 sulle funzioni regionali
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale
n. 16 del 2004, il termine autorizzazione è
sostituita con gestione .
Art. 6
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n.
16 del 2004 sulla definizione delle strutture
ricettive
1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale
n. 16 del 2004 la frase in possesso della regolare
autorizzazione, ove prevista è sostituita con in
regola con gli adempimenti prescritti per la
tipologia di servizio erogato .
2. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale
n. 16 del 2004 le parole 28 giugno 1994, n. 26
(Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del
turismo rurale ed interventi per la loro promozione
- Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8) sono
sostituite con le parole: 31 marzo 2009, n. 4
(Disciplina dell'agriturismo e della
multifunzionalità delle aziende agricole) .
Articolo 7
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n.
16 del 2004 concernente le case per ferie
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale
n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per
il soggiorno a fini turistici di persone singole o
di gruppi, organizzate e gestite senza scopo di
lucro, al di fuori dei normali canali commerciali,
da enti pubblici, da associazioni o da enti privati
operanti per il conseguimento di finalità sociali,
culturali, assistenziali, religiose o sportive
nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri
dipendenti e loro familiari. .
Articolo 8
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n.
16 del 2004 concernente gli ostelli
1. 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
2. Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti
pubblici, enti di carattere morale o religioso,
associazioni operanti ai fini del turismo sociale e
giovanile. Gli ostelli possono essere gestiti anche
da altri operatori privati, previa convenzione con
il Comune, che regolamenti le condizioni di
esercizio dell'attività. .
Articolo 9
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n.
16 del 2004 concernente i rifugi alpini ed
escursionistici
1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale
n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
4. I rifugi sono gestiti di norma, da enti
pubblici, enti di carattere morale o religioso ed
associazioni. I rifugi possono essere gestiti anche
da altri operatori privati, previa convenzione con
il Comune, che regolamenti le condizioni di
esercizio dell'attività. .
Articolo 10
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n.
16 del 2004 concernente case e appartamenti per
vacanze
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge
regionale n. 16 del 2004 l'inciso senza offerta di
servizi centralizzati ad eccezione del servizio di
ricevimento e di recapito è soppresso.
Articolo 11
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n.
16 del 2004 concernente gli appartamenti
ammobiliati
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge
regionale n. 16 del 2004 è soppresso l'ultimo
periodo.
Articolo 12
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n.
16 del 2004 concernente l'alloggio saltuario
1. Al comma 1 dell' articolo 13 della legge
regionale n. 16 del 2004 la frase e dimora,
avvalendosi della normale conduzione familiare
senza la fornitura di servizi aggiuntivi è
sostituita con o abituale dimora, avvalendosi
della normale conduzione familiare e garantendo la
compresenza con gli ospiti .
2. Al comma 4 dell' articolo 13 della legge
regionale n. 16 del 2004 le parole è intrapresa
sono sostituite dalla locuzione: può essere
immediatamente intrapresa .
Articolo 13
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n.
16 del 2004 concernente strutture all'aria aperta
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge
regionale n. 16 del 2004, il terzo e quarto periodo
sono sostituiti dai seguenti: Tali strutture sono
realizzabili esclusivamente nelle zone individuate
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come
aree destinate alla realizzazione di strutture
ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico.
L'apertura e la gestione di tali complessi può
essere intrapresa immediatamente, a seguito di
dichiarazione di inizio attività da presentare al
Comune in cui le strutture sono ubicate e da
redigere su modulo predisposto dal Comune sulla
base del modello regionale approvato con
determinazione del dirigente competente. .
Articolo 14
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n.
16 del 2004 concernente aree di sosta temporanea
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
1. Per consentire la sosta di caravan,
autocaravan, camper e simili mezzi mobili di
pernottamento al di fuori delle strutture ricettive
all'aperto di cui alla presente legge, i Comuni
individuano le zone in cui istituire aree
attrezzate, destinate alla sosta temporanea e al
parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i
loro strumenti urbanistici.
Alla realizzazione e gestione di tali aree possono
provvedere anche i privati. L'avvio dell'attività
può essere intrapreso immediatamente a seguito di
dichiarazione di inizio attività da presentare al
Comune in cui l'area è ubicata, da redigere su
modulo predisposto dal Comune sulla base del
modello regionale approvato con determinazione del
dirigente competente. Le aree attrezzate sono
realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta
regionale di cui all'articolo 3, comma 2
riguardante le strutture ricettive all'aria
aperta. .
Articolo 15
Modifiche alla rubrica del titolo III della legge
regionale n. 16 del 2004
1. La rubrica del titolo III Autorizzazioni è
sostituita con Esercizio dell'attività ricettiva
Articolo 16
Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale
n. 16 del 2004, previsione della DIA
1. L'articolo 16 della legge regionale n. 16 del
2004 è sostituito dal seguente:
Art. 16 Adempimenti amministrativi per l'
esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e
dell'attività ricettiva all'aria aperta
1. L'avvio delle attività ricettive nelle strutture
alberghiere ed in quelle all'aria aperta e nelle
loro dipendenze, nonché il subentro nella
titolarità o nella gestione del loro esercizio
possono essere intrapresi immediatamente a seguito
della dichiarazione di inizio di attività di cui
all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune
nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
2. La dichiarazione di inizio attività è redatta su
modulo predisposto dal Comune sulla base del
modello regionale approvato con determinazione del
dirigente competente. Nella dichiarazione sono
indicati la denominazione, la capacità ricettiva,
il periodo di apertura stagionale o annuale,
l'ubicazione. Alla dichiarazione di inizio di
attività è allegata la dichiarazione di
classificazione di cui all'articolo 29.
3. Il Comune può in ogni momento verificare la
sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità
delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte
e le condizioni di esercizio delle strutture. .
Articolo 17
Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale
n. 16 del 2004 sulla permanenza dell'esercizio
1. L'articolo 17 della legge regionale n. 16 del
2004 è sostituito dal seguente:
Art. 17 Durata dell'esercizio dell'attività
ricettiva alberghiera ed extralberghiera
1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera
ed all'aria aperta ha carattere permanente salvo il
verificarsi di una causa di sospensione, decadenza,
divieto o cessazione. .
Articolo 18
Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n.
16 del 2004, avvio immediato
1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
1. L'attività delle strutture ricettive
extralberghiere può essere intrapresa
immediatamente a seguito di denuncia d'inizio
attività di cui all'articolo 2, comma 2, da
presentare al Comune nel cui territorio è ubicata
la struttura, redatta su modulo predisposto dal
Comune sulla base del modello regionale approvato
con determinazione del dirigente competente. Nella
dichiarazione sono indicati il nome del titolare,
la capacità ricettiva, il periodo di apertura e
l'ubicazione della struttura; per le case per ferie
e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti
che possono utilizzare la struttura. La denuncia
d'inizio attività è inviata per conoscenza anche al
Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e
appartamenti per vacanza. .
Articolo 19
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n.
16 del 2004 sulla somministrazione
1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
1. La presentazione della dichiarazione di inizio
di attività per l'esercizio di attività ricettiva
alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta
abilita ad effettuare, unitamente al servizio
ricettivo, la somministrazione di alimenti e
bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a
coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva
in occasione di manifestazioni e convegni
organizzati. La dichiarazione di inizio di attività
abilita, altresì, alla fornitura di giornali,
riviste, pellicole per uso fotografico e di
registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli,
gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché
ad installare, ad uso esclusivo di dette persone,
attrezzature e strutture a carattere ricreativo,
per le quali è fatta salva la vigente disciplina in
materia di sicurezza e di igiene e sanità .
2. Nel comma 2 dell'articolo 19 della legge
regionale n. 16 del 2004 l'inciso ad eccezione di
quelle di cui all'articolo 11 è soppresso.
3. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
3. La somministrazione di alimenti e bevande al
pubblico nelle strutture ricettive è soggetta alle
condizioni di legge prescritte per l'esercizio ed è
consentita anche ad un soggetto diverso dal gestore
del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le
condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4,
comma 5, della presente legge ai fini del
riconoscimento della gestione unitaria. .
Articolo 20
Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n.
16 del 2004 sulla rappresentanza
1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
2. Qualora titolari dell'esercizio dell'attività
ricettiva siano enti, associazioni, società e
organizzazioni, la dichiarazione di inizio attività
dà atto, altresì, della designazione del
rappresentante con funzioni di gestore. .
Articolo 21
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n.
16 del 2004 sui requisiti
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
1. L'esercizio dell'attività ricettiva
alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è
subordinato al rispetto delle prescrizioni della
normativa statale in materia di:
a) iscrizione da parte del titolare o del gestore
presso l'Ufficio del Registro delle imprese;
b) possesso, da parte degli stessi soggetti, dei
requisiti previsti dalla normativa in materia di
pubblica sicurezza;
c) insussistenza di cause di divieto, di decadenza
o di sospensione. .
2. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
2. L'esercizio delle attività ricettive è
possibile esclusivamente in immobili con
caratteristiche strutturali conformi alle vigenti
norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di
pubblica sicurezza e prevenzione incendi, nonché a
quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli
edifici. .
3. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
3. Il titolare o il gestore di strutture
ricettive:
a) comunica preventivamente al Comune ogni
variazione degli elementi dichiarati in sede di
denuncia d'inizio attività;
b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle
disposizioni statali in materia di pubblica
sicurezza;
c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e
sul movimento dei clienti alle Province secondo le
modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della
normativa vigente in materia;
d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla
Provincia con le modalità specificate all'articolo
32 .
4. Nel comma 4 dell'articolo 21, l'ultimo periodo
Il Comune può, inoltre, autorizzare chiusure per
periodi superiori per fondate ragioni o in caso di
ristrutturazione degli edifici è sostituito dal
seguente Periodi superiori di chiusura sono
consentiti per fondate ragioni previa comunicazione
da parte dell'interessato al Comune .
5. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
6. L'apertura e la gestione di strutture ricettive
all'aria aperta e delle strutture ricettive
alberghiere è subordinata alla stipula, da parte
del titolare o gestore, di un'assicurazione per
rischi di responsabilità civile nei confronti dei
clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di
inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende
l'esercizio dell'attività fino a che si sia
ottemperato. .
Articolo 22
Sostituzione dell'articolo 23 e abrogazione degli
articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del
2004 su inefficacia, sospensione e divieto di
prosecuzione
1. L'articolo 23 della legge regionale n. 16 del
2004 è sostituito dal seguente:
Art. 23 Inefficacia, sospensione e divieto di
prosecuzione dell'esercizio di attività ricettive
1. La dichiarazione di inizio attività perde
efficacia, qualora l'esercizio delle attività
dichiarate non sia stato attivato entro centottanta
giorni dalla data della presentazione.
2. Le attività ricettive alberghiere,
extralberghiere e all'aria aperta e le altre
attività regolate dalla presente legge, sono
oggetto di provvedimento di divieto di
prosecuzione, fatta salva l'applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36 ove
applicabili, nei seguenti casi:
a) qualora siano svolte senza avere presentato
dichiarazione o comunicazione di inizio attività o
in caso di dichiarazione irregolare, ovvero ove non
siano stati ottenuti i necessari nulla osta o
autorizzazioni previsti dalla presente legge;
b) qualora il titolare o il gestore non risulti più
iscritto all'ufficio del registro imprese, ove
prescritto;
c) qualora, una volta accertato il venir meno della
rispondenza dello stato degli immobili destinati
all'attività ricettiva ai criteri stabiliti per
l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme,
prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia
urbanistica ed igienico sanitaria, nonché da quelle
sulla destinazione d'uso dei locali, il
proprietario o il gestore non provveda nel termine
assegnato alla loro regolarizzazione ovvero non
abbia avviato le relative procedure amministrative;
d) qualora siano venuti meno gli ulteriori
requisiti soggettivi ed oggettivi indispensabili
per lo svolgimento dell'attività e, ove possibile,
non si è provveduto nei termini assegnati alla loro
regolarizzazione;
e) qualora l'attività sia sospesa, durante il
periodo di apertura comunicato, per un periodo
superiore a novanta giorni consecutivi o altro
termine dichiarato nella comunicazione ai sensi
dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo.
3. Le attività ricettive alberghiere,
extralberghiere e all'aria aperta, possono essere
oggetto di sospensione temporanea, per un periodo
da 5 a 30 giorni, fatta salva l'applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste all'art. 36 ove
applicabili, qualora vengano accertate gravi
irregolarità nella conduzione dell'attività o in
caso di reiterazione di violazioni ai sensi
dell'art. 8 bis della legge 23 novembre 1981 n. 689
(modifiche al sistema penale).
4. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento
di cessazione o sospensione dell'attività si
applica il comma 5 dell'art 17 ter del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle legge di pubblica sicurezza). .
2. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge
regionale n. 16 del 2004.
Articolo 23
Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n.
16 del 2004 sui reclami 1. Nel comma 1
dell'articolo 26 della legge regionale n. 16 del
2004 la parola denunciati è sostituta dalla
parola dichiarati .
Articolo 24
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n.
16 del 2004 sulla classificazione
1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 27
della legge regionale n. 16 del 2004 dopo la parola
lusso sono aggiunte le parole con possibilità di
classifiche intermedie definite superior .
Articolo 25
Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale
n. 16 del 2004 sulla dichiarazione di
classificazione
1. L'articolo 29 della legge regionale n. 16 del
2004 è sostituito dal seguente:
Articolo 29
Dichiarazione di classificazione
1. Il livello di classificazione delle strutture
ricettive alberghiere e all'aria aperta è
determinato dal possesso dei requisiti minimi
previsti dallo specifico atto della Giunta
regionale di cui all'articolo 3, comma 2. La
dichiarazione di classificazione è redatta su
modulo conforme al modello regionale approvato con
determinazione del dirigente competente ed è
allegata alla dichiarazione di inizio di attività.
Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza
dei requisiti posseduti ai contenuti della
dichiarazione, procede d'ufficio alla loro
rettifica e all'assegnazione della classificazione,
fatte salve eventuali sanzioni previste dalla
normativa vigente.
2. Per le strutture di nuova realizzazione la
dichiarazione riguardante la classifica è compilata
in via provvisoria sulla base del progetto edilizio
autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si
determinino delle difformità o un diverso livello
di classifica, entro novanta giorni dall'inizio
dell'attività, è consentita la rettifica o
integrazione della precedente dichiarazione oppure
è possibile presentare una nuova dichiarazione
sostitutiva.
3. Il livello di classificazione delle strutture
ricettive extralberghiere, ove previsto, è
dichiarato in sede di dichiarazione di inizio dia
attività. Il Comune, qualora accerti la non
corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti
della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro
rettifica e all'assegnazione della corretta
classificazione, fatte salve eventuali sanzioni
previste dalla normativa vigente. .
Articolo 26
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n.
16 del 2004 sulla validità della classificazione
1. Nel comma 3 dell'articolo 30 della legge
regionale n. 16 del 2004 le parole provvede alla
revoca dell'autorizzazione o sono soppresse.
Articolo 27
Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n.
16 del 2004 sulle banche dati
1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
2. Il ricevimento di nuove denunce d'inizio
attività per strutture ricettive alberghiere,
all'aria aperta ed extralberghiere, i divieti di
prosecuzione di attività ricettive e le chiusure
temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione
e alla Provincia nei termini e con le modalità
stabilite nella delibera di cui al comma 1 .
Articolo 28
Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n.
16 del 2004 sulle sanzioni
1. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
1. Chiunque apre o gestisce una struttura
ricettiva alberghiera o all'aria aperta o subentra
nell'attività, senza aver presentato regolare
dichiarazione d'inizio attività è punito con la
sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro
3.000,00 .
2. Il comma 2 dell'articolo 36 è sostituito dal
seguente:
2. chiunque apre o gestisce una struttura
ricettiva extralberghiere senza avere regolarmente
dichiarato l'inizio attività o dà ospitalità a
presone appartenenti a categorie diverse da quelle
indicate nella dichiarazione di inizio attività in
base alla natura della struttura gestita è punito
con la sanzione amministrativa da euro 260,00 a
euro 1.500,00. .
3. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge
regionale n. 16 del 2004 è abrogato.
4. Nel comma 4 dell'articolo 36 della legge
regionale n. 16 del 2004 le parole contenuti
nell'autorizzazione o sono soppresse e la parola
denuncia è sostituita da dichiarazione .
5. Nel comma 5 dell'articolo 36 della legge
regionale n. 16 del 2004 la parola denuncia è
sostituita da dichiarazione .
6. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituto dal seguente:
7. Chi interrompe l'attività per periodi
complessivamente superiori a trenta giorni in caso
di apertura annuale e venti giorni in caso di
apertura stagionale è punito con la sanzione
amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni
giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi
accertati di forza maggiore o quelli per cui sia
stata data regolare comunicazione ai sensi
dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo o nel
caso sia intervenuta la sospensione o il divieto di
prosecuzione dell'attività .
7. Il comma 9 dell'articolo 36 della legge
regionale n. 16 del 2004 è sostituto dal seguente:
9. Ogni altra violazione di quanto dichiarato in
sede di dichiarazione d'inizio attività o il
mancato invio al Comune delle comunicazioni
previste comporta l'applicazione di una sanzione da
Euro 50,00 a Euro 500,00 .
Articolo 29
Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n.
16 del 2004 sulle sanzioni
1. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge
regionale n. 16 del 2004 è abrogato.
2. Al comma 3 dell'articolo 37 della legge
regionale n. 16 del 2004 le parole di richiesta di
autorizzazione o di denuncia sono sostituite da
di dichiarazione .
Articolo 30
Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale
n. 16 del 2004 sull'occasionalità
1. L'articolo 40 della legge regionale n. 16 del
2004 è sostituito dal seguente:
Articolo 40 Uso occasionale di immobili a fini
ricettivi
1. Gli enti e le associazioni che, nel rispetto dei
propri fini statutari ed istituzionali, operano nel
campo sociale, culturale e sportivo possono
utilizzare come ostelli per la gioventù,
occasionalmente per periodi non superiori a ventuno
giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni
o altre iniziative simili, immobili non destinati
abitualmente alla ricettività collettiva, previo
nulla osta del Comune in cui è ubicata la
struttura. Tale nulla osta è concesso limitatamente
al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le
finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di
sufficienti requisiti igienico-sanitari e di
sicurezza in relazione al numero dei potenziali
utenti. Qualora il Comune non provveda entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il nulla
osta si considera rilasciato .
Articolo 31
Sostituzione dell'articolo 41 della legge regionale
n. 16 del 2004 concernente i campeggi temporanei
1. L'articolo 41 legge regionale n. 16 del 2004 è
sostituito dal seguente:
Articolo 41
Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero
1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno
con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al
di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14
e 15, dei campeggi approntati in strutture
agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 4
del 2009, da quanto previsto dalla legge regionale
28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di
politiche per le giovani generazioni), da quanto
previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e
relativo regolamento di attuazione in merito alla
sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla
legge regionale 23 novembre 1988 n. 47 (Norme per
le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) e dalla
normativa statale in materia.
È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento
occasionale di un'unica unità abitativa in aree
private ed in prossimità di edifici dotati di
servizi igienici, da parte del proprietario o col
suo consenso.
2. Il Comune può autorizzare per la durata massima
di quindici giorni su aree pubbliche o private,
anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla
presente legge, soste di singoli e campeggi mobili
organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni
operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a
condizione che siano garantiti servizi generali
indispensabili per il rispetto di norme
igienico-sanitarie, per la salvaguardia della
pubblica salute e della pubblica incolumità e della
tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere
sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le
associazioni richiedenti per ottenere
l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita
polizza assicurativa. Qualora il Comune non
provveda entro trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza da parte dell'interessato,
l'autorizzazione si considera rilasciata. .
Sezione II
Professioni turistiche
Articolo 32
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 4
del 2000 sulla definizione delle professioni
turistiche
1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale
1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina
delle attività turistiche di accompagnamento) è
abrogato.
Articolo 33
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4
del 2000 sulle condizioni per l'esercizio
dell'attività
1. Nel comma 1dell'articolo 3 della legge regionale
n. 4 del 2000 nella lettera b) è soppressa la frase
e alla deliberazione della Giunta regionale di cui
all'articolo 3, comma 10 e nella lettera c) è
soppressa la frase attestata da certificato medico
rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale del
Comune di residenza .
2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale
n. 4 del 2000 l'inciso commi 3, 4 e 7 è
sostituito con commi 3 e 4 .
3. I commi 4 e 5 dell'articolo 3 della legge
regionale n. 4 del 2000 sono sostituiti dai
seguenti commi:
4. L'idoneità all'esercizio della professione di
guida turistica consente l'esercizio dell'attività
nell' ambito territoriale di estensione regionale,
fino all'entrata in vigore delle disposizioni
statali che individuino un diverso ambito
territoriale per l'esercizio della professione.
5. La Giunta regionale, nel rispetto delle
condizioni di cui ai commi 1 e 2, può prevedere le
modalità con cui è consentito alla guida turistica
di acquisire specializzazioni per aree tematiche,
senza alcun pregiudizio per l'esercizio
dell'attività nell'ambito territoriale di cui al
comma 4. La guida turistica può, altresì, chiedere
di superare un esame relativo alla conoscenza di
un'ulteriore lingua straniera .
4. I commi 7 e 10 dell'articolo 3 della legge
regionale n. 4 del 2000 sono abrogati.
Articolo 34
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 4
del 2000 sulle deroghe
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale
1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina
delle attività turistiche di accompagnamento)
l'inciso previa acquisizione di nulla osta è
sostituito da a seguito di preventiva
comunicazione .
2. Il comma 3 dell' articolo 4 della legge
regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:
3. La comunicazione è presentata al Comune almeno
quindici giorni prima dell'esercizio dell'attività
di guida turistica di cui al comma 2. Il Comune
almeno dieci giorni prima della data dell'evento
può impedire lo svolgimento della prestazione. .
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge
regionale n. 4 del 2000 è aggiunto il seguente
comma 4 bis:
4 bis. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2,
lett. b) della direttiva 206/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006
relativa ai servizi del mercato interno, ai
soggetti abilitati nell'ambito dell'ordinamento
giuridico del Paese comunitario di appartenenza
allo svolgimento delle professioni di guida
turistica, accompagnatore turistico, guida
ambientaleescursionistica è consentito operare sul
territorio regionale, in regime di libera
prestazione dei servizi, senza necessità di
ottenere alcuna autorizzazione. .
Articolo 35
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 4
del 2000 sugli elenchi provinciali, attestati di
idoneità e tesserini di riconoscimento
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale
n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:
2. La Provincia aggiorna e pubblica annualmente
sul Bollettino Ufficiale della Regione i nominativi
di coloro che comunicano la disponibilità
all'effettivo esercizio della professione per la
quale sono stati dichiarati idonei e indicano anche
le lingue straniere per le quali è stato superato
l'esame. .
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6
della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito
dal seguente: La Giunta può stabilire modalità per
il rinnovo del tesserino personale. .
3. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale
n. 4 del 2000 sono soppresse le parole e, per le
guide turistiche, gli ambiti nei quali la
professione può essere esercitata .
Articolo 36
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n.
4 del 2000 su tariffe non vincolanti
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge
regionale n. 4 del 2000 la frase e che gli
associati applicheranno per l'anno di riferimento
è soppressa.
Articolo 37
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n.
42 del 1993 sulla professione di maestro di sci
1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 6
della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42
(Ordinamento della professione di maestro di sci),
le parole per periodi comunque non superiori ai
trenta giorni, anche non consecutivi, sono
abrogate.
2. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale
n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
4. Ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 81 del
1992, la presente legge regionale disciplina
l'esercizio professionale di maestro di sci in
regime di stabilimento in Emilia-Romagna da parte
dei cittadini stranieri non iscritti in Albi
professionali italiani. Per l'esercizio
professionale temporaneo da parte degli stessi
soggetti, si applica la disciplina di cui al titolo
II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione
delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e
Romania). .
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge
regionale n. 42 del 1993 sono aggiunti i seguenti
commi:
4-bis. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della
legge n. 81 del 1992, qualora il maestro di sci,
cittadino di uno Stato dell'Unione Europea diverso
dall'Italia, intenda esercitare stabilmente la
professione in Emilia-Romagna, deve chiedere al
Collegio regionale dei maestri di sci
l'autorizzazione, che verrà concessa
subordinatamente alla verifica della sussistenza
dei requisiti, diversi dall'abilitazione, di cui
all'art. 4 della legge n. 81 del 1991 e del
possesso del titolo idoneo, riconosciuto dalla
competente autorità statale di cui all'art. 5 del
d.lgs. n. 206 del 2007.
4-ter. Ai maestri di sci che non siano cittadini
dell'Unione Europea e che intendano esercitare
stabilmente la professione in Emilia-Romagna, si
applica la disciplina dettata dall'articolo 12,
comma 3, della legge n. 81 del 1992. .
4. Al comma 5 dell'articolo 6 le parole delle
tariffe di cui sono sostituite dalle parole di
quanto disposto .
Articolo 38
Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale
n. 42 del 1993 sulle scuole di sci e snowboard
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale
n. 42 del 1993, le parole da La Giunta regionale
a seguenti condizioni sono sostituite dalle
seguenti: All'apertura di scuole di sci alpino,
sci di fondo e di snowboard si procede con
dichiarazione d'inizio attività con effetti
immediati ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi). Con la
dichiarazione è necessario certificare e attestare
quanto segue .
2. Sono abrogate le lettere g) e j) del comma 2
dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del
1993.
3. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale
n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
3. Si applica l'articolo 19 della legge n. 241 del
1990, in particolare per quanto riguarda il potere
dell'amministrazione comunale competente di vietare
la prosecuzione dell'attività e di rimuoverne gli
effetti, anche in caso di ripetute infrazioni delle
norme di cui alla presente legge. .
4. È abrogato il comma 4 dell'art. 7 della legge
regionale n. 42 del 1993.
5. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale
n. 42 del 1993 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole da La domanda fino a ogni anno
sono sostituite da La dichiarazione di cui
all'art. 7 deve essere presentata al Comune nel cui
territorio ha sede la scuola ;
b) è abrogata la lettera b).
Articolo 39
Modifiche agli articoli 9 e 10 della legge
regionale n. 42 del 1993 su tariffe non vincolanti
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale
n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
1. In materia di tariffe professionali praticate
dai maestri di sci in Emilia-Romagna, si applica
l'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale). Il
Collegio regionale dei maestri di sci determina i
limiti massimi indicativi delle tariffe
professionali e ne dà comunicazione agli Enti
locali. .
2. All'articolo 10 della legge regionale n. 42 del
1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole comma 3 e comma 4 sono
sostituite dalle seguenti: comma 4-bis e comma
4-ter ;
b) al primo periodo del comma 2, le parole
dell'autorizzazione regionale sono sostituite da
della dichiarazione di cui all'art. 7 ;
c) il comma 3 è abrogato.
Articolo 40
Modifica degli articoli 9 e 10 della legge
regionale n. 3 del 1994 sulla professione di guida
alpina
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge
regionale 1 febbraio 1994, n. 3 (Ordinamento della
professione di guida alpina) sono sostituiti dai
seguenti:
2. Le richieste di riconoscimento delle scuole di
alpinismo e di sci alpinismo sono presentate alla
Giunta regionale.
3. La Giunta regionale verifica annualmente la
persistenza delle condizioni per il riconoscimento
di cui all'articolo 19 della Legge 6 del 1989. .
2. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale
n. 3 del 1994 è abrogato.
3. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge
regionale n. 3 del 1994 è abrogato.
Sezione III
Attività delle agenzie di viaggi e turismo
Articolo 41
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 7
del 2003 sull'apertura
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge
regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle
attività di produzione, organizzazione e vendita
viaggi, soggiorni e servizi turistici, abrogazione
della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23
(Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio
e turismo) è inserito il seguente comma:
2 bis. La domanda deve intendersi accolta qualora
il rilascio o il diniego dell'autorizzazione non
sia disposto nei termini stabiliti. .
Articolo 42
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 7
del 2003 sulle filiali
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale
n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
1. L'apertura di sede secondaria o filiale di
agenzia di viaggio e turismo è subordinata alla
presentazione della dichiarazione di inizio
attività alla Provincia nel cui territorio siano
ubicati i locali che si intendono adibire a sede
secondaria o filiale. .
2. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale
n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
4. L'attività può essere avviata immediatamente, a
seguito della presentazione alla Provincia della
dichiarazione di inizio di attività di cui al comma
1. La Provincia, entro sessanta giorni dal
ricevimento della dichiarazione, verifica la
sussistenza dei requisiti previsti dalla presente
legge. In caso di esito negativo, la Provincia
vieta la prosecuzione dell'attività, fino alla
eliminazione delle irregolarità riscontrate. .
Capo II
Disposizioni in materia di commercio
Articolo 43
Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita
1. L'esercizio dell'attività di commercio al
dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti
dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio), è
soggetto a dichiarazione di inizio attività con
effetti immediati da presentare al comune, ai sensi
dell'articolo 19, comma 2 della legge n. 241 del
1990.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre
soggette:
a) l'attività di vendita al dettaglio negli spacci
interni di cui all'articolo 16 del d.lgs. 114 del
1998;
b) l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di
apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del
d.lgs. 114 del 1998;
c) l'attività di vendita al dettaglio per
corrispondenza o tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione di cui all'articolo 18 del
d.lgs. 114 del 1998;
d) l'attività di vendita al dettaglio o raccolta di
ordinativi di acquisto presso il domicilio del
consumatore, di cui all'articolo 19 del d.lgs. 114
del 1998.
Capo III
Disposizioni in materia di sanità
Articolo 44
Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n.
32 del 1988 sul termalismo
1. Dopo il comma 3 dell'art. 29 della legge
regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle
acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo
del termalismo) è inserito il seguente comma:
3 bis. L'autorizzazione deve essere rilasciata
entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
La domanda deve intendersi accolta qualora il
rilascio o il diniego dell'autorizzazione non sia
disposto nei termini stabiliti. .
Articolo 45
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n.
19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria
1. Il comma 2 dell' articolo 13 della legge
regionale 29 luglio 2004, n. 19 (disciplina in
materia funeraria e di polizia mortuaria) è
sostituito dal seguente:
2. Le imprese pubbliche o private che intendono
svolgere l'attività funebre devono presentare
dichiarazione di inizio attività con efficacia
immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della
legge n. 241 del 1990, al Comune in cui ha sede
legale l'impresa. La dichiarazione di inizio
attività deve essere corredata della documentazione
e delle autocertificazioni in ordine al possesso
dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai
sensi del comma 3. .
2. Il comma 3 dell' articolo 13 della legge
regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:
3. La dichiarazione di cui al comma 2 viene
presentata secondo le modalità generali e sulla
base dei requisiti individuati da apposito
provvedimento della Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare. .
3. Il punto 2) della lettera b) del comma 4 dell'
art. 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è
sostituito dal seguente:
2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla
trattazione degli affari amministrativi, ubicata
nel comune ove si presenta la dichiarazione di
inizio attività; .
4. La lettera c) del comma 4 dell' articolo 13
della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituita
dal seguente:
c) prevedere che le imprese che intendono svolgere
servizio di trasporto funebre in modo disgiunto
dall'attività di onoranza funebre presentino al
Comune la dichiarazione di inizio attività prevista
al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche
dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del
personale, a quanto previsto per l'esercente
l'attività funebre. .
5. L'ultimo periodo del comma 6 dell' art. 13 della
legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal
seguente: In relazione alla gravità del fatto può
essere disposto il divieto di prosecuzione
dell'attività. .
Articolo 46
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n.
19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria
1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n.
19 del 2004, le parole sono esentati dal possesso
dell'autorizzazione sono così sostituite sono
esentati dalla presentazione della dichiarazione .
Articolo 47
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5
del 2005 sul benessere animale
1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale
17 febbraio 2005 (Norme a tutela del benessere
animale ) è sostituito dal seguente:
3. L'apertura di attività economiche riguardanti
gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2,
fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per
il commercio e l'allevamento di animali esotici, è
subordinata alla presentazione di dichiarazione di
inizio attività al Comune.
Tale dichiarazione consente l'immediato inizio
dell'attività ai sensi dell'art. 19, comma 2, della
legge n. 241 del 1990, e deve essere corredata
della documentazione indicante la tipologia
dell'attività svolta, le specie che possono essere
ospitate presso la struttura, nonché il nome della
persona responsabile dell'assistenza degli animali,
in possesso di una qualificata formazione
professionale sul benessere animale, ottenuta
mediante la partecipazione a corsi di formazione di
cui al comma 4. La dichiarazione di inizio attività
deve essere corredata, altresì, del parere
favorevole espresso dal Servizio veterinario della
Azienda Usl competente per territorio sulle
strutture e le attrezzature utilizzate per
l'attività. Le dimensioni dei box che ospitano i
cani nelle strutture utilizzate per le attività di
cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai
requisiti minimi indicati nelle indicazioni
tecniche della Regione, in conformità alle misure
stabilite nell'Accordo 6 febbraio 2003. .
2. Al comma 5 dell'articolo 5, l'inciso
autorizzato per cani, gatti e furetti, è
sostituito da esercitata per cani, gatti e
furetti .
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE.
Articolo 48
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n.
11 del 2004
1. Nel comma 4 dell'articolo 6 legge regionale 24
maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della
società dell'informazione) sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo le parole con il supporto di un comitato
scientifico composto sono aggiunte le seguenti:
da un massimo ;
b) le parole della Conferenza Regione-Autonomie
locali ai sensi dell'articolo 30 della legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale) sono sostituite dalle seguenti
del Consiglio delle autonomie locali di cui alla
legge 9 ottobre 2009 (Istituzione del Consiglio
delle Autonomie locali) ;
c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
Tale comitato è organismo della Community Network
dell'Emilia-Romagna di cui al comma 5. .
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge
regionale n. 11 del 2004 sono aggiunti i seguenti
commi:
4 bis. L'organizzazione e le modalità della
collaborazione tra Regione ed Enti locali per
l'attuazione degli interventi e misure previsti
dalla presente legge, sono stabilite con
convenzione generale avente funzione di accordo
quadro e con specifici accordi attuativi. La
convenzione generale, da deliberare e sottoscrivere
ai sensi delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, definisce la predetta collaborazione tra i
vari soggetti pubblici che vengono a fare parte
dell'aggregazione denominata Community Network
dell'Emilia-Romagna CN-ER, le cui funzioni, secondo
le condizioni stabilite nella predetta convenzione
generale, sono esercitate, anche nell'interesse
degli Enti locali, dalla Regione e dal Comitato
permanente di indirizzo e coordinamento di cui al
precedente comma 4, organismo della CN-ER, cui è
attribuito il compito di assicurare l'indirizzo e
il controllo determinante, coordinati e congiunti,
nei confronti della speciale società prevista dal
successivo art. 10. .
4 ter. A supporto delle attività del Comitato
permanente di indirizzo è costituito anche un
organismo di coordinamento tecnico con le strutture
tecniche degli Enti Locali. La composizione e
l'attività del comitato è disciplinata con una
apposita delibera della Giunta Regionale sentito il
Comitato permanente di indirizzo Regione-Enti
Locali. Il comitato tecnico è coordinato dalla
competente Direzione Generale della Regione e ne fa
parte un rappresentante designato dalla società di
cui all'articolo 10 .
Articolo 49
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n.
11 del 2004
1. I commi 7 e 8, dell'art. 9 della legge regionale
n. 11 del 2004, sono abrogati.
Articolo 50
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n.
11 del 2004
1. Nell'art. 10 della legge regionale n. 11 del
2004, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti
commi:
4 bis. La società, a totale ed esclusivo capitale
pubblico, è denominata LEPIDA s.p.a. ed ha la
funzione di assicurare unitariamente le funzioni di
servizio pubblico degli enti soci nella materia di
cui alla presente legge, quale loro strumento
esecutivo e servizio tecnico.
4 ter. La Regione, nella propria qualità di ente
titolare delle funzioni e dei compiti indicati
dalla presente legge, effettua il controllo sulla
società analogo a quello esercitato sulle proprie
strutture organizzative, sulla base della
definizione preventiva, d'intesa tra la Regione ed
il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento
con gli Enti locali di cui al precedente art. 6,
comma 4 degli indirizzi da imprimere all'azione
societaria nonché delle modalità di verifica dei
risultati. Lo statuto della società stabilisce le
ulteriori modalità di controllo, da parte della
Regione e degli Enti locali, attribuite
all'Assemblea della società stessa. .
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