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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1049
Presentato in data: 11/02/2011
1049 - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Pollastri Norme in materia di pesca sportiva (11 02 11).

Presentatori:

Pollastri Andrea

Testo:

                          Progetto di legge
Art. 1
Funzioni aggiuntive dell'associazionismo nell'ambito della gestione
provinciale della pesca
1. All'art. 3 della L.R. 11/93 è aggiunto il seguente comma:
4. La Regione affida la gestione dei tratti corpi idrici
classificati ai fini di pesca alle Provincie, le quali, a loro
volta, secondo modalità da esse stabilite, possono concederne
l'esercizio alle Associazioni piscatorie attive nel proprio
territorio.
Art. 2
Destinazione delle tasse di concessione regionale per l'esercizio
della pesca
1. I commi 4 e 5 dell'art. 7 della L.R. 11/93 sono così
sostituiti:
4. Il Piano stabilisce i costi necessari all'espletamento delle
azioni previste dal c. 2, il cui finanziamento avviene utilizzando
gli introiti delle tasse di concessione regionale per l'esercizio
della pesca sulla base di un'apposita previsione di bilancio. La
quota ricavata dalle tasse eccedenti il finanziamento del Piano
vengono ridistribuite tra le Provincie proporzionalmente al numero
di km corpi idrici classificati a fini di pesca attribuiti loro in
gestione.
5. Il Piano ha durata quinquennale.
Art. 3
Istituzione delle Aziende Turistiche-Ittiche (ATI)
1. Sono istituite, nelle acque delle Zone D , le Aziende
Turistiche-Ittiche (ATI), presso cui è consentito l'esercizio della
pesca dilettantistica con l'obbligo di licenza.
2. La gestione delle ATI, il cui perimetro è individuato dalla
Provincie, viene affidato da queste ultime ad un'Associazione di cui
all'art. 3 della L.R. 11/93, secondo modalità da esse stabilite.
3. L'esercizio della pesca nelle ATI avviene previo pagamento di un
permesso il cui introito è utilizzato dall'Associazione gestrice per
l'immissione di materiale ittico di alta qualità biologica, la
sorveglianza e le spese organizzative. La rendicontazione annuale
della gestione deve essere inviata alla Provincia alla fine di ogni
anno contabile per la supervisione.
4. Ai fini di quanto stabilito ai commi precedenti, i commi 1 e 2
dell'art. 24 della L.R. 11/93 sono così sostituiti:
1. L'esercizio della pesca a pagamento in acque pubbliche
appartenetti al demanio dello Stato non è consentita esclusivamente
in quelle sotterranee e sorgive.
2. L'esercizio della pesca a pagamento può essere consentito anche
nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati
all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque
pubbliche ed è subordinato alla autorizzazione del Comune.
Art. 4
Riutilizzo delle cave dismesse ai fini di pesca
1. L'art. 6 comma 5 lett. d) della L.R. 17/91 Disciplina delle
attività estrattive è così sostituito:
d) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni
avvenute, perseguendo, ove possibile, il restauro naturalistico, gli
usi pubblici, gli usi sociali e quelli sportivi, in particolare
favorendo la realizzazione di laghi per la pesca.
Art. 5
Indennizzi per i danni causati dai cormorani
1. Dopo l'art. 17 della L.R. 08/94 Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e l'esercizio dell'attività venatoria è
aggiunto il seguente articolo:
Art. 17 bis
Danni alle attività ittiche a scopo sportivo
1. I benefici di cui all'art. 17 c. 2 vengono estesi a privati ed
Associazioni che praticano l'immissione di pesce nelle acque interne
delle Regione a fine di pesca sportiva che subiscano danni diretti o
indiretti causati dal cormorano (Phalacrocorax carbo).
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