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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1327
Presentato in data: 22/04/2011
Modifica alla legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 (21 04 11).

Presentatori:

Manfredini Mauro
Costi Palma

Relazione:

                      REGIONE EMILIA - ROMAGNA
IX LEGISLATURA ASSEMBLEA LEGISLATIVA
PROGETTO DI LEGGE
di iniziativa dei Consiglieri Regionali
Mauro Manfredini (LEGA NORD)
Palma Costi (PARTITO DEMOCRATICO)
Modifica della legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 Disciplina della
raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel
territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993,
n. 352 .
Relazione
La legge 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio
regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352) prevede
l'obbligo che la somministrazione e la commercializzazione dei
funghi freschi epigei spontanei, destinati al dettaglio, avvenga
previa certificazione di avvenuto controllo da parte del
Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL.
L'obbligo è posto pertanto in capo ai commercianti al dettaglio ed a
ristoratori e la certificazione è in capo agli ispettori micologi
degli Ispettorati micologici delle Aziende USL.
Tale certificazione non è consentita ai micologi liberi
professionisti/privati, ancorché in possesso dell'attestato
rilasciato ai sensi del D.M. n. 686 del 29/11/1996 ed iscritti
nell'apposito registro nazionale, a differenza di quanto previsto da
altre legislazioni regionali (ad esempio la Regione Toscana di cui
si allega il testo di legge).
Tenendo conto della difficoltà di poter garantire un servizio
capillare distribuito su tutto il territorio montano ed il cui
utilizzo non è programmabile in quanto la crescita dei funghi, pur
ad andamento stagionale, non è prevedibile si propone una parziale
modifica della legge regionale n. 6 del 1996.
La presente proposta, pur nel rispetto di tutti i parametri di
sicurezza per i cittadini, è quindi volta ad ampliare il numero dei
soggetti che possono certificare/controllare questo prodotto, con
vantaggio dell'economia delle nostre montagne che deve poter contare
su tutte le risorse disponibili.
Il progetto di legge si compone di due articoli e contiene
disposizioni volte a modificare la legge regionale n. 6 del 1996:
All'articolo 1 si prevedono le seguenti modifiche:
1) all'art. 17, comma 1 è abrogata la parola somministrare , in
quanto i ristoratori hanno già l'obbligo di accertare la
commestibilità dei prodotti che usano in cucina e questo riguarda
tutte le materie prime e non solo i funghi (esempio le erbe, ecc.);
2) all'articolo 17 viene aggiunto il comma 1 bis che consente la
certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata
commestibilità di funghi epigei spontanei destinati al commercio da
parte di micologi in possesso dell'attestato ai sensi del decreto
del Ministro della Sanità 29 novembre 1996 n. 686 (Regolamento
concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di
micologo) ed iscritti nell'apposito registro nazionale.
All'articolo 2 si prevede di inserire il comma 2 bis il quale
prevede che il controllo dei funghi epigei spontanei per
l'autoconsumo può essere svolto anche da micologi in possesso
dell'attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 29
novembre 1996 n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per
il rilascio dell'attestato di micologo) ed iscritti nell'apposito
registro nazionale.

Testo:

                             ARTICOLO 1
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996 n. 6
(Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi
epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge
23 agosto 1993, n. 352)
1. Al comma 1, dopo le parole è consentito , sono abrogate le
parole somministrare o .
2. Al comma 1è aggiunto il comma 1 bis:
1 bis E' altresì consentito la certificazione di avvenuto
riconoscimento e di accertata commestibilità di funghi epigei
spontanei destinati al commercio da parte di micologi in possesso
dell'attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 29
novembre 1996 n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per
il rilascio dell'attestato di micologo) ed iscritti nell'apposito
registro nazionale.
ARTICOLO 2
Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 2 aprile 1996 n. 6
(Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi
epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge
23 agosto 1993, n. 352)
1. All'art. 22 è aggiunto il comma 2 bis:
2 bis Il controllo dei funghi epigei spontanei per l'autoconsumo
può essere svolto anche da micologi in possesso dell'attestato ai
sensi del decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996 n. 686
(Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio
dell'attestato di micologo) ed iscritti nell'apposito registro
nazionale.
Mauro Manfredini
Palma Costi
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