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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1389
Presentato in data: 17/05/2011
Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale (delibera di Giunta n. 658 del 16 05 11).

Presentatori:

GIUNTA

Testo:

Progetto di legge regionale
Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione
professionale
Capo I
Principi generali
Articolo 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Con la presente legge la Regione disciplina il sistema regionale
dell'istruzione e formazione professionale, nel rispetto della
Costituzione e in particolare dell'articolo 117 e del principio di
leale collaborazione, nonché dell'ordinamento nazionale in materia
di istruzione, di formazione professionale, e di istruzione e
formazione professionale. Le norme della presente legge sono altresì
dettate nell'ambito dei principi dell'ordinamento regionale sulla
formazione.
2. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti della
Regione e delle Autonomie locali, nonché dei soggetti facenti parte
del sistema di cui al comma 1, relativi all'istruzione e formazione
professionale, nel rispetto dello Statuto regionale e
dell'ordinamento vigente in materia.
Capo II
Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale
Articolo 2
(Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale)
1. È istituito il sistema regionale dell'istruzione e formazione
professionale, che fa parte del sistema formativo regionale
disciplinato dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per
l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e
per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione tra loro).
2. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale
si attiene ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla
disciplina statale e in particolare dal decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28
marzo 2003, n. 53).
Articolo 3
(Principi e finalità del sistema)
1. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale
si ispira ai principi di cui all' articolo 2 ed agli elementi
fondamentali del sistema formativo di cui all'articolo 3 della legge
regionale n. 12 del 2003.
2. Le finalità del sistema regionale dell'istruzione e formazione
professionale, e dell'offerta formativa che lo caratterizza, sono di
assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del
diritto-dovere all'istruzione e formazione, di elevare le competenze
generali delle persone, di ampliarne le opportunità di acquisizione
di una qualifica professionale, di assicurarne il successo
scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica,
nonché di fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e
professionali dei territori.
3. Attraverso l'integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello
della formazione professionale la Regione intende offrire agli
studenti un'offerta unitaria, coordinata e flessibile nei contenuti
e nelle modalità organizzative, in grado di corrispondere alle
esigenze e alle aspettative di ognuno, anche in modo personalizzato.
Articolo 4
(Percorsi, qualifiche e diplomi del sistema)
1. In applicazione della disciplina statale, il sistema regionale
dell'istruzione e formazione professionale prevede:
a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il
conseguimento di una qualifica professionale, che costituisce titolo
per l'accesso al quarto anno del sistema;
b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il
conseguimento di un diploma professionale.
2. Le competenze da acquisire da parte dei giovani nell'ambito dei
percorsi di cui al comma 1 si riferiscono alle qualifiche previste
dalla programmazione regionale in correlazione con le figure
definite a livello nazionale. Nella definizione di tali competenze
la Regione tiene conto di quanto stabilito nelle linee guida
nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi
degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione
professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
3. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema
regionale dell'istruzione e formazione professionale avviene in
coerenza con gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle
competenze adottati dalla Regione, oltre che nel rispetto della
disciplina nazionale.
4. Nel rispetto della disciplina nazionale, è assicurata l'adozione
di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del
sistema formativo regionale di cui alla legge regionale n. 12 del
2003, in modo da offrire allo studente una contestuale pluralità di
scelte.
Articolo 5
(Soggetti del sistema)
1. In applicazione della disciplina nazionale, possono fare parte
del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale gli
organismi di formazione professionale e gli istituti professionali.
Le qualifiche e i diplomi del sistema sono rilasciati esclusivamente
dai suddetti soggetti.
2. Gli istituti professionali facenti parte del sistema regionale
possono realizzare i percorsi triennali per la qualifica in regime
di sussidiarietà, ai sensi di quanto disposto dalla relativa
disciplina nazionale.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
dell'Assemblea legislativa e previo confronto con i soggetti di cui
agli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003,
definisce i criteri e i requisiti di accreditamento necessari ai
soggetti di cui al comma 1 per fare parte del sistema regionale
dell'istruzione e formazione professionale. A tal fine, la Giunta
provvede in conformità alla disciplina statale in materia e ai
relativi accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
4. La Giunta regionale approva ed aggiorna l'elenco dei soggetti
accreditati e ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione.
Articolo 6
(Percorsi triennali a qualifica)
1. Possono iscriversi a uno dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 gli
studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado.
2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e al fine di
dare attuazione alle linee guida nazionali sulla realizzazione di
organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i
percorsi di istruzione e formazione professionale, l'iscrizione e la
frequenza al primo anno di uno dei percorsi di cui al comma 1
avvengono presso un istituto professionale che, nell'esercizio della
propria autonomia, faccia parte del sistema regionale
dell'istruzione e formazione professionale.
3. Nel rispetto della disciplina nazionale, i soggetti di cui
all'articolo 5, ferma la loro autonomia, progettano i percorsi di
cui al comma 1 in modo unitario e integrato, anche al fine di
assicurare il successo formativo di ogni studente e in particolare
di garantire la presa in carico di tutte le specifiche situazioni
problematiche che si presentano fino dal primo anno di frequenza.
4. Al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e
formativa e di sostenere la reversibilità delle scelte degli
studenti, e fermo quanto previsto all'articolo 8, la Regione, previo
confronto con i soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51 della
legge regionale n. 12 del 2003, opera per garantire gli organici
raccordi previsti dalle linee guida nazionali di cui al comma 2, con
particolare riferimento ai passaggi degli studenti da un percorso
all'altro.
Articolo 7
(Percorsi quadriennali a diploma)
1. In applicazione della disciplina nazionale, all'interno del
sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale i
percorsi triennali di cui all'articolo 6 possono essere completati
con un quarto anno per l'acquisizione di un diploma che costituisce
titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.
2. In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi conseguiti
al termine dei percorsi del sistema regionale di istruzione e
formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di
sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'università e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti
tecnici superiori, previa frequenza di apposito corso annuale.
Capo III
Funzioni e compiti
Articolo 8
(Programmazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione
professionale)
1. La funzione di programmazione e di organizzazione del sistema
regionale dell'istruzione e formazione professionale spetta alla
Regione.
2. Le funzioni di programmazione dell'offerta formativa nell'ambito
del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale
spettano alla Regione e alle Province secondo quanto previsto dal
presente articolo.
3. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta,
approva gli indirizzi per la programmazione territoriale
dell'istruzione e formazione professionale, in modo unitario e
comunque integrato con gli indirizzi di cui all'articolo 44, comma
1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2003.
4. Le Province sono competenti alla programmazione territoriale
dell'offerta formativa inerente le qualifiche e i diplomi
dell'istruzione e formazione professionale, a partire dai fabbisogni
del mercato del lavoro, su cui raccolgono la disponibilità dei
soggetti di cui all'articolo 5 a realizzare i percorsi inerenti
l'offerta formativa programmata. Tali competenze sono esercitate
secondo le modalità previste dagli articoli 45 e 52 della legge
regionale n. 12 del 2003.
5. La programmazione del sistema regionale dell'istruzione e
formazione professionale è sottoposta a monitoraggio costante da
parte della Regione unitamente ai soggetti di cui agli articoli 49,
50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003.
Articolo 9
(Standard formativi e i criteri di certificazione)
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
dell'Assemblea legislativa, approva gli standard formativi e i
criteri di certificazione delle qualifiche e dei diplomi rilasciati
nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione
professionale, nel rispetto della disciplina nazionale in materia.
2. La Giunta regionale approva le procedure e modalità di
certificazione dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione in
applicazione della disciplina nazionale in materia.
Articolo 10
(Valutazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione
professionale)
1. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è
sottoposto dalla Regione a una specifica valutazione di qualità ed
efficacia, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida
nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi
degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione
professionale.
2. La Giunta regionale presenta all'Assemblea Legislativa, con
cadenza di norma triennale, un rapporto informativo sul sistema
regionale dell'istruzione e formazione professionale contenente le
attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti
interessati, gli esiti complessivi in termini di qualifiche
conseguite e di proseguimento in percorsi formativi o di inserimento
nel mondo del lavoro.
Articolo 11
(Azione di supporto al sistema)
1. La Regione, sentiti i soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51
della legge regionale n. 12 del 2003, svolge un'azione di supporto
al sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale con
particolare riferimento all'attuazione di interventi volti a
sviluppare le competenze di base e professionali e ad agevolare i
passaggi tra il sistema dell'istruzione e il sistema dell'istruzione
e formazione professionale.
2. Le modalità e i criteri per l'attuazione dell'azione
regionale, realizzata anche attraverso la costituzione di gruppi di
lavoro settoriali composti dai soggetti di cui all'articolo 5, sono
definiti dalla Giunta regionale.
Capo IV
Sistema informativo e trattamento dei dati personali
Articolo 12
Sistema informativo
1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2003,
nonché la realizzazione delle finalità espresse nella presente
legge, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema
informativo regionale di cui all'articolo 13 della legge regionale
24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società
dell'informazione), settori specifici ed interconnessi dedicati
all'istruzione e formazione professionale, all'istruzione, compresa
l'istruzione universitaria, alla formazione professionale, compresa
la formazione superiore, al lavoro.
2. Tali settori sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:
a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla
programmazione;
b) supporto alla comunicazione e promozione dell'offerta formativa
attraverso la pubblicizzazione della medesima;
c) raggiungimento del successo scolastico e formativo e contenimento
della dispersione scolastica;
d) assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere
all'istruzione e formazione;
e) gestione, monitoraggio e controllo delle attività relative
all'offerta formativa;
f) raccolta e conservazione delle certificazioni e degli
accreditamenti;
g) analisi dell'inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.
3. Ai fini di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2003, di realizzare
le azioni di cui al comma 2, nonché di agevolare l'ingresso nel
mondo del lavoro ed il monitoraggio del percorso scolastico e
formativo individuale dalla scuola dell'infanzia all'inserimento
lavorativo, la Giunta Regionale effettua il trattamento di dati
personali nel rispetto delle norme in materia, di cui, al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei
dati personali). Nell'ambito del settore istruzione, inoltre, i dati
strumentali allo scopo sono trattati effettuando anche i necessari
collegamenti con quelli raccolti dagli altri settori.
4. In particolare, i dati personali sono trattati nel rispetto dei
principi di cui agli articoli 3 ed 11 del decreto legislativo n. 196
del 2003, degli articoli 13, 18, 19 e 20 dello stesso decreto e
conformemente a quanto previsto dall'articolo 12 della legge
regionale n. 11 del 2004.
5. La Giunta regionale può comunicare alle amministrazioni
provinciali, all'ufficio scolastico regionale, agli uffici
scolastici provinciali ed ai comuni, per lo svolgimento delle
finalità istituzionali degli stessi, i seguenti dati:
a) i dati personali relativi al percorso scolastico, e in
particolare: nome, cognome, sesso, data e comune o Stato di nascita,
cittadinanza, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, codice
istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello
studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento o
ritiro, data iscrizione, scuola di provenienza, tempo di
funzionamento, corso serale, indirizzo di studio, qualifica, scuola
anno venturo, votazioni, esiti;
b) i dati personali relativi al percorso formativo per
l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, e in
particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale,
residenza, numero di ore svolte, provincia di svolgimento, numero di
riferimento, data di inizio corso, data di fine corso, qualifica,
canale di finanziamento, tipologia d'azione;
c) i dati personali relativi al percorso di apprendistato, e in
particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale,
residenza, domicilio, data di inizio, data di fine, numero modulo;
d) i dati personali anagrafici dei residenti in Emilia-Romagna in
età scolastica, e in particolare: nome, cognome, sesso, data di
nascita, codice fiscale, residenza.
6. La Giunta Regionale può comunicare agli organismi di formazione,
accreditati ai sensi della presente legge per la realizzazione di
percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica
prevista dalla programmazione regionale, i seguenti dati trattati
nell'ambito del sistema regionale Istruzione e Formazione
Professionale:
a) i dati personali anagrafici degli studenti, e in particolare:
nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice
fiscale, residenza, domicilio, telefono;
b) i dati relativi al percorso scolastico, e in particolare: codice
istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello
studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento, tempo
di funzionamento, indirizzo di studio, qualifica, scuola di
provenienza, esiti.
7. In relazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 resta ferma
l'osservanza della disciplina in materia di informativa di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
8. La Giunta Regionale tratta, nell'ambito del settore istruzione,
per esigenze di programmazione, analisi e monitoraggio dell'attività
formativa, i dati personali relativi a persone disabili e a persone
con disturbi di apprendimento. Questi dati sono trattati riducendo
al minimo, ove possibile rispettando la soglia del tre,
l'utilizzazione di dati personali idonei a identificare
l'interessato.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 13
(Norma transitoria)
1. Sono fatti salvi gli atti adottati in attuazione di quanto
disposto dalla legge regionale n. 12 del 2003 circa la
programmazione dell'offerta formativa a partire dall'anno scolastico
2011-2012.
Articolo 14
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con
l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4).
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