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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1675
Presentato in data: 02/08/2011
Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione (delibera di Giunta n. 1152 del 01 08 11).

Presentatori:

GIUNTA

Testo:

                        PROGETTO DI LEGGE
Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del
sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della
sessione di semplificazione.
Articolo 1
Finalità e principi generali
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge e con
provvedimenti ad essa collegati e successivi, persegue l'obiettivo
di elevare il livello di qualità dell'azione amministrativa e dei
processi decisionali nel loro complesso, attraverso misure atte a
sviluppare la qualità degli atti normativi, a conseguire concreti
risultati di semplificazione dei procedimenti amministrativi, a
sviluppare ulteriormente la semplificazione degli assetti
organizzativi, in coerenza con le norme di razionalizzazione statali
e regionali in materia, e con gli obiettivi di contenimento della
spesa.
2. A fondamento di tali interventi sono posti i seguenti
principi, con particolare riferimento:
a) alla qualità degli atti normativi:
- la più estesa applicazione dei principi costituzionali
espressi dal Titolo V della Parte II della Costituzione, a tutela
del pieno dispiegarsi dell'autonomia legislativa della Regione e
delle esigenze del decentramento del sistema amministrativo locale,
nonché del principio di autonomia di spesa e della sua declinazione
secondo le esigenze del sistema territoriale;
- la puntuale analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli
di produzione normativa, al fine di contribuire al superamento della
frammentarietà del quadro normativo ed alla chiarezza dei dati
normativi, nel rispetto del sistema delle fonti nazionali e dei
principi comunitari;
- l'applicazione dei meccanismi di valutazione preventiva degli
effetti di proposte normative ricadenti sulle attività dei cittadini
e delle imprese e sul funzionamento della pubblica amministrazione
regionale e locale, secondo la disciplina dell'Analisi di impatto
della regolamentazione (AIR), introdotta dalla legislazione statale
e prevista dallo Statuto regionale;
- l'introduzione sistematica negli atti normativi delle clausole
valutative e dell'analisi costi-benefici per la verificabilità
concreta dei risultati conseguiti dall'atto normativo, anche
attraverso la Misurazione degli oneri amministrativi (MOA).
b) ai procedimenti amministrativi:
- la piena esplicazione del criterio di appropriatezza, anche
con l'obiettivo di garantire la semplicità dei rapporti tra
cittadini, imprese e istituzioni;
- la piena esplicazione degli istituti di semplificazione
dell'azione amministrativa, a tutela della certezza, rapidità ed
efficacia dei procedimenti, preservando la qualità delle prestazioni
e le istanze di partecipazione al procedimento;
- adeguamento progressivo delle diverse funzioni pubbliche e
delle stesse strutture organizzative dei vari livelli del sistema
amministrativo regionale e locale all'obiettivo della
semplificazione, con la progressiva e completa responsabilizzazione
dei soggetti istituzionali cui siano conferite le funzioni;
- l'adeguato funzionamento dei meccanismi di collaborazione e
cooperazione tra lo Stato e la sua amministrazione decentrata, le
Regioni e le autonomie locali, per superare la frammentarietà nel
sistema multilivello;
- l'adozione sistematica delle tecniche e delle misure
finalizzate alla semplificazione, anche in coerenza con gli
obiettivi imposti dall'Unione europea e, specialmente, delle misure
di semplificazione amministrativa per le imprese, attraverso la
Misurazione degli oneri amministrativi (MOA) e l'adozione di
specifici Piani di riduzione degli oneri , in raccordo con
l'amministrazione statale e gli enti locali.
3. Nell'attuazione degli obiettivi della presente legge è
perseguita la più ampia informatizzazione dei procedimenti e la
realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso
dell'unicità dell'azione amministrativa. La Regione valorizza lo
sviluppo degli strumenti informatici e di interconnessione fra le
amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale, anche
al fine di favorire processi di dematerializzazione.
Articolo 2
Accordi tra le amministrazioni
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione
promuove la stipula di un Patto delle azioni concrete di
semplificazione con gli enti locali e le altre pubbliche
amministrazioni interessate, nonché con le Associazioni
imprenditoriali e le organizzazioni sindacali regionali.
2. La Regione sottoscrive accordi con le pubbliche
amministrazioni interessate a specifiche azioni di semplificazione e
per la diffusione delle migliori prassi amministrative ed
organizzative.
Articolo 3
Analisi e valutazione permanente dei procedimenti
1. La Giunta regionale mediante azioni condivise con le autonomie
locali e con le altre pubbliche amministrazioni del territorio e,
qualora necessario, previo accordo con le amministrazioni statali
decentrate competenti, realizza un sistema di analisi e valutazione
permanente (AVP) dei procedimenti che interessano l'amministrazione
regionale e la complessiva azione amministrativa sul territorio.
2. L'analisi e valutazione permanente dei procedimenti ha lo
scopo di individuare:
a) gli oneri organizzativi e gestionali a carico di cittadini e
imprese, attraverso l'utilizzo delle più idonee tecniche di
misurazione;
b) le tipologie di procedimenti, anche interni, nei quali si
riscontra con maggiore frequenza ed intensità il mancato rispetto
dei termini di conclusione;
c) i procedimenti di grande rilievo sul territorio regionale, in
relazione all'esistenza di condizioni ostative alla loro
conclusione;
d) il grado di reale efficacia delle conferenze di servizi,
rispetto agli obiettivi a cui esse sono preordinate;
e) i casi nei quali le amministrazioni pubbliche regionali e
locali manifestano carenze ed inadeguatezze organizzative,
finanziarie e funzionali che ostacolano il corretto svolgimento dei
compiti loro attribuiti;
f) le connessioni procedimentali tra le competenze regionali e
locali e le competenze dell'amministrazione statale decentrata, al
fine di un loro miglioramento;
g) le soluzioni tecnologico-informatiche atte a rafforzare il più
possibile l'interoperabilità tra amministrazioni e
l'interconnessioni tra i procedimenti.
Articolo 4
Nucleo tecnico e Tavolo permanente per la semplificazione
1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla presente
legge, presso il Comitato di direzione di cui all'articolo 35 della
legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 in relazione alle funzioni
ad esso attribuite di raccordo e collaborazione tra direzione
politica e direzione amministrativa, è istituito il Nucleo tecnico
per la semplificazione delle norme e delle procedure.
2. La composizione, le modalità di funzionamento e
l'individuazione della struttura tecnica regionale cui è attribuito
il coordinamento del Nucleo sono definite dalla Giunta regionale,
secondo criteri atti a garantire la presenza tecnica delle
rappresentanze delle autonomie locali. Può essere altresì previsto
l'apporto di esperti anche esterni all'amministrazione, nonché della
Commissione di consulenza legislativa della Giunta regionale.
3. Il Nucleo tecnico supporta il Tavolo permanente per la
semplificazione, quale sede di garanzia delle più adeguate forme di
consultazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e
dei consumatori, per i provvedimenti di maggiore impatto
sull'attività dei cittadini e delle imprese.
4. Il Tavolo permanente è presieduto dall'Assessore regionale con
delega in materia di semplificazione e trasparenza. All'attività del
Tavolo concorre il Consiglio delle autonomie locali ai fini della
definizione delle politiche regionali che ad esso competono ai sensi
dell'articolo 23, comma 2 dello Statuto regionale. La composizione e
le modalità di funzionamento del Tavolo sono definite con atto della
Giunta regionale. Il funzionamento del Tavolo permanente è senza
oneri per la Regione.
Articolo 5
Sessione per la semplificazione
1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, l'Assemblea legislativa
regionale si riunisce in una sessione di lavori dedicata alla
semplificazione, con l'obiettivo di:
a) esaminare gli esiti dell'attività di analisi e valutazione
permanente di cui all'articolo 3, comma 2;
b) valutare le proposte formulate dal Nucleo tecnico e dal Tavolo
permanente;
c) adottare le eventuali misure legislative che risultino
necessarie.
2. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa, in conformità
alle rispettive attribuzioni statutarie, provvedono ad adottare gli
opportuni interventi, anche di natura organizzativa e gestionale,
gli atti ed i provvedimenti amministrativi necessari ovvero
specifiche norme, anche di modifica di preesistenti discipline
legislative, al fine di dare seguito alle determinazioni assunte in
sede di Sessione annuale di semplificazione.
3. Specifiche misure di semplificazione connesse alle finalità di
cui alla presente legge possono essere comunque proposte e approvate
anche nelle more dello svolgimento della sessione medesima.
Articolo 6
Norme di prima applicazione
1. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque
entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta
regionale provvede all'istituzione degli organismi di cui
all'articolo 4 e definisce gli obiettivi prioritari dell'analisi di
valutazione permanente di cui all'articolo 3, comma 2, tra i quali
rientrano, in particolare:
a) la misurazione e le misure di riduzione degli oneri
amministrativi informativi per le imprese, in raccordo con le
iniziative svolte a livello statale in attuazione del piano per la
riduzione degli oneri amministrativi, applicando per la Misurazione
degli oneri amministrativi (MOA) il Modello dei costi standard
definito dalla Comunicazione COM/2007/23(Programma d'azione per la
riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea);
b) l'analisi e formulazione di proposte volte alla
semplificazione dei procedimenti regionali in materia di controlli
in agricoltura;
c) l'analisi e formulazione di proposte volte alla
semplificazione dei procedimenti di spesa inerenti l'amministrazione
regionale;
d) la semplificazione della normativa in materia di irrogazione
delle sanzioni amministrative, anche al fine di migliorare il
rapporto tra le imprese e le amministrazioni regionali e locali;
e) l'analisi e formulazione di proposte volte alla
semplificazione dei procedimenti di valutazione di impatto
ambientale;
f) l'avvio della revisione delle procedure interne
all'amministrazione regionale e di raccordo con i procedimenti di
competenza delle amministrazioni locali, secondo i criteri di cui
all'articolo 3, comma 2.
2. Ulteriori obiettivi prioritari potranno essere individuati
sulla base degli accordi di cui all'articolo 2 della presente legge
3. La prima sessione di semplificazione è svolta entro il 2011.
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