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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1794
Presentato in data: 26/09/2011
Modifiche e integrazioni alla L.R. 1 aprile 1998, n. 30 e alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (delibera di Giunta n. 1349 del 19 09 11).

Presentatori:

GIUNTA

Testo:

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
TITOLO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 1 APRILE 1998, N. 30 E
ALLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3 .
Articolo 1
Modifiche all'articolo 13 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 1 aprile 1998,
n. 30 ( affidamento della gestione del trasporto regionale e locale)
è sostituito dai seguenti:
2. Le funzioni di programmazione attengono all'analisi della
domanda e alla definizione della rete e della qualità e quantità
dell'offerta di trasporto pubblico.
2-bis. Per i servizi autofilotranviari, tali funzioni, sono definite
dall'accordo di programma tra Regione, Province e Comuni; le
funzioni di progettazione sono di competenza degli enti locali
territoriali o delle loro agenzie e attengono alla definizione del
servizio offerto al pubblico ed oggetto dell'affidamento (orari,
numero delle corse giornaliere per ogni linea, bigliettazione
integrata, tenuta dei mezzi, e simili); la gestione del servizio è
regolata dal contratto di servizio tra gli enti locali competenti, o
la loro agenzia, e i soggetti affidatari ed è sottoposta al
controllo degli enti stessi o della loro agenzia.
2-ter. Per i servizi ferroviari le funzioni di programmazione e
quelle di progettazione sono di diretta attribuzione della Regione,
salvo quanto stabilito dall' articolo 21, comma 3; la gestione del
servizio, il cui affidamento può intervenire anche ai sensi di
quanto previsto dal successivo art. 18, comma 3, lettera c), è
regolata dal contratto di servizio e sottoposta al controllo della
Regione e del soggetto appaltante se diverso dalla stessa Regione.
2. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
3. Il trasporto pubblico regionale e locale è organizzato secondo
il principio della separazione societaria tra i soggetti titolari
della proprietà della rete e degli impianti e quelli titolari della
gestione dei servizi. La Regione può emanare indirizzi di carattere
cogente in ordine ai contenuti dei bandi di gara e dei contratti di
servizio. Definisce altresì gli indicatori di qualità dei servizi,
gli obiettivi di miglioramento, le forme di incentivazione ed i
meccanismi premianti e sanzionatori.
3. L'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 13 della l.r. n. 30 del
1998 è sostituito dalle seguenti locuzioni: Per l'aggiudicazione si
applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per
l'affidamento del servizio ferroviario d'interesse regionale si
procede con bando di gara europea, aggiudicando secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Il comma 9 dell'articolo 13 della l.r. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
9. L'ente competente, in sede di bando, garantisce che la
disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni
patrimoniali, ivi compreso il materiale rotabile, essenziali per
l'effettuazione del servizio, non costituisca elemento discriminante
per la valutazione delle offerte. In particolare l'ente competente,
attraverso una specifica individuazione risultante da elenco,
garantisce al gestore aggiudicatario la disponibilità delle reti,
degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per
l'effettuazione del servizio.
5. Il comma 10 dell'articolo 13 della l.r. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
10. Nel rispetto delle previsioni del Reg.(CE) n.1370/2007, gli
affidamenti dei servizi di trasporto passeggeri disciplinati dalla
presente legge hanno la durata di anni 10 per il servizio di
trasporto passeggeri autofilotranviario e di anni 15 per il servizio
di trasporto passeggeri ferroviario. La rispettiva durata può essere
prorogata entro il limite e alle condizioni indicati dal medesimo
regolamento.
Articolo 2
Modifiche all'articolo 14 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
2. Il soggetto non più affidatario che risulti tuttavia
proprietario di beni, acquistati con contributi pubblici a fondo
perduto, individuati dall'ente competente come funzionali
all'effettuazione del servizio, quali il materiale rotabile, gli
eventuali sistemi di controllo della navigazione e di bigliettazione
tecnologicamente assistita, è tenuto a cederne la proprietà al
subentrante, venendo compensato, in caso di contributo parziale,
secondo la modalità e le valutazioni preventivamente riportate negli
atti di gara e stabilite nel contratto di servizio, tra il soggetto
proprietario e l'ente medesimo. Nessuna compensazione è dovuta nel
caso in cui i beni risultino acquistati totalmente con contributo
pubblico, fermo restando quanto stabilito al comma 9 dell'articolo
13. Il subentro riguarda anche le condizioni e i vincoli di cui
all'articolo 35.
Articolo 3
Modifiche all'articolo 14 bis della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 14 bis della l.r. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
1 bis Gli atti amministrativi, preparatori all'indizione della
gara, e i contratti di servizio garantiscono la più ampia
trasparenza quanto alla ammissibilità e all'estensione del
subaffidamento, fermo restando che l'affidatario principale è
comunque tenuto a fornirne direttamente la parte prevalente del
servizio.
Articolo 4
Modifiche all'articolo 14 ter della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 14 ter della L.R. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
1. La Regione riconosce come strumento di miglioramento della
qualità dei servizi lo sviluppo dell'integrazione territoriale e
gestionale, da perseguire anche gradualmente. La Regione individua
gli ambiti ottimali di affidamento dei servizi, sentiti gli Enti
Locali interessati, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della L. R.
n. 10 del 2008 .
2. I commi 3 e 4 dell'art 14 ter della L.R.n.30 del 1998 sono
abrogati.
Articolo 5
Sostituzione dell'articolo 16 della L.R. n. 30 del 1998
1. L'articolo 16 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal
seguente:
Articolo 16
Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio
1. All'imposizione di obblighi di servizio pubblico corrisponde
l'erogazione di compensazioni a favore dei gestori dei servizi di
trasporto.
2. La definizione analitica degli obblighi, l'ambito di svolgimento
dei servizi di trasporto passeggeri, la regolazione degli aspetti
economici e operativi, nonché la quantificazione delle
compensazioni, sono realizzate attraverso la stipula di appositi
contratti di servizio.
3. È ammessa la stipula di un unico contratto di servizio congiunto
fra più enti interessati e uno stesso gestore del trasporto
pubblico.
4. Non hanno effetto nei confronti della Regione, in assenza del
consenso espresso di quest'ultima, le clausole contenute in
contratti di sevizio che prevedano o causino oneri superiori a
quelli predeterminati negli accordi di programma o in altri atti.
5. I contratti di servizio individuano le condizioni e le
valutazioni tecniche e, nell'ipotesi di beni acquistati con
contributo parziale, anche economiche, in base alle quali, in caso
di subentro, il precedente affidatario mette a disposizione i beni
di cui all'articolo 13, comma 9, ed articolo 14, comma 2.
6. Il contratto di servizio deve contenere clausole sanzionatorie
che prevedano, nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione
quantitativa o qualitativa del servizio da parte dell'esercente, la
riduzione delle somme dovute a titolo di compensazione o di
corrispettivo. Gli importi che l'esercente dimostri di avere già
riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborso o
indennizzo, per minor quantità o qualità del servizio erogato,
vengono scomputati dalle somme dovute a titolo di sanzione. La
Regione può destinare a interventi a favore degli utenti una somma
non superiore al 50 per cento di quanto derivante dalle effettive
riduzioni di contributi operate in base al presente comma.
7. Il contratto di servizio deve indicare gli obiettivi di qualità
erogata in termini di puntualità e regolarità dei servizi, di
mantenimento in efficienza dei mezzi e di rispetto delle normative
di emissioni atmosferiche e acustiche, di pulizia e di illuminazione
nonché di informazione agli utenti. Il contratto di servizio deve
prevedere le penali per il mancato rispetto degli obiettivi di
qualità .
Articolo 6
Modifiche all'articolo 17 della L.R. n. 30 del 1998
1. All'articolo 17 della legge regionale n. 30 del 1998 viene dopo
il comma 1 bis aggiunto il seguente:
1 ter. La Regione favorisce la costituzione e agevola il
funzionamento del Comitato degli utenti del servizio ferroviario
regionale la cui composizione deve garantire la massima
rappresentatività degli utenti e delle loro associazioni. A tal fine
la Regione vigila affinché i principi e le regole interne del
Comitato garantiscano tale rappresentatività. Il Comitato ha
funzioni consultive e può partecipare su invito della Società di cui
all'articolo 18, attraverso propri rappresentanti, alle sedute del
Comitato di monitoraggio e consultazione di cui al comma 2
dell'articolo 18 bis specificatamente attinenti alla qualità ed al
livello quantitativo dei servizi oggetto del contratto .
Articolo 7
Sostituzione dell'art 18 della L.R. n. 30 del 1998
1. L'articolo 18 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito
dal seguente:
Articolo 18
La Società di gestione della rete ferroviaria regionale
1. La società di gestione di cui all'articolo 38, comma 2, della
L.R. n. 14 del 23 dicembre 2010, è una società in house , a
prevalente capitale regionale e totale capitale pubblico, ai sensi
del successivo articolo 22 comma 1, ed opera in regime di
concessione, ai sensi dell'articolo 13 comma 4, della presente
legge.
2. Per lo svolgimento di tali compiti fruisce di risorse proprie,
derivanti dalla gestione dei beni alla stessa affidati, di
finanziamenti regionali disciplinati da appositi contratti , di
altre risorse pubbliche e private.
3. La società regionale che gestisce la rete ferroviaria:
a) assicura la piena fruibilità ed il costante mantenimento in
efficienza delle linee, e delle infrastrutture e del materiale
rotabile ad essa attribuito;
b) attua investimenti mirati al potenziamento e ammodernamento
tecnologico e allo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari
anche in relazione a strategie di commercializzazione dei servizi;
c) svolge le procedure concorsuali per l'affidamento del servizio
di trasporto ferroviario regionale, sulla base degli indirizzi e dei
vincoli ad essa dati dalla Regione;
d) esegue il monitoraggio del relativo contratto di servizio e,
su richiesta della Regione, redige rapporti periodici sulla
erogazione dei servizi di trasporto e della loro efficienza ed
efficacia, ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente
legge;
e) gestisce e sviluppa un sistema informativo coordinato con
quello della Regione e da essa liberamente accessibile nelle materie
afferenti i compiti attribuiti e conseguenti, in particolare, le
applicazioni per le analisi e il controllo della regolarità della
circolazione.
Articolo 8
Inserimento dell'articolo 18 bis nella L.R. n. 30 del 1998
1. Dopo l'articolo 18 bis della L.R. n. 30 del 1998 è inserito il
seguente:
Articolo 18 bis
Attività di controllo ed altre competenze della Regione in materia
di trasporto ferroviario.
1. La Regione esercita, direttamente o tramite soggetti a ciò
autorizzati, le funzioni di alta vigilanza finalizzate
all'accertamento della regolarità, della qualità e del buon
andamento del servizio di trasporto ferroviario di propria
competenza. Effettua ispezioni volte al controllo, alla verifica e
al monitoraggio dell'attuazione della programmazione e della
progettazione del servizio secondo le modalità programmate e
progettate, di cui all'articolo13, nonché alla verifica del rispetto
degli indirizzi e degli standard indicati dalla Regione alla Società
di gestione della rete ferroviaria regionale.
2. Al fine di monitorare il rispetto del contratto di servizio e
facilitare la sua gestione, deve essere prevista dal contratto
stesso la costituzione di un Comitato tecnico di monitoraggio e
consultazione, di cui facciano parte anche rappresentanti della
Regione. Le azioni correttive attinenti al rispetto degli impegni
reciproci assunti dalle parti con il contratto di servizio e gli
obiettivi di miglioramento, possono essere discusse e concordate,
salve le specifiche competenze, nelle riunioni del Comitato tecnico.
3. Nell'ambito delle proprie attività di controllo la Regione
esercita la potestà sanzionatoria.
4. La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla
normativa comunitaria e statale in materia ferroviaria, riguardanti
in particolare il ruolo di organismo regolatore della propria rete
e di controllo attinenti i diritti e gli obblighi dei passeggeri .
Articolo 9
Sostituzione dell'articolo 22 della L.R. n. 30 del 1998
1. L'articolo 22 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal
seguente:
Articolo 22
Rete ferroviaria
1. Fanno parte integrante della rete ferroviaria regionale, comunque
acquisiti: le infrastrutture, le attrezzature e gli impianti di
qualunque genere, necessari per l'esercizio del trasporto
ferroviario, ivi comprese le stazioni, le fermate e i centri di
interscambio passeggeri e merci collocati sulla rete stessa nonché
ogni altra dotazione o intervento finanziati dalla medesima Regione
per il potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria
regionale e delle sue pertinenze.
2. La Regione affida la gestione della rete di sua competenza, nel
rispetto delle disposizioni dell'articolo 13, comma 3, alla società
di cui all'articolo 18, di proprietà esclusiva della Regione e degli
Enti locali o di forme associative a totale controllo degli Enti
locali. Gli Enti locali a loro volta non possono cedere quote a
soggetti diversi di quelli di cui al punto che precede. A tale
società può anche essere trasferita dalla Regione, in tutto o in
parte, la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni
patrimoniali.
3. La Giunta regionale determina le condizioni di funzionalità,
affidabilità, nonché le condizioni per l'accesso alla rete stessa
nel rispetto dei principi della separazione della rete e dei
servizi.
Articolo 10
Modifiche all'articolo 23 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 23 della L.R.. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
1. I servizi ferroviari d'interesse regionale vengono affidati
secondo le modalità dell'articolo 13. .
2. Il comma 2-bis dell'articolo 23 della L.R. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
2-bis La Regione stipula periodicamente con i gestori di reti
ferroviarie, diverse dalla propria, ma interessate dai servizi di
sua competenza, accordi quadro secondo le previsioni del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188 .
Articolo 11
Inserimento dell'articolo 23 bis nella L.R. n. 30 del 1998
1. Dopo l'articolo 23 della L.R. n. 30 del 1998 è inserito il
seguente:
Articolo 23 bis
Regolamentazione degli attraversamenti di linee ferroviarie di
proprietà regionale; occupazione, utilizzo in concessione di aree
appartenenti alla consistenza ferroviaria.
1. La Regione Emilia-Romagna, con apposito regolamento, disciplina:
a) l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni di diritti
di attraversamento di linee ferroviarie e alle occupazioni di aree
appartenenti alla consistenza regionale;
b) le modalità di richiesta e di utilizzo in concessione precaria
di aree del demanio e del patrimonio regionale, sia disponibile che
indisponibile, facenti parte della consistenza ferroviaria di
pertinenza;
c) le sanzioni pecuniarie ed amministrative per il mancato
rispetto delle norme del regolamento medesimo.
2. I canoni sono introitati dal gestore della infrastruttura
ferroviaria con vincolo di destinazione per il miglioramento
infrastrutturale sulla base di programmi di intervento da concordare
con la Regione.
3. Il pagamento del canone è annuale. Il gestore applica il
regolamento di cui al comma 1 e disciplina autonomamente l'ammontare
di franchigie e fideiussioni, nonché del versamento una tantum per
spese di sopralluogo, istruttoria e vigilanza.
4. Il gestore dell'infrastruttura è tenuto a rendicontare
annualmente alla Regione Emilia-Romagna in ordine all'ammontare dei
canoni percepiti nell'anno di riferimento.
Articolo 12
Sostituzione dell'articolo 31 della L.R. n. 30 del 1998
1. L'articolo 31 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal
seguente:
Articolo 31
Tipologia degli interventi finanziari
1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla presente legge
attraverso un fondo alimentato da risorse proprie, trasferite dallo
Stato o conferite da soggetti pubblici e privati.
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri
soggetti pubblici o privati, per il sostegno del sistema del
trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana e
dell'intermodalità mediante:
a) contributi o compensazioni a copertura degli oneri per i
servizi minimi;
b) contributi o compensazioni per iniziative di incremento e
qualificazione dei servizi di trasporto pubblico;
c) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, con priorità per i mezzi a basso
livello di emissione;
d) contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in
attuazione del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT),
nonché di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale
connessi alla loro realizzazione;
e) spese dirette della Regione;
f) finanziamenti per interventi ferroviari di manutenzione
straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;
g) incentivi a nuove tipologie contrattuali nell'uso dei mezzi,
quali leasing e full leasing service;
h) contributi al gestore della rete ferroviaria nazionale volti
al miglioramento dell'accessibilità delle stazioni e alla
eliminazione di passaggi a livello, negli ambiti consentiti dalla
normativa in vigore.
3. La Regione fa fronte agli oneri per il trasporto ferroviario,
inerenti alle funzioni di cui al titolo II, con risorse conseguenti
all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
relativi al trasferimento delle risorse individuate e ripartite come
previsto dagli articoli 12 e 20 del D.lgs. n. 422 del 1997 o
attraverso risorse proprie.
Articolo 13
Modifiche all'articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 2 dell'articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
2. La Regione, per garantire l'equilibrio economico dei contratti
di servizio, attribuisce, con l'eventuale concorso degli altri
soggetti interessati, compensazioni adeguate ai soggetti gestori dei
servizi di competenza regionale, a fronte degli oneri di servizio
richiesti e connessi ai servizi minimi garantiti.
2. Nei commi 7 e 8 dell'articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998 dopo
il termine contributi è aggiunta la locuzione e delle
compensazioni .
3. Nel comma 5 dell'articolo 32 della L.R.n.30 del 1998 dopo 9 e
10, è abrogata la seguente frase: in via preventiva rispetto alla
sottoscrizione dei contratti di servizio di cui all'articolo 16, .
Articolo 14
Modifiche all'articolo 32-bis della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 2 dell'articolo 32-bis della L.R. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
2. La Giunta regionale approva un programma triennale d'interventi
e prevede la concessione dei relativi contributi alla società di cui
all'articolo18, finalizzati alla manutenzione straordinaria ed al
rinnovo della rete, delle attrezzature, degli impianti, delle
relative pertinenze, nonché del materiale rotabile ad essa
assegnato, di proprietà regionale, trasferitogli dalla regione o
acquistato con contributi regionali, stabilendo le modalità di
erogazione.
2. Il comma 3 dell'articolo 32bis della L.R n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
3 Con l'atto di cui al comma 2, che ha anche valore di concessione
di contributi, la Giunta regionale può disporre l'erogazione, a
titolo di acconto, di una somma non superiore al 50% del contributo
complessivamente concesso per il medesimo anno, a favore
dell'impresa di cui all'articolo 18 .
Articolo 15
Modifiche all'articolo 34 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 4 dell'articolo 34 della L.R. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
4. Il limite del 70 per cento previsto ai commi 1 e 3 non si
applica agli interventi sui beni ferroviari di proprietà della
Regione e su attrezzature, impianti e materiale rotabile, funzionali
al trasporto ferroviario di persone, oggetto di finanziamento
regionale.
2. Dopo la lettera c) comma 6 dell'articolo 34 della L.R.n. 30 del
1998 sono inserite le seguenti:
c-bis) la società di cui all'articolo 18, concessionaria della rete
ferroviaria regionale di cui all'articolo 18;
c-ter) il gestore della rete ferroviaria nazionale nei casi e alle
condizioni consentite dalla legge.
Articolo 16
Modifiche all'articolo 39 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 3 dell'articolo 39 della L.R. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
3. La Giunta regionale stabilisce la tipologia dei titoli di
viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da
applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
definisce altresì le tariffe e le modalità d'uso di altri sistemi di
mobilità complementari al trasporto pubblico regionale e locale,
quali il bike sharing , che favoriscono l'integrazione dei servizi
medesimi .
Articolo 17
Sostituzione dell'articolo 40 della L.R. n. 30 del 1998
1. L'articolo 40 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal
seguente:
Articolo 40
Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative
1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle agenzie per la
mobilità o dalle imprese di gestione del servizio in apposito
regolamento di servizio, nel rispetto delle norme di legge, e devono
essere portate a conoscenza del pubblico in modo permanente. Se il
regolamento è stabilito dall'impresa è trasmesso all'Agenzia locale
o all'ente affidante e assume valore dopo due mesi dall'inoltro in
assenza di rilievi.
2. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale
sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e
conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta
degli agenti accertatori. La constatazione della contraffazione del
titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da
parte dell'agente in servizio.
3. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale
sono altresì tenuti, in occasione di ogni cambio mezzo, agli
obblighi di validazione dei titoli di viaggio connessi a
tariffazione elettronica relativa alla mobilità multimodale delle
persone.
4. l'obbligo di validazione degli abbonamenti personali elettronici
di tipo forfettario in occasione di ogni cambio mezzo, potrà esser
disposto in maniera coordinata dalle autorità competenti, inserito
nei regolamenti di servizio e portato a conoscenza del pubblico in
modo chiaro e permanente.
5. La violazione degli obblighi indicati ai commi 2 e 3 comporta:
a) il pagamento dell'importo relativo alla tariffa di corsa
semplice per il servizio già usufruito;
b) la sanzione amministrativa non inferiore a cinquanta e non
superiore a duecento volte la tariffa ordinaria in vigore relativa
alla prima zona tariffaria; l'importo della sanzione è arrotondato
ai 0,50 euro superiori;
c) il pagamento dell'importo corrispondente al valore del titolo
abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio
contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera b) e
fatta salva l'azione penale.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano anche quando l'utente,
titolare di abbonamento personale non sia in grado di esibirlo
all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il
documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purché il
documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento
della violazione, si applica una sanzione fissa pecuniaria di
importo pari a 6 euro.
7. Alla violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 si applica
una sanzione pecuniaria nella misura fissa di importo pari a 6 euro.
Al viaggiatore è comunque consentito regolarizzare la propria
posizione all'atto della contestazione mediante l'immediato
pagamento nelle mani dell'agente accertatore.
8. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla
presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata
al comma 5 lettera b) immediatamente nelle mani dell'agente
accertatore all'atto della contestazione, ovvero entro i successivi
cinque giorni nella sede del soggetto responsabile dell'emissione
dei titoli di viaggio o anche a mezzo di versamento in conto
corrente postale. Decorso tale termine, resta ferma la possibilità
del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 13 della
legge regionale n. 21 del 1984.
9. I soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio
rendono nota al pubblico la comminatoria della sanzione e dei
connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben
visibili agli utenti a terra e a bordo dei veicoli.
10. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni
sono regolati dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19 della legge regionale n. 21 del 1984, e sono svolti dagli agenti
accertatori, incaricati dai soggetti responsabili dell'emissione dei
titoli di viaggio. Gli autisti, se previsto dai regolamenti
aziendali, possono svolgere anche le funzioni di agenti accertatori.
Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di Polizia
giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale).
11. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli
previsti dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 , compresi
quelli necessari per la identificazione del trasgressore, nonché
tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I sezione II
della stessa legge e dalla legge regionale n. 21 del 1984.
12. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta,
come prevede l'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984,
l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare, nella più
vicina sede di esercizio, rapporto completo di processo verbale di
accertamento al soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di
viaggio per i conseguenti adempimenti di legge.
13. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 15 della legge
regionale n. 21 del 1984, è emessa dal soggetto responsabile
dell'emissione dei titoli di viaggio.
14. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre
violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme
in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto), e per le quali sia
prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.
15. Per le infrazioni di cui all'articolo 29 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 che abbiano determinato
danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle
imprese, si applica la sanzione accessoria da un minimo di 103,00
euro a un massimo di 309,00 euro, oltre al risarcimento del danno
derivante.
16 I proventi delle sanzioni, nonché i rimborsi del prezzo del
servizio non pagato dall'utente, fino alla conclusione
dell'eventuale contenzioso, sono trattenuti dai soggetti
responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio e registrati in
apposita separata voce della contabilità.
Articolo 18
Modifiche all'articolo 44 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 44 della l.r. n.30 del 1998 è abrogato.
2. Al comma 3 bis dell'articolo 44 della l.r. n.30 del 1998 le
parole agli attuali concessionari sono sostituite dalle seguenti:
al concessionario .
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della l.r. n.30 del 1998 sono
aggiunti i seguenti:
5. La Regione, come indicato dall'articolo 35, salvo quanto
previsto dall'articolo 49 comma 3, può:
a) conferire, in tutto o in parte all'impresa affidataria dei
servizi, il materiale rotabile di sua proprietà;
b) trasferire o conferire, in tutto od in parte, alla società che
gestisce la rete ferroviaria il materiale rotabile di sua proprietà.
6. Resta di proprietà delle imprese di cui al punto precedente il
materiale rotabile acquistato con contributi pubblici. La Giunta
Regionale attribuisce alle due nuove società di cui al comma 4bis, a
titolo di conferimento o di trasferimento, come sopra specificato,
il materiale rotabile ed i beni appartenenti alla. società acquisita
ai sensi della legge regionale del 28 dicembre 2000 n. 39.
7. In via transitoria ed eccezionale, qualora si verifichino
condizioni contingenti in prossimità dell'affidamento del servizio
ferroviario regionale di trasporto passeggeri, anche in relazione ai
tempi di svolgimento delle procedure di gara, al fine di garantire
continuità al servizio, è consentito, alla società di cui
all'articolo 18, l'affidamento diretto del servizio di trasporto
all' esercente il servizio stesso stipulando un contratto di durata
massima triennale.
Articolo 19
Modifiche all'articolo 45 della L.R. n. 30 del 1998
1. I commi 3, 4, 4-bis, 4-ter , 6, 7, dell'articolo 45 della L.R.
n. 30 del 1998 sono abrogati.
Articolo 20
Modifiche all'articolo 49 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 2 dell'articolo 49 della L.R. n. 30 del 1988 è
sostituito dal seguente:
2. I beni di cui al comma 1 che, a seguito di accertamento tecnico,
risultino non più necessari all'esercizio del trasporto pubblico
regionale e locale, possono essere alienati o adibiti ad altri
scopi, d'intesa - per i mezzi adibiti a servizi autofilotranviari -
con gli enti locali.
2. Nel comma 3 dell'articolo 49 della L.R. n. 30 del 1988, dopo la
parola locale sono aggiunte le seguenti: della Regione
Emilia-Romagna .
Titolo II
Modifiche alla L.R. n. 3 del 1999
Articolo 21
Sostituzione dell'articolo 162 della L.R. n. 3 del 1999
1. L'articolo 162 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
(Riforma del sistema regionale e locale) è sostituito dal seguente:
Articolo 162
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione e
programmazione della rete viaria di interesse regionale di cui
all'articolo 163 ed al coordinamento delle funzioni attribuite alle
Province.
2. La Regione in particolare provvede:
a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano
Regionale Integrato dei Trasporti, in coerenza con la pianificazione
nazionale;
b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui
all'articolo 164-bis, dei nuovi interventi di riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
delle strade di interesse regionale, nonché alla programmazione,
attraverso il programma di cui all'articolo 164-ter, commi 2 e 3,
delle autostrade regionali;
c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province,
anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di
indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione,
manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia
di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio
del traffico.
d) alla ripartizione, nell'ambito delle funzioni generali di
coordinamento, di risorse per concorrere alla manutenzione
straordinaria della rete stradale provinciale, da utilizzare in via
prioritaria su quella ricadente nella rete viaria di interesse
regionale ed al fine di garantire omogeneità degli standard tecnici
e funzionali dell'intera rete provinciale;
e) all'individuazione, di concerto con gli enti territorialmente
interessati, delle opere stradali compensative, connesse o
complementari ad interventi ricadenti nella rete viaria di interesse
regionale, nonché al trasferimento delle risorse di cui all'articolo
167, commi 5-bis e 5-ter;
f) alla redazione dei piani regionali di riparto dei
finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di
reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della legge 19
ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità
ciclistica).
Articolo 22
Sostituzione dell'articolo 163 della L.R. n. 3 del 1999
1. L'articolo 163 della l.r. n. 3 del 1999 è sostituito dal
seguente:
Articolo 163
Rete viaria di interesse regionale
1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale
provvede alla individuazione e alla modifica della rete viaria di
interesse regionale.
2. Fino all'adozione della deliberazione dell'Assemblea legislativa
di cui al comma 1, per rete viaria di interesse regionale si intende
quella costituita dalla grande rete e dalla rete di base
principale , così come definite dal Piano Regionale Integrato dei
Trasporti approvato con delibera consiliare n. 1322 del 22 dicembre
1999, nonché dalle strade trasferite dallo Stato, dalle autostrade
regionali e dalle opere stradali ad esse connesse o complementari o
compensative.
Articolo 23
Sostituzione dell'articolo 164-bis della L.R. n. 3 del 1999
1. L'articolo 164-bis della L.R.. n. 3 del 1999 è sostituito dal
seguente:
Articolo 164-bis
Programma triennale di intervento sulla rete delle strade di
interesse regionale
1. Il programma triennale di intervento sulla rete delle strade di
interesse regionale è lo strumento di programmazione con il quale la
Regione definisce:
a) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo
sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di
interesse regionale;
b) le opere stradali compensative o complementari o connesse alle
autostrade regionali di cui all'articolo 164-ter.
2. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi di sviluppo e
miglioramento della rete viaria individuati dal Piano Regionale
Integrato dei Trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle
Province, predispone il programma.
3. L'Assemblea legislativa approva il programma e, ove necessario,
lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.
Articolo 24
Sostituzione dell'articolo 167 della L.R. n. 3 del 1999
1. L'articolo 167 della L.R. n. 3 del 1999 è sostituito dal
seguente:
Articolo 167
Risorse per la rete viaria
1. La Regione stanzia per la rete viaria, distintamente e nel
rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse
trasferite dallo Stato alla Regione, nonché le risorse aggiuntive
proprie della Regione.
2. Tali risorse sono destinate a:
a) interventi di cui all'articolo 164-bis;
b) manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale,
con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di
interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e
funzionali sulla stessa;
c) opere volte alla sistemazione della viabilità provinciale di
interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi
eccezionali o calamitosi;
d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi
preventive e indagini funzionali alla progettazione;
e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di
monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione
delle strade;
f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di
rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico e
costituzione di un centro regionale di monitoraggio.
g) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del
programma di cui all'articolo 164-ter.
3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono
assegnate alle Province secondo i criteri , le modalità e le
procedure definite dalla Giunta regionale.
4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale,
per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate ad eventi
eccezionali o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta
regionale alla Provincia interessata.
5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d) , e)
ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di
apposite convenzioni con le Province.
6. La Regione è altresì autorizzata ad introitare le somme
trasferite dai soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di
apposite convenzioni, al fine della progettazione e realizzazione
delle opere stradali compensative o connesse agli interventi
ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale.
7. Le risorse di cui al comma 6 sono trasferite agli Enti sul cui
territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla
base di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste al
comma 6, che ne definiscano modalità, tempi e procedure.
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