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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2307
Presentato in data: 09/02/2012
Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale (09 02 12).

Presentatori:

Favia Giovanni

Testo:

                          Progetto di Legge
Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9
(Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)
Articolo 1
Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Finalità
1. L'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9
(Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)
è sostituito dal seguente articolo:
Articolo 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva
85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e privati , e della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce con la
presente legge le disposizioni in materia di valutazione d'impatto
ambientale.
2. La valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ha la finalità di
assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le
condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della
capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei
vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si
affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata
degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative
e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e
programmazione
3. In tale ambito la valutazione ambientale dei progetti ha la
finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore
ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle
specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in
quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa
individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso
particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli
impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
a) l'uomo, la fauna e la flora;
b) il suolo, l'acqua, l'aria il clima e il paesaggio;
c) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
d) l'interazione tra i fattori di cui sopra
4. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di
prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o
interventi, di identificare e valutare le possibili alternative,
compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure
per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.
5. Nel perseguire le finalità di cui ai commi precedenti la Regione
garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei
cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge ed assicura
il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle
procedure amministrative, anche attraverso gli sportelli unici. .
Articolo 2
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Definizioni
1. L'articolo 2 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) procedura di verifica (screening): procedura preliminare,
disciplinata dal Titolo II, volta a definire se il progetto può
avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e deve
essere assoggettato alla ulteriore procedura di valutazione
dell'impatto ambientale (VIA);
b) provvedimento di verifica (screening): il provvedimento
obbligatorio e vincolante dell'autorità competente, disciplinato
dall'articolo 10, che conclude la procedura di verifica (screening);
c) procedura di VIA: la procedura di valutazione dell'impatto
ambientale, disciplinata dal Titolo III, finalizzata alla
emanazione, da parte dell'autorità competente, del provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale, di cui alla successiva lettera
d);
d) provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA): il
provvedimento dell'autorità competente, disciplinato dagli articoli
16, 17 e 18, che conclude la fase di valutazione del processo di
VIA. E' un provvedimento obbligatorio e vincolante, che produce
inoltre gli effetti di cui all'articolo 17;
e) studio ambientale preliminare: studio tecnico-scientifico
relativo alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali
del progetto preliminare, disciplinato dall'articolo 9;
f) studio d'impatto ambientale (SIA): studio tecnico-scientifico
degli impatti ambientali di un progetto, disciplinato dall'articolo
11;
g) definizione dei contenuti del SIA (scoping): fase preliminare
facoltativa, disciplinata dall'articolo 12, volta a definire, in
contraddittorio tra autorità competente e proponente, le
informazioni che devono essere fornite nel SIA;
h) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete
l'adozione del provvedimento di verifica (screening) e l'adozione
del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), e che
effettua le procedure disciplinate dalla presente legge ai sensi
dell'articolo 5;
i) Comuni interessati: i Comuni il cui territorio è interessato
dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti
ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere
o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi
correlati;
j) Provincia interessata: la Provincia nel cui territorio sono
ricompresi i Comuni interessati;
k) amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a
rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri,
nullaosta, assensi comunque denominati, preordinati alla
realizzazione del progetto;
l) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o
designata dalla autorità competente per curare l'espletamento delle
attività connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure
disciplinate dalla presente legge;
m) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre
il quale i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, , B.1 e B.2
sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla presente legge.
n) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le
associazioni od organizzazioni o gruppi di persone
2. Ai fini della presente legge valgono altresì le definizioni di
cui all'articolo 5, lettere c), d), g), h), l), r), t), u) e v) del
d. lgs. n. 152 del 2006.
3. Gli Allegati A.1 e A.2 elencano i progetti assoggettati alla
procedura di VIA di competenza rispettivamente regionale e comunale,
ai sensi degli articoli 4 e 5.
4. Gli Allegati B.1 e B.2 elencano i progetti assoggettati alla
procedura di verifica (screening) di competenza rispettivamente
regionale e comunale, ai sensi degli articoli 4-bis e 5.
Articolo 3
Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Informazione e partecipazione
1. L'articolo 3 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
articolo:
Articolo 3
Informazione e partecipazione
1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità
competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e
della partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti
interessati, nonché lo scambio di informazioni e la consultazione
con il proponente, con le modalità di cui ai Titoli II, III e IV.
2. Ai fini della predisposizione dello studio ambientale preliminare
e del SIA, il proponente ha diritto di accesso alle informazioni e
ai dati disponibili presso gli uffici delle Amministrazioni
pubbliche.
3. Ferma restando la competenza degli enti locali di promuovere le
forme di partecipazione previste dalla legge regionale 9 febbraio
2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle
procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle
politiche regionali e locali), l'autorità competente organizza la
presentazione al pubblico dei progetti sottoposti alla procedura di
verifica (screening) o alla procedura di VIA, nonché del relativo
studio ambientale preliminare o del relativo studio d'impatto
ambientale, in una apposita assemblea pubblica, entro il termine di
30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna (BURERT) dell'avviso di avvenuto
deposito di cui all'articolo 9, comma 3 o all'articolo 14, comma
2. .
4. Il proponente, con la collaborazione dell'autorità competente,
può richiedere lo svolgimento di un'assemblea pubblica di
presentazione del progetto preliminarmente alla sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna
(BURERT)
5. La Giunta regionale provvede ad inserire i progetti ricadenti
nell'ambito di applicazione di VIA nell'elenco dei progetti di
partecipazione da ammettere al contributo regionale di cui
all'articolo 9 della Legge regionale n°3 del 2010
Articolo 4
Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Ambito di applicazione
1. L'articolo 4 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
articolo:
Articolo 4
Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di VIA
1. Sono assoggettati alla procedura di VIA, ai sensi del Titolo III:
a) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati A.1 e
A.2;
b) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1 e
B.2, qualora ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree
naturali protette, comprese le aree contigue, definite dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalla
legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione
e della gestione del sistema regionale delle aree naturali
protette), ovvero all'interno di aree SIC o ZPS in base alle
direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente
la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, del Consiglio
del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
c) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1 e
B.2 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica
(screening) di cui al titolo II.
2. Sono inoltre assoggettati alla procedura di VIA i progetti di
modifica o estensione dei progetti elencati negli Allegati A.1 e
A..2 qualora la modifica o l'estensione sia, di per sé, conforme o
superiore alle soglie stabilite nei medesimi Allegati.
3. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6 del d. lgs. n. 152
del 2006, relativamente alle esclusioni per opere ed interventi
destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e alle
esclusioni per singoli interventi disposti in via d'urgenza. .
Articolo 5
Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter nella legge regionale n. 9
del 1999
1. Dopo l'articolo 4 della l. r. n. 9 del 1999 sono inseriti i
seguenti articoli:
Articolo 4-bis
Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di verifica
(screening)
1. Al fine di verificare se possano produrre impatti significativi e
negativi per l'ambiente e vadano sottoposti alla procedura di VIA,
sono assoggettati alla procedura di verifica (screening), i seguenti
progetti:
a) i progetti di nuova realizzazione di cui agli Allegati B.1 e
B.2, che non ricadono all'interno di aree di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b);
b) i progetti di modifiche o estensioni di progetti di cui agli
Allegati A.1, A.2, B.1 e B.2, già autorizzati, realizzati o in fase
di realizzazione, per le parti non ancora autorizzate, che possono
avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.
2. Su richiesta del proponente sono assoggettati:
a) alla procedura di verifica (screening) ovvero alla procedura di
VIA i progetti non elencati negli Allegati A.1, A.2, B.1, e B.2;
b) alla procedura di VIA i progetti elencati negli Allegati B.1 e
B.2.
3. Si applica l'articolo 6, commi 10 e 11, del d. lgs. n. 152 del
2006, relativamente alle esclusioni per opere ed interventi
destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e alle
esclusioni per singoli interventi disposti in via d'urgenza. .
Articolo 4-ter
Soglie dimensionali
1. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge
sono ridotte del 50% nel caso in cui i progetti ricadono all'interno
di aree naturali protette o all'interno di aree SIC o ZPS in base
alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli
Allegati B.1 e B.2 sono incrementate del 30% nei seguenti casi:
a) progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente
attrezzate, individuate nei modi previsti dall'articolo 26 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano
ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento
1221/2009/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o la
certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001. .
Articolo 6
Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Autorità competenti
1. L'articolo 5 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
articolo:
Art. 5.
Autorità competenti.
1. La Regione è competente per le procedure relative ai progetti:
a) elencati negli Allegati A.1 e B.1;
b) elencati negli Allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessi
il territorio di due o più comuni;
c) previsti al comma 2 qualora il comune sia il proponente;
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.1 e
B.1, attivate su richiesta del proponente;
e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui
localizzazione interessi il territorio di due o più comuni, attivate
su richiesta del proponente.
2. Il Comune è competente per le procedure relative ai progetti
elencati negli Allegati A.2 e B.2 e, su richiesta del proponente, ai
progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli Allegati A.2
e B.2.
3. L'autorità competente svolge le procedure di verifica (screening)
e di VIA su richiesta del proponente ovvero dello sportello unico
per le attività produttive nei casi di cui all'art. 6.
4. Nell'espletamento delle procedure disciplinate dalla presente
legge, l'autorità competente istituisce un apposito ufficio. I
Comuni possono istituire un ufficio competente intercomunale ovvero
avvalersi dell'ufficio competente della Provincia, tramite apposite
convenzioni.
5. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle
procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente
può avvalersi, tramite convenzione, delle strutture dell'Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n.
44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna). La convenzione è onerosa per le Province ed i
Comuni e l'ammontare dei compensi dovuti all'ARPA è definito dalla
Giunta regionale in riferimento alle diverse tipologie di impianti,
opere o interventi in misura forfettaria, previo parere del Comitato
di indirizzo di cui all'articolo 8 della l.r. n. 44 del 1995. .
Articolo 7
Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Sportello unico per le attività produttive
1. L'articolo 6 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
articolo:
Articolo 6
Sportello unico per le attività produttive
1 Per i progetti relativi alle attività produttive assoggettati al
procedimento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 ( Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria ), lo sportello unico per le attività produttive (SUAP)
riceve la domanda relativa alla procedura di verifica (screening) o
alla procedura di VIA disciplinate dalla presente legge e la
trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità
competente per l'effettuazione dei procedimenti di cui al Titolo II
ed al Titolo III.
2. La procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II è
conclusa preliminarmente ai procedimenti di cui agli articoli 5 e 7
del DPR n. 160 del 2010.
3. La procedura di VIA di cui al Titolo III è attivata nell'ambito
del procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR n. 160 del
2010. Dall'avvio della procedura fino all'adozione del provvedimento
di VIA, sono sospesi i termini per la conclusione del procedimento
unico di cui all'articolo 7 del DPR n. 160 del 2010 volto
all'adozione degli atti di assenso necessari per la realizzazione
del progetto diversi da quelli in materia ambientale e paesaggistico
territoriale. Nel caso in cui eventuali prescrizioni del
provvedimento di VIA comportino modifiche progettuali, i termini per
la conclusione del procedimento unico ricominciano a decorrere dalla
data in cui il proponente produce la documentazione progettuale
modificata.
4. In ogni caso, su domanda del proponente, la procedura di VIA può
essere attivata e conclusa prima dell'avvio del procedimento unico
di cui all'articolo 7 del DPR n. 160 del 2010.
5. Nei casi di cui al comma 3, è svolta un'unica conferenza di
servizi interessati alla procedura di VIA di cui all'articolo 18
derlla presente legge e al procedimento unico per le attività
produttive ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160 del 2010i. La
conferenza di servizi è indetta dal responsabile del SUAP, che
assicura il coordinamento e la contestualità tra i due procedimenti.
Alla procedura di VIA si applica la disciplina di cui alla presente
legge, in particolare per quanto attiene al deposito e alla
pubblicità degli atti, alla partecipazione al procedimento, alle
modifiche progettuali, alle integrazioni documentali e ai termini
procedimentali. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 14, comma
3, della legge n. 241 del 1990 (nuiove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto dio accesso ai documenti
amministrativi) quanto alle modalità d'indizione.
6. L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni
comunicazione al proponente tramite il SUAP e mette a disposizione
del SUAP tutte le informazioni sull'iter procedimentale di verifica
(screening) e di VIA. Il SUAP assicura a tutti gli interessati le
informazioni sugli adempimenti in materia di procedure di VIA.
Articolo 8
Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999
, rubricato Opere pubbliche
Art. 7.
Opere pubbliche
1. Per i progetti relativi a opere pubbliche ovvero ad impianti,
opere o interventi non assoggettati alla disciplina dello sportello
unico per le attività produttive di cui all'art. 6 e non riguardanti
impianti di produzione di energia, l'autorità competente per la
procedura di VIA provvede al coordinamento e all'integrazione dei
procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli atti
autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto. Si
applica quanto previsto dall'articolo 17. .
Articolo 9
Introduzione dell'articolo 7-bis nella legge regionale n. 9 del 1999
1. Dopo l'articolo 7 della l. r. n. 9 del 1999 è inserito il
seguente nuovo articolo:
Articolo 7-bis
Documentazione connessa al segreto industriale
1. Nell'ambito delle procedure di verifica (screening) e delle
procedure di VIA, a tutela del segreto industriale o commerciale, il
proponente può presentare all'autorità competente motivata richiesta
di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al
progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di
impatto ambientale preliminare. In tal caso il proponente allega una
descrizione generale, destinata ad essere resa pubblica, in merito
al progetto e ai suoi impatti ambientali. Si applica l'articolo 9,
comma 4, del d. lgs. n. 152 del 2006. .
Articolo 10
Sostituzione del'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 1999
, rubricato Direttive
L'articolo 8, comma 1, della l. r. n. 9 del 1999 è così sostituito:
Art. 8.
Direttive.
1. Le modalità ed i criteri di attuazione delle procedure
disciplinate dalla presente legge sono stabiliti dalla Giunta
regionale con direttive vincolanti, pubblicate nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). Le
direttive, in particolare, per tipologia di progetto, specificano:
a) i contenuti e le metodologie per la predisposizione degli
elaborati relativi alla procedura di verifica (screening) e dei SIA;
b) le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati,
nonché le modalità di raccordo con le relative procedure, ricompresi
nella valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva ai sensi dei
commi 1 e 2 dell'art. 17;
c) i contenuti e le metodologie per la predisposizione degli
elaborati relativi alla procedura di Valutazione di Impatto sulla
Salute VIS
d) i casi e le modalità di autocertificazione di stati di fatto e
del possesso di requisiti nel rispetto della normativa statale e
della disciplina comunitaria;
e) le caratteristiche dei progetti di cui agli Allegati B.1 e B..2
assoggettati alla procedura di verifica (screening) anche in
relazione agli elementi indicati nell'Allegato D.
f) i formati elettronici di trasmissione della documentazione. .
2. Gli elementi richiesti dalle direttive di cui al comma 1 devono
essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale
necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche
di ciascuna, tipologia di progetto e delle componenti dell'ambiente,
del paesaggio e della salute dei cittadini che possono subire un
pregiudizio, diretto od indiretto, anche in relazione alla
localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di
valutazione disponibili.
Articolo 11
Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 della 1999,
rubricato Verifica (screening)
1. L'articolo 9 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
Articolo 9
Procedura di verifica (screening)
1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica
(screening) ai sensi dell'articolo 4-bis, il proponente presenta
domanda all'autorità competente ovvero allo sportello unico per le
attività produttive (SUAP), ai sensi e secondo le modalità di cui
all'articolo 20, comma 1, del d. lgs. n. 152 del 2006. Alla domanda
sono allegati i seguenti documentii:
a) il progetto preliminare;
b) lo studio ambientale preliminare relativo alla individuazione e
valutazione degli impatti sull'ambiente, sul paesaggio e sulla
salute del progetto, che evidenzi tra l'altro motivazioni, finalità
e possibili alternative di localizzazione e d'intervento;
c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in
materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
d) autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), del costo previsto di progettazione e realizzazione
del progetto;
e) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui
all'articolo 28.
2. i documenti di cui al comma 1 del presente articolo sono
predisposti e validati da tecnici abilitati
3. Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, l'autorità
competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la
domanda risulti incompleta, l'autorità competente richiede al
proponente la documentazione integrativa da presentare entro un
termine non superiore a 15 giorni. In tal caso i termini del
procedimento si intendono interrotti e ricominciano a de correre
dalla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro
il termine stabilito il proponente non presenti la documentazione
completa degli elementi mancanti, la domanda si intende ritirata. E'
fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga,
non superiore a 30 giorni, del termine per la presentazione della
documentazione integrativa in ragione della complessità della
documentazione da presentare. L'esito positivo della verifica di
completezza è immediatamente comunicato al proponente, ai fini del
deposito degli elaborati nonché al SUAP.
4. Gli elaborati sono depositati, a cura del proponente, su supporto
informatico, nonché, in considerazione della necessità di garantire,
ai sensi dell'articolo 3, l'informazione e la partecipazione del
pubblico, su supporto cartaceo, per 45 giorni presso l'autorità
competente e presso i Comuni in cui è localizzato il progetto. Sul
BURERT è pubblicato, a cura dell'autorità competente, l'avviso
dell'avvenuto deposito nel quale sono specificati l'oggetto e la
localizzazione del progetto, il proponente, l'indicazione dei luoghi
e dei termini di deposito. Dell'avvenuto deposito è dato sintetico
avviso all'albo pretorio dei comuni interessati.
5. Contestualmente al deposito, di cui al comma precedente, i
documenti vengono pubblicati sul sito web dell'autorità competente e
su quello dei comuni interessati. In alternativa, i comuni
interessati, possono attivare collegamenti diretti ai documenti
pubblicati sul sito web dell'autorità competente.
6. Entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sul BURERT,
chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può
presentare osservazioni all'autorità competente.
7. L'autorità competente può, per una sola volta, nei 45 giorni
previsti dal comma 4, richiedere integrazioni documentali o
chiarimenti al proponente. In tal caso, il proponente provvede a
trasmettere la documentazione richiesta presso gli uffici di cui al
comma 3 entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
8. In qualunque fase della procedura, qualora ne ravvisi
l'opportunità in relazione alle esigenze del procedimento,
l'autorità competente convoca una conferenza di servizi preliminare
con finalità istruttorie. Alla conferenza partecipano le Province, i
Comuni e le amministrazioni interessate, per l'esame degli elaborati
presentati e la verifica dei possibili effetti negativi e
significativi sull'ambiente del progetto.
9. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d. lgs. n. 152 del 2006,
la procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II può essere
condotta nel rispetto delle disposizioni della presente legge,
nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS). In tal
caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica
evidenza della integrazione procedurale. .
Articolo 12
Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 1999
, rubricato Esiti della procedura
1. L'articolo 10 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal
seguente:
Articolo 10
Esiti della procedura di verifica (screening)
1. L'autorità competente conclude con provvedimento motivato ed
espresso la procedura di verifica (screening), sulla base dei
criteri indicati nell'Allegato D, valutando se il progetto abbia
possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente e sulla
salute e debba essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA..
Il provvedimento è adottato entro 45 giorni dalla scadenza del
termine per il deposito degli elaborati di cui all'articolo 9, comma
3, ovvero entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la
trasmissione della documentazione integrativa di cui all'articolo 9,
comma 5. L'autorità competente si esprime sulle osservazioni
presentate, previo contraddittorio con il proponente.
2. La decisione dell'autorità competente può avere uno dei seguenti
esiti:
a) esclusione del progetto, se esso non ha impatti negativi e
significativi sull'ambiente, dalla procedura di VIA;
b) esclusione del progetto, se esso non ha impatti negativi e
significativi sull'ambiente e sulla salute, dalla procedura di VIA
con prescrizioni per la eliminazione, mitigazione, compensazione
degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto, se
esso ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente,
alla procedura di VIA, prevista dagli articoli da 11 a 18.
3. A cura dell'autorità competente, il provvedimento di verifica
(screening) è pubblicato per estratto nel BURERT. Esso è altresì
pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente.
4. La verifica positiva di cui alla lettera b) del comma 2 obbliga
il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa
contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le
amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni,
autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque
denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla
vigente normativa. .
Articolo 13
Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Studio di impatto ambientale (SIA)
1. L'articolo 11 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal
seguente:
1. I progetti assoggettati alla procedura di VIA sono corredati da
uno Studio di impatto ambientale (SIA), elaborato a cura e spese del
proponente, che contiene gli elementi e le informazioni indicati
nell'Allegato C ed è redatto nel rispetto degli esiti dell'eventuale
fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) di cui
all'articolo 12 .
2. Qualora per la redazione del SIA debbano essere effettuati
sopralluoghi o attività di campionamento o analisi di difficile
ripetizione, il proponente può richiedere la presenza di tecnici
designati dall'autorità competente, senza che ciò comporti oneri
aggiuntivi. L'autorità competente comunica tempestivamente al
proponente i motivi tecnici dell'eventuale non adesione alla
richiesta.
3. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale
e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di
valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle
informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo
quanto disposto dalla normativa vigente in materia. Nella redazione
del SIA relativo a progetti previsti da piani o programmi già
sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le
informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale.
4 Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si
applica l'articolo 22 del d. lgs. n. 152 del 2006 relativo
allo Studio di impatto ambientale .
Articolo 14
Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Definizione dei contenuti del SIA (scoping)
1. L'articolo 12 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal
seguente:
Articolo 12
Definizione dei contenuti del SIA (scoping)
1. Per i progetti di cui al comma 1 dell'articolo 11, è facoltà del
proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una
fase preliminare, volta:
a) all'accertamento dell'assenza di elementi o fattori preclusivi
alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione
territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti
nell'area interessata;
b) alla puntuale definizione dei contenuti del SIA;
c) alla puntuale definizione della documentazione e degli elaborati
di cui all'articolo 13, comma 3.
2. Il proponente a tal fine presenta all'autorità competente una
analitica relazione, predisposta da un professionista abilitato,
circa la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici,
ambientali e storico culturali presenti sull'area interessata dal
progetto e l'assenza degli elementi e fattori preclusivi di cui al
comma 1, lettera a), nonché un elaborato che, sulla base
dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il
piano di lavoro per la redazione del SIA. La documentazione è
presentata ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 21, comma
1, del D. Lgs. n. 152 del 2006.
3. Il SIA in ogni caso contiene le seguenti informazioni:
a) la descrizione del progetto definitivo;
b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con
riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;
c) La Valutazione di Impatto sulla Salute VIS redatta dal
Dipartimento di sanità pubblica competente per territorio;
d) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti
sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può
produrre, in fase di realizzazione, in fase di esercizio e in fase
di dismissione o riconversione;
e) una relazione, predisposta da un professionista abilitato, circa
la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici,
ambientali e storico culturali presenti sull'area interessata dal
progetto e l'assenza degli elementi e fattori preclusivi di cui al
comma 1, lettera a);
f) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od
eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di
monitoraggio;
g) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in
esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con
indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo
dell'impatto ambientale;
h) una descrizione della fase finale di dismissione dell'opera e di
ripristino dello stato dei luoghi ante operam, e dei relativi costi:
i) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.
4. Per la definizione dei contenuti del SIA, nonché della
documentazione e degli elaborati di cui all'articolo 13, comma 3,
l'autorità competente, entro 10 giorni dalla ricezione della
documentazione, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo
18.
5. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della
conferenza di servizi, i cui lavori si concludono entro 40 giorni
dalla ricezione della documentazione, si esprime entro 60 giorni
dalla richiesta di cui al comma 1. Trascorso tale termine si intende
convalidato l'elaborato di cui al comma 2. Trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, del d. lgs. n.152
del 2006, relativo ai contenuti del SIA.
6. I termini previsti dal comma 5 sono ridotti della metà nei casi
di progetti assoggettati alla procedure di VIA ad esito della
procedura di verifica (screening), ai sensi dell'articolo 10, comma
2, lettera c).
7. L'accertamento della insussistenza di elementi preclusivi nonché
la definizione degli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b),
determinati ai sensi dei commi precedenti, vincolano l'autorità
competente e le amministrazioni partecipanti alla conferenza di
servizi.
8. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente
articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente. .
Articolo 15
Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 1999,
Rubricato
Presentazione della domanda
1. L'articolo 13 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal
seguente:
Articolo 13
Presentazione della domanda di VIA
1. Alla domanda di attivazione della procedura di VIA, presentata al
SUAP ovvero all'autorità competente, sono allegati:
a) il SIA ed il relativo progetto definitivo, predisposti in
conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11 ed agli
eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA
(scoping) di cui all'articolo 12;
b) l'autocertificazione, ai sensi del d. P. R. n. 445 del 2000,
del costo di progettazione e realizzazione del progetto;
c) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di
cui all'articolo 28.
2. Trova applicazione quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo
23, del d. lgs. n. 152 del 2006, relativi all'elenco degli atti
necessari e alle modalità di deposito della documentazione.
3. Il proponente correda la domanda della documentazione e degli
elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il
rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta,
assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della
conferenza di servizi di cui all'articolo 18, nonché della
documentazione relativa alla disponibilità dell'area o
all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
4. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda e prima della
pubblicazione di cui al comma 6, l'autorità competente verifica la
completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento delle spese
istruttorie.
5. Qualora la domanda risulti incompleta, l'autorità competente
richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare
entro un termine non superiore a 30 giorni e comunque correlato alla
complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del
procedimento si intendono interrotti e ricominciano a decorrere
dalla presentazione della documentazione integrativa. E' fatta salva
la facoltà per il proponente di richiedere una proroga, non
superiore a 60 giorni, del termine per la presentazione della
documentazione integrativa in ragione della complessità della
documentazione da presentare. Qualora entro il termine stabilito il
proponente non depositi la documentazione completa, la domanda si
intende ritirata.
6. Effettuata la verifica di completezza, l'autorità competente
provvede a pubblicare nel BURERT l'avviso dell'avvenuto deposito di
cui all'articolo 14, comma 2. Prima di tale pubblicazione,
l'autorità competente ne comunica la data prevista al proponente. Il
proponente provvede alla pubblicazione del medesimo avviso su un
quotidiano diffuso nel territorio interessato.
7. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 6, il
proponente, trasmette la domanda, completa degli allegati, a tutti i
soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque
denominati necessari alla realizzazione del progetto. .
Articolo 16
Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Deposito e pubblicizzazione
1. L'articolo 14 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
articolo:
Articolo 14
Deposito e pubblicizzazione
1. Al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 3, l'informazione e
la partecipazione del pubblico il SIA ed il relativo progetto
definitivo sono depositati, a cura del proponente: .
a. su supporto cartaceo per 60 giorni consecutivi presso la Regione,
le Province ed i Comuni nei quali è localizzato il progetto, al fine
di garantire, ai sensi dell'articolo 3, l'informazione e la
partecipazione del pubblico.
b. su supporto informatico sui siti web della Regione, e delle
Province ed i Comuni nei quali è localizzato il progetto
2. L'avviso dell'avvenuto deposito, all'esito positivo della
verifica di completezza, è pubblicato nel sito web dell'autorità
competente, nel BURERT e, a cura e spese del proponente, su un
quotidiano diffuso nel territorio interessato.
3. L'avviso dell'avvenuto deposito deve indicare:
a) Il proponente;
b) l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del
progetto ed i suoi possibili impatti ambientali;
c) le sedi ove possono essere consultati gli atti ed i termini entro
i quali è possibile presentare osservazioni;
d) i procedimenti compresi e sostituiti.
e) l'indirizzo URL (Uniform Locator Resource) del sito istituzionale
ove sono depositati gli atti
4. Il progetto ed il SIA, corredato dalla documentazione di cui
all'articolo 13, comma 3, sono trasmessi su idoneo supporto
informatico, a cura del proponente, alle amministrazioni convocate
alla conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 18.
5. Le forme di pubblicità di cui al comma 2 tengono luogo delle
comunicazioni di cui all'articolo 7 ed all'articolo 8, commi 3 e 4,
della l. n. 241 del 1990.
6. L'autorità competente pubblica sul proprio sito web la
documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le
eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al
progetto. .
Articolo 17
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Partecipazione
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l. r. n. 9 del 1999 è
sostituito dal seguente:
1. Chiunque può, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione
nel BURERT di cui all'articolo 14, comma 2, prendere visione degli
elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni
all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi. .
2. Al comma 3 dell'articolo 15 della l. r. n. 9 del 1999, dopo le
parole le amministrazioni, le associazioni , le parole i soggetti
interessati sono sostituite dalle seguenti parole: , il pubblico ;
3. Il comma 5 dell'articolo 15 della l. r. n. 9 del 1999 è
abrogato.
Articolo 18
Introduzione dell'articolo 15-bis nella legge regionale n. 9 del
1999
1. Dopo l'articolo 15 della l. r. n. 9 del 1999 è inserito il
seguente articolo:
Articolo 15-bis
Integrazioni e modifiche
1. L'autorità competente può richiedere al proponente, entro 30
giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 1,
in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata,
con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare
i 45 giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo
di ulteriori 45 giorni. L'autorità competente esprime il
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro 90 giorni
dalla presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in
cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da
parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati
modificati, o ritiri la domanda, l'autorità competente non procede
all'ulteriore corso della valutazione.
2. Il proponente può chiedere, entro 30 giorni dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 15, comma 1, per una sola volta, di
modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di
rilievi emersi nel corso dell'istruttoria pubblica o del
contraddittorio di cui all'articolo 15, commi 3 e 4. Se accoglie
l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione delle
modifiche un termine non superiore a 45 giorni, prorogabili, su
istanza del proponente per giustificati motivi, per un massimo di
ulteriori 45. Il provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale è adottato entro 90 giorni dalla presentazione degli
elaborati modificati.
3. L'autorità competente, ove ritenga che le integrazioni e le
modifiche apportate ai sensi dei commi 1 e 2 siano sostanziali e
rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia
delle stesse per 60 giorni su supporto cartaceo e contestualmente ne
dia avviso con le modalità di cui all'articolo 14. Entro 60 giorni
dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente
comma, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e
del relativo studio di impatto ambientale, e presentare proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi
e valutativi in relazione alle modifiche apportate agli elaborati ai
sensi dei commi 1 e 2. In questo caso, l'autorità competente esprime
il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro 90
giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
delle osservazioni.
Articolo 19
Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Valutazione di impatto ambientale (VIA)
1. L'articolo 16 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal
seguente:
Articolo 16
Provvedimento di valutazione d'impatto ambientale
1. L'autorità competente conclude la procedura di VIA, con
provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della
Conferenza di servizi di cui all'articolo 18, esprimendosi
contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le
controdeduzioni, entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di cui
all'articolo 15, comma 1, o di cui all'articolo 15-bis.
2. Il provvedimento di VIA evidenzia in modo specifico le
integrazioni procedurali effettuate e le intese, concessioni,
autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque
denominati compresi e sostituiti ai sensi dell'articolo 17.
3. Nel corso della redazione del progetto e nella fase della sua
valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le
conclusioni della valutazione ambientale per i progetti previsti da
piani e programmi per i quali la valutazione ambientale è già stata
espletata.
4. La deliberazione, a cura dell'autorità competente, è comunicata
al proponente ed alle amministrazioni interessate ed è pubblicata
per estratto nel BURERT. Per quanto non diversamente disposto trova
applicazione quanto disposto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del d.
lgs. n. 152 del 2006.
5. Le autorità competenti informano annualmente il Ministro
dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA
in corso. .
Articolo 20
Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Effetti del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale (VIA)
1. L'articolo 17 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
articolo:
Articolo 17
Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA)
1. Il provvedimento positivo di VIA, per i progetti relativi alle
attività produttive di cui all'articolo 6, nonché per i progetti
relativi alla produzione di energia, comprende e sostituisce tutte
le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in
materia ambientale e paesaggistico-territoriale
2. Il provvedimento positivo di VIA per i progetti di opere
pubbliche o di interesse pubblico, di interesse generale o pubblica
utilità di cui all'articolo 7, ad accezione dei progetti di
produzione di energia elettrica, comprende e sostituisce tutte le
intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i
nullaosta, gli assensi comunque denominati, necessari per la
realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
3. Il provvedimento positivo di VIA ha altresì il valore di titolo
abilitativo edilizio qualora il Comune territorialmente competente,
valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti i pareri,
le autorizzazioni ed i nullaosta cui è subordinato il suo rilascio,
si sia espresso positivamente.
4. La procedura di VIA, effettuata ai sensi della presente legge
comprende e sostituisce in particolare:
la valutazione d'incidenza di cui agli articoli 6 e 7 della
direttiva 92/43/CE e all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche); a tal fine lo studio di impatto ambientale contiene gli
elementi di cui all'allegato G del D.P.R. n. 357 del 1997, dando ad
essi specifica evidenza;
l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III bis del
d. lgs. n. 152 del 2006 ed alla legge regionale 11 ottobre 2004, n.
21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento) per i progetti che ricadono nel campo di
applicazione dell'Allegato VIII del medesimo d. lgs. n. 152 del
2006; a tal fine lo studio di impatto ambientale e gli elaborati
progettuali contengono a tal fine anche le informazioni previste
all'articolo 29-ter e il provvedimento finale contiene le condizioni
e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e
29-septies del medesimo d .lgs. n. 152 del 2006;
l'autorizzazione paesaggistica di cui al l'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio); a tal fine lo studio di impatto ambientale e gli
elaborati progettuali contengono a tal fine anche la relativa
Relazione paesaggistica redatta secondo le indicazioni di cui
alle vigenti disposizioni
5. Il provvedimento positivo di VIA per le opere pubbliche
costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale
ed urbanistica, a condizione sia stata espressa la valutazione
ambientale (ValSAT), di cui all'articolo 5 della legge regionale 24
marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio), positiva sulla variante stessa, per correzione di
errori materiali ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o
di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, qualora
tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA,
con apposito elaborato cartografico, e l'assenso comunale sia
preventivamente acquisito ovvero sia approvato rispettivamente dal
Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza. Le proposte
di variante alla pianificazione territoriale possono attenere
unicamente a specifiche modifiche cartografiche degli strumenti
stessi. Qualora costituisca variante agli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, il provvedimento di VIA
comprende la verifica di assoggettabilità o la valutazione
ambientale (ValSAT). In tal caso, il SIA motiva la proposta di
variante in relazione all'effettivo stato dei luoghi ed alla
impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto
ambientale preliminare o del Rapporto ambientale. In tal caso,
inoltre, alla Conferenza dei servizi partecipa la Regione ai fini
dell'intesa per l'approvazione della variante e dell'espressione del
parere motivato relativo alla valutazione ambientale, e il
provvedimento di VIA di cui all'articolo 16 contiene la
dichiarazione di sintesi.
6. La procedura di VIA può essere attivata da parte dei Comuni,
delle Province e della Regione in alternativa al procedimento unico
di cui agli articoli da 36-bis a 36-octies della l. r. n. 20 del
2000, al fine di assicurare la contestuale valutazione di tutti gli
interessi, pubblici e privati, coinvolti dall'attuazione delle opere
pubbliche di rispettiva competenza e di pervenire alla celere
approvazione e realizzazione delle stesse.
7. Per i progetti di produzione di energia elettrica, la procedura
di VIA viene svolta all'interno del procedimento unico energetico di
cui all'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26
(Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre
disposizioni in materia di energia), nel rispetto delle disposizioni
di cui al presente titolo. A tal fine l'amministrazione competente
al rilascio dell'autorizzazione unica energetica convoca un'unica
conferenza di servizi. Nei casi di cui al presente comma, il
provvedimento positivo di VIA comprende e sostituisce le
autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia
ambientale e paesaggistico-territoriale e deve essere espresso
antecedentemente o contestualmente all'adozione dell'atto conclusivo
del procedimento di autorizzazione unica.
8. Il provvedimento positivo di VIA obbliga il proponente a
conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in esso contenute
per la realizzazione, l'esercizio, la dismissione, per gli eventuali
malfunzionamenti, nonché per il monitoraggio nel tempo
dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono
vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese,
concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi
comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in
base alla vigente normativa.
9. Il provvedimento negativo di VIA preclude la realizzazione del
progetto.
10. In conformità all'articolo 26, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 152
del 2006 in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza
che sia intervenuto il provvedimento di VIA. I progetti sottoposti a
VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione
del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del
progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo.
Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del
proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la
procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere
reiterata.
Articolo 21
Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Conferenza di servizi
1. L'articolo 18 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
articolo:
Articolo 18
Conferenza di servizi
1. Nell'ambito della procedura di VIA, l'autorità competente indice,
entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli
elaborati nel BURERT, una conferenza di servizi per l'acquisizione
degli atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui
all'articolo 17, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Dell'indizione della
conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione
da parte delle province e comuni rispettivamente competenti ai sensi
dell'articolo 5, commi 2 e 3.
2. La conferenza di servizi, in sede istruttoria, provvede all'esame
del progetto e del SIA. Essa si svolge con le modalità stabilite
dalle relative disposizioni della legge n. 241 del 1990, in quanto
compatibili.
3. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto
ambientale sono svolte dall'ufficio competente che acquisisce e
valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate.
L'ufficio competente, entro il ventesimo giorno antecedente la
conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi di cui al comma
6, predispone un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo
invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto
ambientale è, altresì, inviato al proponente, che può fornire le
proprie controdeduzioni.
4. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve
essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni
ritenute necessarie. Le determinazioni conclusive possono
motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi
nell'ambito della conferenza di servizi.
5. In sede di conferenza di servizi è acquisito il parere
sull'impatto ambientale del progetto da parte delle province e dei
comuni interessati e degli enti di gestione di aree naturali
protette interessati.
6. In ogni caso, i lavori della conferenza di servizi si concludono
almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per l'adozione del
provvedimento di VIA. .
7. Le sedute della conferenza di servizi sono pubbliche.
Articolo 22
Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Procedure per progetti con impatti ambientali
interregionali
1. L'articolo 19 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
articolo:
Articolo 19
Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali
1. Nel caso di progetti soggetti a procedure di verifica (screening)
od a procedure di VIA che risultino localizzati sul territorio di
più Regioni, la Giunta regionale adotta il provvedimento di VIA
d'intesa con le Regioni cointeressate.
2. Nei casi di cui al comma 1 qualora si manifesti un conflitto tra
le autorità competenti di tali regioni si applica quanto previsto in
proposito dall'articolo 31 del d. lgs. n. 152 del 2006. .
3. In conformità all'articolo 30 del d.lgs. n. 152 del 2006, nel
caso di progetti che possano avere impatti ambientali negativi e
significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta
a darne informarzione. Essa inoltre acquisisce, nell'ambito della
conferenza di servizi di cui all'articolo 18, i pareri di tali
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli enti parco interessat e
dispone che il proponente invii gli elaborati a tali soggetti, che
si esprimono nei successivi 90 giorni, trascorsi i quali, l'autorità
competente può provvedere anche in assenza dei predetti pareri. .
Articolo 23
Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Partecipazione della Regione alla procedura di cui
all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349
1. L'articolo 20 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
articolo:
Articolo 20
Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza
statale
1. Il parere di cui all'articolo 25, comma 2, del d. lgs. n. 152 del
2006, relativo al provvedimento di VIA di competenza statale è
espresso dalla Giunta regionale, dopo avere acquisito il parere
delle Province e dei comuni interessati.
2. Ai fini del comma 1 gli elaborati relativi alla procedura di VIA
di competenza statale sono trasmessi, a cura del proponente, anche
alle Province ed ai Comuni interessati, che si espimono entro 60
giorni dal ricevimento delle comunicazioni, trascorsi i quali, la
Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei predetti
pareri.
3. La Giunta regionale può promuovere consultazioni ed istruttorie
pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti
interessati. .
Articolo 24
Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Procedure per progetti con impatti ambientali
transfrontalieri
1. L'articolo 21 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
articolo:
Articolo 21
Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri
1. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti
sull'ambiente di un altro Stato, l'autorità competente informa il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
trova applicazione quanto previsto dagli articoli 32 e 32 bis del d.
lgs. n. 152 del 2006, in materia di consultazioni transfrontaliere
ed effetti transfrontalieri. .
Articolo 25
Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Monitoraggio
1. L'articolo 22 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
articolo:
Articolo 22.
Monitoraggio
1. Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per
la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio
degli impatti ambientali, volte ad assicurare il controllo di quelli
significativi. Trova applicazione quanto disposto in materia
dall'articolo 28 del d. lgs. n. 152 del 2006. A tal fine è
predisposto all'interno del SIA una proposta di piano di
monitoraggio, che prende in considerazione l'insieme degli
indicatori fisici, per controllare gli impatti significativi
derivanti dell'attuazione e gestione del progetto con lo scopo di
individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le
misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio
individua le responsabilità e le risorse necessarie per la
realizzazione e gestione del monitoraggio.
2. Il proponente deve trasmettere all'autorità competente i
risultati del monitoraggio di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
b), e all'articolo 17, comma 8, nonché informare l'autorità
competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della
realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.
3. L'autorità competente esercita le funzioni di controllo e
monitoraggio anche avvalendosi delle strutture dell'ARPA
dell'Emilia-Romagna. Si può avvalere, inoltre, delle strutture
dell'ARPA per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al
comma 1 nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il
territorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della l. r.
n. 44 del 1995. .
4. L'autorità competente rende pubblici sul proprio sito web i
risultati dei monitoraggi di cui al comma 2 nonché le informazioni
relative ad eventuali modificazioni intervenute nel corso della
realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento ed
eventuali anomalie intervenute nel funzionamento.
Articolo 26
Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Controllo sostitutivo
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 23 della l. r. n. 9 del 1999 sono
sostituiti dal seguente comma:
2. In caso di inutile decorso dei termini di cui all'articolo 16,
comma 1, per l'assunzione del provvedimento di VIA da parte delle
autorità competenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, trova
applicazione quanto disposto in materia di poteri sostitutivi
dall'articolo 30 dalla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma
del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e
relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti
con l'Università). .
Articolo 27
Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 9 del 1999,
Rubricato Vigilanza e sanzioni
1. L'articolo 24 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
articolo:
Articolo 24
Vigilanza e sanzioni
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle
amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila
sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché
delle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA di cui
all'articolo 17, comma 8, ovvero nell'atto conclusivo della
procedura di verifica (screening) di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera b).
2. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 29 del d. lgs.
n. 152 del 2006, rubricato Controlli e sanzioni. . .
Articolo 28
Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Informazione e sistema informativo
1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l. r. n. 9 del 1999 è
sostituito dal seguente:
2. La Regione organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati e
predispone una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli
in materia di impatto ambientale nonché un archivio in cui sono
raccolti i S.I.A. e le valutazioni di impatto ambientale (V.I.A.)
con la relativa documentazione
2. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. n. 9 del 1999 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole Bollettino Ufficiale della Regione sono sostituite
dalle parole BURERT ;
b) le parole comma 3 dell'art. 16 sono sostituite dalla parole
comma 4 dell'articolo 16 .
Articolo 29
Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Relazione sull'attuazione delle procedure in materia di
impatto ambientale
1. L'articolo 26 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 26
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine,
con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla Commissione
assembleare competente una relazione concernente in particolare gli
effetti relativi al miglioramento qualitativo dell'azione
amministrativa in rapporti alle procedure di valutazione d'impatto
ambientale.
2. La Giunta presenta inoltre alla Commissione assembleare
competente un report sull'attuazione della legge con cadenza
intermedia rispetto a quella indicata al comma 1.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per
la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata
coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi
previsti. .
Articolo 30
Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Spese istruttorie
1. L'articolo 28 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
articolo:
Articolo 28
Spese istruttorie
1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate
dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate
forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o
dell'intervento, in una misura comunque non superiore al 0,05%, con
un minimo di 500 euro per le procedure di verifica (screening) e di
1.000 euro per le procedure di via, secondo i criteri definiti dalla
Giunta regionale nelle direttive di cui all'articolo 8. L'autorità
competente verifica il rispetto dei suddetti criteri nel corso della
verifica di completezza di cui agli articoli 9, comma 2, e 13, comma
4. Le risorse derivanti dal versamento per le spese istruttorie
concorrono alla copertura delle spese per il personale, per la sua
formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture
tecniche competenti relativamente ai procedimenti di cui alla
presente legge.
2. Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che
abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento
1221/2009/CE, o la certificazione ambientale secondo le norme ISO
14001, le spese istruttorie sono ridotte del 50%.
3. A seguito della presentazione della richiesta di cui
all'articolo 4-Bis, comma 2, l'autorità competente può stabilire di
esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie e di
contribuire alle spese di redazione del SIA fino ad un massimo
complessivo del 50%, qualora sussista un interesse pubblico
all'attivazione della procedura di verifica (screening) ovvero della
procedura di VIA, in relazione agli impatti ambientali attesi per la
tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per
la vulnerabilità dei siti interessati.
4. Qualora si verifichino ritardi nella procedura di verifica
(screening) di cui all'articolo 10 o della procedura di VIA di cui
all'articolo 16, le spese istruttorie sono restituite, entro 60
giorni dal provvedimento affetto da ritardo, alle seguenti
condizioni e modalità:
a) su richiesta del proponente;
b) nella misura del 10% per ogni mese di ritardo della conclusione
della procedura;
c) al netto delle interruzioni o sospensioni del procedimento;
d) se il ritardo è imputabile a fatto dell'autorità competente.
a) su richiesta del proponente;
5. Per i progetti che in base alla legislazione vigente risultano
sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori,
ognuno di tali oneri è ridotto del 10%.
6. L'esito negativo della procedura di verifica (screening) o della
procedura di VIA, ovvero la rinuncia del proponente al proseguimento
delle procedure non danno diritto al rimborso delle somme
originariamente versate. .
Articolo 31
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Disposizioni abrogative ed interpretative
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 della l. r. n. 9 del
1999 le parole ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n.
349 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla procedura di
cui al medesimo art. 6 sono sostituite dalle seguenti parole: di
competenza statale ai sensi del Titolo III della Parte Seconda del
d. lgs. n. 152 del 2006, dalle procedure previste dal medesimo
Titolo III .
Articolo 32
Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 1999,
Rubricato Modifiche degli Allegati
1. L'articolo 31 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
articolo:
Articolo 31
Modifiche degli Allegati
1. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, atti
integrativi rispetto agli Allegati A.1, A.2, B.1, B.2, C e D, al
fine di dare attuazione a normative comunitarie o nazionali.
2. L'Assemblea legislativa regionale, tenuto conto della relazione
di cui all'articolo 26 e sulla base degli elementi indicati
nell'Allegato D, può stabilire, ai sensi dell'articolo 6, comma 9,
del d. lgs. n. 152 del 2006, con propria deliberazione:
a) un eventuale incremento, nella misura massima del 30%, od un
eventuale decremento delle soglie dimensionali di cui agli Allegati
B.1e B.2 ;
b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge
dei progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1 e
B.2 che non ricadono in aree naturali protette ovvero all'interno di
aree SIC o ZPS in base alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate nel
BURERT. .
Articolo 33
Sostituzione degli Allegati A.1, A.2, A3 B.1, B.2, B3 C e D della
legge regionale n. 9 del 1999
1. Gli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della l. r. n. 9 del
1999 sono sostituiti dagli Allegati A.1, A.2, B.1, e B.2 alla
presente legge.
2. Gli allegati C e D della l. r. n. 9 del 1999 sono sostituiti
dagli allegati C e D alla presente legge.
Articolo 34
Norme transitorie
1. Le procedure di verifica (screening) e le procedure di VIA la cui
domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della
presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento
della presentazione della domanda.
2. Il termine di cui all'articolo 17, comma 10, della l. r. n. 9 del
1999, nel testo introdotto dalla presente legge, si applica ai
procedimenti la cui domanda sia stata presentata successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio
2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.
Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).
3. Nelle more dell'emanazione di nuove direttive ai sensi
dell'articolo 8, restano ferme le direttive emanate dalla regione
ai sensi delle previgenti normative, con delibera della giunta
regionale n. 1238 del 15 luglio 2002, per le parti non in contrasto
con le disposizioni della presente legge.
ALLEGATO A.1
Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a)
A.1. 1)
Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la
derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque
sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui
la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo;
A.1 2)
Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque
freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata
sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi;
A.1. 3)
Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi
inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di
acque trasferite superiore a 100 milioni dimetri cubi all'anno; in
tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche
tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino
in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per
un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione;
in entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile
convogliata in tubazioni;
A.1. 4)
Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di
altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.
A.1. 5)
Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e
acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;
A.1. 6)
Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi
e gassosi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;
A.1. 7)
Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e
chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e
successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a
40.000 m3;
A.1. 8)
Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha;
A.1 9)
Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che
rientrano nel presente allegato.
A.1. 10)
Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente
allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi
agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
A.1. 11)
Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con
procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del
rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
A.1. 12)
Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
A.1. 13)
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante
operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11 e
all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
A.1. 14)
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di
incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9,
D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
A.1. 15)
Impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi
mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento
preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200
t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
A.1. 16)
Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva
superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1
e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di
cui all'allegato B, lettere D1 e D5 , della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ad esclusione delle discariche
per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc;
A.1. 17)
Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante
operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000
mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui
all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
A.1. 18)
Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione
di profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente
idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito
permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7
e D12 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152);
A.1. 19)
Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a
100.000 abitanti equivalenti;
A.1. 20)
Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più
di:
a) 85.000 posti per polli da ingrasso,
b) 60.000 posti per galline;
c) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg)
d) o 900 posti per scrofe;
A.1. 21)
Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta
a partire dal legno o da altre materie fibrose;
A.1. 22)
Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni
con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno;
A.1. 23)
Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di
miniera di cui all'art. 2, comma 2, del R.D. 29 luglio 1927, n.
1443;
A.1. 24)
Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con
tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza
superiore a 10 Km;
A.1. 25)
Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su
scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di
sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive
funzionalmente connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto,
potassio (fertilizzanti semplici o composti);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di
biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante
procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi;
A.1. 26)
Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti
chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie
prime lavorate;
A.1. 27)
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità
superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;
A.1. 28)
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità
superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno;
A.1. 29)
Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore
a 10 ha o le aree interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di
lunghezza superiore ai 500 metri;
A.1. 30)
Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una
capacità complessiva superiore a 80.000 mc;
A.1 31)
Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che
rientrano nel presente allegato;
A. 2. 32)
Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente
allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi
agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
Allegato A.2
Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a)
A.2. 1)
Cave e torbiere con più di 500.000. mc/a di materiale estratto o di
un'area interessata superiore a 20 ha.
A.2. 2)
Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente
allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi
agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
Allegato. B.1
Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e 4-bis, comma 1,
lett. a)
Agricoltura
B.1.1)
Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;
B.1.2)
Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie
superiore a 200 ha;
B.1.3)
Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali
per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie
superiore a 10 ha;
B.1.4)
Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura
compresi i progetti di irrigazione e drenaggio delle terre, per una
superficie superiore ai 300 ha;
B.1.5)
Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha;
deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di
una superficie superiore a 5 ha;
B.1.6)
Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero
complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente
rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno
funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi,
indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero
di animali inferiore o uguale a:
1.000 avicoli;
800 cunicoli;
120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per
scrofe,
300 ovicaprini;
50 posti bovini;
Industria estrattiva
B.1.7)
Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e
di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie;
B.1.8)
Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon
fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonchè
di scisti bituminosi;
B.1.9)
Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di
miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443
B.1.10)
Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma
2, del regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 mediante dragaggio
marino o fluviale;
Industria energetica
B.1.11)
Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e
acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
B.1.12)
Impianti per il trattamento di residui radioattivi;
B.1.13)
Impianti industriali non termici per la produzione di energia,
vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;
B.1.14)
Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua
calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva
superiore ai 20 km;
B.1.15)
Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con
tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato superiore a 3 km;
B.1.16)
Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
B.1.17)
Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza
installata superiore a 100 kW;
B.1.18)
Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW;
B.1.19)
Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e
chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e
successive modificazioni, e stoccaggio in superficie di gas
naturale, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3;
B.1.20)
Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;
Industria dei prodotti minerali
B.1.21)
Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione
di prodotti a base di amianto;
B.1.22)
Cokerie (distillazione a secco del carbone);
B.1.23)
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al
giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di
produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni
aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
B.1.24)
Impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla
produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20
tonnellate al giorno.
B.1.25)
Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli
destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione
di oltre 20 tonnellate al giorno;
B.1.26)
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare
tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane,
di capacità superiore a 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità
di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno
superiore a 300 kg/ m3;
Produzione e trasformazione dei metalli
B.1.27)
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità
superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
B.1.28)
Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di
acciaio grezzo all'ora;
- * forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per
maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
- * applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una
capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo
all'ora;
B.1.25)
Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore
a 20 tonnellate al giorno;
B.1.26)
Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una
capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il
cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
B.1.27)
Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le
vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;
B.1.28)
Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e
costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e
riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e
rotabile che superino i 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000
mc di volume;
B.1.29)
Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;
B.1.30)
Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di
superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
B.1.31)
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi
che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
Industria chimica
B.1.32)
Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti
chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie
prime lavorate;
B.1.33)
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità
superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
B.1.34)
Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e
chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e
successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000
mc;
Industria dei prodotti alimentari
B.1.35)
Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di
prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
B.1.36)
Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300
tonnellate al giorno su base trimestrale;
B.1.37)
Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con
capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base
annua;
B.1.38)
Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di
produzione superiore a 500.000 hl/anno;
B.1.39)
Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino
50.000 mc di volume;
B.1.40)
Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50
tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di
carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di
oltre 10 tonnellate al giorno;
B.1.41)
Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei
prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di
superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
B.1.42)
Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con
capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto
lavorato;
B.1.43)
Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di
produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di
barbabietole;
Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta
B.1.44)
Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio,
l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di
tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10
tonnellate al giorno;
B.1.45)
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità
superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno;
B.1.46)
Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa,
fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50
tonnellate al giorno;
B.1.47)
Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di
particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di
materie prime lavorate;
Industria della gomma e delle materie plastiche
B.1.48)
Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con
almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
Progetti di infrastrutture
B.1.49)
Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
B.1.50)
Linee ferroviarie a carattere regionale e locale;
B.1.51)
Aeroporti;
B.1.52)
Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti,
canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad
incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di
materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
B.1.53)
Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi
volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli
ed altri lavori di difesa dal mare;
B.1.54)
Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano
derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque
sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto
secondo; progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche non
compresi nel punto A.1.1);
B.1.55)
Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi;
B.1.56)
Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i
porti di pesca; vie navigabili;
B.1.57)
Strade extraurbane secondarie;
B.1.58)
Porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore
o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5
ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri,
nonché progetti di intervento sui porti già esistenti;
B.1.59)
Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad
accumularle in modo durevole di capacità, fino a diversa
determinazione statale, superiore a 50.000 mc di invaso;
B.1.60)
Installazione di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto
di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico, superiori a 20
km;
B.1.61)
Acquedotti con lunghezza superiore a 20 Km;
B.1.62)
Progetti di cui all'allegato A.1 che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o
prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.
B.1.63)
Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.1 o
all'allegato B.1 già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative
sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.1).
B.1.64)
Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed
altri veicoli a motore;
B.1.65)
Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante
operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità
complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato
B, lettere D2, e da D8 a D11, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di
rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di
ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva
superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere
D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152);
B.1.66)
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di
incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B
lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152);
B.1.67)
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante
operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a
30.000 mc oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di
cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
B.1.68)
Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva
inferiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1
e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152);
B.1.69)
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante
operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed
all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D. Lgs.
152/06;
B.1.70)
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità complessiva superiorea 10 t/giorno, mediante operazioni di
cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.
Lgs. 152/06, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero
di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di
costruzione e demolizione qualora la durata della campagna sia
inferiore a 90 giorni naturali ed agli altri impianti mobili volti
al recupero di altri rifiuti non pericolosi qualora la durata della
campagna sia inferiore a 60 giorni naturali, e qualora non siano
localizzate in aree naturali protette o in aree SIC e ZPS; tale
esclusione non si applica a successive campagne sullo stesso sito;
B.1.71)
Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a
10.000 abitanti equivalenti;
B.1.72)
Depositi di fanghi, diversi da quelli disciplinati dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000
metri cubi;
B.1.73)
Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro,
autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;
B.1.74)
Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area
impegnata supera i 500 mq;
B.1.75)
Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di
superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
B.1.76)
Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
B.1.77)
Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a
50 tonnellate al giorno;
B.1.78)
Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di
esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/ anno di materie prime
lavorate;
B.1.79)
Progetti di cui all'allegato A.1 che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o
prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
B.1.80)
Impianti per la cattura di flussi di CO2 , provenienti da impianti
che non rientrano negli allegati A.1., A.1., A.3., B.1., B.2. e B.3.
ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo
14 settembre 2011, n.162, Attuazione della della drettiva
2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di
carbonio;
B.1.81)
Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.1 o
all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative
sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.1).
ALLEGATO B.2
Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e 4-bis, comma 1,
lett. a)
AGRICOLTURA
B.2. 1
Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;
Industria estrattiva
B.2. 2)
Cave e torbiere;
Progetti di infrastrutture
B.2. 3)
Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una
superficie interessata superiore ai 40 ha;
B.2. 4)
Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione,
interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo
urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano
superfici superiori ai 10 ha;
B.2. 5)
Progetti di costruzione di centri commerciali di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
B.2. 6)
Parcheggi di uso pubblico, con capacità superiore a 500 posti auto;
B.2. 7)
Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento
di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana,
superiore a 1.500 metri;
B.2. 8)
Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane),
funicolari o linee simili di natura particolare, esclusivamente o
principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
Turismo e svaghi
B.2. 9)
Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una
superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di
risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente
aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata
oraria massima superiore a 1800 persone;
B.2. 10)
Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri
turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti
letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una
superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno
dei centri abitati;
B.2. 11)
Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente, con
capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie
superiore a 5 ettari;
B.2. 12)
Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
B.2. 13)
Progetti di cui all'allegato A.3 che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o
prodotti e non sono utilizzati per più di due anni. :
B.2. 14)
Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o
all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative
sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2).
ALLEGATO C
Contenuti del SIA relativo a progetti di cui all'articolo 11, comma
1
Il SIA relativo a progetti di impianti, opere o interventi contiene:
a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico,
biologico ed antropico;
b) la descrizione del progetto di impianti, opere o interventi
proposti, delle modalità e tempi di attuazione, ivi comprese la
descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto,
delle sue interazioni con il sottosuolo e delle esigenze di
utilizzazione del suolo, durante le fasi di costruzione e
funzionamento a impianti, opere o interventi ultimati nonché la
descrizione delle principali caratteristiche dei processi
produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei
materiali impiegati;
c) La Valutazione di Impatto sulla Salute VIS redatta dal
Dipartimento di sanità pubblica competente per territorio
d) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle
emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo,
rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, etc.) risultanti
dall'attività del progetto proposto;
e) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle
migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre
tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per
ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche
prescelte con le migliori tecniche disponibili;
f) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta anche con
riferimento alle principali soluzioni alternative possibili di
localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare
l'impianto, l'opera o l'intervento, tenendo conto dell'impatto
sull'ambiente;
g) l'illustrazione della conformità delle opere e degli interventi
proposti alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e
paesaggistica;
h) l'analisi della qualità ambientale con riferimento alla
descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette
ad impatto ambientale importante, con particolare riferimento ai
seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua,
l'aria, il clima ed il paesaggio, le condizioni socio-economiche, il
sistema insediativo, il patrimonio storico, culturale e ambientale
ed i beni materiali, le interazioni tra i fattori precedenti;
i) la descrizione e la valutazione dei probabili impatti ambientali
significativi (diretti ed eventualmente indiretti, secondari,
cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei,
positivi e negativi) nelle fasi di attuazione, di gestione e di
abbandono/ dismissione, con ripristino dei luoghi allo stato ante
operam, degli impianti, delle opere e degli interventi, con
particolare riferimento alle aree di cantiere e di discarica di
materiali delle opere infrastrutturali, e derivanti da possibili
incidenti, dovuti all'esistenza del progetto, alla utilizzazione
delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla
produzione di sostanze nocive, di rumore, di vibrazioni, di
radiazioni e allo smaltimento dei rifiuti nonché la descrizione da
parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per
valutare gli impatti sull'ambiente;
l) la descrizione e la valutazione delle misure previste per
ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi,
nonché delle misure di monitoraggio;
j) la descrizione delle misure previste per il monitoraggio;
k) la descrizione degli elementi culturali e paesaggistici
eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazione
proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie;
l) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;
m) un sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione
utilizzati per valutare gli impatti ambientali, nonché l'indicazione
delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di
conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati
richiesti.
ALLEGATO D
Criteri per la procedura di verifica (screening) di cui all'articolo
10
1. Caratteristiche
Le caratteristiche del progetto devono essere prese in
considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:
a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità). Tali
elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata ed
alla dimensione spaziale e temporale degli impatti;
b) cumulo con altri progetti;
c) utilizzazione delle risorse naturali;
d) produzione di rifiuti;
e) inquinamento e disturbi ambientali;
f) rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le
sostanze o le tecnologie utilizzate;
g) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della
destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in
particolare zone turistiche, urbane o agricole).
2. Ubicazione del progetto
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle zone
geografiche che possono risentire degli impatti, tenendo conto in
particolare dei seguenti elementi:
a) l'utilizzazione attuale del territorio;
b) la ricchezza relativa, la qualità e la capacità di
rigenerazione delle risorse naturali della zona;
a) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare
attenzione alle seguenti zone:
1) zone umide;
2) zone costiere;
3) zone montuose e forestali;
4) riserve e parchi naturali;
5) zone classificate o protette dalla legislazione degli stati
mebri; zone protette speciali designate in base alle Direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE;
6) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della
legislazione comunitaria sono già stati superati;
7) zone a forte densità demografica;
8) zone di importanza storica, culturale e archeologica;
9) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque
pubbliche;
10) territori con produzioni agricole di particolare qualità e
tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228;
11) effetti dell'impianto, opera o intervento sulle limitrofe aree
naturali protette.
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti devono essere
considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e
tenendo conto in particolare:
a) della portata dell'impatto (area geografica e densità della
popolazione interessata);
b) della natura transfrontaliera dell'impatto;
) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
d) della probabilità dell'impatto;
e) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.
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