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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3030
Presentato in data: 23/07/2012
Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna (delibera di Giunta n. 1038 del 23 07 12).

Presentatori:

GIUNTA

Relazione:

1. Il procedimento legislativo di fusione di cui alla l.r. 8 luglio
1996, n. 24
La legge regionale che disciplina il procedimento legislativo per la
fusione di comuni è la l.r. 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia
di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di
comuni). Tale procedimento prende avvio con una fase di iniziativa
legislativa (secondo le diverse modalità di cui all'articolo 8, l.r.
n. 24/1996) che spetta: a) agli elettori, ai Consigli provinciali e
comunali, ai consiglieri regionali ed alla Giunta regionale a norma
dello Statuto regionale; b) ai Consigli comunali interessati (che
singolarmente o complessivamente non raggiungono la soglia dei
50.000 abitanti per l'esercizio dell'iniziativa popolare) che
possono, indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa
popolare, presentare, con deliberazione adottata con maggioranza
qualificata, istanza alla Giunta regionale affinché promuova essa,
per loro, la relativa procedura; c) analogamente ai Consigli
comunali, alla maggioranza degli elettori residenti nei singoli
Comuni interessati, che possono proporre istanza alla Giunta
regionale affinché promuova la relativa procedura. Nei casi in cui i
Consigli comunali o la maggioranza degli elettori residenti nei
singoli Comuni interessati chiedano alla Giunta regionale di
promuovere la procedura, il procedimento prosegue, dopo tale fase
d'iniziativa, se valutata positivamente, con la predisposizione e
la presentazione, da parte della Giunta regionale, del progetto di
legge in Assemblea legislativa. Sono poi previsti i pareri degli
enti locali, la consultazione delle popolazioni interessate mediante
referendum consultivo, ai sensi dell'art. 133 comma 2 della
costituzione, fino all'eventuale approvazione finale della legge
regionale di fusione da parte dell'Assemblea legislativa.
2. Il procedimento di fusione nei cinque Comuni di Bazzano, Castello
di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di
Bologna
Nel 2010 è stato concesso, all'Unione di comuni Valle del Samoggia,
un contributo regionale per uno studio circa la fattibilità della
fusione tra i cinque Comuni aderenti all'Unione ed affidataria
dell'incarico è stata la Scuola di Specializzazione in Studi
sull'Amministrazione Pubblica, Università di Bologna. Lo studio di
fattibilità definitivo è stato acquisito dalla Regione nel marzo
2012 ed è pubblicamente reperibile anche nel sito dell'Unione Valle
del Samoggia, al seguente indirizzo: www.cm-samoggia.bo.it, nella
sezione PROGETTI- Progetto studio fusione .
Dopo la redazione dello studio di fattibilità e numerosi incontri
degli amministratori con la popolazione, le realtà produttive e le
parti sociali, il 25 maggio 2012 i Consigli comunali interessati,
impossibilitati ad esercitare direttamente l'iniziativa legislativa
per la fusione poiché non raggiungono complessivamente la soglia dei
50.000 abitanti richiesta dallo Statuto regionale, hanno fatto
pervenire alla Regione formale istanza con la quale sollecitano
l'iniziativa legislativa della Giunta regionale per la loro fusione,
ai sensi dell'articolo 8, comma 2, l.r. n. 24/1996 (istanza composta
dalle seguenti deliberazioni dei Consigli comunali, approvate con le
maggioranze qualificate previste dalla legge con le stesse modalità
stabilite per l'approvazione degli statuti comunali: Bazzano n. 26
del 26 aprile 2012; Castello di Serravalle n. 17 del 26 aprile 2012;
Crespellano n. 28 del 27 aprile 2012; Savigno n. 11 del 30 aprile
2012; Monteveglio n. 36 del 23 aprile 2012, n. 38 del 26 aprile 2012
e n. 46 del 3 maggio 2012).
La Giunta regionale, aderendo a tale istanza assunta dai Comuni
interessati nel rispetto dei quorum deliberativi previsti, procede
ora presentare il progetto di legge Istituzione di nuovo Comune
mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle,
Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna ,
ritenendo sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza
necessari al fine di attivare la procedura di fusione.
La presente relazione accompagna il suddetto progetto di legge,
illustrando i presupposti e gli elementi tecnici che la l.r. n.
24/1996 richiede a supporto del progetto di fusione.
Sul progetto di legge regionale è stato acquisito parere favorevole
della Commissione I Bilancio, affari generali e istituzionali del
Consiglio delle Autonomie Locali in data 17 luglio 2012, comunicato
con prot. n. PG/2012/176296 del 18 luglio 2012.
3. Territorio del nuovo Comune
In conformità all'articolo 3, comma 1, l.r. n. 24/1996 (ai sensi del
quale Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di
nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di
Comuni appartenenti alla stessa Provincia ) i cinque Comuni di
Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno
afferiscono tutti alla Provincia di Bologna e sono tra loro
contigui, come risulta dalle allegate rappresentazioni
cartografiche.
I confini del nuovo comune generato dalla fusione dei preesistenti
comuni sono stati costruiti derivandoli dalle geometrie dei limiti
amministrativi regionali del Database Topografico regionale rilascio
2008.
Le operazioni di fusione delle geometrie sono state eseguite
mantenendo accuratamente congruenti gli archi esterni che compongono
il nuovo confine comunale, in modo da garantire che le geometrie dei
comuni adiacenti non abbiano subito alcuna modifica.
Al termine delle operazioni di generazione della nuova geometria
sono stati eseguiti alcuni controlli per testare il risultato:
- Controllo di correttezza topologica tra i poligoni originali e
il risultato delle operazioni di fusione, rilevando la totale
sovrapposizione degli archi di confine.
- Sovrapposizione dell'insieme dei fogli di mappa catastali dei
comuni originari alla nuova geometria, rilevando la permanenza
dell'accuratezza geometrica tra i precedenti confini e i nuovi.
- Sovrapposizione della nuova geometria alla Carta Tecnica
Regionale scala 1:5.000, rilevando una perfetta congruenza con i
limiti morfologici degli oggetti cartografici rappresentati.
Il nuovo comune avrà un'area di 178,08 Km quadrati ed un perimetro
di 103,78 Km. Si posiziona geograficamente al confine tra la
Provincia di Bologna a cui appartiene e quella di Modena, confina a
Nord con i Comuni di San Cesario sul Panaro e Castelfranco Emilia
della Provincia di Modena ed Anzola dell'Emilia della Provincia di
Bologna, a Est con i Comuni di Zola Predosa, Monte San Pietro e
Marzabotto, a Sud con il Comune di Vergato, tutti della Provincia di
Bologna ed a Ovest con i Comuni di Savignano sul Panaro, Guiglia e
Zocca della Provincia di Modena.
4. Indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale
e finanziaria degli enti locali interessati e prospettive di
organizzazione e gestione di servizi e funzioni istituzionali ed
amministrative nel territorio del nuovo Comune
Comuni Popolazione Sup. in km 2 Abitanti per km2
residente
1/1/2011
Bazzano 6.896 13,97 493,63
Castello di 4.917 39,23 125,43
Serravalle
Crespellano 9.982 37,48 266,33
Monteveglio 5.286 32,57 162,3
Savigno 2.788 54,83 50,85
Totale 29.869 178,08 167,73
Per una puntuale ricostruzione delle indicazioni di natura
socio-economica, patrimoniale e finanziaria degli enti locali
interessati, nonché per le prospettive di organizzazione e gestione
di servizi e funzioni istituzionali ed amministrative nel territorio
del nuovo Comune, si ritiene di rinviare ai contenuti dello studio
di fattibilità, acquisito dalla Regione e pubblicamente reperibile
nel sito dell'Unione Valle del Samoggia, come espressamente indicato
nelle richiamate deliberazioni dei Consigli comunali con le quali è
stata richiesta l'iniziativa legislativa della Giunta regionale. Lo
studio risulta organizzato in due fasi che risalgono, la prima al
luglio 2011 e la seconda a febbraio 2012 e contiene:
- Elaborati progettuali della prima fase (luglio 2011)
Parte 1 -Analisi organizzativa (concerne: l'Unione dei Comuni;
l'azienda consortile di interventi sociali; altri livelli di governo
sovracomunale; i Comuni della valle; le partecipazioni societarie;
le strutture comunali in un quadro d'insieme);
Parte 2 - Rapporto finanze e bilancio (contiene: analisi delle
entrate tributarie; trasferimenti; entrate extratributarie; entrate
da alienazioni e trasferimenti titolo 4°; entrate da prestiti;
spesa);
Parte 3 - Focus group (esamina: dove si vive: lavoro, consumi,
relazioni; relazioni con il Comune; relazioni con l'Unione; opinioni
a confronto sulla prospettiva della fusione);
Parte 4 - Analisi del sistema delle rappresentanze (studia: il
contesto e la peculiarità dell'ipotesi di fusione; le variabili in
gioco quali gli ambiti e la loro configurazione, le variabili della
rappresentanza. politica o amministrativa e le soluzioni
possibili).
- Elaborati progettuali della seconda fase (febbraio 2012)
1 - Seconda parte - Approfondimenti e lavori svolti nei gruppi
intercomunali;
2 - Un programma delle attività per la realizzazione della fusione
dei cinque Comuni della Valle Samoggia..
Il rapporto di febbraio 2012 contiene quattro capitoli, dedicati a:
- - profilo istituzionale del nuovo comune e suo sistema di
governance (capitolo 1);
- - profilo organizzativo del nuovo comune (capitolo 2);
- - simulazione del bilancio del nuovo comune (capitolo 3);
- - progetti e politiche pubbliche che il nuovo comune potrà
sviluppare (capitolo 4).
Tale attività di analisi è stata accompagnata da una serie di
incontri svolti dalle amministrazioni, in particolare dai Sindaci,
con la cittadinanza e con le parti sociali del territorio, come
documentato nella relazione allegata alle deliberazioni dei Consigli
comunali.
I cinque comuni presentano caratteristiche e vocazioni differenti,
ben illustrate nello studio di fattibilità appositamente redatto: il
Comune di Bazzano è un polo storico di concentrazione di servizi,
con spiccate funzioni commerciali ed assolve anche un importante
ruolo per i servizi sanitari; il Comune di Castello di Serravalle
vede incrementare nuovi insediamenti commerciali; il Comune di
Crespellano, ben dotato sul piano infrastrutturale, si caratterizza
per i settori dell'agricoltura e dell'industria; il Comune di
Monteveglio ha quale elemento caratterizzante dell'economia locale
l'agricoltura e, nella parte di pianura, vi è un distretto
industriale di buon livello; il Comune di Savigno, infine, si
contraddistingue per la sua spiccata vocazione nel settore del
turismo.
I cinque comuni da tempo hanno promosso forme di associazionismo
intercomunale ed attualmente, insieme al Comune di Monte San
Pietro, fanno parte dell'Unione di Comuni Valle del Samoggia,
costituita nel giugno 2009 a seguito della soppressione della
Comunità montana Valle del Samoggia. Nell'ambito dell'Unione vengono
svolti una serie di servizi in forma associata, quali: Sportello
Unico Attività Produttive (SUAP), Ufficio Personale Associato (UPA),
Servizio Informativo e Statistico Associato (SIA), Polizia
Municipale, Ufficio di Piano. L'Unione, inoltre, svolge le funzioni
in materia di sviluppo della montagna, quali quelle in tema di
agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico, in quanto fanno
parte dell'Unione alcuni Comuni montani interessati dal processo di
fusione (e precisamente Castello di Serravalle, Monteveglio e
Savigno), nonché Monte San Pietro, ricompreso nell'Unione ma non
coinvolto nel processo di fusione. L'Unione di Comuni è dotata di
una rete sovracomunale che la collega a tutti i Comuni e, come
precisa lo studio di fattibilità, la struttura della rete
informatica dei Comuni dell'Unione rappresenta un fronte di forte
omogeneità .
Il territorio interessato dal processo di fusione, come ancora
espressamente si evince dallo studio di fattibilità, è già
fortemente integrato ed interconnesso e politiche comuni dal punto
di vista urbanistico, di tutela e valorizzazione dell'ambiente, di
valorizzazione e promozione del suo patrimonio storico ed artistico,
di regolamentazione negli standard dei servizi e presidio comune
rappresentano un adattamento amministrativo ad una realtà già in
essere . I Comuni inoltre appartengono tutti al Distretto
socio-sanitario di Casalecchio di Reno, all'interno del quale tutti
i nove Comuni del Distretto hanno affidato la gestione delle materie
socio-sanitarie ad una loro azienda consortile.
Dal punto di vista economico, l'analisi dei bilanci, ampiamente
illustrata nello studio di fattibilità, mostra una situazione
finanziariamente sostenibile, nella prospettiva di previsioni di
politiche di armonizzazione e intervento nonché degli attesi
risparmi e delle economie di scala, che dovrebbero conseguire alla
fusione.
L'esperienza associativa in Unione di Comuni rappresenta un elemento
forte di integrazione tra i Comuni, ma, naturalmente, in nessun modo
l'avere esperito una esperienza di Unione obbliga ad una successiva
fusione. Tuttavia, se tra gli obiettivi delle amministrazioni vi è
la massima razionalizzazione delle risorse, certamente
l'unificazione degli organi (e dunque il passaggio ad una unica
Giunta, un unico Consiglio ed un unico Sindaco in luogo degli
attuali organi riferiti a cinque comuni) e dei bilanci (anch'esso
uno in luogo di cinque) che è insita nella fusione è la scelta che
meglio può conseguire tale obiettivo.
Sotto il profilo istituzionale, lo studio di fattibilità ha
esaminato la possibilità che vengano istituiti municipi, coincidenti
con il territorio dei preesistenti Comuni, intesi come sistema di
rappresentanza territoriale e con il compito di gestire in
prossimità i rapporti con il territorio. Si ipotizza che ai municipi
vengano affidati numerosi ambiti di consultazione preventiva alle
decisioni del Consiglio comunale e della Giunta.
Sotto il profilo organizzativo, la prospettiva è quella di rendere
più funzionali ed efficienti i servizi c.d. di back office (affari
generali, personale, servizio finanziario, attività produttive,
ecc.) in capo al nuovo Comune e di attivare sportelli polifunzionali
per i cittadini presso i municipi dei comuni d'origine, ed
eventualmente anche presso ulteriori sedi da individuare in
considerazione delle esigenze del territorio, per i servizi c.d. di
front office (anagrafe, servizi demografici, stato civile,
elettorale, consegna documenti, gestione cimiteri, ufficio scuola e
servizi infanzia, ecc.). La riorganizzazione del nuovo Comune
porterà ad una valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
anche attraverso interventi mirati di formazione e riqualificazione
del personale.
La finalità perseguita dai Comuni interessati attraverso la
richiesta alla Giunta regionale di promuovere il procedimento
legislativo di fusione risulta, pertanto, meritevole di approvazione
e coerente con l'esigenza di promuovere un equilibrato sviluppo del
territorio. Tale obiettivo, come risulta dallo studio di
fattibilità, al quale ancora una volta si rinvia, è rappresentato
dalla prospettiva di raggiungere migliori economie di scala, una
specializzazione e qualificazione dei servizi ed una massa critica
sufficiente per sviluppare anche servizi ulteriori. La proposta di
fusione appare, dunque, migliorativa dal punto di vista qualitativo
e quantitativo dei servizi svolti dalle attuali cinque
amministrazioni e si presenta quale strumento di risposta adeguato
alla costante evoluzione del quadro normativo e finanziario che
sempre più grava sugli enti locali.
5. Illustrazione dei contenuti del progetto di legge regionale
Il progetto di legge regionale si compone di sette articoli.
L'articolo 1 è composto da tre commi. Il comma 1 prevede
l'istituzione del nuovo Comune nella Provincia di Bologna, mediante
fusione dei cinque Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle,
Crespellano, Monteveglio, Savigno, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
La scelta della data di decorrenza del 1° gennaio 2014 consente di
semplificare l'adozione di una serie di atti, soprattutto di natura
economico-finanziaria, e permette di programmare le prime elezioni
del nuovo Comune in coincidenza con la tornata elettorale
amministrativa generale del 2014, riducendo al minimo il lasso di
tempo in cui il nuovo Comune dovrà essere retto da un organo
straordinario. Il comma 2 dà atto del fatto che la denominazione
del nuovo Comune sarà definita a seguito del referendum consultivo,
che deve obbligatoriamente essere indetto, ai sensi dell'art. 133
comma 2 della Costituzione, anche per modificare le denominazioni
dei Comuni. Al riguardo, nelle deliberazioni dei Consigli comunali
con le quali è stata proposta l'istanza alla Giunta regionale, è
stata individuata una rosa di possibili denominazioni del nuovo
Comune (Valle del Samoggia, Valsamoggia, Samoggia, Samodia) la cui
scelta sarà quindi rimessa a quesito referendario. Il comma 3
precisa che il territorio del nuovo Comune è costituito dal
territorio dei Comuni d'origine, come da allegata cartografia
descritta ed elaborata secondo le modalità di cui al paragrafo 3
della presente relazione.
L'articolo 2 contiene norme di natura ricognitiva declinate in due
commi, nei quali, in conformità alle disposizioni di cui agli
articoli 15, comma 2 e 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, si ribadisce che lo Statuto del nuovo Comune può prevedere che
alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate
adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi,
nonché l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di
origine o di alcune di esse, prevedendo anche organi eletti a
suffragio universale diretto, ipotesi formulata nello studio di
fattibilità. Il comma 2 precisa altresì che agli amministratori dei
municipi si applica la disciplina sullo status nei limiti previsti
dalla legge statale, competente in materia in via esclusiva.
L'articolo 3 contiene una serie di norme volte a regolare la
successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali. Il
comma 1 prevede il generale subentro del nuovo Comune nella
titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi
afferenti ai Comuni d'origine, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della
legge regionale n. 24 del 1996 a cui fanno seguito le norme sul
trasferimento al nuovo Comune dei beni demaniali e patrimoniali
(comma 2) e sul trasferimento del personale dei preesistenti Comuni
al Comune di nuova istituzione (comma 3). Il comma 4 dispone la
vigenza degli strumenti urbanistici dei preesistenti Comuni con
riferimento agli ambiti territoriali d'origine dei Comuni che li
hanno approvati, sino a quando non vi provvederà il Comune di nuova
istituzione, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge regionale
n. 24 del 1996. Il comma 5 dispone l'applicazione dei regolamenti
comunali negli ambiti territoriali dei rispettivi Comuni di origine,
fino all'esecutività dei regolamenti del nuovo Comune. Tale comma
precisa, altresì, che i regolamenti dell'Unione di Comuni Valle del
Samoggia per funzioni o servizi già conferiti dai singoli Comuni
continuano ad applicarsi al nuovo Comune, fino a eventuali diverse
discipline adottate dal nuovo Comune a seguito di revoche dei
conferimenti all'Unione.
L'articolo 4 si compone di quattro commi e contiene una serie di
norme di salvaguardia che si giustificano in ragione del fatto che i
Comuni interessati dal processo di fusione appartengono ad una
Unione in cui sono inclusi alcuni Comuni montani (Castello di
Serravalle, Monteveglio e Savigno interessati dalla fusione e Monte
San Pietro che non aderisce alla fusione) e che è sorta a seguito
della trasformazione della precedente Comunità montana Valle del
Samoggia, subentrandole a titolo universale in tutti i rapporti
attivi e passivi. Il comma 1 stabilisce una generale norma di
salvaguardia che garantisce il permanere, in capo ai territori
montani, dei benefici e degli interventi speciali per la montagna
stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali ed anche
regionali. Il comma 2 prevede che dal 1° gennaio 2015, salvo
anticipato scioglimento dell'Unione, siano delegate al nuovo Comune
tutte le funzioni regionali già delegate all'Unione di Comuni della
Valle del Samoggia in materia di sviluppo della montagna, quali
quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto
idrogeologico, unitamente al relativo personale. Si prevede altresì
che il nuovo Comune eserciterà tali funzioni anche per il territorio
del Comune di Monte San Pietro con il quale dovrà coordinarsi
preventivamente attraverso un Comitato permanente dei Sindaci e sarà
conseguentemente destinatario delle eventuali risorse statali e
regionali già destinate all'Unione di Comuni della Valle del
Samoggia per l'esercizio di tali funzioni. Il comma 3 considera
l'ipotesi dello scioglimento dell'Unione di Comuni della Valle del
Samoggia che rimarrebbe formata da due Comuni (il nuovo Comune e
Monte San Pietro), limitandosi, nel rispetto dell'autonomia
comunale, a prevedere che il Comune di nuova istituzione ed il
Comune di Monte San Pietro disciplineranno gli aspetti successori
inerenti alla gestione dei servizi associati e che, in mancanza di
tale disciplina condivisa, come è previsto dalla disciplina generale
in materia, i Comuni succederanno all'Unione Valle del Samoggia in
tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche
processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicheranno i
principi della solidarietà attiva e passiva. Il comma 4 istituisce
un Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni,
composto da funzionari del nuovo Comune e da funzionari regionali,
allo scopo di monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo
di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza
regionale, ed il concreto impatto del processo di fusione sui
cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese. Sono rinviate
altresì ad un successivo atto della Giunta regionale le modalità di
funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche
la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni, sulla
base di accordi con i competenti organi, nonché i suoi compiti, tra
i quali prioritario rilievo assume la ricognizione delle criticità
di natura amministrativa, burocratica e organizzativa e la
proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative e,
infine, la previsione di periodiche relazioni dell'Osservatorio agli
organi di governo della Regione e del nuovo Comune.
L'articolo 5 dispone la concessione dei contributi regionali nel
rispetto ed in parziale aggiornamento dei criteri individuati
dall'art. 16 della l.r. 30 giugno 2008, n. 10, precisando, al comma
1, che i criteri di quantificazione sono dati dalla popolazione e
dal territorio complessivi, dal numero dei Comuni e dal volume
complessivo delle spese correnti. Sulla base di tali criteri, come
specificati nell'ambito del programma di riordino territoriale ai
sensi del citato art. 16, il comma 2 definisce la quantificazione
del contributo ordinario della durata complessiva di quindici anni,
fissandolo in 705.000 euro per i primi dieci anni successivi alla
fusione e in 210.000 euro per gli ultimi cinque anni. La ratio
dell'andamento decrescente del contributo regionale va individuata
nell'esigenza di accompagnare gradualmente il nuovo Comune verso la
piena autosufficienza finanziaria, nel nuovo assetto amministrativo
e dei servizi a regime, nella prospettiva secondo cui tale nuovo
equilibrio dovrebbe auspicabilmente essere raggiunto entro il
secondo mandato della nuova amministrazione comunale. Oltre al
contributo ordinario è previsto anche un contributo straordinario in
conto capitale, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali,
della durata di tre anni e pari a 300.000 euro all'anno, ai sensi
dell'art. 16, comma 4 della legge regionale n. 10 del 2008 (comma
3). Il comma 4 conferma per il nuovo Comune, per i dieci anni
successivi alla sua costituzione, priorità assoluta nei programmi e
nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a
favore degli enti locali, come già previsto dall'articolo 16, comma
6, della legge regionale n. 10 del 2008 e lo equipara ad una Unione
di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e
provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di
Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di
riordino territoriale. Tale previsione intende non privare il Comune
di nuova istituzione, che nasce da una Unione di Comuni, della
possibilità di accedere a contributi previsti da programmi e
provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di
Comuni; la fusione infatti realizza al massimo grado
l'intercomunalità, assai più di quanto non possa conseguirsi
attraverso altri modelli associativi. Il comma 5 impegna altresì la
Regione, ove compatibile con le norme in vigore, a supportare il
nuovo Comune anche mediante cessione di quota del patto di stabilità
territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12
(Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna),
anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di
sostegno previsti dall'intero articolo 5.
L'articolo 6 rappresenta una norma finanziaria che, ai sensi
dell'art. 16, comma 7 della legge regionale n. 10 del 2008, rinvia,
per gli oneri derivanti dall'applicazione della legge di fusione,
allo stanziamento di cui ai capitoli di nuova istituzione, sia per
le spese correnti sia in conto capitale.
Infine, l'articolo 7 contiene disposizioni volte a regolare la fase
transitoria, dall'istituzione del nuovo Comune fino alla prima
elezione dei relativi organi, nella tornata elettorale del 2014. Il
comma 1 rappresenta una norma ricognitiva che si limita a dare conto
del fatto che, ai sensi della normativa statale, dalla data di
istituzione del nuovo Comune verrà nominato un Commissario
governativo, per tutti gli adempimenti necessari e fino all'elezione
degli organi del Comune di nuova istituzione. Il comma 2 prevede che
i Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013, d'intesa
tra loro, formulino proposte e adottino provvedimenti utili per
consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio
2014, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in
riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con
l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed
evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi. Il comma
3 istituisce un organismo consultivo composto dai Sindaci dei
preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con il
Commissario governativo e fornire ausilio allo stesso nella fase
istitutiva del nuovo Comune.

Testo:

Progetto di legge regionale recante  Istituzione di nuovo Comune
mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle,
Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna .
Art. 1
Istituzione di nuovo Comune mediante fusione
1. Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di
riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di
comuni), è istituito, nella Provincia di Bologna, un unico Comune
mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di
Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, a decorrere dal 1°
gennaio 2014.
2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale
indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 8
luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di
sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), il nuovo Comune è
denominato
3. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già
appartenenti ai Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle,
Crespellano, Monteveglio e Savigno come risultante dall'allegata
cartografia.
Art. 2
Partecipazione e municipi
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo n. 267
del 2000, lo Statuto del nuovo Comune può prevedere che alle
comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate
forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del
2000, lo Statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di
municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di
esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare
l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi
eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei
municipi si applica la disciplina sullo status nei limiti previsti
dalla legge statale.
Art. 3
Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali
1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono
ai preesistenti Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle,
Crespellano, Monteveglio e Savigno, ai sensi dell'articolo 14, comma
2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di
Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno
sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova
istituzione.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Bazzano, Castello di
Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno è trasferito al
Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del Codice
civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimento d'azienda). Nel trasferimento del personale si
osservano le procedure di informazione e di consultazione dei cui
all'articolo 47, commi da 1 a 4, della l. 29 dicembre 1990, n. 428
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria per il 1990).
4. Dalla data di istituzione del nuovo Comune, gli strumenti
urbanistici dei preesistenti Comuni di Bazzano, Castello di
Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, restano in vigore
con riferimento agli ambiti territoriali d'origine dei Comuni che li
hanno approvati, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova
istituzione, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge
regionale n. 24 del 1996.
5. Fino all'esecutività dei regolamenti del nuovo Comune continuano
ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge
regionale n. 24 del 1996, negli ambiti territoriali dei Comuni di
origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai
rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella
competenza dei Comuni. I regolamenti dell'Unione di Comuni Valle del
Samoggia per funzioni o servizi già conferiti dai singoli Comuni
continuano ad applicarsi al nuovo Comune, fino a eventuali diverse
discipline adottate dal nuovo Comune a seguito di revoche dei
conferimenti all'Unione.
Art. 4
Norme di salvaguardia
1. L'istituzione del nuovo Comune non priva i territori montani dei
benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti
dall'Unione europea e dalle leggi statali ed anche regionali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, salvo anticipato scioglimento
dell'Unione, sono delegate al nuovo Comune tutte le funzioni
regionali già delegate all'Unione di Comuni della Valle del Samoggia
in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti
agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico, unitamente al
relativo personale. Il nuovo Comune:
a) eserciterà tali funzioni anche per il territorio del Comune di
Monte San Pietro con il quale dovrà coordinarsi preventivamente
attraverso un Comitato permanente dei Sindaci;
b) b) sarà destinatario delle eventuali risorse statali e
regionali già destinate all'Unione di Comuni della Valle del
Samoggia per l'esercizio di tali funzioni, quali quelle erogate ai
sensi degli articoli 17 e 21 bis, della legge regionale n.1 del
2008, nonché dell'articolo 1, comma 5 bis, della legge regionale 20
gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).
3. In caso di scioglimento dell'Unione di Comuni della Valle del
Samoggia, il Comune di nuova istituzione ed il Comune di Monte San
Pietro disciplineranno gli aspetti successori inerenti alla gestione
dei servizi associati. In mancanza di tale disciplina condivisa, i
Comuni succederanno all'Unione Valle del Samoggia in tutti i
rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in
relazione alle obbligazioni si applicheranno i principi della
solidarietà attiva e passiva.
4. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo
di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza
regionale, ed il concreto impatto del processo di fusione sui
cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, è istituito un
Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, di cui
fanno parte funzionari del nuovo Comune e funzionari regionali. La
Giunta regionale, con proprio atto:
a) regola le modalità di funzionamento e la composizione
dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari
di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti
organi;
b) disciplina i compiti dell'Osservatorio, dando prioritario
rilievo alla ricognizione delle criticità di natura amministrativa,
burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti
competenti di congrue soluzioni operative;
c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio agli organi di
governo della Regione e del nuovo Comune.
Art. 5
Contributi regionali
1. Nel rispetto, ed in parziale aggiornamento, dei criteri
individuati dall'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008,
n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), la
Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri
della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei
Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.
2. La Regione eroga al Comune di nuova istituzione un contributo
annuale della durata complessiva di quindici anni che sarà pari a
705.000 euro per i primi dieci anni successivi alla fusione e pari a
210.000 euro per gli ultimi cinque anni.
3. Al Comune di nuova istituzione viene concesso, a titolo di
compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario
in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo
16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a 300.000
euro all'anno.
4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo
Comune:
a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti
regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti
locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n.
10 del 2008;
b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai
contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di
settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che
per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.
5. La Regione, compatibilmente con l'evoluzione della disciplina
normativa in materia, si impegna altresì a supportare il nuovo
Comune anche mediante cessione di quota del patto di stabilità
territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12
(Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna),
anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di
sostegno di cui al presente articolo.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si
provvede con lo stanziamento di cui ai capitoli (spese correnti e in
conto capitale) .di nuova istituzione, ai sensi
dell'articolo 16, comma 7, della legge regionale n. 10 del 2008.
Art. 7
Disposizioni transitorie
1. Dalla data di istituzione del nuovo Comune viene nominato, per
tutti gli adempimenti necessari e fino all'elezione degli organi del
Comune di nuova istituzione nella tornata elettorale dell'anno 2014,
un Commissario governativo, ai sensi della normativa statale.
2. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013,
d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili
per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio
2014, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in
riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con
l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed
evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
3. È istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei
preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con il
Commissario governativo di cui al comma 1 e fornire ausilio allo
stesso nella fase istitutiva del nuovo Comune.
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