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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3030
Presentato in data: 23/07/2012
Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna (delibera di Giunta n. 1038 del 23 07 12).

Presentatori:

GIUNTA

Testo:

Progetto di legge regionale recante  Istituzione di nuovo Comune
mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle,
Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna .
Art. 1
Istituzione di nuovo Comune mediante fusione
1. Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di
riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di
comuni), è istituito, nella Provincia di Bologna, un unico Comune
mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di
Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, a decorrere dal 1°
gennaio 2014.
2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale
indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 8
luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di
sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), il nuovo Comune è
denominato
3. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già
appartenenti ai Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle,
Crespellano, Monteveglio e Savigno come risultante dall'allegata
cartografia.
Art. 2
Partecipazione e municipi
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo n. 267
del 2000, lo Statuto del nuovo Comune può prevedere che alle
comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate
forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del
2000, lo Statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di
municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di
esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare
l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi
eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei
municipi si applica la disciplina sullo status nei limiti previsti
dalla legge statale.
Art. 3
Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali
1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono
ai preesistenti Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle,
Crespellano, Monteveglio e Savigno, ai sensi dell'articolo 14, comma
2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di
Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno
sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova
istituzione.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Bazzano, Castello di
Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno è trasferito al
Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del Codice
civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimento d'azienda). Nel trasferimento del personale si
osservano le procedure di informazione e di consultazione dei cui
all'articolo 47, commi da 1 a 4, della l. 29 dicembre 1990, n. 428
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria per il 1990).
4. Dalla data di istituzione del nuovo Comune, gli strumenti
urbanistici dei preesistenti Comuni di Bazzano, Castello di
Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, restano in vigore
con riferimento agli ambiti territoriali d'origine dei Comuni che li
hanno approvati, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova
istituzione, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge
regionale n. 24 del 1996.
5. Fino all'esecutività dei regolamenti del nuovo Comune continuano
ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge
regionale n. 24 del 1996, negli ambiti territoriali dei Comuni di
origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai
rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella
competenza dei Comuni. I regolamenti dell'Unione di Comuni Valle del
Samoggia per funzioni o servizi già conferiti dai singoli Comuni
continuano ad applicarsi al nuovo Comune, fino a eventuali diverse
discipline adottate dal nuovo Comune a seguito di revoche dei
conferimenti all'Unione.
Art. 4
Norme di salvaguardia
1. L'istituzione del nuovo Comune non priva i territori montani dei
benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti
dall'Unione europea e dalle leggi statali ed anche regionali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, salvo anticipato scioglimento
dell'Unione, sono delegate al nuovo Comune tutte le funzioni
regionali già delegate all'Unione di Comuni della Valle del Samoggia
in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti
agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico, unitamente al
relativo personale. Il nuovo Comune:
a) eserciterà tali funzioni anche per il territorio del Comune di
Monte San Pietro con il quale dovrà coordinarsi preventivamente
attraverso un Comitato permanente dei Sindaci;
b) b) sarà destinatario delle eventuali risorse statali e
regionali già destinate all'Unione di Comuni della Valle del
Samoggia per l'esercizio di tali funzioni, quali quelle erogate ai
sensi degli articoli 17 e 21 bis, della legge regionale n.1 del
2008, nonché dell'articolo 1, comma 5 bis, della legge regionale 20
gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).
3. In caso di scioglimento dell'Unione di Comuni della Valle del
Samoggia, il Comune di nuova istituzione ed il Comune di Monte San
Pietro disciplineranno gli aspetti successori inerenti alla gestione
dei servizi associati. In mancanza di tale disciplina condivisa, i
Comuni succederanno all'Unione Valle del Samoggia in tutti i
rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in
relazione alle obbligazioni si applicheranno i principi della
solidarietà attiva e passiva.
4. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo
di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza
regionale, ed il concreto impatto del processo di fusione sui
cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, è istituito un
Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, di cui
fanno parte funzionari del nuovo Comune e funzionari regionali. La
Giunta regionale, con proprio atto:
a) regola le modalità di funzionamento e la composizione
dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari
di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti
organi;
b) disciplina i compiti dell'Osservatorio, dando prioritario
rilievo alla ricognizione delle criticità di natura amministrativa,
burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti
competenti di congrue soluzioni operative;
c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio agli organi di
governo della Regione e del nuovo Comune.
Art. 5
Contributi regionali
1. Nel rispetto, ed in parziale aggiornamento, dei criteri
individuati dall'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008,
n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), la
Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri
della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei
Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.
2. La Regione eroga al Comune di nuova istituzione un contributo
annuale della durata complessiva di quindici anni che sarà pari a
705.000 euro per i primi dieci anni successivi alla fusione e pari a
210.000 euro per gli ultimi cinque anni.
3. Al Comune di nuova istituzione viene concesso, a titolo di
compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario
in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo
16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a 300.000
euro all'anno.
4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo
Comune:
a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti
regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti
locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n.
10 del 2008;
b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai
contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di
settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che
per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.
5. La Regione, compatibilmente con l'evoluzione della disciplina
normativa in materia, si impegna altresì a supportare il nuovo
Comune anche mediante cessione di quota del patto di stabilità
territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12
(Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna),
anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di
sostegno di cui al presente articolo.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si
provvede con lo stanziamento di cui ai capitoli (spese correnti e in
conto capitale) .di nuova istituzione, ai sensi
dell'articolo 16, comma 7, della legge regionale n. 10 del 2008.
Art. 7
Disposizioni transitorie
1. Dalla data di istituzione del nuovo Comune viene nominato, per
tutti gli adempimenti necessari e fino all'elezione degli organi del
Comune di nuova istituzione nella tornata elettorale dell'anno 2014,
un Commissario governativo, ai sensi della normativa statale.
2. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013,
d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili
per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio
2014, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in
riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con
l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed
evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
3. È istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei
preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con il
Commissario governativo di cui al comma 1 e fornire ausilio allo
stesso nella fase istitutiva del nuovo Comune.
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