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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3050
Presentato in data: 30/07/2012
Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne (delibera di Giunta n. 1057 del 23 07 12).
Oggetto:
Testo presentato:
3050 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne (delibera di Giunta n. 1057 del 23 07 12).

Presentatori:

GIUNTA

Testo:

                     PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E
PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ
CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
TITOLO I Funzioni amministrative e strumenti di programmazione
Capo I - Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative
Art. 1 Finalità
Art. 2 Ambito di applicazione
Art. 3 Funzioni amministrative
Capo II - Strumenti di programmazione e di gestione
Art. 4 Piano e carta ittica regionale, zone ittiche omogenee
Art. 5 Programmi ittici annuali
Art. 6 Costituzione e compiti della Commissione ittica regionale e
delle Commissioni ittiche locali
Art. 7 Associazionismo
TITOLO II Tutela della fauna ittica e dell'ambiente, esercizio della
pesca e dell'acquacoltura
Capo I - Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente
Art. 8 Tutela dell'ecosistema acquatico
Art. 9 Tutela della fauna ittica
Art. 10 Zone di tutela della fauna ittica
Capo II - Esercizio della pesca e dell'acquacoltura
Art. 11 Esercizio della pesca
Art. 12 Divieti
Art. 13 Pesca professionale e licenza
Art. 14 Pesca sportiva e licenza
Art. 15 Tesserino di pesca controllata
Art. 16 Sistema informativo
Art. 17 Impianti ed esercizio dell'attività di acquacoltura
TITOLO III Attività collegate alla pesca e disposizioni particolari
per attività diverse
Art. 18 Attività agonistiche
Art. 19 Impianti di pesca a pagamento
Art. 20 Aree di pesca regolamentata
Art. 21 Cattura delle rane
Art. 22 Protezione e sfruttamento dell'anguilla europea
TITOLO IV Vigilanza, controlli e disposizioni finali
Capo I - Vigilanza, controlli e sanzioni
Art. 23 Vigilanza ittica
Art. 24 Controlli
Art. 25 Sanzioni
Capo II - Regolamento di attuazione e disposizioni finali
Art. 26 Regolamento di attuazione
Art. 27 Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi
Art. 28 Norma finanziaria
Art. 29 Clausola valutativa
Progetto di legge
Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e
per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività
connesse nelle acque interne.
TITOLO I
Funzioni amministrative e strumenti di programmazione
Capo I - Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia ed in coerenza con la
legislazione comunitaria e statale e con le disposizioni regionali
in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, con la
presente legge tutela la fauna ittica e l'ecosistema acquatico,
disciplina l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque
interne della Regione e delle attività ad esse connesse, secondo i
principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio
biologico degli ecosistemi acquatici.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque
interne.
2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge,
le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea
congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei
canali e dei fiumi.
Art. 3
Funzioni amministrative
1. La Regione svolge funzioni normative, di programmazione,
indirizzo e coordinamento in materia di pesca e di acquacoltura
nelle acque interne e delle attività ad esse connesse, nonché di
conservazione della fauna ittica e dell'ambiente.
2. Fino all'attuazione dell'articolo 23, comma 18, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici),
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e previa verifica
dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'Ente a cui saranno
trasferite le funzioni in materia di pesca, acquacoltura ed attività
connesse nelle acque interne, gli Enti territorialmente competenti
di cui alla presente legge sono le Province.
3. L'Ente territorialmente competente esercita funzioni
amministrative e di controllo sui territori di propria pertinenza,
ad eccezione di quelle riservate alla Regione ai sensi del comma 4,
conformandosi alle disposizioni della presente legge, alle
direttive, alle linee di indirizzo ed ai regolamenti regionali in
materia.
4. Restano di competenza regionale:
a) la pianificazione per la tutela e l'incremento del patrimonio
ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, la gestione delle
funzioni di osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo,
di coordinamento sulle funzioni esercitate dagli Enti
territorialmente competenti, nonché quelle inerenti i rapporti con
le altre Regioni, con lo Stato e con l'Unione Europea;
b) la promozione e l'attuazione di specifici programmi e progetti
di rilevanza strategica di iniziativa regionale, qualora, ai fini
dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario
esercizio a livello regionale;
c) le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione,
comunicazione, formazione, compresi studi, indagini ed iniziative
per la tutela e diffusione della conoscenza della fauna ittica,
degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca,
dell'acquacoltura e dell'uso di prodotti ittici;
d) la promozione dei prodotti ittici nonché la promozione, nelle
acque interne, dell'esercizio della pesca professionale, della pesca
sportiva, della pesca ricreativa e dell'acquacoltura, comprese le
pratiche innovative.
Capo II - Strumenti di programmazione e di gestione
Art. 4
Piano e carta ittica regionale, zone ittiche omogenee
1. Il Piano ittico regionale, approvato dall'Assemblea
legislativa regionale, è lo strumento con cui la Regione, in
coerenza con la presente legge ed il regolamento di cui all'articolo
26, favorisce ed orienta la conservazione, l'incremento e
l'equilibrio biologico delle specie ittiche d'interesse ambientale e
piscatorio in applicazione alla Carta ittica, in particolare,
mediante:
a) la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con
riferimento alla direttiva del 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) ed alla
direttiva del 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e fauna selvatica);
b) la tutela ed il ripristino delle specie ittiche con
riferimento alle direttive UE vigenti in materia;
c) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela
della fauna ittica ed all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
d) le iniziative di ricerca, di promozione, informazione e
formazione culturale e tecnica;
e) la promozione delle pratiche di pesca e dell'acquacoltura;
f) il monitoraggio socio-economico del settore attraverso
l'esercizio delle funzioni di osservatorio dell'economia ittica
regionale.
2. Il Piano, di durata quinquennale, definisce le direttive per
la redazione dei Programmi ittici annuali di cui all'articolo 5,
nonché i criteri e le modalità di finanziamento delle funzioni
esercitate dagli Enti territorialmente competenti.
3. Per l'attuazione del Piano regionale, la Regione concede
finanziamenti agli Enti territorialmente competenti per la
realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna
ittica ed all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura, ad
iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione
culturale e tecnica e per gli interventi di salvaguardia e
conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino
e mantenimento degli ecosistemi acquatici.
4. Il Piano regionale definisce, altresì, nei limiti degli
stanziamenti annuali recati dai bilanci regionali di riferimento, le
risorse per la realizzazione delle attività, degli interventi e dei
progetti previsti, mediante l'assegnazione di finanziamenti, anche
per investimenti, agli Enti territorialmente competenti ed individua
i criteri e le modalità per il riparto dei finanziamenti stessi.
5. Gli Enti territorialmente competenti sono tenuti a presentare
annualmente alla Regione una relazione tecnica illustrativa dei
progetti, interventi ed investimenti realizzati.
6. La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini
idrografici, descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le
attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definisce
i criteri di tutela delle specie ittiche, nonché gli interventi di
ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione
delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le
disposizioni relative alla tutela delle acque e degli ecosistemi
fluviali.
7. La Carta ittica è approvata dalla Giunta regionale che
provvede agli eventuali aggiornamenti prima della scadenza di ogni
Piano ittico regionale, sulla base di appositi programmi di ricerca
da attuarsi con la collaborazione degli Enti territorialmente
competenti, tenuto conto delle informazioni risultanti dalle
attività di monitoraggio della fauna ittica previste per la
classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici.
8. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini idrografici di cui
al comma 6, su proposta degli Enti territorialmente competenti,
provvede alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione
ittica.
9. Le diverse zone di cui al comma 8 sono individuate tenendo
conto, prioritariamente, delle caratteristiche e delle potenzialità
ambientali indicate dalla Carta ittica regionale, in particolare
facendo riferimento alle specie tipiche.
Art. 5
Programmi ittici annuali
1. Gli Enti territorialmente competenti, nell'ambito delle
direttive riportate dal Piano ittico regionale, esercitano le
funzioni ad essi attribuite mediante l'adozione dei Programmi ittici
annuali, da trasmettere alla Regione.
2. I Programmi ittici annuali individuano in particolare:
a) le specie di interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua
della zona e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;
b) le zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 9;
c) l'entità dei ripopolamenti integrativi e le relative scelte
tecniche;
d) le modalità dell'apporto collaborativo delle associazioni
piscatorie;
e) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela
della fauna ittica ed all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
f) gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna
ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli
ecosistemi acquatici;
g) la quantificazione delle risorse finanziarie per la
realizzazione delle attività previste nel Programma.
3. Gli Enti territorialmente competenti assicurano l'esercizio
coordinato delle attività nei bacini di competenza, in applicazione
del Piano ittico regionale.
4. L'Ente territorialmente competente, al fine di realizzare
azioni volte al ripristino, alla conservazione e valorizzazione
delle specie ittiche autoctone, alla difesa e recupero ambientale ai
fini ittici dei corpi idrici, nonché alla conoscenza della fauna
ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il
riequilibrio faunistico-ambientale, può avvalersi delle associazioni
piscatorie, affidando loro lo svolgimento di tali attività, nel
rispetto della normativa vigente in materia di contrattualistica
pubblica.
Art. 6
Costituzione e compiti della Commissione ittica regionale
e delle Commissioni ittiche locali
1. E' istituita la Commissione regionale per la fauna ittica, per
la pesca e per l'acquacoltura (Commissione ittica regionale).
2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta, rimane
in carica 5 anni e ha il compito di formulare proposte ed esprimere
pareri:
a) sulla proposta di Piano ittico regionale;
b) sui programmi di ricerca, sperimentazione e di informazione
finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti ed alle
conseguenti attività gestionali;
c) sull'eventuale introduzione di specie alloctone destinate alla
pesca a pagamento ed all'allevamento;
d) sui criteri e sulle modalità per il monitoraggio sui prodotti
ittici in ordine sia all'idoneità al consumo umano sia al controllo
delle malattie infettive e diffusive.
3. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta
regionale, è costituita da:
a) l'Assessore regionale competente, o un suo delegato, che la
presiede;
b) il dirigente regionale del Servizio competente;
c) un rappresentante della Direzione generale competente in
materia di sanità;
d) un rappresentante della Direzione generale competente in
materia di ambiente;
e) tre esperti in programmazione o gestione degli ecosistemi
acquatici o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche,
designati dalla Giunta regionale;
f) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui
all'articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di
pesca sportiva ed uno appartenente alle associazioni della pesca
ricreativa;
g) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca
professionale;
h) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione
ambientale;
i) un esperto designato dall'Unione Regionale delle Bonifiche
Emilia-Romagna.
4. Agli esperti di cui alla lettera e) del comma 3, oltre al
rimborso delle spese eventualmente sostenute nei limiti della
normativa vigente, è riconosciuto un compenso che sarà definito
dalla Giunta regionale, avuto riguardo alla natura e alla
complessità delle attività richieste nonché alla loro elevata
specializzazione. La partecipazione degli altri componenti non
comporta oneri a carico della Regione.
5. L'Ente territorialmente competente provvede all'istituzione
della Commissione ittica locale a cui sono affidati i seguenti
compiti:
a) formulare eventuali proposte in merito al Piano ittico
regionale;
b) esprimere parere sui Programmi ittici annuali,
sull'individuazione delle zone di tutela della fauna ittica e delle
aree da destinare ad attività di tipo economico-produttivo;
c) promuovere l'impegno delle Associazioni piscatorie e la
partecipazione del volontariato alle attività di tutela e gestione
del patrimonio ittico.
6. La Commissione ittica locale è costituita da:
a) un rappresentante dell'Ente territorialmente competente, o un
suo delegato, che la presiede;
b) un dirigente designato dall'Ente territorialmente competente
specialista in materia;
c) un rappresentante del Servizio Tecnico di Bacino
territorialmente competente;
d) un rappresentante del Servizio Veterinario della AUSL,
competente per territorio;
e) un rappresentante dell'Ente territorialmente competente
specialista in materia di ambiente;
f) un rappresentante dell'Azienda Interregionale per il fiume Po;
g) tre esperti designati dall'Ente territorialmente competente;
h) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui
all'articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di
pesca sportiva ed uno appartenente alle associazioni della pesca
ricreativa;
i) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca
professionale;
j) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione
ambientale;
k) un rappresentante designato dai Consorzi di bonifica
territorialmente competenti.
7. L'Ente territorialmente competente può prevedere articolazioni
di zona della Commissione di cui al comma 5, integrate con
rappresentati delle Associazioni piscatorie di cui all'articolo 7
presenti nella zona interessata.
Art. 7
Associazionismo
1. La Regione favorisce la partecipazione diretta dei pescatori
sportivi e ricreativi mediante le Associazioni piscatorie presenti
in ambito regionale.
2. Per la realizzazione delle azioni e delle attività di cui alla
presente legge le associazioni piscatorie debbono avere le seguenti
caratteristiche:
a) non perseguire fini di lucro ed avere ordinamento democratico
e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
b) essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9
dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni
di promozione sociale) o dei requisiti di cui alla legge regionale
21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle
organizzazione di volontariato) ed essere iscritte nei relativi
registri;
c) essere costituite e svolgere prevalentemente attività
specifiche in materia di tutela della fauna ittica, di promozione
della pesca da almeno un anno;
d) operare in almeno quattro aree provinciali del territorio
regionale con almeno due specifiche sedi, attraverso articolazioni
locali strutturate su base associativa, oppure avere una sede
operativa sul territorio regionale ed annoverare almeno duemila
associati regionali muniti di licenza di pesca.
TITOLO II
Tutela della fauna ittica e dell'ambiente, esercizio della pesca e
dell'acquacoltura
Capo I - Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente
Art. 8
Tutela dell'ecosistema acquatico
1. La Regione assicura il coordinamento delle attività di cui
alla presente legge:
a) con le previsioni in materia di tutela e salvaguardia della
risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità
ambientale e degli obiettivi a specifica destinazione per le acque
dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee
alla vita dei pesci, così come previsto alla Parte Terza, Sezione
II, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale);
b) con le previsioni in materia di tutela della fauna minore di
cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la
tutela della fauna minore in Emilia-Romagna).
Art. 9
Tutela della fauna ittica
1. L'immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee
alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici
atti per il contenimento di specie particolarmente invasive.
2. La Giunta regionale può concedere motivate deroghe al divieto
di cui al comma 1 ed individuare le specie ittiche di cui è
consentito il ripopolamento e l'immissione per l'allevamento e la
pesca a pagamento.
3. L'Ente territorialmente competente, al fine di tutelare
l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per
ragioni di pubblico interesse, sentita la Commissione ittica locale
può:
a) limitare o vietare l'attività di pesca, la quantità di
attrezzi, la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di
zone a regime speciale di pesca;
b) autorizzare la cattura di specie ittiche, mediante interventi
organizzati, per motivi di studio o per ridurre le presenze che
determinano situazioni di squilibrio biologico, nel rispetto di
quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.
4. L'Amministrazione competente ad autorizzare l'esecuzione di
lavori nell'alveo dei corsi d'acqua acquisisce, dall'Ente
territorialmente competente alla salvaguardia del patrimonio ittico,
parere in ordine alle eventuali prescrizioni da fissare in capo al
richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese
dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per
l'eventuale successivo ripopolamento. Tali interventi dovranno
essere realizzati in presenza del personale incaricato dall'Ente
territorialmente competente.
5. Le variazioni di livello nei canali di bonifica sono
realizzate previa comunicazione da parte del Consorzio di bonifica
all'Ente territorialmente competente.
Art. 10
Zone di tutela della fauna ittica
1. Gli Enti territorialmente competenti, sentite le Commissioni
locali di cui all'articolo 6, istituiscono zone di ripopolamento e
frega , zone di protezione integrale , zone di protezione delle
specie ittiche e zone a regime speciale di pesca .
2. Le zone di ripopolamento e frega sono istituite nei corsi
d'acqua, o in una parte di essi, dove le specie da incrementare
svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, e sono finalizzate
a:
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione
delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento
di altri tratti o corsi d'acqua.
3. Le zone di protezione integrale sono istituite nei corsi
d'acqua, o in parti di essi, che abbiano notevole rilievo
naturalistico ed ambientale, dove esistono condizioni ittiogeniche
favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di
rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza
e l'incremento naturale.
4. Le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei
corsi d'acqua, o in parti di essi, per tutelare temporaneamente la
fauna ittica da eventuali interventi esterni perturbanti la loro
conservazione, il loro sviluppo e la riproduzione.
5. Le zone a regime speciale di pesca sono istituite nei corsi
d'acqua, o in parti di essi, allo scopo di vietare, limitare o
disciplinare le attività di pesca per particolari motivi di tutela
della fauna ittica o di interesse pubblico.
6. L'Ente territorialmente competente, qualora valuti
tecnicamente inattuabile il tabellamento delle zone di cui al comma
1, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti mediante manifesti e
altri efficaci strumenti di diffusione dell'informazione.
Capo II - Esercizio della pesca e dell'acquacoltura
Art. 11
Esercizio della pesca
1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio della
pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche.
2. L'esercizio della pesca è consentito a coloro che sono in
possesso di una delle seguenti licenze:
a) licenza di tipo A: della durata di dieci anni decorrenti dal
giorno del rilascio, autorizza la pesca professionale con gli
attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui
all'articolo 26;
b) licenza di tipo B: della durata di un anno decorrente dal
giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza
l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi
specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26;
c) licenza di tipo C, il cui onere è pari al 30% del costo della
tassa di concessione annuale prevista per la licenza di tipo B:
della durata di trenta giorni decorrenti dal giorno del versamento
della tassa di concessione, autorizza la pesca sportiva o ricreativa
con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui
all'articolo 26.
3. La licenza di pesca è valida per tutto il territorio
nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione statale in
materia.
Art. 12
Divieti
1. L'esercizio della pesca è vietato:
a) nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione
integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche e nelle
eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica, secondo tempi e
modalità stabilite nell'atto istitutivo;
b) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;
c) in ogni altra zona in cui sia stato vietato.
2. Nelle zone di cui alla lettera a) del comma 1, la cattura
delle specie ittiche è consentita solo per scopi di studio o per
ripopolamento delle acque interne pubbliche e l'Ente
territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale,
determina i quantitativi, le modalità di prelievo e la destinazione
del pesce catturato senza che ciò crei turbative ambientali.
3. È inoltre vietata la pesca:
a) delle specie individuate con apposito provvedimento della
Giunta regionale;
b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;
c) con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inquinanti;
d) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose;
e) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti
di organi contenenti sangue;
f) con l'utilizzo di esche vive di pesci;
g) con la disponibilità di esche, o pasture pronte all'uso, in
quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite;
h) con reti od altri attrezzi ad esclusione della canna e della
lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi
di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle
macchine idrauliche, dalle cascate, a monte ed a valle dei mulini e
dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;
i) a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche
se priva di esca;
j) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua;
k) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi
di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne impediscano il
regolare deflusso;
l) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta
eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l'allevamento
del pesce a fini economici.
4. È fatto altresì divieto:
a) di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli
specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze;
b) di collocare reti od altri attrezzi ad esclusione della canna
e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da
passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili,
dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte ed a valle dei
mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di
sbarramento.
Art. 13
Pesca professionale e licenza
1. La pesca professionale può essere esercitata dagli
imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.
4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.
96), in possesso della licenza disciplinata al comma 2 e che abbiano
provveduto al versamento della tassa annuale di concessione. Tale
versamento è valido per un periodo di un anno decorrente dal giorno
corrispondente a quello del rilascio della licenza e non è dovuto
qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.
2. La licenza per la pesca professionale è rilasciata, dietro
presentazione della prova dell'avvenuto versamento della tassa di
rilascio, dall'Ente territorialmente competente individuato in
relazione alla residenza del richiedente, su modello predisposto
dalla Regione, a seguito della dimostrazione di avvenuta
costituzione dell'impresa di pesca.
3. E' istituito presso la Regione apposito elenco in cui sono
iscritti i pescatori professionali e gli acquacoltori delle acque
interne di cui all'articolo 17, suddiviso in sezioni territoriali,
aggiornato dagli Enti territorialmente competenti, secondo le
modalità che verranno definite nel regolamento di cui all'articolo
26.
4. L'esercizio della pesca professionale è consentito
esclusivamente nei corpi idrici individuati a tal fine dagli Enti
territorialmente competenti, a condizione che venga garantito un
utilizzo sostenibile delle risorse ittiche.
5. Gli Enti territorialmente competenti possono limitare
l'esercizio della pesca professionale, per le esigenze connesse alla
tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.
6. I pescatori professionali forniscono annualmente all'Ente
territorialmente competente i dati sui prelievi effettuati. In caso
di omissione di tale adempimento, gli Enti territorialmente
competenti, previa diffida a provvedere, possono sospendere la
licenza di pesca professionale ai soggetti inadempienti.
7. Salvo diversa disposizione degli Enti territorialmente
competenti, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale
è consentita altresì la pesca sportiva, nel rispetto delle
disposizioni della presente legge.
Art. 14
Pesca sportiva e licenza
1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della
pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di
versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati
anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La
ricevuta deve essere esibita unitamente ad un documento di identità
valido.
2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:
a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della
Regione o degli Enti territorialmente competenti svolgono catture di
esemplari di fauna ittica nell'ambito di interventi programmati
dalla pubblica amministrazione;
b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante
l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne;
d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di
frequenza ad un corso di avvicinamento alla tutela della fauna
ittica e dell'ecosistema acquatico ed all'esercizio della pesca,
organizzato dalle associazioni piscatorie;
e) a coloro che abbiano superato il 65° anno di età;
f) ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i
diritti delle persone handicappate);
g) per la pesca a pagamento;
h) per la pesca in spazi privati.
3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle
Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio
della Regione Emilia-Romagna.
Art. 15
Tesserino di pesca controllata
1. I pescatori in regola con il versamento della tassa di
concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva, che
intendono esercitare la pesca nelle acque a salmonidi o timallidi
devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la
registrazione delle catture.
2. Su proposta dell'Ente territorialmente competente, sentita la
Commissione ittica locale, la Giunta regionale può prescrivere
l'adozione di analogo tesserino per la pesca in altre acque.
3. I tesserini di pesca controllata sono rilasciati dall'Ente
territorialmente competente in relazione alla residenza del
richiedente, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.
4. Gli Enti territorialmente competenti, anche attraverso le
Associazioni piscatorie, provvedono al ritiro dei tesserini di cui
ai commi 1 e 2, ai fini del conteggio delle presenze e dei prelievi
di pesca.
Art. 16
Sistema informativo
1. La Regione Emilia-Romagna istituisce il Sistema per la
gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei
tesserini di pesca controllata.
2. Con apposito provvedimento regionale sono definite le modalità
di disciplina del Sistema, incluso il pagamento on line della tassa
di cui all'articolo 14.
3. A decorrere dall'attivazione del Sistema di cui al comma 1, il
pescatore esibisce l'attestazione rilasciata in formato elettronico.
4. I dati delle licenze di pesca sportiva e dei tesserini di
pesca controllata relativi al nome, cognome, data e luogo di
nascita, codice fiscale, residenza dei pescatori, nonché i dati
annotati dal pescatore sui tesserini relativi alla tipologia della
licenza ed al versamento della tassa di concessione, alle specie ed
ai quantitativi pescati, alla data e luogo del prelievo sono
trattati dalla Regione, dagli Enti territorialmente competenti,
dalle Associazioni piscatorie e dai soggetti preposti alla
vigilanza, per le finalità istituzionali previste dalla presente
legge, e nei limiti delle competenze ed attività attribuite a
ciascun ente.
5. La base dati del sistema informativo di cui al presente
articolo è fondata sullo scambio di informazioni, anche mediante
interconnessione, tra Regione, Enti territorialmente competenti,
Associazioni piscatorie e soggetti preposti alla vigilanza, secondo
le modalità di accesso determinate dalla Regione.
6. I dati di cui al comma 4 possono essere oggetto di
comunicazione e di interconnessione tramite il sistema informativo
di cui al presente articolo tra Regione, Enti territorialmente
competenti, Associazioni piscatorie e dai soggetti preposti alla
vigilanza, con le modalità definite dalla Regione.
Art. 17
Impianti ed esercizio dell'attività di acquacoltura
1. L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici
negli impianti autorizzati dall'Ente territorialmente competente,
acquisita la prescritta autorizzazione sanitaria ai sensi del
decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della
direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria
applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi
prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali
acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie) e della
disciplina regionale attuativa; tale attività può essere esercitata
in aree demaniali previa concessione rilasciata dalla Regione o da
altra Amministrazione pubblica competente.
2. Le specie allevate possono essere destinate al consumo
alimentare, ad uso ornamentale e a scopi di ripopolamento, di
riproduzione e di ricerca.
Titolo III
Attività collegate alla pesca e disposizioni particolari per
attività diverse
Art. 18
Attività agonistiche
1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte
nei campi di gara organizzate da associazioni e società di pescatori
sportivi a norma dei regolamenti nazionali ed internazionali
approvati dal CONI. Modalità diverse possono essere approvate
dall'Ente territorialmente competente, in conformità alle direttive
regionali.
2. L'Ente territorialmente competente, sentita la Commissione
ittica locale, approva il piano per l'allestimento di campi di gara
permanenti o temporanei. I campi di gara non possono essere
allestiti in acque a salmonidi.
3. La gestione dei campi di gara permanenti e temporanei è
affidata dagli Enti territorialmente competenti alle Associazioni
piscatorie, secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono
in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.
4. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce
in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara.
Tale reimmissione non è da considerarsi attività di ripopolamento.
Art. 19
Impianti di pesca a pagamento
1. La gestione di impianti per la pesca a pagamento può essere
consentita esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua,
appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private
anche comunicanti con acque pubbliche. L'attività è autorizzata
dall'Ente territorialmente competente, acquisite le prescritte
autorizzazioni di altre amministrazioni e nel rispetto delle
previsioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2008 e della
relativa disciplina regionale.
2. Quando l'impianto è in collegamento con acque pubbliche,
devono essere adottate misure idonee ad evitare diffusioni
incontrollate di fauna ittica.
3. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza
licenza.
4. Ai fruitori degli impianti non è concesso asportare prodotti
vivi.
Art. 20
Aree di pesca regolamentata
1. L'Ente territorialmente competente, sentita la Commissione
ittica locale e previo nulla-osta della Regione, può istituire, in
zone di particolare rilevanza turistica, aree di pesca regolamentata
affidate in gestione ai Comuni interessati. Tali aree non possono
coprire una percentuale superiore al 40% dei corpi idrici, destinati
alla pesca, dei Comuni sui quali insistono.
2. L'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato
all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva.
3. L'atto istitutivo di tali aree deve descrivere almeno:
a) le tipologie di pesca ammesse;
b) le modalità, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e
del successivo ripopolamento;
c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di
ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali
e della fauna ittica ivi presente;
d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di
cui al comma 1.
4. Al fine di regolamentare l'accesso nelle aree di pesca
regolamentata, il Comune o i Comuni interessati rilasciano permessi
a pagamento e introitano i corrispettivi che sono specificamente
destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat,
all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza ed
alle spese organizzative.
5. Il Comune o i Comuni interessati possono affidare in gestione
le aree di cui al comma 1 ad Associazioni di promozione sociale di
cui alla legge regionale n. 34 del 2002, o organizzazioni di
volontariato, di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, operanti
nel territorio, in base alle procedure previste dalla normativa
nazionale conforme alla disciplina comunitaria.
Art. 21
Cattura delle rane
1. Per finalità di tutela e conservazione di specie appartenenti
alla fauna minore, sul territorio regionale, è vietata la cattura di
rane verdi.
2. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 1,
in ragione dell'andamento delle popolazioni presenti sul territorio
e sentita la Commissione ittica regionale, può consentirne la
cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località,
indicando le modalità e gli attrezzi di pesca consentiti.
3. L'allevamento delle rane per scopi alimentari è considerato
attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 13.
Art. 22
Protezione e sfruttamento dell'anguilla europea
1. In applicazione del Regolamento (CE) n. 1100/2007 del
Consiglio del 18 settembre 2007 concernente la protezione e lo
sfruttamento dell'anguilla europea, la Giunta regionale definisce le
misure per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock
di anguilla europea della specie Anguilla anguilla.
Titolo IV
Vigilanza, controlli e disposizioni finali
Capo I - Vigilanza, controlli e sanzioni
Art. 23
Vigilanza ittica
1. L'Ente territorialmente competente svolge le funzioni di
vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni
contenute nella presente legge o derivanti dalla sua applicazione.
2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica, l'Ente
territorialmente competente si avvale del proprio personale
dipendente nonché delle guardie volontarie ittiche di cui
all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604
(Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca). L'Ente
territorialmente competente si avvale altresì dei raggruppamenti
delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo
6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina
del servizio volontario di vigilanza ecologica).
3. L'Ente territorialmente competente coordina l'attività di
vigilanza ittica volontaria. La Regione, con apposita direttiva,
individua modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie,
per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti.
Art. 24
Controlli
1. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a
chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca,
l'esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle
concessioni, di un documento di riconoscimento, della fauna ittica
catturata o raccolta, nonché a ispezionare le attrezzature e le
esche usate.
Art. 25
Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente
legge e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non
costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) pesca senza la prescritta licenza: da euro 80,00 a euro
480,00. Si applica la sanzione da euro 12,00 a euro 36,00 per chi,
pur essendone munito, non è stato in grado di esibire la licenza al
momento del controllo ma la presenta all'apposito ufficio entro il
termine di quindici giorni;
b) pesca senza il tesserino, quando previsto, o senza aver
registrato le catture effettuate: da euro 80,00 a euro 480,00;
c) pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti ed
anestetiche, con l'impiego della corrente elettrica o con attrezzi
vietati ad elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi
per la fauna ittica: da euro 300,00 a euro 3000,00 nonché revoca
della licenza di pesca;
d) pesca subacquea, con le mani, nelle acque ghiacciate o con
attrezzi diversi da quelli autorizzati; pesca, senza autorizzazione,
nelle zone di protezione della fauna ittica: da euro 100,00 a euro
600,00;
e) pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche
non autorizzate nonché pesca con l'utilizzo di esche vive di pesci:
da euro 250,00 a euro 2500,00;
f) abbandono di esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e
gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, immissione di rifiuti
nelle acque; accesso motorizzato alle sommità arginali prive di
strade rotabili ed agli alvei di magra di canali e corsi d'acqua con
veicoli diversi dai ciclomotori sino a 50 cc di cilindrata;
compimento di atti che possano arrecare danno agli argini, ai
manufatti di bonifica e, in particolare, al cotico erboso;
modificazione del corso o del livello delle acque: da euro 50,00 a
euro 300,00;
g) organizzazione di gare di pesca nelle acque pubbliche al di
fuori dei casi previsti: da euro 150,00 a euro 2500,00;
h) organizzazione della pesca a pagamento senza la prescritta
autorizzazione: da euro 250,00 a euro 2500,00. Qualora la pesca a
pagamento avvenga in acque pubbliche del demanio la sanzione è
elevata da euro 500,00 a euro 3000,00. Inosservanza delle altre
prescrizioni relative alla pesca a pagamento e dei contenuti
dell'autorizzazione: da euro 120,00 a euro 780,00;
i) allevamento di fauna ittica in assenza o in violazione dei
contenuti della autorizzazione o della concessione di derivazione
dell'acqua: da euro 120,00 a euro 780,00. Inosservanza delle altre
prescrizioni relative all'acquacoltura e dei contenuti
dell'autorizzazione: da euro 100,00 a euro 600,00;
j) inosservanza di ogni altra prescrizione relativa all'esercizio
della pesca e dell'acquacoltura contenuta nella presente legge, nel
regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, nelle disposizioni
istitutive delle Zone di tutela della fauna ittica, di cui
all'articolo 10, e negli altri atti d'attuazione della presente
legge: da euro 50,00 a euro 300,00. La stessa sanzione si applica a
chi, durante l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche, non
consente al personale di vigilanza l'ispezione di luoghi e cose al
fine di accertare le violazioni.
2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera a), la sanzione
amministrativa assorbe la sanzione tributaria relativa al mancato
pagamento della tassa di concessione.
3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed i)
gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al
sequestro degli attrezzi e del pescato. Negli altri casi procedono
al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale
ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi
d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmissioni
effettuate è data certificazione con apposito verbale.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera h) ultimo
capoverso e della lettera i) l'autorità competente provvede altresì
alla sospensione dell'autorizzazione da 6 a 18 mesi.
L'autorizzazione è revocata nel caso di ripetute gravi violazioni od
in assenza dei necessari requisiti. Il provvedimento di sospensione
o di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni è adottato a
seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa
competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura
ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione
avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il
relativo giudizio.
5. Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni
amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da
irrogarsi è raddoppiata nella misura edittale minima e massima.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
del sequestro, della confisca e della sospensione o revoca di
autorizzazioni e concessioni si osservano le norme della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), della legge
regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle
sanzioni amministrative di competenza regionale) e del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per
l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689). L'autorità competente
all'irrogazione delle sanzioni è l'Ente territorialmente competente.
Capo II - Regolamento di attuazione e disposizioni finali
Art. 26
Regolamento di attuazione
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le
norme di attuazione della presente legge ed in particolare
disciplina:
a) le modalità di intervento per la conservazione della fauna
ittica e dell'ambiente;
b) i periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse
specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autoctone e di
maggior pregio alieutico;
c) gli aspetti di dettaglio, i criteri le modalità di svolgimento
ed i limiti relativi all'esercizio dell'attività di pesca, con
particolare riferimento alla pesca professionale ed
all'acquacoltura;
d) gli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture
utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittiogeniche dei
corpi idrici;
e) i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per
pescatore, le dimensioni minime per specie da prelevare, le specie
pescabili;
f) la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di
bonifica;
g) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme
esclusive di pesca comunque denominate e costituite;
h) l'uso delle licenze con riferimento alle diverse tipologie di
pesca e dei tesserini di pesca controllata;
i) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e
le gare di pesca, nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi
d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata;
j) le opere obbligatorie per la prevenzione dalla predazione
degli uccelli ittiofagi, nonché le taglie minime per le specie
destinate alla commercializzazione a fini alimentari umani negli
impianti di acquacoltura;
k) il piano di gestione delle anguille;
l) i criteri e le modalità per il monitoraggio sui prodotti
ittici in ordine sia all'idoneità al consumo umano sia al controllo
delle malattie infettive e diffusive.
Art. 27
Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 10 luglio 1978 n. 23 (Licenze per
l'esercizio della pesca nelle acque interne);
b) la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo
della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna);
c) il regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e
modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di pesca delle
specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna).
2. Fino all'approvazione del regolamento regionale di cui
all'articolo 26 si continuano ad applicare le disposizioni
concernenti la classificazione delle zone di cui all'articolo 8,
comma 3, della legge regionale n. 11 del 1993 ed il regolamento
regionale n. 29 del 1993, in quanto compatibili con la presente
legge.
3. Fino all'approvazione del nuovo Piano Ittico regionale ai
sensi dell'articolo 4 continuano ad avere efficacia le previsioni
contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei relativi Piani
ittici provinciali 2006-2010 nonché i procedimenti amministrativi di
attuazione dei medesimi Piani.
4. Le Commissioni nominate, ai sensi della legge regionale n. 11
del 1993, rimangono in carica fino al 31 dicembre 2012.
5. Le licenze di tipo A già rilasciate alla data di entrata in
vigore della presente legge restano valide fino alla loro scadenza;
le licenze di tipo B già rilasciate alla data di entrata in vigore
della presente legge restano valide fino alla data di scadenza del
versamento della tassa di concessione.
6. I pescatori di professione a cui sia stata riservata la pesca
da parte del Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 2,
comma 8 bis, del regolamento regionale n. 29 del 1993, possono
esercitare la pesca professionale nell'area riservata fino al
rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico da parte
delle Autorità competenti e comunque non oltre due anni dall'entrata
in vigore della presente legge.
Art. 28
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si
fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con
l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della
L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 29
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine,
la Giunta regionale, ogni cinque anni, trasmetterà alla competente
commissione consiliare un'apposita relazione in esito al
monitoraggio dei risultati raggiunti con l'attuazione del Piano
ittico regionale.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si
raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al
presente articolo.
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