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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3180
Presentato in data: 18/09/2012
Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli Enti del Servizio sanitario regionale (delibera di Giunta n. 1349 del 17 09 12).

Presentatori:

GIUNTA

Relazione:

Relazione illustrativa al Progetto di Legge
La Regione Emilia-Romagna ha da tempo avviato, per il miglioramento
dell'organizzazione del Servizio sanitario regionale, politiche che
sappiano coniugare innovazione organizzativa e tecnologica con
l'attenzione ai bisogni delle comunità e si è attivata per la
realizzazione di nuove politiche regionali ed aziendali di gestione
e prevenzione del rischio connesso ad attività sanitarie. Tale
percorso evolutivo, volto al continuo miglioramento della qualità
dei servizi erogati, è iniziato con la L.R. n. 29/04, Norme
Generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio
Sanitario Regionale , e proseguito con le direttive sugli atti
aziendali di cui alla deliberazioni di Giunta regionale n. 86/2006
Direttiva alle Aziende Sanitarie per l'adozione dell'atto
aziendale , nonché con la deliberazione di Giunta regionale n.
1706/2009, Individuazione di aree di miglioramento della qualità
delle cure e integrazione delle politiche assicurative e di gestione
del rischio , così come modificata dalla successiva deliberazione n.
2108 del 21 dicembre 2012.
In coerenza con tali provvedimenti, la presente proposta legislativa
nasce dall'esigenza di prevenire gli eventi avversi e
contestualmente assicurare una adeguata copertura dei rischi
derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie, con
l'obiettivo di perseguire la tutela complessiva della salute degli
utenti che si rivolgono al sistema sanitario regionale e si traduce
nella presa in carico della persona anche rispetto ai danni
eventualmente causati dall'attività sanitaria. Ciò scaturisce
dall'esigenza del Servizio Sanitario regionale di diventare
responsabile dei percorsi di cura nella loro interezza, anche per
quanto attiene alla gestione degli eventi avversi dai quali siano
derivate conseguenze dannose, garantendone, in caso di accertata
responsabilità, il risarcimento.
L'urgenza di ripensare a nuove forme di copertura dei rischi di
responsabilità civile è strettamente connessa anche alle sempre
maggiori difficoltà di reperire sul mercato Compagnie assicurative
affidabili e solvibili. Le compagnie italiane, abbandonando
progressivamente la tutela di questi eventi hanno creato un vuoto
che è stato colmato dall'intervento di Assicuratori internazionali
non sempre conosciuti e affidabili.
A questa fase è seguita una successiva rincorsa all'aumento dei
costi dei nuovi contratti di assicurazione, che, oltre a non
garantire più una copertura totale, prevedono franchigie a sinistro
o aggregate annue sempre più alte. Il risultato è che le Aziende
fanno fronte con risorse proprie alla maggior parte dei sinistri che
ricadono sotto la soglia della franchigia.
Il progetto di legge si pone molteplici obiettivi: perseguire la
sicurezza delle cure e lo sviluppo di un sistema integrato di
identificazione, analisi e trattamento dei rischi, garantendo
l'organizzazione integrata delle diverse componenti della gestione
del rischio ed adottando e aggiornando il Programma aziendale con il
coinvolgimento delle diverse componenti aziendali, in modo da
garantire il fine ultimo di riavvicinare alle strutture gli utenti
danneggiati e ricostruire con loro un rapporto di fiducia per dare
luogo ad un equo ristoro del danno, quando dovuto, in tempi rapidi.
Il punto qualificante della proposta legislativa è costituito dalla
gestione diretta dei sinistri da parte del Servizio Sanitario
Regionale, nella logica di una collaborazione tra le Aziende
sanitarie e la Regione Emilia Romagna. Il vantaggio di costruire un
tale sistema opera su più direttrici, tutte ugualmente importanti; è
l'occasione per ripristinare una relazione di fiducia fra l'utente,
il professionista e la struttura sanitaria; per garantire una
migliore efficienza e trasparenza nella trattazione degli eventi
avversi con una pronta individuazione e liquidazione del
risarcimento e/o delle prestazioni sanitarie alternative al
risarcimento; per ipotizzare una tangibile riduzione dell'incidenza
della spesa sostenuta per consentire una adeguata copertura
assicurativa alle Aziende sanitarie. Inoltre una efficace
negoziazione stragiudiziale ha, nel contempo, l'innegabile vantaggio
di deflazionare il contenzioso giudiziario.
Si evidenzia come la gestione diretta dei sinistri, affidata a
ciascuna Azienda sanitaria, nei limiti economici ivi stabiliti,
consente innanzitutto di responsabilizzare strutture ed operatori,
innescando un processo virtuoso idoneo a far crescere la
consapevolezza degli eventi di danno, l'analisi dei fattori di
rischio e, conseguentemente, nel tempo, le azioni più efficaci a
prevenire i sinistri medesimi, in linea con le determinazioni in
parallelo già assunte dalla Regione Emilia-Romagna, anche in ambito
aziendale, per la migliore gestione del rischio.
La gestione consapevole e diretta degli eventi avversi e la loro
conseguente mappatura in ambito aziendale appare idonea a ridurre le
probabilità di reiterazione di accadimenti pregiudizievoli dei
diritti dei terzi in occasione dello svolgimento delle diverse
attività sanitarie aziendali, comportando presumibilmente anche un
alleggerimento dell'esposizione debitoria complessiva del Sistema
Sanitario Regionale.
A ciò si aggiunge che, innescando la metodica della gestione diretta
aziendale dei sinistri di responsabilità civile, in un processo
informativo che prevede la continua trasmigrazione di dati alla
Regione, vi sarà la possibilità di monitorare con efficacia e
tempestività l'andamento della sinistrosità nelle diverse Aziende.
Tali attività sistematizzate comporteranno, presumibilmente, una
concreta riduzione dei conflitti e conseguentemente garantiranno una
migliore tutela degli assistiti che potranno trovare una rapida
soluzione delle controversie.
Si tratta di raggiungere la consapevolezza della necessità di
affrontare correttamente il rischio insito nell'attività sanitaria,
nel diffondere la cultura della sicurezza nelle Aziende Sanitarie e
di gestire il contenzioso, al fine di avere contezza della sua
entità e natura, per misurarlo e contrastarlo, dato che è possibile
prevenire e controllare solo ciò che si conosce.
Il Progetto di Legge si compone di 9 articoli.
L'art.1 prevede l'oggetto e le finalità della suddetta legge.
L'art.2 disciplina l'ambito di applicazione e i vari interventi
regionali.
L'art.3 prevede le funzioni della Regione nell'ambito della
prevenzione degli eventi avversi e della gestione diretta dei
sinistri.
L'art.4 disciplina la composizione, il funzionamento e i compiti
attribuiti al Nucleo regionale di valutazione.
L'art. 5 prevede le funzioni dell' Osservatorio regionale per la
sicurezza delle cure .
L'art.6 prevede il Fondo regionale denominato Fondo risarcimento
danni da responsabilità sanitaria .
L'art.7 contiene le norme transitorie e finali e le abrogazioni.
L'art.8 prevede la clausola valutativa dell'Assemblea legislativa.
L'art.9 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Testo:

Progetto di Legge Regionale
Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità
civile negli enti del Servizio Sanitario regionale
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Nell'ambito delle proprie competenze legislative riconosciute
a livello costituzionale, la Regione Emilia-Romagna promuove una
tutela complessiva della salute degli utenti anche per quanto
attiene alla gestione degli eventi avversi legati all'attività
sanitaria, allo scopo di mantenere un corretto rapporto di fiducia
fra gli utenti e le istituzioni sanitarie pubbliche.
2. La presente legge disciplina in particolare le forme di
gestione diretta dei sinistri e le modalità di corresponsione dei
risarcimenti conseguenti a responsabilità civile per attività
sanitaria delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario
regionale , di seguito denominati enti , per migliorare
l'efficienza e la trasparenza dei relativi procedimenti, per
ottimizzare la gestione delle risorse per tale tipo di rischio,
nonché per conoscere le cause degli errori e ridurre gli eventi
avversi prevenibili.
Art. 2
Ambito di applicazione e interventi regionali
1. La disciplina di cui alla presente legge si applica alle
richieste di risarcimento formulate nei confronti di tutti gli enti
per danni inerenti l'attività sanitaria, ad essi ascrivibili.
2. Sulla base del principio di diversificazione delle modalità di
intervento, in riferimento alla consistenza economica delle
richieste di risarcimento, sono fissati i seguenti criteri:
a) gli enti provvedono direttamente con risorse del proprio
bilancio a corrispondere i risarcimenti di cui al comma 1 in caso di
loro responsabilità, per richieste con importo inferiori o uguali a
centomila euro;
b) la Regione e gli enti, con le modalità di cui agli articoli
seguenti, collaborano nella gestione dei sinistri per i risarcimenti
di importi superiori a centomila euro ed inferiori o uguali ad un
milionecinquecentomila euro;
c) per far fronte ai risarcimenti per importi superiori a un
milionecinquecentomila euro, la Regione stipula apposita
assicurazione a favore degli enti per tutto il territorio regionale.
Art.3
Funzioni della Regione
1. La Regione Emilia-Romagna svolge funzioni di indirizzo, di
supporto, di sostegno finanziario agli enti nell'ambito della
prevenzione degli eventi avversi e della gestione diretta dei
sinistri.
2. In particolare la Regione, secondo le modalità stabilite nei
provvedimenti attuativi di cui all'art. 7:
a) svolge l'attività consultiva a favore degli enti, nei casi
previsti all'articolo 2, comma 2, lettera b), attraverso
l'istituzione del Nucleo regionale di valutazione di cui
all'articolo 4;
b) cura la formazione del personale degli enti operante nel
settore della gestione del rischio;
c) esercita le funzioni ispettive mediante il Nucleo regionale di
valutazione;
d) garantisce la copertura assicurativa regionale per il
risarcimento dei danni di rilevante entità, secondo quanto previsto
all'articolo 2, comma 2, lettera c);
e) svolge l'attività di monitoraggio di fenomeni pertinenti alla
sicurezza dei pazienti, attraverso la ricognizione, l'organizzazione
e l'elaborazione di informazioni pertinenti a rischio e sicurezza.
Art. 4
Nucleo regionale di valutazione
1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera
a), la Giunta regionale disciplina la composizione ed il
funzionamento del Nucleo regionale di valutazione dei sinistri, di
seguito denominato Nucleo regionale , organismo della Giunta
regionale dotato di funzioni consultive e di supporto agli enti
nella gestione dei sinistri di elevato impatto economico.
2. Al nucleo regionale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) fornire supporto all'ente nella valutazione dei sinistri di
particolare complessità, anche al fine di assicurare l'imparzialità
delle decisioni inerenti il risarcimento dei danni da responsabilità
civile;
b) garantire una adeguata coerenza tra la decisione che assume
l'ente nella liquidazione dei sinistri e l'assunzione dei
corrispondenti oneri finanziari della Regione, nei casi previsti
all'articolo 2, comma 2, lettera b);
c) esprimere parere obbligatorio sull'ammissibilità del
rimborso;
d) elaborare proposte per l'esercizio delle funzioni esercitate
dalla Regione a supporto del sistema di gestione diretta dei
sinistri;
e) svolgere attività ispettiva e di indagine su eventi avversi di
particolare rilevanza.
Art. 5
Funzioni di osservatorio regionale
1. La Regione svolge funzioni di Osservatorio regionale per la
sicurezza delle cure , al fine di assicurare l'armonizzazione, il
consolidamento e lo sviluppo delle funzioni di monitoraggio
epidemiologico, prevenzione e gestione dei rischi, risarcimento del
danno.
2. Le funzioni di Osservatorio regionale si sostanziano in una
costante verifica delle modalità operative adottate per
l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, a livello regionale
e aziendale.
3. Con atto dirigenziale della struttura competente sono
disciplinati la costituzione e le modalità di funzionamento
dell'Osservatorio regionale.
Art. 6
Fondo regionale
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Fondo
regionale denominato Fondo risarcimento danni da responsabilità
sanitaria , da utilizzare per il risarcimento dei danni previsti
all'articolo 2, comma 2 lettere b) e c).
2. Il fondo regionale è costituito mediante accantonamento di
apposita quota a valere sulle risorse definite nell'ambito della
programmazione annuale del finanziamento del Servizio Sanitario
regionale.
3. Per il finanziamento della gestione diretta in relazione ai
sinistri previsti all'articolo 2, comma 2, lettera c), il costo
della polizza trova copertura a valere sulle risorse destinate al
finanziamento annuale del Servizio sanitario regionale, nell'ambito
dei competenti capitoli afferenti la spesa direttamente gestita
dalla Regione.
4. In riferimento ai sinistri previsti all'articolo 2, comma 2,
lettera a), i costi sono sostenuti dalle Aziende Usl nell'ambito
delle risorse assegnate in fase di programmazione annuale dalla
Regione a titolo di Fondo sanitario regionale attribuito a quota
capitaria. I costi sostenuti dalle Aziende ospedaliere ed
ospedaliero-universitarie e dagli Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) sono coperti dai ricavi da prestazioni
sanitarie.
Art. 7
Norme transitorie e finali. Abrogazioni
1. La Giunta regionale, sulla base di un programma regionale per
la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi
derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie, adotta
le prime misure attuative idonee all'avvio del nuovo sistema di
copertura dei sinistri.
2. In via sperimentale, la presente legge si applica alle
richieste di risarcimento rivolte a uno o più enti, individuati con
provvedimento della Giunta regionale, che stabilisce altresì, la
data di inizio e il periodo di durata della sperimentazione. Gli
enti individuati sono da tale data esonerati dall'obbligo di
assicurazione previsto dall'articolo 32 della legge regionale 20
dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione,
contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere).
3. Al termine del periodo di sperimentazione, la Giunta individua
con proprio provvedimento le modalità operative per l'estensione del
sistema a tutto il territorio regionale, valutando, altresì, gli
eventuali adeguamenti dell'ambito di applicazione della presente
legge.
4. L'articolo 32 della legge regionale n. 50 del 1994 è abrogato
a decorrere dall'avvenuta estensione del sistema di cui alla
presente legge a tutti gli enti del territorio regionale.
Art. 8
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presente legge e valuta i risultati conseguiti
dall'introduzione della disciplina regionale per la copertura dei
rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie.
2. A tal fine, ad esito della sperimentazione prevista all'articolo
7 e successivamente, dopo 3 anni dall'avvenuta estensione del
sistema a tutti gli enti del territorio regionale, la Giunta
regionale presenta alla competente Commissione assembleare una
relazione che fornisce informazioni sull'andamento dei sinistri
negli enti e sull'attuazione del programma regionale, con
particolare riguardo al numero delle transazioni effettuate e ai
tempi di risarcimento dei sinistri.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna (BURERT).
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