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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3220
Presentato in data: 28/09/2012
Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate (28 09 12).

Presentatori:

Pagani Giuseppe
Monari Marco
Barbati Liana
Sconciaforni Roberto
Naldi Gian Guido

Testo:

                           TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Finalità
1. La Regione Emilia Romagna, in armonia con i principi
costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato,
riconosce e promuove iniziative in materia di gioco d'azzardo per il
contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della
dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, in osservanza alle
indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e a quelle
della Commissione Europea sui rischi del gioco d'azzardo.
2. Ai fini della presente legge si intende per sala da gioco un
luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui
siano presenti sale con slot machine o Videolottery.
3. La Regione valorizza e promuove la partecipazione e realizza
iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni
scolastiche, Aziende Sanitarie Locali, e i soggetti di cui alla
legge regionale 4 Febbraio 1994, n.7 (Norme per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8
Novembre 1991, n.381), alla legge regionale 9 dicembre 2002, n.34
(Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione
sociale. Abrogazione della Legge Regionale 7 Marzo 1995, n.10) e
alla legge regionale 21 Febbraio 2005, n.12 (Norme per la
valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione
della legge Regionale 2 Settembre 1996, n.37) o con altri enti
pubblici o privati non aventi scopo di lucro che si occupano di
gioco d'azzardo patologico al fine di perseguire le finalità di cui
al comma 1 e i seguenti obiettivi:
a) diffondere, nei confronti dei minori, la cultura dell'utilizzo
responsabile del denaro attraverso attività di educazione,
informazione, divulgazione e sensibilizzazione;
b) rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e
consapevole, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio
della dipendenza da gioco.
TITOLO II
COMPITI DELLA REGIONE
Articolo 2
Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del
rischio della dipendenza dal gioco patologico
1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, acquisito
il parere della Commissione assembleare competente, l'Assemblea
Regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano
integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del
rischio della dipendenza dal gioco patologico, di durata triennale,
al fine di promuovere:
a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal
gioco patologico, mediante iniziative di sensibilizzazione,
educazione ed informazione;
b) interventi di formazione rivolti a: esercenti, operatori dei
servizi pubblici e operatori della polizia locale, anche in modo
congiunto con gli enti locali, le Forze dell'Ordine, le
organizzazioni del volontariato e del Terzo Settore e la fondazione
Scuola interregionale di Polizia locale di cui al Capo III bis
della legge regionale n.24 del 2003;
c) l'implementazione di un numero verde regionale per fornire un
primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per
l'orientamento ai servizi;
d) attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul
fenomeno del gioco d'azzardo, anche in collaborazione con AUSL ed
enti locali;
e) la predisposizione del materiale informativo sul gioco
d'azzardo patologico, in collaborazione con le organizzazioni del
Terzo Settore competenti.
2. Possono essere infine attivati interventi, in via sperimentale,
finalizzati alla formazione e alla presa in carico, rivolti a
persone che manifestano dipendenza patologica dal gioco d'azzardo.
3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, la
Regione o i soggetti attuatori del piano integrato possono stipulare
convenzioni e accordi con i soggetti di cui all'art.1, comma 3, in
possesso delle competenze specialistiche concernenti il gioco
d'azzardo patologico.
Articolo 3
Contributi
1. La Regione, al fine di realizzare gli interventi previsti, può
concedere contributi ai soggetti attuatori per le attività definite
nel piano integrato di cui all'art. 2, nel rispetto delle norme di
settore.
Articolo 4
Misure in materia sanitaria di carattere sperimentale
1. Fino alla definitiva introduzione nei livelli essenziali di
assistenza delle prestazioni nei confronti di persone affette da
ludopatia, la Giunta regionale può promuovere lo svolgimento da
parte delle Aziende Sanitarie di iniziative, a carattere
sperimentale, nei confronti di persone affette da dipendenza da
gioco d'azzardo patologico e patologie correlate.
2. Tali iniziative possono essere realizzate su più livelli e
possono consistere in interventi di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione.
3. Nell'ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 possono essere
promossi e attivati interventi di sperimentazione di offerte
trattamentali, anche di tipo residenziale, e la costituzione di
strutture specialistiche monotematiche.
4. Tali interventi sperimentali possono altresì riguardare la
formazione e l'aggiornamento specialistico degli operatori sociali e
socio-sanitari dediti all'assistenza delle persone affette da
dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Articolo 5
Osservatorio Regionale
1. La Regione esercita le funzioni di osservatorio regionale sul
fenomeno del gioco d'azzardo al fine di monitorarne gli effetti in
tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza,
commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio
economiche.
2. La funzione di osservatorio regionale di cui al comma 1, è quella
di studiare e monitorare il fenomeno in ambito regionale, anche in
collaborazione con altri soggetti di cui all'art.1, comma 3,
formulando strategie, linee di intervento, campagne informative e di
sensibilizzazione, nonché la validazione di protocolli
amministrativi da destinare, tramite gli uffici regionali, alle
strutture pubbliche e private coinvolte nell'ambito degli interventi
elaborati dal piano integrato di cui all'art.2.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e
individua le strutture della Regione chiamate a collaborare
all'esercizio della funzione di osservatorio regionale.
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI
Articolo 6
Apertura e esercizio dell'attività
1. L' apertura e l'esercizio delle sale da gioco e l'esercizio del
gioco lecito nei locali aperti al pubblico, sono assoggettati alla
presentazione al Comune territorialmente competente della
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art.19
della Legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
2. L'attività non può essere esercitata in un raggio di 500 metri,
misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici
di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri
giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito
sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per
categorie protette. Il Comune può individuare altri luoghi
sensibili, tenuto conto dell'impatto dell'attività sul contesto
urbano e sulla sicurezza urbana, nonché per problemi connessi alla
viabilità, all'inquinamento acustico e al disturbo della quiete
pubblica e per esigenze socio-sanitarie.
3. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono
tenuti a frequentare corsi di formazione predisposti dalle AUSL sui
rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.
4. All'interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad
esporre:
a) un cartello informativo sul fenomeno e sui rischi connessi alla
dipendenza da gioco d'azzardo patologico e un decalogo di azioni sul
gioco sicuro e responsabile;
b) un test di verifica per una rapida valutazione del proprio
rischio di dipendenza;
c) depliant informativi riguardo la disponibilità dei servizi di
assistenza attivati nell'ambito del piano integrato di cui all'art.
2;
5. Il Comune territorialmente competente vigila sull'osservanza
delle previsioni della presente legge.
Articolo 7
Marchio Regionale
1.E' istituito il marchio regionale Slot freE-R.
2. Il marchio Slot freE-R è rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna
agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli
privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono
di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il
gioco d'azzardo.
3. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in
possesso del marchio slot freE-R.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 8
Sanzioni amministrative
1. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale ove il fatto
costituisca reato, si prevedono specifiche sanzioni amministrative:
a) Da 1.000 a 5.000 euro per mancata esposizione dei materiali
informativi di cui all'articolo 6, comma 5;
b) Da 6.000 fino ad un massimo di 12.000 euro per la violazione
di quanto previsto all'art. 6, comma 4.
2. Nel caso di reiterazione della violazione dei doveri di cui
all'articolo 6, comma 4 e 5, si provvede alla temporanea sospensione
dell'attività da 10 ad un massimo di 60 giorni.
3. Il ricavato delle sanzioni amministrative di cui al comma 1,
andrà ad implementare il fondo per i contributi di cui all'articolo
3 della presente legge.
Articolo 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di
base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati
della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art.
37 della L.R. 15 Novembre 2001, n.40 recante Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 Luglio 1977,
n.31 e 27 Marzo 1972, n.4 .
Articolo 10
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presenta legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine,
con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle
informazioni prodotte dall'osservatorio regionale, la Giunta
presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che
fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) la realizzazione degli interventi di cui al Piano integrato, i
risultati conseguiti, le risorse erogate ed i relativi destinatari;
b) gli effetti di tali interventi sulla diffusione delle sale da
gioco nel territorio regionale anche rispetto alla situazione
preesistente e ad altre realtà confrontabili;
c) i risultati conseguiti dalle misure in materia sanitaria di
carattere sperimentale attivate;
d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione delle
procedure previste per l'apertura e l'esercizio delle sale da gioco
e l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico;
e) la diffusione del marchio regionale autorislot freE-R.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per
la migliore valutazione della presente legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata
coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi
previsti.
Primo firmatario: Pagani Giuseppe Eugenio
Monari Marco
Barbati Liana
Sconciaforni Roberto
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