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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3257
Presentato in data: 16/10/2012
"Norme per la lotta agli avvelenamenti di animali domestici e selvatici provocati dall'utilizzo di esche avvelenate" (16 10 12).
Oggetto:
Testo presentato:
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Meo e Naldi: "Norme per la lotta agli avvelenamenti di animali domestici e selvatici provocati dall'utilizzo di esche avvelenate" (16 10 12).

Presentatori:

Gabriella Meo, Gian Guido Naldi

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

 

“Norme per la lotta agli avvelenamenti di animali domestici e selvatici provocati dall’utilizzo di esche avvelenate”

 


Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

 

1.      Ai fini della tutela della salute umana, dell’igiene pubblica, degli animali e dell’ambiente, la Regione Emilia-Romagna interviene per prevenire e contrastare il fenomeno degli avvelenamenti di animali domestici e fauna selvatica provocati dall’utilizzo di esche avvelenate. E’ vietato a chiunque l’utilizzo, l’abbandono, la preparazione o la detenzione di esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente.

 

2.      Il divieto si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all’animale che lo ingerisce, fatte salve le attività di derattizzazione e disinfestazione di cui all’articolo 2.

 

3.      Sono fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. – art. 13, comma 5 – concernenti il divieto di utilizzo di tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dallo stesso art. 13 ed ulteriormente richiamati all’art. 21, comma 1, lettera u). Tale violazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 30, comma 1, lettera h), della stessa legge n. 157/92.

 

4.      Sono fatte salve anche le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, che all’art. 61, comma 1, lettera a) sanziona l’uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo della fauna selvatica.

 

5.      Quando la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituisca reato, si applicano gli artt. 544-bis e seguenti del Codice Penale con le modifiche introdotte dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.

 

Art. 2

Derattizzazione e disinfestazione

 

1.      Le attività di derattizzazione e disinfestazione si effettuano esclusivamente secondo le disposizioni vigenti in materia e con prodotti specificamente destinati a tale scopo ed utilizzati tal quali.

 

2.      Fermo restando il rispetto delle indicazioni del produttore delle sostanze, le attività di derattizzazione e disinfestazione possono essere effettuate solo nell’ambito di locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici o cantieri di lavoro e con l’esplicito consenso dei proprietari e di altri aventi diritto.

 

3.      Al di fuori dei luoghi di cui al comma 2, il Comune può autorizzare eventuali interventi di derattizzazione e disinfestazione indicando nell’atto di autorizzazione la durata del trattamento e le sostanze da utilizzare. Le aree interessate da tali attività sono segnalate con apposita tabellazione contenente l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del  responsabile del trattamento, la durata  del  trattamento  e  l'indicazione  delle sostanze utilizzate.

 

4.      I Comuni sono tenuti alla costituzione e alla custodia di un registro dei trattamenti di derattizzazione e disinfestazione in corso sul territorio comunale, sia da parte di enti pubblici che di privati. I soggetti responsabili dei trattamenti comunicano preventivamente al Comune i tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato, usando la scheda appositamente predisposta dal Comune stesso.

 

Art. 3

Sanzioni amministrative

 

1.      Fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3000,00. Per il contradditorio e l’esame degli scritti difensivi, di cui all’art. 15 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21, provvede la Provincia.

 

2.      Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n.689 è altresì previsto il sequestro cautelare delle esche e bocconi avvelenati e la confisca amministrativa degli stessi.

 

3.      Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alla presente legge è previsto il raddoppio delle relative sanzioni.

 

4.      I proventi relativi all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati dalla Provincia a norma della stessa legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.

 

Art. 4

Sanzioni accessorie

 

1.      In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 da parte di soggetti titolari di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali inerenti attività faunistico-venatorie, agro-silvo-pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco e del sottobosco è prevista la sanzione accessoria della sospensione per un anno dell’autorizzazione, del tesserino o della licenza; la reiterazione degli atti vietati dall’articolo 1 dà luogo alla revoca dell’autorizzazione, del tesserino o della licenza.

 

2.      In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 da parte di soggetti titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia, si applica la sanzione accessoria della sospensione del Tesserino Regionale per una intera stagione venatoria. La reiterazione degli atti vietati di cui all’articolo 1 comporta la revoca dello stesso tesserino regionale.

 

3.      Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 1 rivesta la qualifica di Guardia particolare giurata o di Guardia ecologica volontaria, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata ed è prevista la revoca definitiva del Decreto o della Nomina di Guardia particolare giurata o di Guardia ecologica volontaria.

 

4.      Le sanzioni accessorie previste dal presente articolo sono obbligatorie.

 

 

Art. 5

Applicazione delle sanzioni amministrative

 

1.      All’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la Provincia nel cui territorio sono avvenute le violazioni, con le modalità di cui alla legge 689/1981.

 

2.      Al fine dell’applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’articolo 4, la Provincia trasmette copia dell’ordinanza-ingiunzione all’ente o all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, il tesserino, la licenza o che ha emanato l’atto di nomina, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per proporre opposizione all’ordinanza-ingiunzione o, se questa è proposta, dal passaggio in giudicato della sentenza che decide sull’opposizione stessa. L’ente o l’autorità provvedono, nei successivi sessanta giorni, alla sospensione o alla revoca dei relativi provvedimenti.

 

Art. 6

Bonifica delle aree

 

1.      A seguito di accertamenti di violazioni del divieto di cui all’articolo 1, effettuati dagli organi di vigilanza competenti, ovvero sulla base delle denunce o segnalazioni degli interessati o dei Medici veterinari, ai sensi dell’articolo 7 della presente legge, confermate dai risultati delle analisi eseguite dal laboratorio di cui all’articolo 8 o da altri Istituti competenti, anche nel caso in cui non vengano individuati i responsabili degli illeciti, il Comune attiva, con procedura d’urgenza, in collaborazione con l’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio e la Polizia Provinciale, adeguate attività di bonifica dell’area colpita. A tali attività, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale e della Polizia Locale, possono collaborare le guardie giurate volontarie, le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 3 luglio 1989, n. 23, le guardie zoofile, nonché i proprietari o conduttori dei fondi interessati.

 

2.      Nell’ambito di quanto previsto al precedente comma, ciascun Sindaco competente per il territorio interessato, valutata l’entità e gravità del fenomeno in relazione all’incolumità pubblica e alla protezione degli animali, dispone la tabellazione delle aree e, con ordinanza contingibile ed urgente ai sensi degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, misure idonee e cautelative, tra cui la sospensione delle seguenti attività: manifestazioni cinofile o di addestramento, conduzione di cani a passeggio, raccolta di tartufi, raccolta di funghi, raccolta di prodotti spontanei del bosco o del sottobosco. Viene inoltre precluso l’accesso delle persone, adulti o bambini, non espressamente autorizzate. Nelle aree contaminate ricomprese dalle tabelle, se non ricadenti in ambito urbano, saranno comunque vietate, per tutto il periodo di validità dell’ordinanza, le attività faunistiche connesse all’esercizio venatorio.

 

3.      Qualora nell’ambito delle attività di cui al comma 1, siano rinvenute altre esche avvelenate, ovvero nel mese successivo al primo episodio si verifichino nello stesso areale uno o più ulteriori episodi di avvelenamento o di rinvenimento di esche, il Sindaco dispone la tabellazione urgente dell’area (perimetrale o dei punti di accesso, a seconda dell’estensione e morfologia della zona) con tabelle segnalanti il pericolo e la sospensione nella stessa area delle attività cinofile, compresa la raccolta dei tartufi, per un periodo non inferiore a tre mesi.

 

4.      Le attività di bonifica e di delimitazione delle aree contaminate o degli accessi comportano l’interruzione delle attività faunistiche, agro-silvo-pastorali e di raccolta dei prodotti spontanei del bosco e del sottobosco per il periodo necessario alla decadenza dei limiti di tossicità entro i valori di sicurezza, a seconda delle sostanze rinvenute.

 

Art. 7

Compiti del Medico veterinario

 

1.      Il Medico veterinario che, nell’esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica  o   selvatica, confermato da analisi strumentali ovvero semplicemente sospetto sulla base dei dati clinici, è tenuto a darne comunicazione, entro 24 ore, all’ufficio competente dell’Amministrazione provinciale, al Comune di competenza e al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente mediante apposita scheda.

 

2.      La suddetta scheda è distribuita ai Medici veterinari a cura delle Province entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento.

 

3.      Il Medico veterinario, nei casi di cui al comma 1, qualora avvenga il decesso dell’animale, deve inviare un campione del contenuto gastrico dell’animale e qualsiasi altro campione utile per l’identificazione dell’eventuale veleno al laboratorio di cui al seguente articolo 8, secondo le modalità di cui allo stesso articolo.

 

4.      L'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici  da essi prelevati, nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento avviene  per il tramite delle Aziende unità sanitarie locali competenti per territorio.

 

5.      Il mancato adempimento delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 100,00. In caso di reiterazione sarà fatta segnalazione all’Ordine dei Medici Veterinari competente per zona per eventuali provvedimenti disciplinari.

 

Art. 8

Analisi di laboratorio

 

1.      La Regione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge assicura, nell’ambito del sistema sanitario regionale, l’utilizzo di almeno una struttura dotata di laboratorio in grado di esaminare i campioni tissutali e di contenuto gastrico degli animali uccisi o eventuali parti di esche con possibilità di ricerca almeno dei seguenti veleni: Stricnina - Fosfuro di zinco - Organofosforici-carbammati - Metaldeide - Anticoagulanti - Arsenico - Cloralosio - Crimidina - Cianuri - Erbicidi triazinici - Clorati - Paraquat - DNOC – Imidaclopride, anche ricorrendo alle strutture dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna.

 

2.      Nello stesso termine la Regione individua, con apposito regolamento, le modalità di accesso alla struttura da parte dei Medici veterinari e la copertura delle spese di spedizione e di analisi.

 

Art. 9

Termine per le analisi di laboratorio

 

1.      La struttura di cui all’art. 8 è tenuta ad eseguire le analisi utili all'individuazione delle sostanze velenose utilizzate entro i dieci giorni dall'arrivo del campione ovvero entro i tempi congrui al tipo di analisi. Entro tale data il risultato degli esami é comunicato al Medico veterinario responsabile dell'invio, alla Polizia provinciale e al Comune territorialmente competenti.

 

Art. 10

Cartografia

 

1.      Le Province, entro il 31 gennaio di ogni anno, rendono pubblica, con apposita cartografia georeferenziata, la distribuzione degli episodi di avvelenamento nell’anno precedente, nonché la loro localizzazione temporale.

 

2.      La Regione annualmente presenta alla Commissione Assembleare competente i dati raccolti dalle Province nell’anno precedente e le azioni realizzate per il raggiungimento degli obbiettivi della presente legge.

 

Art. 11

Lista delle sostanze

 

1.      La Regione, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, indica, sulla base della frequenza del loro utilizzo, una lista delle sostanze velenose, che per finalità propria, ovvero a causa del loro uso anche per la preparazione di esche e bocconi avvelenati, devono essere sottoposte a vendita in regime controllato tramite registrazione.

 

2.      La lista, di cui al comma 1, aggiornata ogni due anni sulla base di eventuali variazioni nelle sostanze utilizzate, così come indicato dai reperti tossicologici relativi ai casi esaminati, è pubblicata integralmente sul sito della Regione Emilia-Romagna.

 

Art. 12

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8

 

1.      All’articolo 19 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e sue successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma : “10. Nelle aree contaminate da esche o bocconi avvelenati, fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti eventualmente adottati dal Sindaco competente per territorio, la Provincia, su segnalazione del Comune interessato, provvede a vietare, per un periodo minimo di un anno, qualsiasi attività di ripopolamento o cattura di selvaggina  nelle aree interessate.”

 

2.      All’articolo 61 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e s.m.i., la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico venatorio per fini di controllo della fauna selvatica: da  € 500,00 a € 3.000,00.”.

 

Art. 13

Norma finanziaria

 

1.      Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

Gabriella Meo

Gian Guido Naldi

 

 

 

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