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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3351
Presentato in data: 09/11/2012
"Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche" (09 11 12).

Presentatori:

Costi, Ferrari, Monari, Donini, Meo, Grillini, Paruolo e Barbieri.

Testo:

 

Progetto di Legge dei consiglieri Palma Costi, Gabriele Ferrari, Marco Monari Monica Donini, Gabriella Meo, Franco Grillini,

Giuseppe Paruolo, Marco Barbieri:

“Rete escursionistica dell’Emilia-Romagna

e valorizzazione delle attività escursionistiche”

 


Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la conoscenza, la valorizzazione, il recupero e la tutela del patrimonio escursionistico regionale anche al fine della fruizione e dello sviluppo sostenibile dei territori soggetti a maggior criticità economico-sociale.

 

2. La Regione promuove e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione della Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna (REER) -anche in collegamento con la Rete Escursionistica Italiana e gli Itinerari Escursionistici Europei- quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione ed alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e periferiche del territorio regionale.

 

3. La Regione favorisce l’integrazione della REER con i sentieri escursionistici non appartenenti alla stessa.

 

 

Art. 2

Definizione di escursionismo

 

Ai fini della presente legge per escursionismo si intende l’attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, finalizzata alla visita ed all’esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l’ausilio di mezzi a motore.

 

 

Art. 3

Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna

 

1. La Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna (REER) è composta dall’insieme delle strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste ed in generale della viabilità minore extraurbana rientrante nei percorsi escursionistici inseriti nel catasto di cui all’art. 6. Fanno parte della REER anche le diverse tipologie di strutture, presidi ed aree attrezzate afferenti ai sentieri accatastati.

 

2. Possono fare parte della REER solo percorsi regolarmente segnalati e manutenuti.

 

3.Al solo fine di garantirne la continuità, i percorsi possono insistere per alcuni tratti anche su tipologie di strade diverse da quelle di cui al comma 1, opportunamente segnalate.

 

 

Art. 4

Pianificazione territoriale

 

1. La REER è riferimento necessario alla redazione del quadro conoscitivo essenziale alla pianificazione territoriale ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio ed è inserita nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Emilia-Romagna.

 

2. L’eventuale mutamento della destinazione d'uso del tracciato dei percorsi escursionistici inseriti nella REER può essere effettuato, in presenza di condizioni e circostanze di peso almeno pari all’interesse pubblico che li connota, previa acquisizione del parere della Consulta Provinciale di cui all’art.9.

 

Art. 5

Dichiarazione di pubblico interesse

 

1. I percorsi escursionistici inclusi nella REER sono considerati, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesistici e culturali peculiari dell’attività escursionistica.

 

2. Fatto salvo il recepimento iniziale di cui all’art. 6, comma 3, preventivamente all’inserimento nella REER di tratti di viabilità di uso privato mediante assoggettamento a servitù di passaggio, la Regione propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali la stipula di accordi d’uso, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che definiscano le modalità d’uso e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso. Nel caso in cui i proprietari e i soggetti titolari di diritti reali, in relazione al percorso, intendano assumere iniziative imprenditoriali, gli accordi di cui sopra possono prevedere anche forme di supporto tecnico e di snellimento delle procedure di avvio. Sono esclusi contributi economici al di fuori dei bandi insistenti sul programma di cui all’art.10.

 

3. Ai soggetti di cui al comma 2 viene data comunicazione del proponimento di inserire in REER tratti di viabilità di uso privato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altri strumenti di analogo valore probante, prevedendo, nel caso di mancato accordo preventivo, un termine di 30 giorni dal ricevimento per formulare eventuali osservazioni, a cui il Coordinamento Tecnico Centrale di cui all’art. 8 deve rispondere nei successivi 30 giorni o comunque prima dell’inserimento del percorso nella Rete.

 

4. Gli accordi d’uso di cui al comma 2 possono prevedere norme comportamentali e divieti aggiuntivi rispetto a quelli previsti all’art. 11 per la generalità della REER.

 

5. L’accesso ed il transito nei tratti di viabilità privata di cui al comma 2, sono altresì consentiti al personale incaricato per lo svolgimento di interventi di manutenzione.

 

 

Art. 6

Catasto della Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna e implementazione di sistemi di informazione promoturistica

 

1. È istituito presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione il Catasto della REER, articolato in sezioni provinciali. Il Catasto archivia, classifica e pianifica il sistema di percorsi che costituiscono la REER.

 

2. La catalogazione dei percorsi riporta elementi utili alla fruizione e manutenzione, informando fra l’altro su servizi, difficoltà, percorribilità, accessibilità alla mobilità ciclistica od ippica, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza. Essa inoltre rende conto del soggetto gestore, di eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, di divieti o limitazioni permanenti o temporanei insistenti sul percorso o su parte di esso.

 

3. In prima applicazione il Catasto della REER recepisce integralmente la base dati “Sentieri”, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1841/2009 “Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola”, fatto salvo se del caso l'adeguamento della segnaletica.

 

4. Le informazioni presenti nel Catasto sono inoltre rese agevolmente fruibili agli utenti attraverso lo sviluppo parallelo di mezzi informativi ed informatici con finalità promozionali e turistiche.

 

 

Art. 7

Funzioni e competenze

 

1. La Regione gestisce la REER con la collaborazione delle Autonomie Locali, degli Enti gestori dei parchi e delle aree protette, del volontariato e dell'associazionismo di settore, in conformità al principio costituzionale di sussidiarietà e nel rispetto delle prerogative riconosciute al Club Alpino Italiano dalla legislazione vigente.

 

2. La Regione, col supporto del Coordinamento Tecnico Centrale della Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna di cui all’articolo 8:

a) organizza, aggiorna e gestisce il Catasto della Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna e coordina l’attività delle Province competenti e dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione della REER;

b) promuove l’attività di validazione dei nuovi sentieri e delle modifiche intervenute e valida i dati forniti da altre fonti;

c) fornisce consulenza e documentazione tecnica di validità generale sul tema della gestione e manutenzione della REER in collaborazione col Club Alpino Italiano;

d) promuove la formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;

e) approva, sentite le Province, il Programma triennale degli interventi straordinari di cui all’art. 10;

f) predispone, all'occorrenza, programmi di gestione della REER, ivi inclusi progetti afferenti ai percorsi escursionistici a valenza regionale nonché quelli di coordinamento/collegamento con reti escursionistiche nazionali o di regioni limitrofe;

g) approva il Regolamento di cui all’art. 13.

 

3. Le Province, col supporto delle Consulte di cui all’art. 9:

a) gestiscono la porzione di REER afferente al proprio territorio e presiedono all’ordinaria manutenzione dei percorsi escursionistici, anche attraverso convenzioni e collaborazioni col CAI- Gruppo regionale Emilia-Romagna e con le Associazioni del territorio;

b) predispongono ed approvano entro il 30 novembre dell’anno precedente un programma di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, e di omogeneizzazione della segnaletica, individuandone i costi. Per la manutenzione ordinaria le province si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, delle Associazioni di promozione sociale e di volontariato presenti sul territorio, fatte salve le prerogative del CAI, e degli operatori agricoli operanti sul territorio a qualsiasi titolo. Nel caso in cui la manutenzione sia affidata ad agricoltori operanti sul territorio a qualsiasi titolo, trovano applicazione altresì gli strumenti finanziari previsti dalla Legge Regionale 9 aprile 1985, n.12 “Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico”, nonché quelli previsti dalla programmazione comunitaria e destinati ad aziende agricole ed agricoltori per la manutenzione dei percorsi escursionistici prossimi ai loro territori di pertinenza;

c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal Regolamento attuativo di cui all'art. 13;

d) raccolgono informazioni sui percorsi utili all’aggiornamento del Catasto ed inviano alla Regione, al fine dell’inserimento nella REER, le proposte di variazione ed implementazione dei percorsi escursionistici pervenute per il territorio di propria competenza, corredate della descrizione del percorso, della documentazione inerente la proprietà della viabilità interessata ed accompagnate dal parere della Provincia stessa;

e) inviano alla Regione proposte per la redazione del Programma triennale degli interventi straordinari di cui all’art. 10, acquisito il parere obbligatorio e non vincolante della Consulta provinciale e degli Enti gestori dei Parchi e delle Aree protette;

f) possono stipulare convenzioni per l’affidamento dell’attività di controllo del rispetto dei divieti di cui all’art. 11.

 

4. Ai fini del regolare aggiornamento del Catasto della REER, le iniziative di manutenzione ordinaria sui percorsi catalogati, autonomamente adottate in coerenza ai criteri stabiliti dal Regolamento di cui all’art. 13, dagli enti gestori delle aree naturali protette sulla proprie pertinenze, nonché quelle adottate dalle Sezioni del Club Alpino Italiano in autofinanziamento, sono tempestivamente comunicate alla Provincia territorialmente competente.

 

Art. 8

Coordinamento Tecnico Centrale della Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna

 

1.E’ istituito presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, il Coordinamento Tecnico Centrale della REER.

 

2. Il Coordinamento supporta la Regione nelle attività di gestione e valorizzazione della REER. In particolare il Coordinamento definisce i contenuti tecnici ed i criteri per la gestione della REER, per l’aggiornamento della base dati del Catasto della REER e per la realizzazione e l’utilizzo della cartografia escursionistica regionale anche ai fini della produzione di materiale turistico-promozionale omogeneo.

 

3. Il Coordinamento resta in carica per la durata della legislatura e la sua composizione è stabilita dal Regolamento di cui all’art. 13 in modo da comprendere i rappresentanti degli assessorati regionali coinvolti per competenza, delle Associazioni degli Enti Locali e del CAI Gruppo regionale dell’Emilia-Romagna.

 

4. All'atto della costituzione del Coordinamento Tecnico Centrale della REER, è disciolto il Coordinamento tecnico per i percorsi escursionistici di cui alla deliberazione della Giunta regionale in data 16.11.2009 n. 1841, che fino allora ne assolve le funzioni in via transitoria.

 

 

Art. 9

Consulta provinciale della Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna

 

1. E’ istituita presso ciascuna Provincia, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, la Consulta provinciale della Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna con compiti consultivi, propositivi e di supporto alla Provincia, che ne acquisisce il parere per le finalità di cui all’art. 7, comma 3.

 

2. La Consulta resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale e la sua composizione è demandata alla Provincia stessa, che deve comunque garantire la presenza di rappresentanti dei Comuni della Provincia, degli Enti Locali associativi di Comuni montani, dei parchi e dalle aree protette presenti nel territorio e del CAI Gruppo regionale dell’Emilia-Romagna, assicurando inoltre la partecipazione diretta degli Enti ed Istituzioni di volta in volta direttamente interessati dagli interventi in esame.

 

 

Art. 10

Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER

 

1. L’Assemblea Legislativa regionale approva ogni tre anni il Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER ai sensi di quanto previsto all’art. 7, comma 2, lettera e) e comma 3) lettera e). Il Programma è proposto all’Assemblea dalla Giunta, che lo redige avvalendosi del supporto del Coordinamento tecnico centrale di cui all’art. 8 e previa acquisizione delle proposte delle province accompagnate dal parere obbligatorio e non vincolante delle Consulte provinciali di cui all’art. 9 e degli Enti gestori dei Parchi e delle Aree protette ricadenti sul territorio di loro pertinenza.

 

2.Il Programma contiene azioni mirate a:

a) favorire la fruizione turistico ricreativa sostenibile dei percorsi della REER e promuoverne la conoscenza e l’immagine al fine di creare nuove opportunità socio-economiche per i territori più periferici della regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell’ambiente naturale;

b) coinvolgere le comunità locali in un’offerta integrata di servizi di accoglienza ed animazione, che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REER, anche fornendo supporto tecnico-logistico e prevedendo iter semplificati per i soggetti di cui all’art. 5 comma 2;

c) preservare il patrimonio storico culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REER;

d) sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all’aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle patologie legate alla sedentarietà ed agli scorretti stili di vita;

e) favorire l’integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente;

f)favorire l’intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica od ippica e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa funzionali;

g) favorire l’introduzione di buone pratiche relative all’impiego dell’energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alle regimazione delle acque superficiali;

h) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella REER particolarmente attraverso programmi di manutenzione straordinaria;

i) favorire la corretta fruizione e conservazione dei percorsi della REER promuovendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;

j) migliorare i servizi di fruizione della REER, anche attraverso l’aggiornamento costante e puntuale del Catasto, in particolare regolamentando l’utilizzo della REER in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili.

 

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 la Regione eroga annualmente contributi a enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni e soggetti privati.

 

4. Il Programma di cui al comma 1 è attivato con bandi annuali che dovranno prevedere almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2, lettere da a) ad g), e almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2,, lettere da h) a J).

 

5. La giunta regionale, con proprio atto, stabilisce modalità e criteri per l’erogazione dei contributi.

 

 

Art. 11

Divieti

 

1.Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali, sulla REER è vietato:

a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi inseriti nella REER, sovrapporre ad essi altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa ad ostacolare l’uso escursionistico;

b) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;

c) segnalare percorsi escursionistici, anche non appartenenti alla REER, in maniera difforme da quanto previsto dal Regolamento attuativo di cui all’art.13. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente.

d) praticare sport incompatibili col transito pedonale per motivi di sicurezza, quali il "downhill";

e) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici- fatti salvi gli interventi di manutenzione della percorribilità e di apposizione della segnaletica previsti dalla presente legge, quelli colturali ed il taglio dei boschi, nonché gli interventi su tracciati comunali non coincidenti con percorsi sovracomunali.

f) uscire dal tracciato e dalle aree di sosta predisposte, trattenersi a bivacco fuori dalle aree a questo deputate, recare disturbo al bestiame e alla selvaggina, danneggiare colture ed attrezzature e raccogliere qualsiasi tipo di prodotti agricoli;

g) l’accesso, il transito e l’attività dei mezzi motorizzati nei tratti non carrozzabili, salvo con deroga temporanea concessa dal Comune sul cui territorio ricade il tratto interessato dietro presentazione di cauzione o altra idonea garanzia. La deroga deve indicare la durata della stessa e contenere le necessarie prescrizioni comportamentali e prevedere il ripristino delle condizioni del terreno e dell’ambiente circostante a spese del richiedente.

 

2. Sono fatti salvi ulteriori prescrizioni e divieti, posti dal Regolamento attuativo di cui all’art.13 od insistenti sui singoli percorsi.

 

 

Art. 12

Sanzioni

 

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l’applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono delegate alle Province, che le esercitano, anche avvalendosi del servizio volontario delle guardie ecologiche, in conformità alla LR 28 aprile 1984, n. 21 “Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e che ne introitano i relativi proventi.

 

2. Salvo che la condotta non figuri più grave reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:

              a) da Euro 100 a euro 1.000 chiunque faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dal Regolamento attuativo di cui all'art. 13;

              b) da euro 500 a euro 2.500 chiunque danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della REER;

c) da 500 a 2.500 euro chiunque danneggi, alteri o chiuda tratti della REER;

d) da euro 100 a euro 1.000 chiunque esegua interventi manutentivi non autorizzati;

e) da euro 500 a euro 2.500 chiunque acceda o transiti sulla REER con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione. In caso di reiterazione della violazione è previsto il sequestro conservativo del mezzo, a garanzia del pagamento della sanzione comminata;

f) da euro 100 a euro 1.000 chiunque pratichi sport incompatibili con la sicurezza del transito pedonale sulla REER.

 

3. Chiunque commetta le violazioni di cui alle precedenti lettere b), c), d), ed e) del comma 2 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle Province, dei Comuni e degli enti di gestione delle aree naturali protette di provvedere d’ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

 

4. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 2, è inoltre prevista l'interruzione, da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni, di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione prevista dalla presente legge e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico della Regione.

 

 

Art. 13

Regolamento attuativo

 

1. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il Regolamento attuativo, sentito il parere del Coordinamento Tecnico Centrale della REER di cui all’art.8.

 

2. Il Regolamento stabilisce tra l’altro:

a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REER, prevedendo anche un termine per l’adeguamento della segnaletica esistente;

b) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici rientranti nella REER;

c) la struttura e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del Catasto di cui all’art.6;

d) le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate;

e) i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REER

f) la composizione e le modalità di designazione e di rinnovo del Coordinamento Tecnico centrale.

g) i requisiti formativi e le competenze tecniche di cui devono essere in possesso coloro che svolgono l’attività di validazione di cui all’art. 7, comma 2, lettera b).

 

 

Art. 14

Modifiche a leggi regionali

 

1.Dopo il comma 2 dell’art. 16 della Legge regionale n. 4 del 2000 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Possono altresì beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti privati le cui proprietà siano interessate dal passaggio di percorsi della Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna (REER), limitatamente agli edifici posti sulla medesima proprietà.”.

 

2. Dopo il comma 2 dell’art. 8 della Legge regionale n. 40 del 2002 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della l.r. 6 luglio 1984 n. 38)) è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. I bandi per l’accesso ai contributi di cui al comma precedente possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna (REER).”.

 

3. Dopo il comma 2 dell’art. 18 della Legge regionale n. 4 del 2009 Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. I bandi per l’accesso ai contributi di cui al comma precedente possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna (REER) ”.

 

 

Art. 15

Disposizioni finanziarie

 

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’art.37 della L.R. 15 novembre 2001, n.40 recante “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4.”

 

 

 

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